Lett.Circ. 19 maggio 2011, n. 15/VI/0011398 (1).
Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.
Al
Ministero della difesa
Direzione generale della sanità militare
Via S. Stefano Rotondo, 4
00184 - Roma
Al
Ministero dell’interno
Dipartimento della polizia di Stato
Direzione centrale di sanità
Piazza Vittorio Emanuele, 13
00184 - Roma
Alla
Fnomceo
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - Roma
Alla
Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni c/o Prof. Paolo Arbarello
Dipartimento scienze anatomiche
Università La Sapienza
Roma
Alla
Simlii - Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale
Piazzale Spedali Civili, 1
25123 - Brescia
Alla
Siti - Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica
Viale Città d’Europa, 74
00144 - Roma
All’
Airm - Associazione italiana di radioprotezione medica
Via degli Archinto, 4
00163 - Roma
All’
Anma - Associazione nazionale medici d’azienda e competenti
Via San Maurilio, 40
20123 - Milano
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto D.Lgs. n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".
La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: “.. omissis...L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.
La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si invitano i destinatari della presente lettera circolare a darne la massima diffusione.
Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 24
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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venerdì 27 maggio 2011
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 19-5-2011 n. 15/VI/0011398 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.
Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
Al
Comando carabinieri salute per la sanità
P.le Marconi 25
00144 - Roma
Alla
Federfarma servizi
Via di Castro Pretorio, 30
00185 - Roma
Fax 06/44704940
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Fofi - Federazione ordini farmacisti italiani
Via Palestro, 75
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Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
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Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
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Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Ufficio AA. Generali e giuridici
Via Tuscolana, 1558
Roma
Facendo seguito a quanto già rappresentato con la Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.
Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.
a) Procedimenti non ancora definiti
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.
b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009, ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.
Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I., ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69
Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Ufficio AA. Generali e giuridici
Via Tuscolana, 1558
Roma
Facendo seguito a quanto già rappresentato con la Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.
Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.
a) Procedimenti non ancora definiti
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.
b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009, ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.
Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I., ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69
Ministero dell'interno Circ. 26-5-2011 n. 15/2011 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Circ. 26 maggio 2011, n. 15/2011 (1).
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
Trento
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma della Valle D’Aosta
Servizio affari di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero della giustizia
Viale Arenula, 70
00186 - Roma
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 - Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Alla
Dea - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
v.le Comaschi n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L'articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo si richiama il contenuto del D.P.C.M. 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38
D.P.C.M. 25 marzo 2011
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 1
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
Trento
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma della Valle D’Aosta
Servizio affari di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero della giustizia
Viale Arenula, 70
00186 - Roma
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 - Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Alla
Dea - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
v.le Comaschi n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L'articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo si richiama il contenuto del D.P.C.M. 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38
D.P.C.M. 25 marzo 2011
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 1
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26 maggio 2011
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www.micromega.net
la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp
la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp
26/05/2011 16:46
BAS"La Cgil sostiene l’iniziativa del Sindacato di Polizia - Silp per la Cgil - che domani mattina si svolgerà nei pressi della Sezione della Polstrada di Potenza".
Lo afferma in un comunicato il segretario regionale Antonio Pepe.
"Riteniamo - prosegue - che l’utilizzo del personale del distaccamento di Melfi e Molterno sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, distolga, impropriamente, personale da aree ed arterie di collegamento stradali molto importanti per flussi di traffico, in particolare la Potenza-Melfi.
La sicurezza stradale e il controllo del territorio non possono essere gestite a prescindere dalle reali esigenze della comunita', con grave depauperamento dei livelli di efficienza dei servizi: la sicurezza e' un diritto di tutti i cittadini.
Le politiche sulla sicurezza non possono limitarsi ai proclami ma devono concretizzarsi nel necessario completamento degli organici, nella messa a disposizione di mezzi e risorse finanziarie adeguate a svolgere appieno le funzioni costituzionali di presidio del territorio per preservarlo dai continui tentativi di infiltrazioni da parte della malavita organizzata proveniente dalle regioni limitrofe e non solo.
Per tali ragioni la Cgil esprime la piena solidarietà ai lavoratori della polizia stradale e chiede con forza l’adeguamento degli organici e l’utilizzo efficace delle pattuglie dei distaccamenti di Melfi e Moliterno".
BAS 05
fonte:
Lo afferma in un comunicato il segretario regionale Antonio Pepe.
"Riteniamo - prosegue - che l’utilizzo del personale del distaccamento di Melfi e Molterno sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, distolga, impropriamente, personale da aree ed arterie di collegamento stradali molto importanti per flussi di traffico, in particolare la Potenza-Melfi.
La sicurezza stradale e il controllo del territorio non possono essere gestite a prescindere dalle reali esigenze della comunita', con grave depauperamento dei livelli di efficienza dei servizi: la sicurezza e' un diritto di tutti i cittadini.
Le politiche sulla sicurezza non possono limitarsi ai proclami ma devono concretizzarsi nel necessario completamento degli organici, nella messa a disposizione di mezzi e risorse finanziarie adeguate a svolgere appieno le funzioni costituzionali di presidio del territorio per preservarlo dai continui tentativi di infiltrazioni da parte della malavita organizzata proveniente dalle regioni limitrofe e non solo.
Per tali ragioni la Cgil esprime la piena solidarietà ai lavoratori della polizia stradale e chiede con forza l’adeguamento degli organici e l’utilizzo efficace delle pattuglie dei distaccamenti di Melfi e Moliterno".
BAS 05
fonte:
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=554523&value=AGR
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