PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A
KARACHI
(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GIU - Un blocco di 5.634
passaporti
sono stati rubati da sconosciuti nella sede
dell'Associazione
degli agenti di viaggio di Karachi (Pakistan meridionale)
in una
vicenda che ha allarmato i servizi di sicurezza nazionali per il
rischio che tali documenti
possano entrare in possesso di gruppi
terroristici. Lo scrive oggi la stampa
a Islamabad.
Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha ordinato
una
immediata inchiesta sull'accaduto che dovra' stabilire come mai
un
cosi' cospicuo numero di passaporti fosse tenuto in un
ufficio senza
consistenti misure di protezione.
Rehman ha inoltre chiesto alla Direzione
generale dei servizi
di Migrazione e Passaporti di annullare immediatamente
la
validita' di tutti i documenti rubati, facilitando ai loro
possessori
l'ottenimento in tempi brevi di duplicati.(ANSA).
SAL
17-GIU-11 16:41
NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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venerdì 17 giugno 2011
AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476 Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli. Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento. Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
All'
Organismo pagatore Agea
Ufficio monocratico
Sede
All'
Organismo pagatore Avepa
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - Padova
All'
Organismo pagatore Agrea
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - Bologna
All'
Organismo pagatore della Regione Lombardia
Direzione generale agricoltura
Piazza Città di Lombardia
20100 - Milano
All'
Organismo pagatore Artea
Via San Donato, 42/1
50127 - Firenze
e, p.c.:
Al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali
- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità
- Direzione generale del corpo forestale dello Stato
- Ispettorato centrale controlli qualità
Via XX Settembre, 20
00186 - Roma
Al
Coordinatore commissione politiche agricole Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 - Bari
Al
Comando carabinieri politiche agricole
Via Torino, 44
00184 - Roma
All'
Agecontrol S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 - Roma
Agli
Assessorati agricoltura delle regioni e P.A. Trento e Bolzano
Loro sedi
All'
Organismo pagatore Arpea
Via Bogino, 23
10123 - Torino
All'
Organismo pagatore della P.A. di Bolzano Oppab
39100 - Bolzano
All'
Organismo pagatore della P.A. di Trento Appag
via G. B. Trener, 3
38100 - Trento
Alle
Unioni nazionali ortofrutticole
Loro sedi
Al
C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - Roma
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - Roma
Al
C.A.A. Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 - Roma
Al
Coordinamento Caagci
Via A. Bargoni, 78
00153 - Roma
Al
Coordinamento Caalpa
Via L. Serra, 37
00153 - Roma
Al
Coordinamento C.A.A. Aipo
Via Alberico II, 35
00193 - Roma
1. Premessa
Con regolamento in corso di pubblicazione (di seguito "regolamento"), la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo derivante dai casi di contaminazione da Escherichia Coli, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi, a supporto del settore ortofrutticolo.
Tali misure consistono in un aiuto per operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011:
- Pomodori
(CN07020000);
- Lattughe e indivie ricce e scarole
(CN07051100, CN07051900 e CN07052900);
- Cetrioli
(CN07070005);
- Peperoni dolci
(CN07096010);
- Zucchine
(CN07099070).
In termini generali, le operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, salvo quanto disposto dal regolamento sopra citato e dalle disposizioni attuative nazionali di detto regolamento e nel prosieguo dalla presente circolare, sono disciplinate dal Reg. (CE) n. 1234/2007, dal Reg. (CE) n. 1580/2007 e dal Reg. (UE) n. 543/2011, nonché dal D.M. 20 dicembre 2010, (n. 10388), dalla Circ. 16 febbraio 2009, n. ACIU.2009.207 e dalle circolari applicative emanate dagli Organismi pagatori competenti.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alla Circ. 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 e alla Circ. 6 aprile 2007, n. ACIU.2007.237 dell’AGEA, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente, individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica.
Si richiama in particolare la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
2. Ritiri dal mercato
2.1 Ritiri dal mercato a cura di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 80 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 79 del Reg. (UE) n. 543/2011 per il pomodoro e, per gli altri prodotti, l'aiuto previsto dalle medesime disposizioni, ma nella misura stabilita dall'allegato I, parte A del regolamento;
b) l'aiuto addizionale di cui all'allegato I, parte B del medesimo regolamento. Tale aiuto è integralmente a carico del FEAGA.
Le operazioni di ritiro dal mercato sono notificate dalle Organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente con le modalità indicate dal medesimo entro le ore 10:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
Le Organizzazioni di produttori notificano, con lo stesso mezzo, all'Organismo pagatore competente entro le ore 10:00 di ogni giorno, il quantitativo oggetto di ritiro nel giorno precedente per ciascun prodotto, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle Organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.
I prodotti oggetto di ritiro, esaurita la capienza dei centri di cui sopra, possono essere conferiti presso un centro a disposizione dell'Organizzazione di produttori interessata. Tale centro di deposito (o una parte di esso) assume il ruolo di centro di ritiro; l'Organismo pagatore competente può effettuare controlli in loco al fine di verificarne l'idoneità. In tale caso, inoltre, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo - sia riferite all'idoneità del centro che alle operazioni di ritiro - durante le operazioni di ritiro (identificazione della tipologia di prodotto, pesatura, verifica del rispetto delle norme di commercializzazione e successiva destinazione all'intervento), nell'area del centro di deposito adibita a centro di ritiro non potranno essere svolte attività
di natura commerciale riferite al medesimo prodotto oggetto di ritiro.
Qualora non siano disponibili in una data area centri di ritiro, l'Organismo pagatore competente individua, se del caso, strutture idonee e ne comunica l'ubicazione e le modalità di effettuazione delle operazioni alle Organizzazioni di produttori interessate.
2.2 Ritiri dal mercato effettuati da produttori soci di Organizzazioni di produttori sospese
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento, qualora un'Organizzazione di produttori sia stata sospesa ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1580/2007 o dell'articolo 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
2.3 Ritiri dal mercato effettuati sulla base di un contratto tra produttori non soci ed Organizzazioni di produttori riconosciute
In virtù di quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento, può accedere alla misura di intervento anche il produttore che non sia socio di un'Organizzazione di produttori. In tale caso le operazioni di ritiro sono effettuate sulla base di un contratto stipulato tra l'Organizzazione stessa ed il produttore non iscritto e le notificazioni di cui sopra sono effettuate a cura dell'Organizzazione di produttori.
Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al paragrafo 2.1, in quanto compatibili.
2.4 Ritiri dal mercato effettuati direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento, qualora in una data area non siano attive Organizzazioni di produttori riconosciute, ovvero per altre ragioni debitamente motivate dal produttore interessato, l'Organismo pagatore competente può - se accoglie le predette motivazioni - identificare ed indicare ai produttori non iscritti ad una Organizzazione di produttori strutture idonee per lo svolgimento delle operazioni di ritiro.
In tale caso, il produttore non iscritto invia direttamente all'Organismo pagatore medesimo le notificazioni sopra previste in luogo della sottoscrizione del contratto con una Organizzazione di produttori.
Le notificazioni relative alle operazioni di ritiro effettuate dal produttore non socio di una Organizzazione di produttori riconosciuta seguono le medesime procedure sopra stabilite per i produttori soci e per quelli che stipulano un contratto con un'Organizzazione di produttori.
2.5 Procedure di destinazione e regole di conformità
Le procedure di destinazione del prodotto oggetto di intervento sono stabilite dall'Organismo pagatore competente.
I prodotti oggetto di ritiro dal mercato devono in ogni caso rispettare le norme di commercializzazione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 76 del Reg. (UE) n. 543/2011.
Le predette conformità sono da intendersi relative alla tipologia del prodotto, fatte salve le norme che regolano il condizionamento e l'etichettatura per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
3. Operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
3.1 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuata da produttori soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 86 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 85 del Reg. (UE) n. 543/2011;
b) l'aiuto addizionale per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente secondo quanto appresso stabilito.
Le predette operazioni sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente, con le modalità indicate dal medesimo, entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente l'esecuzione delle predette operazioni, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
In caso di mancata raccolta parziale, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la comunicazione di cui all'allegato 1 specifica il quantitativo di prodotto già raccolto.
Alla conclusione delle operazioni giornaliere di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione ed entro le ore 10.00 del giorno successivo, l'Organizzazione di produttori che effettua le operazioni comunica all'Organismo pagatore competente, con le medesime modalità di cui sopra, la superficie ed i quantitativi oggetto di intervento, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
In tale comunicazione è altresì indicato il metodo di denaturazione applicato.
3.2 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione eseguita da produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, par. 5 del regolamento, al produttore non iscritto ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito un aiuto per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
In tale caso, le notificazioni di cui al punto 3.1 sono dallo stesso produttore direttamente inviate all'Organismo pagatore competente.
4. Controlli
4.1 Controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato
Le operazioni di ritiro dal mercato disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 4), sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 110 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.
Qualora le operazioni di ritiro dal mercato siano eseguite direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute, secondo quanto definito al precedente punto 2.4, i controlli di primo livello in questione sono eseguiti sul 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato, tenuto conto, anche in questo caso, dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.
4.2 Controlli sulle operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 5), sono soggette ai controlli ed alle condizioni previste dall'articolo 112, par. 2, del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 110, par. 2, del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura del 10% della superficie oggetto dell'operazione, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I controlli non si estendono, tuttavia, all'accertamento dell'avvenuta raccolta parziale.
Qualora le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute di cui al paragrafo 3.2, i controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono eseguiti sul 100% della superficie oggetto dell'operazione.
5. Pagamento dell'aiuto
5.1 Operazioni effettuate da produttori soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi delle disposizioni attuative nazionali del regolamento, adottate con D.M. in corso di pubblicazione, alle Organizzazioni di produttori spettano i seguenti aiuti:
1. per quanto riguarda le operazioni di ritiro dal mercato si applicano i seguenti valori del supporto massimo, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Pomodori
CN 07020000
7,25 euro/100 kg
Lattughe
CN07051100 e CN 07051900
31,00 euro/100 kg
Indivie ricce e Scarole
CN 0705 29 00
31,00 euro/100 kg
Cetrioli
CN07070005
19,20 euro/100 kg
Peperoni dolci
CN07096010
35,60 euro/100 kg
Zucchine
CN07099070
23,60 euro/100 kg
A tali importi si aggiungono quelli indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento.
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media 2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa (euro/ha)
Indennizzo massimo (euro/ha)
(90%)
Pomodori
7,25
316
2.290,76
2.061,68
Lattughe, indivie ricce e scarole
31,00
195
6.045,00
5.440,50
Cetrioli
19,20
249
4.780,80
4.032,72
Peperoni
35,60
207
7.369,20
6.632,28
Zucchine
23,60
208
4.908,80
4.417,92
Agli importi di cui sopra si possono aggiungere i seguenti importi addizionali, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha)
(90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
Le Organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento delle misure di sostegno dell'Unione di cui agli artt. 4, par. 5, e 5, par. 2, del regolamento entro luglio 2011.
In deroga alle scadenze previste dall'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 543/2011, le Organizzazioni di produttori presentano la domanda di pagamento del sostegno totale dell'Unione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 4 ed all'art. 5, par. 2 del regolamento secondo la procedura prevista dai medesimi articoli entro luglio 2011.
5.2 Operazioni effettuate da produttori non soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi del D.M. in corso di pubblicazione sopra richiamato, ai produttori non soci di Organizzazioni di produttori spettano:
1. per le operazioni di ritiri dal mercato gli aiuti indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento
Prodotto
euro/100 kg
Pomodori
33,2
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
Cetrioli
24,0
Peperoni
44,4
Zucchine
29,6
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha) (90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
I produttori non soci di un'Organizzazione di produttori riconosciuta, nei casi previsti dall'art. 5, par. 4 e dall'art. 5 del regolamento, presentano la domanda di pagamento delle misure in oggetto direttamente all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del produttore interessato entro luglio 2011.
5.3 Domande di aiuto
Le domande di pagamento presentate all'Organismo pagatore competente sia dalle Organizzazioni di produttori riconosciute sia dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori devono essere corredate dei documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del regolamento.
Il contenuto minimo della domanda di aiuto è riportato in allegato alla presente circolare (allegato 3).
Gli Organismi pagatori devono provvedere al pagamento delle domande di aiuto entro il 15 ottobre 2011. Tuttavia, gli stessi Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande prima della fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 7, par. 3 del regolamento.
Qualora le richieste totali di pagamento eccedano la misura dell'importo previsto dall'art. 2 del regolamento, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno che dovrà essere applicato in sede di pagamento delle domande di aiuto.
Detto coefficiente è stabilito nella misura del 100% nel caso in cui le richieste totali di pagamento non eccedano l'ammontare del finanziamento disponibile di cui all'art. 2 del regolamento.
6. Comunicazioni
6.1 All'organismo pagatore
Entro le ore 12:00 del 20 giugno 2011, le Organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con le modalità sopra definite, le quantità e le superfici relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta eseguite fra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del regolamento per ciascuno dei prodotti previsti dall'art. 1 del medesimo regolamento.
6.2 All'Organismo di coordinamento AGEA
Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni di cui al precedente punto all'AGEA per posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, entro le ore 12:00 del 21 giugno 2011, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Gli Organismi pagatori, sempre a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, comunicano all'AGEA entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo della settimana le informazioni relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nella settimana precedente, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Il Direttore dell'area coordinamento
Dott. G. Nanni
Allegato 1
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione preventiva operazioni di ritiro
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
Prevista
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data prevista di
denaturazione del
prodotto
PRODOTTI
Superficie (ha)
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 2
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione delle operazioni di ritiro effettuate
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
PRODOTTI
Superficie (ha)
Data
Metodo
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 3
Domanda di pagamento per prodotti ritirati dal mercato e raccolto prima della maturazione e mancato raccolto 2011
Scarica il file
Allegato 4
Notifica all'Agea - Coordinamento delle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta
ORGANISMO PAGATORE
PRODUTTORI ASSOCIATI
PRODUTTORI NON ASSOCIATI
PERIODO
DAL
AL
Ritiro dal Mercato
Mancato Raccolto
Denaturazione
Distribuzione Gratuita
Raccolto Parziale
PRODOTTI
Quantità (100 Kg)
Superficie
(ha)
Metodo
Quantità (100 Kg)
Quantitativo già raccolto (100 Kg)
CETRIOLI
POMODORI
X
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
D.M. 20 dicembre 2010
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
Reg. (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007
Reg. (CE) 7 giugno 2011, n. 543/2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 15-6-2011 n. 85 Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Circ. 15 giugno 2011, n. 85 (1).
Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Premessa
La Circ. 11 marzo 2011, n. 49 ha istituito, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, anche la possibilità di avvalersi del Mav - Pagamento Mediante Avviso. Tale servizio consiste in speciali avvisi di pagamento emessi dalla Banca Popolare di Sondrio - aggiudicataria della specifica gara di appalto indetta dall'INPS - e si avvale della procedura interbancaria standardizzata di incasso attraverso il bollettino MAV, identificato da uno specifico codice. L'importo dei contributi richiesti nel MAV è calcolato in base ai dati dichiarati all'assunzione del lavoratore domestico o successivamente variati con apposita comunicazione. Tuttavia, tenuto conto che durante il rapporto di lavoro domestico possono intervenire svariate cause - permessi non retribuiti, straordinario, cessazione,
ecc..- che, modificando i dati utili a determinare l'importo complessivo dei contributi ne comportano una variazione, è stata data la possibilità ai datori di lavoro domestico di generare, accedendo al sito internet dell'Istituto e variando i dati indicati, un MAV con importo conforme alle vicende intervenute nel rapporto di lavoro.
Tenuto conto che la generazione dei MAV attraverso il sito può essere di difficile gestione per i soggetti che assistono i datori di lavoro domestico e che INPS intende proporre servizi articolati volti a facilitare la fruizione delle possibilità di pagamento offerte, si comunica che è stato predisposto, esclusivamente per i soggetti legittimati ai sensi del comma 1, art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12, il servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Attraverso questo servizio, i soggetti accreditati potranno inviare all'INPS i dati necessari alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti per ciascun datore di lavoro e, dopo l'interazione con la banca, ricevere dall'INPS il Mav generato in conseguenza.
Si fa presente che per motivi di efficienza e sostenibilità dei costi il servizio potrà essere reso, almeno in questa fase iniziale, soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro a trimestre. Tale soglia minima potrà, in futuro, essere rivista e adeguata con riferimento a parametri di efficienza già consolidati. Si danno qui di seguito le linee guida del servizio.
2. Soggetti destinatari
Possono richiedere di accedere al servizio i soggetti indicati al comma 1, art. 1, L. n. 12/1979, vale a dire coloro che sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbiano dato la prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti relativi all'assistenza ai datori di lavoro. I soggetti richiedenti il servizio dovranno inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, di avere ricevuto specifica delega dai datori di lavoro domestico per conto dei quali agiscono.
3. Modalità di adesione al Servizio
Per l'adesione al Servizio di emissione massiva MAV, il soggetto mittente abilitato è tenuto a compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito www.inps.it nella sezione Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione massiva MAV per contributi lavoro domestico.
Il modulo dovrà essere inviato in base a quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo di posta elettronica "RichiestaServizioEmissioneMAV"
Gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali debbono allegare copia della prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro di cui al punto 2.
4. Caratteristiche del servizio
Il servizio è realizzato attraverso un flusso di trasmissione che consente lo scambio di file in formato XML con protocollo sFTP - Secure File Transfer Protocol - tra il soggetto mittente e l'Istituto. Il soggetto mittente deve utilizzare per usufruire del servizio un indirizzo IP pubblico e statico. Per rispondere ai requisiti di sicurezza che l'Istituto impone per lo scambio dei dati con soggetti esterni, ciascun soggetto mittente è tenuto a utilizzare le credenziali di accesso (utenza e password) fornitegli dall'Istituto all'atto dell'adesione.
L'elaborazione del flusso avviene per passi successivi:
- Passo 1: vengono trasmessi dai soggetti mittenti i file XML contenenti i rapporti di lavoro associati ai datori di lavoro gestiti;
- Passo 2: non appena pervenuti nel sistema centrale dell'Istituto i file vengono validati sulla base dello schema XSD rilasciato dall'Istituto;
- Passo 3: sulla base della struttura gerarchica scelta per il flusso di input si generano dei file XML che attestano l'arrivo dei file inviati con associato l'esito del controllo formale:
- Esito OK indica l'avvenuta ricezione del flusso che viene considerato formalmente corretto da parte dell' Istituto;
- Esito KO opportunamente codificato segnala gli errori di formato di uno o più rapporti di lavoro che verranno quindi non accettati dal sistema centrale, anche se si conserva la traccia dell'evento di scarto. Lo scarto è puntuale e non massivo per cui i rapporti formalmente corretti dello stesso soggetto mittente saranno comunque accettati;
- Passo 4: i dati che hanno avuto un riscontro formalmente corretto vengono acquisiti nella base dati centrale;
- Passo 5: per tutti i rapporti di lavoro inviati e correttamente validati viene effettuato il calcolo dei contributi e successivamente prodotta la relativa richiesta di generazione MAV al servizio bancario;
- Passo 6: pervenuti i dati dei MAV dal servizio bancario, si attiva un processo di generazione massiva dei PDF relativi da archiviare nei database dell'Istituto;
- Passo 7: viene notificata, tramite mail al referente tecnico del soggetto mittente, la presenza dei file in formato PDF nella cartella messa a disposizione dall'Istituto e, da quel momento, è possibile per il soggetto mittente prelevare, tramite protocollo sFTP, il file compresso contenente i MAV generati.
Sul sito www.inps.it nella sezione Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Emissione massiva MAV LD, sono pubblicati l'ultima versione del Documento tecnico contenente le specifiche del servizio e gli schemi di validazione dei dati in formato XSD.
5. Schedulazione del servizio
Il servizio ha cadenza trimestrale in corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici:
- 10 aprile;
- 10 luglio;
- 10 ottobre;
- 10 gennaio.
In particolare sono previsti due scambi da effettuarsi indicativamente:
- il primo, il 23 del mese antecedente ogni scadenza;
- il secondo, il 27 del mese antecedente ogni scadenza.
Le date andranno confermate trimestre per trimestre sulla base delle festività e dei conseguenti tempi di elaborazione.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti comporta l'impossibilità di elaborazione dei dati inviati e la conseguente impossibilità di usufruire del servizio.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato
Modulo di adesione al Servizio di emissione massiva MAV
vers. 1 del 16 giugno 2011
Scarica il file
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
Riordino della normativa in materia di permessi: l'ok definitivo del governo Il 9 giugno scorso il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati, così come previsto dal "collegato lavoro". (L. n. 183 del 4 novembre 2010). Il decreto sottrae alla contrattazione collettiva un'altra importante materia, quale è quella delle assenze tipiche, finora riservata quasi esclusivamente al tavolo negoziale.
Schema di decreto legislativo approvato dal governo il 7 aprile 2011 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato”; VISTO in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….. , in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del ……… ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………… ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……; SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) e f), al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. Art. 2 Modifica all’articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del congedo di maternità 1. All’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.” Art. 3 Modifica all’art. 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale All’articolo 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, inclusi i periodi di cui all’art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.” b) il comma 4 è abrogato. Art. 4 Modifica all’art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave 1. All’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: “5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5- quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.” Art. 5 Modifica all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 in materia di aspettativa per dottorato di ricerca 1.All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, terzo periodo, è sostituito dal seguente: “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.”. b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.”. Art. 6 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ”. b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.”. Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 3. . Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. 4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Art. 8 Disposizioni finali 1. Dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
USTICA. 21 AEREI MILITARI ATTORNO AL DC9, C'E' DOCUMENTO NATO
USTICA. 21 AEREI MILITARI ATTORNO AL DC9, C'E' DOCUMENTO NATO
MOSTRATO OGGI IN DIRETTA TV DAL GIORNALISTA ANDREA PURGATORI
(DIRE) Bologna 17 giu. - Un documento della Nato, citato nel
dispositivo di sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore,
testimonia la presenza nei cieli di Ustica di 21 aerei militari
contemporaneamente ad DC9 dell'Itavia precipitato in mare con il
suo carico di 81 passeggeri. A mostrarlo per la prima volta in
assoluto e' il giornalista Andrea Purgatori, ospite questa
mattina della trasmissione in onda su Rai Tre "Agora'". Il
documento, inviato dalla Nato, oltre ai magistrati, anche alla
presidenza del Consiglio e al ministero della Difesa, pare dunque
smentire le ricostruzioni secondo le quali il DC9 volava, quella
sera del 27 giugno del 1980, in un cielo sgombro da altri mezzi e
certifica, invece, la presenza nelle sue immediate vicinanze di
21 aerei militari e di una portaerei; si tratta per lo piu' di
velivoli britannici e americani, ma di cinque non viene rivelata
la nazionalita' (l'ipotesi fatta in trasmissione e' che si possa
trattare di aerei e libici).
Questa testimonianza, assieme a numerose perizie, spiega la
presidente dell'associazione delle vittime della strage di
Ustica, Daria Bonfietti, in collegamento dal museo della memoria
di Bologna, e' alla base della sentenza del giudice Priore che e'
arrivato a concludere che l'aereo civile e' stato abbattuto nel
contesto di un'azione di guerra, rigettando la tesi
dell'esplosione della bomba a bordo, che ancora trova illustri
sostenitori, come il sottosegretario Carlo Giovanardi. (SEGUE)
(Red/ Dire)
12:16 17-06-11
NNNN
Ustica, 21 aerei militari attorno al Dc9: lo prova un documento nato
Mostrato oggi in diretta tv dal giornalista Purgatori, e' citato nel dispositivo di sentenza-ordinanza del giudice Priore
BOLOGNA - Un documento della Nato, citato nel dispositivo di
sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore, testimonia la
presenza nei cieli di Ustica di 21 aerei militari
contemporaneamente ad DC9 dell'Itavia precipitato in mare con il
suo carico di 81 passeggeri. A mostrarlo per la prima volta in
assoluto e' il giornalista Andrea Purgatori, ospite questa
mattina della trasmissione in onda su Rai Tre "Agora'". Il
documento, inviato dalla Nato, oltre ai magistrati, anche alla
presidenza del Consiglio e al ministero della Difesa, pare dunque
smentire le ricostruzioni secondo le quali il DC9 volava, quella
sera del 27 giugno del 1980, in un cielo sgombro da altri mezzi e
certifica, invece, la presenza nelle sue immediate vicinanze di
21 aerei militari e di una portaerei; si tratta per lo piu' di
velivoli britannici e americani, ma di cinque non viene rivelata
la nazionalita' (l'ipotesi fatta in trasmissione e' che si possa
trattare di aerei e libici).
Questa testimonianza, assieme a numerose perizie, spiega la
presidente dell'associazione delle vittime della strage di
Ustica, Daria Bonfietti, in collegamento dal museo della memoria
di Bologna, e' alla base della sentenza del giudice Priore che e'
arrivato a concludere che l'aereo civile e' stato abbattuto nel
contesto di un'azione di guerra, rigettando la tesi
dell'esplosione della bomba a bordo, che ancora trova illustri
sostenitori, come il sottosegretario Carlo Giovanardi.
"Se non ci fosse stato il coraggio dei familiari delle vittime e
di giornalisti e magistrati che sono intervenuti, facendo il loro
dovere, oggi non saremmo vicini alla verita'- afferma l'assessore
alla Comunicazione del Comune di Bologna, Matteo Lepore, in
collegamento dal museo assieme a Bonfietti- il vero problema e'
che chi ha il dovere di rappresentare le istituzioni
probabilmente questa volonta' non l'ha cercata fino in fondo in
alcuni momenti storici del nostro Paese. E forse anche oggi non
e' cosi' a pieno. Noi come amministrazione il nostro dovere lo
vogliamo portare avanti e per questo siamo a fianco dei familiari
delle vittime".
L'approfondimento su Ustica fatto da Agora' si conclude con
l'appello di Purgatori, che ricorda che l'indagine e' ancora
aperta e che i giudici italiani hanno presentato alcune
importanti rogatorie all'estero per avere i documenti necessari
ad una ricostruzione completa di quanto accaduto quella notte.
"Il governo dovrebbe supportarli", chiede il giornalista,
lamentando il fatto che c'e' ancora chi sostiene la tesi della
bomba a bordo.
17 giugno 2011
(Pic/ Dire)
12:24 17-06-11
NNNN
USTICA. 21 AEREI MILITARI ATTORNO AL DC9, C'E' DOCUMENTO NATO -2-
(DIRE) Bologna, 17 giu. - "Se non ci fosse stato il coraggio dei
familiari delle vittime e di giornalisti e magistrati che sono
intervenuti, facendo il loro dovere, oggi non saremmo vicini alla
verita'- afferma l'assessore alla Comunicazione del Comune di
Bologna, Matteo Lepore, in collegamento dal museo assieme a
Bonfietti- il vero problema e' che chi ha il dovere di
rappresentare le istituzioni probabilmente questa volonta' non
l'ha cercata fino in fondo in alcuni momenti storici del nostro
Paese. E forse anche oggi non e' cosi' a pieno. Noi come
amministrazione il nostro dovere lo vogliamo portare avanti e per
questo siamo a fianco dei familiari delle vittime".
L'approfondimento su Ustica fatto da Agora' si conclude con
l'appello di Purgatori, che ricorda che l'indagine e' ancora
aperta e che i giudici italiani hanno presentato alcune
importanti rogatorie all'estero per avere i documenti necessari
ad una ricostruzione completa di quanto accaduto quella notte.
"Il governo dovrebbe supportarli", chiede il giornalista,
lamentando il fatto che c'e' ancora chi sostiene la tesi della
bomba a bordo.
(Red/ Dire)
12:16 17-06-11
NNNN
(ER) USTICA. C'E' CARTA NATO CHE DICE: C'ERANO 21 AEREI MILITARI
L'HA MOSTRATA OGGI IN DIRETTA TV IL GIORNALISTA ANDREA PURGATORI
(DIRE) Bologna 17 giu. - Un documento della Nato, citato nel
dispositivo di sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore,
testimonia la presenza nei cieli di Ustica di 21 aerei militari
contemporaneamente ad DC9 dell'Itavia precipitato in mare con il
suo carico di 81 passeggeri. A mostrarlo per la prima volta in
assoluto e' il giornalista Andrea Purgatori, ospite questa
mattina della trasmissione in onda su Rai Tre "Agora'". Il
documento, inviato dalla Nato, oltre ai magistrati, anche alla
presidenza del Consiglio e al ministero della Difesa, pare dunque
smentire le ricostruzioni secondo le quali il DC9 volava, quella
sera del 27 giugno del 1980, in un cielo sgombro da altri mezzi e
certifica, invece, la presenza nelle sue immediate vicinanze di
21 aerei militari e di una portaerei; si tratta per lo piu' di
velivoli britannici e americani, ma di cinque non viene rivelata
la nazionalita' (l'ipotesi fatta in trasmissione e' che si possa
trattare di aerei e libici).
Questa testimonianza, assieme a numerose perizie, spiega la
presidente dell'associazione delle vittime della strage di
Ustica, Daria Bonfietti, in collegamento dal museo della memoria
di Bologna, e' alla base della sentenza del giudice Priore che e'
arrivato a concludere che l'aereo civile e' stato abbattuto nel
contesto di un'azione di guerra, rigettando la tesi
dell'esplosione della bomba a bordo, che ancora trova illustri
sostenitori, come il sottosegretario Carlo Giovanardi. (SEGUE)
(Red/ Dire)
12:08 17-06-11
(ER) USTICA. C'E' CARTA NATO CHE DICE: C'ERANO 21 AEREI MILITARI -2-
(DIRE) Bologna, 17 giu. - "Se non ci fosse stato il coraggio dei
familiari delle vittime e di giornalisti e magistrati che sono
intervenuti, facendo il loro dovere, oggi non saremmo vicini alla
verita'- afferma l'assessore alla Comunicazione del Comune di
Bologna, Matteo Lepore, in collegamento dal museo assieme a
Bonfietti- il vero problema e' che chi ha il dovere di
rappresentare le istituzioni probabilmente questa volonta' non
l'ha cercata fino in fondo in alcuni momenti storici del nostro
Paese. E forse anche oggi non e' cosi' a pieno. Noi come
amministrazione il nostro dovere lo vogliamo portare avanti e per
questo siamo a fianco dei familiari delle vittime".
L'approfondimento su Ustica fatto da Agora' si conclude con
l'appello di Purgatori, che ricorda che l'indagine e' ancora
aperta e che i giudici italiani hanno presentato alcune
importanti rogatorie all'estero per avere i documenti necessari
ad una ricostruzione completa di quanto accaduto quella notte.
"Il governo dovrebbe supportarli", chiede il giornalista,
lamentando il fatto che c'e' ancora chi sostiene la tesi della
bomba a bordo.
(Red/ Dire)
12:08 17-06-11
NNNN
USTICA. 21 AEREI MILITARI ATTORNO AL DC9, C'E' DOCUMENTO NATO
MOSTRATO OGGI IN DIRETTA TV DAL GIORNALISTA ANDREA PURGATORI
(DIRE) Bologna 17 giu. - Un documento della Nato, citato nel
dispositivo di sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore,
testimonia la presenza nei cieli di Ustica di 21 aerei militari
contemporaneamente ad DC9 dell'Itavia precipitato in mare con il
suo carico di 81 passeggeri. A mostrarlo per la prima volta in
assoluto e' il giornalista Andrea Purgatori, ospite questa
mattina della trasmissione in onda su Rai Tre "Agora'". Il
documento, inviato dalla Nato, oltre ai magistrati, anche alla
presidenza del Consiglio e al ministero della Difesa, pare dunque
smentire le ricostruzioni secondo le quali il DC9 volava, quella
sera del 27 giugno del 1980, in un cielo sgombro da altri mezzi e
certifica, invece, la presenza nelle sue immediate vicinanze di
21 aerei militari e di una portaerei; si tratta per lo piu' di
velivoli britannici e americani, ma di cinque non viene rivelata
la nazionalita' (l'ipotesi fatta in trasmissione e' che si possa
trattare di aerei e libici).
Questa testimonianza, assieme a numerose perizie, spiega la
presidente dell'associazione delle vittime della strage di
Ustica, Daria Bonfietti, in collegamento dal museo della memoria
di Bologna, e' alla base della sentenza del giudice Priore che e'
arrivato a concludere che l'aereo civile e' stato abbattuto nel
contesto di un'azione di guerra, rigettando la tesi
dell'esplosione della bomba a bordo, che ancora trova illustri
sostenitori, come il sottosegretario Carlo Giovanardi. (SEGUE)
(Red/ Dire)
12:16 17-06-11
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Legge 183 del 4 novembre 2010, art 24. Modifiche alla diciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità
Strumenti di rilevamento della velocità attualmente in uso - Mappe
Mappe
Strumenti di rilevamento della velocità attualmente in uso
limiti attuali
- sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di precipitazioni atmosferiche
- sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari
- sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
- in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti appositamente segnalati.
Le sanzioni (dall'art. 142 del codice della strada):
- fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 38 e 155 euro
- oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più - sanzione pecuniaria compresa tra 155 e 624 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente
- oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 370 e 1.458 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
- chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 2.000 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.
Fonte: Polizia di Stato
giovedì 16 giugno 2011
TAR "...con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione dell'art. 6 d.P.R. 449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, atteso che l'Amministrazione ha adottato la sanzione più grave senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha ceduto agli illeciti;..."
IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3187
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR Campania, il sig. G. G., all'epoca dei fatti agente del Corpo di Polizia penitenziaria, impugnava il decreto (n. 03907362006/32386/ds6 emesso in data 16.5.2007) con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio (in applicazione del d.P.R. n. 449/92) a partire dal 20.01.06. Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 13.07.06 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74; nonché, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21.06.06, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p.;
- di essere stato destituito dal servizio in conseguenze delle predette sentenze di condanna, divenute irrevocabili. In particolare, in data 13.10.06 la Corte d'Appello di Napoli trasmetteva la sentenza di condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p. ed in data 23.10.06 perveniva la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13.07.06, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74.
A seguito di ciò, in data 27.10.06, l'Amministrazione riteneva di avviare procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti (2.11.06); e con delibera 28.03.07 il Consiglio di disciplina proponeva al Capo Dipartimento l'applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.
A sostegno del ricorso l'esponente deduceva in sintesi:
1) con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione dell'art. 6 d.P.R. 449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, atteso che l'Amministrazione ha adottato la sanzione più grave senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha ceduto agli illeciti;
- con motivi aggiunti, che i termini di 180 e 90 giorni non possono essere sommati, atteso che si riferiscono a due diverse scansioni procedimentali.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.
Il G. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi che sono riassunti nella sede della loro trattazione in diritto in seno alla presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l'amministrazione della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
1.- A sostegno della decisione gravata il TAR, nel respingere la censura fondamentale articolata dal G., ed incentrata sulla violazione del termine perentorio di 90 giorni per l'irrogazione della sanzione (e sulla impossibilità di sommare i termini di 180 e 90 giorni), ha richiamato la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla disciplina di cui alla l. n. 19/1990, disciplina del tutto analoga a quella del d.P.R. n. 449/92. Secondo tale orientamento "Il termine perentorio di novanta giorni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato comincia a decorrere non già dall'avvio del procedimento disciplinare, ma dalla "scadenza virtuale" del termine di centottanta giorni, fissato dall'art. 9 l. n. 19 del 1990, per l'inizio del procedimento stesso e decorrente "dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di
condanna". In sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall'avvenuta "notizia della sentenza irrevocabile", ed entro il quale l'amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta giorni" (CdS, VI, n. 869/2006). Il primo giudice ha ricordato che anche CdS, IV, n. 1213/2007 ha ribadito che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 9 l. 7 febbraio 1990 n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare, si cumula con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso, con la conseguenza che all'Amministrazione è concesso un termine globale di 270 giorni, decorrente
dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza di condanna, per chiudere il procedimento.
2. La sentenza è contrastata dall'appellante con due ordini di censure.
2.1.- Il primo avversa la pronunzia ove afferma che le valutazioni disciplinari dell'amministrazione non sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo e in contrario fa rilevare la sproporzione tra i fatti accertati e la sanzione irrogata, profilo che viene in rilievo nell'esercizio della discrezionalità di scelta tipologica della sanzione da infliggere. La tesi non può essere accolta. Anzitutto il giudice di prime cure non ha affermato l'insindacabilità delle valutazioni disciplinari, ma si è limitato a ritenere non illogica la sanzione prescelta (la massima) in rapporto ai fatti accertati; il TAR ha infatti affermato che questi ultimi sono di "considerevole gravità, denotano mancanza di equilibrio e non permettono che egli resti in servizio, per il discredito che altrimenti arrecherebbero al corpo di appartenenza" - e che "non sfugge all'ambito del sindacato
giurisdizionale di legittimità non potendo essere considerata né illogica né priva di presupposti". Il giudice di prima istanza conferma quindi, nel suo riferimento all'insindacabilità delle valutazioni, che questa emerge in tutti i casi in cui la misura adottata non risulti priva di logicità o degli indispensabili presupposti fattuali.
2.2. In merito al secondo ordine di motivi, il Collegio rileva che essi ripropongono la tesi, già svolta in primo grado (e contrastata da ampia giurisprudenza anche richiamata dal TAR) della non cumulabilità del termine di 90 giorni (art. 9, l. n.19/1990) per la conclusione del procedimento disciplinare, con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso.
E' infatti evidente che i due termini debbono essere applicati nel rispetto della sequenza procedimentale delineata dalla legge, poiché altrimenti non avrebbe senso lasciare all'amministrazione un termine di 180 giorni per iniziare un procedimento che invece deve essere già concluso entro il 90.mo giorno dalla notizia della sentenza penale.
Correttamente, pertanto, il TAR ha ribadito che il termine per la conclusione si innesta su quello per l'avvio del procedimento, sicché "il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di 270 giorni".
3- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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