| SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO PER GUIDA PERICOLOSA – FEDE PRIVILEGIATA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO | |
| Il verbale di accertamento per guida pericolosa, siccome fondato su una valutazione costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, è privo dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ., con la consegue »» |
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 23 settembre 2010
SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE DI ACCERTAMENTO PER GUIDA PERICOLOSA – FEDE PRIVILEGIATA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
STRANIERI – “FAMILIARE” CONIUGE DI CITTADINO – SOGGIORNO – DISCIPLINA APPLICABILE Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui »»
| STRANIERI – “FAMILIARE” CONIUGE DI CITTADINO – SOGGIORNO – DISCIPLINA APPLICABILE | |
| Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui »» |
Canone Rai - Richiesta per l'esenzione e istanza per il rimborso
A partire dal 2008, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza. Se già è stato effettuato il versamento del canone, si possono recuperare gli importi versati mediante la presentazione di una istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n° 46 del 20/09/2010 - pdf.
Circolare n° 46 del 20/09/2010 - pdf - Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni - Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n° 244
Normativa e prassi
AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE = PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
AUTOSTRADE: MONTINO (PD), PARLAMENTARI LAZIO VOTINO CONTRO PEDAGGI SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mi appello a tutti i parlamentari
del Lazio, a prescindere dalle appartenenze politiche, perche' la
prossima settimana sostengano l'emendamento del Pd finalizzato a
eliminare l'istituzione dei pedaggi sul Grande raccordo anulare". E'
questo l'appello di Esterino Montino, capogruppo del Pd alla Regione
Lazio.
"I senatori Pdl di Roma e del Lazio - prosegue Montino - ieri
hanno scelto di sostenere l'introduzione di questa ennesima tassa
invece di difendere i propri cittadini, le imprese e i lavoratori
della propria regione. Alemanno la smetta di fare annunci roboanti e
di sminuire quanto accaduto. Se non era per il ricorso al Tar del
presidente delle Provincia Nicola Zingaretti, il pedaggio era' gia una
realta'. Dunque si faccia parte attiva oggi nei confronti dei
parlamentari Pdl e la stessa cosa faccia la Polverini che su questo
tema svetta per il suo assordante silenzio". (segue)
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:34
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Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mi appello a tutti i parlamentari
del Lazio, a prescindere dalle appartenenze politiche, perche' la
prossima settimana sostengano l'emendamento del Pd finalizzato a
eliminare l'istituzione dei pedaggi sul Grande raccordo anulare". E'
questo l'appello di Esterino Montino, capogruppo del Pd alla Regione
Lazio.
"I senatori Pdl di Roma e del Lazio - prosegue Montino - ieri
hanno scelto di sostenere l'introduzione di questa ennesima tassa
invece di difendere i propri cittadini, le imprese e i lavoratori
della propria regione. Alemanno la smetta di fare annunci roboanti e
di sminuire quanto accaduto. Se non era per il ricorso al Tar del
presidente delle Provincia Nicola Zingaretti, il pedaggio era' gia una
realta'. Dunque si faccia parte attiva oggi nei confronti dei
parlamentari Pdl e la stessa cosa faccia la Polverini che su questo
tema svetta per il suo assordante silenzio". (segue)
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:34
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AUTOSTRADE: MONTINO (PD), PARLAMENTARI LAZIO VOTINO CONTRO PEDAGGI SU GRA (2) =
(Adnkronos) - "E' venuto il momento di decidere da che parte
stare in modo chiaro - ha concluso Montino - e di finirla con il dire
una cosa e di fare esattamente il contrario. Stiamo parlando di
mettere le mani in tasca a 500/600mila cittadini che ogni giorno
utilizzano il Gra e non e' accettabile. I consiglieri regionali del
Pd, come gia accaduto a luglio, saranno in prima linea per contrastare
e scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello e si faranno
parte attiva per sostenere l'idea di una petizione popolare che chieda
alle istituzioni e ai parlamentari di centrodestra di fermare un
progetto scellerato".
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:37
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AUTOSTRADE: DALIA (PD), MIGLIAIA DI FIRME CONTRO GRA A PAGAMENTO =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Siamo pronti a raccogliere
migliaia di firme, di adesioni di cittadini, categorie, imprenditori,
forze sociali, pendolari per fermare il progetto di introdurre i
pedaggi sul Grande raccordo anulare". Queste le parole di Franco
Dalia, consigliere regionale del Pd.
"Martedi' prossimo il decreto legge sara' in aula alla Camera e
li' vedremo se i deputati del Pdl dimostreranno la loro coerenza, ma
raccogliendo l'appello di Gasbarra, nel frattempo facciamo partire una
grande raccolta di firme sia per informare i cittadini, sia per
chiedere il loro sostegno a Roma e nel Lazio per fermare una nuova
tassa. Sulla questione ne' Alemanno ne' Renata Polverini hanno mosso
un dito".
(Mme/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:54
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AUTOSTRADE: POLICASTRO (PD), MOBILITAZIONE POPOLARE PER FERMARE TASSA SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "E' necessaria una mobilitazione
popolare per scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello
vessatorio a danno dei cittadini romani. Un'azione che colpisce in
particolar modo pendolari, lavoratori e studenti". Lo ha affermato
Maurizio Policastro, Vice Presidente della Commissione Mobilita'
aggiungendo che "non escludo la possibilita' di organizzare una
raccolta di firme nei municipi da presentare al Sindaco Alemanno, ai
senatori e deputati del Pdl che si sono espressi favorevolmente
sull'introduzione dei pedaggi".
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 13:15
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AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE =PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - ''Il Pd presentera' alla Camera
gli emendamenti necessari per tentare di fermare il disegno del
governo che accelera il progetto Anas dei pedaggi sul Grande Raccordo
Anulare di Roma. Faremo un'opposizione durissima contro quello che
riteniamo un provvedimento indegno che colpisce milioni di romani, la
Capitale e la sua economia. Dopo gli appelli, le interrogazioni
parlamentari, la vittoria al Tar della Provincia di Roma e di altri
enti locali, abbiamo atteso e sperato che il sindaco di Roma ed i
parlamentari del Pdl avrebbero fatto seguire le parole ai fatti, per
rispetto della coerenza e dei cittadini''. Lo scrive in un comunicato
il deputato del Pd, Enrico Gasbarra della commissione Trasporti della
Camera.
''Purtroppo non e' accaduto e per questo ritengo opportuno
coinvolgere direttamente i milioni di cittadini di Roma e del Lazio
nella battaglia contro un progetto che colpisce tutti e che farebbe di
Roma l'unica capitale europea a far pagare la circolazione nella
propria area urbana. Uniamo le forze, - e' la proposta di Gasbarra -
ogni energia in una petizione popolare che chieda alle istituzioni e
ai parlamentari di centrodestra di fermare il progetto che
trasformerebbe il Gra a pagamento''.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 12:38
NNNN
AUTOSTRADE: PEDICA (IDV) SU PEDAGGI GRA, OSTACOLARE ROVINA PENDOLARI =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Ieri in Senato si e' dato il via
libera all'Anas per i pedaggi sul Grande Raccordo Anulare, noi
dell'Idv abbiamo espresso un voto negativo e promettiamo di mettere in
campo, insieme a tutte le forze della sinistra una battaglia per
ostacolare quello che sarebbe la rovina di pendolari, aziende ed
automobilisti''. Lo afferma in una nota il segretario regionale
dell'Italia dei Valori del Lazio Stefano Pedica.
''I caselli elettronici sul Gra andrebbero a penalizzare proprio
la categoria di lavoratori piu' svantaggiata - prosegue - coloro che
dalla provincia, ogni mattina, si recano verso il centro per poter
lavorare .I confini della citta' si stanno dilatando e la selezione e'
fatta dal prezzo delle case al metro quadro, al di fuori del gra
vivono , per la maggiore, tutti coloro che dal centro si sono dovuti
spostare fuori dal raccordo, si tratta di cittadini a basso reddito o
di giovani precari, i mutui bancari parlano chiaro: impossibile per un
cittadino dal reddito medio ambire all'acquisto di una casa dentro i
confini del raccordo anulare".
"Questo un altro aspetto da mettere in evidenza sulla vicenda
dei pedaggi: la fascia piu' colpit a da un eventuale introduzione dei
caselli elettronici, sara' , come al solito quella piu' debole",
conclude Pedica.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 11:32
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(Adnkronos) - "E' venuto il momento di decidere da che parte
stare in modo chiaro - ha concluso Montino - e di finirla con il dire
una cosa e di fare esattamente il contrario. Stiamo parlando di
mettere le mani in tasca a 500/600mila cittadini che ogni giorno
utilizzano il Gra e non e' accettabile. I consiglieri regionali del
Pd, come gia accaduto a luglio, saranno in prima linea per contrastare
e scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello e si faranno
parte attiva per sostenere l'idea di una petizione popolare che chieda
alle istituzioni e ai parlamentari di centrodestra di fermare un
progetto scellerato".
(Cmu/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:37
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AUTOSTRADE: DALIA (PD), MIGLIAIA DI FIRME CONTRO GRA A PAGAMENTO =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Siamo pronti a raccogliere
migliaia di firme, di adesioni di cittadini, categorie, imprenditori,
forze sociali, pendolari per fermare il progetto di introdurre i
pedaggi sul Grande raccordo anulare". Queste le parole di Franco
Dalia, consigliere regionale del Pd.
"Martedi' prossimo il decreto legge sara' in aula alla Camera e
li' vedremo se i deputati del Pdl dimostreranno la loro coerenza, ma
raccogliendo l'appello di Gasbarra, nel frattempo facciamo partire una
grande raccolta di firme sia per informare i cittadini, sia per
chiedere il loro sostegno a Roma e nel Lazio per fermare una nuova
tassa. Sulla questione ne' Alemanno ne' Renata Polverini hanno mosso
un dito".
(Mme/Pn/Adnkronos)
23-SET-10 18:54
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AUTOSTRADE: POLICASTRO (PD), MOBILITAZIONE POPOLARE PER FERMARE TASSA SU GRA =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "E' necessaria una mobilitazione
popolare per scongiurare l'introduzione dell'ulteriore balzello
vessatorio a danno dei cittadini romani. Un'azione che colpisce in
particolar modo pendolari, lavoratori e studenti". Lo ha affermato
Maurizio Policastro, Vice Presidente della Commissione Mobilita'
aggiungendo che "non escludo la possibilita' di organizzare una
raccolta di firme nei municipi da presentare al Sindaco Alemanno, ai
senatori e deputati del Pdl che si sono espressi favorevolmente
sull'introduzione dei pedaggi".
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 13:15
NNNN
AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), FERMIANO TASSA SUL GRA CON UNA PETIZIONE =PROVVEDIMENTO INDEGNO CHE COLPISCE I ROMANI, LA CAPITALE E LA SUA ECONOMIA
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - ''Il Pd presentera' alla Camera
gli emendamenti necessari per tentare di fermare il disegno del
governo che accelera il progetto Anas dei pedaggi sul Grande Raccordo
Anulare di Roma. Faremo un'opposizione durissima contro quello che
riteniamo un provvedimento indegno che colpisce milioni di romani, la
Capitale e la sua economia. Dopo gli appelli, le interrogazioni
parlamentari, la vittoria al Tar della Provincia di Roma e di altri
enti locali, abbiamo atteso e sperato che il sindaco di Roma ed i
parlamentari del Pdl avrebbero fatto seguire le parole ai fatti, per
rispetto della coerenza e dei cittadini''. Lo scrive in un comunicato
il deputato del Pd, Enrico Gasbarra della commissione Trasporti della
Camera.
''Purtroppo non e' accaduto e per questo ritengo opportuno
coinvolgere direttamente i milioni di cittadini di Roma e del Lazio
nella battaglia contro un progetto che colpisce tutti e che farebbe di
Roma l'unica capitale europea a far pagare la circolazione nella
propria area urbana. Uniamo le forze, - e' la proposta di Gasbarra -
ogni energia in una petizione popolare che chieda alle istituzioni e
ai parlamentari di centrodestra di fermare il progetto che
trasformerebbe il Gra a pagamento''.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 12:38
NNNN
AUTOSTRADE: PEDICA (IDV) SU PEDAGGI GRA, OSTACOLARE ROVINA PENDOLARI =
Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Ieri in Senato si e' dato il via
libera all'Anas per i pedaggi sul Grande Raccordo Anulare, noi
dell'Idv abbiamo espresso un voto negativo e promettiamo di mettere in
campo, insieme a tutte le forze della sinistra una battaglia per
ostacolare quello che sarebbe la rovina di pendolari, aziende ed
automobilisti''. Lo afferma in una nota il segretario regionale
dell'Italia dei Valori del Lazio Stefano Pedica.
''I caselli elettronici sul Gra andrebbero a penalizzare proprio
la categoria di lavoratori piu' svantaggiata - prosegue - coloro che
dalla provincia, ogni mattina, si recano verso il centro per poter
lavorare .I confini della citta' si stanno dilatando e la selezione e'
fatta dal prezzo delle case al metro quadro, al di fuori del gra
vivono , per la maggiore, tutti coloro che dal centro si sono dovuti
spostare fuori dal raccordo, si tratta di cittadini a basso reddito o
di giovani precari, i mutui bancari parlano chiaro: impossibile per un
cittadino dal reddito medio ambire all'acquisto di una casa dentro i
confini del raccordo anulare".
"Questo un altro aspetto da mettere in evidenza sulla vicenda
dei pedaggi: la fascia piu' colpit a da un eventuale introduzione dei
caselli elettronici, sara' , come al solito quella piu' debole",
conclude Pedica.
(Rre/Ct/Adnkronos)
23-SET-10 11:32
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. inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti; che ... dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere ... denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione ...
Corte cost., Ord., 28-07-2010, n. 286
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da più persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l'obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest'ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, però, nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare con l'autorità, rispondendo all'invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito, nonché per l'automatismo della applicazione della sanzione, visto che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell'ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità personale;
che, in considerazione di quanto precede, è censurabile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perché si risolverebbe in una violazione del diritto "al silenzio";
che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito; dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto "al silenzio";
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il "rifiuto" della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell'applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all'art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da più persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l'obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest'ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, però, nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare con l'autorità, rispondendo all'invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito, nonché per l'automatismo della applicazione della sanzione, visto che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell'ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità personale;
che, in considerazione di quanto precede, è censurabile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perché si risolverebbe in una violazione del diritto "al silenzio";
che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito; dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto "al silenzio";
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il "rifiuto" della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell'applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all'art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
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mercoledì 22 settembre 2010
"Regione Lazio, la baby pensione scatta per gli ex consiglieri a 50 anni"
(A QUANTO PARE LA LEGGE NON è PROPRIO UGUALE PER TUTTI)
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ROMA (22 settembre) - Ai privilegi è difficile rinunciare. E così, mentre la politica nazionale, più o meno di tutti gli schieramenti, si arrovella sulle pensioni, l’aumento delle età di fine lavoro «perché la vita media si è allungata» ed è sempre...
Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
FATTO E DIRITTO
................. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR. Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
venerdì, 14 maggio 2010
CARABINIERI ? NON PIU’, E’ EUROGENDFOR.
Mentre tutto tace, il corpo militare sovranazionale è pronto.
Si esatto, avete capito bene, entro il 2011 i Carabinieri dovrebbero confluire in un corpo militare sovranazionale che avrà il nome di Eurogendfor (European Gendarmerie Force, www.eurogendfor.eu). Eurogendfor è nata in Olanda il 18 Ottobre del 2007 con il Trattato di Velsen firmato da tutti i paesi che sono dotati di Polizie militari: Francia (Gendarmerie), Spagna (Guardia Civil), Portogallo (Guardia nacional) e Olanda (Marechaussée) e ovviamente, per l’Italia, i Carabinieri. Fin qua sembrerebbe tutto normale, qualcuno potrebbe dire che i Carabinieri verranno sostituiti con un altro nome ma la sostanza sarà la stessa. Caso strano, sembrerebbe che questo trattato, formato da 47 articoli, non è possibile leggerlo integralmente da nessuna parte. Sembrerebbe che non sia stato allegato nemmeno alla proposta di legge della costituzione di Eurogendfor per la parte italiana che è stata presentata il 28 Dicembre del 2009. Esisterebbe solamente un compendio del trattato per i parlamentari che lo devono convalidare. Di cosa si occuperà l’European Gendarmerie Force? In un articolo di Solange Manfredi, “L’eurocrazia si prende l’Arma. Per operazioni speciali” tratto dal sito www.effedieffe.com leggiamo che “questa Polizia sovranazionale sarà a disposizione della UE, dell’OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Una forza pre-organizzata e dispiegabile in tempi rapidi e capace di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi” - e ancora - “potrà garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, eseguire compiti di polizia giudiziaria, monitorare la polizia locale nell’adempimento dei propri servizi, compiere investigazioni criminali, dirigere la pubblica sorveglianza, operare come Polizia di frontiera, regolamentare il traffico, acquisire informazioni e svolgere operazioni di intelligence, proteggere la popolazione e la proprietà (…)”. Non è tutto, godrà anche di una forte immunità a livello internazionale, sempre nell’articolo di Manfredi vengono citati alcuni articoli del trattato: “Articolo 21 - i locali, edifici, archivi (anche informatici ed anche se non ivi presenti) appartenenti ad Eurogendfor sono inviolabili; Articolo 22 - le proprietà ed i capitali di Eurogendfor sono immuni da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria; Articolo 23 - tutte le comunicazioni degli ufficiali di Eurogendfor non possono essere intercettate; Articolo 28 - i Paesi firmatari rinunciano a chiedere un indennizzo per danni procurati alle proprietà nel corso della preparazione o esecuzione delle operazioni. L’indennizzo non verrà richiesto neanche in caso di ferimento o decesso del personale di Eurogendfor; Articolo 29 - gli appartenenti ad Eurogendfor non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in uno specifico caso collegato all’adempimento del loro servizio”. Continuando a cercare notizie in merito, si apprende che la sede scelta per Eurogendfor è la caserma dei Carabinieri “Generale Chinotto”, che si trova a Vicenza. Strana collocazione, non trovate? Vicenza è infatti la località che “ospita” la più grande base militare statunitense in Italia che non è neanche a disposizione della NATO ma soltanto del Pentagono… Mentre tutto questo è taciuto dai media nazionali, il super corpo militare è pronto.
Di Fabio Polese, Free Press Perugia 15 Maggio 2010
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