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martedì 19 aprile 2011

"Questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione.”"






Cari lettori, per non dimenticare il nostro passato e con il "tentativo" di 
tramandarlo a quelle future, ricordo  il 25 aprile con le parole di uno dei più 
grandi intellettuali del secolo scorso, Piero Calamandrei. 
Sono:

- un passo di un famoso discorso agli studenti sulla Costituzione;
- un'epigrafe pubblicata sul Ponte nel giugno 1953, dopo che le elezioni del 7 giugno avevano visto un folto gruppo di fascisti ritornare in Parlamento. - un'epigrafe, lapide nel palazzo Comunale di Cuneo, in risposta a Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, che aveva detto che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento. Ancorché contrario alle regole di netiquette che vietano le maiuscole (perché vuol dire gridare),le epigrafi sono a tutte maiuscole, perché per loro natura non sono in corsivo.
 
1) Passo del discorso sulla Costituzione (è anche riportato su una lapide ai Piani di Praglia "Gaetano Gallesi - Partigiano della Benedicta - caduto nel rastrellamento - nazifascista - Pasqua 1944"). "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione."
 
2) Ai fascisti che ritornano (è del '53, ma sembra scritta oggi ed è rivolta ai revisionisti di ogni risma; il riferimento ad Almirante è chiarissimo).
NON RAMMARICATEVI

DAI VOSTRI CIMITERI DI MONTAGNA

SE GIU' AL PIANO

NELL' AULA DOVE FU GIURATA LA COSTITUZIONE

MURATA COL VOSTRO SANGUE

SONO TORNATI

DA REMOTE CALIGINI

I FANTASMI DELLA VERGOGNA



TROPPO PRESTO LI AVEVAMO DIMENTICATI

E' BENE CHE SIANO ESPOSTI

IN VISTA SU QUESTO PALCO

PERCHE' TUTTO IL POPOLO

RICONOSCA I LORO VOLTI

E SI RICORDI

CHE TUTTO QUESTO FU VERO



CHIEDERANNO LA PAROLA



AVREMO TANTO DA IMPARARE

MANGANELLI PUGNALI PATIBOLI

VENT'ANNI DI RAPINE DUE ANNI DI CARNEFICINE



I BRIGANTI SUGLI SCANNI I GIUSTI ALLA TORTURA

TRIESTE VENDUTA AL TEDESCO

L' ITALIA RIDOTTA UN ROGO



QUESTO SI CHIAMA GOVERNARE

PER FAR GRANDE LA PATRIA



APPRENDEREMO DA FONTE DIRETTA

LA STORIA VISTA DALLA PARTE DEI CARNEFICI



PARLERANNO I DIPLOMATICI DELL' ASSE

I FIERI MINISTRI DI SALO'

APRIRANNO

I LORO ARCHIVI SEGRETI



DI OGNI IMPICCATO SAPREMO LA SEPOLTURA

DI OGNI INCENDIO SI RITROVERA' IL PROTOCOLLO



CIVITELLA SANT'ANNA BOVES MARZABOTTO

TUTTE IN REGOLA



SAPREMO FINALMENTE

QUANTO COSTO' L' ASSASSINIO

DI CARLO E NELLO ROSSELLI



MA FORSE A QUESTO PUNTO

PREFERIRANNO RINUNCIARE ALLA PAROLA



PECCATO

QUESTI GRANDI UOMINI DI STATO

AVREBBERO TANTO DA RACCONTARE





Ora e sempre Resistenza
disegnoresist1.jpg (11618 byte)  
LO AVRAI
CAMERATA  KESSELRING
IL MONUMENTO CHE PRETENDI  DA NOI ITALIANI
MA CON CHE PIETRA SI COSTRUIRA'
A DECIDERLO  TOCCA A NOI
NON COI SASSI AFFUMICATI
DEI BORGHI INERMI STRAZIATI  DAL TUO STERMINIO
NON COLLA TERRA DEI CIMITERI
DOVE I NOSTRI  COMPAGNI GIOVINETTI
RIPOSANO IN SERENITA'
NON COLLA NEVE  INVIOLATA DELLE MONTAGNE
CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO
NON COLLA PRIMAVERA  DI QUESTE VALLI
CHE  TI VIDE FUGGIRE
MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI
PIU' DURO D'OGNI  MACIGNO
SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO
GIURATO  FRA UOMINI LIBERI
CHE VOLONTARI  S'ADUNARONO
PER DIGNITA' NON PER ODIO
DECISI A  RISCATTARE
LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO
SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORNARE
AI NOSTRI  POSTI CI TROVERAI
MORTI E VIVI COLLO  STESSO IMPEGNO
POPOLO SERRATO  INTORNO AL MONUMENTO
CHE SI  CHIAMA
ORA E SEMPRE
RESISTENZA 
(Piero Calamandrei)
 SCUOLA

Discorso di Piero Calamandrei, 11 febbraio 1950

Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN),
Roma 11 febbraio 1950

[Pubblicato in Scuola democratica, periodico di battaglia per una nuova scuola, Roma, iv, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5]
Cari colleghi,
Noi siamo qui insegnanti di tutti gli ordini di scuole, dalle elementari alle università [...]. Siamo qui riuniti in questo convegno che si intitola alla Difesa della scuola. Perché difendiamo la scuola? Forse la scuola è in pericolo? Qual è la scuola che noi difendiamo? Qual è il pericolo che incombe sulla scuola che noi difendiamo? Può venire subito in mente che noi siamo riuniti per difendere la scuola laica. Ed è anche un po’ vero ed è stato detto stamane. Ma non è tutto qui, c’è qualche cosa di più alto. Questa nostra riunione non si deve immiserire in una polemica fra clericali ed anticlericali. Senza dire, poi, che si difende quello che abbiamo. Ora, siete proprio sicuri che in Italia noi abbiamo la scuola laica? Che si possa difendere la scuola laica come se ci fosse, dopo l’art. 7? Ma lasciamo fare, andiamo oltre. Difendiamo la scuola democratica: la scuola che corrisponde a quella Costituzione democratica che ci siamo voluti dare; la scuola che è in funzione di questa Costituzione, che può essere strumento, perché questa Costituzione scritta sui fogli diventi realtà [...].
La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”. Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete (tutti voi avrete letto la nostra Costituzione), nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola “l’ordinamento dello Stato”, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano hanno la funzione di creare il sangue [...].
La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente. La formazione della classe dirigente, non solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che siede in Parlamento e discute e parla (e magari urla) che è al vertice degli organi più propriamente politici, ma anche classe dirigente nel senso culturale e tecnico: coloro che sono a capo delle officine e delle aziende, che insegnano, che scrivono, artisti, professionisti, poeti. Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve essere una casta ereditaria, chiusa, una oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine. No. Nel nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall’afflusso verso l’alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. Ogni classe, ogni categoria deve avere la possibilità di liberare verso l’alto i suoi elementi migliori, perché ciascuno di essi possa temporaneamente, transitoriamente, per quel breve istante di vita che la sorte concede a ciascuno di noi, contribuire a portare il suo lavoro, le sue migliori qualità personali al progresso della società [...].
A questo deve servire la democrazia, permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole e di dignità (applausi). Ma questo può farlo soltanto la scuola, la quale è il complemento necessario del suffragio universale. La scuola, che ha proprio questo carattere in alto senso politico, perché solo essa può aiutare a scegliere, essa sola può aiutare a creare le persone degne di essere scelte, che affiorino da tutti i ceti sociali.
Vedete, questa immagine è consacrata in un articolo della Costituzione, sia pure con una formula meno immaginosa. È l’art. 34, in cui è detto: “La scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Questo è l’articolo più importante della nostra Costituzione. Bisogna rendersi conto del valore politico e sociale di questo articolo. Seminarium rei pubblicae, dicevano i latini del matrimonio. Noi potremmo dirlo della scuola: seminarium rei pubblicae: la scuola elabora i migliori per la rinnovazione continua, quotidiana della classe dirigente. Ora, se questa è la funzione costituzionale della scuola nella nostra Repubblica, domandiamoci: com’è costruito questo strumento? Quali sono i suoi principi fondamentali? Prima di tutto, scuola di Stato. Lo Stato deve costituire le sue scuole. Prima di tutto la scuola pubblica. Prima di esaltare la scuola privata bisogna parlare della scuola pubblica. La scuola pubblica è il prius, quella privata è il posterius. Per aversi una scuola privata buona bisogna che quella dello Stato sia ottima (applausi). Vedete, noi dobbiamo prima di tutto mettere l’accento su quel comma dell’art. 33 della Costituzione che dice così: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Dunque, per questo comma […] lo Stato ha in materia scolastica, prima di tutto una funzione normativa. Lo Stato deve porre la legislazione scolastica nei suoi principi generali. Poi, immediatamente, lo Stato ha una funzione di realizzazione [...].
Lo Stato non deve dire: io faccio una scuola come modello, poi il resto lo facciano gli altri. No, la scuola è aperta a tutti e se tutti vogliono frequentare la scuola di Stato, ci devono essere in tutti gli ordini di scuole, tante scuole ottime, corrispondenti ai principi posti dallo Stato, scuole pubbliche, che permettano di raccogliere tutti coloro che si rivolgono allo Stato per andare nelle sue scuole. La scuola è aperta a tutti. Lo Stato deve quindi costituire scuole ottime per ospitare tutti. Questo è scritto nell’art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, né marxisti. La scuola è l’espressione di un altro articolo della Costituzione: dell’art. 3: “Tutti i cittadini hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”. E l’art. 151: “Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Di questi due articoli deve essere strumento la scuola di Stato, strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di tutte le fedi e di tutte le opinioni [...].
Quando la scuola pubblica è così forte e sicura, allora, ma allora soltanto, la scuola privata non è pericolosa. Allora, ma allora soltanto, la scuola privata può essere un bene. Può essere un bene che forze private, iniziative pedagogiche di classi, di gruppi religiosi, di gruppi politici, di filosofie, di correnti culturali, cooperino con lo Stato ad allargare, a stimolare, e a rinnovare con varietà di tentativi la cultura. Al diritto della famiglia, che è consacrato in un altro articolo della Costituzione, nell’articolo 30, di istruire e di educare i figli, corrisponde questa opportunità che deve essere data alle famiglie di far frequentare ai loro figlioli scuole di loro gradimento e quindi di permettere la istituzione di scuole che meglio corrispondano con certe garanzie che ora vedremo alle preferenze politiche, religiose, culturali di quella famiglia. Ma rendiamoci ben conto che mentre la scuola pubblica è espressione di unità, di coesione, di uguaglianza civica, la scuola privata è espressione di varietà, che può voler dire eterogeneità di correnti decentratrici, che lo Stato deve impedire che divengano correnti disgregatrici. La scuola privata, in altre parole, non è creata per questo.
La scuola della Repubblica, la scuola dello Stato, non è la scuola di una filosofia, di una religione, di un partito, di una setta. Quindi, perché le scuole private sorgendo possano essere un bene e non un pericolo, occorre: (1) che lo Stato le sorvegli e le controlli e che sia neutrale, imparziale tra esse. Che non favorisca un gruppo di scuole private a danno di altre. (2) Che le scuole private corrispondano a certi requisiti minimi di serietà di organizzazione. Solamente in questo modo e in altri più precisi, che tra poco dirò, si può avere il vantaggio della coesistenza della scuola pubblica con la scuola privata. La gara cioè tra le scuole statali e le private. Che si stabilisca una gara tra le scuole pubbliche e le scuole private, in modo che lo Stato da queste scuole private che sorgono, e che eventualmente possono portare idee e realizzazioni che finora nelle scuole pubbliche non c’erano, si senta stimolato a far meglio, a rendere, se mi sia permessa l’espressione, “più ottime” le proprie scuole. Stimolo dunque deve essere la scuola privata allo Stato, non motivo di abdicazione.
Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa. Ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare; le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a far meglio di loro. La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a istituire in un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo esperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. Tutte le scuole diventano scuole di Stato: la scuola privata non è più permessa, ma lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato, ma per questo sono anche scuole di partito. Ma c’è un’altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, torpido, come certe polmoniti torpide che vengono senza febbre, ma che sono pericolosissime. Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci).
Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private.
Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna di­scutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi: (1) ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. (2) Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico! Quest’ultimo è il metodo più pericoloso. È la fase più pericolosa di tutta l’operazione [...]. Questo dunque è il punto, è il punto più pericoloso del metodo. Denaro di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti, di tutti i credenti nelle diverse religioni, di tutti gli appartenenti ai diversi partiti, che invece viene destinato ad alimentare le scuole di una sola religione, di una sola setta, di un solo partito [...].
Per prevedere questo pericolo, non ci voleva molta furberia. Durante la Costituente, a prevenirlo nell’art. 33 della Costituzione fu messa questa disposizione: “Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza onere per lo Stato”. Come sapete questa formula nacque da un compromesso; e come tutte le formule nate da compromessi, offre il destro, oggi, ad interpretazioni sofistiche [...]. Ma poi c’è un’altra questione che è venuta fuori, che dovrebbe permettere di raggirare la legge. Si tratta di ciò che noi giuristi chiamiamo la “frode alla legge”, che è quel quid che i clienti chiedono ai causidici di pochi scrupoli, ai quali il cliente si rivolge per sapere come può violare la legge figurando di osservarla [...]. E venuta così fuori l’idea dell’assegno familiare, dell’assegno familiare scolastico.
Il ministro dell’Istruzione al Congresso Internazionale degli Istituti Familiari, disse: la scuola privata deve servire a “stimolare” al massimo le spese non statali per l’insegnamento, ma non bisogna escludere che anche lo Stato dia sussidi alle scuole private. Però aggiunse: pensate, se un padre vuol mandare il suo figliolo alla scuola privata, bisogna che paghi tasse. E questo padre è un cittadino che ha già pagato come contribuente la sua tassa per partecipare alla spesa che lo Stato eroga per le scuole pubbliche. Dunque questo povero padre deve pagare due volte la tassa. Allora a questo benemerito cittadino che vuole mandare il figlio alla scuola privata, per sollevarlo da questo doppio onere, si dà un assegno familiare. Chi vuol mandare un suo figlio alla scuola privata, si rivolge quindi allo Stato ed ha un sussidio, un assegno [...].
Il mandare il proprio figlio alla scuola privata è un diritto, lo dice la Costituzione, ma è un diritto il farselo pagare? È un diritto che uno, se vuole, lo esercita, ma a proprie spese. Il cittadino che vuole mandare il figlio alla scuola privata, se la paghi, se no lo mandi alla scuola pubblica. Per portare un paragone, nel campo della giustizia si potrebbe fare un discorso simile. Voi sapete come per ottenere giustizia ci sono i giudici pubblici; peraltro i cittadini, hanno diritto di fare decidere le loro controversie anche dagli arbitri. Ma l’arbitrato costa caro, spesso costa centinaia di migliaia di lire. Eppure non è mai venuto in mente a un cittadino, che preferisca ai giudici pubblici l’arbitrato, di rivolgersi allo Stato per chiedergli un sussidio allo scopo di pagarsi gli arbitri! [...]. Dunque questo giuoco degli assegni familiari sarebbe, se fosse adottato, una specie di incitamento pagato a disertare le scuole dello Stato e quindi un modo indiretto di favorire certe scuole, un premio per chi manda i figli in certe scuole private dove si fabbricano non i cittadini e neanche i credenti in una certa religione, che può essere cosa rispettabile, ma si fabbricano gli elettori di un certo partito [...].
Poi, nella riforma, c’è la questione della parità. L’art. 33 della Costituzione nel comma che si riferisce alla parità, dice: “La legge, nel fissare diritti ed obblighi della scuola non statale, che chiede la parità, deve assicurare ad essa piena libertà, un trattamento equipollente a quello delle scuole statali” [...]. Parità, sì, ma bisogna ricordarsi che prima di tutto, prima di concedere la parità, lo Stato, lo dice lo stesso art. 33, deve fissare i diritti e gli obblighi della scuola a cui concede questa parità, e ricordare che per un altro comma dello stesso articolo, lo Stato ha il compito di dettare le norme generali sulla istruzione. Quindi questa parità non può significare rinuncia a garantire, a controllare la serietà degli studi, i programmi, i titoli degli insegnanti, la serietà delle prove. Bisogna insomma evitare questo nauseante sistema, questo ripugnante sistema che è il favorire nelle scuole la concorrenza al ribasso: che lo Stato favorisca non solo la concorrenza della scuola privata con la scuola pubblica ma che lo Stato favorisca questa concorrenza favorendo la scuola dove si insegna peggio, con un vero e proprio incoraggiamento ufficiale alla bestialità [...].
Però questa riforma mi dà l’impressione di quelle figure che erano di moda quando ero ragazzo. In quelle figure si vedevano foreste, alberi, stagni, monti, tutto un groviglio di tralci e di uccelli e di tante altre belle cose e poi sotto c’era scritto: trovate il cacciatore. Allora, a furia di cercare, in un angolino, si trovava il cacciatore con il fucile spianato. Anche nella riforma c’è il cacciatore con il fucile spianato. È la scuola privata che si vuole trasformare in scuola privilegiata. Questo è il punto che conta. Tutto il resto, cifre astronomiche di miliardi, avverrà nell’avvenire lontano, ma la scuola privata, se non state attenti, sarà realtà davvero domani. La scuola privata si trasforma in scuola privilegiata e da qui comincia la scuola totalitaria, la trasformazione da scuola democratica in scuola di partito.
E poi c’è un altro pericolo forse anche più grave. È il pericolo del disfacimento morale della scuola. Questo senso di sfiducia, di cinismo, più che di scetticismo che si va diffondendo nella scuola, specialmente tra i giovani, è molto significativo. È il tramonto di quelle idee della vecchia scuola di Gaetano Salvemini, di Augusto Monti: la serietà, la precisione, l’onestà, la puntualità. Queste idee semplici. Il fare il proprio dovere, il fare lezione. E che la scuola sia una scuola del carattere, formatrice di coscienze, formatrice di persone oneste e leali. Si va diffondendo l’idea che tutto questo è superato, che non vale più. Oggi valgono appoggi, raccomandazioni, tessere di un partito o di una parrocchia. La religione che è in sé una cosa seria, forse la cosa più seria, perché la cosa più seria della vita è la morte, diventa uno spregevole pretesto per fare i propri affari. Questo è il pericolo: disfacimento morale della scuola. Non è la scuola dei preti che ci spaventa, perché cento anni fa c’erano scuole di preti in cui si sapeva insegnare il latino e l’italiano e da cui uscirono uomini come Giosuè Carducci. Quello che soprattutto spaventa sono i disonesti, gli uomini senza carattere, senza fede, senza opinioni. Questi uomini che dieci anni fa erano fascisti, cinque anni fa erano a parole antifascisti, ed ora son tornati, sotto svariati nomi, fascisti nella sostanza cioè profittatori del regime.
E c’è un altro pericolo: di lasciarsi vincere dallo scoramento. Ma non bisogna lasciarsi vincere dallo scoramento. Vedete, fu detto giustamente che chi vinse la guerra del 1918 fu la scuola media italiana, perché quei ragazzi, di cui le salme sono ancora sul Carso, uscivano dalle nostre scuole e dai nostri licei e dalle nostre università. Però guardate anche durante la Liberazione e la Resistenza che cosa è accaduto. È accaduto lo stesso. Ci sono stati professori e maestri che hanno dato esempi mirabili, dal carcere al martirio. Una maestra che per lunghi anni affrontò serenamente la galera fascista è qui tra noi. E tutti noi, vecchi insegnanti abbiamo nel cuore qualche nome di nostri studenti che hanno saputo resistere alle torture, che hanno dato il sangue per la libertà d’Italia. Pensiamo a questi ragazzi nostri che uscirono dalle nostre scuole e pensando a loro, non disperiamo dell’avvenire. Siamo fedeli alla Resistenza. Bisogna, amici, continuare a difendere nelle scuole la Resistenza e la continuità della coscienza morale.

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Piero Calamandrei

Milano, 26 gennaio 1955


“L’art.34 dice: “i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” E se non hanno mezzi! Allora nella nostra Costituzione c’è un articolo, che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo; non impegnativo per noi che siamo al desinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. E’ compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo primo “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza con il proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica. Una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della Società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la Società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinnanzi! E’ stato detto giustamente che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni, c’è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate, riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute: quindi polemica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino, contro il passato. Ma c’è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la Società presente. Perché quando l’articolo 3 vi dice “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” riconosce, con questo, che questi ostacoli oggi ci sono, di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo, contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare, attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è una Costituzione immobile, che abbia fissato, un punto fermo. E’ una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire, non voglio dire rivoluzionaria, perché rivoluzione nel linguaggio comune s’intende qualche cosa che sovverte violentemente; ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa Società, in cui può accadere che, anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili, dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità, per molti cittadini, di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c’è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch’essa contribuire al progresso della Società. Quindi polemica contro il presente, in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.
Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, indifferentismo, che è, non qui per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po’ una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica. E io quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà di quei due emigranti, due contadini che traversavano l’oceano, su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca, con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora uno di questi contadini, impaurito, domanda a un marinaio “ ma siamo in pericolo?” e questo dice “secondo me, se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento affonda.” Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: “Beppe, Beppe, Beppe”,….“che c’è!” … “Se continua questo mare, tra mezz’ora, il bastimento affonda” e quello dice ”che me ne importa, non è mica mio!” Questo è l’ indifferentismo alla politica.
E’ così bello e così comodo. La libertà c’è, si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so anch’io. Il mondo è così bello. E vero! Ci sono tante belle cose da vedere, da godere oltre che ad occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però, la libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro, di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno, che sulla libertà bisogna vigilare,vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.
La Costituzione, vedete, è l’affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma l’affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va affondo, va affondo per tutti questo bastimento. E’ la Carta della propria libertà. La Carta per ciascuno di noi della propria dignità d’uomo. Io mi ricordo le prime elezioni, dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946; questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto delle libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare, dopo un periodo di orrori, di caos: la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui. Queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni. Disciplinata e lieta. Perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare, questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, della nostra patria, della nostra terra; disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è uno delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi, nel mondo, non è solo! Che siamo in più, che siamo parte di un tutto, tutto nei limiti dell’Italia e nel mondo.
Ora vedete, io ho poco altro da dirvi.
In questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli.
E a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane.
Quando io leggo: nell’articolo 2 “L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale” o quando leggo nell’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli”, “la patria italiana in mezzo alle altre patrie” ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini.
O quando io leggo nell’articolo 8: “Tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge” ma questo è Cavour!
O quando io leggo nell’articolo 5 ”La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” ma questo è Cattaneo!
O quando nell’articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate “L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, l’esercito di popolo, e questo è Garibaldi!
O quando leggo all’art. 27 “Non è ammessa la pena di morte” ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!!

Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!! Dietro ogni articolo di questa Costituzione o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una Carta morta: no, non è una Carta morta.


Questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione.

 


lunedì 18 aprile 2011

Su Roma le mani delle mafie. Banche e appalti sotto tiro Nostra inchiesta. La criminalità organizzata tenta la scalata al credito per le imprese. L'obiettivo è controllare pacchetti di voti (link diretto al sito dell'autore)

Salute: scoperto meccanismo che lega sale a pressione alta

SALUTE: SCOPERTO MECCANISMO CHE LEGA SALE A PRESSIONE ALTA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Non eccedere con il sale nella dieta,
perche' aumenta la pressione sanguigna. Una buona prassi
raccomandata a tutti gli individui, a prescindere dal sesso e
dall'eta'. Oggi, grazie ad una ricerca americana, e' stato
compreso anche il meccanismo che sta alla base di questo
processo: il sale, assunto in quantita' considerevoli, fa
abbassare la temperatura corporea e il sistema cardiovascolare
fa corto circuito. Di norma, il sistema e' deputato alla
regolazione della pressione del sangue e al mantenimento della
temperatura del corpo, attraverso il trasferimento del calore
dai muscoli e dagli organi interni alla superficie della pelle.
L'assunzione di sale rende difficile per il sistema
cardiovascolare, regolare i due processi allo stesso tempo.
Il team di ricerca, composto da studiosi della Case Western
Reserve University School of Medicine e della Kent State
University in Ohio, ha analizzato le reazioni di 22 soggetti
(maschi) in salute non affetti da ipertensione all'assunzione di
acqua e sale. L'ingestione faceva diminuire in tutti la
temperatura corporea. In particolare, nei soggetti resistenti al
sale la temperatura diminuiva in misura maggiore che in quelli
sensibili, nei quali pero' si registrava un incremento maggiore
di pressione.(ANSA).

Y63
18-APR-11 14:10 NNNN

PROSTITUTA CON TBC CONTAGIOSA, APPELLO SANITARI A CLIENTI IN VENETO; ASSESSORE REGIONE,CHI SI SENTE RISCHIO VADA DA MEDICO

PROSTITUTA CON TBC CONTAGIOSA, APPELLO SANITARI A CLIENTI
IN VENETO; ASSESSORE REGIONE,CHI SI SENTE RISCHIO VADA DA MEDICO
(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Il caso di una prostituta romena
ricoverata in ospedale per una tubercolosi polmonare altamente
contagiosa mette in allarme le autorita' sanitarie in Veneto,
che lanciano un appello ai potenziali clienti affinche' si
facciano visitare.
La giovane lucciola, 22enne, si vendeva prevalentemente nella
zona del Terraglio, la strada che collega Mestre e Treviso, ed
e' ora ricoverata in un nocomio della zona. E' stata attivata la
direzione regionale prevenzione del Veneto, che sta mettendo in
atto tutte le azioni necessarie. ''I sanitari - dice l'assessore
alla sanita' Luca Coletto - valutano la patologia piuttosto
importante, anche per il non secondario rischio di contagio
connesso. Per questo motivo rivolgiamo a chi potrebbe aver avuto
contatti a rischio nel mondo della prostituzione in quella zona
un pressante appello a farsi controllare dai sanitari. A tutti,
ovviamente, e' garantita la piu' totale riservatezza''.
La Tbc e' una malattia ormai curabile, e pero' molto
contagiosa. Se qualcuno l'avesse contratta, sottolinea Coletto,
''non sara' percio' difficile curarla, ma bisogna rivolgersi ai
medici, anche per evitare o restringere le possibilita' di
contagio verso altri''. L'assessore si augura ''che le persone
consapevoli di essere a rischio si rivolgano quanto prima ai
sanitari, perche' ne va della salvaguardia della salute pubblica
ed in casi come questi reperire i cosiddetti contatti da parte
dell'autorita' sanitaria e' particolarmente difficile''. (ANSA).

GM/PAS
18-APR-11 15:47 NNNN

Salute. Alzheimer, la risonanza magnetica accelera la diagnosi

SALUTE. ALZHEIMER, LA RISONANZA MAGNETICA ACCELERA LA DIAGNOSI
E' POSSIBILE SCOPRIRLO 10 ANNI PRIMA

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Una nuova scoperta
per quanto riguarda l'Alzheimer: secondo uno studio americano e'
possibile diagnosticarlo dieci anni prima attraverso una semplice
risonanza magnetica. I ricercatori del Rush University Medical
Center di Chicago e del 'Massachussets General Hospital di Boston
hanno infatti effettuato delle risonanze magnetiche per esaminare
la corteccia cerebrale di 65 pazienti. E' risultato che oltre la
meta' dei pazienti che presentavano delle dimensioni della
corteccia piu' piccole rispetto agli altri hanno poi manifestato
i primi sintomi del morbo di Alzheimer 7-10 anni piu' tardi.
Questa potrebbe essere una grande scoperta, in quanto la diagnosi
precoce della malattia e' uno degli elementi piu' efficaci per
contrastarla.

(Wel/ Dire)
15:51 18-04-11

NNNN

Salute: Epatite B, la consegna a domicilio l'estetista

SALUTE. EPATITE B, LA CONSEGNA A DOMICILIO L'ESTETISTA
250 MILA ESTETISTE ABUSIVE, MINE VAGANTI DELLA SALUTE PUBBLICA

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Tra le principali
cause che originano l'epatite, in Italia, ci sono in prima fila
le 250 mila estetiste abusive che, impunemente, esercitano il
mestiere in casa senza averne alcun titolo, si tratta di vere e
proprie "mine vaganti" che attentano ogni giorno la salute
pubblica.
La trasmissione di queste malattie, infatti, avviene per lo piu'
attraverso strumenti non sterilizzati per il manicure, utilizzati
da pseudo estetiste, spesso senza alcun titolo, che non conoscono
e non eseguono alcun tipo di protocollo per la sterilizzazione di
tali strumenti.
Questa piaga sociale, l'abusivismo, si consuma nonostante ci
siano almeno 20 mila centri estetici autorizzati che sterilizzano
correttamente tutti gli strumenti utilizzati per le cure
estetiche.
Il cliente incosciente che si rivolge all'estetista abusiva, per
risparmiare magari qualche spicciolo di euro, finisce poi per
essere vittima di un contagio molto grave quale puo' essere
l'epatite o l'HIV.
Dal contatto sulla pelle di strumenti infetti possono essere
trasmessi diversi virus capaci di aggredire il fegato producendo
strati infiammatori e, spesso, epatiti molto pericolose.
Sono stati riconosciuti vari tipi di epatiti virali, distinte tra
loro da lettere dell'alfabeto. L'epatite B e C, tra le forme piu'
diffuse, sono pericolose in quanto di solito manifestano i loro
sintomi solo quando diventano croniche e possono provocare gravi
lesioni al fegato, come la cirrosi epatica oppure il cancro al
fegato.
L'epatite B e' provocata dal virus HBV, che presenta frequenti
forme mutate, mentre l'epatite C e' dovuta al virus HCV che
presenta almeno sette tipi di diversa virulenza.
Sono due milioni gli italiani che hanno contratto l'epatite C.
E 10 mila quelli che ogni anno muoiono per le conseguenze
dell'infezione.
Anche se rimane silente per anni, l'epatite C e', infatti, la
causa principale di mortalita' per cirrosi e carcinoma epatico e
l'indicazione piu' frequente al trapianto di fegato.
Tuttavia, per gli italiani l'infezione e' una delle tante
malattie di cui si e' sentito parlare senza che pero' se ne
sappia molto nel dettaglio.
Lo dimostra l'indagine "Epatite C percezione e conoscenza",
commissionata da Donneinrete Onlus e Women in Hepatology e
condotta da Swg e Health Communication, presentata nei giorni
scorsi a Roma alla Camera dei Deputati.
Solo un italiano su cinque ha percezione della reale diffusione
dell'infezione e molti, tra quanti vivono da vicino la malattia,
non hanno idea di quale sia stata la fonte del contagio.

(Wel/ Dire)
15:52 18-04-11

NNNN

Salute. Malattie cardiovascolari, l'allarme dei pediatri

SALUTE. MALATTIE CARDIOVASCOLARI, L'ALLARME DEI PEDIATRI
DE NOVELLIS (UNP): "PREVENZIONE, LE ISTITUZIONI SI ATTIVINO".

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Portare
all'attenzione delle istituzioni la necessita' della prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
E' questo il messaggio che Antonio de Novellis, presidente
dell'Unione nazionale pediatri (Unp), lancia all'apertura del
congresso Unp a Roma, 'Il pediatra e le nuove emergenze'. Ma qual
e' il legame tra l'infanzia e malattie che colpiscono
prevalentemente gli adulti?
"Le prime lesioni delle arterie- spiega de Novellis- possono
comparire gia' dall'eta' di due anni e fino ai 7/8 sono
reversibili a condizione che il bambino faccia una alimentazione
corretta e il giusto movimento. Diversamente- avverte il
pediatra- le lesioni progrediscono e quando assumono altre
caratteristiche non sono piu' reversibili e prima o poi si avra'
un adulto infartuato".
Secondo uno studio fatto dallo stesso presidente Unp nelle
scuole elementari di Latina e Fondi (basato su l'analisi di due
generazioni precedenti, su una scheda delle abitudini alimentari
e una sezione sull'attivita'), su 322 bambini ben il 45% e'
affetto da ipercolesterolomia. "Questi dati sono allarmanti",
sottolinea de Novellis, che poi lancia un appello: "Ogni adulto
infartuato costa al Servizio sanitario nazionale ben 3000 euro, a
fronte del costo di due euro a bambino per fare prevenzione. Il
costo della prevenzione per circa 5 milioni di bambini dai 6 ai
14 anni, e' di 1.500 milioni di euro. Mentre il costo delle
malattie cardiovascolari e' di 15 milioni di euro. Il fenomeno-
chiude- e' sottovalutato. Il pediatra puo' fare molto, ma senza
l'ausilio delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie serve
a ben poco".

(Wel/ Dire)
15:52 18-04-11

NNNN

Salute: la Francia mette al bando i trattamenti anticellulite

SALUTE. LA FRANCIA METTE AL BANDO I TRATTAMENTI ANTI-CELLULITE
MESOTERAPIA, ULTRASUONI, LASER, INFRAROSSI E RADIOFREQUENZA

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - La Francia ha messo
al bando alcuni trattamenti di medicina estetica per il
dimagrimento localizzato e contro la cellulite.
Parliamo della mesoterapia, di ultrasuoni, laser, infrarossi e
radiofrequenza. Il governo francese ha vietato tali trattamenti
per "pericolo grave o sospetto pericolo grave per la salute
umana". Decisione presa in seguito a un avviso della Haute
Autorite' de Sante' (HAS) su alcune complicanze in pazienti che
avevano effettuato questi trattamenti. Saranno tuttavia
effettuate ulteriori indagini mediche per rivalutare la
pericolosita' o meno di tali pratiche. In Italia, il
sottosegretario alla Salute Francesca Marini annunciato indagini
in merito.

(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11

Salute: arriva in Italia il contraccettivo che dura tre anni

SALUTE. ARRIVA IN ITALIA IL CONTRACCETTIVO CHE DURA 3 ANNI
NEXPLANON, IL NUOVO CONTRACCETTIVO ORMONALE SOTTOCUTANEO

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Arriva in Italia
Nexplanon, il nuovo contraccettivo ormonale sottocutaneo. Due
millimetri di diametro e quattro centimetri di lunghezza, viene
impiantato dal ginecologo appena sotto la cute del braccio, dove
rimane posizionato per tre anni. E se si cambia idea, basta
rimuoverlo. Con il solo progestinico, e' l'anticoncezionale per
le donne italiane che vogliono essere libere dall'ansia della
dimenticanza, consentendo una maternita' programmata a lungo
termine. Maggiore comodita' e stessa efficacia, ormai collaudata,
della pillola. Una novita' attesa come si evince da un'indagine
GfK Eurisko condotta in tutte le regioni. Ma non solo: l'indagine
ha evidenziato che il nuovo contraccettivo sottocutaneo arriva
nel nostro Paese nel momento giusto, la donna italiana e' sempre
piu' pronta a conciliare autonomia, femminilita', maternita' e
lavoro. Il nuovo contraccettivo sottocutaneo e l'indagine GfK
Eurisko sono stati presentati ai media, a Roma, in una conferenza
stampa tutta al femminile, con le professoresse Chiara Benedetto
e Rossella Nappi, ginecologhe, la psicologa e scrittrice Gianna
Schelotto e Isabella Cecchini di GfK Eurisko.
La meta' delle donne italiane che ha rapporti sessuali "Non
utilizza contraccettivi ne' alcun tipo di 'precauzione'. Fra
queste solo un terzo desidera un figlio, gli altri due terzi
'rischiano'- spiega Isabella Cecchini di GfK Eurisko presentando
i risultati dell'indagine- questo contraccettivo sottocutaneo
suscita forte interesse in circa un quarto delle donne italiane
perche' sembra rispondere in maniera concreta ai bisogni sentiti
di liberta' ed efficacia, riduzione del peso/dell'impegno (non
doversi ricordare, non doverci pensare), comodita' e praticita'
di utilizzo". Un capitolo a parte meritano le giovanissime. "Tra
le tante scadenze che una giovane donna deve affrontare quando
comincia a vivere esperienze 'adulte'- conclude la Schelotto-
come un rapporto d'amore o le prime esperienze erotiche, la
contraccezione puo' essere sentita come un impegno in piu'.
'Chiudere' il rapporto con la contraccezione, in un periodo fisso
e limitato, puo' permettere un approccio piu' sereno alla
sessualita' e soprattutto puo' mettere al riparo da certe
leggerezze dovute all'ottimismo della giovane eta'".

(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11

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Salute: studio USA, perdere peso aiuta memoria e concentrazione

SALUTE: STUDIO USA, PERDERE PESO AIUTA MEMORIA E CONCENTRAZIONE =
(AGI) - Houston, 18 apr. - Eliminare i chili di troppo fa bene
anche alla memoria e alla concentrazione. Emerge da una ricerca
condotta dalla Kent State University, negli Usa, pubblicata
sulla rivista Surgery for Obesity and Related Diseases. Tale
scoperta e' stata fatta studiando i soggetti sottoposti a
chirurgia bariatrica, un intervento che serve per ridurre il
grasso corporeo. A distanza di 12 settimane dall'operazione, i
test hanno mostrato come le funzioni cognitive fossero
migliorate. Molti dei problemi legati all'obesita', come la
pressione sanguigna alta, il diabete di tipo 2 e apnee
notturne, riducono le prestazioni cognitive e possono
danneggiare il cervello ma in maniera reversibile. (AGI)
Ril
181740 APR 11

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Agenzia italiana del farmaco Det. 8-4-2011 n. 2186/2011 Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87, S.O.

Det. 8 aprile 2011, n. 2186/2011   (1).

Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87, S.O.

(2) Emanata dall'Agenzia italiana del farmaco.



IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 (5), registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 5 della legge del 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto l'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178, intervenuto a modifica del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che definisce i criteri della determinazione del prezzo di riferimento per i farmaci a brevetto scaduto compresi all'interno delle liste di trasparenza AIFA;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ridefinisce le quote di spettanza relative ai medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con l'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto;

Visto il decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante «Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in vigore dal 20 gennaio 2010»;

Visto il comma 6 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (4) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ridefinisce le quote di spettanza a beneficio di farmacisti e grossisti, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto in particolare l'art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (3), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 10 del 30 marzo 2011 con la quale viene approvata la metodologia di fissazione dei nuovi prezzi di riferimento ai sensi del predetto art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;

Determina:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 30 maggio 2010».

(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto ministeriale 16 agosto 2008».



Art. 1

1.  A partire dal 15 aprile 2010, sono vigenti i nuovi prezzi di riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa all'interno delle liste di trasparenza AIFA.

2.  I nuovi prezzi sono riportati nell'elenco allegato, che è parte integrante della presente determinazione.

3.  In applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, i nuovi prezzi di riferimento sono stati ridotti sulla base di una metodologia di confronto del prezzo di riferimento dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA del mese di febbraio 2011 con i prezzi dei farmaci a brevetto scaduto vigenti in altri Paesi europei (UK, Germania, Francia e Spagna), come meglio specificato nell'allegata nota metodologica che è parte integrante della presente determinazione.



Art. 2

1.  L'introduzione dei nuovi prezzi di riferimento lascia invariate le quote di spettanza di cui all'art. 13, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, così come modificate dall'art. 11, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.  Ogni riconoscimento economico relativo alla filiera distributiva eventualmente difforme rispetto alle condizioni di cessione definite al comma 1 del presente articolo è da considerarsi a tutti gli effetti come mancato rispetto delle quote di spettanza, sanzionabile ai sensi del decreto ministeriale del 26 novembre 2009.

Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Allegato
Documento metodologico in applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante norme in tema di confronto del prezzo dei farmaci equivalenti in Italia rispetto ad altri mercati europei.

1. Riferimenti normativi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

La norma di riferimento in applicazione della procedura implementata dall'AIFA è il comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

La modificazione introdotta dalla legge n. 122 ha determinato una completa sostituzione del precedente comma disposto dal decreto-legge n. 78, che, nella vigente versione riporta: «A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (6), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso
stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.».

2. Metodologia di applicazione della norma disposta dal comma 9.

La metodologia è stata articolata in fasi successive, volte a superare le criticità tecniche legate al confronto tra mercati europei caratterizzati da differenti volumi di spesa e consumi, differenti normative di regolamentazione della rimborsabilità dei farmaci e differenti politiche in tema di regolamentazione dei farmaci a brevetto scaduto.

Fonti utilizzate.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

1) liste di trasparenza AIFA di settembre 2010 (4052 confezioni), gennaio (4095 confezioni) e febbraio (4188 confezioni). Le successive analisi sono state condotte sull'insieme di farmaci equivalenti derivanti dall'intersezione della lista di settembre con quella di gennaio (4011 confezioni). Alle 4011 confezioni sono state aggiunte 177 confezioni, non associate a consumi nel 2010, che sono entrate nelle liste di trasparenza a febbraio;

2) banche dati internazionali della IMS Health (su base annua aggiornate a settembre 2010) sia per il mercato italiano che per i Paesi europei inclusi dalla metodologia di confronto;

3) Banca dati Sfera (ottobre 2009-settembre 2010).

Metodologia di estrazione dei dati.

I Paesi europei selezionati sono stati individuati prendendo in considerazione quelli che per dimensioni e dinamiche del mercato farmaceutico sono più vicini al contesto italiano: UK, Germania, Francia e Spagna.

Sono state estratte dal database europeo, per i quattro Paesi individuati, le molecole inserite nelle liste di trasparenza AIFA. Quindi, per ogni molecola (e il relativo gruppo ATC al quarto livello) è stata identificata negli altri mercati la specialità medicinale avente la medesima forma farmaceutica e la stessa concentrazione di principio attivo della specialità presente in lista di trasparenza.

Successivamente, è stato calcolato per ogni specialità e confezione presente negli altri Paesi europei, il prezzo medio nazionale a realizzo industria ponderato per i volumi di vendita/consumi generati dai prodotti generici di quella molecola in ogni Paese.

Infine è stata calcolata la media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria di ogni confezione simile a quella presente in lista di trasparenza AIFA. Tale valore è stato posto a confronto con il prezzo a realizzo industria dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA vigente al febbraio 2011. La percentuale di riduzione relativa allo scostamento riscontrato è stata poi applicata al prezzo di riferimento presente nelle stesse liste.

Metodologia di analisi e risultati

Dall'intersezione delle due liste di trasparenza AIFA sono state individuate 4011 confezioni, comprese in 563 categorie omogenee: definite sulla base della corrispondenza del raggruppamento di ATC al quarto livello, molecola, forma farmaceutica e quantità di principio attivo.

Dalle 563 categorie omogenee identificate è stato possibile confrontare il prezzo di riferimento italiano per un sottoinsieme di 368 categorie, che avevano un termine di confronto in almeno un paese europeo tra i quattro selezionati.

Su questi 563 gruppi è stata effettuata una previsione dell'incremento dei volumi nel 2011, a partire dal mercato corrente 2009-2010.

Laddove il prezzo di riferimento in Italia fosse stato superiore alla media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria negli altri mercati europei, è stata calcolata la percentuale di abbattimento del prezzo di riferimento in Italia.

Il valore dell'impatto economico della manovra dopo questo primo step consente di recuperare circa il 57% dell'obiettivo posto dalla manovra di finanza pubblica.

Al fine di raggiungere il risparmio atteso, la metodologia, nel suo sviluppo successivo, ha identificato una ulteriore percentuale di abbattimento della spesa netta, necessaria al raggiungimento dell'obiettivo della manovra. Tale percentuale è pari all'8% della spesa netta risultante dall'allineamento alla media dei prezzi europei.

Questo ulteriore step consente di recuperare il residuale 43% del risparmio complessivo atteso.

Infine, con lo scopo di migliorare la sostenibilità della manovra per le aziende farmaceutiche coinvolte dal provvedimento, è stata definita una soglia massima del 40% di abbattimento dell'attuale prezzo di riferimento e un limite minimo, pari ad un prezzo di riferimento di 2 euro, quale soglia per identificare i prodotti cui non dovesse essere applicata una riduzione di prezzo. L'importo risultante dall'applicazione di questi principi di salvaguardia è stato ridistribuito ad incremento degli abbattimenti risultanti dallo step 2, relativamente a quelle categorie che presentavano abbattimenti inferiori al 40% (garantendo che tale ridistribuzione non riportasse l'abbattimento al di sopra del 40%).

[in corso di inserimento]

(6) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».

(7) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010».

 

Cassazione - ...Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti". ...

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4142
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello del Ministero della pubblica istruzione e conferma la decisione del Tribunale di Sulmona di accoglimento della domanda proposta da D.L..

2. Il D., dipendente dell'amministrazione statale della pubblica istruzione - personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario),- e inquadrato nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione spettante a seguito del computo dell'intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all'indicata data di inquadramento e non secondo l'anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall'art. 8 CCNL 15.3.2001. 3. La Corte di appello di L'Aquila giudica fondata la pretesa essenzialmente perchè il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall'applicazione non dell'art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della
contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.

4. Il ricorso del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di San Valentino si articola in tre motivi; resiste con controricorso la parte intimata, che deposita anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, concluso dal relativo quesito di diritto, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6 del CCNL Comparto Scuola quadriennio normativo primo biennio economico del 4 agosto 1995, degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 quadriennio normativo primo biennio economico, degli artt. 8 e 19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003 quadriennio normativo primo biennio economico.

2. Con il secondo e il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla stessa questione.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, non essendo configurabili vizi di motivazione in relazione a violazioni di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, clausole equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, con la conseguente irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (Cass. 7 aprile 2010, n. 8254).

3. Il primo motivo è ammissibile sotto il profilo del rispetto dell'onere imposto dall'art. 366-bis c.p.c., siccome, al di là della formulazione non proprio lineare, viene sufficientemente individuato il quesito di diritto sottoposto alla Corte: se, per determinare il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professione di DSGA, debba applicarsi esclusivamente il disposto dell'art. 8 CCNL del 2001, restando esclusa l'operatività di disposizioni diverse.

4. Il motivo deve trovare accoglimento, in linea con il precedente costituito dalla sentenza della Corte n. 4885 del 1 marzo 2010, resa in controversia analoga, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003". 5. In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 - comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella I), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo" (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

6. Con il CCNL 26/5/1999 - comparto Scuola personale non dirigente;

parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 -, all'art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado..." profilo descritto nell'annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l'accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un'esperienza professionale di una determinata durata.

7. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell'art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l'art. 8 CCNL 15/3/2001 - secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retributivo spettante dall'1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.

La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

8. In questa prospettiva, poi, l'art. 87 del CCNL 24/07/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - dispone che, a decorrere dall'1.1.2003 ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data dell'1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall'amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel
profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell'anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

10. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l'art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita:

Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, - Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale -: Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

11. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l'intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall'altra, il contrasto della regola applicata dall'amministrazione, con principi e regole imperative.

12. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9. Dispone il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l'applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all'ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell'ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell'ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale - precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all'inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell'ulteriore progressione economica. In tal
modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l'eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all'interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall'art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche". 13. Quanto poi al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

14. Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all'art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l'affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l'art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall'espressione "continua a trovare applicazione...", che vale ad escludere l'intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;

al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell'intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall'art. 48 CCNL 26.5.1999 ("Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all'art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 ("Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all'art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall'altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell'art. 8; sia il disposto dell'art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l'incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle regole generali.

15. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall'1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell'anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi omette di considerare che all'inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dall'1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 CCNL del 1999, "previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", valutazione finale richiesta anche all'esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all'inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all'entrata in vigore del CCNL del 2001. 16. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell'art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 - norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829;

10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all'art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta, all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell'art. 45, cit.).

17. Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti". 18. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle
norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, come già rilevato), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.

19. In ordine alla regolazione delle spese dell'intero processo (art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell'esito dei detti giudizi, e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla parte qui controricorrente; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 20,00 oltre spese generali iva e cpa, e i secondi in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00).

Cassazione - Incidente stradale ed obbligo contestazione immediata violazioni - non sussiste -

 Corte di Cassazione Civile sezione II del 22 febbraio 2010 n. 4142

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2010, n. 4142
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Crotone con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da M.A. avverso il Prefetto di Crotone per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 8710/05, relativa a violazione dell'art. 146 C.d.S.. Rilevava che all'opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anziche' su quella di sinistra e di aver cosi' causato il sinistro con altro veicolo;

che l'amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell'infrazione, sebbene vi fosse possibilita' di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro.

La prefettura di Crotone ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006; la M. e' rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 146, 200 e 201 C.d.S., dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 13, 22 e 23 dell'art 2700 c.c. nonche' erronea e insufficiente motivazione.

Espone che il verbale conteneva l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioe' che "l'accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno.

La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessita' di un'istruttoria condotta con audizione di tre testimoni;

aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della M., ma giunge nell'ultima pagina all'affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perche' dall'insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l'eventuale violazione di legge".

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui e' consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimita' dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicche' non e' precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza della impossibilita' di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato art. 384 re. Esec. C.d.S.". (Cass. 7090/05). L'orientamento dominante e' ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma
regolamentare, senza che, pero', al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05).

Nel caso di specie l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all'esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza.

La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che e' stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull'altra, dava infatti conto non certo della semplicita' del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessita' della situazione. Ne derivava la necessita' non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindacato sul modo di agire degli stessi. La possibilita' della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza
impugnata (pag.

5), dalla mera constatazione, ancorche' poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all'asse stradale, giacche' il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l'assenza di riscontro, ditalche' risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilita' ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilita' della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilita' della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che e' quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilita'
del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilita' nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell'ordine non e' certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo.

Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo.

La sentenza impugnata va cassata e si puo' far luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non v'e' margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 7-4-2011 n. 8352 Decorrenza dei trattamenti pensionistici degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato - L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 7 aprile 2011, n. 8352 (1).

Decorrenza dei trattamenti pensionistici degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato - L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.



Si fa seguito alla Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e alla Circ. 16 marzo 2011, n. 53 riguardanti l’applicazione delle norme contenute nella legge citata in oggetto, per precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS che maturino dal 1° gennaio 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo stesso conseguono il diritto a pensione dal primo giorno successivo allo scadere del differimento dei 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.

A titolo esemplificativo, nel caso di un lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia in data 5 febbraio 2011, lo stesso acquisirà il diritto a pensione dal 6 febbraio 2012.



D.L. 31 maggio 2010, n. 78