POLIZIA SPARA CONTRO TIR IN FUGA A CATANIA, DUE FERITI
COLPITI CAMIONISTA E APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA
(ANSA) - CATANIA, 5 GEN - Un camionista di 33 anni, Massimo
Grillo, e' stato ferito la notte scorsa con colpi di arma da
fuoco da agenti della polizia a Catania che tentavano di fermare
la sua corsa nel centro della citta' alla guida di un Tir.
L'uomo, centrato al torace, e' ricoverato nell'ospedale
Garibaldi con la prognosi riservata. Nella sparatoria e' rimasto
ferito, da un colpo di rimbalzo, a una gamba un militare della
guardia di finanza che era di servizio all'ingresso del porto,
che e' ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele.
Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il
camionista, la notte scorsa, era alla guida di un autoarticolato
di un suo familiare, all'oscuro della vicenda, e non si e'
fermato a un controllo dei carabinieri. Ne e' scaturito un
inseguimento al quale hanno partecipato anche diverse 'volanti'
della polizia. (segue).
TR
05-GEN-11 10:59 NNNN
POLIZIA SPARA CONTRO TIR IN FUGA A CATANIA, DUE FERITI (2)
(ANSA) - CATANIA, 5 GEN - Davanti il porto, il Tir avrebbe
tentato di forzare il varco d'ingresso e alcuni agenti, secondo
quanto riferito da investigatori, avrebbero anche avuto la
sensazione che l'uomo fosse armato: per questo hanno esploso
alcuni colpi di pistola per bloccarlo. Nella sparatoria sono
rimasti feriti il camionista, in maniera grave, e un appuntato
della guardia di finanza, in maniera non grave a un ginocchio da
un proiettile di rimbalzo, che era di servizio all'ingresso
dello scalo marittimo.
Grillo non e' nuovo a episodi del genere: nel dicembre del
2009 fu ferito da agenti di polizia durante un altro folle
inseguimento in citta'. Quella volta era alla guida di una
motrice. Un analogo episodio e' avvenuto nella scorsa estate;
anche in quel caso non si fermo' a un controllo delle forze
dell'ordine mentre alla guida di uno scooter, ma l'inseguimento
si concluse senza ferimenti. (ANSA).
TR/MAS
05-GEN-11 11:02 NNNN
FOLLE CORSA SU TIR IN CENTRO CATANIA, POLIZIA SPARA: DUE FERITI =
(AGI) - Catania, 5 gen. - Un tossicodipendente alla guida di un
tir si e' lanciato in una folle corsa nel centro di Catania, ha
travolto diverse auto e infine si e' lanciato contro l'ingresso
del porto. Dopo vani tentativi di fermarlo, la polizia ha
sparato e lo ha ferito. L'uomo, Massimo Grillo, 33 anni, e' ora
ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Garibaldi. Nella
sparatoria e' stato colpito anche un finanziere che era di
guardia allo scalo marittimo. Il militare e' stato raggiunto
accidentalmente da un proiettile a un ginocchio. Secondo quanto
ricostruito dalla polizia, Grillo si e' impossessato del
camion, che sarebbe intestato a un suo parente, e ha imboccato
contromano via Umberto, per poi proseguire lungo via Liberta',
danneggiando varie automobili in sosta e anche una delle
'volanti' della polizia che cercavano di intercettarlo. Giunto
davanti al porto, ha cercato di sfondare il varco e a questo
punto la polizia ha sparato contro la cabina per impedire che
il tir continuasse la sua pericolosa e folle cosa. Grillo nel
dicembre del 2009 era stato protagonista di un simile raid,
alla guida di un mezzo meccanico. (AGI)
Ct1/Rap
050911 GEN 11
NNNN
CATANIA: CERCA DI SFUGGIRE A POLIZIA GUIDANDO TIR CONTROMANO IN CENTRO, FERITO E CATTURATO =
RAGGIUNTO DA UN PROIETTILE ANCHE UN FINANZIERE
Palermo, 5 gen. - (Adnkronos) - Sparatoria in centro a Catania,
dove un uomo di 33 anni e' rimasto ferito nel tentativo di sfuggire
alla Polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane
dopo essere salito a bordo di un tir avrebbe imboccato contromano via
Umberto e si sarebbe lanciato a tutta velocita' verso l'ingresso del
porto, tamponando le auto in sosta e le volanti che cercavano di
bloccarlo. A questo punto gli agenti avrebbero sparato, ferendolo.
Nella sparatoria un proiettile avrebbe accidentalmente colpito anche
un finanziare di guardia allo scalo. Le sue condizioni non sarebbero
comunque gravi.
(Loc/Zn/Adnkronos)
05-GEN-11 09:41
NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
mercoledì 5 gennaio 2011
FERROVIE: LIEVE INCIDENTE NEL FOGGIANO, NESSUN FERITO
(ANSA) - CANDELA (FOGGIA), 5 GEN - Un incidente ferroviario
di lieve entita', nel quale nessuno e' rimasto ferito, e'
avvenuto sulla linea delle ferrovie dello stato tra Foggia e
Potenza, nel territorio di Candela. A quanto si e' saputo per
ora, un treno in transito ha toccato di striscio un camion che
aveva occupato parte della sede ferroviaria perche' il
conducente aveva cercato di superare il passaggio a livello
mentre le sbarre si stavano chiudendo.
Il traffico ferroviario e' rimasto bloccato per poco piu' di
un'ora, dalle 9 circa ed e' ripreso dopo i primi accertamenti
per stabilire le modalita' dell'incidente. (ANSA).
ZG/SIL
05-GEN-11 11:25 NNNN
Sicurezza stradale/Indagine Polstrada su Autovelox:19 indagati Amministratori e agenti polizia municipale Roncofreddo (Forlì)
Sicurezza stradale/Indagine Polstrada su Autovelox:19 indagati
Amministratori e agenti polizia municipale Roncofreddo (Forlì)
Roma, 5 gen. (TMNews) - Abuso d'ufficio e falsità ideologica
commessa da pubblici ufficiali. Sono i reati contestati a
dicannove persone indagate dalla polizia stradale di Forlì e
Bologna che ha messo sotto sequestro "per irregolare gestione"
delle apparecchiature per il rilevamento della velocità
(Autovelox) installate sulla S.G.C. E/45 da parte di organi di
polizia municipale appartenenti a comuni il cui territorio è
intersecato dalla predetta arteria stradale di interesse
nazionale ed europeo.
L'irregolarità è stata accertata per il Comune di Roncofreddo, e
vede coinvolti gli amministratori e gli operatori della Polizia
Municipale, nonché gli amministratori delle ditte che si sono
aggiudicate gli appalti per l'esecuzione dei servizi di
rilevamento della velocità.
In particolare, è emerso che l'attività di accertamento delle
violazioni alle norme del Codice della Strada, avveniva in
maniera irregolare "mediante l'occultamento delle postazioni in
modo da non poter essere viste dagli utenti in transito".
La successiva gestione dei proventi delle contravvenzioni e la
ripartizione delle somme riscosse avveniva, in violazione delle
previsioni di legge di cui all'art.208 del Codice della strada,
con distrazione di fondi dalle destinazioni obbligatorie, in
particolare per quelle da destinare alla tutela dell'utenza
debole.
Red/Nes
051027 gen 11
INCENDI: FIAMME DANNEGGIANO VILLA GIUDICE CLEMENTINA FORLEO
=
(AGI) - Brindisi, 5 gen. - Un incendio ha danneggiato
gravemente la villa, sulla strada tra Francavilla Fontana (Br)
e Sava (Ta), del giudice Clementina Forleo. Il rogo e'
divampato la scorsa notte, intorno all'1, e sul posto sono
intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco. Accertamenti
sono in corso sulle cause dell'incendio.(AGI)
br1/Tib
050923 GEN 11
NNNN
Puglia/ Incendio danneggiano villa giudice Clementina Forleo
Il rogo questa notte vicino Francavilla Fontana nel brindisino
Roma, 5 gen. (TMNews) - Un incendio divampato la scorsa notte ha
danneggiato gravemente la villa del giudice Clementina Forleo
sulla strada tra Francavilla Fontana e Sava, in provincia di
Taranto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non si
conoscono le cause dell'incendio e sono i corso accertamenti.
Nes
051013 gen 11
BRINDISI: IN FIAMME MASSERIA DEL GIUDICE CLEMENTINA FORLEO =
Brindisi, 5 gen. - (Adnkronos) - Un incendio ha interessato
questa notte, a partire dall'una, la masseria di proprieta' del
giudice Clementina Forleo, in servizio a Milano, che si trova sulla
strada provinciale tra Francavilla Fontana e Sava, tra le province di
Brindisi e Taranto.
Sul posto hanno operato varie squadre dei vigili del fuoco. Al
momento una squadra del distaccamento di Francavilla e' ancora
impegnata sul posto, segno che i danni sono stati notevoli. Nella
notte hanno lavorato a supporto anche i vigili del fuoco di Brindisi.
Nel 2005 entrambi i genitori della giudice Forleo persero la
vita in un incidente stradale, sempre nelle campagne di Francavilla.
Sulla natura di quello e di altri episodi la giudice Forleo ha sempre
manifestato forti sospetti e dubbi.
(Pas/Zn/Adnkronos)
05-GEN-11 10:19
NNNN
INCENDI: FIAMME DANNEGGIANO VILLA GIUDICE CLEMENTINA FORLEO (2)=
(AGI) - Brindisi, 5 gen. - A quanto si e' appreso, la villa da
due anni era stata data il locazione a un imprenditore agricolo
di Manduria (Ta), che sempre la scorsa notte ha subito
l'incendio della sua azienda, a Manduria. Anche la polizia sta
indagando sui due incendi, che hanno causato danni
ingenti.(AGI)
ta2/Tib
051038 GEN 11
NNNN
Puglia/ Incendio danneggiano villa giudice Clementina Forleo -2-
Attualmente Gip a Cremona dopo caso Unipol-Bnl
Roma, 5 gen. (TMNews) - Il giudice Clementina Forleo, attualmente
gip a Cremona dopo un lungo periodo di lavoro a Milano da cui
stata trasferita dopo essersi occupata del caso Unipol-Bnl.
Nel 2005 entrambi i genitori della giudice Forleo persero la vita
in un incidente stradale, sempre nelle campagne di Francavilla
Fontana.
Nes
051042 gen 11
INCENDIO IN VILLA GIP FORLEO A BRINDISI,VITTIMA IMPRENDITORE
IMMOBILE ERA IN AFFITTO DA DUE ANNI. FORSE MATRICE DOLOSA
(ANSA) - BRINDISI, 5 GEN - Un vasto incendio si e'
sviluppato la notte scorsa nella masseria 'Visciglia'
di proprieta' del giudice brindisino Clementina Forleo, in
servizio presso l'ufficio gip del tribunale di Cremona. La
masseria, adiacente ad una villa sempre di proprieta' della
famiglia Forleo, si trova lungo la provinciale Francavilla
Fontana-Sava, nel brindisno.
In realta' - viene evidenziato - la masseria da due anni e'
in affitto ad un noto imprenditore agricolo di Manduria
(Taranto) che, sempre la notte scorsa, ha subito un altro
attentato incendiario, ma ancor piu' serio, ai danni della sede
principale della sua azienda di Manduria. Gli investigatori
parlano di attentato perche' i due roghi sono stati appiccati
quasi contemporaneamente.
Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del
fuoco, tre del distaccamento di Francavilla Fontana ed uno del
comando provinciale di Brindisi. I vigili del fuoco sono ora al
lavoro a Manduria per spegnere le fiamme sviluppatesi
nell'azienda agricola dell'imprenditore. Sulla vicenda indagano
i carabinieri di Francavilla Fontana e la polizia di Taranto.
(ANSA).
B19-BU
05-GEN-11 10:49 NNNN
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantatre allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 111° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2011/2012. (GU n. 1 del 4-1-2011 ) - CONCORSO (scad. 3 febbraio 2011) -
martedì 4 gennaio 2011
DECRETO 30 novembre 2010 Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco. (Decreto n. 1340/2010). (10A15119) (GU n. 1 del 3-1-2011 - Suppl. Ordinario n.1)
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Piano nazionale della sicurezza stradale (Articolo 32, legge n. 144/1999). 4° e 5° programma di attuazione. (Deliberazione n. 56/2010). (10A15737) (GU n. 1 del 3-1-2011 )
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunita' europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante Programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che - all'art. 15 - dispone la redazione di un «Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale», con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, demandando l'approvazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il citato «Piano nazionale» e autorizzando un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro per il 2002, quale concorso agli oneri derivanti dai mutui ed altre operazioni finanziarie che l'ANAS o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 1035, ha disposto che il Ministro dei trasporti provvedesse, entro sei mesi, all'aggiornamento del suddetto «Piano nazionale della sicurezza stradale» ed ha autorizzato la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano stesso; Visto che la legge sopra richiamata, al medesimo art. 1, commi 1036 e 1037, ha stanziato ulteriori fondi per la realizzazione di azioni volte - tra l'altro - a diffondere i valori della sicurezza stradale, a rafforzare i controlli su strada ed a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e per la razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 60, dispone che per il 2009 la quota di risorse resa indisponibile ai sensi dell'art. 1, comma 507, della citata legge n. 296/2006 sia portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio; Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che, all'art. 4, riduce le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per effetto del quale lo stanziamento per l'anno 2009 - finalizzato alla copertura del V Programma di attuazione al citato «Piano nazionale della sicurezza stradale» - e' risultato pari a € 34.969.083; Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100 (Gazzetta Ufficiale n. 15/2003), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie e il 1° Programma annuale di attuazione relativo al 2002; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 25, con la quale questo Comitato si e' espresso favorevolmente - rilevandone la coerenza con il citato «Piano nazionale» - sul «Programma» di cui all'art. 15 della legge n. 166/2002, che individua i «punti critici» della viabilita' sulla base delle rilevazioni degli incidenti stradali nel precedente quinquennio e quantifica in 2.645 milioni di euro la spesa per l'eliminazione di detti punti critici, e con la quale in particolare e' stata licenziata la prima fase del Programma per complessivi 473,6 milioni di euro, coperti - per 200 milioni di euro - dall'ANAS e per il residuo posti a carico delle risorse stanziate con il citato art. 15; Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 81, (Gazzetta Ufficiale n. 16/2004) con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003; Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 143, con la quale questo Comitato ha approvato il 3° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, che rappresenta una prima fase, limitata al 2007, dell'aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 sopra citata e che include il piano di riparto delle somme stanziate per detta annualita' dalla medesima legge n. 296/2006; Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 73/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il 4° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale riferito all'annualita' 2008, ed ha altresi' approvato il 5° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente all'impostazione programmatica; Visto il parere favorevole sul «4° e 5° Programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale: criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», espresso - nella seduta del 18 dicembre 2008 - dalla Conferenza Unificata, che si e' richiamata all'avviso favorevole reso da ANCI-UPI e UNCEM, nonche' all'avviso favorevole, con osservazioni, formulato dalle Regioni in documento allegato al parere predetto; Vista la nota 25 gennaio 2010 n. 2779, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il decreto inerente il riparto delle disponibilita' iscritte in bilancio per l'annualita' 2009 e riferibili al 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, nonche' la Relazione richiesta con la delibera n. 108/2008; Prende atto del riparto delle disponibilita', riportato nell'allegato alla presente delibera, di cui al decreto 10 luglio 2009 n. 563, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito alle singole Regioni - sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Unificata nella seduta 18 dicembre 2008 e gia' applicati con riferimento al 4° Programma - le risorse che sono risultate destinabili al 5° Programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale e pari a € 31.350.000, considerati al netto della quota riservata all'attivazione di un sistema di monitoraggio ed assistenza tecnica ed amministrativa per l'attuazione del suddetto Piano nazionale; dei contenuti della Relazione, richiesta da questo Comitato nella seduta 18 dicembre 2008, che, in particolare: illustra i risultati raggiunti in tema di elevazione del livello di sicurezza stradale; specifica le modalita' di utilizzo delle risorse sinora assegnate al Piano nazionale di sicurezza stradale, sottolineando che: a) per il 1° e 2° Programma la procedura di accensione di mutui da parte degli enti locali attuatori, stabilita per l'impiego delle risorse assegnate al primo e al secondo Programma, ha risentito dell'applicazione dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge finanziaria 2007 (che ha introdotto nuove norme in materia di mutui a carico dello Stato, in particolare prevedendo l'adozione di un decreto autorizzativo del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente); nel luglio 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto di poter autorizzare l'utilizzo diretto dei contributi pluriennali, previa emanazione di appositi decreti; b) il 3°, 4° e 5° Programma hanno beneficiato di una procedura piu' snella per quanto concerne le modalita' di erogazione dei fondi in quanto questi vengono erogati direttamente dallo Stato alle Regioni e Provincie autonome; c) per quanto riguarda il 4° Programma, annualita' 2008, cui erano destinate risorse per 53 milioni di euro, queste sono state ripartite a livello territoriale ed e' in corso di formalizzazione l'istituzione del tavolo di coordinamento per la valutazione delle problematiche connesse alle modalita' di trasferimento dei fondi; d) per quanto riguarda il quinto programma, annualita' 2009, cui sono destinate risorse per € 34.969.083, queste sono state ripartite a livello territoriale secondo i coefficienti approvati da questo Comitato e tale ripartizione e' stata oggetto di valutazione del tavolo di coordinamento con le Regioni e le Provincie autonome; e) a fronte di una stima, seppure di massima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire a livelli di sicurezza in linea con quelli vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, per il periodo compreso tra il 2001 e il 2009 il Piano prevedeva una dotazione finanziaria a carico della finanza centrale di 3.280 milioni di euro, mentre sono stati stanziati solo 512 milioni di euro, pari al 15,6 per cento del totale; f) nel triennio 2007-2009, a fronte di un impegno nazionale previsto dal PNSS di 1.678 milioni di euro, c'e' stato un impegno effettivo di 141 milioni di euro (8,4 per cento del totale) e che per il biennio 2010-2011 non sono previsti stanziamenti; g) l'assenza di finanziamenti per l'attuazione del Piano provochera' una forte battuta d'arresto sull'attuale performance; sulla scorta delle raccomandazioni di questo Comitato, sono state intraprese tutte le attivita' che consentiranno di far partire un esteso e completo Programma di monitoraggio dell'efficacia degli interventi. Roma, 13 maggio 2010 Il vice Presidente: Tremonti Il segretario: Micciche'
La cartella esattoriale non dettagliata va annullata
Commissione Tributaria Provinciale
Lecce
Sezione II
Sentenza 15 marzo 2010, n. 206
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALEDI LECCE
SEZIONE 02
Sentenza n. 206/02/10
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Avverso la cartella di pagamento n. 059 2006 00....., per ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lecce 2, per IVA,IRAP,Addizionale regionale IRPEF e ritenute IRPEF, relativamente agli anni di imposta 2000 e 2001, unitamente a sanzioni e interessi, rappresentato e difeso dal dott. xxx, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, proponeva tempestivo ricorso eccependo:1) vizi di notifica non sanabili attraverso l’art. 156 c.p.c. il ricorrente eccepisce l’inesistenza della notifica a causa della relata in bianco. Lo stesso eccepisce altresì la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 890/82 per non avere il messo speciale compilato la relata in conformità a detti commi. Il ricorrente asserisce inoltre che la inesistenza della relata di notifica comporta la inesistenza dell’atto impositivo trattandosi di un atto amministrativo sostanziale e recettizio che viene alla luce solo con il completamento rituale di ogni singola fase del procedimento di nascita dell’atto;
2) che “la cartella richiama avvisi bonari individuati nei loro estremi ma non nella loro data di presunta notifica ed un avviso bonario del tutto ignoto non individuato nei suoi estremi e senza alcuna riproduzione del contenuto, né allegazione alcuna. Si è dunque, a pena di nullità, in piena violazione della L. n. 212/00” (in diritto punto n. 6).In fatto il ricorrente eccepisce che trattasi di tre atti richiamati e mai ricevuti. Asserendo dunque il mancato ricevimento dei tre avvisi bonari, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella e del ruolo sia perché andavano indicati i loro estremi in cartella, compresi i dati della avvenuta notifica, sia perché il mancato ricevimento dell’avviso bonario ha pregiudicato di partecipare al procedimento amministrativo;
3) che “l’Ufficio iscrive inoltre a ruolo somme a titolo di interessi senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora,atteso altresì che i tassi possono essere diversi. … nulla è noto in tema di calcolo degli interessi e pertanto, non è assolutamente vero che quanto riportato in cartella, corrisponda agli importi riportati negli atti richiamati perché ignoti. … gli importi iscritti a ruolo interessi sono semplicemente ignoti ab origine, in pieno difetto di motivazione dei ruoli e della cartella”. Il contribuente lamenta dunque la violazione dell’art. 12 e 25 del D.P.R. n. 602/73.
4) l’assenza di elementi essenziali della cartella e del ruolo in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett c), della L. n. 212/00, ancorchè detta previsione sia considerata dal legislatore “tassativa”. Il contribuente asserisce che la legge n. 212/00 ha integrato il contenuto tassativo dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 che nel caso di specie, è stato palesemente violato, a pena di nullità della cartella e del ruolo. Mancherebbero dunque gli estremi del responsabile del procedimento amministrativo e l’indicazione dell’autorità amministrativa alla quale potersi rivolgere in sede di autotutela.;
5) la decorrenza dei termini al 31.12.2005 per la notifica della cartella.
L’ufficio di Lecce 2, nelle sue controdeduzioni asserisce:
- la propria estraneità in merito ad eventuali vizi della cartella;
- le avvenute comunicazioni meglio note come avvisi bonari, argomentando con quanto risulta dall’interrogazione anagrafica;
- l’irrilevanza delle eccezioni relative agli elementi essenziali della cartella e del ruolo giacché la cartella è stata redatta in conformità alla normativa vigente;
- la proroga dei termini per l’iscrizione a ruolo per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002 .
SOBARIT s.p.a. costituitasi in giudizio sostiene:
- la sanatoria di eventuali vizi di notifica per avere il ricorrente presentato il ricorso;
- il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene ai vizi del ruolo asserendo altresì di redattola cartella in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e dai modelli approvati con decreto dal Ministero delle Finanze del 31.12.1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In relazione alle eccezioni di cui al precedente punto 1), relative ai vizi di notifica, la tesi di parte ricorrente, pur ricca di spunti giurisprudenziali e dottrinali, a giudizio di questo Collegio non è condivisibile e va censurata. I vizi di notifica sollevati sono incontestabili e la L. n. 890/1982 va osservata anche in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento in vitù del rinvio che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 fa agli artt. 148 e 149 c.p.c. .Tuttavia, ai sensi dell’art. 159, comma 3, c.p.c., non si può ignorare che se il vizio di un atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo. Detta considerazione rappresenta la più chiara espressione del principio di conservazione degli effetti dell’atto nullo. Pertanto, un contribuente destinatario di un atto impositivo affetto dagli stessi vizi di notifica eccepiti da parte ricorrente è nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa impositiva e di proporre ricorso sana i vizi di notifica ai sensi dell’art. 156 c.p.c. per avere l’atto impositivo raggiunto lo scopo per il quale è stato emesso.
In relazione all’eccezione di cui al precedente punto 2), vi è da considerare che le argomentazioni dell’Ufficio non bastano a dimostrare l’avvenuta notifica degli avvisi bonari al ricorrente. L’interrogazione anagrafica non può sostituire la ricevuta della lettera raccomandata a mezzo della quale si avvisano i contribuenti delle irregolarità rilevate dall’Ufficio. In ordine alla ricostruzione sistematica delle norme applicabili fatta da parte ricorrente, la stessa non può non essere condivisa da questo collegio. Infatti, l’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 03.09.1999 n. 321 disciplina il contenuto del ruolo. L’art. 6 del medesimo Decreto stabilisce che “il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”. L’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 richiama la disciplina del citato Decreto. Pertanto non è possibile non condividere la tesi secondo la quale andavano obbligatoriamente indicati in cartella e nei ruoli, a pena di nullità, gli estremi degli avvisi bonari e le loro rispettive date di notifica in quanto elementi essenziali del ruolo e quindi, della cartella. Di converso, condivisibile appare anche la tesi secondo la quale il mancato ricevimento degli avvisi bonari in questione determina la nullità della cartella in quanto atti necessari a garantire il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo al fine di consentire ai contribuenti di poter operare i necessari controlli sull’operato dell’Amministrazione Finanziaria (CTP Salerno 13 novembre 2001, n. 232; CTR Piemonte 29 maggio, n. 35; CTP Torino 3 aprile 2000, n. 31; CTR Veneto 24 novembre 1997, n. 100).
In ordine all’eccezione di cui al precedente punto 3), vi è da rilevare il difetto di calcolo degli interessi ed in relazione alle modalità di determinazione delle sanzioni. L’assunto dell’Ufficio circa l’assenza di vizi propri del ruolo o della cartella non è dunque condivisibile trattandosi di vizi propri del ruolo o della cartella. Il contenuto della cartella non consente di poter operare qualsivoglia controllo dell’operato della Amministrazione Finanziaria. Non vi è dunque trasparenza dell’operato dell’Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti a ruolo potrebbero essere probabili ma non anche ceri e dovuti. A ben osservare, l’art. 12, comma 3 (“l’ammontare dell’imposta dovuta nonché quello degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie”) e l’art. 25 nonché la “ratio” dell’abrogato art. 17 del D.P.R. n. 602/73 consente l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto e non anche di somme non dovute. Nel caso di specie l’A.F. aveva dunque l’obbligo di provare la legittimità del proprio operato in tema di interessi, esternando l’iter seguito nella determinazione degli stessi. Fondata è dunque l’eccezione del ricorrente perché al medesimo non è consentito di capire come l’Ufficio abbia operato. Vi è lesione del diritto alla difesa perché il contenuto della cartella in esame non consente al contribuente di operare alcun controllo. In tal senso si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “è illegittima la cartella dei pagamenti che riporta in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto, non comprendendo il contribuente la ricostruzione dell’operato dell’Ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici enumerazioni” (Corte di Cassazione Sez. Tributaria del 16 settembre 2005, n. 18415). Nel caso di specie non è sufficiente l’assunto dell’Ufficio contenuto nelle controdeduzioni e ribadito in udienza, secondo il quale gli interessi sarebbero stati calcolati secondo le disposizioni di legge. Fondata è dunque l’eccezione del ricorrente secondo il quale la determinazione degli interessi richiesti è solo un atto di fede.
In ordine all’eccezione di cui al punto 4) circa la lamentata assenza degli estremi del responsabile del procedimento amministrativo questa Commissione non lo ritiene motivo di nullità.
Infine, in ordine all’eccezione di cui al punto 5) non vi è decorrenza dei termini per l’iscrizione a ruolo a causa della proroga dei termini previsti per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
Sussistono dunque valide ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata compensando le spese di giudizio.Lecce, 28/11/2007.
Depositata in segreteria il 15 marzo 2010.
STAMINALI: EMBRIONALI CONTRO CECITA' SENILE, VIA LIBERA TEST SU UOMO IN USA
Roma, 4 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una terapia
derivata da cellule staminali embrionali potrebbe aiutare i milioni di
pazienti (15 solo negli Usa) colpiti da degenerazione maculare senile,
malattia che provoca la cecita'. La Advanced Cell Technology ha
infatti annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) americana
ha concesso il suo via libera per dare avvio a un trial finalizzato a
testare il nuovo trattamento sull'uomo.
L'azienda - riporta il 'Los Angeles Times' - prevede di
arruolare una dozzina di pazienti per il trial di fase I/II, che
approfondira' prima di tutto la sicurezza e la tollerabilita' della
terapia. Essa ha gia' dato entusiasmanti risultati su modello animale,
ridando la vista a topolini colpiti dalla malattia. Gli scienziati di
Advanced Cell hanno trasformato cellule staminali embrionali in
cellule dell'epitelio pigmentato retinico (Rpe), capaci di rigeneri i
tessuti danneggiati dalla patologia. A novembre, la Fda aveva dato
alla societa' il via libera per testare le cellule Rpe nei bambini con
una malattia rara chiamata distrofia maculare di Stargardt.
(Bdc/Pn/Adnkronos)
04-GEN-11 17:49
NNNN
derivata da cellule staminali embrionali potrebbe aiutare i milioni di
pazienti (15 solo negli Usa) colpiti da degenerazione maculare senile,
malattia che provoca la cecita'. La Advanced Cell Technology ha
infatti annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) americana
ha concesso il suo via libera per dare avvio a un trial finalizzato a
testare il nuovo trattamento sull'uomo.
L'azienda - riporta il 'Los Angeles Times' - prevede di
arruolare una dozzina di pazienti per il trial di fase I/II, che
approfondira' prima di tutto la sicurezza e la tollerabilita' della
terapia. Essa ha gia' dato entusiasmanti risultati su modello animale,
ridando la vista a topolini colpiti dalla malattia. Gli scienziati di
Advanced Cell hanno trasformato cellule staminali embrionali in
cellule dell'epitelio pigmentato retinico (Rpe), capaci di rigeneri i
tessuti danneggiati dalla patologia. A novembre, la Fda aveva dato
alla societa' il via libera per testare le cellule Rpe nei bambini con
una malattia rara chiamata distrofia maculare di Stargardt.
(Bdc/Pn/Adnkronos)
04-GEN-11 17:49
NNNN
Iscriviti a:
Commenti (Atom)





































