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domenica 27 febbraio 2011
Sicurezza: poliziotti di nuovo in piazza il 14 marzo ad Arcore. Credibilità etica e politica governo è vicina allo zero
SICUREZZA: POLIZIOTTI DI NUOVO IN PIAZZA 14 MARZO AD ARCORE
CREDIBILITA' ETICA E POLITICA GOVERNO E' VICINA A ZERO
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - ''La credibilit… etica, politica e
istituzionale del governo Berlusconi e' vicina allo zero'': con
quest'accusa i sindacati di polizia tornano in piazza contro
l'esecutivo annunciando per il 14 marzo una nuova manifestazione
davanti alla residenza del premier ad Arcore.
''L'ultima finanziaria e' stata approvata ad agosto - dicono
Siulp, Sap, Siap-Anfp, Silp-Cgil, Ugl Polizia di Stato e Coisp -
Maroni e La Russa, assieme al capogruppo del Pdl al Senato, si
affrettarono a rassicurare gli operatori di polizia
sull'intenzione del governo di garantire la specificita' del
comparto sicurezza e Brunetta confermo' questi impegni a nome
dell'esecutivo''. Poi pero', proseguono i sindacati, ''e'
cominciato un penoso tentativo da parte del Governo di rinviare
ogni decisione'' senza ''ovviamente, alcun risultato concreto''.
Per questo la ''credibilita' etica, politica e istituzionale
del governo Berlusconi, agli occhi degli operatori di polizia, Š
vicina allo zero''. E per questo ''le organizzazioni sindacali
non sono disposte a dare credito a un governo che non solo non
sembra in grado di garantire le condizioni finanziarie per un
efficace esercizio delle funzioni di polizia ma, mentre tenta di
appropriarsi dei risultati ottenuti dagli operatori in
condizioni organizzative spesso impossibili, lavora per rendere
meramente formale e di facciata qualsiasi forma di
valorizzazione del loro impegno''. Di qui la decisione di
riprendere la mobilitazione con una prima manifestazione davanti
alla residenza di Berlusconi ad Arcore.(ANSA).
GUI
23-FEB-11 17:03 NNNN
SICUREZZA: SINDACATI PS, APRIRE TAVOLO CONTRATTUALE COMPARTO =
(AGI) - Roma, 22 feb. - Apertura del tavolo contrattuale del
comparto sicurezza e difesa relativamente agli aspetti
normativi e per la definizione della previdenza complementare e
il Tfr. E' quanto chiede - in una lettera indirizzata al
ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e al
ministro dell'Interno, Roberto Maroni - il "cartello" dei
sindacati di polizia comprendente Siulp, Sap, Siap-Anfp,
Silp-Cgil, Ugl-Polizia di Stato e Coisp.
"La complessita' e l'imprevedibilita' del sistema sicurezza
del nostro Paese - scrivono i sindacati - anche alla luce degli
scenari che si sono aperti nei Paesi nord africani che hanno
una ricaduta immediata sulle condizioni generali dell'ordine
pubblico del nostro Paese, impone di portare alla attenzione
una considerazione che alla luce degli scenari che si stanno
profilando, necessitano di un risolutivo intervento. Fermo
restando la previsione normativa contenuta nell'ultima legge di
stabilita', con la quale e' stato previsto il blocco dei
contratti per il triennio 2011-2013, le scriventi
organizzazioni sindacali ritengono indispensabile un'apertura
del tavolo contrattuale, anche se limitatamente agli aspetti
normativi che pero' consentono di mutare gli assetti
organizzativi del funzionamento della macchina sicurezza, in
assenza dei quali, anche per le note e croniche carenze di
organico anch'esse determinate dai tagli della finanza
pubblica, c'e' il serio e fondato rischio di non essere in
grado di affrontare le emergenze che si stanno profilando".
Per le sigle del cartello, infatti, "la possibilita' di
modificare gli orari di lavoro e il funzionamento delle
articolazioni delle amministrazioni del comparto sicurezza,
sono deputate allo strumento dell'accordo nazionale quadro che,
pero', a sua volta, necessita di una delega dal tavolo della
contrattazione nazionale per poter intervenire e correggere le
eventuali disfunzioni o carenze che l'attuale impianto prevede.
Ecco perche' siamo a richiedere, consapevoli che tale
operazione non possa assolutamente comportare aggravi economici
a carico delle casse dello Stato, la riapertura delle procedure
negoziali sugli aspetti normativi in modo da individuare,
nell'interesse comune delle istituzioni, della sicurezza del
Paese e dei diritti dei lavoratori, nuovi ed adeguati strumenti
che consentano di razionalizzare l'attuale organizzazione del
lavoro rendendola piu' snella ed efficace in relazione alle
mutate esigenze di sicurezza".
Allo stesso modo, "al fine di ridurre il danno sugli
aspetti previdenziali, in particolare sulle giovani
generazioni, causati dalla mancata messa a disposizione delle
relative risorse", i sindacati sollecitano "l'apertura del
tavolo per la definizione della previdenza complementare e
dell'istituzione del Tf". (AGI)
Bas
221859 FEB 11
NNNN
“ L’azione dei medici competenti per la prevenzione del rischio da incidente stradale”, a cura di Paolo Santucci del Direttivo nazionale ANMA, intervento al workshop “La prevenzione degli infortuni da incidente stradale in orario di lavoro. L’esperienza dei servizi ASL di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Compiti delle imprese”
venerdì 18 febbraio 2011
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- Cassazione "...Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: imputabile di omicidio colposo, insieme al datore, per omessa segnalazione dei fattori di rischio può profilarsi una responsabilità concorrente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda per l'omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori benché lo stesso non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro...."
- Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda. Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.
- Consiglio di Stato "...Ricorso collettivo avverso un provvedimento amministrativo. Condizioni. Più soggetti hanno solo eccezionalmente la facoltà di impugnare insieme (ricorso collettivo) un provvedimento amministrativo: è quanto accade allorché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, in modo tale che l’eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro..."
- Consiglio di Stato "...La norma dell'art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, prevede che il pagamento sostitutivo del congedo ordinario avvenga, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995, anche quando lo stesso congedo non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Ne consegue che, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni richiamate, occorre riconoscere il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito anche in relazione all'ipotesi di un agente della Polizia di Stato collocato per un periodo in aspettativa per motivi di salute poi conclusosi con la dispensa dal servizio per inabilità fisica...."
- Consiglio di Stato "...E' legittimo destituire il marito finanziere, se la moglie ruba? ..."
- "Art.12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Adempimenti contributivi. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I Normativo, contenzioso - Gestione del rapporto contributivo."
- Cassazione "...Malattia professionale: la responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale. In presenza di una malattia professionale l´imprenditore è tenuto a provare di aver adottato, nel rispetto dell’art. 2087 c.c., "tutte le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l´esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l´integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"...."
- Consiglio di Stato "...Infortunio sul lavoro - L'equo indennizzo da causa di servizio é distinto dal risarcimento del danno ..."
- Consiglio di Stato "...Sostegno alle famiglie con portatori di handicap. Gli elenchi di cui alla L.R. 15 marzo 1984, n. 11 della Campania (recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale) sono meramente ricognitivi e l'inclusione in essi non può valere come presupposto per ottenere una pronuncia sulla quale fondare l'obbligo dell'Amministrazione ad erogare somme di denaro in favore delle famiglie che provvedano direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un'assistenza intensa e continuativa...."
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Gb/ Vittime di pedofili su Facebook, 16mila genitori avvertiti In 3 anni 50 ragazzi adescati, allarme in scuole Inghilterra sud
Gb/ Vittime di pedofili su Facebook, 16mila genitori avvertiti
In 3 anni 50 ragazzi adescati, allarme in scuole Inghilterra sud
Roma, 18 feb. (TMNews) - I social network nuovo territorio di
caccia per i pedofili. E allora bisogna istruire anche i
genitori. In Gran Bretagna 16mila famiglie hanno ricevuto una
circolare dai toni pesanti, in cui le scuole avvertono che i loro
figli potrebbero essere vittime di pedofili su Facebook e altri
siti.
Secondo la polizia britannica, almeno 20 studenti, ma
probabilmente il numero sale a 50, sono stati adescati sui
popolari siti di social networking negli ultimi tre anni. Le
vittime - scrive il Mail on Sunday - sono state imbottite di
alcol e droghe prima di essere molestate o stuprate. Alcune di
loro avevano a malapena 12 anni.
La mail "esplosiva" stata inviata ai genitori di 14 scuole
superiori del Devon, nel sud dell'Inghilterra, da Torquai a
Paingnton e Teignbridge: "La sicurezza di vostro figlio non mai
stata cos importante come in questi tempi cruciali". Uscire da
soli per questi teen-ager sconsigliato. Fuori da scuola si deve
andare dritti a casa. Un consigliere di Torbay, municipio che fa
capo a Torquai, ha creato ulteriore ansia, invitando i ragazzi a
non uscire da soli, ma a gruppi di "due-tre" persone.
La polizia ha rivelato di indagare su "una serie di abusi di
giovani" e le autorit intendono "rafforzare la consapevolezza
del potenziale pericolo". Le vittime - la maggior parte delle
quali sono ragazze, ma anche ragazzi, di et compresa tra i 12 e
i 15 anni - frequentavano tre delle 14 scuole messe in allerta e
ieri la polizia ha annunciato di avere arrestato un uomo di 19
anni, accusato di abusi sessuali su un minore. La polizia del
Devon e della Cornovaglia d inoltre la caccia a un altro
presunto pedofilo.
Cuc
181158 feb 11
Svizzera/ Sciopero polizia Ginevra: niente barba e niente multe Sindacato denuncia "condizioni di lavoro insopportabili"
Svizzera/ Sciopero polizia Ginevra: niente barba e niente multe
Sindacato denuncia "condizioni di lavoro insopportabili"
Roma, 18 feb. (TMNews) - Da ieri i poliziotti della citt di
Ginevra sono in sciopero a tempo indeterminato: niente uniforme,
niente multe, niente barba rasata e piercing ostentati. Riuniti
mercoled sera in assemblea, gli agenti di polizia della citt
svizzera hanno deciso di adottare misure drastiche per ottenere
ascolto dai loro interlocutori, il governo cantonale e Isabelle
Rochat, capo del Dipartimento sicurezza.
Per la prima volta nella storia dell'Upcp (Unione del personale
del corpo di polizia) tre misure votate sono state applicate
immediatamente, riporta il quotidiano Le Matin. "Lavoreremo in
abiti civili, non ci raderemo pi, coloro che hanno un piercing
non dovranno celarlo in servizio. Inoltre non commineremo pi
multe, quale che sia l'infrazione riscontrata", ha spiegato
Christian Antonietti, presidente del sindacato.
Se il governo non risponder subito, gli agenti minacciano di
mettere in atto altre diciassette misure di protesta contro
"condizioni di lavoro insopportabili".
Le rivendicazioni del corpo di polizia sono causate dall'entrata
in vigore il 1 gennaio del nuovo codice di procedura penale che
attribuisce agli agenti mansioni amministrative tali da non
consentire pi loro di essere in strada.
Fcs
181158 feb 11
Sindacato denuncia "condizioni di lavoro insopportabili"
Roma, 18 feb. (TMNews) - Da ieri i poliziotti della citt di
Ginevra sono in sciopero a tempo indeterminato: niente uniforme,
niente multe, niente barba rasata e piercing ostentati. Riuniti
mercoled sera in assemblea, gli agenti di polizia della citt
svizzera hanno deciso di adottare misure drastiche per ottenere
ascolto dai loro interlocutori, il governo cantonale e Isabelle
Rochat, capo del Dipartimento sicurezza.
Per la prima volta nella storia dell'Upcp (Unione del personale
del corpo di polizia) tre misure votate sono state applicate
immediatamente, riporta il quotidiano Le Matin. "Lavoreremo in
abiti civili, non ci raderemo pi, coloro che hanno un piercing
non dovranno celarlo in servizio. Inoltre non commineremo pi
multe, quale che sia l'infrazione riscontrata", ha spiegato
Christian Antonietti, presidente del sindacato.
Se il governo non risponder subito, gli agenti minacciano di
mettere in atto altre diciassette misure di protesta contro
"condizioni di lavoro insopportabili".
Le rivendicazioni del corpo di polizia sono causate dall'entrata
in vigore il 1 gennaio del nuovo codice di procedura penale che
attribuisce agli agenti mansioni amministrative tali da non
consentire pi loro di essere in strada.
Fcs
181158 feb 11
PRECIPITA ELICOTTERO IN PUGLIA, A BORDO UN MORTO
PRECIPITA ELICOTTERO IN PUGLIA, A BORDO UN MORTO
(ANSA) - BARLETTA, 18 FEB - Un elicottero privato e'
precipitato poco fa in localita' Canne della Battaglia in piena
campagna, nel territorio di Barletta, e ha preso fuoco. A bordo
c'e' una persona carbonizzata. Sul posto sono giunti polizia,
carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco e mezzi del 118. I
soccorritori stanno cercando di mettere in sicurezza il velivolo
per evitare che esploda. Non si sa per ora se sul velivolo ci
fosse qualche altra persona che potrebbe essere stata sbalzata
via nell'impatto al suolo. (ANSA).
PRECIPITA ELICOTTERO IN PUGLIA, A BORDO UN MORTO (2)
(ANSA) - BARLETTA, 18 FEB - L'elicottero e' precipitato una
quindicina di minuti prima delle otto, in aperta campagna.
La richiesta di soccorsi e' stata fatta dalla prefettura di
Andria e da alcuni testimoni che al 115 hanno riferito di aver
visto cadere un elicottero di colore grigio. Il velivolo - del
quale non e' possibile dire tipo e omologazione per le
condizioni in cui lo vedono i soccorritori - non si sa per ora
da dove fosse partito e dove fosse diretto, ne' quante persone
avesse a bordo. (ANSA).
YB4-ZG
ELICOTTERO CIVILE PRECIPITA A BARLETTA, UNA VITTIMA =
(AGI) - Bari, 18 feb. - Un elicottero civile e' precipitato,
incendiandosi, in localita' "Canne della Battaglia", tra Canosa
di Puglia e Barletta. Sul posto i soccorritori hanno trovato
tra i resti del velivolo il corpo carbonizzato di una persona.
Dalle prime informazioni, pare che l'elicottero, di proprieta'
di una societa' di Ostuni (Br) sia decollato da Modugno (Ba).
Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia di
Stato.(AGI)
bat1/Tib
180937 FEB 11
NNNN
ELICOTTERO PRECIPITATO IN PUGLIA: INCHIESTA AGENZIA VOLO
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo ha aperto l'inchiesta tecnica di propria competenza
sulle cause che hanno determinato la caduta dell'elicottero a
Canne della Battaglia. Un investigatore dell'agenzia si sta
recando sul posto.
L'elicottero, modello R44, di una societa' privata, era
decollato da un aviosuperficie di Modugno (Bari), ed ha
improvvisamente perso quota durante il volo. A bordo, secondo le
prime informazioni, vi era solo il pilota che e' morto. (ANSA).
QA
18-FEB-11 09:49 NNNN
ZCZC0728/SXB
YBA50166
R CRO S0B QBXB
ELICOTTERO PRECIPITATO IN PUGLIA: VITTIMA UN 29ENNE PUGLIESE
(ANSA) - BARLETTA, 18 FEB - E' un giovane di 29 anni, Antonio
D'Amico, originario di Cisternino e residente ad Ostuni, nel
brindisino, la vittima dell'incidente avvenuto stamani a Canne
della Battaglia dove e' precipitato un elicottero privato alla
guida del quale c'era appunto il ventinovenne.
Il velivolo - per cause in corso di accertamento - ha perso
quota ed e' precipitato nei pressi della masseria Laboccuta. A
bordo c'era solo D'Amico. (ANSA).
BU
18-FEB-11 10:06 NNNN
giovedì 17 febbraio 2011
Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico (D.ssa Silvana Toriello)
ASSICURAZIONE CASALINGHE E SICUREZZA DEL LAVORO DOMESTICO
PREMESSA
(D.ssa Silvana Toriello)
Nel sistema italiano esiste una legge che rappresenta un po’ un fiore all’occhiello , una legge cui molti all’estero guardano con attenzione e che riconosce la pericolosità del lavoro domestico notorio essendo che proprio le mura domestiche rappresentano una fonte di pericolo di non secondario rilievo.
L‘assicurazione per le/i casalinghe/i è entrata in vigore dal 1° marzo 2001.
Le fonti normative sono: la legge 493/99, recante “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici “ i DD.MM. 15/9/2000 e 31/1/2006, la Legge 296/2006 (finanziaria 2007).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 28 DEL 1995
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 1995, ha affermato l’equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione. In conseguenza di ciò ed anche per la spinta delle Associazioni delle casalinghe, il nostro Parlamento, primo in Europa, ha emanato nel 1999 la legge n. 493, che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Detta Legge all’articolo 6 comma 1 richiama letteralmente il principio posto dalla Corte Costituzionale prevedendo: “Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l’intera collettività”.Le persone soggette all’obbligo assicurativo perché svolgono in via esclusiva
l’attività di cure domestiche sono, secondo le stime dell‘ INAIL, poco piu’ di 8 milioni; ad oggi le persone assicurate sono meno della metà ( 2.119.255), anche se il loro numero è cresciuto del 20% rispetto al 2001, quando é entrata in vigore la legge che ha reso obbligatoria l’assicurazione. Attualmente sono allo studio forme di evoluzione e di estensione della tutela che dovrebbero consentire un ampliamento del novero degli assicurati.
IL PREMIO ASSICURATIVO
Il premio assicurativo pro capite è stato fissato in euro 12,91 per anno solare ed è posto a carico della persona assicurata. Sono esonerati dal versamento, ed in questo caso la spesa dell’assicurazione è sostenuta dallo Stato i soggetti titolari di:
· un reddito proprio non superiore a € 4.648,11 annui e un reddito familiare non superiore a € 9.296,22
SOGGETTI OBBLIGATI
Soggetti obbligati all’assicurazione sono i componenti del nucleo familiare (uomo o donna) che abbiano un’età compresa tra 18 e 65 anni, che svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare ed alla cura dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare. L’obbligo assicurativo viene meno se i componenti del nucleo familiare svolgono altra attività che comporti l’iscrizione presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale. Rientrano tra i soggetti assicurabili:
· i pensionati che non hanno superato i 65 anni
· i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
· coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia ( ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
· gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico
· il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG)
· il lavoratore in mobilità
· i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato
Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.
Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:
Lavori socialmente utili ( LSU), Borse di lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
Lavoro part-time, in quanto si tratta sempre di attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta ’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
LA NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Per nucleo familiare si intende (art. 1 D.M. 15.9.2000) un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Sono comprese anche le famiglie di fatto. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone ( ad esempio madre e figlia).
IL LUOGO DI LAVORO
Simmetricamente a quanto accade per l’assicurazione obbligatoria infortuni con il Testo Unico 1124/1965 allorché si costituisce una Posizione assicurativa che viene ancorata alla sede dei lavori elemento essenziale per la sua individuazione, la legge 493/1999 individua il luogo di lavoro della casalinga che è dato dall’abitazione ove dimora abitualmente il nucleo familiare, comprensiva delle pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) e delle parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androne);compresa anche la dimora temporanea per le vacanze solo se situata su territorio italiano.
L’ISCRIZIONE ALL’ASSICURAZIONE
L’iscrizione all’assicurazione viene effettuata mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’Istituto assicuratore (attualmente tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’INAIL, con modalità on line per i titolari di alcune carte di credito e per i titolari di conti correnti on line, o tramite bonifico bancario). I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all’iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di legge.
SANZIONI (ART.6 D.M. 15.9.2000)
Nel caso di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze previste, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell’inadempimento secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l’Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL PREMIO (ART.7 D.M. 15.9.2000)
L’iscrizione viene effettuata mediante presentazione all’INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi e reddituali. Trattandosi – in sostanza – di una autocertificazione, detta domanda dovrà contenere oltre ai dati anagrafici la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei previsti requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo.
Per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra e per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo. Coloro che maturano i requisiti assicurativi – per la prima volta – nel corso dell’anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all’iscrizione immediata.Per gli anni successivi alla prima iscrizione, è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico della assicurazione, con l’obbligo di denunciare all’INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni.
LE PRESTAZIONI :LA RENDITA.
Il soggetto in regola con il pagamento del premio o, se esonerato, in regola con il solo obbligo della iscrizione, ha diritto alla corresponsione di una rendita vitalizia rapportata al grado dell’inabilità stessa, quando dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33%. Detta rendita vitalizia non è soggetta a revisione e senza quote aggiuntive. Non è prevista la tutela nel caso di malattie professionali. La legge è stata successivamente modificata: prima dal Decreto Ministeriale del 31.1.2006 che ha esteso la tutela anche ai casi mortali, prevedendo la corresponsione della rendita ai superstiti, poi dalla legge finanziaria 2007, che ha previsto – in caso di morte – il diritto anche all’assegno funerario e, soprattutto, l’abbassamento dal 33% al 27% del grado di inabilità indennizzabile in rendita.
La rendita
decorre dal primo giorno successivo a quello del decesso o della guarigione non viene erogata se il soggetto non è in regola con gli obblighi previsti viene pagata mensilmente
è calcolata sulla base di una retribuzione annua definita per legge L’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL, attraverso un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, al quale sovrintende un Comitato amministratore.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (ART. 2 D.M. 15.9.2000)
L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 33 per cento.Si considerano avvenuti in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:
· conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
· verificatisi all’interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione ( a titolo esemplificativo : idraulica,elettricità ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica.
Sono esclusi dall’assicurazione:
· gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
· gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
· gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI (ART.8 D.M. 15.9.2000)
L’applicazione del principio della non automaticità delle prestazioni, come accade per i lavoratori autonomi, ha comportato la scelta di escludere dalle prestazioni i soggetti non in regola con gli obblighi di iscrizione/versamento del premio, senza possibilità di sanare retroattivamente le situazioni irregolari, fermo restando l’obbligo di versare i premi evasi o omessi.
IL FONDO ED IL COMITATO AMMINISTRATORE (ARTT.14, 15, 16, 17 E 18 D.M. 15.9.2000)
È stata prevista per questa assicurazione una gestione totalmente separata dalle altre gestioni INAIL, infatti è stabilita l’istituzione di un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, i cui risultati sono evidenziati nei bilanci annuali dell’Istituto.Il Fondo è alimentato dai premi assicurativi, dalle somme aggiuntive, dai proventi degli investimenti e da eventuali altre entrate.Il Fondo è amministrato da un Comitato, composto dal Presidente e dal Direttore generale dell’INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri competenti e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed ha i seguenti compiti:
· avanza proposte in merito all’estensione ed al miglioramento delle prestazioni;
· vigila sull’afflusso dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento del Fondo;
· decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;
· assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l’equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, può modificare l’entità del premio assicurativo, in relazione all’onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti dalla legge.Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al miglioramento delle prestazioni (art. 10 L. 493/1999).
CONTENZIOSO (ART.19 D.M. 15.9.2000)
L’assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell’Istituto assicuratore riguardanti l’obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al Comitato amministratore, per il tramite della Sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto e allegando gli elementi giustificativi dell’opposizione.Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’assicurato ha facoltà di adire l’Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.L’azione giudiziaria per conseguire la
rendita di inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita.
ALCUNI DATI
Dal 2001 a tutto il 31.12.2009 l’INAIL ha ricevuto in totale 9.889 richieste di indennizzo, che hanno dato luogo a 532 rendite. La maggior parte delle rendite erogate dall’INAIL, cioé il 70%, é determinato da fratture; seguono le ustioni con il 5% e le ferite con il 4%; la maggior parte delle lesioni interessa gli arti superiori ed inferiori. Le fasce di età piu’ rappresentate tra i titolari di rendita sono quelle dei 61 – 65 e dei 56 – 60 anni.
LE AFFINITÀCON IL LAVORO DOMESTICO ED I RIFLESSI SULLA SICUREZZA
Il lavoro delle casalinghe presenta ovvie affinità con il lavoro domestico (quello per intenderci svolto da colf e badanti). Per le particolari condizioni, oggettive e soggettive, di svolgimento della prestazione, il lavoro domestico sembra esporre i lavoratori a peculiari criticità nella gestione della salute e sicurezza.
Gli incidenti sarebbero, in particolare, connessi all’esposizione al rischio fisico (dettato dalla esposizione ad impianti elettrici e di riscaldamento mal funzionanti), al rischio chimico legato all’utilizzo di sostanze necessarie per la cura e la pulizia della casa, al rischio di sovraccarico muscolo-scheletrico, oltre che al rischio psico-sociale. L’Inail,insieme ad ISPESL, ha dedicato al tema ormai già da qualche anno l’opuscolo “Casa dolce casa?”dove vengono passati in rassegna tutti i maggiori rischi presenti nell’ambiente domestico ed individuati gli accorgimenti che in termini di sicurezza possono meglio garantire coloro che sono impegnati in questa tipologia di attività. La casa è provato che rappresenta uno dei luoghi in cui si verificano numerosi infortuni.
Confermando quanto stabilito dal d.lgs. n. 626/1994, il d.lgs. n. 81/2008 ha escluso il lavoro domestico dall’ambito di applicazione delle relative tutele (si veda l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, laddove esclude il lavoratore domestico dalla definizione di lavoratore tutelato).
Il successivo comma 8 dell’art. 3 del d.lgs.n. 81/2008 ha esteso il campo di applicazione della tutela ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali e accessorie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,agli ammalati e ai disabili.
Ogni forma di tutela però resta ferma al solo piano assicurativo estraneo essendo il lavoro domestico agli obblighi di adozione delle misure di prevenzione. Questa circostanza meriterebbe una riflessione in più o forse un ripensamento ulteriore se è valido quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 28 del 1995 circa la equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, con riconoscimento allo stesso del diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione
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