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martedì 12 luglio 2011

Caldo: il cardiologo, più rischi per pazienti con pacemaker e scompenso

CALDO: IL CARDIOLOGO, PIU' RISCHI PER PAZIENTI CON PACEMAKER E SCOMPENSO =

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le temperature
bollenti, se per le persone sane sono difficili da sopportare, per chi
ha qualche problema di salute possono diventare assai rischiose. E' il
caso ad esempio dei pazienti con scompenso cardiaco portatori di
pacemaker: per loro il caldo potrebbe esacerbare la gravita' dello
scompenso. A spiegarlo e' il direttore di Medicina cardiovascolare del
Policlinico Gemelli di Roma, Filippo Crea, che all'Adnkronos Salute
precisa: "Per i portatori di pacemaker con un quadro clinico meno
grave, invece, i rischi legati all'afa sono praticamente nulli".

Per chi lamenta uno scompenso cardiaco grave e' bene quindi
osservare alcune regole. Soprattutto tre. "E' necessario - spiega Crea
- evitare l'esposizione al sole nelle ore piu' calde, bere almeno 2
litri di acqua al giorno e controllare un aumento di peso improvviso.
Una spia - conclude l'esperto - da non sottovalutare. In quel caso e'
necessario rivolgersi subito allo specialista".

(Fed/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 13:06

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Bioetica: Camera approva emendamento DDL su incapacità intendere e volere

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE =
SI LIMITA 'PLATEA' MALATI A CUI SI APPLICANO LE DAT

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Approvato, in Aula
alla Camera, il contestato emendamento all'articolo 6 del Ddl sul
biotestamento presentato dal relatore di maggioranza Di
Virgilio.L'emendamento definisce, limitandola, la 'platea' di malati a
cui si applicano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Si
prevede che la Dat assume rilievo nel momento in cui il soggetto si
trovi nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa
il trattamento sanitario e le sue conseguenze "per accertata assenza
di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto,
non puo' assumere decisioni che lo riguardano".

E' proprio questa definizione dell'incapacita' di intendere e di
volere - in cui non si fa piu' riferimento generico allo stato
vegetativo come nel testo approvato dal Senato - il nodo della
discordia fra la maggioranza che sostiene il Ddl, piu' ampia di quella
di Governo, e i contrari alla norma. "Tale accertamento - continua la
modifica approvata - e' certificato da un collegio medico formato,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un
anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal
medico specialista nella patologia da cui e' affetto il paziente".

E infine, "tali medici, ad eccezione del medico curante, sono
designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove
necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza". "Abbiamo
voluto dare un dato oggettivo per chiarire quando le Dat hanno valore
- spiega Di Virgilio - per evitare ogni soggettivita'. Non si
applicano a cadaveri, la morte cerebrale non c'entra nulla". (segue)

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:19

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Aula della Camera ha approvato
anche un emendamento Castellani-Binetti all'articolo 3, che limita ai
pazienti "in fase terminale" il mantenimento di alimentazione e
idratazione "fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui
le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i
fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali
del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione
anticipata di trattamento".

"Si garantisce tutta l'assistenza dovuta - afferma Paola Binetti
(Udc) - a chi non e' grado di provvedere a se stesso e
contemporaneamente si specifica che niente, invece, va fatto se
corrisponde ad un aggravamento delle condizioni" del paziente in fase
terminale. "Con questa precisazione - interviene Carla Castellani
(Pdl) - si definisce la 'platea'" di malati a cui si applicano le Dat,
"per evitare che possano verificarsi tanti casi Englaro".

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:20

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INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE

INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE =
(AGI) - Roma, 12 lug. - Lunedi' 18 luglio alle 17, presso la
sala Palatucci del Polo Tuscolano, si terra' un convegno sulla
sicurezza delle reti promosso dal Servizio della Polizia
postale e delle comunicazioni.
Il dibattito, moderato da Santi Giuffre', direttore
centrale della Polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e
reparti speciali della Polizia di Stato, vedra' la
partecipazione tra gli altri del procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Roma, Pietro Saviotti, dell'a.d. di Poste
Italiane, Massimo Sarmi, dell'a.d. delle FF.SS., Mauro Moretti,
del vice presidente dell'Abi, Giovanni Pirovano, dell'a.d. di
Enel, Fulvio Conti, del presidente di Terna, Luigi Roth, e
prendera' spunto dall'operazione "Anonymous", condotta in
questi giorni dalla Polizia postale.
A concludere i lavori, in collegamento da Houston, sara' il
capo della polizia, Antonio Manganelli. (AGI)
Bas
121136 LUG 11

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'CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».'

Reati in calo, ma i clan sono ancora pericolosi

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Alessandro De Pascale
CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».
Omicidi, furti e rapine in calo. Risultati positivi nella lotta alle mafie e nell’aggressione ai loro patrimoni. Ma clan ancora molto radicati. A dirlo è il Rapporto 2010 sulla criminalità e la sicurezza in Italia, realizzato dalla fondazione Icsa per il ministero dell’Interno, e presentato ieri durante la celebrazione dei 100 anni di vita del Viminale. Dopo il lungo periodo di crescita del crimine in tutta Europa iniziato negli anni Settanta, scrive il Rapporto, «dal 1992 si cominciano a osservare quelli che, visti a posteriori, possono essere considerati come i primi segnali di cambiamento di tendenza». Nel nostro Paese da quasi vent’anni c’è ad esempio, secondo l’Icsa, una situazione di «eccezionale tranquillità» sul fronte degli omicidi. Nel 2009 in Italia ci sono stati 586 omicidi, uno ogni 100mila abitanti (lo 0,9%), il valore più basso dagli anni Sessanta ad oggi. Nel 1991 erano tre volte e mezzo i valori attuali, con i 2.000 morti ammazzati. «Un cambiamento delle caratteristiche della criminalità violenta» e soprattutto la «trasformazione delle guerra di mafia in conflitti a bassa intensità». Dal 1992 al 2009 gli omicidi compiuti dalla criminalità organizzata si sono infatti sensibilmente ridotti. «Il bilancio è senz’altro positivo: negli ultimi 10 anni le strutture mafiose storiche hanno subito una progressiva erosione e sono stati catturati i principali latitanti»: 172 solo nel 2009. Al punto che i blitz «portati a termine nel 2008 riportano la media più alta arrestati/operazione pari a 12,4, rispetto ai 7,5 del 2006, ai 9,3 del 2007 e anche ai 9,1 del 2009».

Con il primato del numero di persone catturate mantenuto dalla camorra. «Il numero dei latitanti della camorra è maggiore rispetto a quello delle altre organizzazioni», spiega Cafiero De Raho, procuratore antimafia di Napoli, «è quindi naturale che il numero degli arrestati in percentuale è più elevato. Inoltre in Campania possiamo contare sul maggior numero di collaboratori di giustizia che ci consentono di giungere alla cattura dei boss». Nel rapporto si legge anche che dal 2007 crescono i sequestri di beni appartenenti ai clan. Mentre sono in calo i reati contro la proprietà (furti e borseggi), come del resto le rapine. Per queste ultime il crollo è iniziato negli anni Novanta, con le denunce di quelle a trasportatori di valori diventate quasi insignificanti. La quantità di droghe sequestrate, negli ultimi 5 anni, è invece in leggero aumento. Dal 1993 le persone segnalate e la cocaina sequestrata hanno superato i numeri dell’eroina e nel 1997 i chilogrammi di sostanze sequestrate triplicano. I denunciati per traffico di stupefacenti sono quasi 61 l’anno ogni 100mila abitanti, il 3 per cento dei quali per cannabis. Il sindacato di polizia Silp Cgil, però, avverte: «No ai trionfalismi sull’andamento dei reati: il governo farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anziché smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di polizia».


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AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO ++

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Un militare italiano e' morto oggi in
Afghanistan in seguito all'esplosione di un ordigno. Il fatto,
secondo quanto appreso dall'ANSA, e' avvenuto a Bakwa, nella
parte meridionale del settore ovest, tutto a comando italiano.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:24 NNNN

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO (2)

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Secondo le scarne informazioni ancora
a disposizione, l'esplosione ha investito il militare appena
sceso dal mezzo: si tratterebbe di un artificiere che aveva
proprio il compito di bonificare dai micidiali 'Ied', gli
ordigni esplosivi improvvisati, le strade percorse dai convogli.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:49 NNNN
Afghanistan/ Militare italiano morto in un'esplosione
Deflagrazione ha avuto luogo nell'area di Bakwa

Roma, 12 lug. (TMNews) - Un militare italiano è morto questa
mattina nell'esplosione di un ordigno in Afghanistan. E' quanto
riferito a Tmnews da fonti qualificate. L'esplosione ha avuto
luogo nell'area di Bakwa, nella parte meridionale del settore
ovest a comando italiano, ha riferito la fonte.

Coa

120831 lug 11


DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. (11G0147) (GU n. 159 del 11-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )



testo in vigore dal: 9-1-2012


        
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009; Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010; Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice  penale),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  1930,
          n. 251, S.O. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  giugno  1931,
          n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE,   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze 16-12-2008. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi),  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229), e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  16  dicembre
          2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
          353. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  32,  della
          legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «32.  Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da
          emanare nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali,  definisce  le  caratteristiche   tecniche   degli
          strumenti di  autodifesa,  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che  nebulizzano
          un principio attivo naturale a base di oleoresin  capsicum,
          e  che  non  abbiano  l'attitudine  a  recare  offesa  alla
          persona.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla  lettera
          a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009,  n.
          172: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute.». 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 21  giugno  1986,  n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della
          citata legge n. 110 del 1975: 
              «3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva di cui all'art. 6  escluda,  in  relazione  alle
          rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare  offesa
          alla persona.». 
Art. 2 1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



          
                      Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005: 
              «Art. 11 (Divieti  di  commercializzazione).  -  1.  E'
          vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
          prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
          chiaramente visibili e leggibili,  le  indicazioni  di  cui
          agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
          reato,  per  quanto  attiene   alle   responsabilita'   del
          produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
          si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
          euro. La misura della  sanzione  e'  determinata,  in  ogni
          singolo caso, facendo riferimento al prezzo di  listino  di
          ciascun  prodotto  ed  al  numero  delle  unita'  poste  in
          vendita. 
              2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,  gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio   della   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura della provincia in cui vi  e'  la
          residenza o la sede legale del professionista.». 


Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell'interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )








 


        

Salute: CRI, ondata di calore, pericolo per la popolazione




SALUTE. CRI: ONDATA DI CALORE, PERICOLO PER LA POPOLAZIONE
OGGI COLPITI TRE CAPOLUOGHI, DOMANI BOLOGNA E PERUGIA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 11 lug. - "L'esperienza del
2003 ha mostrato come un'ondata di calore non prevista possa
portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione:
in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta
dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava
principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e
malati cronici". Lo rende noto la Croce Rossa Italiana spiegando
che "in risposta a questa nuova vulnerabilita', i Giovani della
Croce Rossa Italiana hanno avviato quest'anno la campagna 'Cresce
il caldo, cresce la prevenzione' nell'ambito del piu' ampio
progetto 'Climate in Action' che mira a diffondere tra la
popolazione e nelle scuole un'educazione al rispetto
dell'ambiente e delle risorse, ma anche buone pratiche per la
prevenzione di effetti dannosi sulla salute delle persone in caso
di ondate di calore".
Si legge ancora che "oggi le citta' di Pescara, Perugia,
Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni
metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della
popolazione (livello 2 di allerta, bollettino della Protezione
Civile), domani saranno Bologna e Perugia ad essere colpite da
un'ondata di calore di livello 3, massimo livello della scala,
per la quale e' necessario adottare misure di prevenzione per la
popolazione a rischio".
Ovviamente "piu' esposte ai pericoli del caldo sono le persone
anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o
respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica
e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiche'
dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e
per l'assunzione di liquidi. Particolare attenzione va rivolta ai
neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la
mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti
al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a
una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone
ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane".
Nell'ambito della campagna 'Cresce il caldo, cresce la
prevenzione', "la Croce Rossa Italiana, gia' attiva sul
territorio con iniziative mirate alla prevenzione, consiglia di
prendere le seguenti precauzioni finalizzate ad evitare effetti
negativi sulla salute delle persone colpite: non uscire tra le 11
e le 18, vestire con abiti leggeri (cotone o lino), in auto usare
le tendine parasole, bere molta acqua anche in assenza dello
stimolo della sete, fare spuntini leggeri a base di frutta e
verdura durante la giornata, evitare alcolici, schermare le
finestre esposte al sole, rimanere ad una temperatura compresa
tra i 24-26°C, usare ventilatori senza dirigerli direttamente
sulla persona, aerare i locali nelle ore meno calde e
rinfrescarsi spesso con una doccia".
Al fine di fornire consigli utili alla popolazione, la Croce
Rossa Italiana ha attivato la seguente pagina dove sara'
possibile trovare maggiori dettagli sulle misure preventive da
mettere in campo in caso di ondata di calore:
http://cri.it/ondatecalore.

(Wel/ Dire)
16:09 11-07-11

Cresce il caldo, cresce la prevenzione

Immagine anziani vittime delle ondate di calore
Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.
L'effetto delle ondate di calore è relativamente immediato, con una latenza di 1-3 giorni tra il verificarsi di un rapido innalzamento della temperatura e il conseguente incremento nel numero di decessi.
L'esperienza del 2003 ha mostrato, come un'ondata di calore non prevista, possa portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione: in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Le previsioni meteorologiche indicano che, a causa dei cambiamenti climatici, negli anni futuri, le temperature estive saranno elevate ed il fenomeno delle ondate di calore diventerà sempre più frequente, con gravi rischi per la salute per tutti, ed in particolare per anziani, neonati e bambini (0-4 anni) e malati cronici.

La prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile!
Alcuni interventi preventivi, infatti,  possono ridurre considerevolmente l'impatto di questi fenomeni.
È necessario, quindi, mettere in atto sia azioni preventive che operative contro tale fenomeno.
Per tale motivo la Croce Rossa Italiana, si sta impegnando in una campagna di prevenzione contro gli effetti delle ondate di calore e le conseguenze che da essi derivano denominata "cresce il caldo cresce la prevenzione".
  1. Come ci si protegge dalle ondate di calore?
  2. Come fare a prevenire un ondata di calore?
  3. L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?
  4. Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?
  5. Quali soni i principali sintomi?
  6. Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?
  7. Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?
Banner vulnerabili ondate di calore

Come ci si protegge dalle ondate di calore?

È importante avere delle abitudini che ci permettono di migliorare la nostra resilienza al caldo: indossare indumenti leggeri (cotone o lino) di colore chiaro,  usare creme solari per proteggere la pelle e regolare i condizionatori ad una temperatura che non si discosti di più di 6-7 gradi rispetto a quella esterna.

Come fare a prevenire un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo fuori casa
La migliore protezione è la prevenzione, per cui si deve evitare di uscire nelle ore più calde, ovvero dalle 11.00 alle 18.00 ed evitare l'esposizione per lunghi periodi al sole.

Inoltre sul sito della Protezione Civile è possibile conoscere in anticipo quando un ondata di calore si verificherà in una data regione.

L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?

Bevi tanto e mangia leggero, consigli per la prevenzione!
I consigli per la prevenzione: bevi tanto e mangia leggero!
Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorgere di effetti sulla salute derivanti da colpi di calore. In generale è meglio consumare pasti leggeri, preferire la pasta e il pesce alla carne ed evitare i cibi elaborati e piccanti; consumare molta frutta e verdura. Evitare, inolte, i pasti abbondanti, preferendo quattro, cinque piccoli pasti durante la giornata.

È importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete.

Si consiglia di bere almeno due litri al giorno, salvo diverso parere del medico, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione, e di limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina (caffè, tè nero etc.)

Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo in casa, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo in casa
Più esposte ai pericoli del caldo sono le persone anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiché dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e per l'assunzione di liquidi.

Particolare attenzione va rivolta ai neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane.

Quali soni i principali sintomi?

Il primo sintomo è rappresentato da un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d'ansia e stati confusionali.
Si può avere perdita di coscienza. La temperatura corporea aumenta rapidamente (in 10-15 minuti) fino anche a 40-41° C, la pressione arteriosa diminuisce repentinamente, la pelle appare secca ed arrossata, perché cessa la sudorazione.

Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?

Nel caso in cui si avvertano i sintomi delle ondate di calore, occorre chiamare il numero 118
  • Nell'attesa distendere la persona in un luogo fresco e ventilato, con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo.
  • Per abbassare la temperatura corporea porre una borsa di ghiaccio sulla testa, avvolgere la persona in un lenzuolo o un asciugamano bagnato in acqua fredda.
  • Reidratare con acqua fresca, zucchero e sale.
  • Non somministrare mai bevande alcoliche.

Il numero 118 è da utilizzarsi per emergenze sanitarie, per consigli o consulenze rivolgersi al proprio medico di base.
Sintomi per consultare un medico, consigli per la prevenzione
Se avvertite i seguenti sintomi consultate un medico

Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?

Croce Rossa Italiana, con la campagna "Cresce il Caldo, Cresce la prevenzione" organizza diverse attività su tutto il territorio Nazionale. Di seguito l'elenco delle iniziative in programma.


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ISPESL: La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all'aperto - Guida per datori di lavoro e lavoratori.

Roma: Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali

''Oggi se si guarda a cio' che succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil, commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Salute: lo studio, voglia di cibi salati come tossicodipendenza

ZCZC
ADN0955 5 CRO 0 ADN CRO NAZ

SALUTE: LO STUDIO, VOGLIA DI CIBI SALATI COME TOSSICODIPENDENZA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
21.00) - Voglie irrefrenabili di patatine fritte, noccioline o
salatini? Secondo un team della Duke University Medical Center Usa e
di colleghi australiani, la 'fame' di cibi salati e' come una droga:
le sostanze stupefacenti, infatti, sfruttano le stesse cellule nervose
e le connessioni cerebrali legate a un potente e antichissimo istinto,
ovvero la voglia di sale.

La ricerca sui roditori mostra come alcuni geni siano regolati
in una parte del cervello che controlla l'equilibrio di sale, acqua,
energia e riproduzione: l'ipotalamo. Gli scienziati hanno scoperto che
i modelli di geni attivati stimolando un comportamento istintivo, come
appunto la voglia di sale, sono gli stessi regolati dalla dipendenza
da cocaina e oppiacei (come l'eroina). "Siamo rimasti sorpresi nel
vedere che, bloccando le reti collegate alla dipendenza, si puo'
interferire con la voglia di sodio", spiega Wolfgang Liedtke,
assistente di Neurobiologia e Medicina alla Duke University e autore
della ricerca. "I nostri risultati hanno implicazioni mediche profonde
e di vasta portata: potrebbero portare a una nuova comprensione della
dipendenza, ma anche delle conseguenze dannose dell'eccesso di sodio,
come l'obesita'". Lo studio e' stato pubblicato online sui
'Proceedings of National Academy of Sciences'.

"Anche se istinti come la voglia di sale sono fondamentalmente
programmi neurali genetici, possono essere sostanzialmente modificati
- spiega Derek Denton, dell'Universita' di Melbourne - In questo
studio abbiamo dimostrato che un istinto classico, la fame di sale,
fornisce l'organizzazione neurale utile alla dipendenza da oppiacei e
cocaina".

(Mal/Ct/Adnkronos)
11-LUG-11 17:57

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Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili.

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n.5 Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 27 del 9 luglio 2011)

Tumori: progetto Achille svela punto debole cancro ovaie

TUMORI: PROGETTO ACHILLE SVELA PUNTO DEBOLE CANCRO OVAIE =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
21.00) - Il cancro non e' invincibile, ma le sue debolezze possono
essere difficili da scovare. Proprio questo e' l'obiettivo del
'Progetto Achille', un piano ispirato all'eroe greco caduto proprio a
causa di un minuscolo punto debole. I ricercatori del Broad Institute
del Mit, di Harvard e del Dana-Farber Cancer Institute hanno esaminato
le cellule provenienti da oltre 100 tumori, tra cui 25 ovarici, per
portare alla luce i geni 'chiave' per il cancro. Uno di questi, PAX8,
e' alterato in una frazione significativa di tumori ovarici, quasi un
quinto di quelli esaminati, come riferiscono i ricercatori su 'Pnas'.

"In questo progetto stiamo cercando tutti di talloni d'Achille
del tumore: cioe', stiamo cercando quei punti in cui disattivare un
gene per influenzare la sopravvivenza delle cellule malate", spiega
William Hahn, impegnato nel progetto di ricerca. Nel corso dello
studio gli scienziati hanno silenziato o soppresso migliaia di geni
per capire dove potessero celarsi inattesi punti deboli. Uno dei piu'
promettenti, per quanto riguarda il progetto Achille, e' il gene
individuato per il cancro delle ovaie. Nei prossimi mesi, Hahn e il
suo team puntano ad approfondire il ruolo del gene e di composti per
neutralizzarlo.

(Mal/Ct/Adnkronos)
11-LUG-11 19:39

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Salute: in Spagna primo trapianto al mondo di gambe

SALUTE: IN SPAGNA PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI GAMBE =
(AGI/AFP) - Madrid, 11 lug. - In Spagna e' stato effettuato il
primo trapianto al mondo di gambe ad un uomo cui erano state
amputate sopra il ginocchio in un incidente. L'intervento e'
stato effettuato dall'equipe del dottore Pedro Cavadas
all'ospedale La Fe di Valencia. Secondo Cavadas ci vorrano
almeno 48 ore per verificare se il duplice trapianto sia
riuscito. (AGI)
Gis
112104 LUG 11

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