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mercoledì 19 gennaio 2011

Nonostante il No del Ministero dell'Interno circa l'uso di spray e manganelli da parte della Polizia Municipale, alcuni Comuni disattendono la norma.

SICUREZZA: GENOVA, SPRAY AL PEPERONCINO A POLIZIA MUNICIPALE =
(AGI) - Genova, 19 gen. - Dopo Milano e Trieste anche gli
agenti della Polizia Municipale di Genova avranno in dotazione
lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato, a margine della
conferenza stampa per il bilancio 2010 dell'attivita' del
Corpo, l'assessore comunale alla sicurezza Francesco Scidone.
Terminata la sperimentazione, gia' nei prossimi mesi lo spray
potra' essere utilizzato da tutti gli agenti in servizio. "La
sperimentazione e' stata positiva perche' lo spray non e' stato
mai utilizzato, il che significa che non si e' verificato alcun
caso di uso improprio - ha spiegato il comandante della Polizia
Municipale di Genova Roberto Mangiardi -. Si tratta di un
presidio tattico-difensivo di cui non c'e' mai stata necessita'
di utilizzo". Per quanto riguarda i diversi tipi di spray, "noi
ci siamo orientati su un prodotto esaminato dalla Commissione
nazionale sulle armi che ha stabilito che quel prodotto non e'
considerato un arma". (AGI)
ge2
191902 GEN 11

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SICUREZZA: SPRAY E TONFA IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE FRIULI VENEZIA GIULIA =
GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA USO,
ASSEGNAZIONE E CUSTODIA

Trieste, 20 gen. (Adnkronos) - Spray antiaggressione e
manganello tipo tonfa (bastone ad impugnatura laterale usato nelle
arti marziali) sono gli strumenti di autotutela non classificati come
arma che andranno in dotazione alla Polizia locale del Friuli Venezia
Giulia. Lo stabilisce il regolamento che ne disciplina l'uso,
l'assegnazione e la custodia, approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell'assessore alle Attivita' produttive e Sicurezza Federica
Seganti, dopo il via libera, in ottobre, delle Autonomie locali e
della V Commissione regionale.

Gli operatori di Polizia locale potranno usare spray e tonfa a
prevenzione dei rischi professionali e per propria tutela solo dopo un
adeguato corso preparatorio che preveda, oltre all'addestramento
all'uso, anche la conoscenza dei presupposti normativi che ne
legittimano l'utilizzo. Gli operatori della Polizia locale che li
avranno in dotazione potranno farne uso in casi specifici, come i
servizi di vigilanza, quelli di protezione degli immobili di
proprieta' dell'Ente locale di appartenenza e dell'armeria del Corpo o
del Servizio, quelli notturni e di pronto intervento, e quelli di
pubblica sicurezza e di polizia stradale.

(Afv/Ct/Adnkronos)
20-GEN-11 18:48

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MINISTERO DELL' INTERNO
DECRETO MINISTERIALE N.145 DEL 14/3/87
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

 
Articolo1 - Generalit�
L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza � adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.
Articolo 2 - Rinvio ai regolamenti comunali
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonch� quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonch� i termini e le modalit� del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento � comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit�, il prefetto pu� chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualit� di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero � fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione � comunicato al prefetto.
Articolo 4 - Tipo delle armi in dotazione
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I � la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. l� modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale pu� prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento pu� altres� determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti d� cui all'art. 1.

Articolo 5 - Modalit� di porto dell'arma
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto � autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonch� nei casi in cui egli � autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art 6. questa � portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
Articolo 6 - Assegnazione dell'arma
1. l� regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessit� di difesa personale, le modalit� dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, determinando altres�:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali pu� essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma � effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza � consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa � disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa � fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto � tenuto a portare sempre con se.
Articolo 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit�, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma � assegnata in via continuativa � consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto pu� richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ci� sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonch� i casi e le modalit� del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco d� comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sar� prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) � prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) � prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualit� di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario
L'addetta alla polizia municipale, cui � assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.
Articolo 12 - Istituzione di armeria della polizia municipale
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o pi� comuni di questa, � istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o pi� armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non � disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonch� la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non � necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorit� di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. 5. L'autorit� di pubblica sicurezza ha facolt� di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumit� pubblica.
Articolo 13 - Caratteristiche delle armerie
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altres� disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
Articolo 14 - Funzionamento delle armerie
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi d� accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unit� di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di s� dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi � conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria � dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria � dotata altres� di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Articolo 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 � consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso � altres� consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilit� del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci� appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
Articolo 16 - Controlli e sorveglianza
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli � riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie � effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui � munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi � riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. l� sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
Articolo 17 - Doveri del consegnatario di armeria
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarit� della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonch� per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarit� o necessit�

Articolo - 18
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualit� di agente d� pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch� con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonch�, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco pu� disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni d� enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.
Articolo 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa � rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.
Articolo - 20
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del l comma.

IMMIGRAZIONE: SILP, MEDICO PANTELLERIA NASCOSE CASO TBC



IMMIGRAZIONE: SILP, MEDICO PANTELLERIA NASCOSE CASO TBC

(ANSA) - TRAPANI, 19 GEN - Il sindacato di polizia Silp per
la Cgil ha denunciato alla Procura di Trapani che un medico, in
servizio a Pantelleria, non ha segnalato agli organi competenti
che un immigrato, sbaracato due giorni fa sull'isola, era
affetto da tubercolosi. Secondo il sindacato, l'immigrato
avrebbe riferito al sanitario la sua patologia, ma il medico -
in corso di identificazione - non avrebbe avviato alcuna
procedura.
L'immigrato, pertanto, ha viaggiato in nave da Pantelleria a
Trapani ed in aereo da Palermo a Bologna, senza alcuna
precauzione, a contatto con poliziotti e ignari, civili,
passeggeri, dice il Silp.(ANSA).

YDL-FK
19-GEN-11 18:47 NNNN

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"Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo. (George Santayana)" .."SHOAH: SINDACO MODENA, FOTO STELE OLTRAGGIATA A CAPODANNO AD AUSCHWITZ"




SHOAH: SINDACO MODENA, FOTO STELE OLTRAGGIATA A CAPODANNO AD AUSCHWITZ =

Modena, 19 gen. - (Adnkronos) - "Portate con voi ad Auschwitz
una fotografia della stele distrutta che ricorda le vittime della
Shoah, oltraggiata da alcuni fanatici la notte di capodanno, e
lasciatela nel campo di sterminio come testimonianza della nostra
volonta' di non dimenticare". E' l'invito che il sindaco di Modena
Giorgio Pighi ha rivolto ieri sera, nell'aula magna dell'Istituto
tecnico industriale Fermi, agli studenti modenesi che parteciperanno
all'iniziativa 'Un treno per Auschwitz', organizzata in occasione
della 'Giornata della memoria', in programma il 27 gennaio di ogni
anno per ricordare l'apertura dei cancelli del campo di sterminio
costruito durante l'occupazione nazista della Polonia.

Per il settimo anno consecutivo, 150 studenti delle scuole
superiori di Modena e altri 350 del territorio provinciale si
recheranno ad Auschwitz dal 25 al 30 gennaio svolgendo attivita' di
formazione e approfondimento.

"Chi ha distrutto la stele nel parco Vittime dell'Olocausto ha
voluto offendere proprio le vittime, ha spezzato in due parti la
parola olocausto e ha scheggiato la stella di David", ha proseguito il
sindaco. "La memoria - ha concluso - e' un dovere, l'insulto alla
memoria e' la negazione dell'umanita' e l'oltraggio alla memoria e' il
frutto cattivo delle peggiori intolleranze".

(Red-Mem/Col/Adnkronos)
19-GEN-11 13:23

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Corpo Forestale dello Stato: da oggi entra a far parte della polizia giudiziaria presso procure





FORESTALE: DA OGGI ENTRA A FAR PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO PROCURE =

Roma 19 gen. (Adnkronos) - "Da oggi il ruolo del Corpo forestale
dello Stato, grazie al costante impegno profuso dal ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan nelle
competenti sedi parlamentari, si e' rafforzato ulteriormente. La
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha infatti approvato
in via definitiva il disegno di legge ''Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari'' il cui articolo
4 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato entri
stabilmente a far parte delle sezioni di polizia giudiziaria istituite
presso ogni Procura della Repubblica". Ne da' notizia il Corpo
forestale.

"Grazie all'istituzione di queste nuove realta' - osservano in
una nota - la Forestale, come forza di polizia ad ordinamento civile
specializzata nella tutela del nostro patrimonio ambientale, sara'
ancora piu' presente e piu' attiva nello svolgimento dei suoi compiti
principali. Il personale del Corpo forestale dello Stato e'
quotidianamente impegnato nella salvaguardia dell'ambiente naturale e
paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia
ambientale ed agroalimentare":

(Sin/Col/Adnkronos)
19-GEN-11 12:59

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AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), CON TELEPEDAGGIO RETE ANAS NUOVE TASSE".."Apprendiamo dalla stampa che e' stata aggiudicata la gara da 150 milioni di euro per il sistema di telepedaggiamento della rete stradale dell'Anas, a conferma che dopo le tante parole, le promesse e gli slogan del centrodestra, il piano di tassare gli italiani e i romani, in particolare, avanza veloce"..." "AUTOSTRADE: BAZZINI E BARDUCCI, IN TANTI AL SIENA-FIRENZE DAY CONTRO PEDAGGIO"




AUTOSTRADE: GASBARRA (PD), CON TELEPEDAGGIO RETE ANAS NUOVE TASSE =

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Apprendiamo dalla stampa che e'
stata aggiudicata la gara da 150 milioni di euro per il sistema di
telepedaggiamento della rete stradale dell'Anas, a conferma che dopo
le tante parole, le promesse e gli slogan del centrodestra, il piano
di tassare gli italiani e i romani, in particolare, avanza veloce". Lo
evidenzia Enrico Gasbarra, membro del Pd della commissione Trasporti
della Camera in merito alla notizia dell'assegnazione a Autostrade per
l'Italia della gara per il sistema di telepedaggio sulle autostrade e
sui raccordi autostradali dell'Anas.

"In attesa del Decreto del presidente del Consiglio che dovra'
indicare quale strade andare a tassare, nonostante i proclami del Pdl
e del sindaco di Roma, Alemanno, da ieri il progetto di colpire
milioni di romani, di imprese, di pendolari con una nuova gabella, si
e' fatto realta'. Il sistema free flow, - spiega Gasbarra - cioe' il
pedaggio elettronico senza barriere, attraverso i tutor, sara' lo
strumento con cui il presidente Berlusconi e il Pdl, distratti da ben
altre vicende, ed il sindaco Alemanno, occupato in altre battaglie,
metteranno le mani nelle tasche di milioni di cittadini. E questo
nonostante le tante promesse, - conclude Gasbarra - le dichiarazioni
di fuoco ed il famoso tavolo al ministero dei Trasporti, che non ha
mai dato risposte".

(Sec/Col/Adnkronos)
19-GEN-11 12:41

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ANAS. AD ATLANTIA I TELEPEDAGGI, GASBARRA: GABELLA ELETTRONICA


(DIRE) Roma, 19 gen. - "Apprendiamo che e' stata aggiudicata la
gara da 150 milioni di euro per il sistema di telepedaggiamento
della rete stradale dell'Anas, a conferma che dopo le tante
parole, le promesse e gli slogan del centrodestra, il piano di
tassare gli italiani e i romani, in particolare, avanza veloce".
Lo scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico Gasbarra
della commissione Trasporti della Camera in merito alla notizia
dell'assegnazione a Autostrade per l'Italia della gara per il
sistema di telepedaggio sulle autostrade e sui raccordi
autostradali dell'Anas.
"In attesa del decreto del presidente del Consiglio che dovra'
indicare quale strade andare a tassare, nonostante i proclami del
Pdl e del sindaco di Roma, Alemanno, da ieri il progetto di
colpire milioni di romani, di imprese, di pendolari con una nuova
gabella, si e' fatto realta'. Il sistema free flow- spiega
Gasbarra- cioe' il pedaggio elettronico senza barriere,
attraverso i tutor, sara' lo strumento con cui il presidente
Berlusconi e il Pdl, distratti da ben altre vicende, ed il
sindaco Alemanno, occupato in altre battaglie, metteranno le mani
nelle tasche di milioni di cittadini. E questo nonostante le
tante promesse- conclude Gasbarra- le dichiarazioni di fuoco ed
il famoso tavolo al ministero dei Trasporti, che non ha mai dato
risposte".

(Com/Lum/ Dire)
12:39 19-01-11

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AUTOSTRADE: BAZZINI E BARDUCCI, IN TANTI AL SIENA-FIRENZE DAY CONTRO PEDAGGIO =
NUOVO APPELLO DEI PRESIDENTI DELLE DUE PROVINCE

Firenze, 19 gen. - (Adnkronos) - "Aderire e partecipare in tanti
al ''Siena - Firenze day'' per far sentire la voce dei territori e dei
cittadini e per ribadire al governo la nostra contrarieta' a ogni
forma di pedaggio". E' questo l'appello lanciato, in una lettera,
inviata da Simone Bezzini, presidente della Provincia di Siena, e
Andrea Barducci, presidente della Provincia di Firenze, ai sindaci,
alle associazioni di categoria e ai sindacati per chiedere di
partecipare alla mobilitazione per l'ammodernamento e la messa in
sicurezza dell'Autopalio che si terra' sabato 12 febbraio alle ore 10,
a ogni uscita della Siena - Firenze.

"Il 12 febbraio lungo l'Autopalio dovremo essere davvero in
tanti -dicono i presidenti delle due Province - per accendere i
riflettori dei media e richiamare l'attenzione del governo
sull'emergenza Siena- Firenze, che ha bisogno di interventi
urgentissimi. Piu' saremo e piu' riusciremo a ribadire la nostra
contrarieta' a ogni forma di pedaggio per una strada che versa in
condizioni disastrose, sotto ogni punto di vista. Il pedaggio potrebbe
diventare realta' a partire dal 1° maggio 2011, come previsto dal
decreto sui trasporti approvato nel mese di ottobre dalla Camera. Per
evitare che questo accada e che si ripercuota su cittadini, imprese e
lavoratori, ma anche sullo sviluppo economico e turistico delle nostre
province e' necessario che la nostra protesta abbia successo e
visibilita', convinti che l'unione faccia la forza".

"Ribadiamo - dicono Bezzini e Barducci -che non c'e' un minuto
da perdere per l'ammodernamento della Siena- Firenze, come dimostrano
anche il "disastro neve" del 17 dicembre scorso e la frana a San
Casciano. Il governo deve ascoltare le nostre comunita' e i bisogni
dei cittadini e delle imprese, inserendo al piu' presto la Siena -
Firenze tra le priorita' infrastrutturali. Tutti insieme ce la
possiamo fare".

(Red-Xio/Zn/Adnkronos)
19-GEN-11 12:32

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ATLANTIA: VINCE GARA ANAS PER TELEPEDAGGI

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Autostrade per l'Italia si e'
aggiudicata la gara dell'Anas per il sistema di
telepedaggiamento sulle autostrade ed i raccordi autostradali in
gestione diretta dell'Anas. Lo conferma l'Anas, dopo che la
notizia e' stata pubblicata su alcuni quotidiani. (ANSA).

PVN/VIT
19-GEN-11 11:27 NNNN
Atlantia/ Castellucci: Dopo Francia altre scommesse in Europa
"Su Strada dei Parchi abbiamo compiuto la nostra missione"

Roma, 19 gen. (TMNews) - Dopo essere stato scelto dalla Francia
per il sistema di esazione della tassa econogica per i mezzi
pesanti, Atlantia punta a "conquistare" altri paesi europei come
Spagna e Paesi Bassi. A dirlo è l'amministratore delegato del
gruppo che controlla Autostrade per l'Italia, Giovanni
Castellucci, in un'intervista al quotidiano "Il Sole 24 Ore".

"Sicuramente il trend del pay per use si sta diffondendo in tutta
l'Unione - afferma Castellucci - ma credo che nell'mmediato
Spagna e Paesi Bassi potrebbero rappresentare la prossima
scommessa. Per entrambi si parla di progetti di caratura
nazionale con la tecnologia analoga a quella richiesta in
Francia".

Torna anche sull'uscita dal controllo della Strada dei Parchi:
"Abbiamo compiuto la nostra missione - dice Castellucci - Toto è
un ottimo gestore e ora potrà guidare lo sviluppo della società".

Sto

191008 gen 11

Di Pietro, raduno al Quirinale. Stasera l'iniziativa per ..gridare lo sdegno...

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI DOMICILIARI.....






Agenzia delle Entrate Provv. 17-1-2011 Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.



































Agenzia delle Entrate
Provv. 17-1-2011
Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Provv. 17 gennaio 2011   (1).

Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (2)

(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:



Art. 1.  Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali

1.1.  È approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2011”, unitamente alle informazioni per il contribuente (Allegato 1), da utilizzare ai fini dell’attestazione:
a)  dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b)  delle relative ritenute di acconto operate;
c)  delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica “CUD 2011” è altresì utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2010 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

1.2.  Sono altresì approvate:
a)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2);
b)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (Allegato 3).

1.3.  Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4.  L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2011 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5.  Lo schema di certificazione CUD 2011 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2010 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2010 e 2011 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.



Art. 2.  Certificazioni relative ai contributi INPS

2.1.  La certificazione CUD 2011 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2.  La certificazione CUD 2011 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.



Art. 3.  Certificazioni relative ai contributi INPDAP

3.1.  La certificazione CUD 2011, è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’INPDAP ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalità di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004.



Art. 4.  Certificazione integrativa

4.1.  Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2010, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2011 e non presenti nel CUD 2010 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.



Art. 5.  Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

5.1.  Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.



Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l’IPOST è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Come convenuto con gli enti interessati la sezione relativa all’IPOST viene mantenuta per la gestione dei dati relativi all’anno 2010.

Vengono, altresì, definite le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il presente provvedimento tiene conto altresì, ferma quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione.

Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2011, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell’Allegato 1, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2010 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d’imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall’art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell’Allegato 2, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST indicate nell’Allegato 3 al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l’estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto 2 agosto 2007, n. 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Decreto 20 marzo 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge, 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2010, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.