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Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.
La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).
I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.
Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.
Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.
A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").
Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.
Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.
In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.
Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.
Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.
Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.
Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).
In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.
Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.
La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".
La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.
In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.
Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.
Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".
Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.
È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.
In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.
Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 30 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate Ris. 29-12-2010 n. 140/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 29-12-2010 n. 53 Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 29 dicembre 2010, n. 53 (1).
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE =
Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Un megapanettone e una magnum
gigante di champagne inviati per la notte di S. Silvestro alle Forze
dell'Ordine presso la Questura di Roma, quale simbolico ringraziamento
della Federazione Italiana Pubblici Esercizi alle donne e agli uomini
della Polizia di tutta Italia per l'impegno profuso quotidianamente a
tutela dei cittadini e dei loro beni.
Gli oltre 200.000 pubblici esercizi italiani associati alla
Fipe, la piu' diffusa rete di imprese del Paese, presenti in
autostrada, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti,
nei centri storici e nei borghi piu' isolati, sulle coste e nei piu'
sperduti paesini di montagna, aperti dall'alba al tramonto e nelle ore
notturne, si sentono da sempre vicini a tutte le Forze dell'Ordine,
fornendo il proprio contributo per assicurare servizi e sicurezza a
cittadini e turisti, in un'ottica di partenariato spontaneo, di grande
valore sociale.
''Ci auguriamo che con il Nuovo Anno -afferma il presidente di
Fipe, Lino Enrico Stoppani nel messaggio inviato- cresca ancora di
piu' la consapevolezza che la sicurezza delle citta', delle persone e
delle imprese sia un bene primario per il nostro Paese e che vada
tutelata anche assolvendo il proprio compito sociale, a tutti i
livelli, con dignita' e serieta'. Ci rendiamo conto di quanto sia
difficile e rischioso il lavoro delle Forze dell'ordine, ma allo
stesso tempo quanto esso, per la dedizione e professionalita' che
sanno esprimere, sia d'esempio a tutte le categorie del lavoro e dei
servizi. Siamo, pertanto, fieri -conclude Stoppani- di poter affermare
l'impegno della categoria alla collaborazione che nasce non solo da
una esigenza vitale, ma anche e soprattutto da una stima profonda
radicata nel tempo in nome del comune sentimento di servizio per i
cittadini e nel superiore intento del sereno sviluppo del nostro
Paese''.
(Sec/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:47
NNNN
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA =
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
NNNN
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
NNNN
MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3
MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
NNNN
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
NNNN
MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3
MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
Incidente sul lavoro: vigile fuoco muore durante un soccorso
Stava prestando soccorso ad un automobilista rimasto bloccato in un’auto quando il veicolo condotto da un collega lo ha investito, causandogli ferite mortali. Ha perso la vita così, ieri mattina sul Colle del Melogno, nel comune di Bormida, nell’entroterra di Savona, un vigile del fuoco di cinquantadue anni, Ermanno Fossati, capo squadra in servizio al distaccamento di Finale Ligure. Sulle precise modalità del drammatico incidente sono in corso accertamenti.
Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando i pompieri sono intervenuti all’altezza del bivio per Calice Ligure e Orco Feglino per un’auto in panne. Quando uno dei due mezzi dei vigili del fuoco è arrivato sul posto e uno dei pompieri è sceso per prestare aiuto agli automobilisti rimasti bloccati, è stato travolto dal secondo mezzo guidato da un collega del distaccamento di Finale Ligure. In quel momento sulla zona c’era scarsa visibilità e l’asfalto era ricoperto di neve e ghiaccio. Forse proprio a causa di un lastrone gelato l’automezzo dei pompieri è sbandato travolgendo Fossati. Subito è stato chiamato il 118 e richiesto l’intervento di un elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Ermanno Fossati sarebbe andato in pensione il prossimo anno dopo 35 anni di servizio, ma forse il suo posto sarà preso dal figlio Riccardo, 22 anni, attualmente vigile del fuoco «discontinuo», chiamato a svolgere attività periodica presso lo stesso distaccamento dei pompieri di Finale. Fossati lascia anche una seconda figlia, Doriana di 18 anni, e la moglie Gabriella. La sorella Elisa lo ricorda così: «Era un pompiere molto attivo, sempre in prima linea. Se in questa circostanza lo fosse stato un po’ meno, magari questa tragedia non sarebbe avvenuta».
Ieri cordoglio per questa disgrazia è stato espresso dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal ministro dell’Interno Bobo Maroni, dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e dal presidente del consiglio regionale Rosario Monteleone. Tutti hanno espresso plauso per il vigile del fuoco e vicinanza alla famiglia.
mercoledì 29 dicembre 2010
Ministero dell'Interno - Circolare n.330/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - Ulteriori disposizioni operative.
Lavoro: rischio stress, arriva obbligo valutazione ma per aziende molti dubbi
LAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI =
'INDAGINE DI 'QUOTIDIANO SICUREZZA' DELL'ANFOS
Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A poche ore dall'entrata
in vigore dell'obbligo per migliaia di aziende italiane di preparare
un documento per la valutazione del rischio stress, come impone il
Testo Unico 81 del 2008, molti i dubbi e le incertezze sulla corretta
applicazione della norma che ha l'importante obiettivo di ridurre la
possibilita' che lo stress lavorativo diventi malattia professionale,
incidendo sulla salute di lavoratori e manager. A evidenziare le
difficolta' delle aziende, un'indagine di 'Quotidiano Sicurezza'
(www.quotidianosicurezza.it), giornale on line dell'Anfos,
Associazione nazionale formatori Sicurezza sul Lavoro), condotta tra
alcune delle piu' grandi aziende dell'information technology, come
Microsoft, Telecom, HP, IBM, Vodafone o Symantec, dove piu' alto e' il
'rischio stress lavoro correlato'.
Nel comparto Ict lavorano infatti circa 1,3 milioni di addetti,
impegnati ogni giorno per molte ore su computer e internet, con ritmi
di lavoro spesso incalzanti, che li espongono anche al rischio 'tecno
stress', la nuova malattia professionale balzata agli onori della
cronaca in seguito all'impegno del giudice Raffaele Guariniello della
procura di Torino. Le conseguenze sulla salute sono concrete:
insonnia, ipertensione, disturbi gastrointestinali, problemi cardiaci,
ansia, mal di testa, depressione, deficit immunitari.
Delle 12 grandi aziende interpellate, 5 hanno deciso di non
rispondere, anche ammettendo di non avere ancora una posizione in
merito. Alla prima domanda "In che modo la vostra azienda si e'
adoperata per redigere il Documento Valutazione Rischio Stress lavoro
correlato?", delle 7 aziende che hanno risposto 5 hanno dichiarato di
essersi mosse tempestivamente e in linea con il rispetto della
normativa e solo 2 aziende hanno dichiarato di essersi impegnate a
prevenire lo stress dei dipendenti sul posto di lavoro con grande
anticipo e indipendentemente dalla normativa. (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:26
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Tutti d'accordo, invece, sulla
conoscenza delle sanzioni a carico delle aziende che non ottemperano
al Testo Unico 81/2008: tutte le sette aziende sanno dell'inasprimento
delle pene previste dalla norma. Anche per quanto riguarda il livello
di conoscenza su stress e tecno stress, mediamente tutte le aziende
interpellate hanno mostrato di conoscere cio' di cui si stava
parlando. La tendenza generale e' tenere ben separati lo stress dal
tecnostress e a non identificare lo stress con l'uso del computer, di
internet e delle nuove tecnologie.
Semmai sono le tensioni provenienti dall'esterno, come il
maggior bisogno di flessibilita', frequente ricorso ai contratti a
tempo determinato, carichi di lavoro sempre piu' intensi e a scapito
della vita privata, a costituire una minaccia per lo stato
psico-fisico del lavoratore. Piu' in generale, gli intervistati
tendono a individuare lo stress in "una situazione di prolungata
tensione", che puo' ridurre l'efficienza sul lavoro e arrivare a
determinare un cattivo stato di salute , puntando alle azioni
migliorative della salute del lavoratore, a prescindere dalle
definizioni e differenziazioni delle patologie o tecno patologie.
Infine sul grado di applicabilita' del Testo Unico, e' stato
chiesto "Giudicate esaustivo e di facile applicazione il Testo Unico,
relativamente al tema dello stress lavoro correlato?". Le risposte
variano a seconda della complessita' della realta' aziendale. Pur
nell'apprezzamento generale della norma, si legge tra le righe, dicono
gli autori dell'indagine "una non facile ricezione e comprensione
delle misure da adottare per la sua attuazione e una forte aspettativa
di miglioramento della norma". (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:31
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - E che la comprensione della procedura
della valutazione dello stress in azienda non sia facile viene
confermato a 'Quotidiano sicurezza', da Lorenzo Fantini, dirigente del
Ministero del Lavoro (area salute e sicurezza) e presidente della
Commissione Consultiva che ha redatto le linee guida per la
valutazione del rischio stress: "Riceviamo molte richieste di
chiarimento -spiega Fantini- da parte delle aziende e riguardano la
metodologia da seguire per la valutazione dello stress lavoro
correlato. Nelle linee guida emanate dalla Commissione Consultiva si
specifica che dal 31 dicembre 2010 le aziende devono iniziare un
percorso per la valutazione di tale rischio, indicando i tempi di
conclusione. Quindi una grande azienda con migliaia di lavoratori
avra' la necessita' di identificare i gruppi di lavoro e potra'
concludere tale percorso anche dopo sei mesi". Come dire: avete ancora
tempo, ma dovete dimostrare che qualcuno si sta occupando del problema
in azienda.
Il problema reale, pero', dice 'Quotidiano sicurezza', "e' che
le linee guida dovevano uscire a giugno 2010, quando la scadenza per
tale valutazione era prevista al 31 agosto, come indicato il Testo
Unico 81. Ma poi le aziende hanno lamentato la scarsa conoscenza del
problema e dei metodi da seguire, cosi' e' arrivato il primo
slittamento al 31 dicembre per il settore pubblico, a cui e' poi
seguito il privato".
"La nuova sfida per le aziende di valutare il rischio stress
deve essere affrontata tenendo conto delle dimensioni dell'azienda,
utilizzando le metodologie attualmente proposte dalle istituzioni,
come regioni, ex Ispesl e Ministero del Lavoro", spiega Rolando
Morelli, presidente dell'Associazione Nazionale Formatori Sicurezza
del Lavoro (Anfos). Quanto alle piccole aziende, Morelli consiglia di
scaricare dal sito dell'Anfos (www.anfos.it) il documento con la
specifica check list validata dall'Ispesl. "Esiste anche la
possibilita' di affidarsi a check list -suggerisce ancora- che si
rifanno alle precedenti linee guida regionali, semplificando quindi il
compito del piccolo datore di lavoro".
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:35
NNNN
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO =
(AGI) - Roma, 29 dic - "Non e' immaginabile che il generale
Ganzer rimanga al vertice dei Ros, e bene farebbe il Comando
generale dei Carabinieri almeno a rimuoverlo da ogni incarico
operativo. Allo stesso modo, pero', non possono rimanere al
loro posto Gianni De Gennaro, Direttore del Dipartimento per le
Informazioni e la Sicurezza, il capo dell'Antiterrorismo, il
responsabile dell'AISI e il responsabile dello SCO, tutti
condannati in secondo grado per gravi reati e interdetti dai
pubblici uffici. Uno Stato che si presume democratico non puo'
permettersi che i principali posti di comando delle forze di
sicurezza siano diretti da persone condannate e interdette dai
pubblici uffici, perche' sarebbe folle lasciare che anche solo
una parte degli italiani possa nutrire dubbi sulla loro
serenita'. Eppure, il Governo e l'opposizione sono uniti nel
nascondere una situazione che non ha precedenti nelle
democrazie moderne. Evidentemente, quando istituzioni e partiti
si trasformano in associazioni a delinquere contro i diritti
dei cittadini, diventa indispensabile che alcuni posti chiave
siano in vario modo controllabili". Lo afferma il segretario
dei radicali, Mario Staderini.(AGI)
Mal
291251 DIC 10
NNNN
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - Un laboratorio per la
realizzazione di una nuova e pericolosa droga, non ancora
inserita tra quelle della lista del Ministero degli Interni, e'
stato scoperto dalla squadra mobile di Treviso che sta
eseguendo, dalle prime ore di stamani, arresti e numerose
perquisizioni nella Marca.
Indagati giovani della Treviso bene implicati in un traffico
di nuove sostanze stupefacenti in grado di produrre gravi
conseguenze psicofisiche sugli assuntori.
L'indagine, iniziata alcuni mesi fa con l'arresto e il
coinvolgimento di una decina di giovani poco piu' che
diciottenni aveva portato al sequestro di 'mefredone'. Agli
inizi di dicembre la 'mobile trevigiana ha arrestato due giovani
e sequestrato quasi un chilo di mefredone, e un'analoga
quantita' e' stata recuperata una settimana fa alla periferia di
Treviso, nei pressi di una canaletta d'irrigazione.
La polizia e' riuscita a localizzare l'appartamento dove tale
sostanza veniva prodotta e preparata. La casa, secondo quanto
accertato dalla polizia, era stato presa in locazione da tre
cittadini russi residenti a Berlino che sono attivamente
ricercati anche tramite Interpol. (ANSA).
CS
29-DIC-10 05:30 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE =
(AGI) - Milano, 29 dic. - Un'esplosione nella notte ha
provocato danni alla sede della Lega Nord a Gemonio, in
provincia di Varese. Stando alla stampa locale, sarebbero
esplosi "due ordigni", provocando danni al portone e mandando
in frantumi i vetri delle finestre. (AGI)
Mi7
290949 DIC 10
**FLASH -VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO- FLASH** =
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:51
NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO =
Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Due ordigni non meglio
identificati sono esplosi davanti alla sede della Lega Nord di
Gemonio, nel Varesotto. E' ancora presto, si apprende dai carabinieri,
per sapere di che tipo di ordigni si tratti. Verra' diffuso un
comunicato stampa con maggiori dettagli piu' tardi, nel corso della
mattinata.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:52
NNNN
Due petardi contro sede della Lega a Gemonio, vetrine infrante
Gemonio,petardi nella notte davanti sede Lega infrante 2 vetrine
Polizia: non erano ordigni, rivendicazione area anarchica
Roma, 29 dic. (Apcom) - Nella notte sono esplosi due grossi
petardi davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio, che hanno
infranto due vetrine.
"Dagli involucri rimasti a terra - spiega la polizia - sembra si
tratti di petardi, non di ordigni", messi comunque "a scopo
intimidatorio", che hanno infranto i vetri di due vetrine, nella
sede della Lega lombarda di Gemonio in via Marsala. Lo scoppio
avvenuto intorno alle tre di notte e sul muro uno scritta con
vernice spray "Antifa secondo atto" rivendica l'azione di membri
dell'area anarchica vicino ai centri sociali, spiegano gli
investigatori.
Sono in corso gli esami dei filmati delle telecamere per utili
indizi. Sul posto stanotte sono intervenuti i carabinieri. Indaga
anche la Digos di Varese.
Gtu
291000 dic 10
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE (2)=
(AGI) - Milano, 29 dic. - L'esplosione e' avvenuta di notte e
non ha provocato feriti. Le forze dell'ordine stanno
effettuando i rilievi del caso. Non e' la prima volta che la
sede del Carroccio di Gemonio, dove abita Umberto Bossi, viene
presa di mira: il portone degli uffici, che si trovano a poche
centinaia di metri dall'abitazione del Senatur, fu incendiato
nel febbraio del 2007 e nel gennaio del 2009. (AGI)
Mi7/gim
291002 DIC 10
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO (2) =
(Adnkronos) - Secondo le prime indiscrezioni, ancora tutte da
confermare, i due ordigni esplosi questa notte davanti alla sede della
Lega Nord di Gemonio, paese del Varesotto noto perche' vi abita il
leader del Carroccio Umberto Bossi, sarebbero due grossi petardi,
ancora non si sa se fabbricati allo scopo o preconfezionati.
Non si tratterebbe comunque, stando alle prime indiscrezioni che
non trovano ancora conferme ufficiali, di ordigni sofisticati. Le
esplosioni avrebbero comunque provocato danni materiali, distruggendo
due vetrate della sezione locale del Carroccio.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 10:25
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO (2)
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Sul muro di fianco alla sede della
Lega Nord di Gemonio, a 50 metri dalla casa di Umberto Bossi, i
presunti autori del gesto hanno scritto, in vernice nera,
'antifa', senza lasciare alcuna rivendicazione. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri e' stato verso le 3 che sarebbero
stati applicati due petardi alle finestre esterne, infrante
dall'esplosione.
L'esplosione di questa notte non e' il primo attacco alla
sede del Carroccio di Gemonio. Il portone della sede della Lega
Nord, infatti, fu incendiato nel febbraio del 2007 e nel gennaio
del 2009.(ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:25 NNNN
Un tuffo nel passato! Si torna agli anni '70 o 50? (sotto l'immagine un piccolo ripasso di storia che non fa mai male)
"Chi non ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo"
Mario Scelba (Caltagirone, 5 settembre 1901 – Roma, 29 ottobre 1991) è stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
Membro della prima ora del Partito Popolare. Con le elezioni del 1948 diventò deputato al Parlamento Italiano.
Fu ministro dell'interno dal 2 febbraio 1947 al 7 luglio 1953 (dall'11 luglio al 18 settembre 1952 si fece sostituire da Giuseppe Spataro perché colpito da malattia), dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955 e dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1961; fu Presidente del Consiglio dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
In vista delle elezioni del 1948 preparò lo Stato al possibile scoppio di una guerra civile, rafforzando la polizia, espungendo da essa elementi considerati (dal punto di vista scelbiano) di dubbia fedeltà, conseguenti ad arruolamenti provvisori avvenuti sul finire della guerra (Polizia Partigiana).
Dopo le elezioni divenne meno acuto il pericolo di insurrezione generale armata delle sinistre. Si passò al tempo delle manifestazioni, violente ma in genere non armate. Nell'Italia di quegli anni, le manifestazioni erano organizzate soprattutto dai partiti Comunista e Socialista, per cui Scelba si fece rapidamente fama di nemico e persecutore del comunismo.
Con le elezioni del 1948 diventò frattanto deputato al Parlamento Italiano, dove fu costantemente rieletto fino al 1968, quando passò al Senato.
La percezione da parte dei simpatizzanti del Partito Comunista e del Partito Socialista di essere oggetto di una repressione mirata, era motivata anche dal fatto che la repressione delle manifestazioni avveniva di norma in modo molto cruento: la cronaca di quei sei anni riporta in tutto circa 150 morti fra scioperanti e manifestanti vari e migliaia di feriti ad opera delle forze di polizia, in particolare della "Celere", preposta alle operazioni di ordine pubblico.
Scelba fu colui che coniò, il 6 giugno 1949 a Venezia, nel corso del terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, il termine Culturame.
Scelba esercitò grande fermezza nei confronti di don Zeno Saltini protagonista di grandi iniziative a favore degli orfani e dei diseredati, tra le quali Nomadelfia, ma le cui idee progressiste avrebbero potuto essere confuse con l'applicazione degli ideali comunisti[1]. La sua opposizione a don Zeno e a Nomadelfia venne pesantemente criticata sia dagli intellettuali della sinistra che da quelli cattolici:
« In questo paese dove centinaia di enti parassitari succhiano lo Stato, dove si buttano via miliardi per finanziare esposizioni inutili, manifestazioni balorde e stagioni vuote, non s' è trovato niente per aiutare don Zeno e Nomadelfia che mantenevano 700 bambini dispersi e privi di famiglia. Peggio. Quando la situazione precipitò, per essere sicuri che non potessero più sfuggire di mano, che non potessero più rialzare la testa, s' impose per loro la forma più odiosa e peggiore: la liquidazione coatta. Un bel giorno la polizia arrivò a Nomadelfia. I ragazzi furono tolti alle mamme adottive, caricati coi loro fagotti sui camion, e sparpagliati per tutta l' Italia in istituti diversi, da dove scrivono ancora lettere accorate, e di tanto in tanto scappano. »
(Filippo Sacchi, La Stampa, 17 dicembre 1953)
La repressione politica nel secondo dopoguerra [modifica]
Secondo Giuseppe Carlo Marino, docente ordinario dell'Università di Palermo, storico e scrittore, Scelba, divenuto Ministro dell'Interno il 2 febbraio 1947, diede il via ad una politica repressiva antidemocratica verso gli scioperi causando numerose vittime e feriti nel corso della sua funzione pubblica. Sempre secondo il parere di tale studioso, l'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista in nome di una priorità di ordine economico portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea agli appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.[2]
L'evoluzione successiva [modifica]
Il suo nome è legato anche a quella che venne definita all'epoca dalle opposizioni la "Legge truffa", il tentativo di modificare in senso maggioritario la legge proporzionale vigente dal 1946, introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o a un gruppo di liste apparentate in caso di raggiungimento del 50% più uno dei voti validi. La Legge n° 148 del 31 marzo 1953 passò con i soli voti della maggioranza democristiana - con Scelba ministro dell'Interno - ma non ebbe effetti pratici, dal momento che alle elezioni politiche dello stesso anno la Democrazia Cristiana e le liste a essa apparentate non ottennero la maggioranza assoluta.
Scelba lasciò la Presidenza del Consiglio (era anche ministro ad interim degli Interni) dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi, nel 1955. Ritrovò brevemente il ministero degli Interni nel luglio 1960, in occasione del governo varato da Fanfani, dopo l'episodio increscioso del governo Tambroni con i gravi fatti di Genova, Roma e Reggio Emilia, che aveva creato, tra l'altro, il sospetto della minaccia di colpo di stato in chiave reazionaria.
Ostile al centrosinistra, dopo l'avvento del primo governo Moro nel quale per la prima volta entravano a far parte i socialisti decise di assumere una posizione defilata. Nel 1966 fu invitato a far parte del terzo governo Moro, sempre di centrosinistra, ma rifiutò l'offerta. Nel 1969 fu eletto Presidente del Parlamento Europeo, carica che avrebbe mantenuto fino al 1971, e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che avrebbe lasciato nel 1973. Costantemente rieletto, fece parte del Senato della Repubblica dal 1968 al 1979, anno in cui si ritirò dalla vita politica.
Scelba congratulato da esponenti della sua corrente; fra gli altri: Giuseppe Trabucchi, Oscar Luigi Scalfaro, Fiorentino Sullo, Silvio Gava, Angelo Raffaele Jervolino, Amintore Fanfani
Fra le personalità a lui maggiormante legate, il futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
A seconda dei punti di vista è stato considerato o l'uomo che, riorganizzando le forze dell'ordine, ha salvato lo Stato democratico dal presunto sovversivismo attribuito al Partito Comunista Italiano e dal revanscismo neofascista, oppure l'uomo simbolo della repressione poliziesca del dissenso negli anni cinquanta.
Scelba e la strage di Portella della Ginestra
Dopo la strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947, il suo nome venne fatto da Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, e da altri banditi in relazione ai gravissimi fatti avvenuti in Sicilia. Da diversi storici è stato investigato quale elemento chiave delle connessioni di potere che in un modo o in un altro avrebbero contribuito alla strage medesima e che, al fine di eliminare definitivamente ogni traccia, avrebbero poi deciso l'uccisione del capobanda di Montelepre, avvenuta il 5 luglio 1950.
Ricostruzioni e ipotesi su quei fatti risultano, fra le tante, nell'opera Il binomio Giuliano-Scelba di Carlo Ruta (1995), in Salvatore Giuliano di Giuseppe Casarrubea (2001) e in Segreti di Stato di Paolo Benvenuti (2003).
Tuttavia non fu mai portata alcuna prova e nulla fu mai accertato. Fonte Wikipedia
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