Collegamento al link. Chiedici come ottenere la password
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
venerdì 22 ottobre 2010
Cassazione "...La casa è umida? Il proprietario paga i danni anche se l'inquilino non ha versato l'affitto. Risarciti i mobili deteriorati, nonostante lo sfratto: sì al ricorso al "fatto notorio", è nozione di comune esperienza che le infiltrazioni d'acqua rovinano l'arredamento. Non conta che risultino decisive solo le testimonianze di amici del locatario..."
Nerozzi: interpellanza sulle mancate assunzioni nella Pubblica amministrazione
Link all'interrogazione
"...Nel richiederle, signor Sottosegretario, quali iniziative il Governo intenda assumere in via urgente per porre fine a questa grave situazione che costringe migliaia di cittadini italiani a vivere nella totale incertezza circa il loro futuro lavorativo (e ci risulta che questo riguarda anche settori importanti come quelli della Polizia e dei Vigili del fuoco), chiediamo al Governo di dare corso alle assunzioni di coloro che sono risultati vincitori di concorsi pubblici, dando così finalmente una risposta ai titolari di un diritto; più in generale, riteniamo indispensabile che il Parlamento sia messo a conoscenza dei costi economici che tali procedure concorsuali hanno determinato per la pubblica amministrazione..."
"...Nel richiederle, signor Sottosegretario, quali iniziative il Governo intenda assumere in via urgente per porre fine a questa grave situazione che costringe migliaia di cittadini italiani a vivere nella totale incertezza circa il loro futuro lavorativo (e ci risulta che questo riguarda anche settori importanti come quelli della Polizia e dei Vigili del fuoco), chiediamo al Governo di dare corso alle assunzioni di coloro che sono risultati vincitori di concorsi pubblici, dando così finalmente una risposta ai titolari di un diritto; più in generale, riteniamo indispensabile che il Parlamento sia messo a conoscenza dei costi economici che tali procedure concorsuali hanno determinato per la pubblica amministrazione..."
DIFESA: MINISTERO, UN ERRORE L'ABROGAZIONE DEL DECRETO SU DIVIETO DI ASSOCIAZIONI MILITARI
=
Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "L'abrogazione, ad opera del
Codice dell'ordinamento militare, del decreto legislativo concernente
il divieto di associazioni di carattere militare e' ricompresa tra le
1.085 abrogazioni previste dal decreto". E' quanto tiene a precisare
il ministero della Difesa, ricordando che "il testo e' stato
predisposto, a partire dalla fine del 2007, da un apposito comitato
scientifico insieme ad esperti appartenenti all'amministrazione, di
intesa con le Forze armate e il segretariato generale della Difesa ed
e' stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 12
marzo scorso".
Inoltre, prosegue il dicastero di Palazzo Baracchini, "si e'
trattato di un inserimento erroneo, peraltro non rilevato ne' nella
lunga concertazione interministeriale ne' nella fase di acquisizione
dei previsti pareri del Consiglio di Stato e parlamentare, in quanto
concernente la materia della sicurezza pubblica, quindi di competenza
del ministero dell'Interno, come riconosciuto dal decreto legislativo
c.d. 'salvaleggi' che ne ha previsto la salvezza dall'automatica
abrogazione, altrimenti prevista dalla legge per tutte le fonti
legislative anteriori al 1970".
Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "L'abrogazione, ad opera del
Codice dell'ordinamento militare, del decreto legislativo concernente
il divieto di associazioni di carattere militare e' ricompresa tra le
1.085 abrogazioni previste dal decreto". E' quanto tiene a precisare
il ministero della Difesa, ricordando che "il testo e' stato
predisposto, a partire dalla fine del 2007, da un apposito comitato
scientifico insieme ad esperti appartenenti all'amministrazione, di
intesa con le Forze armate e il segretariato generale della Difesa ed
e' stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 12
marzo scorso".
Inoltre, prosegue il dicastero di Palazzo Baracchini, "si e'
trattato di un inserimento erroneo, peraltro non rilevato ne' nella
lunga concertazione interministeriale ne' nella fase di acquisizione
dei previsti pareri del Consiglio di Stato e parlamentare, in quanto
concernente la materia della sicurezza pubblica, quindi di competenza
del ministero dell'Interno, come riconosciuto dal decreto legislativo
c.d. 'salvaleggi' che ne ha previsto la salvezza dall'automatica
abrogazione, altrimenti prevista dalla legge per tutte le fonti
legislative anteriori al 1970".
"con la storica riforma di cui alla legge n. 121 del 1º aprile 1981, la Polizia diveniva a tutti gli effetti un corpo civile, aperto a uomini e donne e con la possibilità di costituire sindacati interni, avvicinando il Corpo della Polizia di Stato ai cittadini ed alla società civile e gettando le basi per la costruzione di una Polizia democratica e soprattutto più efficiente ed efficace;"
""" risulta palese, a giudizio degli interroganti, la violazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto i posti disponibili nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non vengono assegnati tramite concorso pubblico, ma vengono riservati in toto ad una categoria precisa, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;"""
La Direzione provinciale del lavoro di Modena, pensando di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 276/2003 con le modifiche apportate dal Collegato Lavoro, approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010.
giovedì 21 ottobre 2010
COMUNICATO - CONTRO IL COLLEGATO LAVORO, LA LOTTA CONTINUA
Il collegato lavoro è legge. Uno dei più grandi attacchi di sempre ai diritti dei lavoratori viene così portato a termine, nonostante i rilievi già formulati dal Presidente della Repubblica, recepiti solo in apparenza. In questo quadro, colpisce la grave complicità delle ormai ineffabili Cisl e Uil. Come Giuristi Democratici, continueremo a batterci contro questo provvedimento in tutte le forme che riterremo adeguate ed efficaci, con tutte e tutti coloro che hanno a cuore la Costituzione repubblicana.
Avv. Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma
Esecutivo Ass. nazionale Giuristi Democratici
fonte
Giuristi Democratici Roma
Ricevo e pubblico
Cassazione "...Una mosca nel piatto servito in tavola costa 2.582 euro al gestore della mensa. Condannato all'ammenda il legale rappresentante dell'azienda che eroga il servizio di refezione scolastica: basta la presenza dell'insetto nel contenitore di plastica a inficiare l'integrità della pietanza configurando il pericolo per la salute pubblica..."
| Cassazione "...Web: e’ stalking anche via Facebook ..." |
| Consiglio di Stato "...Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica...." |
| Cassazione "...Truffa esclusa per chi circola con un permesso-invalidi altrui in corsie preferenziali e Ztl. Scatta solo la multa se il titolare del contrassegno non è a bordo del veicolo: per integrare il reato ex articolo 640 Cp servono l'artificio, l'induzione in errore e il profitto. Mentre l'automobilista "furbo" non sottrae risorse economiche al Comune ..." |
| Cassazione "...Una mosca nel piatto servito in tavola costa 2.582 euro al gestore della mensa. Condannato all'ammenda il legale rappresentante dell'azienda che eroga il servizio di refezione scolastica: basta la presenza dell'insetto nel contenitore di plastica a inficiare l'integrità della pietanza configurando il pericolo per la salute pubblica..." |
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l'art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 (mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell'impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio (conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009).Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado (donde l'inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell'appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l'art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 (mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell'impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio (conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009).Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado (donde l'inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell'appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)















