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giovedì 7 luglio 2011

Manca la benzina le auto della polizia restano in garage - Le volanti senza benzina e le auto restano in garage --- "Tra poco andremo tutti a piedi"





La protesta dei poliziotti -- L'Ufficio immigrati è al "collaso" Gli agenti protestano



Mafie, Ciotti (Silp): "Mezzi per combatterle fermi al '94"


Mafie, Ciotti (Silp): "Mezzi per combatterle fermi al '94"

Ciotti


Il segretario generale del Silp Cgil Roma: "La cronologia dei fatti dice che a Roma c’è un’escalation di criminalità organizzata. Non hanno investito sulle risorse investigative". L'allarme:  "Quote di società che avrebbero ricevuto fondi da un Ente statale per attività d’impresa, questo Ente riceve fondi dalla comunità europea".
Le mafie fagocitano Roma da tempo, ma qualcuno se ne stupisce ancora. “Si sta concretizzando quello che diciamo da sempre”, ha detto il segretario generale del Silp Cgil di Roma, Gianni Ciotti, commentando l’omicidio a Prati del 33enne Flavio Simmi, figlio di un processato per la Banda della Magliana, e il colpo inflitto alla ‘ndrangheta nel maxisequestro di ieri a Roma che ha comportato la chiusura di 18 società, tra cui 'L'antico caffè Chigì’, nell'omonima piazza. “Alzare l’attenzione sulle mafie”, l’appello ripetuto negli ultimi anni dal Silp Cgil e sottovalutato da troppi.
Ciotti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ieri ha detto che l’omicidio a Prati è un fatto esterno alla Capitale. Lei che ne pensa?
“Che il problema è stato sottovalutato quando noi chiedevamo allo Stato e alle amministrazioni locali di guardare al di là dei problemi di micro criminalità, a Roma sono state fatte ordinanze sulla prostituzione mentre questi signori mettevano le mani sulla città, anzi, non le hanno mai ritirate”.
Mi sta dicendo che le mafie controllano la Capitale?
“Si, è in atto una guerra tra bande bene organizzate. I numeri ci danno ragione, le operazioni degli ultimi anni su Roma e nel Lazio sono dati ufficiali e incontrovertibili. Ritengo poi che il legame tra la Banda della Magliana, la ‘ndrangheta e la camorra non si è mai interrotto. Hanno fatto affari con il cemento, con le attività commerciali, perfino con la Sanità. Riciclaggio di denaro sporco e traffico internazionale di stupefacenti. C’è un aspetto che come investigatore e come sindacalista mi allarma, pare vi siano delle quote di società che avrebbero ricevuto fondi da un Ente statale per attività d’impresa, questo Ente riceve fondi dalla comunità europea. Se venisse confermato che un Ente statale finanzia imprese in odore di ‘ndrangheta..”.
Qualcuno non ha voluto vedere quindi?
“Qualcuno non ha voluto investire risorse nella criminalità organizzata. La cronologia dei fatti dice che a Roma c’è un’escalation di criminalità organizzata. Abbiamo gli stessi mezzi per la lotta alla mafia che avevamo nel 1994, dunque noi siamo rimasti fermi in quanto a forze e le mafie hanno fatto un salto di qualità spaventoso, ha assoldato professionisti. Per fare una seria lotta alle mafie bisogna investire sugli uffici investigativi, ormai la squadra mobile è rimasta ferma al palo, e la Dia che è operativa a Roma copre tre o quattro regioni con soli 110 uomini circa. Mi chiedo se è possibile operare con questi mezzi in indagini così complesse. E mi chiedo pensando al Lazio, come mai non si riesce ad aprire un ufficio Dia a Latina dove conosciamo benissimo i problemi di criminalità organizzata?”.
E contro chi pensa che Roma sia ancora un territorio franco?
“La lotta alla mafia si fa anche con la cultura antimafia, certo è che fino a quando i nostri politici, non so per quale assurda ragione, minimizzeranno il problema non si riuscirà a cambiare le cose. I partiti facciano autocritica e anche autotutela tra le loro fila, e le imprese stiano più attente”.
Carmen Vogani 
 
 
 
 

TAR "... Guardia di Finanza - Riconoscimento causa di servizio ...(deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento, attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza, così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle")."


FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-06-2011, n. 1043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1  il sig. L., maresciallo della G.d.F. in congedo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
a) rettilizzazione della fisiologica lordosi cervicale;
b) ernia inguinale destra;
c) voluminose varici venose arti inferiori con incontinenza valvolare safenofemorale bilaterale;
d) calcificazioni parietali dell'aorta addominale;
e) sinusopatia fronto mascellare cronica;
f) periartrite scapolo omerale bilaterale a lieve incidenza funzionale;
g) spondiloartrosi lombo sacrale a media incidenza funzionale.
1.2  Alla valutazione favorevole della Commissione Medico Ospedaliera seguiva il parere quasi completamente contrario del Comitato di Verifica  per le Cause di Servizio (si riconosceva il nesso eziologico per la sola spondiloartrosi), e, infine, la determinazione dirigenziale n. 5040/A, che quest'ultimo in toto recepiva.
2.- La d.d. appena citata formava oggetto del presente ricorso, così articolato:
A)  Eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa considerazione dei pareri di parte.
B) Violazione di legge: art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
3.-  Tanto esposto in fatto, rileva il Collegio che il gravame, rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo g.a., è infondato e va respinto per le ragioni che subito si indicheranno.
4.-  Quanto, anzitutto, al tema della giurisdizione, deve osservarsi che "sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, sulle controversie instaurate per il riconoscimento di infermità contratte per causa di servizio, in quanto si tratta di diritti patrimoniali che, se accertati, trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione d'appartenenza (cfr., ad es., Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581). La giurisdizione della Corte dei Conti  si configurerebbe, infatti, nella diversa ipotesi che la controversia fosse esclusivamente finalizzata alla liquidazione della pensione privilegiata, mentre nella specie si tratta del provvedimento di diniego  del riconoscimento della causa di servizio, da cui sorge, se del caso, un diritto soggettivo, ben conoscibile nella presente
sede di giurisdizione esclusiva" (T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, I, 25 marzo  2010, n. 92; cfr. anche T.a.r. Piemonte Torino, I, 12 maggio 2010, n. 2374, secondo cui appartiene "al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell'equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria,  stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e  relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e  condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell'equo indennizzo -pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo- che la decisione circa l'attribuzione della
pensione privilegiata ordinaria").
5.-  Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio osserva che, per  indirizzo giurisprudenziale consolidato, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici  dipendenti in costanza di attività lavorativa è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici,  desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.
Ne discende che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (fra le  molte, Cons. Stato, IV, 16 ottobre 2009, n. 6352), essendo soltanto ammesso, in virtù delle particolari competenze tecnico - amministrative e  della composizione dell'organo predetto, un sindacato di legittimità limitato alle ipotesi di macroscopici vizi logici (irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e/o motivazione; cfr. T.a.r. Lazio Roma, II, 15 luglio 2010, n. 26067; T.a.r. Campania Napoli, VI, 14 luglio 2010, n. 16721; Cons. Stato, IV, 6 maggio 2010, n.  2619; I, 28 aprile 2010, n. 3185; IV, 23 marzo 2010, n. 1702; III, 18 dicembre 2009, n. 2164).
5.1 Applicando, infine, i principi appena richiamati al presente gravame, va in particolare rilevato che il Comitato formulava una serie di puntuali considerazioni tanto con riferimento alle particolari caratteristiche delle singole patologie lamentate dal ricorrente quanto rispetto al rapporto fra le stesse e la natura e le condizioni dei servizi prestati dal L. nel corso della propria carriera: tali giudizi, dunque, in quanto  per un verso correttamente argomentati e, per altro verso, corroborati dalle risultanze degli atti della causa, sfuggono alle censure di difetto di istruttoria e di carente motivazione formulate con l'atto di gravame (deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento,  attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non
risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza,  così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle").
6.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 675/2008 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Cassazione "...Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,  ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità)...."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,  ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il  giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni  di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente
accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta  decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma  4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,  il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che  le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è  pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa  vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'art.  142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma  1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro  ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che  "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Dunque,  per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato;  c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,  in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli  indicati casi non è prescritta.
Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione,  in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone  senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida  evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle  esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi  previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168,  con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al  rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di  ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto  intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione  letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento  ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o  simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o  altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di  falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti  in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto  pubblico dall'art. 2700 c.c..
Ne  consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a
concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con  riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti  alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde  doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento  compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che,  giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed  attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè,  infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna M.G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011


mercoledì 6 luglio 2011

Ridurre il sale non protegge il cuore, contrordine da mega-indagine

SALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE =
PASSATI IN RASSEGNA 7 STUDI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Limitare il sale
nella dieta non riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ne' di
morire per queste malattie, secondo i dati oggi disponibili. Sono le
conclusioni, spiazzanti, di una recente revisione Cochrane, che ha
passato in rassegna 7 studi condotti sugli effetti della riduzione del
sodio, con ben 6.489 partecipanti. Sul risultato, che fara' discutere
visto il recente tam tam della comunita' scientifica di tenere la mano
leggera con il sale, i ricercatori precisano che sono necessarie
conferme da studi molto piu' ampi.

Molte prove scientifiche, infatti, sostengono che un'assunzione
moderata di sale riduce la pressione sanguigna: "Il continuo
incoraggiamento a limitare l'apporto di sodio ha portato a
un'effettiva diminuzione del suo utilizzo, che ha avuto come
conseguenza una piccola riduzione della pressione sanguigna - afferma
Rod Taylor, dell'Universita' di Exeter, autore della revisione - Il
nostro obiettivo era constatare se la dieta povera di sale modificasse
anche il rischio di incorrere in episodi cardiovascolari, o di morire
per queste cause", spiega.

Gia' una prima revisione Cochrane pubblicata nel 2004 non aveva
riportato alcuna prova conclusiva a proposito. Nel nuovo lavoro i
ricercatori, passando al setaccio i sette studi, hanno registrato una
quantita' di dati tale da poter iniziare a trarre qualche conclusione,
anche se Taylor ritiene che siano necessari numeri riferiti ad almeno
18.000 individui prima di provare con certezza qualsiasi effetto sulla
salute. Tant'e'. Sulla base dei dati attuali, "il nostro studio non
riporta grandi benefici, probabilmente perche' le persone analizzate
hanno ridotto di poco il loro consumo giornaliero di sale, per cui
l'effetto sulla pressione sanguigna e sul cuore e' limitato",
sottolinea Taylor. (segue)

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:21

NNNNSALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molti Paesi - ricordano i
ricercatori - hanno approvato raccomandazioni di tipo governativo che
invitano alla riduzione del sodio contenuto nella dieta. Nel Regno
Unito, il National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice)
- organismo indipendente inglese che sviluppa linee guida per il
servizio sanitario nazionale inglese - ha recentemente incoraggiato la
popolazione a ridurre l'assunzione di sale fino a un massimo di 6
grammi al giorno entro il 2015, e fino a 3 grammi entro il 2025.

"Accanto ai Governi che definiscono obiettivi per ridurre
l'assunzione di sale, alle industrie alimentari che lavorano per
rimuoverlo dai loro prodotti, e' importante fare studi molto piu'
grandi per comprendere a fondo i rischi e i benefici legati alla sua
assunzione", conclude l'esperto.

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 16:04

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Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

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"Il quadro degli effetti negativi della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo, ribadendo la contrarietà del sindacato alla manovra finanziaria.

"Non solo vi è nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non è previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa". Il che, conclude il Silp-Cgil, "per un comparto ad alta operatività, come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificità e produttività".


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Quattro anni di appelli inascoltati

Quattro anni di appelli inascoltati


Dalla Rassegna stampa Non bastarono, anzi non servirono a niente le denunce fatte nell'agosto 2007 da Rita Bernardini, che lanciò l'allarme sulla presenza delle organizzazioni criminali a Roma. "L'allora prefetto Achille Serra smentì tutto, dicendo che erano cose inventate e che la situazione era sotto controllo", commenta oggi la deputata radicale. E inascoltate furono anche le proposte avanzate, sempre dai Radicali, due anni dopo: "Da consigliere municipale del centro storico chiesi di informatizzare gli uffici del Comune che si occupano di attività commerciali - racconta il segretario, Mario Staderini-. All'epoca veniva tutto scritto a mano su foglietti volanti.
Ottenni lo stanziamento di alcuni fondi, con i quali però si è solo ottenuta la scansione di quei foglietti". Secondo Staderini, si tratterebbe invece di un passaggio fondamentale: "Una rete informatica permetterebbe, infatti, di incrociare i dati e di vigilare sui repentini cambi di gestione delle attività commerciali, che vengono affidati a prestanome che non hanno una lira e non hanno mai gestito nulla". Il primo campanello d'allarme quando si parla di criminalità: negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi, un modo per riciclare e spesso ripulire i soldi provento di attività illecite. "È per questo che bisognerebbe liberalizzare le droghe - prosegue Staderini-. C'è poi un secondo livello, la Prefettura.
Nel 2009 chiesi di istituire una task force in grado di incrociare gli archivi e definire una gamma di indicatori di sospetto. In modo da poter intervenire prima. Così come chiesi la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza proprio sul tema delle mafie. Appelli che sono rimasti inascoltati".
Così come rimangono ancora inascoltate le richieste di incontro avanzate dal sindacato di polizia Silp Cgil alla governatrice del Lazio, Renata Polverini: "Abbiamo presentato cinque richieste di incontro, non l'abbiamo mai vista - spiega il segretario regionale, Cosmo Bianchini-. Vorremmo farle presente il nostro punto di vista. Le mafie non si sono impossessate solo di Roma, ma di tutto il Lazio. E questo è frutto di una politica poco lungimirante".

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Sparatoria in Prati, flop Alemanno Le mani dei clan sulla capitale


Sparatoria in Prati, flop Alemanno
Le mani dei clan sulla capitale

di Mariagrazia Gerina | tutti gli articoli dell'autore
omicidio prati flavio simmi 304
La criminalità che avanza spargendo piombo e sangue, anche in pieno giorno, anche a due passi dal tribunale. E quella che silenziosamente si è presa anche i bar e i caffé più in vista della capitale. Le «due facce» della criminalità che sta affermando il suo dominio sulla città, si sono date appuntamento ieri mattina a Roma. Mentre in via Grazioli Lante, nel residenziale quartiere Prati, un commando uccideva con sette colpi di pistola Flavio Simmi- figlio di uno dei componenti della Banda della Magliana -, a due passi dal Parlamento e dalla sede del Consiglio dei ministri, l’Antimafia sequestrava l’Antico caffé Chigi, finito sotto le grinfie della ‘ndrina dei Gallico.

«Alemanno può anche dire che è tutto a posto, ma io di fronte a fatti del genere sono un po’ meno tranquillo di lui», osserva Enzo Ciconte, esperto di criminalità organizzata. Altro che «Roma sicura», come prometteva la destra, dopo l’omicidio di Giovanna Reggiani, durante la campagna elettorale che portò Alemanno in Campidoglio. «A Roma oggi c’è un problema di sicurezza grosso come una casa e non mi sembra che chi governi la città abbia fatto nulla fin qui per cominciare ad affrontarlo», avverte Enzo Ciconte. La violenza che ha lasciato a terra il rampollo della Banda della Magliana è l’ultimo di una lunga scia di omicidi, tutti concentrati nel giro di pochi mesi, che raccontano una «recrudescenza » della violenza criminale e una «dinamica tra bande che vogliono affermare il loro predominio ». E soprattutto, non si capisce chi se non l’amministrazione comunale dovrebbe far suonare l’allarme sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività commerciali, che è l’altro grande corno del problema sicurezza a Roma. «Possibile che la criminalità organizzata si infila nelle attività commerciali ed edilizie e nessuno si accorge di nulla? Possibile che il sindaco non senta nemmeno il bisogno di convocare attorno a un tavolo i commercianti romani?», si domanda Ciconte. In realtà, a questo punto, neppure Alemanno sembra stare troppo tranquillo.

Ieri, dopo l’omicidio di via Grazioli e il maxisequestro antimafia, ha voluto fare il punto della situazione, prima con il prefetto e poi con il questore. E infine ha chiestoun incontro al ministro dell’Interno Maroni. «Ci chiediamo se ci sia qualcosa che non funziona» e «se questa città ha le spalle coperte rispetto ai problemi di sicurezza», spiega candidamente, a tre anni dalla firma del patto per Roma sicura. E la lotta al degrado, le volanti, il poliziotto di prossimità, gli sportelli antiusura promessi nel Patto firmato 3 anni fa? Dati alla mano - Siap e Silp Cgil, raccolti dal Pd diRoma in un dossier che fa venire i brividi - tra poliziotti e vigili urbani, oggi mancano all’appello almeno4mila agenti. Inunmunicipio come Tor Bella Monaca, esteso quanto l’intera città di Napoli, c’è un solo commissariato e un solo poliziotto ogni 1.845 abitanti. Ancora peggio va a Ostia dove il rapporto è di un poliziotto ogni 2.302 abitanti. Di notte, ci sono solo 12 volanti in servizio per l’intera città. Ovvero una volante ogni 233mila abitanti, che diventano una ogni 58.300, contando anche le autoradio. «Mentre aumenta la presenza di clan criminali e si registra una escalation di delinquenza e violenza, assistiamo paradossalmente ad una riduzione dell'organico», riassume il Silp Cgil di Roma e del Lazio. «La città potrebbe avere più pattuglie e più uomini ma Alemanno non ha fatto nulla per affrontare il problema», attacca il responsabile sicurezza del Pd Emanuele Fiano. «Ormai - dice il capogruppo capitolino del Pd Umberto Marroni - siamo all’assalto alla Capitale, ma governo e giunta capitolina sembrano del tutto inadeguati ad affrontare la gravità della situazione ». E «in assenza di un presidio da parte delle istituzioni - denuncia il consigliere Pd Paolo Masini - , il tessuto economico romano è sempre più vittima di traffici, racket e usura».
6 luglio 2011
 
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Comunicato "...Il Governo reintroduce con la nuova manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennità accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori di Polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando non sono impegnati in attività che la norma definisce genericamente “operative”...."


MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA

MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA =

Roma, 6 lug. (Adnkronos)- "E' indecente, oltre che assai iniqua,
la patrimoniale sui depositi prevista dalla manovra". Lo afferma
Francesco Boccia, coordinatore delle Commissioni Economiche del Gruppo
del Pd alla Camera. "Di fatto -sottolinea- e' una tassa sui Bot e una
vessazione per tutti quei piccoli risparmiatori che si troveranno a
pagare 380 euro l'anno se hanno piu' di 50 mila euro in banca, spesso
messi insieme con sacrifici e sudore, la stessa cifra che pagano i
milionari".

"Tremonti -conclude Boccia- si assuma invece la responsabilita'
di introdurre subito una tassa sulle transazioni finanziarie, senza
rinviarla ad una futuribile legge delega.

(Sec/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:28

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MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE = SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI SCIOPERI

MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE =
SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI
SCIOPERI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' forte il
disagio dei medici nei confronti della manovra economica che sta per
essere emanata dal governo. Dopo gli ospedalieri e' il turno dei
camici bianchi di famiglia: "L'ulteriore rinvio al 2014 della
previsione di adeguamenti economici, cosi' come previsto per il
pubblico impiego, appare particolarmente iniquo e penalizzante per i
medici di medicina generale, che sono dei liberi professionisti
convenzionati". Ad affermarlo e' Giacomo Milillo, segretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che
dichiara lo stato di agitazione. E non esclude scioperi o altre azioni
di lotta sindacale, le cui date e modalita' che verranno decise sabato
nella riunione della segreteria nazionale.

"Rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali i fattori di
produzione dell'attivita' (strutture, ma soprattutto personale
dipendente, collaboratori di studio e infermieri) sono forniti
direttamente dall'Ssn - sottolinea Milillo - i medici di medicina
generale devono sostenere in proprio i costi di tali attivita' di
servizio ai cittadini. Il blocco degli adeguamenti per quattro anni
consecutivi esporra' dunque la categoria, oltre che al sacrificio
richiesto alla collettivita' in questo periodo di difficolta'
economiche - sacrifico a cui la categoria non intende sottrarsi - a
un'ulteriore penalizzazione economica, visto il continuo aumento dei
costi. Inoltre, la conseguenza sara' la necessita' di disinvestire
rispetto ai servizi offerti anche con un'inevitabile forte contrazione
dei livelli di occupazione del personale ausiliario degli studi
medici".

Per il segretario nazionale della Fimmg, gli effetti negativi
della Manovra ricadranno anche sui servizi resi ai cittadini.
"L'effetto sui livelli assistenziali - spiega Milillo - sara'
dirompente, proprio in un momento in cui i medici di famiglia sono
impegnati in un processo di innovazione tecnologica e cambiamento
strutturale che avrebbero potuto contribuire, nel breve periodo, ad
una razionalizzazione dell'impiego delle risorse tale da offrire al
Ssn nuove e concrete prospettive di sostenibilita'". La Fimmg si
riserva di individuare e comunicare le date e le modalita' di
eventuali scioperi o di altre azioni di lotta sindacale, che verranno
decise nella riunione della segreteria nazionale di sabato 9 luglio.
"Ci terremo in contatto con i sindacati della dipendenza operanti nel
Ssn per concordare azioni unitarie".

(Com-Fed/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:30

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BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI

BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Con il nuovo emendamento la maggioranza di
destra ha trovato un nuovo trucco per paralizzare la liberta' di
medici e pazienti. La norma proposta non solo e' praticamente
inapplicabile nell'assistenza clinica e nella ordinaria pratica
medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici
impossibile". Cosi' Ignazio Marino, senatore del PD,
sull'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 3 del
ddl sul testamento biologico che dovrebbe ridurre la platea cui
esso si rivolge.
"Secondo questi principi- aggiunge Marino- la dichiarazione
anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in
assenza di 'attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale': si tratta di una espressione confusa,
per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e
unificati. E', insomma, un pasticcio".
"Questa norma e' scritta davvero male - continua Marino - a
meno che la maggioranza di destra non abbia tentato di riferirsi
maldestramente all'assenza di attivita' elettrica cerebrale (il
cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio
e' un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono
essere sospese le terapie. Bella scoperta".

(Com/Rai/ Dire)
15:50 06-07-11

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MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE

MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il taglio agli enti locali provocato
dalla manovra del governo Berlusconi-Tremonti e' peggio della
tassa sul pane". Non ha dubbi Paolo Cento, responsabile nazionale
degli Enti Locali per Sinistra Ecologia Liberta'.
"Il taglio di 9/10 miliardi su comuni e regioni e' peggio
della tassa sul pane- ribadisce l'esponente di Sel- perche'
demolisce definitivamente il sistema di protezione sociale
locale, lasciando alla poverta' circa 9 milioni di cittadini nel
nostro Paese.Il nostro pieno sostegno - conclude Cento - va alle
proteste dell'Anci e alla necessita' di una grande mobilitazione
degli enti locali contro questa tassa occulta".

(Com/Rai/ Dire)
15:48 06-07-11

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