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domenica 3 ottobre 2010

Cassazione "...Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento ..."

 

Cassazione "...Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento ..."

Cassazione "...Permesso di soggiorno per coesione familiare, requisiti e limiti ..."

Cassazione "...Permesso di soggiorno per coesione familiare, requisiti e limiti ..."

Cassazione "...Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, solo se viene pienamente informato di tutti i fatti di interesse pubblico. La funzione del giornalismo di inchiesta...."

Cassazione "...Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, solo se viene pienamente informato di tutti i fatti di interesse pubblico. La funzione del giornalismo di inchiesta...."

Lodo Lega, la banda armata non è più reatoDopo tante leggi ad personam/s per Silvio B., eccone una per i fedelissimi di Umberto B., in nome della par condicio.

link per eventuali commenti

 La norma è ben nascosta in un decreto omnibus che entra in vigore fra pochi giorni, il 9 ottobre: il Dl 15.3.2010 n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 maggio col titolo “Codice dell’Ordinamento Militare”. Il decreto comprende la bellezza di 1085 norme e, fra queste, la numero 297, che abolisce il “Dl 14.2.1948 n. 43”: quello che puniva col carcere da 1 a 10 anni “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici” e si organizzano per compiere “azioni di violenza o minaccia”.

Il trucco c’è e si vede: un provvedimento che abroga una miriade di vecchie norme inutili viene usato per camuffare la depenalizzazione di un reato gravissimo e, purtroppo, attualissimo. Chissà se il capo dello Stato, che ha regolarmente firmato anche questo decreto, se n’è accorto. L’idea si deve, oltreché al ministro della Difesa Ignazio La Russa, anche al titolare della Semplificazione normativa, il leghista Roberto Calderoli. Che cos’è venuto in mente a questi signori, fra l’altro nel pieno dei nuovi allarmi su un possibile ritorno del terrorismo, di depenalizzare le bande militari e paramilitari di stampo politico? Forse l’esistenza di un processo in corso da 14 anni a Verona a carico di politici e attivisti della Lega Nord sparsi fra il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto, accusati di aver organizzato nel 1996 una formazione paramilitare denominata “Guardia Nazionale Padana”, con tanto di divisa: le celebri Camicie Verdi, i guardiani della secessione. Processo che fino a qualche mese fa vedeva imputati anche Bossi, Maroni, Borghezio, Speroni e altri cinque alti dirigenti che erano parlamentari all’epoca dei fatti, fra i quali naturalmente Calderoli.

In origine, i capi di imputazione formulati dal procuratore Guido Papalia sulla scorta di indagini della Digos e di copiose intercettazioni telefoniche, in cui molti protagonisti parlavano di fucili e armi varie, erano tre: attentato alla Costituzione, attentato all’unità e all’integrità dello Stato, costituzione di una struttura paramilitare fuorilegge. Ma i primi due, con un’altra “legge ad Legam”, furono di fatto depenalizzati (restano soltanto in caso di effettivo uso della violenza) nel 2005 dal centrodestra ai tempi del secondo governo Berlusconi. Restava in piedi il terzo, quello cancellato dal decreto La Russa-Calderoli. I leader leghisti rinviati a giudizio si erano già salvati dal processo grazie al solito voto impunitario del Parlamento, che li aveva dichiarati “insindacabili”, come se costituire una banda paramilitare rientrasse fra i reati di opinione degli eletti dal popolo. Papalia ricorse alla Corte costituzionale con due conflitti di attribuzioni fra poteri dello Stato contro la Camera, ma non riuscì a ottenere ragione. Restavano imputate 36 persone, fra le quali Giampaolo Gobbo, segretario della Liga Veneta e sindaco di Treviso e il deputato Matteo Bragantini. Ma ieri, nella prima udienza del processo al Tribunale di Verona, si è alzata l’avvocatessa Patrizia Esposito segnalando ai giudici che anche il reato superstite sta per evaporare: basta aspettare il 9 ottobre e tutti gli imputati dovranno essere assolti per legge. Stupore generale: nessuno se n’era accorto. Al Tribunale non è rimasto che prenderne atto e rinviare il dibattimento al 19 novembre, in attesa dell’entrata in vigore del decreto. Dopodiché il processo riposerà in pace per sempre. Le camicie verdi e i loro mandanti possono dormire sonni tranquilli. Il Partito dell’Amore, sempre pronto a denunciare il “clima di odio che può degenerare in violenza”, ha depenalizzato la banda armata. Per l’“associazione a delinquere dei magistrati” denunciata da B., invece, si procederà quanto prima alla fucilazione.

Uranio impoverito e soldati abbandonati

sabato 2 ottobre 2010

LAVORO: SICUREZZA, APPELLO DAL 'BASSO' CONTRO SPOT MINISTERO ADERISCONO IDV TOSCANA,ART.21,SINDACALISTI CGIL, MEDICI E OPERAI

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Un appello dal 'basso' - con le prime
firme raccolte tra operai, medici d'urgenza, sindacalisti e i
giornalisti di articolo 21 - ha gi… raccolto quasi 200 firme,
certificate ed autorevoli, per chiedere il ritiro degli spot
promossi dal ministero del Lavoro con lo slogan 'Sicurezza sul
lavoro. La pretende chi si vuole bene', "colpevolmente" rivolto
"solo ai lavoratori" e non anche ai datori di lavoro.
"Dopo aver frantumato il Dlgs 81 del 2008 del Governo Prodi,
hanno ben pensato di correggerlo con il decreto correttivo Dlgs
106/09 (sanzioni dimezzate a datori di lavoro e dirigenti,
arresto in alcuni casi sostituito con l'ammenda) e ora il
governo - dicono i promotori dell'appello - cerca di rifarsi la
'verginit…' con spot inutili che ci costano ben 9 milioni di
euro". "Spot non solo inutili - spiegano i primi firmatari tra i
quali Federico Cagnola, vigile del fuoco di Roma, Federico
Orlando e Giuseppe Giulietti di articolo 21 - ma anche dannosi
per l'immagine di chi ogni giorno rischia la vita, e non perch‚
gli piaccia esercitarsi in sport estremi". Gli spot in questione
inoltre "colpevolizzano sottilmente il lavoratore stesso,
nascondendo una realt… drammatica: l'attuale organizzazione del
lavoro offre ben poche possibilit… di ribellarsi a condizioni di
lavoro sempre pi— precarie in tema di sicurezza".
"E' una campagna vergognosa - prosegue l'appello sottoscritto
anche da Nicola Tranfaglia e Daniele Ranieri responsabile salute
e sicurezza della Cgil del Lazio - perch‚ oggi il lavoratore ha
ben poche possibilit… di rispettare lo slogan 'Sicurezza: la
pretende chi si vuole bene' e che nulla dice su chi deve
garantire la sicurezza per legge, ovvero i datori di lavoro. Non
accenna minimamente al fatto che i lavoratori sono sempre pi—
ricattabili e non hanno possibilit… di scegliere ma solo
sottostare a ritmi da Medio Evo".
Questi spot - rilevano i firmatari tra i quali Marco Crociati
macchinista Trenitalia, presidente della cassa di solidariet…
dei macchinisti, e Luisa Memore, chirurgo d'urgenza
dell'ospedale Mauriziano di Torino - "devono essere sostituiti
da una campagna di comunicazione che dovr… puntare sulle
responsabilit… civili, penali e anche etiche che l'imprenditore
deve assumersi per tutelare l'integrita' delle persone che
lavorano per lui". "Via questi spot vergognosi: pretendiamo pi—
ispettori Asl e pi— risorse, affinchŠ la mattanza quotidiana dei
lavoratori abbia fine", conclude l'appello firmato anche
dall'intero gruppo Italia dei valori della Toscana. La prima
firma in calce Š quella di Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico
toscano, seguita da quella di Andrea Bagaglio medico del lavoro
e di Daniela Cortese della Rsu di Telecom Italia Sparkle.
(ANSA).

NM
02-OTT-10

Una 'carta d'identità' europea per le armi da fuoco

All'esame delle Commissioni di Camera e Senato la direttiva Ue che inasprisce le norme in materia
Renato Righi
ROMA 26/09/10 - 19:22
La novità più rilevante della direttiva comunitaria, il cui processo di recepimento è stato avviato dal Governo italiano ed è oggetto di confronto nelle competenti Commissioni parlamentari, riguarda la tracciabilità delle armi da fuoco attraverso una 'marcatura' unica su una parte essenziale o strutturale dell'arma la cui distruzione renderebbe la stessa inutilizzabile. Una sorta di 'carta di identità' europea, indispensabile anche per portare con sé l'arma nei Paesi Ue.
Obiettivo principale dei legislatori europei: combattere efficacemente il traffico e produzione illegale anche grazie a un più efficiente scambio di informazioni tra gli Stati membri. Entro il 2014 ogni Paese dovrà istituire un archivio informatico che dovrà registrare il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie di ciascuna arma da fuoco. Inoltre dovrà essere possibile risalire a nomi e indirizzi del fornitore, dell'acquirente o del possessore dell'arma.
Le nuove norme europee puntano a regolamentare altri aspetti di questo settore, particolarmente delicato. Si affronta la questione delle armi 'trasformate', ad esempio quelle da collezione, che dovranno essere considerate come normali armi da fuoco. Si accrescono i controlli sul commercio online, fino a prevedere il divieto per i non armaioli, mentre l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco sarà possibile solo per coloro che possiedono licenza o il permesso previsti dalle singole legislazioni nazionali e che abbiano un motivo valido. Chi è stato condannato per un reato volontario grave non potrà mai detenere o acquistare armi da fuoco. I minorenni, invece, potranno avere armi solo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, sempre che abbiano il permesso dei genitori o siano accompagnati da un genitore o da un adulto titolare di porto d'armi.

OKTOBERFEST: LA POLIZIA ITALIANA COLLABORA CON QUELLA TEDESCA

 =
(AGI) - Roma, 2 ott. - Anche quest'anno la Polizia di Stato e'
presente all'Oktoberfest con una squadra di 5 operatori
bilingui distaccati dalla questura di Bolzano. Una presenza
particolarmente significativa visto che i poliziotti italiani,
grazie a un provvedimento del ministro dell'Interno bavarese,
svolgono il proprio servizio di controllo all'interno dell'area
della festa, insieme ai colleghi della polizia locale,
indossando la propria divisa con l'arma di ordinanza e
rivestendone gli stessi poteri.
La collaborazione all'interno dell'Oktoberfest 2010 ha
avuto ufficialmente inizio con la presentazione alla stampa
tenuta dal questore di Monaco, Wilhelm, Schmidbauer che ha
sottolineato l'importanza della cooperazione della polizia
italiana alla sicurezza dell'evento. Tale presenza, infatti,
permette di superare le barriere linguistiche nei confronti dei
nostri connazionali vittime o autori di reati nel corso della
popolare festa della birra facilitando e velocizzando le
attivita' di polizia. (AGI)
Com/Bas
021155 OTT 10

SCIOPERO GENOVA: STRADE BLOCCATE,SI GIOCA CALCETTO PROTESTA MANIFESTANO ANCHE TASSISTI E POLIZIOTTI DI COISP E SILP-CGIL

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - Alcuni lavoratori dell'Amt hanno
organizzato una partita di calcetto sulla rotatoria davanti
all'area fieristica dove stamani si inaugura il cinquantesimo
Salone Nautico di Genova. Il traffico e' completamente bloccato,
e nessun veicolo viene fatto passare dai manifestanti. La
sopraelevata, una delle arterie principali della viabilita'
genovese, e' stata chiusa.
Sul posto sono arrivati anche numerosi tassisti che si sono
uniti alla protesta. Hanno posteggiato le loro auto di traverso
davanti all'area fieristica. Come annunciato nei giorni scorsi,
manifestano anche i poliziotti del Coisp e quelli del Silp Cgil.
Nel frattempo sono arrivati i grillini che distribuiscono
volantini contro l'inceneritore di Scarpino.
''In occasione del Salone Nautico Genova una volta all'anno
ho un po' di lavoro - spiega uno dei tassisti - ma da un paio di
anni ci ritroviamo varie case automobilistiche che con la scusa
di far provare l'auto, in realta' fanno servizio navetta''.
''Ci scusiamo con Genova e col Salone Nautico ma Amt ha
ricevuto un grosso pugno col nuovo piano aziendale - spiega
invece un lavoratore dell'Amt -. Si parla di oltre 600 esuberi
su 2.450 dipendenti, significa che un quarto dei lavoratori deve
stare a casa. Noi stiamo lottando per il nostro posto di lavoro
anche perche' Genova mantenga una sua dignita', in questo modo
vengono invece penalizzate le persone piu' deboli''. (ANSA).

Y9L-AN
02-OTT-10 11:13 NNNN

Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di novecentosette allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008. (GU n. 78 del 1-10-2010 )

Con i decreti Ministeriali n. 333-B/12E.2.08/7882, datato 08/06/2010 e n. 333-B/12E.2.08/7883, datato 13/09/2010, sono state approvate le rettifiche della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto in data 21 novembre 2008. I relativi decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/31, del 02 ottobre 2010. Tale comunicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Ministero della Difesa - Concorsi

Modifiche al decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 37 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 63 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell'Esercito. (GU n. 78 del 1-10-2010 ) 



Modifica al decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 60 del 30 luglio 2010 con il quale e' stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. (GU n. 78 del 1-10-2010 )

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185) (GU n. 230 del 1-10-2010 )

venerdì 1 ottobre 2010

Diritto di precedenza ai rimborsi "scaturiti" da sentenze tributarie

Piede sull'acceleratore, senza attendere il passaggio in giudicato, pure per rendere quanto pagato in più

Corsia preferenziale per i rimborsi derivanti da sentenze emesse da giudici tributari, che hanno accolto le ragioni dei contribuenti.
E' questo il criterio che viene ribadito nella circolare n. 49/E del 1° ottobre, con la quale l'Agenzia delle Entrate sottolinea il carattere prioritario, rispetto ad altre tipologie, dei rimborsi derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La materia è disciplinata dagli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 546/1992, chiamati in causa a seconda della questione da cui origina il contenzioso.
Il documento di prassi fa il punto e analizza nel dettaglio le due norme.

I rimborsi non aspettano i 90 giorni ex lege
L'articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/1992, disciplina i ricorsi accolti dalle Commissioni tributarie provinciali, relativi a controversie riguardanti gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (principalmente per imposta di registro e altri tributi indiretti diversi dall'Iva), i provvedimenti che irrogano sanzioni e le iscrizioni a ruolo (liquidazioni ex articolo 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e articolo 54-bis del Dpr 633/1972).

Per queste ipotesi, la norma stabilisce che la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla Ctp deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
La circolare va oltre questo termine, anticipandolo. Il documento precisa, infatti, che gli uffici del contenzioso "possono e debbono" dare il via al rimborso dal momento in cui ricevono la comunicazione del dispositivo della sentenza, a patto che sia possibile determinare con esattezza l'importo da restituire. Le strutture territoriali competenti, pertanto, sono invitate a provvedere al pagamento delle somme spettanti al contribuente non appena vengono a conoscenza (anche se informalmente) dell'esito sfavorevole del contenzioso, senza attendere la notifica della sentenza.

Chiarisce inoltre l'Agenzia che l'articolo in esame (relativo, come detto, alle pronunce della Ctp) è estendibile, "in base ad un'interpretazione logico sistemica", anche alle decisioni a favore dei contribuenti emesse dalle commissioni tributarie regionali.
Stesso iter "accelerato" per le pronunce della Commissione tributaria centrale (articolo 3, comma 2, del Dl 40/2010).

L'adempimento spontaneo non attende il "giudicato"
La seconda parte della circolare indica il comportamento da seguire per i procedimenti connessi alle controversie con oggetto il diniego, espresso o tacito, del rimborso di tributi versati spontaneamente. È in questi casi che trova applicazione l'articolo 69 del decreto legislativo 546/1992. La norma impone all'Amministrazione di restituire i soldi soltanto in esecuzione di sentenze definitive.

L'Agenzia delle Entrate sollecita però le direzioni regionali e provinciali a chiudere il contenzioso ancora pendente e a procedere direttamente e con tempestività all'esecuzione del rimborso quando diventa superfluo attendere il passaggio in giudicato della sentenza, perché riconosciuta legittima la richiesta del contribuente, "in particolare, in caso di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente, al fine sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri per interessi".

Ovviamente, per l'erogazione dei rimborsi a seguito di pronuncia passata in giudicato, gli uffici devono restituire quanto stabilito con la massima sollecitudine, senza attendere ulteriori richieste e iniziative da parte della controparte. Da evitare, in definitiva, spese e lavoro inutili.
Anna Maria Badiali
 pubblicato il 01/10/2010
in

LAVORO DELLE DONNE

LAVORO DELLE DONNE
Sommario
1. Principi costituzionali
2. Diritto alla conservazione del posto per le lavoratrici che contraggono matrimonio
3. Divieto di discriminazioni in ragione del sesso (rinvio)
4. Rapporto periodico sulla situazione del personale
5. Incentivi diretti a favorire l'occupazione femminile e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne
6. Organi amministrativi con funzione di vigilanza e garanzia della parità uomo-donna
1. Principi costituzionali
La parità di trattamento ed il contemperamento tra le esigenze familiari e quelle del lavoro, sono i principi
che ai sensi dell'art. 37, comma 1 Cost. regolano la posizione della donna nel mondo del lavoro. L'articolo in
questione, infatti, si apre statuendo che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore". Nello stesso comma viene poi precisato che le condizioni di lavoro
devono consentire alla donna "l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione".
Entrambi i principi costituzionali indicati vanno letti ed interpretati alla luce di quanto disposto dall'art. 3
Cost., ossia tenendo presente che il nostro ordinamento non solo sancisce l'uguaglianza formale tra i cittadini,
ma persegue l'obiettivo di assicurare l'uguaglianza sostanziale. Da un lato, dunque, "tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti la legge", senza distinzione alcuna, neppure di sesso (art. 3, comma 1:
"uguaglianza formale"); dall'altro, è compito dello Stato "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3,
comma 2: "uguaglianza sostanziale").
Seguendo questa impostazione è stato posto in luce come l'art. 37, comma 1, nel fare riferimento
all'"essenziale" funzione familiare della donna, abbia voluto sottolineare l'essenziale valore sociale del suo ruolo
nella famiglia, onde garantirne la compatibilità con il ruolo lavorativo, attribuendo allo Stato il compito di
rimuovere gli ostacoli che di fatto possono impedire la contestualità delle due posizioni.
La lettura congiunta degli articoli 3 e 37 Cost. rende inoltre evidente come la parità di trattamento non si
esaurisca affatto nella parità retributiva, ma investa globalmente la posizione della donna lavoratrice,
postulando un'uguaglianza "formale" e "sostanziale" con l'uomo lavoratore. Pertanto la parità retributiva, che è
espressamente menzionata dalla Costituzione in considerazione della differenziazione di trattamento retributivo
alla quale la donna è stata soggetta per lungo tempo, non è altro che una delle manifestazioni della parità di
trattamento.
L'attuazione legislativa dei principi costituzionali con specifico riferimento alla tutela della lavoratrice madre
si è realizzata, dapprima, con le leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 53/2000 e, poi, con il D.Lgs. n. 151/2001
che ha raccolto in unico testo unico tutta la materia (per un quadro approfondito, si v. la nota Maternità e
paternità).
Per quel che attiene, invece, alla parità di trattamento tra uomo e donna, in precedenza regolata dalle
leggi n. 7/1963, n. 903/1977, n. 125/1991, la relativa disciplina è stata unificata nel Codice delle pari
opportunità (D.Lgs. n. 198/2006), in vigore dal 15 giugno 2006 (oltre ai riferimenti contenuti nella presente nota
illustrativa, si v. l'argomento Discriminazioni).
2. Diritto alla conservazione del posto per le lavoratrici che contraggono matrimonio
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, emanato con il D.Lgs. n. 198/2006, ha fatto proprio il
contenuto della L. 9 gennaio 1963, n. 7, prevedendo speciali norme per tutelare il diritto alla conservazione del
posto delle lavoratrici che contraggono matrimonio, ad integrazione della disciplina che limita in generale la
facoltà di recesso del datore di lavoro.
L'art. 35, comma 9, del D.Lgs. n. 198/2006, tutela le lavoratrici dipendenti sia da imprese private - escluse
le addette ai servizi familiari e domestici - che da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste nei
contratti collettivi e individuali di lavoro.
In particolare, nell'art. 35 del Codice, viene sancita la nullità:
a) delle c.d. clausole di nubilato contenute nei contratti collettivi o individuali di lavoro che prevedano
comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza di matrimonio;
b) delle dimissioni presentate dalla lavoratrice, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio (in quanto segua la celebrazione) ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo
che le dimissioni siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro;
c) dei licenziamenti intimati a causa di matrimonio.
Licenziamenti attuati a causa di matrimonio
A norma dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 198/2006, si presume a causa di matrimonio il licenziamento
intimato nel periodo che decorre dal giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio (se ed in quanto
segua la celebrazione) fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso.
Lo stesso art. 35, al comma 5, prevede che durante detto periodo il datore di lavoro può legittimamente
licenziare la lavoratrice solo fornendo la prova che il licenziamento stesso dipende da una delle seguenti
ipotesi:
- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di
lavoro per la scadenza del termine.
Di contro, al di fuori di detto periodo, spetterà alla lavoratrice provare - se del caso - che il licenziamento è
stato "attuato a causa di matrimonio" ed è, perciò, nullo.
Dall'illegittimità del licenziamento discende quanto meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla
lavoratrice le retribuzioni decorrenti dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari, entro 10 giorni dall'invito, di recedere dal
contratto, ha diritto, ex art. 35, comma 7, D.Lgs. 198/2006, al trattamento previsto in caso di dimissioni per
giusta causa (indennità sostitutiva del preavviso), fermo restando il diritto alla retribuzione sino alla data del
recesso.
3. Divieto di discriminazioni in ragione del sesso (rinvio)
E' fatto divieto al datore di lavoro di operare discriminazioni in danno delle lavoratrici in ragione del sesso
a tutti i livelli della gerarchia professionale e qualunque sia il settore o il ramo di attività (art. 27 e ss., D.Lgs. n.
198/2006). Per una completa trattazione dell'argomento v. la nota Discriminazioni.
4. Rapporto periodico sulla situazione del personale
L'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, prevede che le aziende che occupano oltre 100 dipendenti (computandosi
- come ha precisato il Ministero del lavoro con circolare n. 48/1992 - tutta la forza lavoro occupata in azienda,
compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro) hanno l'obbligo di redigere almeno ogni due
anni un "rapporto" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della C.i.g., dei licenziamenti, dei
pensionamenti e prepensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta.
Il "rapporto" è trasmesso alle RSA e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i
relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al
Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 46, comma 2, D.Lgs. n.
198/2006).
Sanzioni
L'art. 46, comma 4, del D.Lgs. n. 198/2006, sancisce che nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi
alla trasmissione del rapporto di cui sopra alle R.S.A., alla consigliera e al consigliere di parità, neppure dopo il
successivo invito della Direzione regionale del lavoro, si applica la sanzione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 520
del 19 marzo 1955 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici
contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro.
5. Incentivi diretti a favorire l'occupazione femminile e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne
Azioni positive per le donne
Ai sensi degli artt. 42 e 43, D.Lgs. n. 198/2006, i datori di lavoro pubblici o privati, le associazioni, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, i centri di formazione professionale, il Comitato nazionale (v. par. 6), la
consigliera e i consiglieri di parità, possono adottare iniziative, denominate azioni positive per le donne, volte a
favorire l'occupazione femminile ed a realizzare l'uguaglianza sostanziale delle donne nel lavoro.
Gli scopi che tali iniziative intendono perseguire sono stabiliti dall'art. 42, comma 2, del Codice e sono i
seguenti:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento
sia scolastico che professionale e attraverso gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale, nonché la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare le condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse
sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi;
f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rimborso
A norma dell'art. 44, D.Lgs. n. 198/2006, l'attuazione delle azioni positive per le donne è soggetta al
rimborso da parte del Ministro del lavoro. Pertanto, a partire dal 1º ottobre ed entro il 30 novembre di ogni
anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro di essere ammessi,
attraverso le modalità indicate nel D.M. 15 marzo 2001, al rimborso totale o parziale di oneri finanziari
connessi all'attuazione dei progetti di azioni positive per le donne presentati in base al programma-obiettivo
annualmente redatto dal Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro (per il programma obiettivo
per l'anno in corso v. infra). I soggetti proponenti, costituiti da almeno due anni, per potere accedere al
finanziamento devono possedere requisiti di onorabilità, che devono essere documentati nella domanda di
ammissione al beneficio a meno che la documentazione non sia già in possesso dell'amministrazione che
procede all'assegnazione del beneficio (art. 1, comma 3, D.M. 15 marzo 2001).
Ai sensi dell'art. 2, del D.M. 15 marzo 2001 la domanda di rimborso deve essere presentata in duplice
copia (di cui una in bollo) con l'allegato progetto, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato
nazionale di parità.
Tale progetto deve:
- essere compilato in base al programma-obiettivo predisposto ogni anno dal Comitato nazionale di parità
(v. infra);
- essere redatto secondo quanto disposto nel modello di domanda e compilato in ogni parte;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante del proponente;
- pervenire in duplice copia, così come tutti gli allegati;
- essere inoltrato, soltanto con raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1º ottobre al 30 novembre di
ciascun anno precedente a quello in cui si vuole realizzare l'iniziativa. Fa fede il timbro di spedizione postale;
- indicare la tipologia di finanziamento prescelto.
Alla domanda deve inoltre essere allegata, secondo la natura del soggetto proponente:
- la documentazione riguardante il soggetto medesimo (come ad esempio statuto e/o atto costitutivo,
visura camerale con dichiarazione antimafia);
- un curriculum dal quale risulti l'attività svolta almeno negli ultimi due anni.
Il decreto prevede che i progetti possono essere articolati in fasi temporali con l'indicazione dei relativi
costi.
I progetti di azione positiva, valutati sulla base del programma-obiettivo dal Comitato nazionale di parità,
sono approvati ed ammessi al finanziamento con decreto del Ministro del lavoro.
A partire dal programma-obiettivo 2001, l'attività istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei
mesi dalla data di ricevimento delle domande.
Il D.M. 15 marzo 2001 stabilisce inoltre che i progetti finanziati non possono essere modificati, a meno che
non vi sia una preventiva approvazione da parte del Comitato nazionale di parità. In caso contrario non
vengono riconosciute le relative spese.
Non sono rimborsate le spese sostenute per i corsi di formazione professionale previsti dal progetto nel
caso in cui i registri di presenza di docenti, tutors e discenti non siano preventivamente vidimati dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.
Non sono ammesse più di due proroghe e comunque per un periodo complessivo non superiore al 40%
della durata inizialmente stabilita per la realizzazione del progetto.
Programma obiettivo per il 2010
Il programma obiettivo per il 2010, emanato dal Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro
con il provvedimento ministeriale del 9 giugno 2010, si pone i seguenti obiettivi:
1) promuovere la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di
specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e l'attuazione di
buone e nuove prassi per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive;
2) modificare l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema
premiante aziendale, sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti misurabili e
documentabili in termini di: superamento della discriminazione di genere; riduzione del differenziale retributivo
tra donne e uomini; progressione delle carriere femminili anche per un'equa distribuzione degli incarichi;
adozione della strategia comunitaria in materia di occupabilità femminile con i criteri di flessicurezza; adozione
di strumenti di valutazione e di autovalutazione nei sistemi organizzativi aziendali per misurare e valutare i
livelli di attuazione di politiche di pari opportunità (certificazione di genere);
3) sostenere iniziative per:
a) lavoratrici con contratti non a tempo indeterminato in particolare giovani neolaureate e neodiplomate. Le
azioni proposte dovranno mirare a stabilizzare la situazione occupazionale, in una percentuale non inferiore al
50%, delle destinatarie dell'azione, favorendo anche la crescita professionale e implementando percorsi
formativi qualificanti, che ne migliorino le competenze e l'occupabilità;
b) disoccupate inattive, in cassa integrazione e/o in mobilità, con particolare attenzione a quelle di età
maggiore di 45 anni. Il progetto può essere proposto da aziende, o per conto di aziende, o da quanti
intendano effettivamente attuare iniziative mirate all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di almeno il 50%
delle destinatarie di questo specifico target attraverso azioni di formazione, orientamento e accompagnamento;
c) agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne attraverso azioni di formazione, di
qualificazione/riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all'acquisizione di competenze per
la creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura del progetto;
4) consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso: studi di
fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati anche in settori emergenti come la Green Economy;
azioni di supervisione, supporto e accompagnamento secondo la tecnica del mentoring
(imprenditori/imprenditrici che accompagnano altre imprenditrici); counselling alla gestione di impresa;
formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria; iniziative tra più
imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in
comune di servizi di supporto; la creazione e la promozione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di
distribuzione e promozione nel mercato;
5) promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli stereotipi,
in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle indicazioni delle
strategie comunitarie, che producano effetti concreti sul territorio, concordate e attuate da almeno tre tra i
seguenti differenti soggetti: associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti
pubblici, associazioni migranti, ordini professionali.
Finanziamento e procedure di verifica
Entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione si deve procedere, a pena di decadenza, ad attuare il
progetto. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro per le organizzazioni sindacali hanno
precedenza nell'accesso ai benefici (art. 44, D.Lgs. n. 198/2006). L'avvio deve essere comprovato con atto di
data certa e deve essere immediatamente notificato alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.
Il finanziamento concesso è corrisposto in due quote secondo diverse modalità, tra loro alternative (art. 4,
D.M. 15 marzo 2001).
La prima modalità comporta l'erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento, all'avvio
dell'iniziativa e successivamente, a conclusione di tutte le azioni programmate, viene corrisposto il restante
saldo del 90%.
La seconda modalità invece prevede l'erogazione della prima quota, fino ad un massimo dell'80% del
finanziamento autorizzato, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di
importo uguale alla somma da corrispondere. Il saldo viene erogato a conclusione di tutte le azioni
programmate.
La prima quota del finanziamento viene erogata in seguito all'esito positivo della verifica ispettiva,
effettuata entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'avvio dell'iniziativa, e finalizzata ad accertare sia la
veridicità dei dati contenuti nella domanda di finanziamento che l'avvio entro due mesi dall'autorizzazione.
La seconda quota invece viene corrisposta sulla base di una verifica, effettuata entro 90 gironi dalla
richiesta della Segreteria tecnica dal Comitato, di contenuto amministrativo-contabile.
Il Comitato può, comunque, in ogni momento disporre visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di
avanzamento dei progetti, fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio e procedere ad
audizioni delle parti coinvolte in un progetto.
Parametri dei costi e costi inammissibili
I costi che devono essere inseriti nel preventivo devono fare riferimento, per quanto applicabili e
compatibili, ai massimali utilizzati dal Ministero del lavoro (art. 6, D.M. 15 marzo 2001).
Non sono rimborsabili le seguenti spese:
- mancata produzione;
- acquisto di macchinari ed attrezzature;
- borse di studio ed indennità varie;
- ristrutturazione di impianti;
- fidejussione;
- spese derivanti da modifiche non autorizzate (art. 7, D.M. 15 marzo 2001).
Decadenza
Nell'ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente,
verifichi la mancata attuazione del progetto si ha la decadenza totale dei contributi erogati e la ripetizione delle
relative somme.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata.
6. Organi amministrativi con funzione di vigilanza e garanzia della parità uomo-donna
Gli organi amministrativi, con compiti prevalentemente di vigilanza e di garanzia della parità uomo-donna,
sono:
a) la "Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna", la quale, ai sensi del regolamento per il
riordino della Commissione stessa emanato con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115, opera presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento.
La Commissione, composta da ventisei membri tra cui il Ministro per i diritti e le pari opportunità che la
presiede, fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di
genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
In particolare la Commissione, nell'esercizio delle sue competenze:
- propone il programma annuale di lavoro, indicando le esigenze finanziarie conseguenti;
- controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità in ambito sopranazionale e
comunitario;
- segnala al Ministro le iniziative necessarie per realizzare l'effettiva parità dei sessi nell'amministrazione;
- redige un rapporto annuale per il Ministero sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità,
rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
- può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonché le ricerche svolte e predisporre la realizzazione
di campagne informative;
b) il "Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento economico ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici" (art. 8, D.Lgs. n. 198/2006). Esso è istituito presso il Ministero del lavoro
e promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo
che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al D.Lgs. n. 252/2005 ed ha, tra l'altro, ex art. 10, D.Lgs. n. 198/2006, i compiti
di:
- formulare proposte, iniziative e promuovere azioni positive per la realizzazione dell'obiettivo della parità
uomo-donna;
- formulare entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale siano indicate le tipologie di
progetti di azioni positive che si intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di
valutazione;
- proporre soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di
azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di
uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle
condizioni di lavoro e retributive;
- esprimere il parere sulla domanda di finanziamento per la realizzazione di azioni positive per la parità
uomo-donna, operare il controllo sui progetti "in itinere" e redigere la relativa relazione sugli esiti finali del
progetto;
- elaborare iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento,
avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla
formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o
scambi di esperienze e buone prassi;
- elaborare iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
- provvedere allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di
parità fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
- provvedere, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino
l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il
reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari;
c) le "Consigliere e i Consiglieri di parità", effettivi e supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale
che svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e
di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro (art. 13, D.Lgs. n. 198/2006). A tal fine intraprendono ogni
utile attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità per lavoratori
e lavoratrici ed in particolare, ex art. 15, D.Lgs. n. 198/2006, hanno, tra l'altro il compito di:
- rilevare le situazioni di squilibrio, allo scopo di intraprendere le funzioni promozionali e di garanzia contro
le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.Lgs. n. 252/2005;
- promuovere progetti di "azioni positive" e di programmare una coerente politica di sviluppo territoriale in
materia di pari opportunità;
- collaborare con le Direzioni provinciali e regionali del lavoro per individuare procedure efficaci di
rilevazione delle violazioni e discriminazioni commesse in materia e progettare adeguati pacchetti formativi;
- sostenere le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e
realizzazione di pari opportunità;
- promuovere l'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che
operano nel mercato del lavoro;
- provvedere alla diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e
formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
- verificare i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dal Codice delle pari
opportunità;
- collaborare con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
Inoltre, la consigliera o il consigliere nazionale di parità svolge inchieste indipendenti in materia di
discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul
lavoro.
Le Direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti, su richiesta delle consigliere e dei
consiglieri di parità, acquisiscono, nei luoghi di lavoro, informazioni sulla situazione occupazionale maschile e
femminile (stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle
condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile). Entro il 31 dicembre
di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto, sull'attività
svolta, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di
parità che non presenta il rapporto, o lo fa con ritardo superiore a tre mesi, decade dall'ufficio;
d) il "Collegio istruttorio" e la "Segreteria tecnica" del Comitato, con funzioni prevalentemente strumentali
all'attività del Comitato stesso e delle consigliere ed i consiglieri di parità (art. 11, D.Lgs. n. 198/2006).
© Copyright by Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Indicitalia - 1995/2006
Per gentile concessione Cgil Sistema Servizi

la fine del miracolo napoletano









 
Youdem
 
 
"Questa è la fine del miracolo dei rifiuti di Berlusconi. È l'ora di risolvere veramente questo problema senza nessun colpo di immagine. Si assiste ad una realtà drammatica dove nessun ciclo strutturale è stato realizzato".
E' questa la denuncia di Pier Luigi Bersani sull'emergenza rifiuti che sta soffocando il napoletano. Il reportage che vi presentiamo è un impressionante documento realizzato da Stella Bianchi, responsabile ambiente e componente della Segreteria Nazionale del Pd e da Raffaele Del Giudice, Direttore di Legambiente Campania. Le immagini delle telecamere di Youdem, mostrano come la propaganda del Governo abbia preso in giro i napoletani e l'Italia intera.

Il video è andato in onda all'interno del nuovo format Agenda Italia, alle 18.15 di giovedì 30 settembre
Youdem tv sta sperimentando un nuovo palinsesto con nuovi format e nuovi orari. Scopri qui le novità.
Tutti possono partecipare a Youdem con i propri video: Agenda Italia è il nuovo format tematico che accoglie i contenuti della community.
Storie, proposte, idee su scuola e università, lavoro ed economia, immigrazione, ambiente e politiche giovanili saranno discusse con le strutture politiche e territoriali del Partito Democratico.
Agenda Italia va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18,15 e in replica alle 21,45.

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