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lunedì 27 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1).
 Articolo 12, comma 5, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.         122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.         Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di         lavoratori (cd diecimila).     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


          
                           
Ai                          
Dirigenti centrali e periferici             
                           
Ai                          
Direttori delle Agenzie             
                           
Ai                          
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali  
                           
Al                          
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Presidente  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci  
                           
Al                          
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo  
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse  
                           
Al                          
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati regionali             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati provinciali                       



              



Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state         fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art.         12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1).      
L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre         2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto,         ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai         sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni e integrazioni.      
La norma in oggetto prevede che le disposizioni         in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data         di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite         di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a         decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:      
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base         di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) titolari di prestazione straordinaria a carico         dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.      
La deroga in questione riguarda le sole finestre         di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia,         sia alla pensione di anzianità.      
Conseguentemente, una volta perfezionati i         requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli         assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei         potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o         vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza         della pensione.      
Con la presente circolare, che tiene conto del         parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n.         04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della         platea dei potenziali beneficiari della disposizione.    



1. Lavoratori in mobilità ordinaria      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che, entro il periodo di fruizione della         mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei         lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.      
Riguardo alla modalità di definizione della data         fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto         della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31         maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali         periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive         al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del         prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i         requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto         1.3).    



2. Lavoratori in mobilità lunga      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L.         n. 296/2006.      
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità lunga sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e         per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle         citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.    



3. Lavoratori in esodo      
La deroga al nuovo regime delle decorrenza è         riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore         del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei         fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23         dicembre 1996, n. 662.      
Si precisa che i lavoratori in esodo che         perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010,         continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino         all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della         prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.    



4. Formazione della graduatoria dei potenziali         beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha,         tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di         cessazione dell'attività lavorativa.      
La cessazione si riferisce ovviamente         all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al         collocamento in mobilità ovvero in esodo.      
Si sottolinea che la graduatoria è unica per         tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.      
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2,         l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle         sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e         lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti         per le due tipologie di lavoratori.      
Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento         in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in         quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato         all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.      
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie         di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della         finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.    



5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti         potenzialmente beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n.         122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di         pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono         avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente         prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.      
Di conseguenza, la volontà di avvalersi della         deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della         domanda di pensione.      
Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai         potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la         comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente         prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.      
Resta inteso che la certificazione non esonera         l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione,         corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.      
Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che         hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010         continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle         decorrenze.    



6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della         salvaguardia della decorrenza      
Con successivo messaggio sarà illustrata la         modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali         beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.    



7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito      
Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma         37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto         dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del         reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza         del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo         intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo".      
Tale intervento non determina ope legis un         diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto         del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro         dell'economia e delle finanze.    



8. Definizione delle domande di pensione giacenti      
Nelle more della formazione della graduatoria dei         potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con         richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n.         122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla         deroga in questione.      
Le Sedi avranno cura di costituire apposita         evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del         procedimento di cui al precedente punto 4.      
Di tali circostanze devono essere resi edotti gli         interessati.      
Resta fermo che l'esito positivo del procedimento         di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di         legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es.         cessazione del rapporto di lavoro dipendente).      
Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra         sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di         imminente pubblicazione.      
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
       
      
 L. 30 luglio 2010, n. 122              
 Conversione in legge, con         modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in         materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata         sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)       
       
      
 Art. 12       
 Interventi in materia         previdenziale.       
       
      
Omissis ...      
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei         trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del         presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000         lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al         pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:      
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi         degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30         aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.         23 luglio 1991, n. 223;      
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai         sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e         successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi         stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del         presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi         di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre         1996, n. 662.      
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale         (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del         rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di         cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del         regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in         vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il         raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto         non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad         usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.      
...Omissis    



Allegato 2      
       
      
 L. 13 dicembre 2010, n.         220.       
 Disposizioni per la formazione         del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità        2011)       
 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21         dicembre 2010, n. 297, S.O).       
       
      
Omissis ...      
37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,         sono apportate le seguenti modificazioni:      
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2»         sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;      
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:         «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma         5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal         1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di         tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle         politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,         nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e         formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre         2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2,         può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto         previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento
dell’intervento         di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento         della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito         dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di         tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo».    
...Omissis



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       12
L. 23 luglio 1991, n. 223, art.       7
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art.       1

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VII Cultura hanno iniziato l’esame dello Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell’interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (esame Atto n. 360 - rel. per la I Commissione: Volpi – LNP; Relatore per la VII Commissione: Frassinetti – PdL).

R. Camera: Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle "Attività usuranti"




Cassazione "...Lavorare in condizioni stressanti di fatto non costituiscono mobbing, di contro però danno diritto al risarcimento del danno..."

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.  13356 del 17/06/2011

Svolgimento del processo

La a.s.l. di Siena proponeva appello avverso la sentenza del locale Tribunale, con cui era stata condannata a pagare alla dipendente [OMISSIS] €. 19.000,00 complessivi a titolo di danno esistenziale e biologico, patiti da quest’ultima a causa di accertate disfunzioni organizzative all’interno del luogo di lavoro.
Lamentava in particolare che il Tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c. per aver riconosciuto il danno ex art. 2087 c.c., laddove la [OMISSIS] aveva dedotto un comportamento mobbizzante nei suoi confronti, peraltro escluso dal Tribunale, ed inoltre per avere riconosciuto le poste di danno senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra la patologia lamentata e le condizioni di lavoro.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 2 febbraio 2007, riteneva che nonostante la domanda della [OMISSIS] fosse basata sul lamentato mobbing, il Tribunale non aveva violato l’art. 112 c.p.c. pur escludendo una condotta cd. mobbizzante.
Riteneva infatti che tale illecito rappresentava in generale una violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., nella specie ritenuta sussistente, essendo riservata al giudice la qualificazione della domanda e la sua riconducibilità o meno ad una determinata previsione di legge.
Riteneva invece parzialmente fondato il gravame per non avere la [OMISSIS], quanto al danno esistenziale, fornito alcuna idonea allegazione o prova circa l’esistenza di una lesione alla sua sfera soggettiva. Quanto al danno biologico riteneva che esso ben poteva ricondursi alle disagevoli condizioni di lavoro, accertate dalle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, come stabilito dalla c.t.u. medico legale, mentre la quantificazione del danno doveva ridursi equitativamente ad €. 10. 400,00 in luogo di €. 11.700,00 riconosciuti dal Tribunal risultando più  aderente all’entità della patologia ansioso – depressiva emersa.
Avverso tale sentenza propone ricorrso per Cassazione la a.s.l. (…) di Siena, affidato a due motivi poi illustrati con memoria.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., proposti avverso la medesima sentenza.
I.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 412 bis c.pc., lamentando che la corte territoriale da una parte aveva escluso l’esistenza del mobbing, costituente il presupposto del danno lamentato dalla [OMISSIS] in primo grado, d’altro canto aveva ritenuto risarcibile un danno ex art. 2087 c.c., mutando così erroneamente la causa petendi, senza peraltro consentirle una adeguata difesa, anche in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ad illustrazione del motivo formulava il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
Denunciava inoltre in sufficiente e contraddittoria in motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella erronea valutazione dei fatti e segnatamente delle condizioni di lavoro in cui la [OMISSIS] era chiamata ad operare.
2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Inammissibile in ordine alla censura di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., non contenendo il motivo il prescritto quesito di fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. sez.un. l°ottobre 2007, n. 20673). Il motivo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si lamenta inoltre  una contraddittorietà della motivazione che ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice, Cass. sez. un. 22 dicembre 2010, n. 25984.
Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che dagli elementi di causa (prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, (pag. 5 sentenza) emergesse la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. La ricorrente richiede dunque inammissibilmente alla Corte un riesame in fatto delle circostanze del caso, precluso in sede di legittimità, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
Quanto alla violazione degli artt. 112 e 412 bis c.p.c., si osserva che, come rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte ha già affermato che l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e finalizzata all’emarginazione del dipendente (c d. “mobbing”, rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cod. civ. (Cass. 9 settembre 2008 n. 22858, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774), a maggior ragione ove, come nella specie, siano state dedotte gravi disfunzioni organizzative quali causa dei danni non patrimoniali richiesti, sicché non può ritenersi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né un illegittimo mutamento della causa petendi.
3. Con secondo motivo la a.s.l. denuncia “erronea ricostruzione ed interpretazione di atti e fatti processuali. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”
Lamentava in particolare la ricorrente principale che nella specie difettava qualsiasi reale prova circa il danno biologico riconosciuto alla [OMISSIS], che spettava a quest’ultima provare, laddove la corte di merito aveva semplicemente posto a carico dell’azienda l’onere di provare il rispetto dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c,c.
Lamentava anche che nella fattispecie non era stato dimostrato il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro e la patologia accertata dal c.t.u., consulenza che non poteva in ogni caso sollevare la parte dal suo onus probanti e che nella specie non aveva accertato adeguatamente il nesso causale.
Formulava pertanto il prescritto quesito di diritto chiedendo in particolare se incorra nella violazione dell’onere della prova la sentenza che in assenza di allegazioni attestanti l’esistenza di una patologia, demandi ad una c.t.u. l’accertamento di un danno biologico nonché del nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno.
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Ed invero la [OMISSIS] dedusse, e dunque allegò in fatto, di aver contratto una patologia psichica in conseguenza delle condizioni di lavoro in cui era chiamata ad operare.
Deve quindi osservarsi che sebbene la c.t.u. non sia qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essa può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 26 novembre 2007 n. 24620; Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 7 marzo 2001 n. 3343).
Il c.t.u., nella specie, ha accertato che la [OMISSIS] aveva contratto una patologia ansioso depressiva, di cui forniva quantificazione percentuale (8-10%), verosimilmente connessa alle stressanti condizioni lavorative in cui fu chiamata ad operare.
Deve infine osservarsi che ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata (Cass. 11 giugno 2009 n. 1353, in base al principio di cui all’art. 41 c.p. quale norma di carattere generale applicabile nei giudizi di responsabilità civile (da ultimo, Cass. 30 novembre 2009 n. 25236).
Nella specie il c.t.u. ha concluso per l’esistenza del nesso causale, nel senso sopra esposto, mentre la quantificazione percentuale del danno biologico non è stata oggetto di censure.
4. – 11 ricorso principale va pertanto respinto.
5. -Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OMISSIS] denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. 115 c.p.c in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale senza ricorrere alla prova presuntiva.
Il motivo è infondato.
Va al riguardo rammentato il principio (da ultimo enunciato da Cass. 30 novembre 2009 n. 25236; Cass. sez. un. 16 febbraio 2009 n. 3677), che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572), seguita dalla successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall’attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa.
Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell’inadempimento all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita, che nella specie difettano del tutto (sovrattutto quanto all’incidenza sulle abitudini di vita e relazionali), o risultano sotto il profilo in esame insufficienti (quanto ad esempio alla durata, in ricorso determinata tra l’ottobre 2001 e l’agosto 2002).
6. -Col secondo motivo la [OMISSIS] denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte di merito arbitrariamente ridotto l’entità del danno biologico, peraltro in difetto assoluto di motivazione sul punto.
Lamentava che la a.s.l. appellante aveva contestato l’esistenza del danno biologico solo sotto il profilo della responsabilità datoriale e del nesso di causalità, ma non in ordine all’entità del danno riconosciuto nella sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.
Come risulta dalla incontestata ricostruzione in fatto della vicenda processuale, contenuta nella sentenza impugnata, la a.s.l. impugnò la sentenza del Tribunale di Siena per avere, per quanto qui interessa, riconosciuto il danno biologico senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra le condizioni di lavoro ed il danno lamentato.
La corte territoriale risultava dunque ritualmente investita della questione, né la [OMISSIS] allega o riproduce, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113), l’atto di appello della a.s.l.
Pur avendo poi la corte di merito ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e basata sulla disposta c.t.u., che la somma di € 10.400,00 risultava più aderente all’entità della patologia accertata dall’ausiliare, la ricorrente incidentale non solo non allega la relazione di quest’ultimo, in contrasto col menzionato principio dell’autosufficienza, ma non chiarisce neppure la ragione per cui la somma liquidata dal Tribunale doveva ritenersi nella specie più corretta.
6. Anche il ricorso incidentale deve pertanto respingersi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011

Congedi di maternità: un'altra battuta di arresto (link direto al sito dell'autore)

I Ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’Ue, riunitisi il 17 giugno scorso a Lussemburgo per il Consiglio Epsco, hanno di fatto messo in stallo - Regno Unito e Germania in testa - la proposta di direttiva europea sulle lavoratrici in stato di gravidanza, nella speranza che la Commissione decida di abbandonare definitivamente il progetto.

evasori.info: segnala e mappa l'evasione fiscale

Governo: certificati medici on-line - proroga al 13 settembre Al termine della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio (Dipartimento dell'innovazione tecnologica della PA, Lavoro, INPS, associazioni datoriali e rappresentanze dei medici), è stata fissata al 13 settembre l'entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011.

Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CIRCOLARE 18 marzo 2011 , n. 4
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778)



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero della Salute
All'INPS
All'INPDAP
All'ENPALS
All'INPGI
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome
e p.c.:
Alle Presidenze o Segreterie Generali
di:
CGIL - fax 06/8476490
CISL - fax 06/8473314
UIL - fax 06/4753295
UGL - fax 06/3201944
CISAL - fax 06/3212521
CONFSAL - fax 06/5818218
SINPA - fax 02/89540460
CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713
CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148
CONFESERCENTI - fax 06/4746886
CONFAPI - fax 06/6780930
ABI - fax 06/6767457-313
ANIA - fax 06/3227135
CONFSERVIZI - fax 06/3241524
CONFETRA - fax 06/8415576
CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320
CNA - fax 06/44249511
CASARTIGIANI - fax 06/5755036
CLAAI - fax 06/6877580
CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908
COLDIRETTI - fax 06/4742993
CIA - fax 06/3204924
COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397
LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370
CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236
UNCI - fax 06/39375080
AGCI - fax 06/58327210
UNICOOP - fax 06/44249995
CIDA - fax 06/97605109
CONFEDIRMIT - fax 06/77204826
CUQ - fax 011/5612042
CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558
CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197
ASSOLAVORO - fax 06/32500942
CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386
CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876
USAE - fax 06/4819080
ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942
ACRI - fax 06/68184223
CIPA - fax 055/350418
FIEG - fax 06/4871109
CUB - fax 02/70602409
FABI - fax 06/8552275
CSE - fax 06/42010628
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale forense
Al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili
Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri

Premessa.
L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per
malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei
medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza
dalla convenzione.
L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha
previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace
sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010,
in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione
di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con
l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24
novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e
della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia
per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli
aspetti sanzionatori.
In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire
ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove
disposizioni.
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del
settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu'
provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le
attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS,
entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con
la presente circolare si intende:
dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico
e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del
settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle
attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 296

 

Comunicazioni per i lavori usuranti On line il modello per i datori di lavoro



Il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell’allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione.

E’ necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto. E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio  all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.

Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.

La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 laPresidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha' pubblicato la circolare 18 marzo 2011, n. 4 recante: Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privatodecreto 13 gennaio 2011

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 e' pubblicato il D.P.C.M. 4 giugno 2011 recante: Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Cassazione "... L'Alta Corte dice no alle mance...sono "una deplorevole abitudine..."

Cassazione Civile, sezione Sesta, Orddinanza n. 13425 del 17/06/2011

La Corte,
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., dott. Ignazio Patrone;
esaminati gli atti, osserva:

Con ricorso depositato il 28.11 05, [OMISSIS], reggente e poi titolare dell’Ufficio Postale [OMISSIS], proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti con cui era stata dichiarata legittima la sanzione inflittale dalla società Poste il 20.10.03, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, in conseguenza dei due addebiti contestatile (avere affisso un cartello con cui si invitava la clientela a non elargire mance al personale; per essere stata constatata una giacenza di corrispondenza nel suo ufficio di circa 120 Kg). Instauratosi il contraddittorio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n 6932/08, in riforma della impugnata decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità della adottata sanzione.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Poste Italiane spa.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso.

Diritto

Il ricorso di Poste Italiane spa si fonda su due motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del 2003 e degli artt. 2104 e 2106 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); 2. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici, ha accertato che la [OMISSIS] nella vicenda ha mostrato serietà ed attaccamento all’azienda, adoperandosi preliminarmente presso il personale alle sue dipendenze al fine di interrompere una riprovevole ed annosa abitudine, che coinvolgeva il personale stesso, cioè quella di accertare eventuali mance dai clienti e poi affiggendo il cartello in contestazione con la dicitura “si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste ltaliane spa”.
1. La sentenza impugnata, quanto all’affissione del cartello ha stabilito che se è pur vero che potrebbe per un verso sostenersi che essa fosse idonea a determinare disagio tra gli utenti, d’altro canto è pur vero che potrebbe aver determinato, dopo incontestate ed esplicite disposizioni in tal senso impartite dalla [OMISSIS] ai dipendenti ai sensi dell’art. 51 CCNL (che vieta l’accettazione di mance da parte dei dipendenti), un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte della titolare dell’ UP.
Pertanto, nella fattispecie in esame -come lascia intendere il Giudice a quo – la condotta della D’ A. lungi dal dover essere censurata per mancanza del dovere di diligenza sancito dall’art. 2104 c.c. e del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., o per violazione di norme contrattuali, doveva e deve essere considerata idonea a salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda, atteso che gli artt. 2104 e 1176 c.c. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro, come nel caso di specie, secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare altresì tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta. (Cass. Civ. sez. Lav. n. 12769/2000)
Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto le censure contenute in tale motivo di ricorso appaiono attinenti a valutazioni e accertamenti fattuali, inammissibili in questa sede. In particolare, in merito alle circostanze che avrebbero determinato la giacenza della corrispondenza, la Corte territoriale ha dato una motivazione convincente ed immune da vizi logici, suffragata tra l’altro, anche in questo caso da dati probatori documentali e testimoniali.
Non risultando nell’ iter argomentativo della Corte territoriale i denunciati vizi, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dìspositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in 30,00 oltre € 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, 1VA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011

Cassazione "...Rigettata dal tribunale, la domanda della ventiquattrenne B. R. - che aveva riportato lesioni il (OMISSIS) a seguito dell'investimento della vettura sulla quale viaggiava da parte di un'auto della Polizia di Stato,  sbandata a causa della velocità elevata - è stata parzialmente accolta dalla corte d'appello di Caltanissetta con sentenza n. 144 del 2004...."


DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9418
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.-  Rigettata dal tribunale, la domanda della ventiquattrenne B. R. - che aveva riportato lesioni il (OMISSIS) a seguito dell'investimento della vettura sulla quale viaggiava da parte di un'auto della Polizia di Stato,  sbandata a causa della velocità elevata - è stata parzialmente accolta dalla corte d'appello di Caltanissetta con sentenza n. 144 del 2004.
A  fronte di una richiesta di risarcimento di L. 123.500.000 (senza specificazioni in sede di conclusioni), la corte d'appello ha riconosciuto Euro 31.993,87 in valori monetar della pronuncia, di cui Euro 18.673,05 per danno biologico da invalidità permanente del 12%, Euro 3.894,3 per danno biologico da invalidità temporanea ed Euro 9.336,52 per danno morale, oltre agli interessi compensativi sulle somme  devalutate al momento del fatto e progressivamente rivalutate.
Ha  dunque condannato il Ministero dell'interno e Le Assicurazioni d'Italia  s.p.a. al pagamento dei relativi importi, oltre alle spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi Euro 9.700,00 oltre accessori.
2.- Avverso la sentenza ricorre per  cassazione la B., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la sola società assicuratrice.Motivi della decisione
1.-  Va pregiudizialmente revocata l'ordinanza interlocutoria depositata il 22.4.2010, con la quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, avendo la ricorrente successivamente prodotto documentazione dalla quale risulta che il ricorso era stato ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato.
2.- Il ricorso è infondato sotto tutti i profili nei quali si articola.
2.1.-  Il primo motivo (col quale sono dedotte violazione di norme di diritto,  vizio di omessa pronuncia o in subordine di motivazione, per non avere la corte d'appello liquidato alcunchè per danno patrimoniale da invalidità permanente) è infondato in quanto muove dall'erroneo, implicito presupposto che, essendosi in atto di citazione ed in comparsa  conclusionale (di primo grado) richiesto il risarcimento del danno da invalidità permanente e di quello biologico, il risarcimento del danno patrimoniale fosse stato per questo richiesto. Così non è: "danno da invalidità permanente" non significa infatti "danno patrimoniale", volta  che l'invalidità non è il danno risarcibile ma il fatto dal quale il danno deriva, nella costante conseguenza biologica ed in quella, solo eventuale, di natura patrimoniale.
Nè sussistevano elementi sulla base dei quali la corte d'appello potesse interpretare la domanda nel senso preteso dalla ricorrente, neppure con riguardo alle precisazioni contenute nella comparsa conclusionale (peraltro di primo grado, com'è detto a pag. 4 del ricorso), giacchè non  è affermato che la locuzione "danno patrimoniale" sia stata mai usata. Anzi, il riferimento al grado di postumi permanenti determinato dal c.t.u. ai fini della percentuale di invalidità depone in senso opposto. In ricorso non si sostiene, infatti, che nelle due fasi del giudizio di merito sia stato in qualche modo spiegato perchè la ricorrente (che svolgeva attività di insegnante, come si afferma a pag. 11 del ricorso) avrebbe in futuro guadagnato il 12% in meno in ragione dei postumi derivatele dalle riportate fratture del bacino.
In  conclusione, non può imputarsi alla corte d'appello di non essersi pronunciata su quanto la appellante riteneva di aver domandato, ma che non aveva in realtà chiesto per l'equivoco di fondo in cui ella, e non la corte territoriale, era incorsa.
2.2.- Il secondo motivo - col quale la sentenza è censurata per essere stato il danno biologico immotivatamente liquidato sulla base del valore di punto  delle tabelle adottate dal tribunale di Palermo, anzichè da quello di Catania o da altri tribunali - è inammissibile in quanto la ricorrente non afferma che il valore di punto degli altri tribunali fosse diverso e  maggiore, nè sostiene di aver chiesto nel giudizio di merito che si facesse riferimento all'una tabella anzichè all'altra.
Non è dunque possibile apprezzare l'interesse della ricorrente a ricorrere.
2.3.-  Il terzo motivo - col quale la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine  al mancato riconoscimento del danno da interruzione della gravidanza alla quinta settimana - è infondato poichè la corte d'appello ha liquidato il danno morale nella metà di quello biologico "avuto riguardo  al grave perturbamento provocato alla B., anche in relazione alla gravissima decisione di interruzione della gravidanza" (pagina 12 della sentenza, dalla terza alla quinta riga), così in realtà riconoscendo il nesso causale, che pure aveva formalmente escluso, tra lesioni e (decisione della B. di far ricorso alla volontaria) interruzione della gravidanza.
La ricorrente non chiarisce in alcun modo quale sia l'ulteriore danno lamentato.
3.- Il ricorso è conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE revoca la propria ordinanza in data 22.4.2010,  rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali concernente «Presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale». (Rep. n. 56/CU). (11A07690) (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2011)

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Cassazione "...Va poi ritenuto che le espressioni, che il ricorrente ha invitato pubblicamente ad usare, quali "celerino pezzo di merda", "poliziotto pezzo di merda" e "poliziotto primo nemico" anche nel presente momento storico siano parole percepite dalla generalità dei consociati come idonee ad arrecare offesa al patrimonio di rispettabilità e di onorabilità, cui ha diritto qualsiasi categoria professionale, ivi compresa quella della polizia di stato;  ciò poi in maggior misura nella specie in esame, nella quale tali espressioni offensive hanno formato oggetto di pubblico incitamento ad una denigrazione della polizia di stato e dei suoi singoli comportamenti del tutto gratuita ed immotivata...."


CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-01-2010) 01-02-2010, n. 4081
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  sentenza del 16.12.07 il G.U.P. del Tribunale di Crotone, col rito abbreviato di cui agli artt. 438 e segg. c.p.p., ha mandato assolto S.G.  dal reato di cui all'art. 414 c.p., comma 1, n. 1 (istigazione a commettere delitti) con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Il  fatto era avvenuto in (OMISSIS), nel corso di un incontro di calcio fra  le squadre del (OMISSIS); in tale frangente l'imputato, quale capo e guida del raggruppamento di tifosi della squadra di calcio del (OMISSIS), denominato "vecchio stampo", servendosi di un microfono, aveva sollecitato gli altri tifosi ad intonare e ripetere gli slogans offensivi nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, meglio in rubrica specificati.
Il  G.U.P. di Crotone ha ritenuto che non sussistesse il reato ascritto allo S., in quanto l'istigazione da lui commessa poteva avere ad oggetto  due reati, di cui uno, quello previsto dall'art. 342 c.p. (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) non era ipotizzabile nella specie, in quanto trattavasi di offese non pronunciate al cospetto dell'organo, cui erano rivolte.
Neppure era ipotizzabile il delitto di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria), in quanto sarebbe stato offeso il prestigio di un'intera categoria e non il decoro di una singola persona. Detta sentenza è stata  impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il quale ha chiesto la condanna dello S. alla pena di giustizia per il reato contestatogli, ritenendone la sussistenza in quanto, anche se il reato di oltraggio a p.u., di cui all'art. 341 c.p., era stato abrogato, permaneva pur sempre il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p.,  da ritenere come reato alla cui commissione l'imputato aveva istigato i  suoi compagni e che poteva formare oggetto dell'istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p., pur essendo perseguibile solo a querela, essendo quest'ultima una mera condizione di procedibilità.
In  accoglimento dell'appello proposto dal P.G. di Catanzaro, la Corte d'Appello di Catanzaro ha ritenuto S.G. penalmente responsabile del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche, l'ha condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La  Corte territoriale ha ritenuto che il reato di istigazione a delinquere  contestato allo S. avesse ad oggetto reati di ingiuria continuata, di cui all'art. 595 c.p.; ed era irrilevante che, in ordine al reato istigato, non fosse stata promossa azione penale.
Avverso  tale sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ricorre per cassazione  S.G. sia personalmente che per il tramite dei suoi difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
L'UNICO MOTIVO DI RICORSO PROPOSTO DAL RICORRENTE DI PERSONA:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 414 e 594 c.p.:
la  Corte territoriale, nel ritenere che il delitto istigato dal suo comportamento fosse consistito dal reato di ingiuria, nel senso che esso  ricorrente avesse incitato i tifosi della locale squadra di calcio a pronunciare frasi offensive all'indirizzo di un non meglio identificato "celerino", aveva violato la legge penale, in assenza di qualsiasi prova  circa la presenza nello stadio di soggetti appartenenti al reparto "celere" della Polizia di Stato;  inoltre la Corte territoriale aveva violato la legge penale anche perchè aveva ritenuto che sussisteva il delitto di ingiuria anche quando  l'espressione giudicata ingiuriosa fosse indirizzata a soggetti non individuabili appartenenti ad un gruppo molto vasto e tendenzialmente indefinito.
Nel reato di ingiuria era invece necessario che l'offesa fosse rivolta ad una persona presente;
I DUE MOTIVI DI RICORSO PROPOSTI DAI DIFENSORI DEL RICORRENTE:
1)-violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 414 e 594 c.p.; motivazione illogica ed insufficiente:
posto  che il fatto storico era stato pacificamente ricostruito sia dalla sentenza del G.U.P. di Crotone che dalla Corte d'Appello di Catanzaro, occorreva stabilire se nelle frasi pronunciate da esso ricorrente fossero ravvisabili profili di rilevanza penale, anche perchè il capo di  imputazione aveva omesso di specificare quale sarebbe stato il reato oggetto dell'istigazione commessa; ed al riguardo la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta di esso ricorrente integrasse gli estremi  del delitto di cui all'art. 414 c.p., in quanto in essa era ravvisabile l'istigazione a commettere il delitto di ingiuria.
La  sentenza assolutoria di primo grado, partita dalla constatazione della genericità del capo d'imputazione, il quale non conteneva alcun riferimento al reato oggetto dell'istigazione, aveva escluso che detto reato potesse essere quello di cui all'art. 342 c.p.,  in quanto esso presupponeva che l'offesa venisse fatta al cospetto dell'organo e cioè di fronte ad una rappresentanza di esso riunita in forma propria e solenne; il che non era avvenuto nella specie, in quanto  nella stadio vi erano solo alcuni appartenenti alla polizia di stato, sparsi fra la folla; aveva altresì escluso che potesse trattarsi del reato di cui all'art. 341 c.p., trattandosi di reato ormai abrogato; e neppure poteva essere contestato il delitto di ingiuria, di cui all'art. 594 c.p.,  presupponendo esso un'offesa diretta al decoro della persona offesa, si  che esso non poteva essere ritenuto sussistente quando
veniva offeso il  prestigio della categoria. La Corte territoriale non aveva adeguatamente contestato la sentenza del G.U.P., nella parte in cui aveva escluso che il delitto istigato potesse essere quello di cui all'art. 594 c.p..
Secondo  la giurisprudenza di legittimità la lesione dell'onore andava ancorata ad una media convenzionale, che tenesse conto della personalità dell'offeso e dell'offensore, trattandosi di concetto per sua natura variabile secondo l'ambito storico e sociale;
pertanto,  tenuto conto del fatto che negli stadi tale genere di comportamento era  molto diffuso, le espressioni usate dal ricorrente, seppure di per sè volgari, non potevano considerarsi offensive del bene giuridico tutelato  dalla norma;
3)-violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 417 c.p.p.:  il capo d'imputazione era stato formulato in modo generico, si che sarebbe stato onere dell'accusa precisare quale fosse stato il reato istigato; e l'accusa non aveva proceduto a tale integrazione, in tal modo ponendo in essere una palese violazione del contraddittorio e del suo diritto di difesa. La sentenza impugnata andava quindi annullata senza rinvio.
1. Va esaminato per evidenti motivi di priorità logico giuridica il motivo di ricorso proposto sub 3)  dal difensore del ricorrente.
Con esso è stata ipotizzata una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente, per essere stato il capo d'imputazione troppo generico, non avendo esso indicato con precisione quale fosse stato il reato, che il ricorrente avrebbe pubblicamente istigato a commettere la tifoseria di appartenenza. Il motivo di ricorso in esame è infondato.
Il  capo d'imputazione contiene invero una precisa descrizione fattuale del  reato contestato anche con riferimento al tipo di reato istigato, essendo stato specificato che il comportamento tenuto dal ricorrente era  consistito nell'aver sollecitato ripetutamente con un megafono gli altri tifosi a ripetere slogan offensivi nei confronti degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, indicando poi espressamente fra virgolette le sei espressioni che il ricorrente aveva invitato a ripetere in coro.
Il  fatto contestato al ricorrente è stato pertanto esattamente e precisamente individuato, ed è noto che, ai sensi dell'art. 521, spetta al giudice, nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, dare eventualmente al fatto contestato una diversa, più appropriata definizione giuridica.
2. Sono altresì infondati sia l'unico motivo di ricorso proposto personalmente dal ricorrente, sia i primi due motivi di ricorso proposti dal difensore del  ricorrente, motivi da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro. Con detti motivi il ricorrente censura l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel qualificare come ingiuria continuata, di cui all'art. 595 c.p., il delitto, oggetto dell'istigazione pubblicamente da lui commessa; e ciò non perchè sarebbe mancata la querela, di cui all'art. 597 c.p., essendo quest'ultima una mera condizione di procedibilità del reato di ingiuria, che invece viene in considerazione, nell'art. 414 c.p.,  quale delitto istigato nella sua materialità, ma perchè il delitto di ingiuria presuppone l'offesa all'onere ed al decoro di una singola persona presente, intesa quale diretta lesione della sfera personale
del  soggetto nella sua individualità; il che non si sarebbe verificato nella specie in quanto l'istigazione avrebbe riguardato non i singoli appartenenti alle forze di polizia, ma l'intera categoria della polizia di stato.
Non si condivide tale interpretazione.
Non può revocarsi in dubbio che agenti della polizia di stato erano presenti nello stadio ai fini della tutela dell'ordine pubblico, si da ben aver potuto percepire il contenuto ingiurioso e denigratorio degli slogans, che il ricorrente ha invitato i tifosi a ripetere; e le offese arrecate alla categoria di appartenenza non potevano non riverberarsi anche sui singoli agenti, che di tale categoria facevano parte e che ben potevano ritenersi personalmente ed ingiustamente denigrati come appartenenti alla stessa.
Non si ritiene invero di poter avallare un'artificiosa distinzione fra i singoli soggetti appartenenti ad una categoria e la categoria stessa, atteso che anche l'appartenenza ad una categoria costituisce parte integrante del patrimonio di onore e di rispettabilità che occorre riconoscere anche ai singoli soggetti-persone fisiche, i quali hanno diritto a essere tutelati anche quali singoli appartenenti ad una categoria, si che le offese alla categoria non possono non ripercuotersi  anche sui singoli appartenenti ad essa.
Va poi ritenuto che le espressioni, che il ricorrente ha invitato pubblicamente ad usare, quali "celerino pezzo di merda", "poliziotto pezzo di merda" e "poliziotto primo nemico" anche nel presente momento storico siano parole percepite dalla generalità dei consociati come idonee ad arrecare offesa al patrimonio di rispettabilità e di onorabilità, cui ha diritto qualsiasi categoria professionale, ivi compresa quella della polizia di stato;  ciò poi in maggior misura nella specie in esame, nella quale tali espressioni offensive hanno formato oggetto di pubblico incitamento ad una denigrazione della polizia di stato e dei suoi singoli comportamenti del tutto gratuita ed immotivata.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da S.G., con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010



Cassazione "...Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata ####################., in qualità di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri,  nel corso di una discussione all'interno del proprio ufficio, in caserma, con il carabiniere scelto ####################, cui rimproverava animatamente di non aver ottemperato all'obbligo di rimanere in caserma per almeno due ore a notte, afferrava il medesimo interlocutore per il braccio destro e, sospingendolo fino alla porta di comunicazione con l'ufficio contiguo del piantone, lo spintonava con violenza contro il mobile che si trovava all'interno di quest'ultima stanza...."


REATO MILITARE - SENTENZA PENALE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21228
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  - Con sentenza deliberata in data 6 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 3 novembre 2010, la Corte Militare di Appello di Roma, in  parziale riforma della sentenza 16 febbraio 2010 del Tribunale Militare  di Verona, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., riduceva la pena inflitta con i doppi benefici di legge a ####################., imputato  del reato di violenza contro un inferiore, alla pena di mesi otto di reclusione militare, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata ####################., in qualità di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri,  nel corso di una discussione all'interno del proprio ufficio, in caserma, con il carabiniere scelto ####################, cui rimproverava animatamente di non aver ottemperato all'obbligo di rimanere in caserma per almeno due ore a notte, afferrava il medesimo interlocutore per il braccio destro e, sospingendolo fino alla porta di comunicazione con l'ufficio contiguo del piantone, lo spintonava con violenza contro il mobile che si trovava all'interno di quest'ultima stanza.
1.2.  - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del  giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi presenti al momento del fatto nella stanza del piantone, vale a dire il Maresciallo P. e l'Appuntato M..
In  sentenza veniva fatto riferimento inoltre al fatto che il carabiniere --., durante il successivo espletamento del turno di servizio di pattuglia automontata, rivelava al collega Po. di aver avuto un diverbio  con il Comandante della Stazione e di essere stato da lui spintonato contro un mobile.
Le dichiarazioni dissonanti degli altri testi, vale a dire degli operai --- impegnati ad effettuare lavori edili nei pressi dell'ufficio del Comandante e di ---., occupato a presentare una denuncia all'appuntato M. (tutti avevano dichiarato di nulla aver avvertito in quel frangente) potevano invece essere spiegate, secondo il giudicante con il fatto che gli operai ben potevano trovarsi altrove al momento del violento diverbio, in un punto cioè in cui non era stato per loro possibile sentire le grida, mentre il  L. aveva sicuramente reso testimonianza reticente.
2.  - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. ---, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il G. chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a)  con il primo motivo di impugnazione veniva rilevata la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali specificatamente indicati nel contesto del gravame, con riferimento all'art. 606 c.p.p.,  comma 1, lett. e); la decisione gravata poggiava, con motivazione illogica e contraddittoria, su una scelta di campo, quella cioè di aver voluto, da un Iato, dare ragione ai militari sottoposti al prevenuto e che nutrivano nei suoi confronti, per ragioni diverse, risentimento per passati trascorsi e, dall'altro, non attendibili le affermazioni di persone estranee all'ambiente militare, quali L., B. e N. non ritenuti credibili per il solo fatto di aver reso affermazioni non concordanti con quelle dei Carabinieri;  il giudice, in altre parole, ha riservato fede privilegiata ai militi, in quanto tali, non avendo tenuto
conto che i civili rischiavano ugualmente gravi conseguenze penali in caso di falsa testimonianza.
Parimenti censurabile è l'affermazione scritta in sentenza secondo cui il non aver escluso i Carabinieri nelle loro deposizioni la presenza dei civili doveva ritenersi segno di  genuinità delle propalazioni stesse, posto che con ciò si escludeva a priori l'eventualità che i militi avessero sostenuto una versione non veritiera quale risultato di una confluenza non concordata delle loro testimonianze;
b) con il secondo motivo di impugnazione veniva eccepita la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali specificatamente indicati nel contesto del gravame e, in particolare, l'omessa o insufficiente considerazione dei motivi addotti in sede di appello, con riferimento all'art. 606 c.p.p.,  comma 1, lett. e); veniva in particolare avversata l'affermazione contenuta in sentenza relativa al fatto che si fosse considerata l'eventualità che gli operai non si trovassero al momento del litigio nei pressi dell'ufficio del G., posto che il luogo e gli orari coincidevano con il fatto per cui è giudizio.
Non  si è poi tenuto conto del fatto che la mancata esibizione della relazione scritta da parte del B., che egli sostiene di aver redatto a seguito dell'episodio ma non inviato ai suoi superiori, non è tanto indice di non animosità del Carabiniere, come affermato dalla Corte territoriale, quanto di inaffidabilità del suo contenuto dichiarativo.
Censurabile  era inoltre l'affermazione, parimenti contenuta in sentenza, secondo cui la smentita da parte del Capitano Ba. di aver ricevuto la confidenza  del Carabiniere B. circa l'alterco avuto con il suo Comandante era giustificabile con una lacuna mnemonica dell'ufficiale, posto che il Capitano aveva reso in dibattimento una testimonianza lucida e precisa ricordando con esattezza i termini del colloquio avuto con la parte offesa senza però ricordare la denuncia invece rammentata dal B..
E'  inoltre da censurarsi l'assunto esposto in sentenza secondo cui il L. avrebbe reso falsa testimonianza per il fatto che, quantomeno, non aveva  riferito delle grida che lo stesso G. aveva ammesso per contro di aver fatto, posto che non solo il ricorrente non ha indicato l'orario in cui tale circostanza si era verificata, ma ha anche escluso che fosse avvenuta in presenza del L., di cui peraltro il giudice non ha chiarito le ragioni della pretesa falsa testimonianza;
c) con il terzo motivo di impugnazione veniva eccepita l'inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (art. 603 c.p.p.)  nonchè mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da dati processuali specificatamente indicati nel contesto dell'appello, con riferimento all'art. 606 c.p.p.,  comma 1, lett. c) ed e); veniva ribadito che, in sede di appello, era stata avanzata richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per il confronto tra il L., il P. e il M., esperimento che, in un primo momento, era stato accolto dal Tribunale di Verona, ma che poi non si era potuto concretizzare solo per la mancata comparizione  dei due militi.
Sul punto la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione circa il mancato rinnovo dell'incombente istruttorio.Motivi della decisione
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1  - Le argomentazioni espresse dal giudice di merito, sia in primo che in  secondo grado, devono ritenersi congrue e logiche sottraendosi per questo a qualsivoglia censura difensiva esposta in gravame.
Deve  per vero rilevarsi che la scelta di fondare la responsabilità del prevenuto sulla testimonianza dei tre militari non è il frutto di una mera valutazione acritica e imparziale delle prove dichiarative, basata sulla sola considerazione che i militari, rispetto ai civili, avrebbero un obbligo qualificato (in più) di dire la verità e discendente dalla loro professione, quanto dal fatto che tali propalazioni sono perfettamente concordi tra loro per essere i militari stati presenti al momento del fatto, mentre tra i testi "discordanti" il giudice rammenta essere stato solo il L. presente al fatto in quanto gli operai dovevano recarsi anche fuori dalla caserma per la esecuzione di lavori manutentivi.
Il giudice, a ben vedere, fa dunque leva sul fatto che le testimonianze diacroniche non si ponevano tutte sullo stesso piano, posto che i due operai, pur lavorando stabilmente dalle parti dell'ufficio del Comandante, ben avrebbero potuto in quel preciso frangente trovarsi altrove e dunque nelle condizioni di non aver sentito nulla per impossibilità fisica di ascoltare.
In altre parole la Corte di Appello  distingue sì, in via sistematica, la posizione dei testi "civili" da quelli militari, ma per il solo fatto "materiale" che non tutti erano testi oculari, bensì solo uno di essi, vale a dire il L., che ha reso affermazioni, come ha sottolineato la Corte di appello, persino in contrasto con le dichiarazioni dell'imputato e dunque si era rivelata non attendibile di per sè, a prescindere dal suo contrasto con le altre testimonianze.
3.1.1. - A questa considerazione, il giudice di merito ne aggiunge altre: non solo quella che i militi testimoni sono anche Carabinieri,  sicchè l'onere di dire la verità è per loro quanto meno più significativa (per dovere di istituto prima che per altre considerazioni) a parità di conseguenze penali (con i civili) cui avrebbero potuto andare incontro nel caso di falsa testimonianza, ma anche il fatto che il carabiniere B. si fosse confidato nella immediatezza dell'episodio con il collega Po. di quanto accadutogli, carabiniere -. che è rimasto estraneo all'accaduto e che dunque si sottrae a quella logica difensiva secondo cui tutti i carabinieri denuncianti hanno sostenuto il falso per aver nutrito motivi di acrimonia nei confronti del Comandante.
Non  solo, ma la testimonianza del --. è particolarmente rilevante, come evidenzia lo stesso giudice di merito, perchè contraddice la versione dei fatti fornita dall'imputato là ove quest'ultimo nega, tra le altre cose, di aver fatto rientrare la pattuglia automontata (composta dalla parte lesa e dallo stesso -.) prima del tempo in quanto doveva comunicare al B. gli esiti del colloquio avuto con il proprio superiore.
Infine  la Corte fa riferimento alla circostanza che è stato lo stesso G. ad aver ammesso l'alterazione dei toni della propria voce al momento della discussione sicchè se anche i due operai potevano non aver sentito (perchè come si è visto potevano essere altrove o potevano non aver sentito per i rumori della strada o per altro) ciò non poteva invece essere sfuggito al L. che si trovava con il P. e il M. proprio nella stanza attigua a quella del comandante e ciò a prescindere dalla non rilevante motivazione che poteva aver spinto il testimone a riferire circostanze non vere.
3.1.2 - Priva di pregio è inoltre la censura della sentenza nella parte in cui valuta come genuine le propalazioni dei Carabinieri per il fatto che gli stessi non abbiano escluso la presenza di civili.
Trattasi  per vero di una valutazione di merito, atteso peraltro che appare ben poco configurabile una convergenza di accuse su fatti non veri da parte di soggetti non d'accordo tra loro, visto che le tre testimonianze sono pressochè sovrapponibili.
Piuttosto va sottolineato che se è vero che i militi non potevano non riferire della presenza (all'interno e fuori della caserma) di civili, posto che trattavasi di una circostanza che sarebbe comunque emersa nel corso dell'istruttoria (se non altro per le dichiarazioni che sarebbero state rese dal Comandante in propria difesa) il giudice del merito evidenzia il fatto che i militi hanno fatto chiaro e immediato riferimento ai civili come soggetti che comunque avrebbero potuto riferire i medesimi fatti da loro vissuti confidando, nel non escluderli, nella conferma della versione da loro propugnata.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1  - Le considerazioni fatte valere in gravame si risolvono in una mera rilettura del dato probatorio e comunque espresse come mere congetture.
Il  giudice per vero evidenzia che non vi può essere certezza che i due operai, nel momento preciso del litigio (che come implicitamente fatto valere dal giudice di merito avrà preso pochi minuti) si trovassero esattamente nelle condizioni di potersi avvedere dell'alterco scoppiato all'interno della caserma.
In altri termini, come implicitamente fa valere il giudicante, non può dedursi dal fatto che gli operai fossero intenti a lavorare all'esterno, nei pressi dell'ufficio, che gli stessi, per ciò solo, si fossero trovati anche nella condizione ottimale per poter sentire distintamente il litigio potendo infatti essere stati posizionati in quell'istante in un punto diverso dell'edificio, occupati magari in altre incombenze, ovvero in condizioni di non poter sentire agevolmente (per rumori provenienti dalla strada, per una radio accesa...).
Peraltro  è appena il caso di osservare che alcuna verifica è stata svolta, in fatto, relativamente all'udibilità in concreto dall'esterno di una discussione animata svoltasi all'interno della caserma.
3.2.2.  - Privo altresì di pregio è l'assunto difensivo secondo cui la mancanza  di esibizione della relazione scritta da parte della parte lesa sia ragione di inaffidabilità del contegno dichiarativo della parte lesa, posto che trattasi di illazione che non tiene conto di quanto argomentato dal giudice che ha menzionato il fatto che il B. era stato consigliato, dai suoi superiori, di soprassedere all'episodio increscioso e di aver pazienza in vista del suo prossimo trasferimento; inoltre la parte lesa, una volta incardinato il processo, non ha esitato  a ribadire la propria versione dei fatti dimostrando così, come evidenziato dal giudice territoriale, tutta la fermezza del suo proposito di far emergere la verità. 3.2.3. - Anche la critica rivolta alla valutazione della prova dichiarativa del Ba. si profila qui inammissibile dal momento che non tiene conto della circostanza che
l'ufficiale, come fatto valere dal giudice di merito, non ha escluso che  il B., durante uno dei servizi di controllo su strada, gli abbia comunque riferito del clima negativo venutosi a creare presso la Stazione di (OMISSIS) e che l'ufficiale non abbia formlizzato la notizia  per non averlo fatto, per primo, il B. (che dunque perseverava nella sua intenzione di non procedere contro il G., così come aveva fatto non inoltrando la sua relazione scritta) essendo imminente, come dianzi rammentato, il suo trasferimento poi intervenuto a breve.
3.2.4  - Parimenti manifestamente infondata è la censura che attiene alla mancata causale da parte del giudicante circa la falsa testimonianza del  L. perchè attiene ad una rivisitazione dei dati probatori già ampiamente scrutinati dal giudice.
Le ragioni specifiche della condotta tenuta dal teste sono qui non rilevanti dovendo essere semmai oggetto di futura disamina nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito a suo carico.
Inoltre,  il contesto delle grida rivolte al B. è lo stesso riferito dai testi che ricordano la presenza del L. nella stanza tant'è che, se è vero che quest'ultimo non era presente nella stanza del Comandante quando quest'ultimo inveiva contro la parte lesa, è anche certo che, per contro, si trovava nella stanza del piantone insieme a P. e allo stesso M. (il quale era posizione proprio di fronte al L.) e che ebbe a sentire  le voci concitate.
3.3 - Il terzo motivo di ricorso è altresì infondato.
3.3.1  - Va osservato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del giudice di disporre la  rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1^, 11 novembre 1999, Puccinelli ed altro).
Atteso  che l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio  di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3^, 29 luglio 1993, n. 7908, Giuffida, rv, 194487; Cass., Sez. 1^, 15 aprile 1993, Ceraso) deve  sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la  formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez. 1^, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel
caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p.,  comma 2) (Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, rv. 240995) mentre l'error in procedendo è rilevante ex art. 606 c.p.p.,  comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando la prova richiesta e  non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4^, 14 marzo 2008, n. 23505,  Di Dio, rv. 240839).
3.3.2 - Tanto premesso, deve osservarsi che l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà della richiesta integrazione probatoria.
E'  stato posto in particolare l'accento, ancorchè in modo stringato, ma non per questo meno esauriente (sul punto cfr. Sez. 4^, 2 dicembre 2009,  Sergio e altri, n. 47095, rv. 8 245996, che esprime il principio di diritto condiviso da questo Collegio secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio  definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili), non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sè un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto  probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun
concreto progresso nell'accertamento della verità avrebbe impedito la doverosa ottemperanza, in carenza di una effettiva esigenza accertativa, del cogente principio della ragionevole durata del processo la cui elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Strasburgo, nell'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha condotto al riconoscimento nel nostro ordinamento del relativo principio con la riforma costituzionale del 1999. 4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.P.Q.M.
dichiara  inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.