Auto blu/ Entro il mese nuove regole a giudici, polizia, militari
Ministri competenti
individueranno gli aventi diritto
Roma, 16 set. (TMNews) - In arrivo,
entro il 30 settembre, nuove
regole sulle auto blu anche per il personale
della magistratura,
dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle
Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco. Lo si legge
in una nota del ministero della funzione pubblica.
Per loro, l`assegnazione dell`autovettura 'blu', in uso
non
esclusivo, spetterà soltanto ai titolari di incarichi equiparati
a
quelli indicati dal decreto per i ministeri. I ministri
competenti
individueranno, entro il 30 prossimo settembre, gli
incarichi equiparati e
gli aventi diritto; i decreti adottati
saranno inviati al Segretariato
generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, verificatane
d`intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica la coerenza con il
decreto
principale, provvederà a sottoporli alla Corte dei conti per
la
registrazione.
In base alle norme contenute nel Dpcm sull'Utilizzo
delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle
pubbliche
amministrazioni, firmato lo scorso 3 agosto e
pubblicato due giorni fa sulla
Gazzetta Ufficiale, d`ora in poi
nei ministeri hanno diritto alle auto 'blu
blu' (di utilizzo
esclusivo, con autista) solamente i ministri, i
viceministri e i
sottosegretari. Le auto 'blu' (di utilizzo non esclusivo,
con
autista) possono invece essere assegnate solo ai titolari di
uffici di
gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale.
Non ne hanno quindi
più diritto i direttori generali, i capi
degli uffici legislativi e i capi
delle segreterie e degli uffici
stampa. Grazie a queste misure si prevede
pertanto una riduzione
di circa il 70% degli attuali beneficiari.
Restano ferme, precisa la nota, le vigenti disposizioni
concernenti
l`uso delle autovetture di servizio e delle
autovetture blindate per ragioni
di sicurezza nazionale e di
protezione personale.
Cos
161534
set 11
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
venerdì 16 settembre 2011
D.P.C.M. 3-8-2011 Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
Pubbliche amministrazioni: utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza
Disciplinato, con il decreto in commento, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.
Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disciplinato, con il decreto in commento, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.
Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Agenzia delle Entrate Ris. 15-9-2011 n. 90/E Interpello ai sensi dell'articolo 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 15 settembre 2011, n. 90/E (1).
Interpello ai sensi dell'articolo 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'istanza di interpello in esame, concernente l'esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
Quesito
L'Azienda Sanitaria Locale..., in persona del suo legale rappresentante, espone alla scrivente quanto segue.
I soggetti diabetici della Regione Piemonte, iscritti nel Registro Regionale Diabetici, hanno diritto alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di alcuni dispositivi utili a governare la malattia, di seguito elencati:
- strisce reattive di automonitoraggio;
- apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito;
- aghi per iniettori a penna;
- siringhe monouso per insulina.
Le farmacie convenzionate erogano gratuitamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tali dispositivi medici dietro presentazione di regolare prescrizione medica da parte degli assistiti.
Provvedono, successivamente, a fatturare all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, il corrispettivo previsto dagli accordi regionali per ciascuno dei succitati dispositivi medici acquistati.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate si renda applicabile l'aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 41-quater) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
A parere dell'istante "la fatturazione che le farmacie convenzionate predispongono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale competente relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Regionale Diabetici avverrà utilizzando l'aliquota IVA del 4 per cento".
Ciò in quanto i dispositivi medici oggetto dell'istanza, i cui costi vengono riaddebitati, sono riconducibili alla categoria "ausili per menomazioni funzionali permanenti" ai sensi del n. 41-quater) della richiamata Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Parere della direzione
Come precisato con la Ris. 31 luglio 2002, n. 253/E e Ris. 29 ottobre 2002, n. 336/E l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, è legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di "ausilio" ovvero per quei prodotti acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.
Taluni ausili possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti. In tale ipotesi non c'è alcuna esigenza che il destinatario della cessione esibisca una certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza rispetto alla patologia.
Se si tratta, invece, di beni che possono costituire ausili ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre un'adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente.
Ciò premesso, in relazione ai materiali medici oggetto di interpello, sulla base delle indicazioni fornite dall'istante, si condivide la soluzione rappresentata dallo stesso, in quanto sussiste, comunque, la certificazione che attesta l'utilizzo del bene (anche a destinazione non univoca) da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti.
I prodotti in questione sono, infatti, erogati dai farmacisti "unicamente ed esclusivamente" a soggetti diabetici con menomazione funzionale permanente -attestata dall'iscrizione nel Registro Regionale Diabetici - in possesso di regolare prescrizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.
Ragion per cui alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate nei confronti dell'Azienda Sanitaria, relative ai medicinali consegnati ai soggetti diabetici, si renderà applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento.
Le Direzioni Regionali e Provinciali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
Il Direttore centrale
Arturo Betunio
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte seconda
CLIMA: GHIACCI ARTICI RIDOTTI DI 3 MLN KM QUADRATI
CLIMA: GHIACCI ARTICI RIDOTTI DI 3 MLN KM QUADRATI =
(AGI) - Roma, 16 set. - Un grado in piu' di temperatura per gli
oceani, tre milioni di chilometri quadrati in meno di ghiacci
artici. Il riscaldamento globale e' un allarme sempre piu'
concreto, e per misurarlo un innovativo modello a scala globale
permettera' di studiare l'evoluzione del clima nei prossimi
decenni e prevederne gli impatti sull'ambiente e sulla
societa'. Si chiama Ec-Earth ed e' sviluppato da un consorzio
europeo di universita' ed enti di ricerca, tra cui l'Istituto
di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isac-Cnr). Ec-Earth, coordinato dall'Istituto
meteorologico olandese (Knmi), riunisce i piu' recenti modelli
in grado di rappresentare i complessi meccanismi che governano
l'atmosfera, l'oceano, il ghiaccio e la biosfera. I ricercatori
Isac-Cnr afferenti al progetto, Antonello Provenzale, Jost von
Hardenberg ed Elisa Palazzi, in collaborazione con il centro di
calcolo Caspur di Roma, hanno da poco portato a termine una
prima simulazione dell'andamento climatico su tutta la Terra
dal 1850 al 2009, che ha richiesto 95.000 ore di calcolo e ha
prodotto 15 Terabyte di dati. Sono in corso l'analisi
dettagliata dei risultati e le proiezioni per stimare la
variabilita' climatica fino al 2100, che verranno poi messe in
comune con i dati raccolti dagli altri gruppi di ricerca. "La
simulazione ha confermato l'aumento di quasi un grado della
temperatura globale della superficie della Terra avvenuto negli
ultimi 150 anni, gia' rivelato dalle misure sperimentali",
spiega Provenzale. "Anche la temperatura media dell'acqua
oceanica fino a circa 300 metri di profondita' e' aumentata
globalmente di quasi un grado, con una crescita piu' rapida
negli ultimi 30 anni. I risultati hanno evidenziato inoltre il
ritiro dei ghiacci marini artici, passati a fine estate dai
piu' di 8 milioni di chilometri quadrati del 1950 ai circa 5
milioni del 2005. E le proiezioni per i prossimi decenni sono
tutt'altro che incoraggianti: e' prevista un'ulteriore
diminuzione. Proprio in Artico il modello Ec-Earth sara' di
particolare utilita' per integrare le misure che il Cnr sta
raccogliendo nella base di Ny Alesund". La regione himalayana,
chiamata il 'terzo polo' della Terra per la grande quantita' di
ghiacci, e' al centro del lavoro modellistico a causa delle
mutazioni in atto e dell'importanza dei fiumi che qui nascono e
portano acqua a quasi un miliardo e mezzo di persone in Asia.
"La situazione e' complessa, con un forte ritiro dei ghiacciai
e la precipitazione estiva monsonica nelle zone ad est,
ghiacciai stazionari o addirittura in espansione e
perturbazioni invernali provenienti dal Mediterraneo che
dominano le zone piu' aride del Karakorum a ovest", spiega
Provenzale. (AGI)
Pgi
161410 SET 11
NNNN
(AGI) - Roma, 16 set. - Un grado in piu' di temperatura per gli
oceani, tre milioni di chilometri quadrati in meno di ghiacci
artici. Il riscaldamento globale e' un allarme sempre piu'
concreto, e per misurarlo un innovativo modello a scala globale
permettera' di studiare l'evoluzione del clima nei prossimi
decenni e prevederne gli impatti sull'ambiente e sulla
societa'. Si chiama Ec-Earth ed e' sviluppato da un consorzio
europeo di universita' ed enti di ricerca, tra cui l'Istituto
di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isac-Cnr). Ec-Earth, coordinato dall'Istituto
meteorologico olandese (Knmi), riunisce i piu' recenti modelli
in grado di rappresentare i complessi meccanismi che governano
l'atmosfera, l'oceano, il ghiaccio e la biosfera. I ricercatori
Isac-Cnr afferenti al progetto, Antonello Provenzale, Jost von
Hardenberg ed Elisa Palazzi, in collaborazione con il centro di
calcolo Caspur di Roma, hanno da poco portato a termine una
prima simulazione dell'andamento climatico su tutta la Terra
dal 1850 al 2009, che ha richiesto 95.000 ore di calcolo e ha
prodotto 15 Terabyte di dati. Sono in corso l'analisi
dettagliata dei risultati e le proiezioni per stimare la
variabilita' climatica fino al 2100, che verranno poi messe in
comune con i dati raccolti dagli altri gruppi di ricerca. "La
simulazione ha confermato l'aumento di quasi un grado della
temperatura globale della superficie della Terra avvenuto negli
ultimi 150 anni, gia' rivelato dalle misure sperimentali",
spiega Provenzale. "Anche la temperatura media dell'acqua
oceanica fino a circa 300 metri di profondita' e' aumentata
globalmente di quasi un grado, con una crescita piu' rapida
negli ultimi 30 anni. I risultati hanno evidenziato inoltre il
ritiro dei ghiacci marini artici, passati a fine estate dai
piu' di 8 milioni di chilometri quadrati del 1950 ai circa 5
milioni del 2005. E le proiezioni per i prossimi decenni sono
tutt'altro che incoraggianti: e' prevista un'ulteriore
diminuzione. Proprio in Artico il modello Ec-Earth sara' di
particolare utilita' per integrare le misure che il Cnr sta
raccogliendo nella base di Ny Alesund". La regione himalayana,
chiamata il 'terzo polo' della Terra per la grande quantita' di
ghiacci, e' al centro del lavoro modellistico a causa delle
mutazioni in atto e dell'importanza dei fiumi che qui nascono e
portano acqua a quasi un miliardo e mezzo di persone in Asia.
"La situazione e' complessa, con un forte ritiro dei ghiacciai
e la precipitazione estiva monsonica nelle zone ad est,
ghiacciai stazionari o addirittura in espansione e
perturbazioni invernali provenienti dal Mediterraneo che
dominano le zone piu' aride del Karakorum a ovest", spiega
Provenzale. (AGI)
Pgi
161410 SET 11
NNNN
MANOVRA: DI PIETRO, INIQUA E DISASTROSA, INTOLLERABILE ATTACCO AI LAVORATORI
MANOVRA: DI PIETRO, INIQUA E DISASTROSA,
INTOLLERABILE ATTACCO AI LAVORATORI =
Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Nel complesso la manovra e' iniqua
e disastrosa, e le continue revisioni non hanno fatto che peggiorarla.
Ma cio' che reputo intollerabile e' che sia stato inserito un
provvedimento che nulla incide sulle esigenze di bilancio:
l'abrogazione, di fatto, dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori".
E' quanto afferma il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro,
nel corso di un'intervista al settimanale 'Gli Altri'.
"Quella misura -aggiunge- non serve per far quadrare i conti,
ne' apporta alcun vantaggio economico alle casse dello Stato. E' solo
un ricatto nei confronti del mondo del lavoro. Si tratta di un atto di
vendetta postuma: una bruttura, uno sfregio che il rais di turno fa
mentre si avvia a lasciare il suo impero".
Per Di Pietro: "Serve piu' equita' nel sistema fiscale, facendo
pagare le tasse a tutti e chiedendo un contributo di solidarieta' a
quelli che non hanno pagato; e poi occorre una forte riduzione degli
sprechi, partendo dalla casta e dalla cricca, tagliando le spese dei
parlamentari, abolendo le province".
(Plb/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 12:08
NNNN
Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Nel complesso la manovra e' iniqua
e disastrosa, e le continue revisioni non hanno fatto che peggiorarla.
Ma cio' che reputo intollerabile e' che sia stato inserito un
provvedimento che nulla incide sulle esigenze di bilancio:
l'abrogazione, di fatto, dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori".
E' quanto afferma il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro,
nel corso di un'intervista al settimanale 'Gli Altri'.
"Quella misura -aggiunge- non serve per far quadrare i conti,
ne' apporta alcun vantaggio economico alle casse dello Stato. E' solo
un ricatto nei confronti del mondo del lavoro. Si tratta di un atto di
vendetta postuma: una bruttura, uno sfregio che il rais di turno fa
mentre si avvia a lasciare il suo impero".
Per Di Pietro: "Serve piu' equita' nel sistema fiscale, facendo
pagare le tasse a tutti e chiedendo un contributo di solidarieta' a
quelli che non hanno pagato; e poi occorre una forte riduzione degli
sprechi, partendo dalla casta e dalla cricca, tagliando le spese dei
parlamentari, abolendo le province".
(Plb/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 12:08
NNNN
MANOVRA: ZINGARETTI, BENE PROTESTA MA ALLA CAMERA HO VISTO 316 VOTI
MANOVRA: ZINGARETTI, BENE PROTESTA MA ALLA CAMERA
HO VISTO 316 VOTI =
NON HO CAPITO CHI GOVERNA L'ITALIA, OCCORRE DISEGNO STRATEGICO
PER RIACCENDERE MOTORI PAESE
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - ''Bene la protesta da parte di
tutti, ma serve coerenza perche' alla Camera la manovra ha ottenuto
316 voti. Occorre chiarezza, evitare il rischio di cadere
nell'ipocrisia''. E' quanto ha dichiarato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti dopo essere intervenuto in
Campidoglio alla presentazione del festival internazionale di
letteratura ebraica, commentando le proteste degli Enti locali sulla
manovra del governo.
''Oggi in tutta Italia si sono accorti che la manovra e' un
disastro per il Paese -ha aggiunto Zingaretti- la protesta e' un fatto
positivo. Diciamo che e' giunta alla buon ora. Ma nonostante cio' non
ho capito quale maggioranza governi oggi l'Italia. Se non si capisce
questo -ha spiegato ancora il presidente della Provincia di Roma- se
non si chiarisce il disegno strategico che servira' a riaccendere il
motore del Paese si rischia di cadere nella confusione''.
(Cap/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 13:11
NNNN
NON HO CAPITO CHI GOVERNA L'ITALIA, OCCORRE DISEGNO STRATEGICO
PER RIACCENDERE MOTORI PAESE
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - ''Bene la protesta da parte di
tutti, ma serve coerenza perche' alla Camera la manovra ha ottenuto
316 voti. Occorre chiarezza, evitare il rischio di cadere
nell'ipocrisia''. E' quanto ha dichiarato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti dopo essere intervenuto in
Campidoglio alla presentazione del festival internazionale di
letteratura ebraica, commentando le proteste degli Enti locali sulla
manovra del governo.
''Oggi in tutta Italia si sono accorti che la manovra e' un
disastro per il Paese -ha aggiunto Zingaretti- la protesta e' un fatto
positivo. Diciamo che e' giunta alla buon ora. Ma nonostante cio' non
ho capito quale maggioranza governi oggi l'Italia. Se non si capisce
questo -ha spiegato ancora il presidente della Provincia di Roma- se
non si chiarisce il disegno strategico che servira' a riaccendere il
motore del Paese si rischia di cadere nella confusione''.
(Cap/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 13:11
NNNN
AFGHANISTAN: DECEDUTO PER UN MALORE UFFICIALE CARABINIERI
AFGHANISTAN: DECEDUTO PER UN MALORE UFFICIALE CARABINIERI =
Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il maggiore Matteo De Marco,
dell'Arma dei Carabinieri, in servizio ad Herat, in Afghanistan,
presso il Centro preposto all'addestramento della Polizia, e' deceduto
oggi a seguito di un malore nel proprio alloggio.
La famiglia dell'ufficiale, spiega una nota dello Stato maggiore
della Difesa, e' gia' stata avvisata. L'ufficiale, nato il 22 marzo
1957 a Vallo della Lucania (Sa), prestava servizio presso la Scuola
Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri.
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 12:44
NNNN
Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il maggiore Matteo De Marco,
dell'Arma dei Carabinieri, in servizio ad Herat, in Afghanistan,
presso il Centro preposto all'addestramento della Polizia, e' deceduto
oggi a seguito di un malore nel proprio alloggio.
La famiglia dell'ufficiale, spiega una nota dello Stato maggiore
della Difesa, e' gia' stata avvisata. L'ufficiale, nato il 22 marzo
1957 a Vallo della Lucania (Sa), prestava servizio presso la Scuola
Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri.
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-SET-11 12:44
NNNN
SPAGNA: ANONYMUS PUBBLICA DATI PERSONALI SCORTA ZAPATERO
SPAGNA: ANONYMUS PUBBLICA DATI PERSONALI SCORTA ZAPATERO
(ANSA) - MADRID, 16 SET - I ciber-ribelli di Anonymus sono
'penetrati' nei computer del ministero degli interni spagnolo e
hanno pubblicato su internet i dati personali di 30 uomini della
scorta del premier Jose' Luis Zapatero, riferisce la stampa di
Madrid.
Dopo la diffusione dei dati la polizia nazionale ieri ha
disattivato il proprio sito per verificare il dispositivo di
sicurezza. In un documento pubblicato in rete Anonymus,
considerato vicino al movimento degli indignados, afferma che
''fra breve'' rendera' pubblici anche i dati degli agenti del
Gruppo Speciale Operazioni (Geo), gli agenti cui sono affidate
le missioni piu' difficili e pericolose. La 'guerra' fra
Anonymus e la polizia spagnola e' stata innescata in giugno
dall'arresto di tre giovani descritti dal ministero degli
interni di Madrid come ''la cupola'' del movimento dei
ciber-ribelli. Una definizione che ha suscitato sarcasmi e
ilarita' in rete. Dieci giorni dopo il sito della polizia e'
stato attaccato e bloccato per un giorno.
Nel documento pubblicato con i nomi dei guardaspalle di
Zapatero, Anonymus attacca il candidato premier socialista alle
politiche anticipate Alfredo Rubalcaba, fino a due mesi fa
ministro degli interni, invitando a dire ''No a Rubalcaba'' (lo
slogan del candidato e' ''Si a Rubalcaba''), cita Paul Bourget,
''Se non vivi come pensi, finirai col pensare come vivi'', e
avverte: ''Siamo Anonymus, Anonymus e' un esercito, non
dimenticarci, non perdoniamo, aspettaci''.(ANSA).
CEF
16-SET-11 11:08 NNNN
(ANSA) - MADRID, 16 SET - I ciber-ribelli di Anonymus sono
'penetrati' nei computer del ministero degli interni spagnolo e
hanno pubblicato su internet i dati personali di 30 uomini della
scorta del premier Jose' Luis Zapatero, riferisce la stampa di
Madrid.
Dopo la diffusione dei dati la polizia nazionale ieri ha
disattivato il proprio sito per verificare il dispositivo di
sicurezza. In un documento pubblicato in rete Anonymus,
considerato vicino al movimento degli indignados, afferma che
''fra breve'' rendera' pubblici anche i dati degli agenti del
Gruppo Speciale Operazioni (Geo), gli agenti cui sono affidate
le missioni piu' difficili e pericolose. La 'guerra' fra
Anonymus e la polizia spagnola e' stata innescata in giugno
dall'arresto di tre giovani descritti dal ministero degli
interni di Madrid come ''la cupola'' del movimento dei
ciber-ribelli. Una definizione che ha suscitato sarcasmi e
ilarita' in rete. Dieci giorni dopo il sito della polizia e'
stato attaccato e bloccato per un giorno.
Nel documento pubblicato con i nomi dei guardaspalle di
Zapatero, Anonymus attacca il candidato premier socialista alle
politiche anticipate Alfredo Rubalcaba, fino a due mesi fa
ministro degli interni, invitando a dire ''No a Rubalcaba'' (lo
slogan del candidato e' ''Si a Rubalcaba''), cita Paul Bourget,
''Se non vivi come pensi, finirai col pensare come vivi'', e
avverte: ''Siamo Anonymus, Anonymus e' un esercito, non
dimenticarci, non perdoniamo, aspettaci''.(ANSA).
CEF
16-SET-11 11:08 NNNN
Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
Aggiornamenti delle aree
riservate ai possessori di userid e password
Sostieni questo canale di
informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata
per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO
AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI
E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I
GIORNI
La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e
Password è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale
di riferimento www.cives.roma.it
Per
mantenere aperto e migliorare sempre di più questo canale informativo , sostieni
la nostra informazione con una delle seguenti
modalità:
-
versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano IBAN CALCOLATA IT55M0558403258000000002151;
-
Beneficiario: Capuzzi
-
causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i servizi offerti dall’Associazione Cives
-
- versamento su Postepay 4023600611315252
- versamento tramite Paypal
- l
Puoi effettuare un versamento online in maniera
veloce e sicura con Postepay Carta n° 4023600611315252
|
COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY
| |
|
Negli uffici postali
|
- con versamento in contanti
- con una carta Postamat Maestro - trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra |
|
Presso gli sportelli automatici
(ATM) Postamat
|
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra - trasferendo denaro da una Inps Card - utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro |
|
Sul sito www.poste.it
|
- addebitando l'importo sul Conto
BancoPosta
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra |
|
Con una SIM PosteMobile
|
- da oggi puoi ricaricare un'altra
Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay
|
|
Presso le ricevitorie
Sisal
|
- esclusivamente in contanti
|
L'operazione di ricarica può essere
eseguita anche dai non titolari
Potrai darci la conferma
dell'avvenuto sostegno e/o donazione per e-mail o per fax
Sostegno e/o
Donazione
Versando la quota annuale da
- €. 25,00
- €. 50,00
- oltre €.50,00
Per sostenere la nostra informazione , scarica il
Come
ottenere User Id e password
per consultare le
novità che si trovano nel settore
"Aggiornamenti in
area riservata"
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO
AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI
E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I
GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI
Se ritieni il mio lavoro utile o semplicemente interessante, ti va di darmi una mano? Con solo 2,00€ al mese mi darai la possibilità di continuare ad informare. Come fare? clicca sul banner
Forme di collaborazione con il portale
Come collaborare con i portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org - se sei interessato scrivi a lpd@romacivica.net
Questo spazio potrebbe essere tuo chiedici come fare.
La tua azienda, la tua attività, i tuoi prodotti su tre portali internet in testa ai maggiori motori di ricerca, per informazioni: lpd@romacivica.net oppure tramite fax - 06.233200886
Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia
Carissimi utenti i portali www.cives.roma.it - www.laboratoriopoliziademocratica.org , hanno anche una promanazione cartacea sulle pagine del mensile "Polizia e Democrazia" che a sua volta è presente online alla url http://www.poliziaedemocrazia.it ogni mese abbiamo a disposizione degli spazi dove le lavoratrici e i lavoratori in uniforme possono pubblicare qualunque tematica ritengano utile porre all'attenzione dei lettori. Sarebbe cosa grata ricevere vostri articoli e segnalazioni, utili non solo a far conoscere questioni che magari mai verrebbero alla luce, ma anche per tenere vivo un'altro canale in seno ad una rivista a diffusione nazionale. Chiunque abbia intenzione di contribuire a mantenere vivo anche questo canale cartaceo dovrà farmi pervenire l'articolo entro il 5 di ogni mese gli articoli potranno pervenire mediante fax o posta elettronica utenza fax 06.233200886 posta elettronica : laboratoriopoliziademocratica@gmail.com
giovedì 15 settembre 2011
POLIZIA: INTERROGAZIONE TURCO (RADICALI) SU VICENDA NOCS
POLIZIA: INTERROGAZIONE TURCO (RADICALI) SU
VICENDA NOCS =
Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il deputato radicale Maurizio Turco,
cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e forze
di polizia (Pdm), ha depositato una interrogazione indirizzata al
Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere 'quali sono le
immediate azioni intraprese nei confronti di coloro che sono stati
indicati come gli autori delle presunte violenze denunciate
dall'appartenente al reparto Nocs e quelle per la tutela
dell'incolumita' e della salute del denunciante; se non ritenga
opportuno promuovere, con il supporto delle Organizzazioni Sindacali
delle Forze di polizia e con esperti del settore, ogni utile
iniziativa volta a contrastare il fenomeno del ''mobbing'' nell'ambito
delle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento a quelle
della Difesa e dell'Interno'.
Turco ricorda che ''il Pdm, fin dalla sua costituzione, si e'
sempre distinto per l'impegno profuso nella lotta per contrastare
violenze e soprusi di ogni genere nell'ambito delle Forze armate e di
polizia, come dimostrano le numerose iniziative mediatiche e le 338
interrogazioni parlamentari, le numerose proposte di legge e gli
ordini del giorno accolti dal governo, reperibili sul sito
www.partitodirittimilitari.org''.
(Sin/Ct/Adnkronos)
15-SET-11 19:44
NNNN
Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il deputato radicale Maurizio Turco,
cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e forze
di polizia (Pdm), ha depositato una interrogazione indirizzata al
Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere 'quali sono le
immediate azioni intraprese nei confronti di coloro che sono stati
indicati come gli autori delle presunte violenze denunciate
dall'appartenente al reparto Nocs e quelle per la tutela
dell'incolumita' e della salute del denunciante; se non ritenga
opportuno promuovere, con il supporto delle Organizzazioni Sindacali
delle Forze di polizia e con esperti del settore, ogni utile
iniziativa volta a contrastare il fenomeno del ''mobbing'' nell'ambito
delle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento a quelle
della Difesa e dell'Interno'.
Turco ricorda che ''il Pdm, fin dalla sua costituzione, si e'
sempre distinto per l'impegno profuso nella lotta per contrastare
violenze e soprusi di ogni genere nell'ambito delle Forze armate e di
polizia, come dimostrano le numerose iniziative mediatiche e le 338
interrogazioni parlamentari, le numerose proposte di legge e gli
ordini del giorno accolti dal governo, reperibili sul sito
www.partitodirittimilitari.org''.
(Sin/Ct/Adnkronos)
15-SET-11 19:44
NNNN
Cassazione "...Come questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. n. 3785/2009), per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta bel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio - psichico e del complesso della sua personalità...."
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2011, n. 12048
Fatto Diritto ####################Q.M.
Svolgimento del processo
#################### ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di San Remo la #################### sas esponendo di aver lavorato presso l'Agenzia di viaggi di quest'ultima come impiegata, rivestendo anche il ruolo di direttore tecnico, dapprima con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente con un contratto di lavoro subordinato, in realtà prestando la propria attività lavorativa sempre alle dipendenze e sotto le direttive del titolare dell'impresa, e di avere subito nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle sue richieste di regolarizzazione del rapporto stesso, una serie di comportamenti vessatori e ostili tendenti alla sua completa emarginazione professionale e al progressivo isolamento dai colleghi, comportamenti per i quali aveva sofferto di disturbi sia fisici che psichici. Ha chiesto quindi la condanna del datore di
lavoro al risarcimento del danno biologico, del danno alla vita di relazione e del danno morale.
Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che non fosse emersa la prova di un atteggiamento persecutorio nei confronti della dipendente. Anche l'appello proposto dalla #################### è stato respinto dalla Corte di Appello di Genova, che ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di un tale atteggiamento persecutorio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione #################### affidandosi a cinque motivi di ricorso. L'intimata non ha svolto attività difensiva.Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto come circostanza pacifica che nel periodo iniziale si fosse instaurato tra le parti un rapporto di lavoro autonomo, laddove la ricorrente aveva dedotto di avere sempre svolto attività di lavoro dipendente, come, del resto, era chiaramente emerso all'esito dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa valutazione complessiva delle prove e relativo vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare nel loro complesso gli episodi posti a fondamento della domanda, omettendo altresì di prendere in considerazione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, che aveva confermato l'esistenza dei disturbi psichici denunciati dalla ricorrente, pur negando il nesso causale tra tali disturbi e l'attività lavorativa svolta.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., formulando il seguente quesito di diritto: "la responsabilità del datore di lavoro per violazione della personalità morale del lavoratore può sussistere anche in conseguenza di uno (o più) atti lesivi della dignità e del decoro personale e professionale dello stesso pur in difetto di un disegno persecutorio finalizzato ad espellere il dipendente (fattispecie di mobbing)?". 4.- Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 2087 c.c., sottolineando che l'esistenza della responsabilità del datore di lavoro, nel caso in esame, era stata invocata e doveva riconoscersi anche come fondata sulla violazione
dell'art. 2043 c.c., non potendo dubitarsi che i fatti indicati dalla ricorrente costituissero, al tempo stesso, violazione di obblighi contrattualmente gravanti sul datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., e violazione del precetto del neminem laedere gravante sulla generalità dei consociati, ex art. 3043 c.c. 5.- Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. n. 3785/2009), per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta bel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio
fisio - psichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico - fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. La domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per il mobbing subito è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi (Cass. n. 19053/2005). Cass. 6 marzo 2006, n. 4774
ha poi ritenuto che l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (c.d. mobbing) - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. - si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della
condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esame l'insieme dei comportamenti del datore di lavoro dedotti come lesivi dalla ricorrente, escludendone ogni intento persecutorio o emulativo, sia con riferimento agli episodi collegati, secondo l'assunto, all'insorgenza delle "prime manifestazioni patologiche sia con riferimento agli episodi successivi, osservando, quanto a questi ultimi, che dalle risultanze istruttorie non era emersa l'esistenza di comportamenti connotati da carattere persecutorio nei confronti della dipendente e che gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo (lancio dello stipendio sul tavolo, consegna della retribuzione in un sacco di monetine) si erano verificati "in tempi di molto successivi all'inizio della manifestazione delle
patologie, quando la #################### non andava più a lavorare e si recava in agenzia solo per ritirare lo stipendio ...", sì che, valutate tutte le circostanze sopra indicate, doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.
Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la ricorrente non ha riportato in ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali delle quali assume essere stato omesso ogni esame (tranne quello di una deposizione, che tuttavia non appare decisiva ai fini della collocazione temporale degli episodi di cui si discute) e non ha neppure indicato quali sarebbero gli elementi che la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare (in conseguenza della erronea interpretazione degli atti di causa, denunciata con il primo motivo) e che avrebbero dovuto orientare la decisione in senso diverso, sicchè le censure espresse nei primi due motivi di ricorso - al di là della loro corretta impostazione in diritto
circa la definizione dei comportamenti che possono integrare in astratto la fattispecie del mobbing - rimangono poi confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima. Deve ribadirsi, al riguardo, che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.####################c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione,
mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).
6.- Il primo ed il secondo motivo vanno, pertanto, rigettati.
7.- Anche il terzo motivo, con il quale, sostanzialmente, si contesta una non corretta interpretazione delle domande formulate con l'atto introduttivo e della normativa in esso richiamata, deve essere respinto. Invero, anche a prescindere dalla pur di per sè assorbente considerazione che la ricorrente non riporta puntualmente nel ricorso per cassazione il contenuto integrale dell'atto introduttivo (non essendo sufficiente il richiamo di alcuni passi del ricorso ex art. 414 c.####################c. o la riproduzione in forma indiretta dello stesso atto contenuta nelle premesse del ricorso per cassazione), nè gli esatti termini in cui la domanda è stata riproposta in appello, va rilevato che nel ricorso non vengono neppure indicate le norme che la Corte territoriale avrebbe violato nell'interpretazione di una domanda che pure, anche secondo la ricorrente, era diretta a
sostenere la sussistenza del mobbing e che negli stessi termini, a quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stata riprodotta nel grado di appello; e tutto ciò senza considerare che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass. n. 20373/2008, Cass. n. 19475/2005).
8.- Al rigetto del terzo motivo consegue logicamente l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, con i quali si deduce il difetto di motivazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno con riferimento alla responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, trattandosi di motivi che ripropongono, sotto diverso profilo, le stesse censure del motivo precedente e che incorrono, dunque, per come formulati, negli stessi rilievi.
9.- Il ricorso va quindi rigettato.
10.- Stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.####################Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)




