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mercoledì 31 dicembre 2025
martedì 30 dicembre 2025
lunedì 29 dicembre 2025
== Mosca, e' Zelensky a mentire. Kiev paghera' per suoi crimini =
AGI0470 3 EST 0 R01 / == Mosca, e' Zelensky a mentire. Kiev paghera' per suoi crimini = (AGI) - Roma, 29 dic. - La Russia ha respinto l'accusa dell'Ucraina di aver mentito su un presunto tentativo di bombardare con droni la tenuta del presidente Vladimir Putin a Novgorod. "Menzogna sono le dichiarazioni" del presidente Volodymyr "Zelensky su Bucha. Menzogna sono le dichiarazioni di Zelensky sui bambini che sarebbero stati 'rapiti dalla Russia'. Menzogna sono le dichiarazioni di Zelensky sulla riluttanza della parte russa a negoziare", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. A denunciare il tentato attacco era stato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. "Le parole di Lavrov sono la verita' e il regime di Kiev rispondera' di questi crimini", ha ammonito Zakharova. (AGI)Sab 291735 DIC 25
LA RUSSA, BARBERA (PRC): COSA ASPETTA MATTARELLA AD INTERVENIRE?
9CO1748609 4 POL ITA R01 LA RUSSA, BARBERA (PRC): COSA ASPETTA MATTARELLA AD INTERVENIRE? (9Colonne) Roma, 29 dic - "Ignazio La Russa non è un opinionista qualunque. È il Presidente del Senato della Repubblica, seconda carica dello Stato, e proprio per questo la sua celebrazione della nascita del Movimento Sociale Italiano rappresenta un fatto di una gravità istituzionale senza precedenti. Il MSI fu fondato da gerarchi fascisti e reduci della Repubblica di Salò, in continuità politica e ideologica con il fascismo sconfitto dalla Resistenza. Che la seconda carica dello Stato ne rivendichi la "storia" e la "dignità", e che lo faccia dileggiando chi richiama i valori costituzionali, equivale a un attacco diretto ai fondamenti della Repubblica nata dalla Liberazione. Ancora più inquietante è l'arroganza con cui La Russa ha risposto alle critiche, bollando come "ignoranza voluta" le prese di posizione dell'ANPI, di forze politiche e di cittadine e cittadini che si riconoscono nella Costituzione antifascista. È un insulto alla memoria della Resistenza, ai milioni di antifascisti, ai deportati, ai partigiani e a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile la democrazia di cui oggi La Russa occupa uno dei vertici istituzionali. Non siamo di fronte a una scivolata verbale, ma a un'operazione politica consapevole di revisionismo storico e di legittimazione istituzionale di una tradizione politica nata in aperta contrapposizione ai valori della Costituzione, portata avanti per di più dal cuore stesso delle istituzioni. È la conferma che la destra al governo non si limita ad amministrare il Paese, ma tenta di riscrivere l'identità della Repubblica, svuotando l'antifascismo del suo valore fondativo. Di fronte a un simile e grave strappo istituzionale, cosa aspetta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante della Costituzione, ad intervenire? È in gioco il rispetto del principio antifascista su cui si fonda l'ordinamento repubblicano. Il silenzio, in questo caso, non è neutrale". Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista. (fre) 291808 DIC 25
CONSULTA, DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ E REATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO
9CO1748615 4 POL ITA R01 CONSULTA, DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ E REATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (9Colonne) Roma, 29 dic - Qualora la condotta posta in essere dal reo abbia un disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, tale da poter essere considerato di sicura minore gravità, è irragionevole che la pena comminata dall'articolo 609-octies del codice penale per il reato di violenza sessuale di gruppo - che il legislatore, nella giusta considerazione dell'elevato disvalore di tale tipologia di reati, ha fissato, nel minimo, in otto anni di reclusione - non possa essere diminuita, così come già previsto per reati altrettanto gravi, come la violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 202 depositata oggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 609-octies del codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della predetta diminuente per i casi di minore gravità. La Corte, nel ribadire la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, ha, al contempo, confermato l'invalicabile limite della manifesta irragionevolezza. Solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, infatti, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa. Alla luce di tali principi la Corte ha osservato che, per il reato di violenza sessuale di gruppo, la mancata previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell'articolo 609-octies del codice penale, nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore; tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata - proprio nella giusta considerazione dell'elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati - da un minimo di significativa asprezza. D'altronde, il maggiore disvalore proprio del reato in esame che, a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, è già alla base della previsione di un'autonoma fattispecie di reato (anziché costituire un'aggravante del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, della significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 609-bis del codice penale. La mancata previsione di una diminuente - analoga a quella già prevista per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne - preclude in definitiva al giudice di calibrare la sanzione sul caso concreto che presenti caratteristiche di minore gravità; quest'ultima, tuttavia, potrà essere individuata nelle sole ipotesi di una condotta avente disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, in quanto tale condotta incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della persona offesa, che subisce un'aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale. (fre) 291825 DIC 25
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