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venerdì 6 maggio 2011

GOVERNO. NAPOLITANO: CAMBIATA MAGGIORANZA, INVESTIRNE PARLAMENTO

GOVERNO. NAPOLITANO: CAMBIATA MAGGIORANZA, INVESTIRNE PARLAMENTO


(DIRE) Roma, 6 mag. - Nel firmare i decreti di nomina dei nove
nuovi sottosegretari, "il Capo dello Stato ha in pari tempo
rilevato che sono entrati a far parte del Governo esponenti di
Gruppi parlamentari diversi rispetto alle componenti della
coalizione che si e' presentata alle elezioni politiche. Spetta
ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio valutare
le modalita' con le quali investire il Parlamento delle novita'
intervenute nella maggioranza che sostiene il Governo".

(Com/Rai/ Dire)
18:44 06-05-11
NAPOLITANO, INVESTIRE CAMERE SU NUOVI INGRESSI GOVERNO (2)

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ieri
proceduto alla firma dei decreti di nomina di nove
Sottosegretari di Stato, la cui scelta rientra come Š noto nella
esclusiva responsabilit… del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il Capo dello Stato ha in pari tempo rilevato che sono
entrati a far parte del Governo esponenti di Gruppi parlamentari
diversi rispetto alle componenti della coalizione che si Š
presentata alle elezioni politiche.
Spetta ai Presidenti delle Camere e al Presidente del
Consiglio valutare le modalit… con le quali investire il
Parlamento delle novit… intervenute nella maggioranza che
sostiene il Governo.(ANSA).

PDA
06-MAG-11 18:46 NNNN
NAPOLITANO: MAGGIORANZA MODIFICATA, SI ESPRIMANO LE CAMERE =
(AGI) - Roma, 6 mag. - Giorgio Napolitano chiede che i
presidente del Consiglio e delle Camere investano il Parlamento
dell'avvenuto cambiamento nella composizione della maggioranza,
all'indomani dell'ingresso dei Responsabili.
"Il Capo dello Stato ha in pari tempo rilevato che sono
entrati a far parte del Governo esponenti di Gruppi
parlamentari diversi rispetto alle componenti della coalizione
che si e' presentata alle elezioni politiche.
Spetta ai Presidenti delle Camere e al Presidente del
Consiglio valutare le modalita' con le quali investire il
Parlamento delle novita' intervenute nella maggioranza che
sostiene il Governo", si legge in un comunicato del
Quirinale.(AGI).
Nic
061846 MAG 11

NNNN
GOVERNO: BRIGUGLIO, NAPOLITANO PRENDE DISTANZE DA RIMPASTO =
(AGI) - Roma, 6 mag. - "Con il suo intervento, il Presidente
Napolitano prende le distanze dal rimpasto con cui Berlusconi
ha pagato il prezzo della prostituzione politica consumata dal
14 dicembre in poi". Carmelo Briguglio, vicepresidente vicario
dei deputati Fli, 'legge' cosi' la nota del Colle ed aggiunge
che "potra'�non piacere ma il giudizio, formalmente
implicito, sulla qualita' politica dei nuovi sottosegretari e'
fin troppo chiaro. La maggioranza ne prenda atto e - conclude -
desista dal varare una legge per completare, con altri nuovi
sottosegretari, un'operazione politicamente indecente". (AGI)
Com/Bal
061914 MAG 11

NAPOLITANO: IDV, BENE CAPO STATO GOVERNO VENGA IN AULA

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - ''Il presidente Napolitano ha ragione:
l'attuale governo e' sostenuto da un'altra maggioranza rispetto
a quella uscita dalle urne e Berlusconi ha il dovere di
presentarsi alle Camere e chiedere la fiducia per il nuovo
esecutivo. E' un altro governo rispetto a quello del 2008''. Lo
afferma in una nota il presidente del gruppo Idv alla Camera
Massimo Donadi.
''Siamo in presenza - continua Donadi - di un evidente abuso
istituzionale oltre che di una vergognosa compravendita, che ha
visto i posti di governo diventare merce di scambio
parlamentare. Berlusconi ha ormai da anni una maggioranza a
geometria variabile, quando uno esce un altro entra. Ma il
governo e la politica non sono semplici somme algebriche. Per
questo chiediamo a questo governo delle geometrie variabili di
venire in Aula per la fiducia''. (ANSA).


CP
GOVERNO. DONADI: BENE NAPOLITANO, ESECUTIVO IN AULA PER FIDUCIA


(DIRE) Roma, 6 mag. - "Il presidente Napolitano ha ragione:
l'attuale governo e' sostenuto da un'altra maggioranza rispetto a
quella uscita dalle urne e Berlusconi ha il dovere di presentarsi
alle Camere e chiedere la fiducia per il nuovo esecutivo. E' un
altro governo rispetto a quello del 2008". Lo afferma il
presidente del gruppo Idv alla Camera Massimo Donadi.
"Siamo in presenza - continua Donadi - di un evidente abuso
istituzionale oltre che di una vergognosa compravendita, che ha
visto i posti di governo diventare merce di scambio parlamentare.
Berlusconi ha ormai da anni una maggioranza a geometria
variabile, quando uno esce un altro entra. Ma il governo e la
politica non sono semplici somme algebriche. Per questo chiediamo
a questo governo delle geometrie variabili di venire in Aula per
la fiducia".

(Com/Rai/ Dire)
19:42 06-05-11


NNNN
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>>>ANSA/ NAPOLITANO:AL COLLE UN PRESIDENTE POLITICO SUPER PARTES
DA 5 ANNI CHIEDE INTERESSE GENERALE E DEMOCRAZIA PIU' MATURA
(di Alberto Spampinato)
(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Da quando e' stato eletto Presidente
della Repubblica, sono passati cinque anni, ma sembra che abiti
al Quirinale da sempre, a giudicare dalla centralita' del ruolo
che svolge nella vita pubblica e dalla vasta popolarita'
misurata dall'indice di fiducia che per lui, in crescendo, ha
toccato il record dell'82%.
Giorgio Napolitano e' l'undicesimo presidente della
Repubblica e il primo presidente che proviene dal gruppo
dirigente del Partito Comunista Italiano. La sua biografia
personale e quella storia politica non facevano presagire che
sarebbe diventato un capo dello Stato cosi' popolare.
Nel Pci di Palmiro Togliatti, Napolitano stava con Giorgio
Amendola. Nel 1956 era entrato nel Comitato centrale, e non
aveva condannato l'invasione dei carri armati a Budapest. Nel
2006 aveva riconosciuto da tempo quello e altri errori. Nel
gruppo dirigente storico del Pci era stato il pi— dialogante, il
meno ideologico, l'erede di Giorgio Amendola alla guida dei
"miglioristi", l'apripista dello "strappo" con Mosca decretato
da Enrico Berlinguer nel 1976 quando il segretario del partito
disse di sentirsi pi— sicuro sotto l'ombrello della Nato.
Napolitano, oggi europeista convinto, nel Pci fu anche
l'artefice dell'approdo alla socialdemocrazia europea,
dell'apertura di un canale di confronto con i democratici degli
Stati Uniti.
Oggi Napolitano e' un ammirato interprete dei problemi e
degli umori del paese. I suoi messaggi di fine anno sono seguiti
mediamente da 13 milioni di italiani. E' accolto ovunque con
rispetto e calore, anche nel cuore scettico del Nord leghista
come si e' visto durante le celebrazioni del 150.mo dell'Unit…
d'Italia. Napolitano ha questo appeal, soprattutto fra i
giovani, anche se da leader politico, non era uno che mandava in
delirio le folle. La demagogia e il comizio non sono nelle sue
corde. E' un intellettuale raffinato che ama la musica e il
teatro, che parla un inglese con accento british. A lungo, nel
Pci, fu responsabile della Cultura e poi degli esteri. E' stato
parlamentare per 39 anni, si e' occupato di economia e di
Mezzogiorno. E' stato presidente della Camera, e per due anni,
durante il primo Governo Prodi, ministro dell'Interno, 'padre'
della prima legge per regolare l'immigrazione.
Con questo passato, Napolitano ha affermato al Quirinale il
suo profilo peculiare di ''presidente politico'', cioe' di un
alto magistrato della Repubblica che, in base alla precedente
esperienza politica e parlamentare (la ''longstanding
esperience'' ricordata da Barack Obama, quando l'ha salutato
come vero leader italiano) interviene sulle questioni pubbliche
restando pero' sempre super partes.
Questi cinque anni al Colle sono stati tutt'altro che una
passeggiata. Ma Napolitano ha superato tutti gli esami che
spettano a un capo dello Stato. Ha mostrato equilibrio di fronte
ai cambiamenti di governi e di maggioranze; e' sopravvissuto al
'fuoco amico' degli scontenti del centrosinistra oggi
all'opposizione (in particolare alle critiche di Di Pietro); ha
dimostrato indipendenza dal suo partito di provenienza e dal
mondo sindacale, non risparmiando richiami severi anche a questi
interlocutori, ogni volta che l'ha ritenuto necessario
(smettetela di litigare, ha detto ai leader sindacali e alla
sinistra cui ha ricordato la necessita' di essere ''credibili''
e propositivi se non si vuol restare in eterno all'opposizione).
Il 'presidente politico', soprattutto, ha mostrato capacita'
di intervenire sui lavori parlamentari e sui decreti del
governo, censurando procedure e bocciando provvedimenti, ma
senza travalicare i confini del suo ruolo istituzionale. Si e'
guadagnato anche il rispetto della magistratura, difendendone le
prerogative dagli attacchi politici, senza lesinare critiche per
quegli atteggiamenti e comportamenti che - a suo dire - ne
minavano autorevolezza e credibilita'.
Negli ultimi mesi, con la crisi libica, ha avuto il battesimo
da capo supremo delle forze armate. Di fronte a molte incertezze
ed esitazioni, ha esercitato questo ruolo per affermare il
dovere dell'Italia di partecipare all'intervento militare
nell'ambito del mandato ONU per fermare il massacro della
popolazione civile (''non potevamo e non possiamo restare
indifferenti'').
Ma cio' che piu' di tutto ha laureato Napolitano leader
bipartisan e' stato forse il richiamo costante, sin dai primi
giorni del suo mandato, a riportare il confronto e lo scontro
politico nei limiti propri di una matura democrazia
parlamentare. Nessuno, ha sempre detto, vuol mettere in
discussione la diversita' dei ruoli di maggioranza e
opposizione, ma se i problemi da affrontare riguardano tutti
(disoccupazione giovanile, Mezzogiorno, debito pubblico,
crescita economica e riforme istituzionali), bisogna affrontarli
nell' ''interesse generale'', con ''coesione'' e con piu' senso
di responsabilita'.(ANSA).

SPM
06-MAG-11 19:47 NNNN
NAPOLITANO: BOCCHINO,GOVERNO RIBALTONISTA, ORA VOTO CAMERE

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - ''Il presidente Napolitano con il suo
intervento fa emergere una realta' formale e sostanziale di cui
non si puo' non tener conto e che abbiamo piu' volte
sottolineato. Berlusconi ha posto in essere un ribaltone
parlamentare pur di far sopravvivere il suo governo, sostituendo
la maggioranza scelta dagli elettori con una nuova maggioranza
retta da una pattuglia di mercenari a cui ha dovuto pagare un
alto prezzo in termini di poltrone a spese delle istituzioni e
dei cittadini. Il ribaltone e' da condannare politicamente, ma
e' parlamentarmente possibile, fermo restando che a questo punto
serve forse un voto parlamentare che legittimi il governo
ribaltonista''. Lo dichiara il vicepresidente di Futuro e
Liberta' Italo Bocchino. (ANSA).

COM-FEL
06-MAG-11 19:47 NNNN
GOVERNO: MARINO, NAPOLITANO RICORDA CHE ESISTONO LE REGOLE =

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "In questi tempi di rimpasti e
regalie, il presidente della Repubblica ricorda il ruolo cruciale del
Parlamento e l'esistenza di regole precise che equilibrano la vita
democratica di un paese moderno". Cosi' il senatore del Partito
democratico Ignazio Marino.

"Speriamo che almeno questa volta il premier ascolti il Colle
-aggiunge Marino- il presidente del Consiglio dimentica troppo spesso
che il Parlamento e' il fulcro della nostra democrazia e non un
inutile sovrastruttura da ignorare o zittire".

(Pol/Pn/Adnkronos)
06-MAG-11 19:50

NNNN
NAPOLITANO: BERSANI, CI RIMETTIAMO A PRESIDENTI CAMERE =
(AGI) - Caserta, 6 mag. - "Ci rimettiamo alla valutazione dei
presidenti di Camera e Senato". Cosi' il segretario del Pd,
Pier Luigi Bersani, commenta la nota del Presidente della
Repubblica per la nomina dei nuovi sottosegretari.
Da Caserta, dove parla per sostenere il candidato di
centrosinistra, Carlo Marino, il leader del Pd sottolinea: "Il
decreto sviluppa solo sottosegretari. E, non a caso, c'e' il
richiamo del Presidente della Repubblica nella sua assoluta
correttezza istituzionale. Gli italiani non capiscono se c'e'
stata la nomina di un'accozzaglia di di sottosegretari, oppure
e' nata una nuova maggioranza parlamentare con il Parlamento
che si riduce a luogo di compravendita di deputati e senatori.
Per quello che riguarda, aspettiamo sereni le valutazioni di
Fini e Schifani". (AGI)
Dpg/Stp
061957 MAG 11

NNNN

Per dimagrire é 'palloncinomania', ora anche al maschile. Pillola che a contatto con i succhi gastrici diventa una 'palla da tennis'

SALUTE: PER DIMAGRIRE E' 'PALLONCINOMANIA', ORA ANCHE AL MASCHILE =
PILLOLA CHE A CONTATTO CON I SUCCHI GASTRICI DIVENTA UNA 'PALLA
DA TENNIS'

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Come ogni anno con l'avvicinarsi
dell'estate scatta l'ora 'X' della dieta. E, come funghi, nascono e si
riproducono in maniera esponenziale da ogni parte consigli, ricette
miracolose, battage pubblicitari di case farmaceutiche piu' o meno
note per riuscire a far dimagrire nel piu' breve tempo possibile senza
rinunciare a nulla o quasi. Da qualche mese e' 'palloncinomania': per
dimagrire si punta sulla Dimagenina, meglio nota come palloncino
saziante. Un dispositivo medico costituito da un agente riempitore
dello stomaco detto 'iporessina'. E ora e' stata lanciata anche la
'versione' uomo.

La Dimagenina che viene presentata come un metodo innovativo per
eliminare i chili di troppo e' in realta' una gomma naturale vegetale
che si gonfia a contatto con i succhi gastrici, in particolare quelli
acquosi, formando un palloncino della forma e delle dimensioni di una
'palla da tennis' che da' una sensazione di pienezza allo stomaco con
conseguente riduzione dello stimolo della fame.

Ma basta una pillola per mangiare meno? Per la riduzione del
peso corporeo vanno deglutite con 200 ml di acqua 3 capsule in
successione, 15 minuti prima di ciascuno dei due pasti principali,
cioe' 6 capsule al giorno mentre per il mantenimento vanno assunte 2
capsule invece di 3. Il palloncino gelatinoso viene poi degradato
dalla flora batterica intestinale ed eliminato.(segue)

(Ocs/Ct/Adnkronos)
06-MAG-11 12:35

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SALUTE: PER DIMAGRIRE E' 'PALLONCINOMANIA', ORA ANCHE AL MASCHILE (2) =
GHISELLI(INRAN), PER DIMAGRIRE DIETA IPOCALORICA E ATTIVITA'
FISICA

(Adnkronos) - Dagli annunci pubblicitari si apprende che questa
pillola auto-rigonfiante e' disponibile o prenotabile in tutte le
farmacie e viene formulata secondo le diverse entita' di sovrappeso:
lieve, moderato e forte. Anche il prezzo varia in base alla
concentrazione: Dimagenina 500mg azione saziante 95 euro per 60
compresse, 600mg azione saziante forte 115 euro per 60 compresse,
700mg azione saziante extraforte 135 euro per 60 compresse.

Ma, si sa, il desiderio di essere snelli e magri supera ogni
'difficolta'' di reddito e questa tecnica per dimagrire deve
riscuotere un certo successo visto che di recente e' stato lanciata
sul mercato anche la 'versione' per gli uomini. Quelli che sembrano
pero' meno entusiasti sono i medici nutrizionisti. "Tutti gli aiuti di
questo tipo -assicura il dottor Andrea Ghiselli, ricercatore
dell'Inran, Istituto nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione- sono
cose diseducative. Per dimagrire non serve solo mangiare di meno ma
anche assumere meno calorie".

Ghiselli spiega che il modo migliore per perdere peso e' "una
dieta ipocalorica associata ad attivita' fisica" e ritiene queste
tecniche "un ausilio per chi non riesce mettersi a dieta e mangiare di
meno". Ma tranquilli, la bella notizia e' che visto che per perdere
peso ci vogliono 6 capsule al giorno per un costo di circa 100 euro
ogni 10 giorni ovvero piu' o meno 300 euro al mese anche se non
diminuisce il peso sicuramente si alleggerisce il portafoglio.

(Ocs/Ct/Adnkronos)
06-MAG-11 12:42

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SALUTE: ARRIVA SONDINO GLITTERATO PER DIMAGRIRE, MA DUBBI ESPERTI SU SICUREZZA =

Roma, 6 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Colorato o
ricoperto di glitter per renderlo gradevole. Il sondino per dimagrire,
ultima terapia in voga tra gli italiani per liberarsi dei chili di
troppo, cerca di adattarsi ai gusti del gentil sesso, per vincere le
resistenze di chi vorrebbe perdere peso in un baleno ma e' perplesso
alla vista del sondino sottile che fa capolino dal naso. "L'idea e' di
usare tubicini colorati o ricoperti di glitter", spiega all'Adnkronos
Salute Marco Gasparotti, chirurgo plastico che ha messo a punto,
insieme a un team di nutrizionisti ed endocrinologi, un sistema di
dieto-terapia che utilizza proprio il sondino naso-gastrico.

Attorno al tubicino usato per dire addio ai chili di troppo si
sollevano tuttavia anche i dubbi degli addetti ai lavori. Gli esperti
riuniti a Roma in occasione del XXXII congresso nazionale della
Societa' italiana di medicina estetica (Sime) lamentano infatti come
l'uso del sondino non preveda alcuna selezione a monte dei pazienti
che vengono arruolati indipendentemente dal loro peso, siano essi
obesi o semplicemente in sovrappeso. "La selezione deve essere invece
oculata -sostiene Emanuele Bartoletti, segretario generale della Sime-
e i pazienti devono essere in buona salute, altrimenti si puo' andare
incontro a complicanze, comprese insufficienza renale e ipoglicemia".
(segue)

(Ile/Zn/Adnkronos)
06-MAG-11 15:48

NNNN

Libro bianco: nanotecnologie e nanomateriali nel mondo (Fonte Inail)








Ecco i futuri vaccini più interessanti - Scheda

ANSA-SCHEDA/ SALUTE: ECCO I FUTURI VACCINI PIU' INTERESSANTI
DA DIPENDENZE A MALARIA, MOLTI GIA' IN FASE 3 SPERIMENTAZIONE
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Dall'Alzheimer al Dengue, passando
per il diabete e la dipendenza da nicotina. Sono moltissimi i
vaccini in sperimentazione nel mondo, erano 144 nel 2009, che
potrebbero entro dieci anni cambiare il modo in cui si
affrontano diverse malattie. Ecco i piu' importanti, raccolti
dal centro ricerche Kalorama Information e pubblicati dalla
rivista specializzata FierceVaccines.
VACCINI IN FASE 3 - Tra i vaccini arrivati all'ultima fase di
sperimentazione ci sono quelli per la febbre Dengue, la malaria
e la leshmaniosi, ma anche altri non legati a virus o a batteri:
sono in dirittura d'arrivo i trial per un vaccino contro la
dipendenza da nicotina (Nicvax), che dovrebbe terminare nel
2012, quello contro il diabete di tipo 1 (Diamyd) e quelli
contro diversi tipi di allergie, fra cui quella all'ambrosia e
ad altre piante. E' in fase 3 anche un vaccino contro
l'Escherichia Coli enterotossigenico.
VACCINI IN FASE 2 - Entro una decina d'anni, se le
sperimentazioni di fase 2 avranno successo, entreranno in
commercio diversi vaccini per malattie di forte impatto. Negli
ospedali di tutto il mondo sono in studio molecole contro
l'Alzheimer e il Parkinson, perseguiti da diverse aziende,
contro le epatiti C ed E, contro l'ipertensione e l'obesita' e
contro la sclerosi multipla. Anche diversi agenti patogeni ora
privi di terapia potrebbero essere contrastati con
l'immunizzazione preventiva: fra questi l'Hiv e il virus Ebola,
ma anche contro lo streptococco aureo resistente alla
meticillina (Mrsa), uno dei batteri piu' pericolosi per le
infezioni ospedaliere che nei soli Usa fa piu' vittime
dell'enfisema e delle armi da fuoco. Anche il settore dei
vaccini terapeutici contro i tumori e' in forte espansione, e si
prevedono nel giro di anni le prime applicazioni.
ITALIA IN PRIMA LINEA - Per limitarsi solo a quelli presentati
piu' di recente sono state sviluppate nel nostro paese molecole
per prevenire l'epatite C e due tipi di tumori (melanoma e
linfoma di Hodgkin), per non parlare del vaccino Tat contro
l'Hiv realizzato dall'Istituto Superiore di Sanita' e che e'
l'unico nel mondo ad aver iniziato la fase 2 della
sperimentazione. (ANSA).

Y91-BR
06-MAG-11 16:22 NNNN
ANSA-FOCUS/ SALUTE: E' L'EUROPA LA CULLA DEI NUOVI VACCINI
ESPERTO, DA NOI MAGGIOR PARTE TRIAL, MA CLIMA DA CACCIA STREGHE
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Nonostante nel vecchio continente ci
siano anche le piu' forti resistenze nei confronti
dell'immunizzazione, e' l'Europa la culla dei vaccini del
futuro, con il 60% delle 144 molecole in sperimentazione
realizzate proprio entro i confini Ue. I numeri sono forniti da
Daniel Jacques Cristelli, presidente del gruppo vaccini di
Farmindustria.
"Quello dei vaccini e' uno dei comparti piu' innovativi
dell'industria - spiega l'esperto - in media il 13-14% degli
addetti lavora in ricerca e sviluppo, una percentuale che per
l'alta tecnologia si ferma al 3-4%. Nel 2008 sono stati
investiti in questo settore piu' di 2 miliardi di euro, per il
96% finanziati dall'industria".
Attualmente nel mondo ci sono 22 nuovi vaccini nella fase 4
della sperimentazione, 29 nella fase 3, 22 in fase 2, 17 in fase
1 e 54 in fase preclinica, e le nuove malattie che si potranno
combattere vanno da quelle dovute ad agenti patogeni come
malaria, dengue o Hiv ad altre come il diabete, l'Alzheimer o le
dipendenze: "I vaccini tradizionali colpivano virus, batteri e
tossine - spiega l'esperto - ora ci si sta attrezzando contro
parassiti e proteine. Il 70% dei vaccini in sviluppo riguarda
nuove malattie, mentre il 30% sono riformulazioni piu' efficaci
e sicure di vaccini esistenti".
L'innovazione tecnologica sta portando a formulazioni che
contengono sempre minori parti dell'agente infettivo che si deve
combattere, e in un futuro ormai prossimo si arrivera' a vaccini
a Rna e Dna nudo, che contengono cioe' solo il gene che codifica
la proteina che scatena la reazione immunitaria: "Anche sui
metodi di somministrazione ci saranno grosse novita' - continua
Cristelli - arriveranno vaccini per via nasale, quelli
commestibili, contenuti ad esempio nelle patate, e molto
promettenti sono quelli in vetro di zucchero: in questo caso il
principio attivo e' contenuto in un cristallo di trialosio, che
ha la capacita' di passare facilmente dallo stato liquido a
quello solido. Questo permetterebbe di evitare la necessita' di
mantenere la catena del freddo per i vaccini fino alla
somministrazione".
Quello legato ai vaccini e' un vero e proprio patrimonio
economico e scientifico per l'Europa e per l'Italia, ma secondo
Cristelli rischia di sparire: "Entro dieci anni potremmo perdere
tutto - afferma - soprattutto per l'atteggiamento negativo che
l'opinione pubblica ha verso i vaccini. Paradossalmente quando
non c'e' un vaccino per qualche malattia tutti lo chiedono, ma
su quelli che ci sono gia' c'e' un clima che ricorda la caccia
alle streghe". (ANSA).

Y91
06-MAG-11 16:14 NNNN
SALUTE: IN ARRIVO NUOVI VACCINI,DA CURA TUMORI AD ALZHEIMER

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Non piu' solo contro le malattie
infettive, i vaccini del futuro saranno sempre piu' utilizzati
anche contro patologie non legate a virus e batteri. Come e'
stato ricordato anche durante la settimama Europea
dell'Immunizzazione, che si e' appena conclusa, entro qualche
anno queste molecole entreranno a far parte dell'arsenale contro
patologie come l'Alzheimer, le dipendenze o i tumori, oltre a
combattere virus e batteri ora potenzialmente letali come l'Hiv
o la malaria.
In totale sono 144 i vaccini attualmente nelle varie fasi
della sperimentazione nel mondo, e il primato in questo campo
spetta almeno per ora all'Europa, con il 60% dei progetti: "Al
contrario della ricerca sugli antibiotici, che langue in tutto
il mondo, quella sui vaccini e' in forte espansione, e il
settore si avvia ad essere quello principale dell'industria -
spiega Paolo Bonanni, docente di Igiene Generale e applicata
dell'Universit… degli studi di Firenze - in un futuro ormai
molto prossimo arriveranno vaccini contro il meningococco B,
contro molti piu' tipi di Papillomavirus e contro la malaria,
fondamentale per i paesi in via di sviluppo, mentre allargando
un po' l'orizzonte ci aspettiamo finalmente delle molecole in
grado di prevenire patologie infettive importanti come ad
esempio l'Hiv e la Dengue". (ANSA).

Y91
06-MAG-11 15:58 NNNN

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 14 aprile 2011 Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2011. (11A05504) (GU n. 103 del 5-5-2011 - Suppl. Ordinario n.115)

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (11G0105) (GU n. 103 del 5-5-2011 )

Ennesima richiesta di chiarimento da parte di Bruxelles sul provvedimento spiagge da parte del governo italiano!

 SPIAGGE. BRUTTI (IDV): TREMONTI LIBERISTA DELLE MIE INFRADITO
CONCEDERE PER 90 ANNI BENE DEMANIALE CORRISPONDE AD UNA VENDITA.

(DIRE) Roma, 6 mag. - "Liberista delle mie infradito". Il
responsabile Ambiente dell'Italia dei Valori, Paolo Brutti,
liquida cosi' il ministro dell'Economia e Finanze Giulio Tremonti
e "la sua privatizzazione" delle spiagge italiane. "Concedere per
90 anni un bene demaniale corrisponde a una sostanziale vendita-
sostiene Brutti- in questo modo non si massimizzano i ricavi
pubblici e si rischia di affidare il bene di tutti a
concessionari poco attenti e motivati".
La concessione delle spiagge "va rimessa in gara ogni 7-9
anni, con bando aperto a tutti, e se il diritto passa di mano non
casca il mondo perche' il subentrante paghera' i lavori e gli
ammodernamenti effettuati da chi lo ha preceduto. Non ci sono
rischi- dice l'esponente Idv- con il provvedimento del governo,
invece, il liberista Tremonti affida di fatto la proprieta' a un
singolo concessionario che una volta ottenuto il proprio lotto di
spiaggia si comportera' tenendo conto solo dei propri interessi".
Perche' Tremonti, conclude Brutti, "non si limita a copiare
diligentemente quello che fanno negli altri Paesi dove la
concessione per 99 anni equivale di fatto a una vendita, anziche'
avventurarsi in invenzioni che l'Unione europea regolarmente
cassa?".

(Com/Ran/Dire)
15:54 06-05-11

NNNN
SPIAGGE. SENATORI PD: UE BACCHETTA FURBATA ELETTORALE DEL GOVERNO
DELLA SETA E FERRANTE: GOVERNO LE PRIVATIZZA E APRE A CEMENTO.

(DIRE) Roma, 6 mag. - "La Ue boccia il provvedimento contenuto
nel decreto sviluppo che prevede la concessione per 90 anni delle
spiagge ai privati e la cosa non stupisce, perche' le norme
europee prevedono che le concessioni devono avere una durata
appropriata e alla fine del periodo limitato deve essere
garantita l'apertura alla concorrenza". Lo dicono i senatori del
Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante.
Quella del governo Berlusconi "e' una tipica trovata del suo
repertorio pre-elettorale- aggiungono- ma se venisse realmente
attuata concederebbe una lucrosa rendita di posizione a pochi e
darebbe il via libera all'ulteriore cementificazione dei nostri
litorali".
Infatti, "non si comprende- dicono i senatori del Pd- come il
governo possa negare che si tratti di una privatizzazione delle
spiagge e degli arenili italiani, quando viene prevista una
concessione quasi centenaria, e che magari come gia' avviene
adesso potrebbe essere rinnovata automaticamente".
In altre parole "il governo privatizza le spiagge, affidandole
magari a chi le ha cementificate o a chi intende farlo, con buona
pace della concorrenza e della tutela del paesaggio- concludono
Della Seta e Ferrante- puntuale dunque e' arrivato il richiamo
della Ue, che ha giustamente bacchettato la furbata balneare del
governo Berlusconi".

(Com/Ran/Dire)
15:45 06-05-11

NNNNSPIAGGE. BONELLI: NORMA SU LORO PRIVATIZZAZIONE E' ILLEGITTIMA
A RISCHIO OLTRE 10 MLN METRI CUBI CEMENTO. INVIATO ESPOSTO AD UE.

(DIRE) Roma, 6 mag. - "La norma sulla privatizzazione delle
spiagge inserita nel dl Sviluppo e' illegittima". Lo dichiara il
presidente dei Verdi, Angelo Bonelli. "E' illegittima perche' in
contrasto con gli articoli 42 e 49 del Codice della navigazione-
spiega Bonelli- in contrasto con la direttiva Bolkestein in
materia di concorrenza nel libero mercato degli stati europei".
Questa norma "fa cadere il principio del demanio marittimo
come bene indisponibile, rendendo i beni demaniali disponibili
per i privati in via esclusiva e indisponibili per l'interesse
pubblico generale- aggiunge il presidente dei Verdi- il diritto
di superficie e' uno strumento giuridico che concede la
possibilita' di edificare: ma non basta perche' con la norma del
governo oggetto del diritto di superficie non saranno solo le
aree oggetto delle concessioni ma anche quelle limitrofe comunali
non del demanio marittimo che potranno essere usati per
l'edificazione di strutture di supporto agli stabilimenti
balneari".
Se la norma del Dl Sviluppo dovesse essere convertita in
legge, "sulle spiagge italiane potranno essere realizzati oltre
10 milioni di metri cubi di cemento- conclude Bonelli- per questa
ragione gia' ieri sera abbiamo inviato un esposto ai commissari
Ue per la Concorrenza e per l'Ambiente per fermare questa
vergogna con cui il governo vuole svendere le coste italiane".

(Com/Ran/Dire)
15:44 06-05-11

NNNNDl sviluppo/ Sassoli: Paese governato come fosse un carrozzone
Ennesima bacchettata da Ue su concessione spiagge a privati

Roma, 6 mag. (TMNews) - "Ormai questo Paese governato come se
fosse un carrozzone: dall'Europa arriva l'ennesima bacchettata.
La concessione delle spiagge ai privati per 90 anni, oltre ad
essere ingiusta, una misura contraria alle regole del mercato
interno europeo". Lo afferma il capogruppo del Pd al Parlamento
europeo, David Sassoli.

"Per settimane il governo ha spiegato che l'Europa era lontana -
aggiunge Sassoli - mentre ogni giorno e su ogni misura, dalla
direttiva sui rimpatri al decreto di ieri, si dimostra invece che
il governo ad essere lontano dall'Europa".

"L'idea di un'Europa come fosse un treno - conclude
l'europarlamentare del Pd -, dal quale salire o scendere a
seconda delle esigenze del momento e della propaganda impoverisce
il Paese, sia sotto il profilo culturale che economico. Non c'
niente da fare, ad ogni passo, su ogni questione, questo governo
piccona l'autorevolezza dell'Italia".

Red/Gal

061539 mag 11
SVILUPPO: SPIAGGE; ECODEM, UE BACCHETTA FURBATA ELETTORALE

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - ''La Ue boccia il provvedimento
contenuto nel decreto sviluppo che prevede la concessione per 90
anni delle spiagge ai privati e la cosa non stupisce, perche' le
norme europee prevedono che le concessioni devono avere una
durata appropriata e alla fine del periodo limitato deve essere
garantita l'apertura alla concorrenza''. Lo dicono i senatori
del Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante che definiscono
il provvedimento ''una tipica trovata del repertorio
pre-elettorale del governo che se venisse realmente attuata
concederebbe una lucrosa rendita di posizione a pochi e darebbe
il via libera all'ulteriore cementificazione dei nostri
litorali''.
''Non si comprende - aggiungono - come il Governo possa
negare che si tratti di una privatizzazione delle spiagge e
degli arenili italiani, quando viene prevista una concessione
quasi centenaria, e che magari come gia' avviene adesso potrebbe
essere rinnovata automaticamente''. ''In altre parole -
concludono - il governo privatizza le spiagge, affidandole
magari a chi le ha cementificate o a chi intende farlo, con
buona pace della concorrenza e del paesaggio''. (ANSA).

COM-SES
06-MAG-11 15:37 NNNNSVILUPPO: SPIAGGE; CENTO (SEL), NORMA-VERGOGNA ANCHE PER UE
INTERVENGA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO VERO SCEMPIO
(ANSA) - ROMA, 6 MAG - ''La decisione del governo
Berlusconi-Tremonti sulla svendita delle spiagge italiane e'
considerata vergognosa anche dall'Unione europea che,
giustamente, pretende subuto chiarimenti''. E' il commento di
Sinistra Ecologia Liberta', affidato a Paolo Cento della
segreteria nazionale. ''Piu' passano le ore, infatti, - prosegue
l'esponente ambientalista di Sel - e piu' si definiscono i
contorni di un'operazione speculativa che mette a rischio le
coste italiane, apre la strada ad una vera e propria
trasformazione delle spiagge in piattaforme di cemento, con
vantaggi economici solo per i privato e un danno erariale di
milioni di euro''.
''Non e' nostra abitudine invocare l'intervento del
Presidente della Repubblica, ma questa volta - conclude Cento -
ci sembra davvero doveroso ed auspicabile per fermare uno
scempio colossale''. (ANSA).

CP
06-MAG-11 15:36 NNNNSPIAGGE. GRASSI (PD): GOVERNO AL SOLITO SI FA CRITICARE DA UE
PROVVEDIMENTO NON RISOLVE PROBLEMA NE' ATTUA PERCORSI DI SVILUPPO

(DIRE) Roma, 6 mag. - Il governo italiano "non perde occasione
per farsi criticare dall'Unione europea, a causa di scelte che
sembrano contravvenire alle regole dell'Unione". Cosi' Gero
Grassi, deputato Pd e vicepresidente della commissione Affari
Sociali della Camera.
"Siamo a ridosso della bella stagione. Questa volta sono le
spiagge il pomo della discordia- rileva Grassi- il decreto sullo
sviluppo, presentato ieri dal Ministro Tremonti, interessa anche
il problema delle concessioni demaniali balneari e ci mette un
punto lungo quasi un secolo, visto che si parla di concessioni
per 90 anni". 'Unione europea "chiede di capire se al termine
della concessione non ci sia il diritto quasi automatico per il
concessionario ad ottenere il rinnovo, sottolineando che cio' e'
in contrasto con le regole della concorrenza leale e del mercato
unico", segnala il deputato Pd.
In tutto cio', "ancora una volta non si comprende se questo
governo si sente parte dell'Europa oppure no- si chiede Grassi-
va sottolineato comunque lo scetticismo dilagante in merito ad un
provvedimento che non risolve il problema delle spiagge, ne'
attua percorsi innovativi di sviluppo turistico del settore".
La scelta "appare conservatrice e per nulla risolutiva-
conclude il democratico- la bella stagione e' alle porte, serviva
dare l'input per partire, poi dove si arriva e come si arriva non
e' importante. E' questa la politica a cui ci ha abituati
l'attuale centrodestra, quella dell'armiamoci e partite".

(Com/Ran/ Dire)
15:34 06-05-11

NNNNSPIAGGE: FARINONE (PD), RISCHIAMO INFRAZIONE EUROPEA =
SI DOVEVA INDIRE UNA GARA

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Il governo sceglie di nuovo la
strada dello scontro con l' Europa: la concessione delle spiagge
rischia di portarci a un'infrazione con pesanti multe da pagare". Lo
afferma Enrico Farinone, vicepresidente della Commissione Affari
Europei. "Quello di Berlusconi e' un governo a dir poco incoerente.
Prima chiede la solidarieta' europea, poi appena puo' viola le norme
comunitarie", dice Farinone, secondo cui "per le concessioni delle
spiagge, l'unica via percorribile era quella della gara".

(Cba/Pn/Adnkronos)
06-MAG-11 15:17

CONCESSIONE SPIAGGE:CODACONS,SCONCERTANTE COSA DICE PRESTIGIACOMO =
(AGI) - Roma, 6 mag. - "Sconcertante la dichiarazione del
ministro dell'Ambiente Prestigiacomo che considera il decreto
una forma di protezione del 'nostro territorio dalle imprese
straniere che vengono a colonizzare le nostre spiagge'". Lo
afferma il Codacons. "Evidentemente al ministro - continua in
una nota - sfugge il fatto che siamo in Europa e che, quindi,
se di fatto si mettono le spiagge sul mercato, chiunque faccia
parte della Ue ha diritto a partecipare al banchetto. Lo ha
fatto presente oggi Chantal Hughes, portavoce del commissario
Ue al mercato interno Barnier, che di fatto bacchetta e
risponde al governo italiano e al ministro Prestigiacomo.
Peraltro, sempre che per un bene pubblico a consumo congiunto
abbia senso logico parlare di mercato, e' evidente che
concedere il diritto di superficie per ben 90 anni e' l'opposto
di garantire la libera concorrenza oltre ad essere contrario
alla normativa europea". Insomma il governo, "con il Piano
spiagge, e' riuscito nell'impresa di consentire la
cementificazione delle spiagge senza nemmeno avere in
contropartita la garanzia di poter migliorare l'offerta
turistica". (AGI)
Eli
061515 MAG 11

NNNNSPIAGGE: UE, MOLTO SORPRESI DA DECRETO ITALIANO (3) =
QUESTIONE REGOLATA DA ARTICOLO 12 DIRETTIVA BOLKESTEIN

(Adnkronos) - A Bruxelles ricordano che la questione e' regolata
dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein del 2006, secondo cui le
concessioni devono essere "rilasciata per una durata limitata adeguata
e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico ne'
accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con
tale prestatore abbiano particolari legami''.

(Nap/Col/Adnkronos)
06-MAG-11 14:44

NNNN


SVILUPPO: UE SU CONCESSIONE SPIAGGE, MOLTO SORPRESI ++
ABBIAMO CHIESTO CHIARIMENTI SU DECRETO TREMONTI
(ANSA) - BRUXELLES, 6 MAG - Se le notizie stampa sul decreto
che concede le spiagge in concessione per 90 anni sono corrette
confermate, la Commissione europea sarebbe ''molto sorpresa
perche' il provvedimento non sarebbe conforme con le regole del
Mercato unico europeo''. Lo ha indicato una portavoce della
Commissione Ue, riferendo che Bruxelles ha chiesto alle
autorita' italiane chiarimenti sul decreto presentato ieri dal
ministro Tremonti.(ANSA).

OS/VIT
06-MAG-11 12:37 NNNN

CONCESSIONI SPIAGGE: UE "SORPRESA, ASPETTIAMO DETTAGLI" =
(AGI) - Bruxelles, 6 mag. - La Commissione Ue sarebbe
"sorpresa" se le notizie di stampa sulle concessioni ai privati
delle spiagge italiane per 90 anni venissero confermate. "Non
sarebbe conforme con le discussioni in corso sull'argomento fra
Bruxelles e le autorita' italiane", ha detto la portavoce del
commissario Michel Barnier. (AGI)
Ven/Zeb
061241 MAG 11

NNNN

SPIAGGE: UE, MOLTO SORPRESI DA DECRETO ITALIANO =

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - "Se le notizie riportate sulla
stampa si rivelassero corrette, saremmo molto sorpresi". Cosi' una
portavoce della Commissione europea ha commentato il decreto approvato
ieri sulla concessione delle spiagge ai privati per 90 anni, decreto
che "non abbiamo ancora ricevuto".

"Quello che ci inquieta in particolare -ha precisato Chantal
Hughes, portavoce del commissario al Mercato interno Michel Barnier-
e' se alla fine del periodo di concessione non ci sia il diritto quasi
automatico per il concessionario ad ottenere il rinnovo". (segue)

(Nap/Ct/Adnkronos)
06-MAG-11 12:42

NNNN
Dl sviluppo/ Ue: "Molto sorpresi" da concessione su spiagge
"Non sarebbe in linea con regole Mercato interno"

Roma, 6 mag. (TMNews) - La Commissione europea si è detta oggi
"molto sorpresa" per le misure sulla concessione per 90 anni di
spiagge e altri luoghi pubblici contenute nel Dl Sviluppo.
"Questo non sarebbe in linea con le regole del Mercato Interno,
in particolare con la direttiva servizi", ha detto la
la portavoce del commissario Ue al Mercato interno Michel Barnier.



061245 mag 11
CONCESSIONI SPIAGGE: UE "SORPRESA, ASPETTIAMO DETTAGLI" (2)=
(AGI) - Bruxelles, 6 mag. - "Le autorita' italiane non ci hanno
ancora inviato il testo del provvedimento - ha detto Chantal
Hughes, la portavoce di Barnier - e dopo aver visto gli
articoli sulla stampa abbiamo chiesto oggi stesso di mandarci
ulteriori informazioni". La portavoce ha ricordato che nel 2009
e nel 2010 la Commissione aveva gia' inviato due lettere di
"messa in mora", il primo passo della procedura di infrazione,
sulla questione delle concessioni ai privati di spazi pubblici
come le spiagge e per le piazze per i mercati. "Secondo le
norme Ue - ha ricordato la portavoce - le concessioni devono
avere una durata appropriata e alla fine del periodo limitato
deve essere garantita l'apertura alla concorrenza". Secondo
Bruxelles, gia' ora il rinnovo "quasi automatico" delle
concessioni dopo 6 anni non garantisce a tutti la possibilita'
di offrire i propri servizi. (AGI)
Ven/Zeb
061247 MAG 11

NNNNSVILUPPO: UE SU CONCESSIONE SPIAGGE, MOLTO SORPRESI (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 6 MAG - ''Non abbiamo ricevuto nessuna
notifica da parte delle autorita' italiane, ma in seguito agli
articoli apparsi sulla stampa, abbiamo chiesto all'Italia piu'
informazioni'', ha detto Chantal Hughes, portavoce del
commissario Ue al mercato interno. ''Se i rapporti letti sulla
stampa sono corretti, saremmo molto sorpresi perche' non sarebbe
cio' che ci aspettavamo''.
La portavoce ha ricordato che Bruxelles ha gia' inviato due
lettere di messa in mora - aprendo quindi una procedure di
infrazione - all'Italia per il sistema sulle concessioni
marittime che prevede il loro rinnovo automatico ogni sei anni.
Le lettere sono state inviate il 29 gennaio del 2009 e il 5
maggio del 2010. ''La questione e' ancora aperta'', ha detto la
portavoce. ''In questi mesi abbiamo lavorato molto con l'Italia
per trovare regole compatibili con il mercato unico europeo'',
ha aggiunto.
Bruxelles contesta all'Italia il rinnovo automatico degli
affitti degli stabilimenti balneari per sei anni, senza
procedere con il sistema delle aste. ''Cio' che ci inquieta e'
che alla fine dei primi sei anni di concessione, ci sia il
rinnovo automatico di questo diritto, che e' in contrasto con le
regole della concorrenza leale e del mercato unico'', ha
affermato la portavoce, rilevando che l'Unione Europea chiede
per le concessioni ''un tempo appropriato e limitato''.
Sulla novita' dei 90 anni, annunciata ieri dal ministro
Tremonti, la portavoce ha ripetuto che Bruxelles attende
chiarimenti dall'Italia perche' tutto dipende dai dettagli.
(ANSA).

OS/LOI
06-MAG-11 12:52 NNNN

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Caparezza al concerto del Primo Maggio canta "Legalize the premier"

giovedì 5 maggio 2011

Gazzetta Ufficiale N. 102 del 4 Maggio 2011 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011 , n. 61 Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione. (11G0101)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre
2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita'
di migliorarne la protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione
della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle
crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione
e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei
settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative
prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati
nell'allegato A al presente decreto.
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in
territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di
altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far
designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne'
quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni
vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e
gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai
singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita
tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di
infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli
impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali
ratificati.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010 n.
96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2009.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O
"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE."
- La direttiva 2008/114/CE direttiva del Consiglio
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai
fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008,
n. L 345.
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa', della
salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della
popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno
Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il
mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto
significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di
mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia, nel quale
operano le infrastrutture, che puo' essere ulteriormente diviso in
sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o piu' settori o
sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica
ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui
distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati
membri. La rilevanza di tale impatto e' valutata in termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
di funzionalita' di un'infrastruttura e di erogazione del relativo
bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale
danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei
confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori
del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla
popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una
parte di territorio dell'Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la
valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi
intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa',
della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale
della popolazione;
l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
che ha la proprieta' di un'infrastruttura;
m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie,
relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per
pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla
distruzione di tali infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita' di una
ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti
negativi esterni e intrinseci;
p) protezione: attivita' per assicurare funzionalita',
continuita' ed integrita' di una ICE o ridurne, comunque, le
possibilita' di danneggiamento o distruzione.
Art. 3

Tutela delle informazioni sensibili

1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed
alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e
di protezione delle ICE, e' attribuita adeguata classifica di
segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a
riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo al personale in
possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative
disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche preventiva,
di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi
dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a
qualsiasi titolo prestano attivita' nell'IC, ai fini della
salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione
europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e
notizie che consentono comunque l'identificazione di
un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE,
secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 42 della legge
3 agosto 2007, n. 124, (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187:
«Art. 9(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta
di sicurezza). - 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai
sensi dell'art. 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la
segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di
coordinamento, di consulenza e di controllo
sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e
di ogni altra disposizione in ordine alla tutela
amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di
segretezza di cui all'art. 42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio
delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
quale Autorita' nazionale per la sicurezza, a tutela del
segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni
esplicative volte a garantire la sicurezza di tutto quanto
e' coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'art.
42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia
alla produzione industriale
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di
sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e,
ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco
completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica
di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto
e riservatissimo indicate all'art. 42, fatte salve diverse
disposizioni contenute in trattati internazionali
ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di
segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS
4. Il rilascio del NOS e' subordinato all'effettuazione
di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti
o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della
Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di
rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma
4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di
pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione
di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi
degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3,
l'UCSe puo' revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni
e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita'
a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 7,
disciplina il procedimento di accertamento preventivo di
cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al
rilascio del NOS, nonche' gli ulteriori possibili
accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della
necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con
esclusione del personale per il quale il rilascio
costituisce condizione necessaria per l'espletamento del
servizio istituzionale nel territorio nazionale e
all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e
all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e
servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di
volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di
cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede,
tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi.
Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al
soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e
delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe e' nominato e
revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il
direttore generale del DIS. Il dirigente presenta
annualmente al direttore generale del DIS, che informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
sull'attivita' svolta e sui problemi affrontati, nonche'
sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure
adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure
da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza.
La relazione e' portata a conoscenza del CISR.».
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il regolamento (CE) n. 1049/2001 Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione. Pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio
2001, n. L 145. Entrato in vigore il 3 giugno 2001.
Art. 4

Nucleo interministeriale e Struttura responsabile

1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP),
nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e
la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso
attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre
materie.
2. Per tali funzioni il NISP e' integrato dai rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per
il settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto,
nell'ambito delle strutture gia' esistenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata
"struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita' tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione
delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti
con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese.
5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal
fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa
civile, costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attivita' ed i compiti di
protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano,
nell'ambito del personale in servizio presso le medesime
Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attivita'
della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria
competenza.

Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 maggio 2010, (Organizzazione nazionale per la
gestione di crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 2010.
Art. 5

Individuazione settoriale

1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche
conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea,
determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il
quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla
struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare
in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che,
nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse
significativo.
Art. 6

Individuazione di potenziali ICE

1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed
individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione
come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle
funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e'
esaminata la gravita' dei possibili effetti negativi esterni ed
intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a
criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di
feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite
finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti
ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione
della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi
essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate
diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita' di alternative,
delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il
ripristino della funzionalita'.
4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile
di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate
dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti
dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali
l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica.
5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di
valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi
dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.
Art. 7

Individuazione delle ICE

1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:
a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
che possono esserne interessati in modo significativo,
l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale
e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri
la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro
territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo
significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro
designazione come ICE;
c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri,
insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della
difesa, nonche' al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o
multilaterali, per verificare l'effettiva criticita' delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni
relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare
discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in
territorio nazionale.
2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non
abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture
segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su
richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma
1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione
europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o
multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio
dell'altro Stato membro.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di
fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in
caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano
tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio' si verifichi
l'infrastruttura e' individuata come ICE.
4. La Commissione europea puo' partecipare alle discussioni
bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni
particolareggiate che permetterebbero di individuare
inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione
europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di
valutazione intersettoriali.
Art. 8

Designazione delle ICE

1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel
cui territorio e' ubicata.
2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa
valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel
territorio nazionale.
3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui
territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura
responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e della difesa, nonche' con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i
rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per
designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7,
comma 3.
4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta
del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per
gli adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE
e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo
regolamento di attuazione.
6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina
deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti
pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle
informazioni.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, citato nelle note all'art. 3.
Art. 9

Termine del processo e periodico riesame

1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE e'
completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e
riesaminato almeno ogni cinque anni.
Art. 10

Comunicazioni concernenti le ICE

1. La struttura responsabile informa della designazione
esclusivamente gli Stati membri con cui e' stata sottoscritta
l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla
Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio
nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati membri
che dipendono da ciascuna di esse.
2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE,
anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti
informazioni per la sicurezza e della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo
economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni
parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore
dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed
n), per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei
rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.
Art. 11

Responsabili della protezione

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive
competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilita' della protezione delle
singole installazioni costituenti le ICE e' attribuita al Prefetto
territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore
trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonche' il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale
in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio
funzionario che funge da punto di contatto con la struttura
responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi
ne' rimborsi spese.
Art. 12

Adempimenti per la protezione

1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla
designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di
collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al
proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i
funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.
2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta
di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3
agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone
l'interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di
sicurezza ed e' individuato, quale funzionario alla sicurezza, il
funzionario di cui al comma 1.
4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura
responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'
ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di
sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o
aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO),
che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
e riportati nell'allegato B.
5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di un PSO ai sensi delle
disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la
struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
il Prefetto responsabile.
6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della
redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei rischi, sono
considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.
7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla
designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni
cinque anni.
8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il
PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
la Commissione europea.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n.
124, citato nelle note all'art. 3.
Art. 13

Punto di contatto nazionale

1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la Protezione delle
ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione,
ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo
11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche,
delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici
in materia.
Art. 14

Direttive ed altri adempimenti

1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione,
ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una
valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne
informa la Commissione europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di
rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui vi e' un ICE
designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali,
alla Commissione europea.

Note all'art. 14:
- Legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
Art. 15

Contributo degli organismi di informazione
per la sicurezza

1. Le modalita' del concorso informativo degli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 1, comma 3, 4, 6 e 7 delle
legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note all'art. 3,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
della politica dell'informazione per la sicurezza,
nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di
uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle
risorse finanziarie per i servizi di informazione per la
sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all'art. 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e
l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.».
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo,
nell'ambito delle competenze definite con il predetto
regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore
generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e
comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di
informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro
corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'art. 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della
presente legge, qualora le informazioni richieste alle
Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma
3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono
essere acquisite solo previo nulla osta della autorita'
giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo'
trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria
iniziativa.
5. La Direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7(Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1.
E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.».
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Suddivisione dei settori energia
e trasporti in sotto-settori

Settore Energia
Sottosettori:
Elettricita', comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura
di elettricita';
Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;
Settore Trasporti
Sottosettori:
Trasporto stradale;
Trasporto ferroviario;
Trasporto aereo;
Vie di navigazione interna;
Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.
Allegato B
(previsto dall'articolo 12, comma 4)

Requisiti minimi del piano di sicurezza
dell'operatore (PSO)

Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi
che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di
essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in
via di applicazione.
Il PSO comprende:
l'individuazione degli elementi piu' importanti
dell'infrastruttura;
1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce
piu' rilevanti, individua la vulnerabilita' degli elementi e le
possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento
sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura;
2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle misure e
procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad
applicazione graduata.
3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere
utilizzate in modo continuativo e comprendono:
- sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione,
controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);
- predisposizioni organizzative per allertamento comprese le
procedure di gestione delle crisi;
- sistemi di controllo e verifica;
- sistemi di comunicazione;
- addestramento ed accrescimento della consapevolezza del
personale;
- sistemi per la continuita' del funzionamento dei supporti
informatici.
4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al
livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di
tempo.
Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.