Translate

lunedì 19 settembre 2011

Cassazione "...Codice della strada - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle  merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957..."


CIRCOLAZIONE STRADALE - CORTE COSTITUZIONALE
Corte cost., Sent., 07-04-2011, n. 118
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona nel  procedimento vertente tra la #################### s.p.a. e il Ministero dell'Interno con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n.  282 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti l'atto di costituzione della #################### s.p.a. nonchè gli atti di intervento dell'A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l'avvocato #################### per la #################### s.p.a. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - Con ordinanza del 2 dicembre 2009 (r.o. n. 282 del 2010), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in  forza della quale le sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa proposto da una società, quale «committente esclusivo» di un trasporto su strada di merci pericolose: trasporto in relazione al quale identica contestazione era stata elevata, a seguito di controllo della polizia stradale, anche nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Di qui la rilevanza della questione, la quale inciderebbe sulla  stessa «legittimità [della] identificazione dei soggetti passivi della verbalizzazione».
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce, innanzitutto, il contrasto della disposizione censurata con il principio di personalità della responsabilità, enunciato in rapporto alle sanzioni amministrative dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e che - secondo il giudice a quo - costituirebbe espressione dell'analogo principio sancito, in materia penale, dall'art. 27 Cost.
L'art. 168, comma 10, cod. strada sottoporrebbe, infatti, a sanzione il proprietario del mezzo e il «committente esclusivo» a titolo di responsabilità oggettiva, non essendo le violazioni in alcun modo imputabili ai predetti soggetti, privi di qualsiasi «facoltà» di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto.
In particolare, il committente si limiterebbe a rivolgersi a un professionista abilitato al trasporto di merci pericolose e dotato di mezzi omologati a tal fine: il che gli consentirebbe - anche in forza dei principi di affidamento del pubblico e  della clientela, sanciti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)  - di confidare nel rispetto della normativa vigente e nell'esecuzione della prestazione secondo le regole della buona tecnica. Il committente non potrebbe essere, pertanto, chiamato a rispondere delle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento del professionista, in relazione al quale sarebbe piuttosto il soggetto danneggiato.
Sanzionando soggetti ai quali l'infrazione stradale non è addebitabile, la norma censurata violerebbe anche il principio di ragionevolezza.
Al riguardo, il rimettente rileva come la disposizione in esame si differenzi da quella dall'art. 196, comma 1, cod. strada, che, sulla falsariga di quanto previsto nell'art. 6 della legge n. 689 del 1981,  stabilisce che «per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo [...] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta»: regola generale la cui ratio - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - risiede nella duplice necessità di evitare che numerose  norme sulla circolazione stradale restino eluse e che i danneggiati da sinistri stradali possano non ottenere il giusto risarcimento. Di contro, l'art. 168, comma 10, cod. strada configurerebbe in capo al proprietario del mezzo e al «committente esclusivo» del trasporto una responsabilità, non solidale e alternativa, ma
«parallela» e per fatto altrui: assetto da reputare privo di razionale giustificazione, poiché il responsabile materiale della violazione risulterebbe «già necessariamente individuato» e nessuna norma rischierebbe di venire elusa. Ciò, senza considerare che - proprio perché si tratta di responsabilità distinte e non solidali - la possibile coincidenza tra le  varie figure sanzionate potrebbe determinare «la paradossale evenienza che un soggetto, seppure responsabile, venga sanzionato due volte per il  medesimo fatto».
Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.,  per trattamento differenziato di situazioni uguali, si connetterebbe alla circostanza che la norma censurata sottoponga a sanzione il solo committente «in via esclusiva». Nella grande maggioranza dei casi, infatti, il committente non è in grado di controllare se i propri prodotti vengano trasportati da soli o insieme a quelli di altri committenti: con la conseguenza che l'elemento differenziale, ai fini dell'assoggettabilità a sanzione, non rientrerebbe nella «disponibilità»  dell'interessato. La stessa distinzione tra committente in via esclusiva o meno apparirebbe, d'altra parte, irragionevole, «dal momento  che tutti i committenti usufruiscono di un medesimo servizio».
Sarebbe, altresì, violato l'art. 117, primo comma, Cost.,  per inadempimento di obblighi internazionali e mancato rispetto dei vincoli «di omogeneità e di parità di trattamento di tutti i cittadini europei derivanti dall'ordinamento comunitario». La disciplina dettata dalla disposizione censurata risulterebbe, infatti, non conforme all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle  merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, successivamente recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE).  Il citato Accordo contemplerebbe, infatti, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3 dell'allegato A, una dettagliata ripartizione delle responsabilità tra i  diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di
trasporto (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore), della  quale l'art. 168, comma 10, cod. strada non avrebbe tenuto affatto conto.
Ne deriverebbe una concorrente lesione dell'art. 3 Cost. per difetto di «coerenza interna dell'ordinamento giuridico», ove si consideri che lo stesso art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto a garantire proprio il rispetto dell'Accordo ADR, specificamente richiamato dal comma 1.
Risulterebbe leso, per altro verso, l'art. 23 Cost.,  giacché, nel comminare una sanzione a carattere «patrimoniale» nei confronti di soggetti esenti da ogni responsabilità, la norma denunciata  oltrepasserebbe i limiti del legittimo «esercizio del potere impositivo  attribuito allo Stato [...] dal parametro in parola».
Irragionevole risulterebbe, infine, l'estensione al trasporto delle merci pericolose della disciplina sanzionatoria relativa all'eccesso di carico dei veicoli adibiti al trasporto di cose,  cui si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada. In quest'ultima ipotesi, infatti, la responsabilità del «committente esclusivo», almeno sotto il profilo della culpa in vigilando, potrebbe essere fatta discendere dalla circostanza che egli è a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell'eventuale sovraccarico del  veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di  spesa dovuto all'utilizzazione di un singolo mezzo di trasporto. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non  acquisirebbe alcun vantaggio dalla violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto, ma ne sarebbe danneggiato, dal momento che i beni di
sua proprietà verrebbero messi in pericolo. D'altro canto, egli non avrebbe alcuna possibilità di effettuare i controlli necessari sui mezzi utilizzati e sulle loro dotazioni nel corso dell'intero viaggio. Da ciò conseguirebbe la violazione del principio di eguaglianza, perché la norma disporrebbe un trattamento uguale di situazioni differenti.
2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la norma in esame andrebbe coordinata con la nuova disciplina in materia di autotrasporto introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione  regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), disciplina  che ruota intorno al principio della «responsabilità condivisa», tra gli operatori della cosiddetta «filiera del trasporto» (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), per le violazioni di alcune delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale. Il relativo meccanismo, attivato con l'accertamento da parte della polizia stradale della violazione commessa dal conducente, mira segnatamente a favorire la contrattazione in forma scritta, al fine di garantire la certezza dei rapporti tra le parti. Se, infatti, l'operatore di polizia verifica
che dal contratto, presente a bordo del mezzo, e dall'eventuale documentazione di accompagnamento risultano modalità di esecuzione della prestazione incompatibili con il rispetto, da parte del  conducente, delle norme del codice della strada, egli contesta la violazione al soggetto che vi ha dato causa con le istruzioni, e, inoltre, al committente, al caricatore e al proprietario delle merci: questi ultimi, dunque, risponderanno per fatto proprio, in concorso con il conducente.
Diversamente, se la copia del contratto, stipulato in forma scritta, non fosse a bordo del veicolo, l'organo accertatore ne richiede la presentazione, unitamente all'eventuale documentazione di accompagnamento; in caso di mancata esibizione sono previste apposite sanzioni.
Infine, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato oralmente, il committente viene invitato a produrre la documentazione da cui risulti che le istruzioni impartite al vettore non  contrastano con il rispetto della norma che il conducente ha violato.
L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della responsabilità in capo al vettore e al committente  sarebbe, quindi, almeno la colpa: essi rispondono, infatti, dell'infrazione commessa dal conducente solo se vi abbiano cooperato, non predisponendo adeguate e vincolanti istruzioni di sicurezza.
Escluso, dunque, che la norma censurata preveda una forma di responsabilità oggettiva, essa non contrasterebbe neppure con l'Accordo ADR, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. L'art. 168 cod. strada si limiterebbe, infatti, a prevedere le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in detto Accordo; quest'ultimo, d'altro canto, al  punto 1.4.2.1.3 dell'allegato A, stabilisce specificamente che «quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi»: donde l'infondatezza dell'assunto del  giudice a quo, secondo il quale l'atto internazionale in parola non sarebbe riferibile al committente.
L'Avvocatura dello Stato ricorda, da ultimo, come  la norma censurata riproduca la disposizione contenuta nell'art. 121, nono comma, del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli): disposizione che questa Corte ha ritenuto non contrastante con l'art. 3 Cost.,  escludendo, in particolare, che essa configurasse «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale» (ordinanza n. 3 del 1989). Alla luce di una corretta esegesi della norma, condotta sulla base dei lavori  parlamentari, il conducente, il proprietario e il committente dovevano ritenersi, infatti, gravati da autonomi obblighi di comportamento, consistenti segnatamente in un dovere di vigilanza: con la
conseguenza che ciascuno di detti soggetti rispondeva per fatto proprio.
3. - Si è costituita la s.p.a. ####################, opponente nel giudizio a quo.
Ribadita la rilevanza della questione, la parte privata ha chiesto che la stessa venga accolta sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.
4. - È intervenuta, inoltre, la A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni), ritenendosi a ciò legittimata - alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa all'ammissibilità dell'intervento di soggetti investiti di funzioni di rappresentanza di interessi generali, quali gli ordini professionali - in quanto chiamata a svolgere, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, compiti di tutela delle imprese italiane produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, nonché di rappresentanza delle medesime nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. L'intervento sarebbe finalizzato, nella specie, a tutelare un interesse comune delle imprese associate, le quali, nell'attività quotidiana, devono ricorrere al trasporto di prodotti pericolosi.
L'interveniente ha, quindi, riproposto le considerazioni già svolte dalla s.p.a. ####################, concludendo per la declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di giudizio.
5. - Con memorie depositate il 2 febbraio 2011, di contenuto sostanzialmente identico, la s.p.a. #################### e  la A.N.P.A.M. hanno insistito per l'accoglimento della questione.
In particolare, hanno ribadito l'irragionevolezza  dell'equiparazione del regime sanzionatorio relativo al trasporto di merci pericolose a quello previsto per l'eccesso di carico. Solo nel caso dell'eccesso di carico, sanzionato dall'art. 167 cod. strada, infatti, il committente esclusivo potrebbe trarre un ingiusto vantaggio dalla violazione delle norme sulla circolazione, perché egli sarebbe consapevole della quantità di carico eccedente la misura trasportabile; inoltre, il solo comma 7 dell'art. 168 cod. strada sanziona l'eccesso di  carico delle merci pericolose, mentre le disposizioni contenute negli altri commi non riguardano detta violazione.Motivi della decisione
1. - Il Giudice di pace di Verona dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in  forza della quale le sanzioni si applicano «sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, anzitutto, i principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.),  configurando in capo al proprietario del veicolo e al committente una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo: detti soggetti sarebbero, infatti, estranei alla violazione commessa ed esenti da ogni colpa, perché privi della possibilità di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto. La natura autonoma, e non solidale,  della responsabilità comporterebbe, d'altro canto, che, nel caso di cumulo di più qualità fra quelle contemplate dalla norma in capo allo stesso soggetto, quest'ultimo, se pure responsabile, verrebbe sanzionato  due volte per il medesimo fatto.
Con l'assoggettare a sanzioni pecuniarie persone estranee all'illecito commesso, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 23 Cost., oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del potere dello Stato di imporre prestazioni patrimoniali.
La norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost. anche sotto due ulteriori e distinti profili. In primo luogo, in quanto  la responsabilità del committente è prevista unicamente quando si tratti di trasporto eseguito «per suo conto esclusivo»: previsione che risulterebbe irragionevole e foriera di una disparità di trattamento fra  situazioni uguali, giacché il committente non sarebbe normalmente in grado di controllare se le proprie merci vengano trasportate da sole o assieme a merci altrui, né usufruirebbe di un servizio diverso a seconda  della sua esclusività o meno.
In secondo luogo, in quanto l'estensione al trasporto di merci pericolose della disciplina relativa al sovraccarico dei mezzi adibiti al trasporto di cose, alla quale si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada, implicherebbe una irrazionale  equiparazione di situazioni differenti. In quest'ultimo caso, il «committente esclusivo» sarebbe infatti a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell'eccesso di carico del veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di spesa. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non  solo non sarebbe in grado di controllare l'osservanza delle norme di sicurezza, ma verrebbe altresì danneggiato dalla loro violazione, la quale metterebbe in pericolo i beni di sua proprietà.
Il censurato art. 168, comma 10, cod. strad. violerebbe, ancora, l'art. 117, primo comma, Cost.,  non tenendo conto della dettagliata ripartizione delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore) prefigurata dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e indi recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE). Di qui anche un conclusivo profilo di violazione dell'art. 3 Cost.,  connesso al fatto che l'art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto proprio ad assicurare il rispetto  del citato Accordo ADR, con conseguente
incoerenza interna della normativa.
2. - In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento dell'A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione (tra le ultime, sentenza n. 48 del 2010); principio ritenuto derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di  un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di  ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 263 e n. 151 del 2009; ordinanze n. 393 e n. 96 del 2008).
Nel caso in esame, l'A.N.P.A.M. si dichiara portatrice di un interesse a carattere generale di tutte le imprese produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, le quali, nella loro quotidiana attività, devono inevitabilmente ricorrere al trasporto del prodotto pericoloso. La posizione giuridica dell'A.N.P.A.M., quindi, non risulta suscettibile di essere pregiudicata  in modo immediato e irrimediabile dall'esito del giudizio incidentale, dal momento che la categoria - di cui l'interveniente assume essere ente  esponenziale - potrebbe ricevere nocumento solo in via indiretta, allorché ad uno dei produttori venissero irrogate le sanzioni previste nella richiamata disposizione.
3. - Nel merito, la questione non è fondata, in relazione a tutti i parametri invocati.
4. - Quanto alla prima censura, inerente all'asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.),  è dirimente, a prescindere da ogni altro rilievo, la considerazione che  le doglianze del rimettente poggiano su un erroneo presupposto interpretativo. Tale deve ritenersi l'assunto in forza del quale la norma censurata configurerebbe, a carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto, una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo.
Questa Corte ha già avuto modo di escludere la correttezza di tale lettura, pronunciando su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l'art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 303, recante il «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale»), come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815,  concernenti i pesi e le misure dei veicoli): norma di tenore identico a  quello del primo periodo dell'art. 167, comma 9, del vigente codice della strada, cui la disposizione censurata rinvia (ordinanza n. 3 del 1989).
Nell'occasione, questa Corte ha disatteso la tesi  secondo cui la disposizione dianzi citata avrebbe delineato «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale», rilevando come essa, al contrario, ponesse a carico dei soggetti coinvolti - conducente, proprietario del veicolo e committente - «autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano [...] in un dovere di vigilanza, quando  sia escluso il concorso». Con la conseguenza che «i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali». A sostegno della conclusione, si è fatto leva, in particolare, sull'avvenuto superamento, a seguito dei rilievi mossi nel corso dei lavori preparatori, dell'originaria impostazione della proposta di legge n. 299,  presentata alla Camera dei deputati il 10 luglio 1979, in forza della quale proprietario e
committente avrebbero dovuto rispondere delle violazioni «in solido» con il conducente.
La circostanza - su cui lo stesso rimettente pone  l'accento - che la responsabilità prevista dalla norma censurata non abbia carattere solidale, diversamente da quella sancita in via generale  dall'art. 196 cod. strada a carico del proprietario del veicolo, dimostra, in effetti, il contrario di quello che il giudice a quo intenderebbe provare: e, cioè, che la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito  dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare.
Le indicazioni fornite da questa Corte sono state, d'altro canto, recepite dalla giurisprudenza di legittimità sia con riguardo al citato art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (Cass., 26 maggio 1995, n. 5854), sia in relazione all'art. 167, comma 9, del codice della strada vigente, in cui esso è stato trasfuso: essendosi ribadito, in specie, che tale disposizione pone a carico del committente un obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, di vigilanza sull'idoneità del veicolo da utilizzare all'esecuzione del trasporto, in relazione alle prescrizioni normative (Cass., 29 novembre 2001, n. 15194).
Ad analoga conclusione deve quindi pervenirsi anche con riguardo al trasporto dei materiali pericolosi, al quale dalla  norma denunciata viene esteso il regime di responsabilità in questione.  Per il resto, sarà compito del giudice verificare, in rapporto alle specificità delle singole violazioni che vengono in rilievo - descritte dai commi da 7 a 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada - e tenuto conto della particolare regolamentazione della materia, se ed entro quali limiti l'adempimento del predetto dovere di vigilanza possa considerarsi concretamente esigibile, trattandosi di presupposto per la configurabilità della colpa. Tutto ciò, indipendentemente dall'operatività della normativa, evocata dall'Avvocatura generale dello  Stato, di cui al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione  regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasportatore) e dalla riferibilità, per quanto attiene alla cosiddetta responsabilità condivisa del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di detta disciplina anche alle violazioni dell'art. 168 cod. strada, testualmente applicabile solo alle violazioni  dell'art. 167 cod. strada (art. 7, comma 6, lettera e, del citato decreto legislativo).
5. - Quanto, poi, al denunciato rischio di una duplice punizione dello stesso soggetto per il medesimo fatto, nel caso di cumulo di più qualifiche fra quelle contemplate dalla norma (rischio che deriverebbe proprio dal carattere autonomo delle singole responsabilità), vale osservare, da un lato, come l'eventualità che il committente del trasporto sia anche il conducente o il proprietario del veicolo per esso utilizzato appaia meramente teorica, e in fatto non ricorra nel giudizio a quo; dall'altro, come il risultato paventato possa essere in ogni caso evitato in via interpretativa - laddove la regola cautelare violata risultasse unitaria - tramite l'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
6. - Le considerazioni che precedono comportano anche l'insussistenza dell'ipotizzata violazione dell'art. 23 Cost.:  censura basata, peraltro, su un argomento non pertinente rispetto al parametro, venendo il vulnus costituzionale fatto discendere - non già dall'inosservanza della riserva di legge ivi sancita - ma esclusivamente  dalla circostanza che la norma in esame sottoponga a sanzioni pecuniarie soggetti in tesi estranei all'illecito, e dunque dal medesimo  rilievo posto a fondamento della denunciata lesione del principio di ragionevolezza.
7. - Per quanto attiene agli ulteriori profili di pretesa violazione dell'art. 3 Cost.,  parimenti insussistente è quello legato alla circostanza che il committente sia chiamato a rispondere delle violazioni in discorso unicamente «quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
La censura poggia, in effetti, sul presupposto che la formula «per suo conto esclusivo» attenga alla merce caricata sul  singolo veicolo, la quale dovrebbe appartenere, in tesi, ad un unico committente affinché la responsabilità divenga operante. Per converso, tanto nella terminologia del codice civile (si veda, in specie, l'art. 1737, recante la definizione del contratto di spedizione), quanto nell'ambito della disciplina speciale del trasporto (si consideri, in particolare, la distinzione fra il trasporto «in conto proprio» e il trasporto «per conto di terzi», quali definiti dagli artt. 31 e 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298,  recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci  su strada») l'espressione «per conto»
assume la valenza di «nell'interesse». In questa prospettiva, la nozione di trasporto eseguito «per [...] conto esclusivo» del committente si contrappone, non  già a quella di trasporto eseguito a favore di più committenti, ma all'altra di trasporto eseguito anche nell'interesse del trasportatore, e  cioè per soddisfare anche esigenze dell'impresa di quest'ultimo.
Tale lettura esclude le incongruenze denunciate dal giudice a quo, essendo la situazione appena sopra indicata, da un lato, agevolmente verificabile dal committente nella generalità dei casi, e, dall'altro, atta a determinare una differenziazione non irragionevolmente valorizzabile dal legislatore ai fini che qui rilevano.
8. - Contrariamente a quanto assume il rimettente, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto l'aspetto considerato, delle  violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi, sanzionate dall'art. 168 cod. strada, a quelle concernenti il sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167 (il quale punisce, in realtà, anche violazioni di altro tipo, attinenti ai limiti alla circolazione dei veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità: art. 167, commi 4 e 7, cod. strada).
Le fattispecie poste a confronto non presentano, infatti, gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo, renderebbero irragionevole detto allineamento.
Quanto alla culpa in vigilando del committente - ipotizzabile, secondo il rimettente, solo in rapporto all'eccesso di carico - si è già rimarcato come la sua configurabilità in concreto condizioni, in base ai principi generali, la responsabilità di detto soggetto anche in rapporto alle infrazioni alla disciplina del trasporto  di materiali pericolosi (infrazioni tra le quali rientra, peraltro, anche il sovraccarico del veicolo: art. 168, comma 7, cod. strada).
Inoltre, non diversamente dalle restanti violazioni delle regole cautelari attinenti al trasporto di materiali pericolosi, anche l'eccessivo carico del mezzo di trasporto, rendendone meno sicura la circolazione, ingenera il rischio della perdita o del danneggiamento della merce: sicché non è condivisibile nemmeno l'altro argomento del giudice a quo, secondo il quale il committente trarrebbe vantaggio dagli illeciti amministrativi previsti dall'art. 167 cod. strada, mentre potrebbe essere soltanto danneggiato da quelli contemplati nell'articolo che segue.
9. - Parimenti infondata, infine, è la censura di violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 Cost.,  conseguente all'asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR).
Al riguardo, va rilevato che il comma 2 dell'art.  168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per  la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali». In tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all'Accordo ADR vengono ad integrare - anche per quanto attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti coinvolti nelle operazioni - la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168  cod. strada, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato  comma 2: il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all'atto internazionale di cui si tratta.
Il richiamo all'art. 167, comma 9, operato dal censurato comma 10 dell'art. 168 cod. strada, ha, a sua volta, una valenza estensiva, e non già delimitativa dell'area della responsabilità (basti considerare, al riguardo, l'esplicito riferimento del comma 9, secondo periodo, dell'art. 168 cod. strada alla responsabilità del «trasportatore», in contrapposizione a quella del conducente: soggetto -  il trasportatore - contemplato dall'Accordo ADR, e non pure dall'art. 167, comma 9, cod. strada).
Detta estensione non può reputarsi, d'altra parte, contrastante con l'Accordo, il cui art. 5 stabilisce espressamente che i trasporti da esso regolati restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale: norme che, per quanto qui rileva, prevedono, come principio di massima, la corresponsabilizzazione del proprietario del veicolo e del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose, come emerge  non soltanto dall'art. 167, comma 9, ma anche dall'art. 10, comma 23, cod. strada, con particolare riguardo ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
Inoltre, l'allegato A all'Accordo, se da un lato contempla uno specifico dovere di cooperazione del terzo nell'esecuzione  del trasporto, il quale deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi (punto 1.4.2.); dall'altro, fornisce un'indicazione dichiaratamente non esaustiva degli obblighi degli altri «operatori» (punto 1.4.3), consentendo, in tal modo, ai singoli Stati di ampliarne l'area.
10. - La questione sollevata va, in conclusione, dichiarata non fondata.P.Q.M.
La Corte costituzionale
dichiara inammissibile l'intervento della A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.



domenica 18 settembre 2011

ESCE A FUMARE IN UN PARCO DI BERGAMO E VIENE UCCISO DA UN FULMINE

ESCE A FUMARE IN UN PARCO DI BERGAMO E VIENE UCCISO DA UN FULMINE =
(AGI) - Bergamo, 18 set. - E' morto colpito da un fulmine
mentre si trovava in un parco a fumare. La vittima
dell'incredibile incidente Cristiano Toscano, 40 anni,
milanese, operaio dell'Atm. Ieri l'uomo era andato a visitare
un collega bergamasco ed erano finiti al paese natale di
quest'ultimo, per guardare in un bar la partita dell'Inter. A
un certo punto, nonostante il temporale, Toscano e' uscito nel
parco pubblico vicino al bar per fumare una sigaretta. Ed e'
stato li' che e' stato colpito dal fulmine, che l'ha ucciso sul
colpo. Il lampo ha provocato un sovraccarico in tutta la zona,
facendo saltare anche il contatore del bar. Visto che il locale
era rimasto al buio il bergamasco e' uscito a cercare il suo
amico e lo ha trovato riverso a terra. Ha subito chiamato il
118 ma ormai per l'uomo non c'era piu' niente da fare. (AGI)
Bg1/Uba
181001 SET 11

NNNN

PESCHERECCIO AFFONDATO:APERTO CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA'

PESCHERECCIO AFFONDATO:APERTO CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA'
OBIETTIVO E' RECUPERO DEI CORPI DEI DUE MARINAI DISPERSI
(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 SET - E' stato aperto un conto
corrente bancario su cui versare una quota per la famiglia dei
marinai Vincenzo e Alfonso Guida, padre e figlio di Ercolano
(Napoli) dispersi dall'11 agosto scorso a seguito dell'incidente
col peschereccio 'Giovanni Padre' nel mare di Ischia.
L'iniziativa e' promossa dal Comitato 'Mare e Solidarieta''
presieduto dal sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo e ha
l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni a sostegno della
famiglia, vittima del tragico incidente, ed e' tesa al recupero
dei corpi. Il conto corrente e' aperto presso la Banca di
Credito Popolare di Ercolano IBAN IT 75X0514240140103571091510.
Al riguardo Immacolata Ramaglia, madre di Alfonso Guida e moglie
di Vincenzo dice: ''Mi appello al cuore di tutti in particolare
delle mamme ercolanesi perche' possano fare delle offerte per il
recupero di un padre e di un figlio di questa terra''. (ANSA)

YW1-TOR
18-SET-11 10:24 NNNN

"Abusi tra i NOCS, sentito il comandante trenta agenti chiesero di andare via"


sabato 17 settembre 2011

MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI PA

MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI PA =
(AGI) - Roma, 17 set - Da oggi sara' piu' facile trasferire, a
costo zero, i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
esclusi i magistrati. I pubblici dipendenti potranno essere
trasferiti in un'altra sede della stessa regione, eccetto i
dipendenti del ministero dell'Interno che potranno essere
trasferiti in tutta Italia. E' entrato, infatti, in vigore, con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 29
dell'articolo 1 della manovra. "I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
dlgs 165/2001, esclusi i magistrati - si legge nella manovra -
su richiesta del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e'
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.
Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento
puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale
di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".(AGI)
Mal
171545 SET 11

NNNN

Malaria: da istituto Pasteur progressi per un vaccino

MALARIA: DA ISTITUTO PASTEUR PROGRESSI PER UN VACCINO
TEST PRELIMINARI HANNO DATO PROTEZIONE DAL 64% AL 77% CASI
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Passi avanti significativi per la
messa a punto di un vaccino contro la malaria. Ad annunciarlo
sulla rivista americana New England Journal of Medicine un
gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi,
coordinati da Pierre Druhile.
Grazie ad uno studio preliminare condotto in Burkina Faso su
45 bambini di 1-2 anni di eta', il candidato vaccino ha indotto
la protezione dall'infezione dal 64% al 77% dei casi.
Una percentuale elevata che fa ben sperare gli esperti per
poter controllare una delle malattie piu' gravi.
Il preparato messo a punto dagli scienziati utilizza una
proteina che si chiama Msp3 che riesce a superare il problema
della estrema variabilita' del plasmodium falciparum, il
parassita responsabile della malattia. Questa sostanza, infatti,
rimane pressoche' costante sulla superficie del parassita
diventando cosi' il principale obiettivo del vaccino.
Ora si attendono gli esiti di altri test di efficacia su
larga scala prima di poter allestire un vaccino.
Lo studio e' stato condotto in Burkina Faso, un paese ad alta
endemia per la malaria, grazie ad un progetto internazionale
finanziato in parte dall'Ue. In Africa ogni anno si contano
circa 800.000 decessi.(ANSA).

MRB
17-SET-11 15:20 NNNN

MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA

MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA =
RISCHIO BOMBE D'ACQUA, FRANE E ALLAGAMENTI

Firenze, 17 set. - (Adnkronos) - Allerta meteo di 24 ore, dalle
8 di domani mattina alle 8 di lunedi' mattina in Toscana. L'avviso di
criticita' su tutto il territorio regionale e' partito dalla Sala
operativa della Protezione civile. La previsione e' di forti temporali
su tutta la Toscana. Dalle prime ore di domani, e fino alla mattina di
lunedi', su tutta la regione c'e' la possibilita' di precipitazioni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensita'.

Dalla Protezione civile avvertono che in qualche zona si potra'
verificare il fenomeno delle 'bombe d'acqua', grosse quantita' d'acqua
dal cielo, concentrate in brevi periodi: questo, a causa della
temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo e' ancora
elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si creano.

Toscana e Liguria sono tra le regioni piu' a rischio di bombe
d'acqua. Saranno possibili allagamenti e frane. La Sala operativa
della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione con
l'emissione di bollettini di monitoraggio.

(Fas/Zn/Adnkronos)
17-SET-11 15:25

NNNN

"NOCS, i vertici sapevano degli abusi in caserma. Ecco le tre relazioni sui pestaggi ignorate dai dirigenti del nucleo"

LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE

"Li dentro comanda un gruppo di violenti sono solo dei Rambo senza più controllo"


venerdì 16 settembre 2011

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL =

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece, e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di conversazioni telefoniche.

Il canale all news diretto da Sarah Varetto, spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.

La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11 15:36

NNNN

Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                #################### avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di  Stato; c)  all'Arma  dei carabinieri;  d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del  territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del   territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),  la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 #################### alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.



MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).

TL
16-SET-11 18:23 NNNN

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"

(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".

(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11

NNNN

Cassazione "...Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc....."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-06-2011, n. 14323
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   consigliere  relatore ha depositato relazione ai sensi  dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.
Essa  reca:  "Il giudice di pace di Grumello del Monte,  pronunciando sull'opposizione  proposta  da             ####################  per  impugnare  un processo  verbale  di  accertamento  e  contestazione   del  23.2.2007 redatto  dal  Corpo  di  Polizia Intercomunale dei  ####################,  rigettava l'opposizione,  ma riduceva la sanzione pecuniaria  ed   escludeva  la decurtazione dei punti patente.
Su  appello  del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di  Bergamo, contumace la       ####################, riformava su quest'ultimo punto la decisione del  giudice di primo grado e confermava "il verbale nella  parte  in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
La        ####################  ha proposto ricorso per cassazione  notificato  il  4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in
persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla   regolare  costituzione  del  contraddittorio  e,  quindi,   ad inderogabili   disposizioni   d'ordine   pubblico   processuale,   è rilevabile  d'ufficio  in ogni stato e grado del  giudizio,  compreso quello  di  legittimità,  sempre  che,  sulla  stessa,  non  si  sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).
La  sentenza  citata  ha  ripreso e precisato  quanto  insegnato,  in materia,  da  SS.UU. 21624/06, a mente della quale la  legittimazione passiva  spetta all'amministrazione dalla quale  dipendono gli  agenti che  hanno  accertato la violazione, quindi, qualora il  verbale  sia stato  elevato  dalla  Polizia municipale,  legittimato  a  resistere all'opposizione  è il Comune. Nel caso in cui il ricorso  sia  stato notificato   anzichè   al   Comune   all'organo   di   una   diversa amministrazione  (nel  caso  di specie, il  Prefetto),  non  si  può ritenere  che  l'atto  sia  soltanto irregolare,  non  potendo  farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4,  che disciplina esclusivamente la rappresentanza in  giudizio  dello  Stato;  tuttavia, poichè  nel  procedimento  di opposizione  a  sanzione  amministrativa l'obbligo  di
notificare  il ricorso  e  il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla  parte, se  anche  il  ricorrente nel proporre l'opposizione  abbia  indicato erroneamente  il  soggetto  cui notificare  l'atto,  ciò  non  esime l'ufficio  giudiziario  dall'obbligo  di  identificare  correttamente quest'ultimo.  Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in  giudizio  un  soggetto privo di legittimazione  passiva  a  causa dell'errore  della  parte cui non abbia fatto seguito  un  intervento correttivo  della  cancelleria, l'errore  nella  identificazione  del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma  in  un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità  di ufficio  di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la  quale: Il potere di controllo delle
nullità (non sanabili o  non sanate),  esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della  questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante  il rilievo  officioso  da parte della Corte di cassazione,  va  ritenuto compatibile   con il sistema delineato dall'art. 111 Cost.,   allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio  - in  quanto tale ammissibilità consente di evitare che  la vicenda  si protragga  oltre il giudicato, attraverso la successiva  proposizione dell'actio  nullitatis  o del rimedio impugnatorio  straordinario  ex art.  404  cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso  - ovvero  di  ipotesi  riconducibili a  carenza  assoluta  di  potestas iudicandi".
Nel  caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio  (art. 101  c.p.c.),  erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con  il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale.  Sul  punto  non  risulta che si sia  formato  il  giudicato, poichè   manca   espressa  pronuncia  a  seguito  di   contestazione specifica.
La  Corte  potrà  pertanto rilevare il vizio  nella  formazione  del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
Va  inoltre  rilevato che la sentenza ha avuto ad   oggetto  -  ed  il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che  è sottratta  al  potere  sanzionatorio  dell'ente  locale  consistendo, questa,  in  una  sanzione  accessoria che consegue  alla  violazione contestata  e  che  deve essere irrogata con specifico  provvedimento ministeriale,  rispetto  al  quale  l'attività  di  accertamento  è soltanto  propedeutica  e  contro il  quale  va  rivolta  l'eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Il  Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la  giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi,  la violazione  dell'art. 101 c.p.c.,  comporta la nullità di  tutti  gli atti  del  giudizio  e  si  riflette  sull'impugnata  sentenza.  Detta circostanza,  in  quanto  attinente alla  regolare  costituzione  del contraddittorio  e,  quindi,  ad inderogabili  disposizioni  d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni  stato  e grado del giudizio, compreso quello di  legittimità.
Non  di  meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va  dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio  e, quindi,  della  sentenza impugnata con rinvio  al  giudice  di  primo grado,  il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti  di  cui alla  L.  n.  689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre  la notificazione  del  ricorso  al competente  Comune,  in  persona  del Sindaco pro tempore.P.Q.####################
La  Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche  per  le spese, al giudice di pace di Grumello del  Monte,  con termine di legge per la riassunzione.



Cassazione "...In  primo  luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto  la rubrica  "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate  e della Guardia di finanza", recita quanto segue: "1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di  finanza,  nonchè le aperture di credito  a favore dei  funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato e  dei  comandi  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  o  del Cassiere  del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi  e finalità  di  protezione civile, di difesa nazionale e di  sicurezza pubblica.."


ESECUZIONE FORZATA
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 20-01-2011, n. 1328
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
E'   stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1.  -  Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione  avverso la   sentenza  del  16  luglio 2009, con  la  quale  il  Tribunale  di Catanzaro,  decidendo sull'opposizione all'esecuzione proposta  il  6 luglio  2007  dal Ministero contro il pignoramento di crediti  presso terzi  eseguito  nei  suoi  confronti da         P.V.,  dopo  avere considerato   correttamente   invocato  dall'opponente   il   rimedio dell'art.  615  c.p.c.,   sotto il profilo  che  l'opposizione  doveva considerarsi  inerente pignorabilità di crediti, l'ha rigettata  per le  seguenti  ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria  di impignorabilita, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950,  art.  1  delle somme  oggetto  della procedura esecutiva pignorate presso  la  Banca d'Italia,  in  qualità di tesoriere dello Stato  -  per
non  essere invocabile la norma, in quanto riferita solo all'ipotesi  in  cui   il debitore  sia  un pubblico dipendente, e non lo Stato  o  altro  ente pubblico;  b) tardività, per essere stata prospettata dal  Ministero soltanto  nella  conclusionale, della deduzione  di  impignorabilità delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348;  c) insussistenza  della rilevabilità d'ufficio della  impignorabilità, ai  sensi  della  norma  sub b), asserita dal Ministero,  perchè  la stessa   si  riferisce  alla  procedura  svolta  dinanzi  al  giudice dell'esecuzione.
1.1. - Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimato.
2.- Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009  -  per  essere il provvedimento impugnato stato  depositato  il 16.7.2009 - e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. nel testo attuale.
3. - Il ricorso prospetta due motivi.
4.  -  Con  il  primo  si  lamenta "violazione e  falsa  applicazione dell'art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto  dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all'art. 360 c.p.c.,  comma 3 e ci si duole che  la deduzione  di  applicabilità  dell'art.  1,  comma  1348  sia  stata ritenuta  tardiva perchè svolta in conclusionale, senza  considerare che  essa  non  costituiva  un nuovo motivo  di  opposizione,  bensì soltanto la deduzione con nuovi profili di un motivo già ritualmente proposto,  cioè quello fondato sulla invocazione del D.P.R.  n.  180 del  1950, art. 1.  In particolare, nel quesito di diritto -  peraltro non  necessario in relazione alla legge ratione temporis  applicabile nella specie - che conclude l'illustrazione del motivo si chiede alla Corte  di  chiarire se l'eccezione di impignorabilità ...
che  venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a  una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella già  posta  a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo  del motivo di impignorabilità dell'intrapresa procedura esecutiva presso terzi e non motivo nuovo.
Con  il  secondo  motivo si deduce violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294  bis introdotto  dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007),  del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito in  L.  22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art.  1  ter convertito  in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all'art.  360 c.p.c.,   comma  rectius:  n.  3.  Si  sostiene  che  erroneamente  il Tribunale      avrebbe    escluso    la    rilevabilità     d'ufficio dell'impignorabilità disposta dalla L. n. 296, art. 1,  comma  1348, nel  giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre essa  si  sarebbe ritenere  dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994,  art.  1, comma 2 convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed  in base  all'art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione
al  D.L.  n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008.  4.1.  -  Il  primo  motivo  comporta l'esame  della  questione  della introducibilità,  con  la  comparsa  conclusionale,  da  parte   del Ministero della questione della incidenza sulla pignorabilità  delle somme  oggetto dell'esecuzione opposta della norma di cui alla L.  n. 266  del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge -  dopo il comma 294 - dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348.  4.2. - La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilità appare  corretta sotto il profilo processuale e, peraltro,  se  anche non   lo   fosse   stato,  l'ipotetico  accoglimento  della   censura prospettata  dal  Ministero in questa sede sarebbe stata  inidonea  a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perchè  l'error in procedendo - sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale -
non si sarebbe  potuto  considerare  decisivo e,  quindi,  avrebbe  lasciato intatto il dispositivo della sentenza impugnata. Queste le ragioni.
Il  citato  comma 294-bis ebbe ad introdurre una norma  del  seguente tenore: non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati  al pagamento   di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi   finalità giudiziaria o penitenziaria,  nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti  al  personale amministrato dal Ministero  della  giustizia  e dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, accreditati  mediante aperture  di  credito in favore dei funzionari delegati degli  uffici centrali  e  periferici del  Ministero della giustizia,  degli  uffici giudiziari  e della Direzione  nazionale antimafia e della  Presidenza del Consiglio dei ministri".
La  prospettazione del Ministero è che tale sopravvenienza normativa sarebbe  stata  applicabile  e rilevante  in  relazione  al  processo esecutivo   oggetto  dell'opposizione  all'esecuzione  decisa   dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione  dopo  la sua introduzione e  che avrebbe  potuto  esserlo nella conclusionale.
Ora,  pur  ipotizzando, per un momento, che il  primo  postulato  sia valido,  cioè considerando la norma idonea ad incidere sul  processo esecutivo  in  corso  fra le parti quanto alla  individuazione  della pignorabilità dei crediti aggrediti con l'esecuzione,  nel  caso  di specie assume rilievo un dato cronologico: cioè che essa era già in vigore  al  momento della proposizione dell'opposizione e,  pertanto, bene   avrebbe  potuto  e  dovuto  essere   dedotta  con   la   stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto  di procedere all'esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione.
Al   riguardo,  va  rilevato  che  l'azione  sottesa  all'opposizione all'esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilità  ad  essa del  bene  con questa aggredito, nella quale l'opponente  -  come  in generale nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - riveste  la qualità  di  attore. Si connota, infatti, come diretta  ad  ottenere l'accertamento    dell'inesistenza   del   diritto    di    procedere all'esecuzione  per  quella ragione, sulla  base  di  tutti  i   fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi  assumono il carattere di fatti individuatori del diritto  fatto valere  con  l'opposizione,  che, proprio perchè  individuato  dalle ragioni   dedotte   -   in   quanto,   naturalmente,   deducibili   - dall'opponente  ha  natura eterodeterminata. Ne deriva  che  i  fatti giuridici  esistenti e deducibili al momento in  cui  viene  proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e,  poichè  la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo  del giudizio è  di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente  nel corso  del  processo  di  opposizione l'allegazione  di  nuovi  fatti costitutivi  che  avrebbero  potuto  e  dovuto  essere  allegati  fin dall'introduzione  dell'opposizione  si  risolve,  proprio   per   il carattere  eterodeterminato del diritto fatto valere, in
una  mutatio libelli,  come  tale non consentita dall'art. 183  c.p.c.,   il  quale ammette  solo la precisazione o modificazione della domanda,   ma  non una domanda nuova. Se, dunque, l'effetto della previsione della norma di  cui  si  discorre fosse stato - come vorrebbe il Ministero  -  di determinare l'impossibilità di procedere dell'esecuzione  in  corso, in  quanto insorta per effetto del pignoramento - cioè una sorta  di impignorabilità sopravvenuta dei crediti pignorati  -  tale  effetto avrebbe    dovuto    essere   invocato   fin    dalla    proposizione dell'opposizione, e non solo non  avrebbe potuto essere  invocato  nel corso  del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendum nell'udienza ai sensi dell'art. 183 della fase a cognizione  piena  (succeduta a quella sommaria del  procedimento  di opposizione,    nella    quale   si 
provvide    sulla    sospensione dell'esecuzione)  ma,  a  maggior ragione, non  era  invocabile  nella comparsa conclusionale: non solo perchè la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma  anche ed a monte perchè la sua prospettazione in essa si è risolta in una inammissibile mutatio libelli.
Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: Nel giudizio di opposizione  all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,   l'opponente ha  veste  sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del  creditore a  procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi  della domanda  proposta  con il ricorso in opposizione e sono  soggette  al regime  sostanziale  e  processuale della domanda.  Ne  consegue  che l'opponente  non può mutare la domanda modificando le eccezioni  che ne  costituiscono  il  fondamento, nè  il  giudice  può  accogliere l'opposizione  per  motivi che costituiscono un mutamento  di   quelli espressi  nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di  eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 3477 del 2003).
Diversa  sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di  cui  al  citato comma 294-bis si fosse verificata nel  corso  del giudizio   di  opposizione  ed  anche  dopo  la  precisazione   delle conclusioni:  in quel caso sarebbe stato possibile per  il  Ministero farla    valere,   poichè   la   mutatio   della   domanda   sottesa all'opposizione  sarebbe  stata giustificata  dall'impossibilità  di dedurla  prima.  Correttamente,  dunque,  il  Tribunale  ha  ritenuto tardiva l'invocazione dell'indicata norma.
4.3.  D'altro canto, l'ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma  di  cui  si discorre non sarebbe stato possibile d'ufficio  da pare del giudice dell'opposizione, giacchè si sarebbe risolto in una mutatio  della domanda e, quindi, nell'introduzione d'ufficio  di  un nuovo  fatto costitutivo ed individuatore della domanda,  vietata  al giudice dall'art. 99 c.p.c. 4.4.  - A ben vedere, peraltro, se anche l'invocazione del comma  294 bis  fosse avvenuta con l'atto di opposizione all'esecuzione, sarebbe stata   del   tutto   inutile  a  svolgere  la  funzione   di   fatto giustificativo   dell'inesistenza   del   diritto   di   assoggettare all'esecuzione i crediti pignorati.
Il  comma 294-bis, infatti, appare del tutto inidoneo a incidere  sui processi   esecutivi   pendenti  e,   quindi,   su   quello   oggetto dell'opposizione,  quanto  alla pignorabilità  dei  crediti  cui  si riferisce,  in quanto l'oggetto di disciplina che assume - nonostante qualche  ambiguità che può suggerire la formula con cui è espresso -  non  comprende,  come  suo oggetto di disciplina,  i  processi  di esecuzione  già iniziati, cioè non riguarda i pignoramenti  che  al momento  della sua entrata in vigore fossero già stati eseguiti,  ma concerne  esclusivamente l'esercizio di pretese esecutive non  ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero,  detto oggetto  di  disciplina  è  espresso  dalla  proposizione   non  sono soggetti   ad  esecuzione  forzata,  la  quale  evoca  l'idea   della soggezione  all'esecuzione forzata come qualità di
determinati  beni e, quindi, una potenzialità statica, che come tale evoca l'essere  i "fondi"   contemplati   dalla  norma  assoggettabili   all'esecuzione forzata,  considerata  nel  suo  momento  iniziale  e,  quindi,   nel pignoramento.
Il  significato della proposizione normativa si coglie, in  sostanza, nel  senso di una imposizione a chi ha una pretesa  esecutiva vero  il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i  fondi de  quibus.  E  poichè  l'assoggettamento ad esecuzione  forzata  di determinati  fondi, cioè somme di danaro disponibili  da  parte  del debitore  presso terzi, si risolve nel pignoramento, l'esegesi  della proposizione è nel senso che : non sono pignorabili i fondi.
Poichè  della  norma  non  è prevista un'applicazione  retroattiva, cioè  a pignoramenti già eseguiti, il divieto di cui si tratta  non può  che  riguardare  pretese esecutive  esercitate  successivamente all'entrata in vigore della norma. Il non sono soggetti ad esecuzione forzata, in definitiva, non può che riguardare l'esecuzione  forzata nel suo momento iniziale.
Se  il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all'esecuzione  forzata  anche nel senso del   venir  meno,  sotto  il profilo   della   pignorabilità  dei  beni  già  pignorati,   della possibilità giuridica dell'ulteriore corso dei processi esecutivi in corso  sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e,  quindi, disporre l'estinzione dei pignoramenti  e delle esecuzioni pendenti.  L'esegesi letterale prospettata, oltre ad   essere  imposta dal  tenore  della norma, sarebbe - ove fosse necessario  supportarla con  un'esegesi  teleologica - confermata anche  dall'interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l'intervento del  legislatore  su pretese esecutive già concretatesi  e,  quindi, già  sfociate  in  pignoramenti eseguiti,  incidendo  sull'esercizio dell'azione esecutiva già in essere, appare
tendenzialmente idonea a determinare  un  sacrificio del diritto di  azione  che  deve  essere motivato  da evidenti e giustificate ragioni e  che, dunque, sottostà ad una valutazione di notevole rigore.
Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e ad una lettura che riferisca  la  norma che  sancisce  una  preclusione  della  possibilità  dell'esecuzione forzata  di indirizzarsi su determini beni  (come un'impignorabilità) soltanto  all'esercizio  futuro con l'atto  iniziale  dell'esecuzione della   pretesa   esecutiva,  detta  lettura  dev'essere   senz'altro privilegiata.
Il primo motivo, dunque, appare infondato.
4.5. - Anche il secondo motivo non è fondato.
E' necessario riportare le fonti invocate con esso dal ricorrente.
In  primo  luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto  la rubrica  "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate  e della Guardia di finanza", recita quanto segue:
"1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di  finanza,  nonchè le aperture di credito  a favore dei  funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato e  dei  comandi  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  o  del Cassiere  del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi  e finalità  di  protezione civile, di difesa nazionale e di  sicurezza pubblica,   al  rimborso  delle  spese  anticipate  dai  comuni   per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonchè al pagamento di  emolumenti  e  pensioni a qualsiasi titolo  dovuti  al  personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che  per i  casi  previsti dal capo 5^ del titolo 6^ del libro 1^
del  codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il  pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni  dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, approvato con  D.P.R.  5 gennaio 1950, n. 180.  2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle  contabilità  speciali delle prefetture e delle  direzioni  di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui  al  comma 1,    si  eseguono  esclusivamente,  a  pena  di  nullità  rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro 3^ - titolo 2^ - capo 2^ c.p.c.,  con  atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso  le  prefetture  o  al  direttore  di  amministrazione  od  al funzionario  delegato  nella  cui circoscrizione  risiedono  soggetti privati  interessati, con l'effetto di sospendere ogni  emissione  di ordinativi  di
pagamento  relativamente  alle  somme  pignorate.  Il funzionario  di  prefettura,  o  il direttore  di  amministrazione  o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento  o di   sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprechè esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa  da quelle  indicate  al comma 1, per cui si procede con annotazione  nel libro  giornale;  la notifica rimane priva di effetti  riguardo  agli ordini di  pagamento che risultino già emessi.
3.  Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato  a  pena di  nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro  o  di pignoramento  eventualmente  notificati non   determinano  obbligo  di accantonamento  da  parte  delle  sezioni  medesime  nè   sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate  alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione  ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la  notifica  di  ogni  altro  atto consequenziale  nei  procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.".
In  secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art.  1  ter convertito  nella  L.  n. 181 del 2008,  il quale,  sotto  la  rubrica Pignoramenti   sulla  contabilità  ordinaria  del  Ministero   della giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale antimafia  recita quanto segue: 1. il D.L. 25 maggio  1994,  n.  313, art.  1  convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio  1994,  n. 460,   e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al  pagamento  di  spese  per  servizi e forniture  aventi  finalità giudiziaria  o  penitenziaria,  nonchè agli emolumenti  di  qualsiasi tipo  dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati  mediante  aperture di credito in favore  dei  funzionari delegati  degli  uffici  centrali e periferici  del  Ministero  della giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della
Direzione  nazionale antimafia.".  Ora,  deve  considerarsi che  l'art.  1  ter  è  stato introdotto con la legge di conversione che è stata pubblicata  nella Gazz.  Uff.  del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi,  è  entrato  in vigore  in  un momento nel quale  parte ricorrente non avrebbe  potuto far  valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata  dalla  sua introduzione nel processo di  opposizione  come nuovo   motivo   attestante,   sostanzialmente,   un'impignorabilità sopravvenuta  delle somme pignorate: infatti, la causa venne  rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2008.
In  tale  situazione,  si  dovrebbe considerare  ammissibile  che  la deduzione  della  sopravvenienza avvenga  in  questa  sede,  come  in effetti è avvenuta. Ciò, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse  effettivamente  tale,  cioè  avesse  introdotto  elementi  di novità  normativa rispetto alla situazione precedente. Il  fatto  è che  non di sopravvenienza in questo senso si è  trattato, atteso che la  previsione  di applicabilità del D.L. n. 313 del  1994,  art.  1 disposta nella sua interezza dall'art. 1 ter ha determinato  la  mera reiterazione  per nuovo regolamento della materia del  comma  294-bis già introdotto dall'art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo non sono  soggetti ad esecuzione forzata i fondi di cui si tratta, mentre l'elemento  di  novità  è  rappresentato  dalla  estensione   delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994,
art. 1,  n. 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, però, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma  3, assumendo  come oggetto di disciplina i pignoramenti - ed i sequestri -  ed  operando  solo  per il futuro, concerne  solo  i  pignoramenti successivi  all'entrata in vigore dell'art. 1 ter). Ne  conseguirebbe che  l'introduzione  in questa sede di legittimità  della  questione fondata sull'art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perchè  questa norma  ripete  una previsione che avrebbe potuto essere invocata   fin dall'atto   di   opposizione  e,  dunque,  una  nuova  attività   di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto  il  profilo dello jus superveniens, che sarebbe, per quanto rileva,  solo formale.
Per  completezza,  si rileva, comunque, che, se anche  quanto  appena osservato  non fosse vero e la previsione dell'art. 1 ter, in  quanto dispositiva  dell'applicazione del D.L. n. 313 del 1994,  art.  1  si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma  1  di  questa norma  dispone  che non sono soggetti ad esecuzione forzata  i  fondi contemplati nell'art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens  ed  in replica  a  quanto  eccepito  dal  resistente,  rientrano  le   somme pignorate  a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con  riguardo  ad indennità di magistrati ordinari:  è  sufficiente osservare  che  tali  indennità rientrano  nel  concetto  dei  fondi destinati  al  pagamento  di  spese per servizi  e  forniture   aventi finalità  giudiziaria, cui allude l'art. 1 ter sopra citato,  atteso che  l'attività  dei magistrati onorari fa parte del  c.d.
 servizio giustizia),   e,  pertanto,  invocabile  in  questa  sede,   la    sua invocazione  non  gioverebbe al Ministero per le  ragioni  esposte  a proposito del primo motivo, perchè la norma - stante il suo tenore - non  potrebbe riguardare i pignoramenti già eseguiti e le esecuzioni in  corso  (e non diversa conclusione, come si è detto,  varrebbe  a proposito  del comma 3, concernente la rilevabilità d'ufficio  della nullità dei pignoramenti).
4.6.  In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba esser rigettato".
La  relazione è stata comunicata al pubblico ministero e  notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.Motivi della decisione
A   seguito  della  discussione sul ricorso, tenuta  nella  camera  di consiglio,  il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in  diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa spese.