FARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA =
MERCATO EUROPEO SUPERA 26 MLN EURO, NOSTRO PAESE INDIETRO
Roma, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il mercato europeo
dei farmaci senza obbligo di prescrizione supera i 26 miliardi di
euro, e rappresenta il 14,8% del mercato farmaceutico complessivo.
Osservando le dimensioni dei vari mercati del Vecchio continente, si
nota che Germania e Francia sono i piu' significativi con un valore di
mercato di circa 5,6 e 5,3 miliardi di euro e una quota cumulata che
raggiunge il 41,8% del mercato europeo. La Gran Bretagna sviluppa il
terzo mercato, con un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro e una
quota di mercato del 15%. Solo quarta l'Italia, insieme alla Polonia,
con vendite di circa 2,2 miliardi di euro e una quota a livello
europeo dell'8,4%. Sono i dati resi noti oggi a Roma, in occasione del
congresso annuale dell'Association of European Self-Medication.
Anche se il nostro Paese e' fra quelli piu' rilevanti in valori
assoluti, le dimensioni del mercato tricolore dei farmaci senza
obbligo di prescrizione sono, in realta', pari a meno della meta'
rispetto a quelle dei principali Stati europei di riferimento, mentre
il mercato dei medicinali etici, pur essendo inferiore, ha dimensioni
maggiormente allineate a quelle di Germania, Francia e Gran Bretagna.
Per comprendere l'estensione dei mercati farmaceutici e' infatti utile
considerare, oltre ai valori assoluti, anche il rapporto tra ampiezza
del mercato italiano e degli altri Paesi europei con riferimento alle
due classi di medicinali, con e senza obbligo di prescrizione.
In particolare, guardando al mercato 'non prescription', si
osserva che il rapporto tra mercato italiano e mercato tedesco,
francese e inglese e' pari rispettivamente a 0,41, 0,39 e 0,56, mentre
per il mercato dei farmaci etici tale rapporto e' pari a 0,51, 0,70 e
0,96. Valori che evidenziano dunque come il mercato dei farmaci senza
obbligo di prescrizione in Italia sia decisamente meno sviluppato
rispetto a quello dei piu' rilevanti Paesi Ue (poco piu' di un terzo
di quello tedesco e francese e quasi il 60% di quello inglese) pur
essendo questi Paesi molto simili all'Italia sia dal punto di vista
economico, sia da quello sociale. (segue)
(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:16
NNNNFARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cio' che emerge e' soprattutto
una spesa procapite e una quota di mercato farmaceutico piu' bassa
(quota su un mercato che gia' e' di molto inferiore rispetto a quello
di altri Paesi). Fra gli altri elementi critici del mercato italiano,
rilevano gli esperti intervenuti al congresso, il fatto che sotto il
profilo regolatorio il nostro Paese e' caratterizzato da una
tendenziale minore propensione allo 'switch' da etico a Sop.
Un secondo elemento critico e' la presenza di farmaci Sop per i
quali non e' possibile fare pubblicita' al pubblico: l'Italia e'
l'unico paese Ue, insieme alla Spagna, in cui vi sono farmaci Sop non
rimborsabili per i quali non e' possibile effettuare promozione
diretta ai cittadini. Alla prudenza regolatoria si aggiunge la
tradizionale propensione a utilizzare, se possibile, i prodotti etici
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, propensione
particolarmente marcata nelle Regioni del Sud.
Quanto alle aziende italiane, nel 2009 hanno operato nel settore
(produttori e distributori) 207 imprese prevalentemente al Centro
Nord. Quasi il 50% delle industrie del settore ha in portafoglio sia
farmaci Otc che Sop, mentre il 30% ha come 'core business' i soli
medicinali di automedicazione. Il 54% della produzione (diretta e
indiretta tramite terzisti) e' realizzata in Italia.
(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:20
NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 9 giugno 2011
Gestione degli pneumatici fuori uso: regolamento Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene disciplinata la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 8 giugno 2011, n. 131)
dal 1° luglio 2011 - Certificati online, Fimmg: applicazioni gratuite a medici
SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APPLICAZIONI GRATUITE A MEDICI
DA LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.
(DIRE) Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi un
accordo con una societa' informatica che fornira' una
applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".
(Com/Gas/ Dire)
11:00 09-06-11
NNNN
CERTIFICATI ONLINE: FIMMG, DA LUGLIO APP PALMARE PER MEDICI =
(AGI) - Roma, 9 giu. - Dal primo luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi
un accordo con una societa' informatica che fornira'
un'applicazione "griffata" Fimmg. "Con questa iniziativa,
partendo dai colleghi della continuita' assistenziale, la Fimmg
avvia una sperimentazione di sviluppo informatico - ha spiegato
Giacomo Milillo - E' un primo passo che potra' aprire nuovi
orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare
ai giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle
esigenze di utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un
mercato poco competitivo e pertanto troppo oneroso
economicamente per i medici". Soddisfatto il segretario
nazionale della Continuita' assistenziale Fimmg, Silvestro
Scotti, che ha sottolineato: "L'applicazione offerta dalla
Fimmg mira a far entrare nel percorso di E-health il settore
della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai mancati
investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema
di certificazione di malattia". (AGI)
Pgi
091114 GIU 11
NNNN
SANITA': FIMMG LANCIA 'APP' CERTIFICATI ONLINE PER MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE =
GRATUITA DAL PRIMO LUGLIO
Milano, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dal 1 luglio i
medici di continuita' assistenziale iscritti alla Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale) potranno scaricare gratuitamente
un'applicazione sui loro palmari e tablet, per la compilazione dei
certificati di malattia online. Il segretario nazionale della Fimmg
Giacomo Milillo - comunica infatti il sindacato in una nota - ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira' una
app 'griffata' Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della continuita'
assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di sviluppo
informatico - spiega Milillo - E' un primo passo che potra' aprire
nuovi orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare ai
giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle esigenze di
utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un mercato poco competitivo
e pertanto troppo oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti. "L'applicazione offerta dalla
Fimmg - sottolinea - mira a far entrare nel percorso di E-health il
settore della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai
mancati investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema di
certificazione di malattia".
(Com-Opa/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 13:21
NNNN**SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APP GRATUITE AI MEDICI
A LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici
di continuita' assistenziale iscritti della Fimmg potranno
scaricare gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet
per la compilazione dei certificati online di malattia. Il
segretario nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira'
una applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".
(WEl/ Dire)
16:07 09-06-11
DA LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.
(DIRE) Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi un
accordo con una societa' informatica che fornira' una
applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".
(Com/Gas/ Dire)
11:00 09-06-11
NNNN
CERTIFICATI ONLINE: FIMMG, DA LUGLIO APP PALMARE PER MEDICI =
(AGI) - Roma, 9 giu. - Dal primo luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi
un accordo con una societa' informatica che fornira'
un'applicazione "griffata" Fimmg. "Con questa iniziativa,
partendo dai colleghi della continuita' assistenziale, la Fimmg
avvia una sperimentazione di sviluppo informatico - ha spiegato
Giacomo Milillo - E' un primo passo che potra' aprire nuovi
orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare
ai giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle
esigenze di utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un
mercato poco competitivo e pertanto troppo oneroso
economicamente per i medici". Soddisfatto il segretario
nazionale della Continuita' assistenziale Fimmg, Silvestro
Scotti, che ha sottolineato: "L'applicazione offerta dalla
Fimmg mira a far entrare nel percorso di E-health il settore
della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai mancati
investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema
di certificazione di malattia". (AGI)
Pgi
091114 GIU 11
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SANITA': FIMMG LANCIA 'APP' CERTIFICATI ONLINE PER MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE =
GRATUITA DAL PRIMO LUGLIO
Milano, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dal 1 luglio i
medici di continuita' assistenziale iscritti alla Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale) potranno scaricare gratuitamente
un'applicazione sui loro palmari e tablet, per la compilazione dei
certificati di malattia online. Il segretario nazionale della Fimmg
Giacomo Milillo - comunica infatti il sindacato in una nota - ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira' una
app 'griffata' Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della continuita'
assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di sviluppo
informatico - spiega Milillo - E' un primo passo che potra' aprire
nuovi orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare ai
giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle esigenze di
utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un mercato poco competitivo
e pertanto troppo oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti. "L'applicazione offerta dalla
Fimmg - sottolinea - mira a far entrare nel percorso di E-health il
settore della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai
mancati investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema di
certificazione di malattia".
(Com-Opa/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 13:21
NNNN**SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APP GRATUITE AI MEDICI
A LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici
di continuita' assistenziale iscritti della Fimmg potranno
scaricare gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet
per la compilazione dei certificati online di malattia. Il
segretario nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira'
una applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".
(WEl/ Dire)
16:07 09-06-11
Lavoro: Ok da CDM a novità su permessi e congedi
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI
TUTTE LE NORME DECISE INSIEME A SACCONI PER PUBBLICO E PRIVATO
(DIRE) Roma, 9 giu. - Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, ha approvato il
decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che
privati, cosi' come richiesto al governo dal 'collegato lavoro'
(Legge n. 183 del 4 novembre 2010). La conferma dal ministero
della Pa che sottolinea: "Le modifiche introdotte ridefiniscono i
criteri e le modalita' per la loro fruizione e consentono di
eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti
fino ad oggi. Si tratta di un provvedimento che da un lato
favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro
stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi
o illeciti".
La lunga nota spiega articolo per articolo le norme.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la
lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in
caso di aborto o morte prematura del bambino. L'articolo 3
definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bambini disabili, sciogliendo inoltre alcuni dubbi
interpretativi: per ogni minore con handicap in situazioni di
gravita', uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del
congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino; i
genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme),
in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di
complessivi tre anni; viene previsto un prolungamento del congedo
anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il
minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.(SEGUE)
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -2-
(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 4 regolamenta invece il congedo
per l'assistenza a un portatore di handicap grave. Il diritto a
fruire dei permessi ex lege 104/1992 spetta a entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione
di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. Nell'arco della vita
lavorativa il congedo non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha inoltre diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
contribuzione figurativa compresa. Tale periodo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita'
e del trattamento di fine rapporto. Recependo le indicazioni
della Corte costituzionale, viene inoltre stabilito un ordine di
priorita' tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente,
fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro
di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti).
La ratio, continua il comunicato del ministero della Pa, e'
quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo
in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di
parentela si presume siano piu' vicini anche affettivamente alla
persona disabile. Tale norma si colloca in un'ottica di
contenimento degli abusi e della spesa, poiche', stabilendo un
preciso ordine di priorita' tra i legittimati - derogabile solo
in presenza di certe circostanze - vuole evitare che il congedo
sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all'assistenza della persona disabile. Al fine di garantire
un'assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile e' ricoverata a tempo pieno e
qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
(SEGUE)
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -3-
(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 5 disciplina invece il congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. É facolta'
discrezionale dell'amministrazione concedere tale congedo anche
ai dipendenti "contrattualizzati". La sua fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che abbiano gia' ottenuto il
titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del
congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno
accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro,
nei due anni successivi al periodo di aspettativa, e' tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Il 6 disciplina l'assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave. Il dipendente puo' infatti
assistere anche piu' persone disabili ma solo se queste sono
parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150
chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi
effettivamente sostenuti.
L'articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi.
Chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%) possano
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per
cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza
del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un
congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche
retribuito. Il lavoratore e' comunque tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. L'8
disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e
affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia, anziche' entro il primo
anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica
entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua eta'.
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
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TUTTE LE NORME DECISE INSIEME A SACCONI PER PUBBLICO E PRIVATO
(DIRE) Roma, 9 giu. - Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, ha approvato il
decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che
privati, cosi' come richiesto al governo dal 'collegato lavoro'
(Legge n. 183 del 4 novembre 2010). La conferma dal ministero
della Pa che sottolinea: "Le modifiche introdotte ridefiniscono i
criteri e le modalita' per la loro fruizione e consentono di
eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti
fino ad oggi. Si tratta di un provvedimento che da un lato
favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro
stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi
o illeciti".
La lunga nota spiega articolo per articolo le norme.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la
lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in
caso di aborto o morte prematura del bambino. L'articolo 3
definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bambini disabili, sciogliendo inoltre alcuni dubbi
interpretativi: per ogni minore con handicap in situazioni di
gravita', uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del
congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino; i
genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme),
in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di
complessivi tre anni; viene previsto un prolungamento del congedo
anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il
minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.(SEGUE)
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
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LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -2-
(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 4 regolamenta invece il congedo
per l'assistenza a un portatore di handicap grave. Il diritto a
fruire dei permessi ex lege 104/1992 spetta a entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione
di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. Nell'arco della vita
lavorativa il congedo non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha inoltre diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
contribuzione figurativa compresa. Tale periodo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita'
e del trattamento di fine rapporto. Recependo le indicazioni
della Corte costituzionale, viene inoltre stabilito un ordine di
priorita' tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente,
fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro
di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti).
La ratio, continua il comunicato del ministero della Pa, e'
quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo
in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di
parentela si presume siano piu' vicini anche affettivamente alla
persona disabile. Tale norma si colloca in un'ottica di
contenimento degli abusi e della spesa, poiche', stabilendo un
preciso ordine di priorita' tra i legittimati - derogabile solo
in presenza di certe circostanze - vuole evitare che il congedo
sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all'assistenza della persona disabile. Al fine di garantire
un'assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile e' ricoverata a tempo pieno e
qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
(SEGUE)
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
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LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -3-
(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 5 disciplina invece il congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. É facolta'
discrezionale dell'amministrazione concedere tale congedo anche
ai dipendenti "contrattualizzati". La sua fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che abbiano gia' ottenuto il
titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del
congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno
accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro,
nei due anni successivi al periodo di aspettativa, e' tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Il 6 disciplina l'assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave. Il dipendente puo' infatti
assistere anche piu' persone disabili ma solo se queste sono
parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150
chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi
effettivamente sostenuti.
L'articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi.
Chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%) possano
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per
cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza
del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un
congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche
retribuito. Il lavoratore e' comunque tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. L'8
disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e
affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia, anziche' entro il primo
anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica
entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua eta'.
(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11
NNNN
Pedaggi ciò che il governo non ci fa sapere "..Maestà! Il popolo ha fame! Dategli brioches! Correva l’anno 1789, alla vigilia della presa della Bastiglia, e prima di perdere la testa nel vero senso della parola, la allora Regina di Francia, Maria Antonietta, non trovò nient’altro di meglio da dire di fronte al dramma e alla disperazione del popolo di Francia ridotto allo stremo dalla fame e sul punto di ribellarsi. Maria Antonietta.....",alla fine la sua testa cadde e non in senso metaforico
Pedaggi/ Zingaretti: baste imbrogli, pronti a ricorso al Tar
Parole Ciucci inequivocabili, balzello sarebbe iniquo
Roma, 9 giu. (TMNews) - "Basta imbrogli. Siamo stati, purtroppo,
facili profeti: il progetto di legge bocciato due giorni fa dal
Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul Gra e sulla
Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una spada di Damocle
sulla testa dei cittadini del territorio romano. Un balzello
iniquo che colpirebbe in modo particolare studenti, pendolari e
lavoratori, già impoveriti dalle tasse di questo governo". Così
in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingeretti, secondo il quale le parole del presidente dell'Anas
sono "inequivocabili e lasciano spazio solamente ai ricorsi al
Tar e al Consiglio di Stato, strada che la Provincia di Roma ha
già percorso vittoriosamente la scorsa estate e che siamo pronti
a intraprendere un'altra volta nel momento in cui il governo
presenterà il decreto legge".
"Fra tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei
Ministeri - conclude Zingaretti - la coppia Bossi-Berlusconi sta
facendo perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro
Paese".
Red/Cro
091611 giu 11
PEDAGGI: CHITI (PD), E LE TASSE AUMENTANO... =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge
bocciato dal Governo due giorni fa non riguarda i nuovi
pedaggi previsti per il Grande raccordo anulare e per
l'autostrada Roma-Fiumicino". Lo dice il commissario del Pd
Lazio, Vannino Chiti, che aggiunge: "La realta', dimostrata dai
fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i cittadini di
Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la destra
al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano".
Per Chiti: "Il Partito democratico del Lazio continuera',
come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini
da una maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione
economica. Lo faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo
nuovamente eventuali ricorsi presso la giustizia
amministrativa". (AGI)
Cav
091555 GIU 11
AUTOSTRADE: CHITI (PD), PEDAGGI NON BOCCIATI DA GOVERNO E TASSE AUMENTANO =
Roma, 9 giu. (Adnkronos)- ''Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge bocciato dal
Governo due giorni fa non riguarda i nuovi pedaggi previsti per il
Grande raccordo anulare e per l'autostrada Roma-Fiumicino. La realta',
dimostrata dai fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i
cittadini di Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la
destra al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano''. Lo afferma il commissario del
Pd Lazio Vannino Chiti, in una nota.
''Il Partito Democratico del Lazio - aggiunge Chiti -
continuera', come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini da una
maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione economica. Lo
faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo nuovamente eventuali
ricorsi presso la giustizia amministrativa''.
(Sec-Mcc/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 15:44
NNNN
PEDAGGI: META, PROVENTI AUTOVELOX PER MANUTENZIONE STRADE
E NON PER RISANARE IL DEBITO E LA POLITICA SBALLATA DI TREMONTI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del Presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo. Da parte nostra abbiamo provato nei mesi
scorsi a presentare alcune proposte emendative alla Camera,
bocciate in piu' occasioni dal Governo e dal Pdl''. Lo afferma
il deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla
Camera, Michele Meta, commentando le parole del Presidente
dell'Anas, Pietro Ciucci, in Senato.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - spiega Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1300 chilometri di autostrade Anas. Anche perche', come ha
avuto modo di spiegare l'Anas nella nota sui conti del 2010, i
proventi dei nuovi pedaggi non saranno destinati alla
manutenzione delle strade ma al risanamento dei debiti dello
Stato. Si tratta di un'operazione scorretta del Governo -
conclude Meta - che non puo' scaricare sulle tasche dei
pendolari che non hanno alternative all'utilizzo dell'automobile
i costi delle politiche economiche sballate di Tremonti''.
(ANSA).
COM-IA
09-GIU-11 15:43 NNNN
PEDAGGI: GASBARRA, ANCHE ANAS BOCCIA ALEMANNO, ORA RICORSO
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente di Anas,
Ciucci confermano quanto avevamo detto tre giorni fa e cioe' che
i pedaggi sono legge dello Stato e che il ministro Matteoli, nel
fermare il progetto della Lega, aveva confermato i pedaggi sul
Grande Raccordo Anulare cosi' come sugli altri 1.200 chilometri
di strade, come previsto dalla legge. Purtroppo il sindaco
Alemanno ha preso un altro abbaglio e la sua linea cosi' come
quella del Pdl viene bocciata anche dallo stesso Ciucci''. Lo
scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico Gasbarra
della Commissione Trasporti della Camera.
''La legge, voluta da Tremonti, e' stata votata dalla destra,
dalla Lega ed e' una vera e propria tassa. In attesa che il
sindaco scelga l'auto con cui andare a distruggere i nuovi
caselli elettronici, mi auguro - conclude Gasbarra - che almeno
voglia dare disposizione alla avvocatura del Campidoglio
affinche' si unisca a quella della Provincia di Roma per mettere
in campo un ricorso e fermare il nuovo balzello''. (ANSA).
COM-RO
PEDAGGI: ZINGARETTI; BASTA IMBROGLI, PRONTI A RICORSO TAR
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Basta imbrogli. Siamo stati,
purtroppo, facili profeti: il progetto di legge bocciato due
giorni fa dal Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul
Gra e sulla Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una
spada di Damocle sulla testa dei cittadini del territorio
romano. Un balzello iniquo che colpirebbe in modo particolare
studenti, pendolari e lavoratori, gi… impoveriti dalle tasse di
questo governo". Lo ha detto il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingeretti.
"Le parole di Ciucci sono inequivocabili e lasciano spazio
solamente ai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, strada che
la Provincia di Roma ha gi… percorso vittoriosamente la scorsa
estate e che siamo pronti a intraprendere un'altra volta nel
momento in cui il governo presenter… il decreto legge. Fra
tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei Ministeri -
conclude Zingaretti -, la coppia Bossi - Berlusconi sta facendo
perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro Paese".
(ANSA).
ST
PEDAGGI: PD ROMA, BUGIE DI ALEMANNO SU TARIFFE GRA =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "E' evidente che la nota entusiastica di
Alemanno di due giorni fa sul rischio evitato per il pedaggio
sul Gra e sulla Roma-Fiumicino non era altro che l'ennesima
bugia, probabilmente pronunciata per compiacere il ministro e
compagno di corrente, Altero Matteoli". Lo dice il segretario
del Pd Roma, Marco Miccoli, che aggiunge: "La verita' l'ha
detta ancora una volta il presidente dell'Anas Ciucci che ha
smentito il sindaco della capitale e il ministro delle
Infrastrutture: sui pedaggi infatti l'Anas non intende placarsi
e il 'progetto pedaggi' va avanti con forza. Si tratta
dell'ennesima tassa che il governo Bossi-Berlusconi, alleato di
Alemanno, impone ai cittadini di tutto il territorio romano.
Una vergogna che non possiamo tollerare soprattutto da parte di
chi, come Alemanno, dovrebbe difendere gli interessi della
nostra comunita', e invece si dimostra bugiardo come Pinocchio,
non riuscendo mai a dire la verita' ai romani". (AGI)
Cav
091239 GIU 11
NNNN
ANAS: CIUCCI, BENE MATTEOLI, GOVERNO VA AVANTI SU PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Condivido la valutazione del
ministro Matteoli riguardo alla contrarieta' della
regionalizzazione dell'Anas'', mentre sui pedaggi ''il Governo
sta lavorando''. Lo afferma il presidente dell'Anas, Pietro
Ciucci, a margine di un'audizione al Senato.
Ciucci non crede all'ipotesi, circolata sulla stampa, di una
marcia indietro dell'esecutivo sul pedaggiamento di tratte come
la Salerno-Reggio Calabria e il Grande raccordo anulare di Roma.
''Sui pedaggi opera l'articolo 15 del decreto 78, tuttora in
vigore, a cui noi siamo tenuti ad ispirarci - dichiara Ciucci -
il decredo del Presidente del Consiglio (che definira' le tratte
a pagamento, ndr) credo sia in definizione presso i ministeri
competenti. Il Governo sta lavorando''. Nessuna previsione sui
tempi necessari all'approvazione ''Sul quando non posso dare
indicazioni. Io mi limito ad attenermi alla legge come tutti i
cittadini e tento di operare in sintonia con questa nel modo
piu' efficiente''.(ANSA).
Y19
09-GIU-11 10:36 NNNN
NNNN
Parole Ciucci inequivocabili, balzello sarebbe iniquo
Roma, 9 giu. (TMNews) - "Basta imbrogli. Siamo stati, purtroppo,
facili profeti: il progetto di legge bocciato due giorni fa dal
Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul Gra e sulla
Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una spada di Damocle
sulla testa dei cittadini del territorio romano. Un balzello
iniquo che colpirebbe in modo particolare studenti, pendolari e
lavoratori, già impoveriti dalle tasse di questo governo". Così
in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingeretti, secondo il quale le parole del presidente dell'Anas
sono "inequivocabili e lasciano spazio solamente ai ricorsi al
Tar e al Consiglio di Stato, strada che la Provincia di Roma ha
già percorso vittoriosamente la scorsa estate e che siamo pronti
a intraprendere un'altra volta nel momento in cui il governo
presenterà il decreto legge".
"Fra tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei
Ministeri - conclude Zingaretti - la coppia Bossi-Berlusconi sta
facendo perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro
Paese".
Red/Cro
091611 giu 11
PEDAGGI: CHITI (PD), E LE TASSE AUMENTANO... =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge
bocciato dal Governo due giorni fa non riguarda i nuovi
pedaggi previsti per il Grande raccordo anulare e per
l'autostrada Roma-Fiumicino". Lo dice il commissario del Pd
Lazio, Vannino Chiti, che aggiunge: "La realta', dimostrata dai
fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i cittadini di
Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la destra
al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano".
Per Chiti: "Il Partito democratico del Lazio continuera',
come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini
da una maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione
economica. Lo faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo
nuovamente eventuali ricorsi presso la giustizia
amministrativa". (AGI)
Cav
091555 GIU 11
AUTOSTRADE: CHITI (PD), PEDAGGI NON BOCCIATI DA GOVERNO E TASSE AUMENTANO =
Roma, 9 giu. (Adnkronos)- ''Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge bocciato dal
Governo due giorni fa non riguarda i nuovi pedaggi previsti per il
Grande raccordo anulare e per l'autostrada Roma-Fiumicino. La realta',
dimostrata dai fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i
cittadini di Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la
destra al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano''. Lo afferma il commissario del
Pd Lazio Vannino Chiti, in una nota.
''Il Partito Democratico del Lazio - aggiunge Chiti -
continuera', come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini da una
maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione economica. Lo
faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo nuovamente eventuali
ricorsi presso la giustizia amministrativa''.
(Sec-Mcc/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 15:44
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PEDAGGI: META, PROVENTI AUTOVELOX PER MANUTENZIONE STRADE
E NON PER RISANARE IL DEBITO E LA POLITICA SBALLATA DI TREMONTI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del Presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo. Da parte nostra abbiamo provato nei mesi
scorsi a presentare alcune proposte emendative alla Camera,
bocciate in piu' occasioni dal Governo e dal Pdl''. Lo afferma
il deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla
Camera, Michele Meta, commentando le parole del Presidente
dell'Anas, Pietro Ciucci, in Senato.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - spiega Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1300 chilometri di autostrade Anas. Anche perche', come ha
avuto modo di spiegare l'Anas nella nota sui conti del 2010, i
proventi dei nuovi pedaggi non saranno destinati alla
manutenzione delle strade ma al risanamento dei debiti dello
Stato. Si tratta di un'operazione scorretta del Governo -
conclude Meta - che non puo' scaricare sulle tasche dei
pendolari che non hanno alternative all'utilizzo dell'automobile
i costi delle politiche economiche sballate di Tremonti''.
(ANSA).
COM-IA
09-GIU-11 15:43 NNNN
PEDAGGI: GASBARRA, ANCHE ANAS BOCCIA ALEMANNO, ORA RICORSO
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente di Anas,
Ciucci confermano quanto avevamo detto tre giorni fa e cioe' che
i pedaggi sono legge dello Stato e che il ministro Matteoli, nel
fermare il progetto della Lega, aveva confermato i pedaggi sul
Grande Raccordo Anulare cosi' come sugli altri 1.200 chilometri
di strade, come previsto dalla legge. Purtroppo il sindaco
Alemanno ha preso un altro abbaglio e la sua linea cosi' come
quella del Pdl viene bocciata anche dallo stesso Ciucci''. Lo
scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico Gasbarra
della Commissione Trasporti della Camera.
''La legge, voluta da Tremonti, e' stata votata dalla destra,
dalla Lega ed e' una vera e propria tassa. In attesa che il
sindaco scelga l'auto con cui andare a distruggere i nuovi
caselli elettronici, mi auguro - conclude Gasbarra - che almeno
voglia dare disposizione alla avvocatura del Campidoglio
affinche' si unisca a quella della Provincia di Roma per mettere
in campo un ricorso e fermare il nuovo balzello''. (ANSA).
COM-RO
PEDAGGI: ZINGARETTI; BASTA IMBROGLI, PRONTI A RICORSO TAR
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Basta imbrogli. Siamo stati,
purtroppo, facili profeti: il progetto di legge bocciato due
giorni fa dal Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul
Gra e sulla Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una
spada di Damocle sulla testa dei cittadini del territorio
romano. Un balzello iniquo che colpirebbe in modo particolare
studenti, pendolari e lavoratori, gi… impoveriti dalle tasse di
questo governo". Lo ha detto il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingeretti.
"Le parole di Ciucci sono inequivocabili e lasciano spazio
solamente ai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, strada che
la Provincia di Roma ha gi… percorso vittoriosamente la scorsa
estate e che siamo pronti a intraprendere un'altra volta nel
momento in cui il governo presenter… il decreto legge. Fra
tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei Ministeri -
conclude Zingaretti -, la coppia Bossi - Berlusconi sta facendo
perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro Paese".
(ANSA).
ST
PEDAGGI: PD ROMA, BUGIE DI ALEMANNO SU TARIFFE GRA =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "E' evidente che la nota entusiastica di
Alemanno di due giorni fa sul rischio evitato per il pedaggio
sul Gra e sulla Roma-Fiumicino non era altro che l'ennesima
bugia, probabilmente pronunciata per compiacere il ministro e
compagno di corrente, Altero Matteoli". Lo dice il segretario
del Pd Roma, Marco Miccoli, che aggiunge: "La verita' l'ha
detta ancora una volta il presidente dell'Anas Ciucci che ha
smentito il sindaco della capitale e il ministro delle
Infrastrutture: sui pedaggi infatti l'Anas non intende placarsi
e il 'progetto pedaggi' va avanti con forza. Si tratta
dell'ennesima tassa che il governo Bossi-Berlusconi, alleato di
Alemanno, impone ai cittadini di tutto il territorio romano.
Una vergogna che non possiamo tollerare soprattutto da parte di
chi, come Alemanno, dovrebbe difendere gli interessi della
nostra comunita', e invece si dimostra bugiardo come Pinocchio,
non riuscendo mai a dire la verita' ai romani". (AGI)
Cav
091239 GIU 11
NNNN
ANAS: CIUCCI, BENE MATTEOLI, GOVERNO VA AVANTI SU PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Condivido la valutazione del
ministro Matteoli riguardo alla contrarieta' della
regionalizzazione dell'Anas'', mentre sui pedaggi ''il Governo
sta lavorando''. Lo afferma il presidente dell'Anas, Pietro
Ciucci, a margine di un'audizione al Senato.
Ciucci non crede all'ipotesi, circolata sulla stampa, di una
marcia indietro dell'esecutivo sul pedaggiamento di tratte come
la Salerno-Reggio Calabria e il Grande raccordo anulare di Roma.
''Sui pedaggi opera l'articolo 15 del decreto 78, tuttora in
vigore, a cui noi siamo tenuti ad ispirarci - dichiara Ciucci -
il decredo del Presidente del Consiglio (che definira' le tratte
a pagamento, ndr) credo sia in definizione presso i ministeri
competenti. Il Governo sta lavorando''. Nessuna previsione sui
tempi necessari all'approvazione ''Sul quando non posso dare
indicazioni. Io mi limito ad attenermi alla legge come tutti i
cittadini e tento di operare in sintonia con questa nel modo
piu' efficiente''.(ANSA).
Y19
09-GIU-11 10:36 NNNN
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PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI
PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE
DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo''. Lo afferma il capogruppo del Pd in
commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, commentando le
parole del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, il quale
conferma che il Governo va avanti sui nuovi pedaggi.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - continua Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1.300 chilometri di autostrade Anas''. (ANSA).
Y19
09-GIU-11 14:36 NNNN
DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo''. Lo afferma il capogruppo del Pd in
commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, commentando le
parole del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, il quale
conferma che il Governo va avanti sui nuovi pedaggi.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - continua Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1.300 chilometri di autostrade Anas''. (ANSA).
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09-GIU-11 14:36 NNNN
LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ (link diretto al sito dell'autore)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI (link diretto al sito dell'autore)
SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI (link diretto al sito dell'autore)
Cassazione "...All'esito delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di lesioni colpose nei confronti di ####################, dirigente l'ufficio provinciale di #################### dell'INPDAP, a seguito di denuncia-querela presentata da #################### ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing) attuati nei suoi confronti nel corso degli anni di servizio presso l'istituto pubblico. ..."
INDAGINI PRELIMINARI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di lesioni colpose nei confronti di ####################, dirigente l'ufficio provinciale di #################### dell'INPDAP, a seguito di denuncia-querela presentata da #################### ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing) attuati nei suoi confronti nel corso degli anni di servizio presso l'istituto pubblico. Avverso la richiesta di archiviazione proponeva opposizione la p.o. #################### ####################, censurando l'incompletezza delle indagini svolte dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di #################### con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 4, riteneva necessari accertamenti integrativi costituiti
da una estensione o rinnovazione della già disposta consulenza medico- legale, scandita anche dall'esame della persona offesa e dalla valutazione del materiale documentario dalla stessa prodotto.
All'uopo concedeva al p.#################### il termine di tre mesi per detti accertamenti suppletivi.
Svolte le indagini integrative indicate dal g.i.p., il p.#################### ha rinnovato il 23.6.2009 la richiesta di archiviazione degli atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati dalla denunciante - p.o. ########################################. Aderendo alla richiesta del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, ha deliberato l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.
La persona offesa #################### propone, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione contro il decreto del g.i.p. del Tribunale di ####################, chiarendo di aver presentato tempestiva opposizione alla nuova richiesta di archiviazione del p.####################, sulla quale il giudice ha tralasciato di pronunciarsi. Sicchè deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti il contraddittorio processuale ex art. 127 c.p.p. (omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p., comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento alla pur interposta opposizione; b) per totale difetto di motivazione sulle ragioni fondanti la ridetta opposizione della p.o., non dichiarata neppure incidentalmente inammissibile, incentrate sulle improprie conclusioni medico-legali raggiunte dai
consulenti del p.####################.
Il ricorso di #################### è assistito da fondamento.
Vero è che - come rileva il concludente P.G. in sede - l'atto di opposizione della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente depositata il 23.3.2011), in guisa da indurre il dubbio che il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza, anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale tra il Tribunale di #################### e la Procura della Repubblica di Perugia, un cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art. 52 c.p.p., comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta dichiarazione di astensione del Procuratore della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora il P.G. in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì ben nota alla stessa persona indagata #################### (come si desume dalla memoria difensiva depositata il 9.3.2011).
Tanto precisato, deve prendersi atto che il giudice per le indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione della denunciante persona offesa ########################################. In presenza di un atto di opposizione della persona offesa il g.i.p. decidente può disporre legittimamente l'archiviazione de plano soltanto quando ricorrano le due condizioni costituite dall'inammissibilità evidente dell'opposizione e dalla coeva infondatezza della notitia criminis. Il provvedimento del g.i.p. laziale si è espresso su tale secondo profilo, ma ha totalmente ignorato il primo, tralasciando di prendere in esame l'opposizione della ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione del p.####################.
Giova al riguardo osservare che il risalente e contrastato orientamento giurisprudenziale, evocato nella memoria difensiva dell'indagato S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p., è affatto fuorviante e non pertinente. Fuorviante perchè anche il richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv. 218831) presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti e delle deduzioni dell'atto di opposizione, quand'anche al fine di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente eluso. Non pertinente alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto- hanno statuito che il g.i.p. può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale) "qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile" (Cass. S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In ragione dell'omessa fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p. e comunque della totale mancanza di motivazione sull'eventuale inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione oggetto di ricorso risulta affetto da insanabile nullità per violazione del diritto della medesima persona offesa al contraddittorio. Per l'effetto l'impugnato decreto di archiviazione va annullato senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale di #################### per l'ulteriore corso in relazione al necessario esame, nelle modalità previste dalla legge processuale, della opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di lesioni colpose nei confronti di ####################, dirigente l'ufficio provinciale di #################### dell'INPDAP, a seguito di denuncia-querela presentata da #################### ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing) attuati nei suoi confronti nel corso degli anni di servizio presso l'istituto pubblico. Avverso la richiesta di archiviazione proponeva opposizione la p.o. #################### ####################, censurando l'incompletezza delle indagini svolte dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di #################### con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 4, riteneva necessari accertamenti integrativi costituiti
da una estensione o rinnovazione della già disposta consulenza medico- legale, scandita anche dall'esame della persona offesa e dalla valutazione del materiale documentario dalla stessa prodotto.
All'uopo concedeva al p.#################### il termine di tre mesi per detti accertamenti suppletivi.
Svolte le indagini integrative indicate dal g.i.p., il p.#################### ha rinnovato il 23.6.2009 la richiesta di archiviazione degli atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati dalla denunciante - p.o. ########################################. Aderendo alla richiesta del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, ha deliberato l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.
La persona offesa #################### propone, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione contro il decreto del g.i.p. del Tribunale di ####################, chiarendo di aver presentato tempestiva opposizione alla nuova richiesta di archiviazione del p.####################, sulla quale il giudice ha tralasciato di pronunciarsi. Sicchè deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti il contraddittorio processuale ex art. 127 c.p.p. (omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p., comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento alla pur interposta opposizione; b) per totale difetto di motivazione sulle ragioni fondanti la ridetta opposizione della p.o., non dichiarata neppure incidentalmente inammissibile, incentrate sulle improprie conclusioni medico-legali raggiunte dai
consulenti del p.####################.
Il ricorso di #################### è assistito da fondamento.
Vero è che - come rileva il concludente P.G. in sede - l'atto di opposizione della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente depositata il 23.3.2011), in guisa da indurre il dubbio che il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza, anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale tra il Tribunale di #################### e la Procura della Repubblica di Perugia, un cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art. 52 c.p.p., comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta dichiarazione di astensione del Procuratore della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora il P.G. in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì ben nota alla stessa persona indagata #################### (come si desume dalla memoria difensiva depositata il 9.3.2011).
Tanto precisato, deve prendersi atto che il giudice per le indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione della denunciante persona offesa ########################################. In presenza di un atto di opposizione della persona offesa il g.i.p. decidente può disporre legittimamente l'archiviazione de plano soltanto quando ricorrano le due condizioni costituite dall'inammissibilità evidente dell'opposizione e dalla coeva infondatezza della notitia criminis. Il provvedimento del g.i.p. laziale si è espresso su tale secondo profilo, ma ha totalmente ignorato il primo, tralasciando di prendere in esame l'opposizione della ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione del p.####################.
Giova al riguardo osservare che il risalente e contrastato orientamento giurisprudenziale, evocato nella memoria difensiva dell'indagato S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p., è affatto fuorviante e non pertinente. Fuorviante perchè anche il richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv. 218831) presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti e delle deduzioni dell'atto di opposizione, quand'anche al fine di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente eluso. Non pertinente alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto- hanno statuito che il g.i.p. può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale) "qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile" (Cass. S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In ragione dell'omessa fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p. e comunque della totale mancanza di motivazione sull'eventuale inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione oggetto di ricorso risulta affetto da insanabile nullità per violazione del diritto della medesima persona offesa al contraddittorio. Per l'effetto l'impugnato decreto di archiviazione va annullato senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale di #################### per l'ulteriore corso in relazione al necessario esame, nelle modalità previste dalla legge processuale, della opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.
Cassazione "...I giudici di merito hanno accertato che il (OMISSIS) la vittima - sovrintendente della polizia stradale che, insieme ad un collega, stava sistemando un impianto di autovelox - era uscito improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo e l'imputato, che stava percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare l'investimento che provocava la morte immediata di ........"
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14673Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28 settembre 2009, ha confermato la sentenza 20 dicembre 2007 del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni, che aveva condannato ####################, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di ####################.
I giudici di merito hanno accertato che il (OMISSIS) la vittima - sovrintendente della polizia stradale che, insieme ad un collega, stava sistemando un impianto di autovelox - era uscito improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo e l'imputato, che stava percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare l'investimento che provocava la morte immediata di .....
Nelle sentenze di merito - che hanno fondato la decisione sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero e sulle dichiarazioni dei testimoni - si sostiene che l'imputato doveva essere ritenuto responsabile del decesso perchè la velocità tenuta dal veicolo da lui condotto (circa 93-94 km. orari a fronte dei 50 km. orari consentiti) gli aveva impedito di frenare tempestivamente o di compiere una manovra idonea ad evitare l'investimento; condotte che sarebbero state possibili se la velocità si fosse mantenuta nei limiti indicati.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso L. A. il quale ha dedotto i vizi di "illogicità della motivazione, carenza di prove, contraddittorietà della motivazione".
Il ricorrente riproduce integralmente nel ricorso l'atto di appello nel quale, dopo aver riportato criticamente le conclusioni del consulente del #################### e descritto il luogo dell'incidente, anche con fotografie riprodotte nel testo, vengono illustrate le contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto ed esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni e dal consulente e si sostiene l'erroneità della tesi secondo cui una traccia gommosa lasciata sull'asfalto sarebbe riconducibile all'auto condotta dall'imputato che, essendo munita del sistema ABS, non poteva lasciare tracce di frenata. Nel medesimo atto d'appello riprodotto nel ricorso si criticavano analogamente le valutazioni del consulente per individuare i tempi di reazione psicotecnica.
Dalla rivalutazione di questi elementi nell'appello si traeva la conclusione che l'imputato, al momento dell'incidente, marciava alla velocità di circa 15 km. orari, che #################### si era parato improvvisamente di fronte al conducente ad una distanza minima che non gli ha lasciato il tempo di compiere alcuna manovra di emergenza.
Dopo l'urto, poichè il corpo della vittima era rimasto sul cofano dell'autovettura investitrice, il conducente aveva terminato la corsa lentamente per evitare che il corpo cadesse in terra e venisse schiacciato dal veicolo.
Fatta questa premessa il ricorrente enuncia una serie di contraddittorietà e illogicità nelle quali sarebbe incorso la sentenza d'appello in particolare perchè:
- non avrebbe stabilito il grado di corresponsabilità della vittima pur ritenuta aver agito in modo imprudente;
- non avrebbe spiegato le ragioni della mancata apertura degli airbags che sarebbe dovuta avvenire se il corpo fosse stato investito alla velocità ritenuta dai giudici di merito;
- avrebbe ritenuto attendibile il teste S. (collega della vittima) malgrado la non credibilità delle sue affermazioni sulla possibilità di vedere, dopo essersi voltato a seguito dell'urto, il corpo del collega ancora in aria e non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del teste C. secondo cui S. non si era accorto di nulla;
- sarebbe stata ricondotta all'autovettura condotta da L. la traccia di frenata malgrado l'auto fosse dotata di sistema ABS e tanto più che il segno lasciato sull'asfalto è una traccia a "V" che uno pneumatico non può lasciare;
- non sono stati chiariti alcuni punti oscuri della vicenda (dopo due mesi l'auto era pulita pur essendo rimasta all'aperto; la prova dell'impianto frenante è avvenuta, da parte del consulente del #################### senza la partecipazione dei consulenti di parte e senza che se ne desse atto a verbale).
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Anzi per alcuni aspetti il ricorso è anche inammissibile perchè diretto ad una rivalutazione del compendio probatorio diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
A tutti i problemi proposti con l'appello la Corte di merito ha infatti dato risposte adeguatamente motivate ed esenti da alcuna illogicità.
Va premesso che i giudici di merito hanno sottolineato entrambi come la vittima abbia concorso con la sua condotta imprudente al verificarsi dell'evento; il primo giudice ne ha tenuto conto nella determinazione della pena che la Corte di merito ha ritenuto adeguata, confermandola. Non era invece obbligo dei giudici di merito indicare la percentuale del concorso di colpa della persona offesa in mancanza di costituzione di parte civile.
Ma i giudici di merito hanno individuato nell'eccesso di velocità dell'autovettura condotta dall'imputato (quasi pari al doppio di quella massima consentita) la causa principale dell'evento; la velocità eccessiva non avrebbe consentito a L. di frenare tempestivamente o di porre in essere una diversa manovra di emergenza atta ad evitare l'incidente o, quanto meno, a ridurne le conseguenze.
A queste conclusioni sulla velocità effettivamente tenuta i giudici di merito sono pervenuti non in modo apodittico e immotivato ma, richiamando le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, hanno fatto riferimento: alla gravità delle conseguenze derivate alla persona investita e riconducibili all'urto con l'autoveicolo; alle conseguenze rilevate sulla carrozzeria dell'autoveicolo condotto dall'imputato (tenute ben distinte, dalla sentenza impugnata, da quelle conseguenti al tamponamento successivamente subito ad opera di altra autovettura); alle tracce di frenata rilevate sull'asfalto; alla posizione di quiete assunta dal veicolo investitore.
La sentenza impugnata ha fatto altresì riferimento al peso dell'autovettura investitrice, al tempo psicotecnico di frenata e al coefficiente di attrito.
Come è agevole verificare si tratta di una ricostruzione fondata sui rilievi tecnici e sui pareri acquisiti, esaminati criticamente, che valgono da soli a confermare l'inesistenza dei vizi logici denunziati anche indipendentemente dalle deposizioni testimoniali richiamate dalle sentenze di merito ed in particolare di quella del collega della vittima S.R. che ha udito il rumore accelerato del motore della macchina condotta dall'imputato e l'impatto violento di questo veicolo con il corpo di ####################.
4) Vi sono due ulteriori aspetti proposti con i motivi di ricorso sui quali occorre soffermarsi e che riguardano le risposte date, dalla sentenza impugnata, ad alcuni punti rilevanti prospettati con i motivi di appello.
Si tratta di due punti significativi: la riconducibilità all'auto investitrice dei segni di frenata rilevati sull'asfalto e la mancata apertura degli airbags che avrebbe dovuto verificarsi, secondo il ricorrente, se l'impatto fosse avvenuto alla velocità ritenuta dai giudici di merito.
Ad entrambi questi quesiti la Corte di merito ha fornito adeguata risposta. Quanto al primo la Corte ha premesso la correttezza del rilievo secondo cui il sistema frenante ABS - non consentendo il bloccaggio delle ruote - in linea di massima impedisce che sull'asfalto rimangano segni di frenata lasciati dai pneumatici; ma a fronte di una frenata improvvisa, come quella avvenuta nel caso in esame, alcune tracce più ridotte rimangono comunque anche con questo sistema frenante ed hanno caratteristiche riconducibili a quelle delle tracce rinvenute sul luogo dell'incidente.
A queste conclusioni la sentenza è pervenuta valutando le argomentazioni del consulente il quale, peraltro, ha fondato la sua conclusione anche su altri aspetti quali la diversa consistenza delle tracce di frenata ricondotta alla circostanza che chi vede un ostacolo sulla destra è portato a sterzare verso sinistra (manovra che l'ABS consente proprio perchè evita il bloccaggio delle ruote);
il che comporta una diversa aderenza dei pneumatici sulla sede stradale.
Anche in relazione al problema riguardante la mancata apertura dell'airbag la sentenza impugnata ha fornito risposta - sempre richiamando le conclusioni del consulente - rilevando (dopo aver premesso che non era stato possibile valutare l'efficienza dell'apparato installato sull'autovettura condotta da L.) come i limiti di velocità cui si riferiscono le regole tecniche (che prevedono l'apertura del sistema ad uno scontro di circa 40 km. orari per gli urti frontali) valga solo per gli urti tra autoveicoli mentre l'urto contro una massa di gran lunga inferiore non può avere il medesimo effetto.
In conclusione anche su questi aspetti la sentenza impugnata ha fornito una risposta adeguata ed esente da alcuna illogicità. 5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28 settembre 2009, ha confermato la sentenza 20 dicembre 2007 del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni, che aveva condannato ####################, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di ####################.
I giudici di merito hanno accertato che il (OMISSIS) la vittima - sovrintendente della polizia stradale che, insieme ad un collega, stava sistemando un impianto di autovelox - era uscito improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo e l'imputato, che stava percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare l'investimento che provocava la morte immediata di .....
Nelle sentenze di merito - che hanno fondato la decisione sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero e sulle dichiarazioni dei testimoni - si sostiene che l'imputato doveva essere ritenuto responsabile del decesso perchè la velocità tenuta dal veicolo da lui condotto (circa 93-94 km. orari a fronte dei 50 km. orari consentiti) gli aveva impedito di frenare tempestivamente o di compiere una manovra idonea ad evitare l'investimento; condotte che sarebbero state possibili se la velocità si fosse mantenuta nei limiti indicati.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso L. A. il quale ha dedotto i vizi di "illogicità della motivazione, carenza di prove, contraddittorietà della motivazione".
Il ricorrente riproduce integralmente nel ricorso l'atto di appello nel quale, dopo aver riportato criticamente le conclusioni del consulente del #################### e descritto il luogo dell'incidente, anche con fotografie riprodotte nel testo, vengono illustrate le contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto ed esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni e dal consulente e si sostiene l'erroneità della tesi secondo cui una traccia gommosa lasciata sull'asfalto sarebbe riconducibile all'auto condotta dall'imputato che, essendo munita del sistema ABS, non poteva lasciare tracce di frenata. Nel medesimo atto d'appello riprodotto nel ricorso si criticavano analogamente le valutazioni del consulente per individuare i tempi di reazione psicotecnica.
Dalla rivalutazione di questi elementi nell'appello si traeva la conclusione che l'imputato, al momento dell'incidente, marciava alla velocità di circa 15 km. orari, che #################### si era parato improvvisamente di fronte al conducente ad una distanza minima che non gli ha lasciato il tempo di compiere alcuna manovra di emergenza.
Dopo l'urto, poichè il corpo della vittima era rimasto sul cofano dell'autovettura investitrice, il conducente aveva terminato la corsa lentamente per evitare che il corpo cadesse in terra e venisse schiacciato dal veicolo.
Fatta questa premessa il ricorrente enuncia una serie di contraddittorietà e illogicità nelle quali sarebbe incorso la sentenza d'appello in particolare perchè:
- non avrebbe stabilito il grado di corresponsabilità della vittima pur ritenuta aver agito in modo imprudente;
- non avrebbe spiegato le ragioni della mancata apertura degli airbags che sarebbe dovuta avvenire se il corpo fosse stato investito alla velocità ritenuta dai giudici di merito;
- avrebbe ritenuto attendibile il teste S. (collega della vittima) malgrado la non credibilità delle sue affermazioni sulla possibilità di vedere, dopo essersi voltato a seguito dell'urto, il corpo del collega ancora in aria e non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del teste C. secondo cui S. non si era accorto di nulla;
- sarebbe stata ricondotta all'autovettura condotta da L. la traccia di frenata malgrado l'auto fosse dotata di sistema ABS e tanto più che il segno lasciato sull'asfalto è una traccia a "V" che uno pneumatico non può lasciare;
- non sono stati chiariti alcuni punti oscuri della vicenda (dopo due mesi l'auto era pulita pur essendo rimasta all'aperto; la prova dell'impianto frenante è avvenuta, da parte del consulente del #################### senza la partecipazione dei consulenti di parte e senza che se ne desse atto a verbale).
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Anzi per alcuni aspetti il ricorso è anche inammissibile perchè diretto ad una rivalutazione del compendio probatorio diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
A tutti i problemi proposti con l'appello la Corte di merito ha infatti dato risposte adeguatamente motivate ed esenti da alcuna illogicità.
Va premesso che i giudici di merito hanno sottolineato entrambi come la vittima abbia concorso con la sua condotta imprudente al verificarsi dell'evento; il primo giudice ne ha tenuto conto nella determinazione della pena che la Corte di merito ha ritenuto adeguata, confermandola. Non era invece obbligo dei giudici di merito indicare la percentuale del concorso di colpa della persona offesa in mancanza di costituzione di parte civile.
Ma i giudici di merito hanno individuato nell'eccesso di velocità dell'autovettura condotta dall'imputato (quasi pari al doppio di quella massima consentita) la causa principale dell'evento; la velocità eccessiva non avrebbe consentito a L. di frenare tempestivamente o di porre in essere una diversa manovra di emergenza atta ad evitare l'incidente o, quanto meno, a ridurne le conseguenze.
A queste conclusioni sulla velocità effettivamente tenuta i giudici di merito sono pervenuti non in modo apodittico e immotivato ma, richiamando le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, hanno fatto riferimento: alla gravità delle conseguenze derivate alla persona investita e riconducibili all'urto con l'autoveicolo; alle conseguenze rilevate sulla carrozzeria dell'autoveicolo condotto dall'imputato (tenute ben distinte, dalla sentenza impugnata, da quelle conseguenti al tamponamento successivamente subito ad opera di altra autovettura); alle tracce di frenata rilevate sull'asfalto; alla posizione di quiete assunta dal veicolo investitore.
La sentenza impugnata ha fatto altresì riferimento al peso dell'autovettura investitrice, al tempo psicotecnico di frenata e al coefficiente di attrito.
Come è agevole verificare si tratta di una ricostruzione fondata sui rilievi tecnici e sui pareri acquisiti, esaminati criticamente, che valgono da soli a confermare l'inesistenza dei vizi logici denunziati anche indipendentemente dalle deposizioni testimoniali richiamate dalle sentenze di merito ed in particolare di quella del collega della vittima S.R. che ha udito il rumore accelerato del motore della macchina condotta dall'imputato e l'impatto violento di questo veicolo con il corpo di ####################.
4) Vi sono due ulteriori aspetti proposti con i motivi di ricorso sui quali occorre soffermarsi e che riguardano le risposte date, dalla sentenza impugnata, ad alcuni punti rilevanti prospettati con i motivi di appello.
Si tratta di due punti significativi: la riconducibilità all'auto investitrice dei segni di frenata rilevati sull'asfalto e la mancata apertura degli airbags che avrebbe dovuto verificarsi, secondo il ricorrente, se l'impatto fosse avvenuto alla velocità ritenuta dai giudici di merito.
Ad entrambi questi quesiti la Corte di merito ha fornito adeguata risposta. Quanto al primo la Corte ha premesso la correttezza del rilievo secondo cui il sistema frenante ABS - non consentendo il bloccaggio delle ruote - in linea di massima impedisce che sull'asfalto rimangano segni di frenata lasciati dai pneumatici; ma a fronte di una frenata improvvisa, come quella avvenuta nel caso in esame, alcune tracce più ridotte rimangono comunque anche con questo sistema frenante ed hanno caratteristiche riconducibili a quelle delle tracce rinvenute sul luogo dell'incidente.
A queste conclusioni la sentenza è pervenuta valutando le argomentazioni del consulente il quale, peraltro, ha fondato la sua conclusione anche su altri aspetti quali la diversa consistenza delle tracce di frenata ricondotta alla circostanza che chi vede un ostacolo sulla destra è portato a sterzare verso sinistra (manovra che l'ABS consente proprio perchè evita il bloccaggio delle ruote);
il che comporta una diversa aderenza dei pneumatici sulla sede stradale.
Anche in relazione al problema riguardante la mancata apertura dell'airbag la sentenza impugnata ha fornito risposta - sempre richiamando le conclusioni del consulente - rilevando (dopo aver premesso che non era stato possibile valutare l'efficienza dell'apparato installato sull'autovettura condotta da L.) come i limiti di velocità cui si riferiscono le regole tecniche (che prevedono l'apertura del sistema ad uno scontro di circa 40 km. orari per gli urti frontali) valga solo per gli urti tra autoveicoli mentre l'urto contro una massa di gran lunga inferiore non può avere il medesimo effetto.
In conclusione anche su questi aspetti la sentenza impugnata ha fornito una risposta adeguata ed esente da alcuna illogicità. 5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassazione "...L'imputata è accusata del reato di cui all'art. 336 c.p., perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli Agenti di Polizia di Stato, appartenenti alla Sezione Volanti, usava nei confronti degli stessi minaccia, proferendo le testuali parole: "ma chi siete voi, che cazzo volete, non vi dovete permettervi a fermarmi, non sapete con chi avete a che fare, vi faccio passare una brutta serata, siete ridicoli con quella specie di divisa che avete addosso, che vi credete di essere, non vi do un cazzo di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci voi che avete i coglioni sotto"..."
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13402
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
#################### ricorre personalmente contro la sentenza 8 luglio 2010 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza 12 marzo 2008 del Tribunale di Catanzaro di condanna per il delitto ex art. 336 cod. pen..
1.) il capo di imputazione.
L'imputata è accusata del reato di cui all'art. 336 c.p., perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli Agenti di Polizia di Stato, appartenenti alla Sezione Volanti, usava nei confronti degli stessi minaccia, proferendo le testuali parole: "ma chi siete voi, che cazzo volete, non vi dovete permettervi a fermarmi, non sapete con chi avete a che fare, vi faccio passare una brutta serata, siete ridicoli con quella specie di divisa che avete addosso, che vi credete di essere, non vi do un cazzo di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci voi che avete i coglioni sotto" (fatti del (OMISSIS)).
2.) i motivi di ricorso.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge sul presupposto: che nella specie "non vi era alcun atto del pubblico ufficiale da coartare", atto che non sarebbe neppure stato indicato nella motivazione della corte distrettuale; che difettava comunque l'elemento psicologico.
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione essendo mancata, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, l'individuazione dell'atto impedito, tale non potendosi considerare l'esigenza di identificazione della donna, persona conosciuta dagli agenti.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Innanzitutto una lettura, anche superficiale, delle decisioni dei giudici di merito le quali integrano una doppia conforme pronuncia, rende manifesto che l'atto "coartato" dei pubblici ufficiali era l'accertamento della identità personale dell'imputata, correttamente richiesto nei contesti della condotta della donna, la quale si accompagnava e stava litigando con persona nota come pregiudicato.
Nè può valere, a giustificare la condotta omissiva della D. N., la circostanza che la sua identità era conosciuta all'Ufficio, considerato che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico (Cass. pen. sez. 6, 34689/2007 Rv.
237606 Massime precedenti Conformi: N. 1804 del 1985 Rv. 168010, N. 851 del 1995 Rv. 200588, N. 6052 del 1995 Rv. 201435, N. 9337 del 1995 Rv. 202978, N. 34 del 1996 Rv. 203851).
Inoltre, quanto alla legittimità della richiesta stessa, ferme restando le precedenti argomentazioni, va rammentato che in tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può (come sembra esigere il ricorso) investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta. (Cass. pen. sez. 1, 7250/1993 Rv. 197886 Massime precedenti Conformi: Rv. 136559).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge.
Il ricorso premette in fatto che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato erroneamente notificato all'avv. Domenico Aiello e non all'avv. Claudia Orsini, e che all'udienza 8 luglio 2010 l'imputata è risultata difesa da difensore nominato quale sostituto d'udienza dal difensore di fiducia avv. Claudia Orsini, il quale non ha sollevato questione alcuna in sede dibattimentale.
Su tale premessa si chiede una pronuncia circa la legittimità di tale comportamento e, in particolare, si chiede se la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto notificato a soggetto non difensore (l'avv. Domenico Aiello è soggetto totalmente estraneo al giudizio ancorchè precedente difensore e collega di studio dell'avv. Orsini), unitamente alla mancata proposizione di eccezioni processuali da parte del sostituto processuale nominato non sia motivo di nullità della impugnata sentenza, dal momento che la Corte ha giudicato senza rilevare detta evidente nullità del decreto, pur potendo peraltro correttamente giudicare stante il comportamento processuale del difensore ancorchè rappresentato da sostituto processuale.
Il quesito su cui si sollecita una pronuncia è, dunque, se sussiste un onere a pena di nullità di evidenziare l'esistenza di un vizio di nullità rilevabile d'ufficio, ancorchè sanato nel caso di specie dalla formale presenza del difensore nominato e dalla mancata proposizione di eccezioni procedurali, ovvero se la sanatoria delle irregolarità, in applicazione delle norme di legge, esoneri i Giudici anche dal rilevare i motivi di palese nullità e, conseguentemente, determini la regolarità di una pronuncia nonostante l'evidente omissione di applicazione di norme procedurali.
Ritiene il Collegio che il vizio procedurale, sanato per volontà di chi avrebbe titolo per dedurlo, non impone al giudice alcun rilievo formale della verificata nullità e ciò nel rispetto del principio affermato dalla Corte delle leggi (Corte costituzionale, ord. 8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick) secondo cui non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non-essenziale". "Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di
forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1500,00 (mille).P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13402
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
#################### ricorre personalmente contro la sentenza 8 luglio 2010 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza 12 marzo 2008 del Tribunale di Catanzaro di condanna per il delitto ex art. 336 cod. pen..
1.) il capo di imputazione.
L'imputata è accusata del reato di cui all'art. 336 c.p., perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli Agenti di Polizia di Stato, appartenenti alla Sezione Volanti, usava nei confronti degli stessi minaccia, proferendo le testuali parole: "ma chi siete voi, che cazzo volete, non vi dovete permettervi a fermarmi, non sapete con chi avete a che fare, vi faccio passare una brutta serata, siete ridicoli con quella specie di divisa che avete addosso, che vi credete di essere, non vi do un cazzo di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci voi che avete i coglioni sotto" (fatti del (OMISSIS)).
2.) i motivi di ricorso.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge sul presupposto: che nella specie "non vi era alcun atto del pubblico ufficiale da coartare", atto che non sarebbe neppure stato indicato nella motivazione della corte distrettuale; che difettava comunque l'elemento psicologico.
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione essendo mancata, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, l'individuazione dell'atto impedito, tale non potendosi considerare l'esigenza di identificazione della donna, persona conosciuta dagli agenti.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Innanzitutto una lettura, anche superficiale, delle decisioni dei giudici di merito le quali integrano una doppia conforme pronuncia, rende manifesto che l'atto "coartato" dei pubblici ufficiali era l'accertamento della identità personale dell'imputata, correttamente richiesto nei contesti della condotta della donna, la quale si accompagnava e stava litigando con persona nota come pregiudicato.
Nè può valere, a giustificare la condotta omissiva della D. N., la circostanza che la sua identità era conosciuta all'Ufficio, considerato che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico (Cass. pen. sez. 6, 34689/2007 Rv.
237606 Massime precedenti Conformi: N. 1804 del 1985 Rv. 168010, N. 851 del 1995 Rv. 200588, N. 6052 del 1995 Rv. 201435, N. 9337 del 1995 Rv. 202978, N. 34 del 1996 Rv. 203851).
Inoltre, quanto alla legittimità della richiesta stessa, ferme restando le precedenti argomentazioni, va rammentato che in tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può (come sembra esigere il ricorso) investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta. (Cass. pen. sez. 1, 7250/1993 Rv. 197886 Massime precedenti Conformi: Rv. 136559).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge.
Il ricorso premette in fatto che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato erroneamente notificato all'avv. Domenico Aiello e non all'avv. Claudia Orsini, e che all'udienza 8 luglio 2010 l'imputata è risultata difesa da difensore nominato quale sostituto d'udienza dal difensore di fiducia avv. Claudia Orsini, il quale non ha sollevato questione alcuna in sede dibattimentale.
Su tale premessa si chiede una pronuncia circa la legittimità di tale comportamento e, in particolare, si chiede se la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto notificato a soggetto non difensore (l'avv. Domenico Aiello è soggetto totalmente estraneo al giudizio ancorchè precedente difensore e collega di studio dell'avv. Orsini), unitamente alla mancata proposizione di eccezioni processuali da parte del sostituto processuale nominato non sia motivo di nullità della impugnata sentenza, dal momento che la Corte ha giudicato senza rilevare detta evidente nullità del decreto, pur potendo peraltro correttamente giudicare stante il comportamento processuale del difensore ancorchè rappresentato da sostituto processuale.
Il quesito su cui si sollecita una pronuncia è, dunque, se sussiste un onere a pena di nullità di evidenziare l'esistenza di un vizio di nullità rilevabile d'ufficio, ancorchè sanato nel caso di specie dalla formale presenza del difensore nominato e dalla mancata proposizione di eccezioni procedurali, ovvero se la sanatoria delle irregolarità, in applicazione delle norme di legge, esoneri i Giudici anche dal rilevare i motivi di palese nullità e, conseguentemente, determini la regolarità di una pronuncia nonostante l'evidente omissione di applicazione di norme procedurali.
Ritiene il Collegio che il vizio procedurale, sanato per volontà di chi avrebbe titolo per dedurlo, non impone al giudice alcun rilievo formale della verificata nullità e ciò nel rispetto del principio affermato dalla Corte delle leggi (Corte costituzionale, ord. 8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick) secondo cui non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non-essenziale". "Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di
forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1500,00 (mille).P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cassazione "...Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità...."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-04-2011, n. 9508
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il tribunale di Locri con sentenza del 7 novembre 2008 rigettava l'appello proposto dal Comune di Stignano nei confronti di D. F., per la riforma della sentenza resa il 17 giugno 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal suddetto in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra
le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza. Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria ex art. 201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi di polizia, perchè il veicolo era a distanza dal posto di accertamento e comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile.
Esaminando una delle questioni riproposte da parte appellata, rilevava inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il quale non poteva pertanto costituire valida fonte di prova della trasgressione.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere impiegate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza,
questa, che si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire "che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili". Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168
del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della
contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).
La Corte non rinviene nelle argomentazioni svolte in ricorso motivi persuasivi per discostarsi da questo orientamento, riaffermato anche da Cass. 12843/09.
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971;
b) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione. La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte. Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da
parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit., Cass., n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere,
a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. n. 29333 del 2008, cit.).
Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass. 17361/08).
La relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., soprariprodotta, è condivisa dal Collegio.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non risultando da essa motivi di opposizione non esaminati e non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria;
parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-04-2011, n. 9508
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il tribunale di Locri con sentenza del 7 novembre 2008 rigettava l'appello proposto dal Comune di Stignano nei confronti di D. F., per la riforma della sentenza resa il 17 giugno 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal suddetto in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra
le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza. Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria ex art. 201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi di polizia, perchè il veicolo era a distanza dal posto di accertamento e comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile.
Esaminando una delle questioni riproposte da parte appellata, rilevava inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il quale non poteva pertanto costituire valida fonte di prova della trasgressione.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere impiegate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza,
questa, che si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire "che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili". Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168
del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della
contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).
La Corte non rinviene nelle argomentazioni svolte in ricorso motivi persuasivi per discostarsi da questo orientamento, riaffermato anche da Cass. 12843/09.
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971;
b) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione. La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte. Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da
parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit., Cass., n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere,
a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. n. 29333 del 2008, cit.).
Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass. 17361/08).
La relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., soprariprodotta, è condivisa dal Collegio.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non risultando da essa motivi di opposizione non esaminati e non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria;
parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.
Pediatri denunciano, l'Italia non é un paese per bimbi
SALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI =
POCHI SEGGIOLONI NEI RISTORANTI E ASILI NIDO, APPELLO A POLITICI
PER POLITICHE MIRATE
Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Italia? "Non e'
un Paese per piccoli". Parola di pediatri. I camici bianchi dei bimbi,
riuniti a Milano per il 67esimo Congresso della Societa' italiana di
pediatria (Sip), sono sul piede di guerra. Nel Belpaese il partito dei
'no-kids' avanza e la vita per le famiglie si fa sempre piu'
difficile.
"I seggioloni nei ristoranti sono ormai merce rara. Siamo il
Paese maglia nera su questo fronte. Per non parlare degli spazi
dedicati all'allattamento, anche questi insufficienti, soprattutto nei
centri commerciali", lamenta Marcello Giovannini, professore di
pediatria all'universita' Statale di Milano e presidente della
Societa' italiana di nutrizione pediatrica (Sinupe). "Abbiamo una
percentuale di posti negli asili nido che e' tra le piu' basse al
mondo - gli fa eco il presidente della Sip, Alberto Ugazio - Se a
livello europeo e' previsto che il 33% dei bimbi trovi posto nei nidi,
l'Italia si ferma poco sopra il 22%. Siamo indietro anche rispetto ai
Paesi vicini, come Francia e Germania. E ci distinguiamo in negativo
soprattutto per quanto riguarda i nidi aziendali, uno strumento che
cambierebbe radicalmente la vita delle mamme". E a spiccare come
'citta' ostili ai piu' piccoli' sono soprattutto le metropoli, "dove
e' sempre piu' difficile, e poco salutare, circolare a piedi o in
bicicletta", facendosi largo fra le auto con i loro gas di scarico,
sottolinea ancora Ugazio.
Cosi' la battaglia "per un'Italia piu' a misura di bambino"
diventa "l'obiettivo piu' importante e strategico per la pediatria
italiana". I camici bianchi dei piccoli lanciano un appello ai
politici nazionali e locali: "Bisogna riportare il bambino al centro
delle scelte sociali e politiche del Paese, perche' oggi il quadro e'
davvero sconfortante", avverte Ugazio. (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:11
NNNNSALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI (2) =
MONITO ANCHE SU SPOT TV, TROPPI DOLCI E CARBOIDRATI E POCHE
VERDURE
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Siamo il Paese che nel 2010 ha
fatto meno bambini (e' nostro il tasso piu' basso di natalita' al
mondo: 1,2 nati per donna fertile) e gia' questo dimostra lo scarso
interesse per i bambini. Il nostro appello ai politici riguarda anche
la spesa per la famiglia, oggi ferma all'incirca all'1,2% del Pil,
contro una media europea del 2,2% e percentuali che in Germania e
Regno Unito arrivano anche al 3,5%".
Purtroppo, continua, "oggi si registra lo scarso interesse della
politica in generale e delle amministrazioni locali per la mamma, il
bimbo e la famiglia. Forse perche' i bebe' non votano, i loro diritti
passano in secondo piano". Poca l'attenzione anche alla qualita'
dell'aria e alla sicurezza alimentare: "Oggi i nemici del sistema
immunitario - sottolinea Alessio Fasano dell'universita' di Baltimora
- si sono moltiplicati rispetto al passato. Dobbiamo difenderci da
sostanze chimiche e cancerogene, e da alimenti mai visti prima. E non
a caso ci troviamo davanti a epidemie di asma, ad allergie alimentari
sempre nuove. Dobbiamo renderci conto che e' proprio in eta'
pediatrica che si gioca il futuro degli adulti di domani. Spero che la
classe politica ascolti per una volta la classe medica e collabori per
migliorare la qualita' della vita dei piu' piccoli".
La rivoluzione per un'Italia 'baby-friendly', secondo i
pediatri, dovrebbe passare anche dagli spot tv. "Oggi il bambino,
soprattutto per il marketing, e' un oggetto piu' che un soggetto",
osserva Giovannini. Da un monitoraggio sulle pubblicita' televisive
dei due canali italiani piu' seguiti dagli adolescenti (Italia 1 e
Canale 5) emerge uno squilibrio per carboidrati e dolci che insieme
sono protagonisti del 55% degli spot, contro lo 0,6% delle verdure.
Tutti questi problemi, conclude Ugazio, "vanno affrontati al piu'
presto, se non vogliamo che il nostro diventi un Paese di vecchi".
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:22
NNNN
POCHI SEGGIOLONI NEI RISTORANTI E ASILI NIDO, APPELLO A POLITICI
PER POLITICHE MIRATE
Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Italia? "Non e'
un Paese per piccoli". Parola di pediatri. I camici bianchi dei bimbi,
riuniti a Milano per il 67esimo Congresso della Societa' italiana di
pediatria (Sip), sono sul piede di guerra. Nel Belpaese il partito dei
'no-kids' avanza e la vita per le famiglie si fa sempre piu'
difficile.
"I seggioloni nei ristoranti sono ormai merce rara. Siamo il
Paese maglia nera su questo fronte. Per non parlare degli spazi
dedicati all'allattamento, anche questi insufficienti, soprattutto nei
centri commerciali", lamenta Marcello Giovannini, professore di
pediatria all'universita' Statale di Milano e presidente della
Societa' italiana di nutrizione pediatrica (Sinupe). "Abbiamo una
percentuale di posti negli asili nido che e' tra le piu' basse al
mondo - gli fa eco il presidente della Sip, Alberto Ugazio - Se a
livello europeo e' previsto che il 33% dei bimbi trovi posto nei nidi,
l'Italia si ferma poco sopra il 22%. Siamo indietro anche rispetto ai
Paesi vicini, come Francia e Germania. E ci distinguiamo in negativo
soprattutto per quanto riguarda i nidi aziendali, uno strumento che
cambierebbe radicalmente la vita delle mamme". E a spiccare come
'citta' ostili ai piu' piccoli' sono soprattutto le metropoli, "dove
e' sempre piu' difficile, e poco salutare, circolare a piedi o in
bicicletta", facendosi largo fra le auto con i loro gas di scarico,
sottolinea ancora Ugazio.
Cosi' la battaglia "per un'Italia piu' a misura di bambino"
diventa "l'obiettivo piu' importante e strategico per la pediatria
italiana". I camici bianchi dei piccoli lanciano un appello ai
politici nazionali e locali: "Bisogna riportare il bambino al centro
delle scelte sociali e politiche del Paese, perche' oggi il quadro e'
davvero sconfortante", avverte Ugazio. (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:11
NNNNSALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI (2) =
MONITO ANCHE SU SPOT TV, TROPPI DOLCI E CARBOIDRATI E POCHE
VERDURE
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Siamo il Paese che nel 2010 ha
fatto meno bambini (e' nostro il tasso piu' basso di natalita' al
mondo: 1,2 nati per donna fertile) e gia' questo dimostra lo scarso
interesse per i bambini. Il nostro appello ai politici riguarda anche
la spesa per la famiglia, oggi ferma all'incirca all'1,2% del Pil,
contro una media europea del 2,2% e percentuali che in Germania e
Regno Unito arrivano anche al 3,5%".
Purtroppo, continua, "oggi si registra lo scarso interesse della
politica in generale e delle amministrazioni locali per la mamma, il
bimbo e la famiglia. Forse perche' i bebe' non votano, i loro diritti
passano in secondo piano". Poca l'attenzione anche alla qualita'
dell'aria e alla sicurezza alimentare: "Oggi i nemici del sistema
immunitario - sottolinea Alessio Fasano dell'universita' di Baltimora
- si sono moltiplicati rispetto al passato. Dobbiamo difenderci da
sostanze chimiche e cancerogene, e da alimenti mai visti prima. E non
a caso ci troviamo davanti a epidemie di asma, ad allergie alimentari
sempre nuove. Dobbiamo renderci conto che e' proprio in eta'
pediatrica che si gioca il futuro degli adulti di domani. Spero che la
classe politica ascolti per una volta la classe medica e collabori per
migliorare la qualita' della vita dei piu' piccoli".
La rivoluzione per un'Italia 'baby-friendly', secondo i
pediatri, dovrebbe passare anche dagli spot tv. "Oggi il bambino,
soprattutto per il marketing, e' un oggetto piu' che un soggetto",
osserva Giovannini. Da un monitoraggio sulle pubblicita' televisive
dei due canali italiani piu' seguiti dagli adolescenti (Italia 1 e
Canale 5) emerge uno squilibrio per carboidrati e dolci che insieme
sono protagonisti del 55% degli spot, contro lo 0,6% delle verdure.
Tutti questi problemi, conclude Ugazio, "vanno affrontati al piu'
presto, se non vogliamo che il nostro diventi un Paese di vecchi".
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:22
NNNN
Bimbi XL, da pediatri no a parmigiano in pappe e latte iperproteico
SALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO =
MA CIRCA 80% PICCOLI ITALIANI CONSUMA QUELLO VACCINO GIA' A 6
MESI
Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italia ai primi
posti per prevalenza di baby oversize: si stima che i piccoli in
sovrappeso o obesi tra i 5 e i 17 anni siano 1,2 milioni. E se si
focalizza l'attenzione sulla fascia 6-9 anni si parla di piu' di uno
su tre (il 34,1%). Ora i pediatri puntano il dito contro l'eccesso di
proteine animali, in particolare quelle del latte, e con l'abitudine
definita "cattiva" di introdurre troppo precocemente il latte vaccino
nella dieta dei bebe'.
La tesi, confermata dallo studio europeo Chop (Childhood obesity
project), condotto in 5 Paesi europei fra cui l'Italia, e' che cosi'
aumenti il rischio di obesita'. E i medici dei piccoli arrivano a
dettare un contrordine alle mamme: niente parmigiano nelle pappe dei
piccoli fino a un anno di eta'. Nei primi due anni di vita la regola
e': introito di proteine controllato. Non superare neanche i 20 grammi
di carne o formaggio e i 30 grammi di prosciutto. (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:03
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I pediatri - riuniti in questi
giorni a Milano per il 67esimo Congresso nazionale della Sip (Societa'
italiana di pediatria) - mettono al bando il latte vaccino che non
dovrebbe essere consumato almeno fino a 12-24 mesi d'eta', preferendo
latti ipoproteici nella fase successiva all'allattamento al seno.
Peccato che lo studio Chop sveli un primato negativo dei
baby-italiani: circa l'80% consuma latte vaccino gia' a 6 mesi (77%
dei piccoli allattati al seno e 87% degli allattati con formula).
Al bando anche i latti artificiali a maggior contenuto proteico,
perche' secondo lo studio Chop i bimbi allattati con queste formule
(1,9 g/dl) mostrano nei primi due anni di vita un peso e un indice di
massa corporea (Bmi) maggiori rispetto a quelli allattati al seno o
nutriti con formule a piu' basso contenuto proteico (1,2 g/dl). Tanto
che i pediatri italiani chiedono la "revisione delle raccomandazioni
Ue sulla composizione delle formule, nel senso che venga abbassato il
limite massimo di composizione proteica. E alle industrie produttrici
e' rivolto l'invito ad adeguarsi". (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:09
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (3) =
IL DECALOGO CONTRO PESO IN ECCESSO, ADDIO A BIBERON ENTRO I 2
ANNI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I risultati preliminari della
seconda fase dello studio Chop, ancora in corso e di prossima
pubblicazione, confermano il trend anche a 6 anni: i piccoli che nel
primo anno di vita hanno assunto formule con maggior concentrazione di
proteine risultano piu' 'in carne' rispetto ai coetanei alimentati con
latti a minor apporto di proteine.
Da qui la prima delle 10 regole stilate dai pediatri per
contrastare il peso in eccesso, nell'ambito del progetto
'Mivogliobene' realizzato con il ministero della Salute. Latte materno
almeno per 6 mesi, se possibile fino a 12, perche', sottolinea
Marcello Giovannini, presidente della Societa' italiana di nutrizione
pediatrica (Sinupe) e coordinatore per l'Italia dello studio Chop,
"riduce il rischio di obesita' in eta' scolare del 16-28% rispetto
all'alimentazione con latti formulati. L'effetto protettivo del latte
materno puo' essere spiegato almeno in parte dal minor contenuto
proteico. I primi dati dello studio europeo sembrano confermare
l'ipotesi delle proteine secondo cui l'elevato contenuto proteico
delle formule e del latte vaccino stimola la secrezione insulinica e
attiva la tasfromazione delle cellule preadipocitarie in adipociti
innescando cosi' il pericoloso processo di accumulo del grasso".
(segue)
(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:11
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (4) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il secondo punto del decalogo
suggerisce di introdurre alimenti e bevande complementari al latte
materno (eccetto l'acqua) dopo i 6 mesi compiuti. Segue il consiglio
per un apporto proteico limitato e per un 'regime duro' in materia di
bevande caloriche: fino a 6 anni niente te' istantaneo o deteinato,
tisane, succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.
E se a 9 mesi gia' il 97% dei baby italiani consuma latte
vaccino, sul fronte delle bevande caloriche i piccoli del Belpaese
sono i piu' moderati, mentre il primato negativo, fra i 5 Paesi
osservati (Italia, Belgio, Germania, Polonia e Spagna), va ai bimbi
polacchi. L'addio al biberon, continuano i pediatri, deve avvenire al
massimo entro i 2 anni, se non prima. Perche' dopo i 12 mesi il
rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso. (segue)
(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:16
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (5) =
A 3 ANNI STOP A PASSEGGINO E ANDARE A PIEDI, MA OLTRE 70%
PICCOLI VA A SCUOLA IN AUTO
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un altro traguardo strategico e'
a 3 anni: stop al passeggino e ai tour in supermercato a bordo del
carrello per la spesa. "E' importante che i bimbi vadano a scuola a
piedi - sottolinea il presidente della Sip Alberto Ugazio - ma
purtroppo oltre il 70% ci va in auto". I genitori, continuano i
pediatri, devono stare attenti al Bmi dei figli e favorire il
movimento fin dai primi mesi di vita.
Mai mettere i bebe' davanti alla tv prima dei 2 anni, e dopo non
superare le 8 ore a settimana (per tv e videogiochi insieme), mentre
vanno incentivati i giochi di movimento. Anche in questo caso i dati
Istat dipingono tutta un'altra realta': le mura domestiche sono il
luogo di gioco privilegiato dal 97,1% dei bambini da 3 a 10 anni.
(segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:35
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (6) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I baby italiani sono 'tecnivori':
hanno un cellulare gia' sotto i 13 anni (87%), e usano il Pc,
connettendosi tranquillamente a Internet. E se tra i 6 e i 14 anni
c'e' il picco dell'attivita' fisica, dopo i 15 anni comincia la curva
discendente. "Abbiamo davanti due grandi sfide - avverte Ugazio - La
prima e' quella delle malattie croniche: oggi abbiamo 3 milioni di
bambini e adolescenti che convivono con patologie come cardiopatie
congenite, malattie metaboliche, deficit congeniti dell'immunita',
fibrosi cistica. Bimbi che possono diventare adulti anche se la
medicina contemporanea non e' stata in grado di guarirli. La seconda
sfida e' quella della prevenzione attraverso stili di vita salutari".
Buone abitudini a cominciare dalla tavola ("si dovrebbe mangiare
seduti in compagnia di tutta la famiglia almeno a colazione"), fino
dall'attivita' fisica. "E' l'unica via per arginare l'obesita' che
avanza fra i nostri bambini, e le malattie che svilupperanno in futuro
da grandi", conclude Ugazio. Ancora oggi invece il 22,9% dei bimbi di
terza elementare e' sovrappeso, l'11,1% e' obeso. Con uno squilibrio
verso il Sud (si va dal 48% di bimbi oversize in Campania al 15% di
Bolzano) e le bimbe (sono il 51,6% dei baby-XL).
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:40
NNNN
MA CIRCA 80% PICCOLI ITALIANI CONSUMA QUELLO VACCINO GIA' A 6
MESI
Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italia ai primi
posti per prevalenza di baby oversize: si stima che i piccoli in
sovrappeso o obesi tra i 5 e i 17 anni siano 1,2 milioni. E se si
focalizza l'attenzione sulla fascia 6-9 anni si parla di piu' di uno
su tre (il 34,1%). Ora i pediatri puntano il dito contro l'eccesso di
proteine animali, in particolare quelle del latte, e con l'abitudine
definita "cattiva" di introdurre troppo precocemente il latte vaccino
nella dieta dei bebe'.
La tesi, confermata dallo studio europeo Chop (Childhood obesity
project), condotto in 5 Paesi europei fra cui l'Italia, e' che cosi'
aumenti il rischio di obesita'. E i medici dei piccoli arrivano a
dettare un contrordine alle mamme: niente parmigiano nelle pappe dei
piccoli fino a un anno di eta'. Nei primi due anni di vita la regola
e': introito di proteine controllato. Non superare neanche i 20 grammi
di carne o formaggio e i 30 grammi di prosciutto. (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:03
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I pediatri - riuniti in questi
giorni a Milano per il 67esimo Congresso nazionale della Sip (Societa'
italiana di pediatria) - mettono al bando il latte vaccino che non
dovrebbe essere consumato almeno fino a 12-24 mesi d'eta', preferendo
latti ipoproteici nella fase successiva all'allattamento al seno.
Peccato che lo studio Chop sveli un primato negativo dei
baby-italiani: circa l'80% consuma latte vaccino gia' a 6 mesi (77%
dei piccoli allattati al seno e 87% degli allattati con formula).
Al bando anche i latti artificiali a maggior contenuto proteico,
perche' secondo lo studio Chop i bimbi allattati con queste formule
(1,9 g/dl) mostrano nei primi due anni di vita un peso e un indice di
massa corporea (Bmi) maggiori rispetto a quelli allattati al seno o
nutriti con formule a piu' basso contenuto proteico (1,2 g/dl). Tanto
che i pediatri italiani chiedono la "revisione delle raccomandazioni
Ue sulla composizione delle formule, nel senso che venga abbassato il
limite massimo di composizione proteica. E alle industrie produttrici
e' rivolto l'invito ad adeguarsi". (segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:09
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (3) =
IL DECALOGO CONTRO PESO IN ECCESSO, ADDIO A BIBERON ENTRO I 2
ANNI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I risultati preliminari della
seconda fase dello studio Chop, ancora in corso e di prossima
pubblicazione, confermano il trend anche a 6 anni: i piccoli che nel
primo anno di vita hanno assunto formule con maggior concentrazione di
proteine risultano piu' 'in carne' rispetto ai coetanei alimentati con
latti a minor apporto di proteine.
Da qui la prima delle 10 regole stilate dai pediatri per
contrastare il peso in eccesso, nell'ambito del progetto
'Mivogliobene' realizzato con il ministero della Salute. Latte materno
almeno per 6 mesi, se possibile fino a 12, perche', sottolinea
Marcello Giovannini, presidente della Societa' italiana di nutrizione
pediatrica (Sinupe) e coordinatore per l'Italia dello studio Chop,
"riduce il rischio di obesita' in eta' scolare del 16-28% rispetto
all'alimentazione con latti formulati. L'effetto protettivo del latte
materno puo' essere spiegato almeno in parte dal minor contenuto
proteico. I primi dati dello studio europeo sembrano confermare
l'ipotesi delle proteine secondo cui l'elevato contenuto proteico
delle formule e del latte vaccino stimola la secrezione insulinica e
attiva la tasfromazione delle cellule preadipocitarie in adipociti
innescando cosi' il pericoloso processo di accumulo del grasso".
(segue)
(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:11
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (4) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il secondo punto del decalogo
suggerisce di introdurre alimenti e bevande complementari al latte
materno (eccetto l'acqua) dopo i 6 mesi compiuti. Segue il consiglio
per un apporto proteico limitato e per un 'regime duro' in materia di
bevande caloriche: fino a 6 anni niente te' istantaneo o deteinato,
tisane, succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.
E se a 9 mesi gia' il 97% dei baby italiani consuma latte
vaccino, sul fronte delle bevande caloriche i piccoli del Belpaese
sono i piu' moderati, mentre il primato negativo, fra i 5 Paesi
osservati (Italia, Belgio, Germania, Polonia e Spagna), va ai bimbi
polacchi. L'addio al biberon, continuano i pediatri, deve avvenire al
massimo entro i 2 anni, se non prima. Perche' dopo i 12 mesi il
rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso. (segue)
(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:16
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (5) =
A 3 ANNI STOP A PASSEGGINO E ANDARE A PIEDI, MA OLTRE 70%
PICCOLI VA A SCUOLA IN AUTO
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un altro traguardo strategico e'
a 3 anni: stop al passeggino e ai tour in supermercato a bordo del
carrello per la spesa. "E' importante che i bimbi vadano a scuola a
piedi - sottolinea il presidente della Sip Alberto Ugazio - ma
purtroppo oltre il 70% ci va in auto". I genitori, continuano i
pediatri, devono stare attenti al Bmi dei figli e favorire il
movimento fin dai primi mesi di vita.
Mai mettere i bebe' davanti alla tv prima dei 2 anni, e dopo non
superare le 8 ore a settimana (per tv e videogiochi insieme), mentre
vanno incentivati i giochi di movimento. Anche in questo caso i dati
Istat dipingono tutta un'altra realta': le mura domestiche sono il
luogo di gioco privilegiato dal 97,1% dei bambini da 3 a 10 anni.
(segue)
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:35
NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (6) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I baby italiani sono 'tecnivori':
hanno un cellulare gia' sotto i 13 anni (87%), e usano il Pc,
connettendosi tranquillamente a Internet. E se tra i 6 e i 14 anni
c'e' il picco dell'attivita' fisica, dopo i 15 anni comincia la curva
discendente. "Abbiamo davanti due grandi sfide - avverte Ugazio - La
prima e' quella delle malattie croniche: oggi abbiamo 3 milioni di
bambini e adolescenti che convivono con patologie come cardiopatie
congenite, malattie metaboliche, deficit congeniti dell'immunita',
fibrosi cistica. Bimbi che possono diventare adulti anche se la
medicina contemporanea non e' stata in grado di guarirli. La seconda
sfida e' quella della prevenzione attraverso stili di vita salutari".
Buone abitudini a cominciare dalla tavola ("si dovrebbe mangiare
seduti in compagnia di tutta la famiglia almeno a colazione"), fino
dall'attivita' fisica. "E' l'unica via per arginare l'obesita' che
avanza fra i nostri bambini, e le malattie che svilupperanno in futuro
da grandi", conclude Ugazio. Ancora oggi invece il 22,9% dei bimbi di
terza elementare e' sovrappeso, l'11,1% e' obeso. Con uno squilibrio
verso il Sud (si va dal 48% di bimbi oversize in Campania al 15% di
Bolzano) e le bimbe (sono il 51,6% dei baby-XL).
(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:40
NNNN
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