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lunedì 18 ottobre 2010

Il dipendente che non sta bene può tornare a casa, annunciando l’allontanamento anche solo ai colleghi. L’azienda non lo potrà considerare assente ingiustificato, ne’ tanto meno licenziarlo per giusta causa.

 
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 21215 del 14/10/2010
La Corte d’appello del L’Aquila, pronunciando su rinvio di questa Corte (Cass. 27 febbraio 2004 n. 4061), ha confermato, con sentenza depositata in data 28 dicembre 2005, la decisione di primo grado del Tribunale del lavoro di Larino del 14 giugno 2001, che aveva annullato il licenziamento intimato da [omissis] al proprio dipendente operaio [omissis] con lettera del 12 novembre 1992 (per assenza ingiustificata dal lavoro dal precedente giorno 6 novembre), con le conseguenze di cui all’art. 18 S.L. e aveva condannato la società a pagare al [omissis] determinati importi, a titolo di risarcimento del danno emergente, del danno biologico e del danno morale.
In particolare, quanto al licenziamento, la Corte territoriale ha anzitutto richiamato il principio affermato da questa Corte suprema in sede di accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione del [omissis], secondo cui “Per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”.
I giudici di appello, valutando conseguentemente gli atti, hanno quindi espresso seri dubbi sulla effettiva gravità della mancanza che aveva condotto al licenziamento del [omissis], ponendo in evidenza:
a) che la società poteva avere interesse ad approfittare dell’assenza del dipendente per liberarsi di lui, che era reduce da una lunga assenza per un grave infortunio sul lavoro imputabile alla responsabilità della datrice di lavoro;
b) che la stessa non aveva dedotto e provato alcun elemento utile per valutare la gravità del fatto, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5;
c) e non aveva esposto le ragioni per cui le mancanze contestate al lavoratore avrebbero cagionato la perdita di fiducia, alla luce delle mansioni affidate al lavoratore e all’eventuale incidenza della sua assenza sulla funzionalità aziendale;
d) che, comunque, il comportamento tenuto nella circostanza dal lavoratore poteva ritenersi giustificato, su di un piano di buona fede, dal fatto che questi era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, sicché egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi, non essendo stato poi avvisato dalla società del fatto che essa lo ritenesse viceversa assente ingiustificato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società [omissis], con cinque motivi.
Resiste alle domande [omissis] con rituale controricorso.
Motivi della decisione
1 – Col primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata.
La ricorrente lamenta infatti l’assenza in quest’ultima della indicazione delle conclusioni rese dalle parti in tale sede di riassunzione nonché della data di deliberazione della sentenza stessa.
2 – Col secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5.
Censurando il fatto che la società non avrebbe dedotto e provato elementi utili per la valutazione della gravità del fatto, la Corte territoriale avrebbe infatti anzitutto violato l’art. 112 c.p.c., in quanto nei precedenti gradi di giudizio mai il lavoratore avrebbe eccepito il mancato assolvimento di un tale onere probatorio.
La censura sarebbe altresì errata in quanto sarebbe stato onere della datrice di lavoro in un caso come il presente, di assenza ingiustificata del lavoratore, dedurre e provare unicamente questa nella sua obiettività, mentre costituirebbe onere del lavoratore dimostrane la possibile giustificazione.
3 – Col terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza, la quale illogicamente, senza riscontro negli atti di causa e senza indicare le fonti del proprio convincimento, aveva ritenuto, in maniera stringata e meramente assertiva, come di buona fede il comportamento del [omissis] che aveva dato luogo al licenziamento dello stesso.
4 – Col quarto motivo, la società denuncia l’omessa motivazione della sentenza in ordine alla mancata indicazione del titolo, contrattuale o extra contrattuale fatto valere in giudizio per il risarcimento danni, necessaria in ragione della diversa regola relativa alla ripartizione dell’onere probatorio.
Inoltre nella sentenza mancherebbe ogni motivazione in ordine alla mancanza di prova relativamente al danno biologico e morale liquidato dalla sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata.
5 – Col quinto motivo, condizionato al rigetto di quelli che investono la ritenuta legittimità del licenziamento, la ricorrente censura l’omessa motivazione della sentenza relativamente all’ordine di reintegra nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La società deduce inoltre che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta alla deduzione di inidoneità del lavoratore, per ragioni di salute, a riprendere il lavoro, formulata dalla società con una richiesta di C.T.U. disattesa dal giudice di prime cure, al fine di dedurne l’impossibilità della reintegrazione (con conseguente incidenza anche sull’ammontare del risarcimento danni).
Infine la Corte, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di accertare l’aliunde perceptum e percipiendum da sottrarre dall’ammontare del risarcimento.
Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
6 – Nel controricorso, il [omissis] deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..
Nel merito deduce l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto.
7 – Preliminarmente va disattesa la deduzione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..
Tale norma (oggi abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con effetto sui ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze pubblicate successivamente alla data del 3 luglio 2009, ai sensi dell’art. 58, comma 5 della medesima legge) era infatti applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data del 1 marzo 2006, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, comma 2.
Poiché nel caso in esame il ricorso è stato proposto avverso una sentenza pubblicata il 28 dicembre 2005, la norma processuale invocata non era ad esso applicabile ratione temporis.
8 – Nel merito, il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, costituisce infatti orientamento costante di questa Corte l’affermazione secondo cui “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradirsi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati” (cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 2007 n. 4208).
Poiché nel caso in esame, come risulterà altresì dall’esame degli ultimi due motivi di ricorso, è esclusa una tale incidenza sull’attività della Corte d’appello, la censura in esame non ha pregio.
Costituisce inoltre orientamento altrettanto uniforme di questa Corte il rilievo secondo cui “Anche nelle controversie di lavoro, l’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione” (cfr., ad es. Cass. 12 maggio 2005 n. 9968).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Le relative censure investono infatti alternative, autonome motivazioni di sostegno alla decisione della Corte territoriale di conferma della valutazione di illegittimità del licenziamento del [omissis] e pertanto il rigetto anche di una sola di esse, rende superfluo l’esame delle altre.
Di tali censure sicuramente infondata è quella di cui al terzo motivo di ricorso, che investe la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dei fatti che avevano condotto al licenziamento e alla loro rilevanza sul piano del rapporto fiduciario in base alla loro rappresentazione in giudizio.
In proposito, va qui ribadito che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.
Il vizio di motivazione non può viceversa consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr., per tutte, recentemente Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 e 6 marzo 2008 n. 6064).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, sia pure con motivazione stringata, sulla base delle prove acquisite in ordine ai fatti di causa, che il comportamento del lavoratore di abbandono del lavoro per motivi di salute il venerdì alle ore 14,00 e di prolungamento dell’assenza dal lavoro per i primi tre giorni della settimana successiva poteva ritenersi giustificato su di un piano di buona fede dal fatto che il [omissis] era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato al momento dell’abbandono disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, sicché egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi, non essendo stato poi avvisato dalla società, a conoscenza dell’allontanamento, del fatto che essa lo riteneva viceversa assente ingiustificato.
Un tale accertamento è investito dalla cesura di arbitrarietà, in quanto senza riscontro negli atti di causa e di illogicità, ma tale censura è in realtà svolta enucleando dal materiale istruttorio acquisito elementi che non incidono sulla valutazione dei giudici di merito interrompendone la consequenzialità logica o determinandone una interna contraddittorietà, quali l’aver trascurato o completamente travisato un fatto controverso avente il carattere della decisività in senso opposto a quello ritenuto dalla Corte.
Ne consegue che la censura in esame si risolve nel tentativo di sovrapporre alle valutazioni dei giudici di merito proprie opposte valutazioni, fondate sul medesimo materiale probatorio, in quanto ritenute in grado di spiegare meglio il reale andamento dei fatti e stabilirne la effettiva rilevanza sul piano considerato.
Il che, come già rilevato, non appare consentito proporre al controllo di legittimità delle sentenze, risolvendosi in un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, riservato al giudizio di merito.
Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
In violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., anche recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), la ricorrente omette infatti, in alcuni casi, di riferire se ha ritualmente svolto le censure in esame in sede di giudizio di riassunzione e comunque non ne riproduce mai in maniera specifica il contenuto, necessario per consentire a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività dei vizi denunciati.
Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.
L’alternanza di decisioni nelle fasi precedenti al giudizio di cassazione consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
Depositata in Cancelleria il 14.10.2010
 

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Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 21091 del 12/10/2010
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale dl Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. [omissis] a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) rilevata il 16 dicembre 2005 mediante apparecchiatura “Velomatic 512″ direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni:
- difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in legge_168_2002);
- omessa produzione del certificato di omologazione dell’ apparecchiatura ‘Velomatic 512 matr. 1590″ utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.
Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’ intimato non ha resistito.
Nella relazione ai sensi dall’ art. 380 bis c. p. c. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.
Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte
ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1 bis lett. e), c.d.s. (”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 d.l. cit.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art, 201 c.d.s.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi dell’art, 4 dl. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’ art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed i) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame – “direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’ inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit. non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008),
Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.
Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.
Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti).
Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.
Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 200,00 per onorari, quanto al giudizio di rimo grado, € 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e € 500 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in € 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

[Report, l'inchiesta sulle ville di Berlusconi ad Antigua - 18 video tratti da Youtube






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  21. BERLUSCONI: REPORT; GABANELLI, TRASPARENZA COME PER FINI
    SE GHEDINI DICE VERITA'SU CASE,GARANTISCO INVITO IN TRASMISSIONE
    (ANSA) - ROMA, 18 OTT - Se Niccolo' Ghedini ''ci dice sul
    serio chi sono i proprietari di quei terreni, garantisco che
    sara' immediatamente invitato, in quel caso gli sara' dedicato
    tutto lo spazio che merita, il piu' ampio possibile''. Lo
    assicura Milena Gabanelli, in una intervista alla Stampa in cui
    spiega che non serviva ''un contraddittorio'' nella puntata di
    Report che ha trasmesso l'inchiesta sui presunti immobili del
    premier Silvio Berlusconi ad Antigua.
    ''Report come tutti sanno - dice la giornalista - non e' un
    talk show televisivo. Noi non andiamo in cerca di opinioni
    diverse'', ''noi facciamo inchieste, e le inchieste raccontano
    fatti''.
    Gabanelli sottolinea che l'inchiesta vuole chiarire ''chi e'
    il reale proprietario da cui Silvio Berlusconi ha acquistato i
    terreni'' in quanto ''e' impossibile ricostruirlo, le societa'
    offshore sono una cosa seria''.
    La giornalista, in un'altra intervista a Repubblica, ricorda
    la vicenda dell'appartamento di Montecarlo che riguarda invece
    il presidente della Camera Gianfranco Fini. ''E' stata
    giustamente chiesta trasparenza nel caso di Montecarlo - afferma
    - penso sia giusto richiederla anche per Antigua''.
    Gabanelli chiede al premier di chiarire ''da chi ha comprato
    i terreni e a chi ha versato i soldi per i lavori. A noi risulta
    che non sia noto il proprietario della societa' in questione''.
    (ANSA).

    Y43-PNZ
    18-OTT-10 10:02 NNNN
     

domenica 17 ottobre 2010

E' diventata realtà! Facebook si può usare e vedere in 3D! esce fuori dallo schermo davvero! E' UNA BUFALA ATTENZIONE

ATTENZIONE E' UNA BUFALA - se cliccate su mi piace SI INSTALLA UN'APPLICAZIONE CHE POTREBBE CAUSARE DANNI AL PC

Situazione concorsi al 15.10.2010



Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 82 del 15-10-2010

Decreto di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. (GU n. 82 del 15-10-2010 )

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/32 del 5 ottobre 2010, nonche' sul sito www.vigilfuoco.it, e' pubblicata la rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (GU n. 82 del 15-10-2010 )




CONCORSO   (scad.  15 novembre 2010)   LINK

Sentenze di natura disciplinare

Polizia di Stato - candidatura elezioni - Aspettativa speciale retribuita - Decorrenza

TAR "...Non essendovi accettazione di candidatura senza una candidatura formalizzata, è del tutto inverosimile che un operatore o funzionario di polizia possa fruire dell'aspettativa speciale retribuita, prevista dall'art. 81 della legge n. 121/1981, per la durata dei giorni che vanno dall'accettazione individuale della candidatura all'ammissione della lista, anche nel caso in cui la lista non sia presentata o non sia ammessa alla competizione. Né è possibile che l'aspettativa decorra dal giorno in cui il detto operatore o funzionario di polizia scelga, egli stesso, di sottoscrivere l'accettazione della candidatura, piuttosto che dal giorno in cui risulta formalmente candidato nella competizione elettorale...."


Consiglio di Stato "...Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego..."


 

“ Indicazioni metodologiche per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008)” Confindustria Udine

 “ Indicazioni metodologiche per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008)” Confindustria Udine

Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi

Agenzia delle Entrate Ris. 15-10-2010 n. 108/E Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi - Disposizioni in materia di aliquota IVA - N. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Rai/ Ghedini: Report diffama Berlusconi,grave se andasse in onda


Apc-*Rai/ Ghedini: Report diffama Berlusconi,grave se andasse in onda
Vicenda Antigua chiara,su stampa articoli fuorvianti, diffamatori

Roma, 17 ott. (Apcom) - Sarebbe davvero "grave" se la Rai
mandasse in onda questa sera la puntata di Report in cui si
ricostruisce l'acquisto da parte del premier Silvio Berlusconi di
una serie di immobili nell'isola caraibica di Antigua. E'
l'avvertimento di Niccolò Ghedini, deputato Pdl e legale del
presidente del Consiglio, che in una nota punta il dito contro
"un programma con notizie insussistenti e diffamatorie e senza
alcun contraddittorio".

"Gli articoli apparsi quest`oggi su alcuni quotidiani e che
trarrebbero origine dal programma Report, che dovrebbe andare in
onda questa sera su Rai Tre - osserva Ghedini - sono totalmente
fuorvianti e palesemente diffamatori poiché si basano su assunti
già dimostratisi insussistenti. Infatti la vicenda è già stata
ampiamente trattata dai giornali alcuni mesi or sono e tutte le
delucidazioni e i documenti pertinenti erano stati ampiamente
offerti ma negli articoli non se ne tiene minimamente conto".

(segue)

Luc
Apc-Rai/ Ghedini: Falsit su Berlusconi,grave se Report andr ... -2-
Immobile intestato a premier regolarmente, non a societ offshore

Roma, 17 ott. (Apcom) - "Come risulta dagli atti - spiega Ghedini
- il Presidente Berlusconi ha regolarmente acquistato un terreno
in Antigua pagandolo con regolare bonifico e indicandolo nella
denuncia dei redditi. Negli anni successivi, con regolari
fatture, assistite da stati di avanzamento lavori, bolle di
accompagnamento e consegne nonch perizie, sono stati pagati i
lavori di costruzioni e arredo con altrettanto regolari bonifici
da banca italiana a banca italiana. Tale denaro stato quindi
versato in Italia alla societ costruttrice dell`immobile. Come
gi detto in un precedente comunicato, tutta la documentazione
a disposizione per qualsiasi controllo in assoluta trasparenza.
L`immobile attualmente e regolarmente intestato al Presidente
Berlusconi e non gi a fantomatiche societ offshore e non vi
nessuna indagine n in merito ai trasferimenti di denaro e n in
merito all`immobile. E` evidente quindi la strumentalit delle
ricostruzioni offerte che saranno perseguite nelle sedi
opportune. Sarebbe davvero grave se la Rai mandasse in onda un
programma con notizie cos insussistenti e diffamatorie e senza
alcun contraddittorio".

Luc

171137 ott 10

171136 ott 10

Tutto sulla manifestazione FIOM del 16 ottobre 2010 a Roma (a cura di Rassegna.it)


L'orgoglio dei metalmeccanici
L'addio di Epifani
(16/10/2010 20:15)


Landini chiede lo sciopero generale. Epifani: "Continueremo anche con quello. Per me è un grande onore chiudere qui. Resterò accanto a voi e alla Cgil. Abbiamo anche litigato. Ma la Cgil deve rimanere unita. E' la nostra ricchezza"

Noi e la Fiom, tutti sulla stessa barca (16/10/2010 18:22)


Le tute blu della Fiat, della Maflow, dell'Alenia. Gli studenti, i ragazzi del sud, gli insegnanti, Moni Ovadia in lacrime. Elena, 17 anni: "Quello che stanno facendo ai metalmeccanici ci riguarda tutti, perché quando io lavorerò non avrò nessun diritto"

Fiom: Emergency, Italia spende 65 mln al mese per guerre (16/10/2010 17:37)

Fiom: Movimento acqua pubblica, vinceremo referendum (16/10/2010 17:22)

Fiom: studenti, battaglia comune per diritti (16/10/2010 17:00)

Fiom: Zagrebelsky, giusta lotta per ricomposizione mondo lavoro (16/10/2010 16:43)

Manifestazione Fiom, Landini: contateci voi (16/10/2010 16:39)

Fiom: Studenti medi, 30 ottobre nuova manifestazione (16/10/2010 16:37)

Fiom: lavoratore Fincantieri, 3.200 operai in cig (16/10/2010 16:28)

Fiom, piazza San Giovanni gremita e pacifica (16/10/2010 15:59)

Corteo Fiom, in piazza anche dall'Aquila (16/10/2010 15:41)

Corteo Fiom, donne precarie sfilano in tuta blu (16/10/2010 15:20)

Manifestazione Fiom, Sacconi: retaggio anni 70 (16/10/2010 15:04)

Corteo Fiom: Fassina (Pd), vicini a mondo del lavoro (16/10/2010 14:47)

Corteo Fiom, Vendola accolto da ovazione (16/10/2010 14:39)

Corteo Fiom, lavoratori Eutelia con maschere bianche (16/10/2010 14:31)

Manifestazione Fiom
Diretta VIDEO
(16/10/2010 14:19)


La manifestazione in corso a Piazza San Giovanni. Migliaia di persone in piazza per il lavoro e i diritti. Landini: contateci voi. Epifani: piazza gremita e pacifica. Gli studenti: è una battaglia comune


Le tute blu invadono Roma


La capitale invasa dai metalmeccanici. La Fiom chiede diritti, legalità e il rispetto del contratto nazionale. Landini: "Vogliamo un'Italia diversa". Epifani: "Pronti anche allo sciopero generale"
I servizi di rassegna.it sulla manifestazione dei metalmeccanici

Voci e volti dai cortei

L'orgoglio delle tute blu, l'addio di Epifani

Tutte le notizie sulla giornata

La fotogalleria  Il VIDEO

1° corso "operatori subacquei capi nucleo - ufficiali"