RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 850
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. In data 5 aprile 1999 il Maresciallo Capo ####################, Comandante
della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva ricoverato presso
l'Ospedale Civile di Cosenza in quanto colto da infarto acuto del miocardio. Il
militare veniva dimesso il successivo 15 aprile con la seguente diagnosi:
"miocardiopatia dilatativa postischemica in esiti di ima".
Il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro - Commissione Medica
Ospedaliera, all'esito di visita medica collegiale, giudicava il militare "non
idoneo permanentemente al s.m. in modo parziale ai sensi del D.P.R. 738/81 a
datare dal 20.07.2000, controindicato l'impiego in incarichi che comportano
l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress
psicofisici intensi e prolungati".
Le infermità venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Successivamente, con nota del 20 gennaio 2001, il Comando Regione Carabinieri
della Calabria comunicava al ricorrente l'avvio dell'esame della posizione di
impiego ai fini dell'eventuale trasferimento per l'assunzione di incarico
confacente alle sue condizioni di salute, con invito ad individuare le sedi di
eventuale gradimento. L'interessato indicava quali sedi gradite la Compagnia di
Cosenza, il Comando Provinciale di Cosenza e la Compagnia di
####################.
In data 6 marzo 2001 il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava, a
mezzo della Compagnia di ####################, foglio n. 1362/16121983T del 14
febbraio 2001, con il quale si disponeva il trasferimento del Sottufficiale alla
Compagnia CC di #################### ####################, Nucleo Comando, quale
dattilografo, senza alloggio di servizio.
A seguito di ricorso proposto dal ricorrente, il TAR del Lazio, con ordinanza
n. 2459/2001, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione:
"ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento
della sospensiva, ai fini del riesame dell'assegnazione della sede di servizio,
alla luce di motivi di ricorso e della documentazione depositata in atti,
tenuto conto della necessità di assegnazione a funzioni compatibili, anche in
soprannumero".
Successivamente, dopo un incontro con il Comandante della Regione Calabria,
che, a detta del ricorrente, aveva manifestato segni di dissenso per
l'iniziativa giurisdizionale promossa ed aveva riservato ogni determinazione al
riguardo, lo S. riceveva foglio n. 1362/16191983T del Comando Regione
Carabinieri Calabria, che ne disponeva il trasferimento in via provvisoria
presso il Comando Provinciale CC di ####################. La sede di servizio
veniva raggiunta dal militare, dopo un periodo di convalescenza, il 24 agosto
2001.
In data 30 ottobre 2001 il Sottufficiale inviava a mezzo ufficiale giudiziario
atto di invito e diffida stragiudiziale all'esecuzione dell'ordinanza n.
2459/2001 del TAR Lazio.
In data 25 novembre 2001 il ricorrente, che si apprestava a raggiungere la
sede di servizio presso il Comando di ####################, veniva colto da
malore e ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza, doveva veniva sottoposto a
terapia intensiva. Veniva dimesso il 3 dicembre 2001 con la diagnosi di
"miocardiopatia postinfartuale".
Con foglio n. 1362/16241983T del 23 novembre 2001 il Comando Regione Carabinieri
Calabria disponeva la revoca del trasferimento presso la sede di
#################### ####################. Con foglio n. 1362/1911983T del 26
novembre 2001 lo stesso Comando comunicava l'avvio dell'esame della posizione di
impiego a seguito del provvedimento cautelare del TAR del Lazio.
In data 8 giugno 2002 il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro -
Commissione Medica Ospedaliera, in esito a visita collegiale, giudicava lo S.
"non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo
assoluto".
Lo S. veniva, quindi, riformato.
In data 19 ottobre 2006 lo S. diffidava il Ministero della Difesa a risarcire
tutti i danni subiti dallo stesso a seguito dell'inottemperanza del
provvedimento giurisdizionale. Il Ministero non dava alcun riscontro alla
diffida.
2. Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007, depositato nella Segreteria del
Tribunale il successivo 29 dicembre, lo S. ha convenuto in giudizio il Ministero
della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati alla
lesione dell'integrità fisica e psichica ed ai postumi invalidanti subiti dal
ricorrente, nonché ai pregiudizi psichici ed agli stress subiti dai componenti
del nucleo familiare.
A fondamento della domanda l'attore ha richiamato l'ordinanza del Tribunale
Amministrativo del Lazio, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione
del provvedimento di trasferimento presso il Comando CC di ####################
####################, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione sopra
riportata, rilevando che l'Amministrazione resistente, nonostante la notifica
dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 24 aprile 2001, è rimasta inerte, non
provvedendo alla revoca del provvedimento sospeso, che ha avuto luogo col foglio
n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001. Tale revoca, ha evidenziato l'attore, è
stata disposta solo a seguito della diffida dell'interessato e il nuovo ricovero
in ospedale, in data 25 novembre 2001, conseguente al malore accusato dallo
stesso mentre raggiungeva la sede del Comando CC di ####################, ove
era stato provvisoriamente trasferito il 30 luglio 2007. Ciò in aperto
contrasto con le previsioni dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio, che
vincolavano la scelta della sede ai motivi del ricorso, alla documentazione
depositata ed alle funzioni espletate, contemplando anche la possibilità
dell'assegnazione ad una sede in soprannumero.
L'Amministrazione, disattendendo l'ordinanza cautelare ed adottando il
provvedimento di trasferimento provvisorio a ####################, avrebbe
cagionato l'evento successivamente verificatosi, come riconosciuto dalla stessa
Amministrazione allorché ha dato tardiva esecuzione all'ordinanza cautelare,
revocando il trasferimento a #################### ####################.
Il ricorrente ha sottolineato di avere tempestivamente tutelato il bene della
propria integrità psicofisica, indicando le sedi di gradimento, in conformità
alle prescrizioni mediche della CMO. L'Amministrazione, per contro, avrebbe
mantenuto una condotta illecita, mantenendo operativo il provvedimento sospeso
in sede cautelare ed emettendo un nuovo provvedimento contrastante con le
prescrizioni del provvedimento giurisdizionale.
Il ritardo nella revoca del provvedimento sospeso in sede cautelare darebbe
luogo a responsabilità dell'Amministrazione e tale responsabilità sarebbe
connessa, da un lato, all'illegittimità del provvedimento sospeso e,
dall'altro, al ritardo nel dare tempestiva risposta alle prescrizioni dei
sanitari e del giudice amministrativo.
I danni di cui viene chiesto ristoro sono individuati, innanzi tutto, in quelli
derivati dalla lesione permanente subita a seguito dell'evento lesivo, sia sotto
il profilo dell'integrità fisica, sia sotto il profilo dell'integrità
psicofisica. Accanto a questi vengono indicati quelli da perdita di chances,
dalla mancanza di possibilità di carriera, con perdita del conseguente vantaggio
economico, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, il danno
alla vita di relazione ed il danno biologico, nonché il danno ai componenti del
nucleo familiare, pregiudicati sotto il profilo dell'assistenza materiale e
morale, fisica e psichica e della sofferenza.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo
nell'adozione della revoca del provvedimento di trasferimento.
L'attore ha chiesto la nomina di CTU al fine di accertare il nesso eziologico
tra e condotta ed evento lesivo nonché per accertare l'entità dei danni ed ha,
comunque, quantificato la somma dovuta a titolo risarcitorio
dall'Amministrazione in Euro 500.000,00.
Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.
Il ricorrente ha prodotto memoria, deducendo che l'Amministrazione resistente,
nella relazione all'Avvocatura dello Stato, prodotta in giudizio da
quest'ultima, avrebbe ammesso di avere disatteso la misura cautelare concessa
dal TAR del Lazio, che non sarebbe stata comunicata alla stessa da parte della
difesa erariale. Ciò implicherebbe una confessione giudiziale.
3. Parte ricorrente agisce contro l'Amministrazione di cui era dipendente per il
risarcimento di danni per la lesione della propria integrità psicofisica.
Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che in relazione alla domanda proposta debba
essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La condotta dell'Amministrazione di cui il ricorrente assume l'illiceità
consiste essenzialmente nell'omessa adozione, sia pure in esecuzione di una
misura giurisdizionale, di provvedimenti inerenti al rapporto di impiego
pubblico e, quindi, in attività correlate al rapporto contrattuale che legava
l'Amministrazione stessa al proprio dipendente.
Ne deriva che il rapporto di lavoro non costituisce mera occasione dell'evento
dannoso e che l'azione, conseguentemente, tende a far valere una responsabilità
contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Da qui l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in
relazione alla domanda proposta dal ricorrente (tra le altre, Cass. Sez. Un., 6
marzo 2009 n. 5468; TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2008 n. 8008).
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come si desume da quanto in precedenza
riportato, l'assunto centrale su cui si basano le pretese risarcitorie avanzate
dal ricorrente è quello secondo cui, pur a fronte del provvedimento cautelare
del TAR del Lazio, l'Amministrazione della difesa è rimasta inerte, non avendo
provveduto a revocare il provvedimento di trasferimento presso il Comando
Provinciale CC di #################### ####################. Parte ricorrente
osserva, come si è detto, che la misura cautelare è rimasta inottemperata fino
al 4 dicembre 2001, data in cui si è provveduto alla revoca del provvedimento
di trasferimento.
Osserva il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non appaiono
condivisibili.
Non risulta esatto, innanzi tutto, che l'accoglimento dell'istanza incidentale
di sospensione implichi un obbligo di revoca del provvedimento a carico
dell'Amministrazione.
L'accoglimento di tale istanza importa, essenzialmente, l'obbligo
dell'amministrazione di evitare il procrastinarsi degli effetti, anche di
carattere materiale, connessi all'esecuzione del provvedimento impugnato, ma non
fa sorgere l'obbligo di adozione di un atto di ritiro del precedente atto
oggetto di gravame.
Certamente un atto di ritiro, sotto specie di annullamento d'ufficio o di
revoca, potrà essere adottato, come nel caso di specie è stato, alla fine,
adottato, ma ciò nell'esercizio di un potere dell'amministrazione che, come
generalmente riconosciuto, ha carattere ampiamente discrezionale e non
costituisce oggetto di un obbligo giuridico.
Né un obbligo di ritiro del precedente atto può ricavarsi dall'ordine,
contenuto nell'ordinanza in questione, di riesame dell'assegnazione della sede
di servizio alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione depositata in
atti. Ciò imponeva all'Amministrazione di valutare, in base agli elementi
evidenziati, l'adozione di un provvedimento di diverso contenuto, in esecuzione
dell'ordinanza cautelare, non certo di ritirare il precedente atto di
trasferimento.
Fatta questa necessaria premessa, va rilevato che non è proprio ipotizzabile
l'esistenza di un nesso eziologico tra il provvedimento di trasferimento, e
quindi la sua mancata tempestiva revoca, e la lesione dell'integrità psicofisica
del ricorrente. Ciò in quanto, come risulta dagli atti, l'ordine di
trasferimento a #################### #################### non è stato mai
eseguito dallo S.. In nessun caso, quindi, potrebbe ravvisarsi un nesso di
causalità tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la
lesione dell'integrità psicofisica del militare, poiché il provvedimento è
rimasto ineseguito.
Quanto detto implica che non sussiste una situazione di inottemperanza
dell'ordine impartito in sede giurisdizionale, che sarebbe ravvisabile solo nel
caso in cui il provvedimento di trasferimento fosse stato portato ad effetto.
Certamente è rimasto ineseguito l'ordine di riesame, ma l'odierno ricorrente
non se ne può dolere, giacché esso implicava solo l'obbligo di valutare
nuovamente il contenuto del provvedimento, tenuto conto della necessità di
assegnazione a mansioni compatibili anche in soprannumero, non certo di
trasferire comunque il militare in una determinata sede, tra quelle gradite allo
stesso.
Né è ravvisabile responsabilità alcuna dell'Amministrazione per il ritardo
nell'adozione del provvedimento di revoca del trasferimento, in quanto, fermo
quanto testé rilevato riguardo all'insussistenza di un nesso eziologico tra la
perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione
dell'integrità psicofisica, non sussisteva, come precisato, alcun obbligo
giuridico di revoca dell'atto.
Per quanto sopra precisato, non può avere alcun rilievo la circostanza,
rilevabile dalla relazione inviata dal Comando della Regione Carabinieri
all'Avvocatura dello Stato, che l'Amministrazione ha ammesso di non avere avuto
tempestiva conoscenza dell'ordinanza cautelare. Si è rilevato, infatti, che non
è ravvisabile un effettivo contrasto tra il contenuto dell'ordinanza ed il
comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Vi è poi la vicenda dell'invio in servizio provvisorio dell'Ispettore presso il
Comando Provinciale CC di ####################, che, ad avviso dell'odierno
ricorrente, implicherebbe ulteriore violazione dell'ordine impartito con
l'ordinanza cautelare e contrasterebbe comunque, con l'accertamento sanitario
della CMO che aveva giudicato controindicato l'impiego del militare in
incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze
stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati.
Quanto al primo profilo, non è dato comp####################re come tale
provvedimento possa porsi in contrasto con l'ordinanza cautelare più volte
richiamata, che riguardava il trasferimento del militare al Comando Provinciale
di #################### ####################. Essa, certo, non poteva costituire
ostacolo all'adozione di un provvedimento di invio in servizio provvisorio
presso una sede diversa, né, come si è già detto, imponeva il trasferimento
definitivo presso una delle sedi gradite all'interessato.
Riguardo all'altro aspetto, al di là del fatto che il provvedimento non ha
costituito a suo tempo oggetto di gravame, il che avrebbe comunque rilievo
perlomeno alla luce del disposto dell'art. 1227 cod. civ., va comunque rilevato
che parte ricorrente non deduce elemento alcuno da cui ricavare l'effettiva
esistenza di una controindicazione all'impiego nel posto di scrivano cui era
stato destinato l'Ispettore e, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità tra
il provvedimento e la sua esecuzione e la lesione dell'integrità psicofisica
subita.
Un siffatto accertamento non può essere demandato sic et simpliciter al
consulente tecnico d'ufficio, giacché l'operato di questi non può sopperire alla
mancata delineazione degli elementi chiave che caratterizzano la causa petendi.
Né il giudice può essere chiamato a sostituirsi alla parte nell'individuazione
di elementi essenziali della domanda.
Parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre in modo specifico le caratteristiche del
servizio prestato presso il Comando Provinciale di ####################,
ritenute contrastanti con le indicazioni risultanti dagli accertamenti
effettuati presso il Centro di Medicina Legale Militare di Catanzaro. L'unica
cosa che viene specificata è che il militare è stato colto da ulteriore malore
mentre si recava nella sede di servizio di ####################, in data 25
novembre 2001.
Tale data, peraltro, come risulta dalla relazione del Comando della Regione
Carabinieri, coincide con la conclusione di un periodo di convalescenza.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.