Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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domenica 2 gennaio 2011
Convenzione convitti INPDAP - E’ in vigore tra il Fondo Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza e l’I.N.P.D.A.P. una convenzione finalizzata alla realizzazione di un programma di accoglienza presso i “Convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta” di orfani e figli di appartenenti alla Polizia di Stato, frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori e presso i “Conviti Nazionali Convenzionati” con il suddetto Istituto di orfani e di figli di appartenenti alla Polizia di Stato frequentanti le sole scuole elementari, medie inferiori e superiori. Anche quest’anno il Fondo Assistenza ha emanato un’apposita circolare informativa riguardo al bando di concorso annuale dall’I.N.P.D.A.P. indicante le modalità di accesso alle strutture.
VULCANI: MESSICO; NUBE FUMO DA UN KM E MEZZO DA POPOCATEPETL
(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 2 GEN - Una nube di fumo alta un
chilometro e mezzo si e' levata oggi dal vulcano Popocatepetl,
in Messico. Lo hanno riferito autorita' locali, precisando di
poter comunque escludere, allo stato, qualunque pericolo per la
popolazione della zona.
Nelle ultime 24 ore il sistema di verifica del vulcano ha
registrato tre esalazioni di bassa intensita', accompagnate da
vapore acqueo e gas. Il Centro nazionale per la prevenzione dei
disastrie e l'Universita' del Messico hanno tracciato tre
possibili scenari per le prossime ore: esalazioni moderate,
alcune delle quali con emissione di ceneri; sporadiche
esplosioni di livello da basso a moderato con probabilita' di
emissione di frammenti incandescenti a breve distanza dal
cratere, o lieve incandescenza nel cratere. La protezione civile
del municipio di Amecameca ha precisato che la nube si e'
diretta verso nordest, provocando caduta di ceneri nei dintorni
di La Joya, alle falde del vulcano Iztaccihuatl.(ANSA).
MRM-CNT
02-GEN-11 01:51 NNNN
MUSICA: MALORE COLPISCE CHUCK BERRY, LEGGENDA DEL ROCK
MUSICA: MALORE COLPISCE CHUCK BERRY, LEGGENDA DEL ROCK =
(AGI) - Chicago, 2 gen. - Un malore ha colpito Chuck Berry
durante un concerto a Chicago e ha fatto temere il peggio per
la leggenda del rock. La "Winter dance" della star
ottantaquattrenne si e' interrotta quando Berry si e'
accasciato sulle tastiere, sulle quali aveva cominciato a
suonare dopo aver accantonato provvisoriamente la chitarra, e
ha ripreso conoscenza solo un paio di minuti dopo, per
riprendere a suonare con la verve di sempre.(AGI)
Fab
021011 GEN 11
NNNN
INTERNET: HOTMAIL CANCELLA MAIL, MICROSOFT SI SCUSA
INTERNET: HOTMAIL CANCELLA MAIL, MICROSOFT SI SCUSA =
(AGI) - San Francisco, 2 gen. - - La posta di Hotmail avrebbe
cancellato numerose mail, secondo le denuncie dei titolari di
numerosi account nel mondo. Un portavoce di Microsoft,
riferisce la Bbc, si e' scusata per l'inconveniente e ha
affermato che la compagnia e' al lavoro per riparare il
guasto.(AGI)
Fab
021012 GEN 11
NNNN
(AGI) - San Francisco, 2 gen. - - La posta di Hotmail avrebbe
cancellato numerose mail, secondo le denuncie dei titolari di
numerosi account nel mondo. Un portavoce di Microsoft,
riferisce la Bbc, si e' scusata per l'inconveniente e ha
affermato che la compagnia e' al lavoro per riparare il
guasto.(AGI)
Fab
021012 GEN 11
NNNN
sabato 1 gennaio 2011
Rettifica - Avviso di pubblicazione del decreto di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. (GU n. 104 del 31-12-2010 )
Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/39-bis del 16 dicembre 2010, nonche' sul sito www.vigilfuoco.it, e' pubblicata la rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Giornali sempre obbligati a rettificare la notizia non veritiera anche in caso di pubblicazione lecita
Cass. Civ. Sez. III n. 23835 del 24.11.2010
SENTENZA sul ricorso 26306-2006 proposto da: xxxxx xxxxxx in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della xxxxx, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO giusta delega in calce al ricorso; -ricorrente – contro xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1986/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI I SEZIONE CIVILE, emessa il 27/4/2005, depositata il 28/06/2005, R.G.N. 2591/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito l'Avvocato BRUNO GUARDASCIONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1986, depositata il 28 giugno 2005, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli, la quale ha respinto la domanda proposta da xxxxx, in proprio e quale rappresentante legale della xxxxx, contro xxxxx, e la xxxxx rispettivamente autrice, direttore responsabile ed editrice del quotidiano xxxxx - per ottenere il risarcimento dei danni a seguito della pubblicazione sul medesimo quotidiano di due articoli, l'uno in data 4/5 aprile e l'altro il 6 aprile 1993, ritenuti diffamatori. Il xxxxx propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resistono gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Conviene richiamare preliminarmente i fatti che hanno dato origine alla controversia. Il 2 aprile 1993 il GIP presso il Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere del xxxxx direttore della xxxxx con l'accusa formulata dal commissario straordinario della USL 37, xxxxx di avere offerto a quest'ultimo la somma di Lire 500 milioni per indurlo a non proporre appello contro un lodo arbitrale che ha condannato la USL a pagare alla Casa di cura 5 miliardi e mezzo di lire, in rimborso di spese erogate agli assistiti. Il 4/5 aprile 1993 il quotidiano xxxxx, ha pubblicato un articolo a firma di xxxxx dal titolo "Cade nella rete ex manager USL", ove il xxxxx era indicato come uno dei due pentiti che avevano incastrato il funzionario. Il giorno successivo altro articolo dal titolo "La truffa dei posti letto" riprendeva la vicenda, dicendo fra l’altro che "per non fare appellare il manager xxxxx contro la sentenza il proprietario della clinica avrebbe offerto all'amministratore una mazzetta da 500 milioni, e che "quelli della clinica cercavano di farsi pagare i ricoveri convenzionati per un numero di posti letto maggiore" rispetto a quelli di cui disponevano. Nel settembre successivo il xxxxx è stato arrestato con l'imputazione di concussione ai danni del xxxxx ed il procedimento a carico di quest'ultimo è stato archiviato. Rimasta senza esito la domanda di rettifica degli articoli già pubblicati, il xxxxx in proprio e quale rappresentante della Casa di cura, ha chiesto il risarcimento dei danni per diffamazione e per mancata pubblicazione della rettifica, assumendo che, a seguito delle vicende di cui sopra, i funzionari della USL non hanno rinnovato la convenzione con la Clinica e questa ha visto ridotta la sua clientela, con rilevante calo del fatturato. La Corte di appello ha motivato il rigetto delle domande con il fatto che, essendovi un interesse pubblico alla narrazione della vicenda, la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca; che l'articolista si è attenuta alla verità dei fatti, così come essi all'epoca si presentavano, e che non ha trasceso la forma civile dell'esposizione. Ha ritenuto giustificata anche la mancata rettifica, con la motivazione che i convenuti non erano obbligati a procedervi, poichè le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute.
2.- E' logicamente pregiudiziale l'esame del secondo e del terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli art. 2043 cod. civ. e 597 cod. pen., nonchè illogica e insufficiente motivazione, sul rilievo che - contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata l'autrice dell'articolo ha imputato alla Clinica un fatto falso, cioè il ricovero di pazienti oltre il numero dei letti disponibili ed il pagamento di rette di degenza relative a posti letto inesistenti, trascurando il fatto che le eccezioni sollevate dalla USL nel giudizio arbitrale concernevano posti letto effettivamente esistenti, ma non aventi diritto al rimborso perchè non convenzionati. Le pubblicazioni, pertanto, avevano imputato alla Casa di cura un comportamento disonesto e truffaldino, mentre la vertenza reale concerneva un mero illecito civile. Lamenta ancora che il titolo dell'articolo del 6 aprlle "La truffa dei posti letto", è espressione tendenziosa, suggestiva e non rispondente ai principi di continenza espositiva.
2.1.- I due motivi sono inammissibili. Essi attengono all'interpretazione del contenuto delle pubblicazioni ed alla valutazione della loro portata offensiva, questioni la cui delibazione è riservata alla discrezionalità della Corte di merito, la quale ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, tenendo conto dell'intero contenuto degli articoli, non solo delle frasi riportate nel ricorso. Ha ritenuto che da essi si potesse chiaramente desumere che la controversia non riguardava posti letto inesistenti, poichè l'articolo del 6 aprile specificava trattarsi del pagamento "delle rette di degenza contestate, in quanto eccedenti il limite del convenzionamento". Ha specificato che gli illeciti facevano capo solo all'allegra gestione della USL mai ha parlato di vendita di posti letto inesistenti o di mercato dei posti letto, ed ha prospettato l'ipotesi che le vicende processuali evolvessero verso una fattispecie di concussione anzichè di corruzione. Ha perciò concluso con valutazione congruamente e logicamente motivata che l'intitolazione (indubbiamente forte) del secondo articolo non poteva essere riferita a comportamenti del xxxxx e della xxxxx, ma solo a quelli del responsabile della USL. Nè il ricorrente ha posto in evidenza altre frasi contenute negli articoli, idonee a dimostrare l'illogicità e l'insufficienza della suddetta motivazione.
3. - Il primo motivo, deducendo violazione degli art. 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47 sulla stampa e 2043 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia assolto i convenuti anche dall'addebito di non avere pubblicato la rettifica delle precedenti notizie, dopa l'archiviazione del procedimento per corruzione a suo carico, e censura la motivazione della Corte secondo cui, essendo risultata lecita la pubblicazione, non vi era ragione di accogliere la domanda di rettifica. Afferma il ricorrente che la rettifica ha la funzione di consentire all'interessato una replica e costituisce oggetto di un diritto potestativo che spetta a chiunque si ritenga diffamato.
3.1.- Il motivo è fondato. L'art. 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa - così come modificate dall'art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416 - impone al responsabile del periodico di pubblicare gratuitamente le rettifiche dei soggetti “ai quali siano stati attribuiti atti.... da essi ritenuti lesivi della lora dignità e contrari a verità, purchè ... le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale", e sempre che siano contenute entro dati limiti di spazio. Si tratta di un diritto che la legge attribuisce all'interessato di vedere ristabilita la verità dei fatti qualora, tramite la stampa, gli siano stati attribuiti comportamenti, o lo si coinvolga in vicende pubbliche o personali, in termini difformi dalla realtà o che egli ritenga lesivi dell'onore, della reputazione od anche solo dell'identità personale. L'attuazione di un tale diritto non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo, ma deve avere corso, tramite la pubblicazione della rettifica, tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa (contenuto non penalmente illecito della rettifica; non eccedenza dai limiti di spazio di cui all'art. 8, 4° comma, legge n. 416 cit.) (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 24 aprile 2008 n. 10690). Nella specie è indubbio lhe l'imputazione di corruzione sia oggettivamente lesiva della dignità della persona e che tale venga giustificatamente ritenuta dall'interessato. E' altresi indubbio che, all'esito delle indagini, l'addebito di concussione al xxxxx - riportato dal quotidiano xxxxx nell'aprile precedente - è risultato non rispondente al vero, pur se lecitamente pubblicato in precedenza, sulla base delle conoscenze acquisite a quella data. Ricorrevano quindi gli estremi previsti dalla legge per poter formulare la richiesta di rettifica, che il direttore del periodico era tenuto ad accogliere, salvo che avesse dimostrato il ricorrere di alcuna delle circostanze in presenza delle quali la legge autorizza a non dare corso alla domanda. La circostanza menzionata dalla sentenza impugnata, cioè la liceità della pubblicazione della notizia, è irrilevante, nei casi in cui le notizie pubblicate risultino successivamente non veritiere, come nel caso di specie. Vale a dire, allorchè la liceita si ricolleghi non alla verità oggettiva della notizia, ma a quanto di tale verità emerge alla data della pubblicazione (c. d. verità putativa), in forza della scriminante del diritto di cronaca, detta liceità non può considerarsi di ostacolo al diritto dell'interessato di ristabilire, tramite la rettifica, l'effettiva realtà delle cose che sia stata successivamente accertata. Al contrario, proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca può autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinchè l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustificatamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere. L'eccezione dei resistenti secondo cui il motivo di ricorso sarebbe irrilevante perchè inidoneo ad influire sul dispositivo della sentenza impugnata deve essere disattesa. Non si può a priori escludere, infatti, che la tempestiva pubblicazione della rettifica avrebbe potuto limitare i danni conseguenti all'iniziale pubblicazione, e gli odierni ricorrenti hanno dedotto il fatto fra le premesse idonee a giustificare la lora richiesta di risarcimento.
5.- In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto: “L'art. 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa, così come modificato dall'art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416, attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale. L'attuazione del diritto alla rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui nericorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa. "L'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca - non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell' interessato, qualora la relativa domanda sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa".
6. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2010
CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (10A15552) (GU n. 305 del 31-12-2010 )
Premessa. Con circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalita'. In particolare, nel paragrafo 6 («Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica») e' stato previsto quanto segue. «Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalita' di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, secondo le modalita' di cui al paragrafo n. 2. Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalita' attualmente vigenti. Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione e' effettuata esclusivamente per via telematica. Per verificare la corretta funzionalita' del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sara' attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalita' definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La responsabilita' per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.». Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni dell'art. 55-septies citato. Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare, con decreto del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del 1° luglio 2010 e' stata costituita apposita commissione i cui componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al periodo transitorio, come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di «a) ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei medici delle credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilita' del canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; c) necessita' di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo aumento degli utenti.». Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter «considerare positivamente l'esito del collaudo» e di dover proseguire l'esame dell'operativita' del sistema generale. La seconda fase del collaudo si e' conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, «la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonche' alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto e' verificata la funzionalita' delle piattaforme e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficolta' applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalita' di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilita'. In funzione di cio', la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarita' del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficolta' di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla norma.». Come si evince dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalita' e' stato ormai concluso e, in considerazione delle criticita' organizzative emerse e che emergeranno, si aprira' una fase di monitoraggio del sistema, che sara' svolto in collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi. Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della menzionata circolare n. 1. 1. L'utilizzo delle funzionalita' da parte dei diversi soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche amministrazioni). Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di lavoro gia' illustrati nella circolare n. 1. Si segnala che per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico e' attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficolta' temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet. Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (http://www.inps.it/- home page), puo' prendere visione di tutti i certificati a lui intestati. Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalita' indicate nella circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, e' opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti e' l'INPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP. Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online. 2. Chiarimenti sull'ambito di applicazione. 2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione interessati. Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione di riferimento - che, come detto, e' l'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda il personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalita' cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potra' trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso. In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalita' di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato. 2.2. I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica. Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonche' i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella circolare n. 1, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica e' sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalita' telematica non e' invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti. A fini di economicita' e di efficienza, e' comunque auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati e' in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalita'. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste nel citato art. 55-septies comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverra' invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano gia' in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l'invio telematico. 2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione. Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticita' legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarita' che creano delle criticita' nell'applicazione del nuovo modello di trasmissione. Le particolarita' sono rinvenibili per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio della specifica attivita', per i certificati di ricovero nell'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessita' di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto dell'esistenza di queste criticita' per l'applicazione del sistema di trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessita' di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per verificare la funzionalita' del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalita'. 3. Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi. Secondo il processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico, il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella circolare n. 1, l'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi. L'attestato e' il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell'assenza e l'omissione della diagnosi e' finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono pero' alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessita' di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni cio' accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilita' ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l'amministrazione e' tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed e' innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali gia' fornite dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari numeri 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, nonche' nel parere n. 2 del 2010 (tutte reperibili sul sito www.funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante dovra' procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari secondo le indicazioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che e' un campo libero. Il certificato sara' trasmesso dal medico utilizzando i canali telematici consueti e l'amministrazione ricevera' per via telematica l'attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovra' anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avra' l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalita' (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto, secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verra' giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sara' condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell'amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potra' essere verificata dall'amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS. 4. La responsabilita' specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati. Con la circolare n. 1 sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che «4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.». Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari generali e personale che, in relazione alle proprie competenze, omettono l'osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili per questa ipotesi sono individuate per relationem con rinvio agli articoli 21 e 55 sexies comma 3 del medesimo decreto. Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di «inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia» (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell'art. 55-septies comma 4 citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso. Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati (art. 59-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di medicina generale; art. 58-ter dell'ACN del 15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera scelta; art. 28-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed altre professionalita' sanitarie). Cio' premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla funzionalita' del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticita' organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L'esistenza di tali criticita', per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilita' per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operativita' certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito. Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita' dovranno essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento. Sara' cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema. Raccomandazioni finali. A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualita' di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico. Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica. Roma, 28 settembre 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 368.
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