Bufera procure: gruppi Anm,'reazione Grasso troppo morbida (ANSA) - ROMA, 16 GIU - Le dimissioni di Pasquale Grasso, in carica da aprile al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati, fanno seguito agli interventi al parlamentino dei rappresentanti dei gruppi di Unicost, Area e Autonomia e Indipendenza, che ritengono troppo morbida la sua presa di distanza da quanto l'inchiesta di Perugia ha evidenziato, coi contatti tra magistrati, politici e consiglieri del Csm per le nomine ai vertici delle procure. Ora questi gruppi potrebbero dare vita a una nuova giunta. Duro Giovanni Tedesco, di Area, nei confronti di Magistratura Indipendente, il gruppo che ha espresso Grasso alla presidenza, e dal quale poi però si è dimesso: "La linea di MI verso chi si era autosospeso nel Csm è stato chiedere 'tornate a fare il vostro splendido lavoro'. Saremo pronti a riaccogliervi in una giunta unitaria quando sarete veramente cambiati". Angelo Renna, di Unicost ha paragonato la vicenda a una "Caporetto" per la magistratura alla quale bisognava reagire tracciando la linea della legalità. E per Francesco Valentini, di A&I, gruppo che non sosteneva la giunta unitaria, si tratta di una "vicenda catastrofica", di fronte alla quale dal presidente dell'Anm "sono arrivati solo una serie di distinguo, e non ne avevamo bisogno. Non ha saputo gestire quel momento e il momento successivo. La decisione di Grasso di lasciare MI non è compatibile con la sua permanenza alla presidenza dell'Anm", poiché il suo nome è stato indicato in virtù della rotazione dei gruppi ai vertici della giunta. Da Magistratura Indipendente, invece, con Stefano Buccini è arrivato un invito "alla unità, data la comune valutazione di assoluta gravità delle condotto contestate". (ANSA). Y12-GUI 2019-06-16 12:37
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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domenica 16 giugno 2019
SVIZZERA: ESERCITO APRE A RECLUTA TRANSESSUALI =
ADN0265 7 EST 0 ADN EST NAZ SVIZZERA: ESERCITO APRE A RECLUTA TRANSESSUALI = Berna, 16 giu. (AdnKronos/Ats) - L'esercito svizzero apre alla recluta di persone transessuali. A tal scopo ha creato l'ufficio "Diversity Swiss Army", che si occupa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere dei militari. Ufficio che collabora con il comando del reclutamento, il servizio medico militare e quello giuridico, scrivono oggi Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung. I regolamenti attuali prevedono l'ineleggibilità al servizio militare e alla protezione civile in caso di transessualità, ma l'esercito vuole lasciare ogni porta aperta e ha già dovuto adattato le proprie modalità di reclutamento. Se uno specialista certifica la salute mentale e fisica di una persona, così come la sua resistenza allo stress, la sua resilienza e la sua capacità di adattamento e subordinazione, niente si oppone all'ammissione di un transessuale. Tali casi sono comunque una rarità, precisano i giornali. I medici dell'esercito ne registrano in media solo 18 all'anno. Dal 2020, i reclutatori abborderanno il tema interrogando i giovani sul sesso nel quale si identificano. Oltre a uomo e donna, in futuro sarà possibile rispondere "altro" in merito al genere percepito. (Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 16-GIU-19 12:38
Bufera procure: Racanelli si dimette da segretario MI
Bufera procure: Racanelli si dimette da segretario MI (ANSA) - ROMA, 16 GIU - Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso da segretario di Magistratura Indipendente, con un messaggio inviato ai colleghi nelle mailing list. Ricorda che "da tempo avevo manifestato la volontà di lasciare tale incarico (in occasione della scadenza del mandato avvenuta nelle scorse settimane) ed in occasione dell'assemblea generale del 5 giugno avevo già messo a disposizione il mio incarico. Motivazioni e valutazioni saranno esposte nella sede naturale, cioè nell'assemblea generale che si terrà' nei giorni 5 e 6 luglio. Allo stato, dico solo che non parteciperò al 'festival della grande ipocrisia' di molti esponenti di rilievo della magistratura associata". Y12-GUI 2019-06-16 13:08
Vigile del fuoco morto in servizio, distaccamento a suo nome
Vigile del fuoco morto in servizio, distaccamento a suo nome (ANSA) - TARANTO, 16 GIU - "Presto intitoleremo a suo nome il distaccamento di Grottaglie". Lo annuncia il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Stefano Candiani, dopo aver partecipato il 15 giugno a Fragagnano ai funerali di Antonio Dell'Anna, il vigile morto martedì in servizio mentre con alcuni colleghi spegneva un incendio nel Tarantino. A lui ora si vuole intitolare il distaccamento dove lavorava. Era "doveroso essere presente per rendere omaggio ad un valoroso Vigile del Fuoco che ha perso la vita in servizio - sottolinea il sottosegretario - per evitare ad altri di rischiare la propria. I Vigili del Fuoco sono una grande famiglia che con emozione si è stretta attorno alla famiglia di Antonio Dell'Anna. Nei prossimi giorni - conclude Candiani - avvieremo le pratiche per intitolare alla sua memoria il suo distaccamento di Grottaglie". (ANSA). SE-COM 2019-06-16 13:14
**ARGENTINA: MAXI BLACK OUT DOPO GUASTO, COLPITO ANCHE URUGUAY E PARTE BRASILE** =
ADN0295 7 EST 0 ADN EST NAZ **ARGENTINA: MAXI BLACK OUT DOPO GUASTO, COLPITO ANCHE URUGUAY E PARTE BRASILE** = Buenos Aires, 16 giu. (AdnKronos/Dpa/Europa Press) - Maxi black out in Argentina, in Uruguay e in alcune parti del Brasile meridionale dopo un guasto al sistema di interconnessione elettrico. E' quanto riferisce sul proprio profilo twitter la società di fornitura elettrica argentina Edesur. (Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 16-GIU-19 13:49
Senato: Patuanelli (M5s), Casellati chiarisca presto caso voli Alitalia =
(AGI) - Roma, 16 giu. - "Un politico deve sempre avere rispetto dei cittadini. Percio' mi lascia francamente molto sorpreso vedere affiancato, sul Fatto Quotidiano, il nome della presidente del Senato (o il suo staff) ad astruse pretese durante i loro recenti spostamenti su voli Alitalia, che avrebbero arrecato forti disagi sia al personale di bordo che ai passeggeri". Lo sostiene il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli che ricorda: "Il MoVimento 5 Stelle considera conclusa l'epoca dei privilegi, come dimostra la battaglia vinta - a livello nazionale e regionale - sul taglio dei vitalizi". "Siamo certi che la presidente Casellati - sottolinea Patuanelli - sapra' chiarire quanto accaduto al piu' presto perche' e' impensabile che la seconda carica dello Stato sia coinvolta in vicende che allontanano i cittadini dalle Istituzioni".(AGI)red/Gim 13:51 16-06-19
Usa: Trump, NYT "tradisce il Paese" per indiscrezioni su Russia =
(AGI/AFP) - Washington, 16 giu. - Il presidente americano Donald Trump ha accusato il New York Times di un "atto di tradimento virtuale" contro il paese, perche' il quotidiano ha pubblicato indiscrezioni sull'aumento delle 'incursioni digitali' contro la Russia. Secondo il giornale, l'azione fa parte di una prevenzione, ma anche di posizionare gli Stati Uniti per lanciare attacchi informatici in caso di un grave conflitto con la Russia. Trump ha negato su Twitter che le accuse siano vere, ha definito i media "corrotti" e ha ripetuto che i giornalisti sono "nemici del popolo". "Si puo' credere che il bugiardo New York Times abbia appena fatto una storia che dice che gli Stati Uniti stanno sostanzialmente aumentando gli attacchi informatici contro la Russia", ha scritto. "Questo e' un atto virtuale di tradimento da parte di quello che un tempo era un grande giornale, alla disperata ricerca di una storia, di qualsiasi storia, anche se e' un male per il nostro paese", ha accusato. Qualsiasi storia "anche, non vera! Qualunque cosa vada oggi con i nostri corrotti Media. Faranno, o diranno, qualunque cosa serva, senza nemmeno il minimo pensiero delle conseguenze! Questi sono veri codardi e, senza dubbio, il nemico delle persone!" (AGI)Ant 07:44 16-06-19
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.(DECRETO SICUREZZA BIS)
sabato 15 giugno 2019
Il tempo: prossima settimana ancora morsa dell'afa sulla Penisola =
(AGI) - Roma, 15 giu. - Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. LUNEDI' 17: NORD - la giornata inizialmente soleggiata evolvera' all'insegna della instabilita' pomeridiana specie a ridosso dei rilievi dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Torna il sereno in serata. CENTRO E SARDEGNA - bel tempo a parte un temporaneo aumento della nuvolosita' sulle aree interne con sviluppo di rovesci e qualche temporale a ridosso delle aree appenniniche durante le ore piu' calde. SUD E SICILIA - cielo sereno in prevalenza sereno su tutte le regioni ma con sviluppo di locali focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi appenninici nel corso del pomeriggio. TEMPERATURE: minime in calo al sud e regioni centrali adriatiche; in aumento al nord, Toscana ed Umbria e senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione al nord, Marche ed aree ioniche; in aumento su Toscana e senza variazioni di rilievo sul resto della Penisola. VENTI: deboli settentrionali con temporanei rinforzi pomeridiani specie nelle aree temporalesche. MARI: mossi stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione; poco mossi gli altri mari. MARTEDI' 18: cielo sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici nelle ore centrali della giornata associati a rovesci e temporali sparsi. MERCOLEDI' 19: condizioni di stabilita' al mattino ed in serata intervallate da sviluppo di temporali durante le ore piu' calde a ridosso dei rilievi alpini con qualche sconfinamento anche in pianura e su quelli appenninici meridionali. GIOVEDI' 20 E VENERDI' 21: bel tempo salvo formazione di addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine con associati locali acquazzoni pomeridiani. (AGI) Red/Mom 17:30 15-06-19
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824) (GU n.139 del 15-6-2019) Vigente al: 15-6-2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante
l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento -
Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli
istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824)
(GU n.139 del 15-6-2019)
Vigente al: 15-6-2019
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle amministrazioni centrali dello
Stato - loro sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
All'Istituto nazionale di previdenza
sociale - INPS - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Roma
Alle amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del sistema
NoiPA - loro sedi
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali -
loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - loro sedi
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - sede
Al Dipartimento delle finanze - sede
Al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
sede
Premessa.
Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le
nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di
delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello
Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai
dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di
finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di
contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni
circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in
particolare:
l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile,
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di
seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie
convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;
l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale
amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello
tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni
convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.
Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del
2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla
circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio
prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di
fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di
rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima
amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo
forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e
strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.
Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite
stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i
dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi -
sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine
agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella
trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali
di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi,
tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del
numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle
spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati.
Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della
nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un
aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni
eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale
limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di
incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT.
Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017,
nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali,
del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per
determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31
ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri
amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al
biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia
per quelle gia' in essere.
Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il
DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato
adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia
degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle
procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una
problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del
dipendente del finanziamento ottenuto.
1. Oneri amministrativi.
Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella
circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si
e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine
all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in
ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento
processate.
Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa
l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il
biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni
dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate
le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n.
3/RGS del 2017.
2. Informatizzazione delle procedure.
Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il
servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore
dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche
dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di
addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore
semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha
fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia'
attivati, che le procedure secondo modalita' completamente
dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni
convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno
essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni
convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio
telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.
Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori
servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i
quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di
pagamento.
Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia
sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it
3. Estinzione anticipata del finanziamento.
Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione
convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento,
finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della
residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia'
in parte rimborsato.
A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza
puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto
dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti
applicabili le indicazioni appresso descritte.
In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato
con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo,
attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita'
nell'operare eventuali sistemazioni contabili.
Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti
finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni
procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione,
normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo
all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del
nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta
stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso
cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo
istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in
forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge,
cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla
gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti
finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato
estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente,
l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.
La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata
nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n.
77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata
del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali
trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite
compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione.
Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la
facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il
rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente
ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso
delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la
compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo
istituto delegatario.
Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto
emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata
capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti
all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente),
segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite
anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio
nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.
Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure
informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le
anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore,
appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di
gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto
dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di
tutelare i dipendenti interessati.
A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici
ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali
dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.
Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni
fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77,
per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le
pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso
il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute
stipendiali superiori alla misura dovuta.
Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio,
appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione
prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in
parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti
uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal
senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le
medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una
tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA,
rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla
compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione
resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la
medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far
scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire
direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle
competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai
dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni
pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta
comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le
modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo
Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA
l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria
definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.
La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria,
utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche
del sistema per la gestione delle partite stipendiali.
4. Note conclusive.
In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza
biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita'
degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento,
previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in
aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni
intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita'
connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione,
verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo
scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti,
la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1°
gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e
preesistenti alla predetta data.
Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di
nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi
gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente
prorogata.
Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma,
l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS
del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche
sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante
l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento -
Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli
istituti delegatari per il biennio 2019-2020. (19A03824)
(GU n.139 del 15-6-2019)
Vigente al: 15-6-2019
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Roma
Alle amministrazioni centrali dello
Stato - loro sedi
Al Consiglio di Stato - Roma
Alla Corte dei conti - Roma
All'Avvocatura generale dello Stato -
Roma
All'Istituto nazionale di previdenza
sociale - INPS - Roma
All'Agenzia delle entrate - Roma
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Roma
Alle amministrazioni e agli enti
pubblici che si avvalgono del sistema
NoiPA - loro sedi
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali -
loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato - loro sedi
e, p.c.:
Alla Banca d'Italia - Roma
Al Dipartimento del Tesoro - sede
Al Dipartimento delle finanze - sede
Al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -
sede
Premessa.
Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le
nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di
delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello
Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai
dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di
finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di
contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita'
mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni
circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in
particolare:
l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile,
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di
seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie
convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;
l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale
amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello
tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni
convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.
Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del
2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla
circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio
prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di
fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di
rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima
amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo
forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e
strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.
Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite
stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i
dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi -
sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine
agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella
trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali
di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi,
tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del
numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle
spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati.
Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della
nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un
aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni
eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale
limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di
incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT.
Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017,
nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali,
del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per
determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31
ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri
amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al
biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia
per quelle gia' in essere.
Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il
DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato
adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia
degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle
procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una
problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del
dipendente del finanziamento ottenuto.
1. Oneri amministrativi.
Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella
circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si
e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine
all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in
ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento
processate.
Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa
l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il
biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni
dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate
le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n.
3/RGS del 2017.
2. Informatizzazione delle procedure.
Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il
servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore
dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche
dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di
addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore
semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha
fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia'
attivati, che le procedure secondo modalita' completamente
dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni
convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno
essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni
convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio
telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.
Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori
servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i
quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di
pagamento.
Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia
sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it
3. Estinzione anticipata del finanziamento.
Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione
convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le
condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento,
finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della
residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia'
in parte rimborsato.
A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza
puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto
dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti
applicabili le indicazioni appresso descritte.
In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato
con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo,
attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita'
nell'operare eventuali sistemazioni contabili.
Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti
finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni
procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione,
normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo
all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del
nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta
stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso
cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo
istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in
forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge,
cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla
gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti
finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato
estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente,
l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.
La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata
nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n.
77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata
del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali
trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite
compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione.
Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la
facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il
rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente
ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso
delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la
compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo
istituto delegatario.
Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto
emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata
capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti
all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente),
segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite
anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio
nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.
Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure
informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le
anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore,
appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di
gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto
dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di
tutelare i dipendenti interessati.
A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici
ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali
dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.
Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni
fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77,
per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le
pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso
il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute
stipendiali superiori alla misura dovuta.
Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio,
appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione
prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in
parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti
uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal
senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le
medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una
tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA,
rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla
compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione
resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la
medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far
scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire
direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle
competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai
dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni
pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta
comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le
modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo
Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA
l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria
definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.
La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria,
utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche
del sistema per la gestione delle partite stipendiali.
4. Note conclusive.
In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza
biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita'
degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento,
previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in
aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni
intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita'
connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione,
verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo
scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti,
la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1°
gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e
preesistenti alla predetta data.
Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di
nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi
gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente
prorogata.
Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma,
l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS
del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche
sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899) (GU n.138 del 14-6-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) dell'8
gennaio 2019, n. 5;
Vista la nota prot. n. 23493 del 28 febbraio 2019 con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere
favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente
calendario:
a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per le isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Panarea - Stromboli:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2018, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
d) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
C) Filicudi:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai veicoli delle forze dell'ordine.
Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro
1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1622
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sulle isole Eolie. (19A03899)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) dell'8
gennaio 2019, n. 5;
Vista la nota prot. n. 23493 del 28 febbraio 2019 con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere
favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente
calendario:
a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per le isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Panarea - Stromboli:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2018, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
d) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2018, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali;
C) Filicudi:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai veicoli delle forze dell'ordine.
Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro
1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1622
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Ischia. (19A03898) (GU n.138 del 14-6-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019
sull'isola di Ischia. (19A03898)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sezione terza - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 130 dell'8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e
alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di
Ischia;
Considerata la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 71
del 7 maggio 2019, con la quale il Comune di Serrara Fontana ha
richiesto di integrare il succitato decreto ministeriale n. 130
dell'8 aprile 2019, prevedendo una deroga in favore di una ulteriore
categoria di veicoli e utenti;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di modifica avanzata dal
Comune di Serrara Fontana;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
130 dell'8 aprile 2019 e' apportata la seguente modificazione:
All'art. 2, concernente le deroghe, al comma 1, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
«m-bis) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.».
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1621
DECRETO 24 maggio 2019
Modifica del decreto 8 aprile 2019, concernente la limitazione
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019
sull'isola di Ischia. (19A03898)
(GU n.138 del 14-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sezione terza - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 130 dell'8 aprile 2019, concernente la limitazione all'afflusso e
alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di
Ischia;
Considerata la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 71
del 7 maggio 2019, con la quale il Comune di Serrara Fontana ha
richiesto di integrare il succitato decreto ministeriale n. 130
dell'8 aprile 2019, prevedendo una deroga in favore di una ulteriore
categoria di veicoli e utenti;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di modifica avanzata dal
Comune di Serrara Fontana;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
130 dell'8 aprile 2019 e' apportata la seguente modificazione:
All'art. 2, concernente le deroghe, al comma 1, dopo la lettera m)
e' aggiunta la seguente:
«m-bis) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.».
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1621
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