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lunedì 11 aprile 2011

Contravvenzioni al Codice della Strada: niente continuazione se l’infrazione è ripetuta

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 gennaio – 4 marzo 2011, n. 5252
Svolgimento del processo
A seguito di ricorso tempestivamente depositato avverso tre distinti verbali di accertamento elevati dal Comando di Polizia municipale di Bologna nei confronti di ----- (tutti per violazione dell'art. 7 c. strada relativamente all'avvenuto transito in z.t.l. del Comune di Bologna), il giudice di pace adito, con sentenza n. 4071/2004 (depositata il 1 dicembre 2004), rigettava, in via principale, l'opposizione proposta, dichiarava sussistenti giusti motivi per la riduzione dell'importo dovuto all'opposta P.A. entro il limite del minimo edittale e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (notificato al Comune di Bologna il 10 giugno 2005) ---- , basato su tre motivi, avverso il quale si è costituito in questa fase l'intimato ente con apposito controricorso (notificato il 15 luglio 2005). Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, del codice della strada e dell'art. 385 del regolamento di attuazione dello stesso codice (d.P.R. n. 495/1992), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'assunta illegittimità dei verbali impugnati per omessa indicazione delle modalità con le quali erano avvenuti gli accertamenti e dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
1.1 Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Si ricorda che, nel contesto del quadro normativo che aveva conosciuto numerose modifiche al testo originario del d.lgs. n. 285/1992 (individuante il nuovo codice della strada), intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il d.l. n. 151 del 27 giugno (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modif., nella l. 1 agosto 2003, n. 214 (pubbl. in G.U. 12 agosto 2003, n. 186, suppl. ord. n. 133), il quale, con l'art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all'art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l'elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi - per espresso disposto normativo - necessaria la contestazione immediata, fermo restando l'obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (allora fissato) di 150 giorni dall'accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale - da notificarsi nel predetto termine - deve contenere l'esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.
In particolare il nuovo comma 1 bis dell'ari 201 (prima dell'integrazione recentemente apportata dall'ari 36, comma 1, della l. 29 luglio 2010, n. 120), così complessivamente disponeva nella sua versione originaria (applicabile specificamente nell'ipotesi esaminata dal giudice di pace di Bologna): "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del di 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della l. 15 maggio 1997, n. 127.
Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non si doveva considerare più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella l. 1 agosto 2003, n. 214), si evinceva che il legislatore non aveva inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti - per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385, comma 1, del richiamato regolamento di esecuzione (rimasto immutato).
Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita: "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".
Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.
Pertanto, alla stregua di questo impianto normativo, bisogna ritenere che nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, e. strada 1992 - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.
Alla stregua della riportata interpretazione del parametro normativo di riferimento riguardante il tipo di violazione contestata alla ricorrente (transito in z.t.l.), la doglianza dedotta con il primo motivo non è meritevole di pregio, risultando insussistente la supposta violazione di legge.
In proposito si deve ricordare che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, nonché, con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sollecitando, in proposito, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'ottenimento della declaratoria di illegittimità costituzionale del menzionato art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita il proprio campo di applicazione alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2.1. Anche questo motivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto, ritenendosi che sono sussistono i presupposti per sollevare la dedotta questione di costituzionalità.
Si osserva, al riguardo, che la legge n. 689 del 1981 contiene anche la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina relativa all'ipotesi della contestuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un unico agente, così occupandosi anche della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscimento limitato alle sole infrazioni contemplate in materia previdenziale ed assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8.
E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio 2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655), alla quale si è correttamente conformato il giudice di pace nell'impugna sentenza, ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p., sia perché il menzionato ari 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Solo con il nuovo ari 8 bis, introdotto per effetto dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferimento all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni" (che, in un certo qual senso, riprende la regolamentazione propria della recidiva rilevante nell'ambito penale), il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 della recente disposizione - conferire un rilievo diverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a tutti gli illeciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e si prospettano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanza dell'unicità del "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'applicazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quantitativa complessiva bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art. 8 bis.
Pertanto, nell'attuale quadro normativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua attitudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, comma 2, numeri 1 e 2, c.p.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, comma 2, c.p.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 c.p.). La previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unificazione della sanzione.
Alla luce di tali argomentazioni la questione di costituzionalità - per supposta violazione dell'art. 3 Cost. - sollecitata dalla difesa della ricorrente appare manifestamente infondata, anche con riguardo all'indicato parametro normativo di cui al nuovo art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, che deve, necessariamente, essere inquadrato nei confini precedentemente descritti, svolgendo una funzione ben circoscritta e non estensibile ad altre diverse ipotesi. Con riguardo alla suddetta questione (relativa all'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981) deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha assunto la violazione e falsa applicazione dell'ari 201, comma 4, e. strada, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (con riferimento all'ari 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), con riguardo all'illegittimo addebito delle spese per l'accertamento della titolarità del ciclomotore mediante il quale erano state commesse le violazioni contestate.
3.1. Anche questo motivo è infondato poiché la sentenza del giudice di pace è pienamente rispondente all'art. 201, comma 4, c.d.s., il quale sancisce che le spese di accertamento (e, quindi, per ogni accertamento, che impone la verifica, caso per caso, della titolarità del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione) e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Peraltro, lo stesso giudice di pace ha, in sostanza, tenuto conto delle circostanze che la medesima infrazione era stata commessa con lo stesso motoveicolo e in un arco temporale circoscritto, onde, al fine di non far gravare anche le spese complessive derivanti dalla distinte attività di accertamento, ha rilevato la sussistenza di giusti motivi per disporre la riduzione dell'importo dovuto al Comune di Bologna entro il limite del minimo edittale, ragion per cui non si rileva nemmeno l'emergenza dello specifico interesse della ricorrente a far valere il motivo appena esaminato.
4. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (non potendosi provvedere in questa sede anche ad una rideterminazione della pronuncia di compensazione delle spese disposta dal giudice di pace di Bologna nella sentenza impugnata, non avendo il Comune di Bologna - che ha invocato la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio - proposto uno specifico motivo di ricorso incidentale, essendosi limitato a formulare un mero controricorso orientato all'ottenimento del rigetto dei motivi avanzati dalla ricorrente principale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Corte Costituzionale: ..Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo in potesi di parto prematuro ..."

Corte Costituzionale, Sentenza n. 116 del 07/04/2011
Lavoro e occupazione – Lavoratrici madri – Ipotesi di parto prematuro con neonato necessitante di un periodo di ricovero ospedaliero – Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare – Mancata previsione – Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 1204/1971, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 1999, nonché a quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 163/2002 per il personale delle Forze Armate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra C. C. e l’INPS ed altra con ordinanza del 30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato Antonietta Coretti per l’INPS.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».
2. — Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunziarsi nel giudizio di merito, iniziato dalla signora C. C. nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell’art. 669-octies del codice di procedura civile ed espone che l’attrice, la cui figlia era stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo in terapia intensiva, venendo dimessa soltanto l’8 agosto 2005, era stata posta in congedo obbligatorio dall’INPS, in base all’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto medesimo.
La lavoratrice aveva inoltrato all’ente previdenziale la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto detta richiesta.
Pertanto – aggiunge il rimettente – la parte privata aveva promosso un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto della signora C. C. ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.
Ciò premesso, il giudicante – ritenuta rilevante la questione sollevata, in quanto dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma censurata dipenderebbe l’accoglimento della domanda nel merito – richiama il dettato di tale norma che, disciplinando il congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. n 151 del 2001; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che disciplina l’estensione del divieto, nonché l’art. 18 il quale sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni de quibus.
In questo quadro, il Tribunale osserva che l’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001 trova un precedente nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).
Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
Questa Corte, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino».
Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda della attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, neppure in via parziale, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.
Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha dato luogo ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, in guisa da consentire, nell’ipotesi in esame, la decorrenza dell’intero periodo di congedo obbligatorio dal momento dell’ingresso in famiglia della neonata. Ritiene, però, di non poter condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, il quale punisce l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 con l’arresto fino a sei mesi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della materia presenta gli stessi vizi di legittimità costituzionale riscontrati da questa Corte con riferimento all’art. 4 della legge n. 1204 del 1971, perché il circoscritto intervento del legislatore non sarebbe sufficiente.
La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).
Invero, come già sottolineato da questa Corte nella sentenza citata, finalità dell’istituto dell’astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre.
La norma censurata, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino può fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo.
Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di tornare al lavoro se non con il decorso di cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero.
Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in contrasto con il principio di parità di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.
In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non ha colmato il vuoto normativo già posto in evidenza con la citata sentenza della Corte costituzionale; e, a sostegno della necessità di un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe richiamato l’art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), alla stregua del quale «In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino».
3. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando il 3 settembre 2010 una memoria, con la quale ha chiesto che la questione sollevata dal rimettente sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
Dopo aver riassunto i fatti esposti nell’ordinanza di rimessione, l’INPS osserva che, ad avviso del rimettente, la disparità di trattamento sussisterebbe tra «la fattispecie di parto e termine e quella di parto prematuro», in quanto l’art. 16, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 151 del 2001 (nonché le connesse disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), nel disporre che, in caso di parto prematuro, il congedo obbligatorio dal lavoro (cinque mesi) si colloca soltanto nel periodo immediatamente successivo al parto, consentirebbe che solo in caso di parto a termine si realizzi «un’adeguata tutela della maternità e una salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37)».
Tale questione – prosegue l’Istituto – fu già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1999. Con tale pronuncia (cosiddetta additiva di principio), fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971 (ora art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001), nella parte in cui non prevedeva, per l’ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino.
La citata sentenza indicò «delle possibili soluzioni da adottare per risolvere la questione oggi in esame», aggiungendo che la scelta spettava al legislatore.
Orbene, la norma qui censurata prevede (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro le donne «durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto».
Pertanto, ad avviso dell’INPS, il legislatore, in caso di parto prematuro, avrebbe stabilito che il periodo di astensione obbligatoria sia comunque pari a cinque mesi complessivi, prescindendo dalla data del parto, e, qualora la nascita avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, avrebbe previsto che i giorni non goduti (cioè quelli correnti tra la data presunta e quella effettiva) siano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Tale soluzione sarebbe in armonia con altre disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in particolare, con l’art. 18 dello stesso decreto, che sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17. In altri termini, si sarebbe ritenuto inderogabile ancorare la decorrenza del congedo obbligatorio alla data del parto.
In questo quadro l’Istituto eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Infatti il legislatore del 2001, proprio a seguito della menzionata sentenza n. 270 del 1999, avrebbe adottato una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro.
Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata. Nella vicenda in esame, la possibilità di diverse soluzioni con le quali risolvere il problema della decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro sarebbe stata posta in evidenza dalla stessa Corte costituzionale; circostanza, quest’ultima, che confermerebbe come la questione sollevata rientri nell’ambito della discrezionalità del legislatore.
In ogni caso, la detta questione sarebbe non fondata.
La soluzione adottata dal legislatore sarebbe idonea a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo.
In realtà, proprio l’invocato intervento additivo «non solo comporterebbe un inammissibile esercizio della discrezionalità politica riservato al legislatore, ma darebbe anche origine ad effettive disparità di trattamento».
Infatti, un’eventuale diversa disciplina della decorrenza del congedo obbligatorio per il caso di parto prematuro, con degenza ospedaliera del neonato, determinerebbe un’effettiva discriminazione rispetto al caso di parto a termine con neonato affetto da malattia necessitante di ricovero ospedaliero.
I principi costituzionali richiamati dal rimettente sarebbero ben salvaguardati sia dalla norma denunciata sia dagli altri istituti contemplati dal vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo.
Sarebbe vero che la ratio dell’astensione obbligatoria è volta alla tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che s’instaura fin dai primi atti della vita in comune, ma sarebbe vero del pari che tale istituto è diretto anche a favorire il recupero psico-fisico della partoriente. Consentire alla puerpera di rientrare al lavoro subito dopo il parto potrebbe dar luogo ad un abbassamento della tutela della sua salute.
Infine, il richiamo all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 non sarebbe pertinente, in quanto tale normativa non potrebbe costituire un idoneo tertium comparationis, dato il suo carattere eccezionale, «siccome riferita ad una categoria di lavoratrici che presta prestazioni lavorative del tutto speciali (personale militare), non estensibile, pertanto, fuori del sistema considerato».
Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel presente giudizio.
Considerato in diritto
1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita – in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».
2. — Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente – avendo avuto un parto prematuro perché la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l’8 agosto 2005 – aveva chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell’attrice all’astensione dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda dell’attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.
Inoltre egli rileva di non poter condividere l’interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).
3. — In via preliminare, la difesa dell’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato «una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dal lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro».
Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, come, del resto, proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata.
L’eccezione non è fondata.
E’ vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato «l’incongruenza della disposizione in parola nell’ipotesi di parto prematuro», osservò che si proponevano diverse soluzioni «con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l’inizio o al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale» (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa sentenza mise in luce che la prima soluzione era analoga a quella relativa all’ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624, recante «Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia», presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998. Essa aggiunse che «La scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore», pervenendo comunque alla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non prevedeva per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.
Ciò posto, a parte quanto sarà detto di qui a poco, allorché si esaminerà il merito della questione, una riflessione ulteriore va compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale, dell’individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternità nell’ipotesi di parto prematuro.
Essa non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. Questo criterio è giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perché è l’unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora avvenuto, il cui avveramento però è ragionevolmente certo e riscontrabile. Non altrettanto può dirsi nel caso di parto prematuro, perché in detta circostanza con il richiamo alla data presunta si opera un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto, onde il criterio si risolve in una mera fictio che non consente la verifica della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l’intero periodo di spettanza del congedo. Del resto, lo stesso legislatore, collegando rigidamente il decorso del congedo post partum alla data del parto, mostra di volere per la detta decorrenza un riferimento certo.
Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del periodo di astensione in caso di parto prematuro, resta la soluzione di ancorare – al termine del ricovero – la relativa data all’ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l’unica percorribile, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dall’ente previdenziale.
4. — Nel merito, la questione è fondata.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.
Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.
In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (sopra richiamate) dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.
Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all’8 agosto 2005, vale a dire quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria della madre ante e post partum.
In simili casi, com’è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l’attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
In detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).
La tesi dell’ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d’istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.
Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.
5. — Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti (link diretto al sito dell'autore)

Ministero dell'interno Circ. 5-4-2011 n. 2495 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art. 1 del decreto. Definizione dei procedimenti di nulla osta al lavoro subordinato pendenti presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.



     

Ai
   

Sigg. Prefetti
           

Loro sedi
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
           

39100 - Bolzano
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
           

38100 - Trento
     

Al
   

Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta
           

11100 - Aosta

e, p.c.:
   

Al
   

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
           

Direzione generale dell’immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Dipartimento della P.S.
           

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
           

Roma
       



Si fa seguito alla circolare congiunta Interno - Lavoro, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, relativa alle linee generali riguardanti le procedure di attuazione del D.P.C.M. in oggetto indicato.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l’allegata Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, all'attribuzione - attraverso il sistema SILEN - per ciascuna provincia, delle quote relative al decreto flussi stagionali 2011.

Con l'occasione vengono fornite indicazioni circa la chiusura delle domande relative ai decreti flussi stagionali degli anni 2007, 2008 e 2009 ed in particolare viene comunicato che le quote relative ai decreti menzionati, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Analoga procedura sarà utilizzata per la definizione delle istanze relative al D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

Le SS.LL. dovranno, pertanto, provvedere alla chiusura di tutte le domande per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.

Il rigetto delle predette istanze potrà fornire la soluzione alle criticità segnalate dal Dipartimento della P.S. nell'espletamento dell'attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale degli stranieri espulsi disciplinata dall'art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, qualora il richiedente nella sua istanza adduca l'esistenza di una proposta di lavoro subordinato avanzata in Italia a suo favore nell'ambito degli annuali decreti di programmazione degli ingressi, il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - deve poter acquisire elementi circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 286/1998 presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, quali titolari del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Nell'ambito di tale attività il Dipartimento della P.S. ha necessità, quindi, di acquisire l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro.

Sarà necessario, pertanto, che qualora venga richiesta la definizione dei procedimenti in argomento, ai fini della valutazione delle istanze di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale, si proceda alla definizione delle singole istanze attraverso l'adozione di un provvedimento di rigetto da notificare al richiedente, avendo cura di inviare una copia del provvedimento all'Ufficio che ne ha fatto richiesta.


Il Direttore centrale

Malandrino



Allegato


Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984

D.P.C.M. 17 febbraio 2011concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(2) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.



D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 21 e segg.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).

D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
           

Trento

e, p.c.:
   

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
           

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
           

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale dell'immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
           

Roma
     

Agli
   

Assessorati regionali al lavoro
           

Loro sedi
     

All’
   

Inps
           

Direzione generale
           

Roma
       



Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.



Procedure di chiusura flussi anni precedenti

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.


Il Direttore generale

Natale Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 17 febbraio 2011


Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;


Decreta:


Art. 1


1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.


Art. 2


1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.



Allegato 2


D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari


Abruzzo
               

Basilicata
               

Calabria
               

Campania
   
                                                           

Chieti
   

80
         

Matera
   

300
         

Catanzaro
   

200
         

Avellino
   

50

L’aquila
   

900
         

Potenza
   

500
         

Cosenza
   

300
         

Benevento
   

50

Pesscara
   

60
                           

Crotone
   

80
         

Caserta
   

1.700

Teramo
   

60
         

Totale
   

800
         

Reggio Calabria
   

150
         

Napoli
   

1.600
                                   

Vibo Valentia
   

70
         

Salerno
   

2.500

Totale
   

1.100
                                                   
                                   

Totale
   

800
         

Totale
   

5..900


Emilia Romagna
         

Friuli Venezia Giulia
         

Lazio
               

Campania
   
                                                           

Bologna
   

400
         

Gorizia
   

5
         

Frosinone
   

80
         

Genova
   

80

Ferrara
   

400
         

Pordenone
   

25
         

Latina
   

4.000
         

Imperia
   

200

Forlì-Cesena
   

1.600
         

Trieste
   

15
         

Rieti
   

80
         

La Spezia
   

20

Modena
   

1.200
         

Udine
   

55
         

Roma
   

600
         

Savona
   

400

Parma
   

50
                           

Viterbo
   

160
               

Piacenza
   

400
         

Totale
   

100
                           

Totale
   

700

Ravenna
   

1.550
                           

Totale
   

4.920
               

Reggio Emilia
   

250
                                                   

Rimini
   

1.300
                                                   
                                                           

Totale
   

7.150
                                                   
                                                           

Lombardia
               

Marche
               

Piemonte
               

Puglia
   
                                                           

Bergamo
   

400
         

Ancona
   

300
         

Alessandria
   

350
         

Bari
   

1.000

Brescia
   

900
         

Ascoli Piceno
   

300
         

Asti
   

400
         

Brindisi
   

200

Coma
   

20
         

Macerata
   

100
         

Biella
   

15
         

Foggia
   

1.500

Cremona
   

80
         

Pesaro-Urbino
   

80
         

Cuneo
   

1.500
         

Lecce
   

1.000

Lecco
   

20
                           

Novara
   

50
         

Taranto
   

300

Lodi
   

80
         

Totale
   

780
         

Torino
   

450
               

Mantova
   

1.500
         

Verbania C.O.
   

15
         

Totale
   

4.000

Milano
   

80
         

Molise
               

Vercelli
   

20
               

Pavia
   

80
                                                   

Sondrio
   

150
         

Campobasso
   

600
         

Totale
   

2.800
               

Varese
   

40
         

Isernia
   

100
                                 
                                                           

Totale
   

3.350
         

Totale
   

700
                                 


Sardegna
               

Sicilia
               

Toscana
               

P.A. Trento
   
                                                           

Cagliari
   

70
         

Agrigento
   

25
         

Arezzo
   

400
         

Trento
   

3.000

Nuoro
   

30
         

Caltanissetta
   

20
         

Firenze
   

200
               

Oristano
   

10
         

Catania
   

20
         

Grosseto
   

350
         

P.A. Bolzano
   

Sassari
   

40
         

Enna
   

15
         

Livorno
   

200
               
                 

Messina
   

350
         

Lucca
   

200
         

Bolzano
   

800

Totale
   

150
         

Palermo
   

150
         

Massa Carrara
   

40
               
                 

Ragusa
   

200
         

Pisa
   

100
         

Val d’Aosta
   
                 

Siracusa
   

20
         

Pistoia
   

100
               
                 

Trapani
   

200
         

Prato
   

100
         

Aosta
   

50
                                   

Siena
   

500
               
                 

Totale
   

1.000
                                 
                 

Totale
   

2.100
               


Umbria
               

Veneto
         
                       

Perugia
   

300
         

Belluno
   

170

Terni
   

100
         

Padova
   

550
                 

Rovigo
   

600

Totale
   

400
         

Treviso
   

200
                 

Venezia
   

800
                 

Verona
   

5.000
                 

Vicenza
   

80
                       
                 

Totale
   

7.400
                                       



D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).

D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
           

Trento

e, p.c.:
   

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
           

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
           

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale dell'immigrazione
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
           

Roma
     

Agli
   

Assessorati regionali al lavoro
           

Loro sedi
     

All’
   

Inps
           

Direzione generale
           

Roma
       



Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.



Procedure di chiusura flussi anni precedenti

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.


Il Direttore generale

Natale Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 17 febbraio 2011


Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;


Decreta:


Art. 1


1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.


Art. 2


1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.



Allegato 2


D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari


Abruzzo
               

Basilicata
               

Calabria
               

Campania
   
                                                           

Chieti
   

80
         

Matera
   

300
         

Catanzaro
   

200
         

Avellino
   

50

L’aquila
   

900
         

Potenza
   

500
         

Cosenza
   

300
         

Benevento
   

50

Pesscara
   

60
                           

Crotone
   

80
         

Caserta
   

1.700

Teramo
   

60
         

Totale
   

800
         

Reggio Calabria
   

150
         

Napoli
   

1.600
                                   

Vibo Valentia
   

70
         

Salerno
   

2.500

Totale
   

1.100
                                                   
                                   

Totale
   

800
         

Totale
   

5..900


Emilia Romagna
         

Friuli Venezia Giulia
         

Lazio
               

Campania
   
                                                           

Bologna
   

400
         

Gorizia
   

5
         

Frosinone
   

80
         

Genova
   

80

Ferrara
   

400
         

Pordenone
   

25
         

Latina
   

4.000
         

Imperia
   

200

Forlì-Cesena
   

1.600
         

Trieste
   

15
         

Rieti
   

80
         

La Spezia
   

20

Modena
   

1.200
         

Udine
   

55
         

Roma
   

600
         

Savona
   

400

Parma
   

50
                           

Viterbo
   

160
               

Piacenza
   

400
         

Totale
   

100
                           

Totale
   

700

Ravenna
   

1.550
                           

Totale
   

4.920
               

Reggio Emilia
   

250
                                                   

Rimini
   

1.300
                                                   
                                                           

Totale
   

7.150
                                                   
                                                           

Lombardia
               

Marche
               

Piemonte
               

Puglia
   
                                                           

Bergamo
   

400
         

Ancona
   

300
         

Alessandria
   

350
         

Bari
   

1.000

Brescia
   

900
         

Ascoli Piceno
   

300
         

Asti
   

400
         

Brindisi
   

200

Coma
   

20
         

Macerata
   

100
         

Biella
   

15
         

Foggia
   

1.500

Cremona
   

80
         

Pesaro-Urbino
   

80
         

Cuneo
   

1.500
         

Lecce
   

1.000

Lecco
   

20
                           

Novara
   

50
         

Taranto
   

300

Lodi
   

80
         

Totale
   

780
         

Torino
   

450
               

Mantova
   

1.500
         

Verbania C.O.
   

15
         

Totale
   

4.000

Milano
   

80
         

Molise
               

Vercelli
   

20
               

Pavia
   

80
                                                   

Sondrio
   

150
         

Campobasso
   

600
         

Totale
   

2.800
               

Varese
   

40
         

Isernia
   

100
                                 
                                                           

Totale
   

3.350
         

Totale
   

700
                                 


Sardegna
               

Sicilia
               

Toscana
               

P.A. Trento
   
                                                           

Cagliari
   

70
         

Agrigento
   

25
         

Arezzo
   

400
         

Trento
   

3.000

Nuoro
   

30
         

Caltanissetta
   

20
         

Firenze
   

200
               

Oristano
   

10
         

Catania
   

20
         

Grosseto
   

350
         

P.A. Bolzano
   

Sassari
   

40
         

Enna
   

15
         

Livorno
   

200
               
                 

Messina
   

350
         

Lucca
   

200
         

Bolzano
   

800

Totale
   

150
         

Palermo
   

150
         

Massa Carrara
   

40
               
                 

Ragusa
   

200
         

Pisa
   

100
         

Val d’Aosta
   
                 

Siracusa
   

20
         

Pistoia
   

100
               
                 

Trapani
   

200
         

Prato
   

100
         

Aosta
   

50
                                   

Siena
   

500
               
                 

Totale
   

1.000
                                 
                 

Totale
   

2.100
               


Umbria
               

Veneto
         
                       

Perugia
   

300
         

Belluno
   

170

Terni
   

100
         

Padova
   

550
                 

Rovigo
   

600

Totale
   

400
         

Treviso
   

200
                 

Venezia
   

800
                 

Verona
   

5.000
                 

Vicenza
   

80
                       
                 

Totale
   

7.400
                                       



D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008