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lunedì 17 gennaio 2011
ROMA - INCIDENTI STRADALI: AUTO POLIZIA INVESTE E UCCIDE ANZIANO
INCIDENTI STRADALI: AUTO POLIZIA INVESTE E UCCIDE ANZIANO
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un uomo di 84 anni e' morto dopo
essere stato investito questa mattina da un'auto civetta della
polizia mentre stava attraversando la strada. E' accaduto
intorno alle 6:15 a Roma, in via Casilina, all'altezza di via
Cino del Duca.
L'auto, una macchina civetta del commissariato Casilino, che
non aveva il dispositivo di emergenza, stava viaggiando in via
Casilina, in uscita dalla citta', per svolgere un'attivita' di
polizia giudiziaria, quando c'e' stato l'impatto con il pedone.
L'uomo e' morto sul colpo.
Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, originario di
Mondragone (Caserta) e che alloggerebbe nel centro della Caritas
di Roma di via Giolitti, stava attraversando la strada in un
punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Le due
carreggiate, inoltre, sono divise da uno spartitraffico. Il
conducente dell'auto e' risultato negativo all'alcol-test. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale
dell'VIII gruppo per svolgere i rilievi dell'incidente''.(ANSA).
DTM
17-GEN-11 09:17 NNNN
ANZIANO TRAVOLTO ED UCCISO DA AUTO DELLA POLIZIA A ROMA =
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un anziano 84enne e' stato travolto ed
ucciso da un'auto della polizia all'alba mentre tentava di
attraversare la strada sulla Via Casilina a Roma. L'episodio e'
avvenuto all'altezza di Via Cino del Duca, nella zona di Torre
Angela. L'anziano e' stato investito da una vettura della
Polizia di Stato senza colori d'istituto con a bordo due agenti
in servizio su delega dell'autorita' giudiziaria. L'uomo e'
morto sul colpo e gli accertamenti dell'incidente sono stati
eseguiti dai vigili urbani dell'ottavo gruppo. Secondo quanto
si e' appreso, l'anziano ha attraversato la Via Casilina in una
zona senza strisce pedonali e dove la carreggiata e' divisa da
un guard-rail. Il poliziotto alla guida del mezzo, secondo la
prassi, e' stato sottoposto ad alcoltest che e' risultato
negativo. (AGI)
Rmn/Stp
170917 GEN 11
NNNN
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un uomo di 84 anni e' morto dopo
essere stato investito questa mattina da un'auto civetta della
polizia mentre stava attraversando la strada. E' accaduto
intorno alle 6:15 a Roma, in via Casilina, all'altezza di via
Cino del Duca.
L'auto, una macchina civetta del commissariato Casilino, che
non aveva il dispositivo di emergenza, stava viaggiando in via
Casilina, in uscita dalla citta', per svolgere un'attivita' di
polizia giudiziaria, quando c'e' stato l'impatto con il pedone.
L'uomo e' morto sul colpo.
Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, originario di
Mondragone (Caserta) e che alloggerebbe nel centro della Caritas
di Roma di via Giolitti, stava attraversando la strada in un
punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Le due
carreggiate, inoltre, sono divise da uno spartitraffico. Il
conducente dell'auto e' risultato negativo all'alcol-test. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale
dell'VIII gruppo per svolgere i rilievi dell'incidente''.(ANSA).
DTM
17-GEN-11 09:17 NNNN
ANZIANO TRAVOLTO ED UCCISO DA AUTO DELLA POLIZIA A ROMA =
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un anziano 84enne e' stato travolto ed
ucciso da un'auto della polizia all'alba mentre tentava di
attraversare la strada sulla Via Casilina a Roma. L'episodio e'
avvenuto all'altezza di Via Cino del Duca, nella zona di Torre
Angela. L'anziano e' stato investito da una vettura della
Polizia di Stato senza colori d'istituto con a bordo due agenti
in servizio su delega dell'autorita' giudiziaria. L'uomo e'
morto sul colpo e gli accertamenti dell'incidente sono stati
eseguiti dai vigili urbani dell'ottavo gruppo. Secondo quanto
si e' appreso, l'anziano ha attraversato la Via Casilina in una
zona senza strisce pedonali e dove la carreggiata e' divisa da
un guard-rail. Il poliziotto alla guida del mezzo, secondo la
prassi, e' stato sottoposto ad alcoltest che e' risultato
negativo. (AGI)
Rmn/Stp
170917 GEN 11
NNNN
domenica 16 gennaio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 13-1-2011 n. 4 Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Rateazioni in fase amministrativa
Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.
La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.
Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.
Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Rateazioni in fase amministrativa
Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.
La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.
Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.
Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30
Agenzia delle Entrate Ris. 13-1-2011 n. 8/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Agenzia delle Entrate
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).
Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.
Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.
Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:
- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;
- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;
- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;
- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;
- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;
- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;
- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;
- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;
- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;
- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;
- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;
- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;
- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;
- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;
- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;
- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;
- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).
Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.
Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.
Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:
- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;
- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;
- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;
- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;
- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;
- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;
- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;
- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;
- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;
- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;
- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;
- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;
- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;
- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;
- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;
- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;
- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA
FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA =
(AGI) - Milano, 16 gen. - "Il voto di Mirafiori rende evidente
il vuoto legislativo sui temi della rappresentanza sindacale e
della democrazia in fabbrica". Lo affermano in una nota
congiunta il Presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di
Pietro e il responsabile Lavoro e Welfare del partito, Maurizio
Zipponi. "La rappresentanza sindacale, secondo l'articolo 39
della Costituzione, - aggiungono nella nota - prevede che i
sindacati siano rappresentati proporzionalmente in base ai loro
iscritti. Inoltre, gli accordi sindacali sottoscritti valgono
erga omnes, quindi per i tutti lavoratori iscritti e non, e per
tutte le imprese associate o meno. Con l'accordo di Mirafiori
tutto questo si e' rotto e grazie al 'contributo' del governo
beni preziosi, come la compattezza dei lavoratori e gli accordi
unitari che funzionano con le imprese, sono stati ridotti in
macerie". "Per queste ragioni - aggiungono - l'Italia dei
Valori ha gia' depositato una moderna e innovativa proposta di
legge sulla rappresentanza che fa contare i sindacati in base
ai voti che realmente prendono dai lavoratori e a questi ultimi
consegna il potere finale di decidere sempre sugli accordi che
li riguardano". "Con questa nostra proposta - concludono -
l'accordo di Mirafiori non sarebbe stato possibile e la
Costituzione sarebbe stata rispettata anche all'interno dei
luoghi di lavoro".(AGI)
Cre
161758 GEN 11
NNNN
(AGI) - Milano, 16 gen. - "Il voto di Mirafiori rende evidente
il vuoto legislativo sui temi della rappresentanza sindacale e
della democrazia in fabbrica". Lo affermano in una nota
congiunta il Presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di
Pietro e il responsabile Lavoro e Welfare del partito, Maurizio
Zipponi. "La rappresentanza sindacale, secondo l'articolo 39
della Costituzione, - aggiungono nella nota - prevede che i
sindacati siano rappresentati proporzionalmente in base ai loro
iscritti. Inoltre, gli accordi sindacali sottoscritti valgono
erga omnes, quindi per i tutti lavoratori iscritti e non, e per
tutte le imprese associate o meno. Con l'accordo di Mirafiori
tutto questo si e' rotto e grazie al 'contributo' del governo
beni preziosi, come la compattezza dei lavoratori e gli accordi
unitari che funzionano con le imprese, sono stati ridotti in
macerie". "Per queste ragioni - aggiungono - l'Italia dei
Valori ha gia' depositato una moderna e innovativa proposta di
legge sulla rappresentanza che fa contare i sindacati in base
ai voti che realmente prendono dai lavoratori e a questi ultimi
consegna il potere finale di decidere sempre sugli accordi che
li riguardano". "Con questa nostra proposta - concludono -
l'accordo di Mirafiori non sarebbe stato possibile e la
Costituzione sarebbe stata rispettata anche all'interno dei
luoghi di lavoro".(AGI)
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IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA
IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA =
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Mercoledi' la provincia apre una
campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini, figli
di immigrati, nati a Roma''. Lo ha annunciato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, intervenuto al Convegno capi del
Lazio dell'Agesci, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
''Una comunita' civile si vede nella capacita' di dare valore alle
differenze - ha spiegato Zingaretti - I ritardi e le deficienze della
politica devastano l'essere comunita' sin da bambini''.
Secondo Zingaretti e' importante ''il lavoro di chi fa
educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout:
trasmettere il messaggio che la diversita' e' una ricchezza''.
(Mac/Ct/Adnkronos)
16-GEN-11 11:47
NNNN
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Mercoledi' la provincia apre una
campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini, figli
di immigrati, nati a Roma''. Lo ha annunciato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, intervenuto al Convegno capi del
Lazio dell'Agesci, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
''Una comunita' civile si vede nella capacita' di dare valore alle
differenze - ha spiegato Zingaretti - I ritardi e le deficienze della
politica devastano l'essere comunita' sin da bambini''.
Secondo Zingaretti e' importante ''il lavoro di chi fa
educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout:
trasmettere il messaggio che la diversita' e' una ricchezza''.
(Mac/Ct/Adnkronos)
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sabato 15 gennaio 2011
Graduatoria - Avviso relativo all'approvazione della graduatoria degli esami finali del 161° corso di formazione degli agenti in prova del corpo di polizia penitenziaria. (GU n. 4 del 14-1-2011 )
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 31 dicembre 2010, e' stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale 2 agosto 2010 vistato il 15 settembre 2010 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il quale e' stata approvata la graduatoria degli esami finali del 161° corso di formazione degli agenti in prova del corpo di polizia penitenziaria.
Nel pubblico impiego deve ritenersi presupposto necessario per la variazione del trattamento economico, in favore del singolo dipendente, in relazione alle superiori mansioni espletate rispetto alla qualifica posseduta il conferimento dell'incarico con atto formale e la sussistenza di un posto in organico vacante e disponibile non ricoperto.
Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-01-2011, n. 3
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Regione Molise impugna la sentenza con cui il Tar Molise ha annullato l'atto negativo di controllo della delibera n. 142 del 27 aprile 1990 con la quale il Comitato di gestione della U.S.L. di ...o aveva riconosciuto il diritto del dipendente ..... alle differenze retributive, oltre ad interessi e rivalutazione, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori come collaboratore coordinatore.
I rilievi del CO.RE.CO. si fondano sulla non corrispondenza del servizio svolto con l'intero contenuto del profilo professionale superiore, sulla violazione del principio dell'accesso alla qualifica in virtù di fatti specificamente previsti dall'ordinamento, quali progressioni per anzianità e concorso pubblico, sull'irrilevanza di mansioni di fatto in carenza di un atto formale di assegnazione.
Il Tar ha accolto il ricorso di primo grado dando applicazione all'art. 29 del d.P.R. 761/1979, relativo al personale sanitario, e richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 57/89, 296/90) e del Consiglio di Stato (Ad. Pl. n. 2/91) che riconosce il diritto alla retribuzione delle prestazioni superiori del dipendente pubblico nel caso di un conferimento formale delle mansioni ritenendo sufficiente ad integrare il requisito del posto vacante in organico la carenza di organico della USL.
L'appello della Regione è fondato sul contrasto della decisione con i consolidati principi di corrispondenza tra retribuzione e qualifica posseduta in base a parametri prestabiliti, di necessità dell'esistenza di un posto in organico e di obbligo del dipendente di svolgere funzioni superiori esclusivamente per situazioni di emergenza senza diritto a differenze retributive. L'appellante esclude poi l'applicabilità del richiamato art. 29 d.P.R. 761/79 non essendo esistente né vacante nella USL il posto in organico corrispondente alle mansioni superiori.
Si è costituito l'interessato, invocando l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 29 a sostegno del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori espletate oltre sessanta giorni e richiamando le effettive esigenze di natura gestionale intervenute in un momento di indeterminatezza delle piante organiche della USL tali da impedire di individuare il posto in organico. Peraltro tale elemento sarebbe stato inammissibilmente introdotto in giudizio data l'assenza di un corrispondente rilievo da parte del Coreco.
In prossimità dell'udienza di discussione, parte appellata ha depositato memoria sostenendo, in primis, la sopravvenuta carenza di interesse all'appello a seguito del collocamento a riposo dell'interessato, insistendo per il resto nelle proprie difese.
All'udienza del 22 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre respingere la richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
E' noto che la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza; tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale, alla decisione (cfr., tra le tante,.Cons. St. Sez. V, 11.5.2010, n.5833; 21 aprile 2009 n. 2077). Nella specie non v'è dubbio del permanere, nonostante il collocamento a riposo del dipendente, in capo alla Regione dell'interesse a vedere confermata l'illegittimità, già sancita dal Co.Re.Co. con l'atto negativo di controllo, dell'adeguamento del trattamento
economico per effetto dello svolgimento di mansioni superiori relative ad un periodo di servizio anteriore al collocamento a riposo.
Nel merito, l'appello è fondato.
Su analoghe fattispecie ha avuto già modo di pronunciarsi la Sezione con decisioni (Cons St. Sez. V, 20.10.2008, n. 5103, 5104 e 5105; 1 3.2005, n. 772) dalle quali non vi è motivo di discostarsi.
Le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle assegnate con il provvedimento di nomina e di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, in quanto nel pubblico impiego la retribuzione è inderogabilmente riferita alla qualifica e non alle mansioni, in ragione del rigido assetto organizzativo della pubblica amministrazione, collegato a primarie esigenze di controllo e di contenimento della spesa pubblica in applicazione dell'art. 97 della Costituzione.
In deroga a tale principio, la giurisprudenza ha ravvisato quale presupposto necessario per la variazione del trattamento economico in relazione alle superiori mansioni espletate rispetto alla qualifica posseduta il conferimento dell'incarico con atto formale e la sussistenza di un posto in organico vacante e disponibile non ricoperto (Cons. St. Ad.Pl. n. 2/1999).
Pur nell'assenza, nella specie, di un posto vacante in organico, il Tar ha ritenuto il requisito soddisfatto attesa la carenza di organico cui la USL avrebbe sopperito attraverso il conferimento di incarichi provvisori prima dell'adeguamento della pianta organica.
Senonchè tale conclusione non può essere condivisa perché in contrasto con la necessaria osservanza di moduli organizzativi rigidi, basati su parametri predeterminati anche per quanto attiene la gestione della provvista di personale e, più in generale, della spesa pubblica, in osservanza dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione di cui costituisce espressione l'art. 97 della costituzione. Essi impongono che l'adeguamento della struttura amministrativa alle esigenze dell'amministrazione avvenga non già attraverso interventi frammentari determinanti un incontrollato incremento della spesa pubblica, bensì attraverso una modifica ordina mentale che presupponga - e non segua,a posteriori, come effetto patologico - la necessaria copertura finanziaria.
Né può considerarsi carente, sotto questo profilo, la motivazione dell'atto negativo di controllo, posto che essa richiama la normativa violata, rispetto alla quale l'atto è vincolato e da cui discende la necessità del posto vacante in organico.
In conclusione, l'appello merita accoglimento mediante riforma della sentenza di primo grado e reiezione dell'originario ricorso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Arredi scolastici con sponsor
L'Ente locale può provvedere alla fornitura di banchi e sedie alle scuole anche tramite le sponsorizzazioni. E se le Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di genitori e studenti, in assenza di lesione immediata ed attuale, impugnano davanti al Tar l'avviso emanato dall'Ente per avviare la procedura il ricorso va rigettato per carenza di interesse e di legittimazione ad causam. Lo ha stabilito la II sezione del Tar della Puglia, sede di Bari, con la sentenza 28 dicembre 2010, n. 4312.
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