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lunedì 16 ottobre 2023

ISRAELE- PALESTINA. PERCHE' ORA?

 



IL MIO PEGGIOR AMICO: come l’Italia ha tradito i palestinesi e ha imparato ad amare i carnefici

 



LA BOLLA - IL GRANDE MASSACRO: come i democratici hanno imparato a tifare un genocidio

 



LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA GUERRA [pt1]: chi pagherà l'inflazione che arriva dal medio oriente?

 





 


Tar 2023-"Violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 118 Cost. Violazione dell'art. 66 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta; Violazione dell'art .66 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta (nella formulazione modificata approvata dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 24 giugno 2014). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e per violazione dei principi di sussidiarietà"

Tar 2023-Il quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, non è modificato, quanto all'ambito soggettivo di applicazione, dall'art. 1911 comma 3 del c.o.m., che dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).

 

Tar 2023-Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Collaboratore Tecnico della Polizia di Stato, impugna il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, per il riconoscimento dell'attribuzione di un punteggio complessivo pari a punti 91,74 con conseguente riposizionamento dello stesso in graduatoria.

 

Tar 2023-A questo riguardo va soggiunto che l'elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione nell'adozione del provvedimento di diniego o revoca dei titoli di polizia, allorquando trattasi di esercizio di potere discrezionale ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., va declinata nel pieno rispetto dei principi di adeguata e puntuale istruttoria, di cui deve essere data intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità.

 

Cassazione 2023-Cassazione-Il rilievo per cui la sintomatologia descritta dagli operanti sarebbe stata riferibile solo alla ebbrezza alcolica e non anche alla alterazione da stupefacenti, con la conseguenza che la richiesta riferita agli accertamenti per la verifica della pregressa assunzione di droga sarebbe stata illegittima, è destituito di fondamento. Invero la Corte di Appello ha dato atto, in maniera non manifestamente illogica, che i sintomi rilevati dagli operanti erano, in parte, riconducibili anche alla alterazione da stupefacenti. In ogni caso si deve ribadire che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma 8 dell'art. 187 C.d.S., è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.

Cassazione 2023-Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti

 

Cassazione 2023-. Nel 2016 OMISSIS e OMISSIS convennero dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano la società Equitalia Centro Spa (che in seguito sarà fusa per incorporazione nella Equitalia Spa poi disciolta ope legis con trasferimento delle relative attribuzioni ed obbligazioni alla Agenzia delle Entrate - Riscossione; d'ora innanzi, per brevità, "la AdER"), il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Modena e il Comune de L'Aquila, esponendo che: -) il (Omissis) i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano avevano multato OMISSIS, per avere circolato alla guida di un veicolo - di proprietà di OMISSIS - sottoposto a fermo amministrativo; -) sia il conducente, sia il proprietario, ignoravano l'esistenza del fermo;

Consiglio di Stato 2023- Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado volto all'annullamento del decreto n. 3289/18N del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - datato 20 settembre 2018 e notificato il 26 settembre 2018, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della denunciata patologia "-OMISSIS-", nonché del parere n. 1117/2018 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) nell'adunanza n. 1094 del 30 marzo 2018, confermato con successivo parere n. 17919/2018 reso nell'adunanza n. 1352 dell'11 settembre 2018. Sono state altresì dichiarate inammissibili le domande volte all'accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata ed alla liquidazione dell'equo indennizzo.

Consiglio di Stato 2023-Il signor -OMISSIS- maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri, chiede la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso il diniego di trasferimento per ricongiungimento familiare proposto ai sensi dell'art. 398 del R.G.A.

Consiglio di Stato 20'23-Il Ministero dell'Interno chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima stralcio, n. 3614 del 24 marzo 2021 che ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS per il riconoscimento della qualifica di ispettore superiore SUPS della Polizia di Stato con decorrenza dall'1.1.2001 anziché dal 5.7.2002, oltre al conseguente trattamento economico ed alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento del grado di sostituto commissario.