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venerdì 3 settembre 2010

Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile

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Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 Aprile 2010, n. 9962


Svolgimento del processo


@@@@@@@., passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da @@@@@@@ e di proprietà di @@@@@@@ assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di @@@@@@@ condotta da @@@@@@@ e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.

In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di @@@@@@@ e di @@@@@@@ con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., @@@@@@@ e C.M..

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

Motivi della decisione

1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non può seguirsi.

La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l'eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

L'atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegata").

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - è l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che "quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la previsione testuale di cui all'art. 12 preleggi - non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della società, con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilità dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilità dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della società assicuratrice della, vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilità dell'appello per novità della domanda della V. ancorché l'HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potrà e dovrà essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).

E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo

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Lista di controllo: lavorare sui cantieri all'aperto nei giorni di canicola

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Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

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Interpello – Agevolazioni “prima casa” – Art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - pdf

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Canale di informazioni riguardantei varie tematiche di interesse comune



giovedì 2 settembre 2010

Canale di informazione dedicato alla tutela della salute

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Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

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Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada. Nota Ministeriale

Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada.

Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."

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Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."

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Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."

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Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, il Decreto  12 novembre 2009 contenente la riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 novembre 2009
 
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la  tutela  del  lavoro.
(10A02576) 
IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,  n.
520,  concernente  la  riorganizzazione  centrale  e  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e,  in  particolare,
l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di militari  dell'Arma  dei
carabinieri per servizi di vigilanza per l'applicazione  delle  leggi
sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche'  la  definizione
della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai  ruoli  organici
dell'Arma stessa; 
  Vista la legge  22  luglio  1961,  n.  628,  concernente  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
e, in particolare, il Capo II recante  disciplina  per  l'Ispettorato
del lavoro; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino dei ruoli e la modifica delle norme di  reclutamento,  stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente  dell'Arma
dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.
216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12  che  disciplinano  la
consistenza organica; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale,  e,  in
particolare, l'articolo 9-bis,  comma  14,  ad  oggetto  l'incremento
della dotazione  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale  del  personale
dei nuclei dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro  dal
capo  dell'ispettorato  stesso,   nonche'   quella   gerarchica   dal
comandante del  reparto  appositamente  istituito  ed  operante  alle
dirette dipendenze  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 31 luglio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 189 del 1997,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente  l'istituzione  del  Comando   carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  il  quale  ha  successivamente  modificato
denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Vista la legge 17  maggio  1999,  n.  144,  concernente  misure  in
materia di investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli
incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e,  in
particolare,  l'art.  62  relativo  all'autorizzazione  ad   assumere
ulteriori  unita'  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  eccedenza   alla
dotazione di cui ai citati articoli 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge
n. 510 del 1996, per le  esigenze  delle  direzioni  provinciali  del
lavoro di nuove province; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al  Governo  in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato, e, in particolare, l'art.  11,  che  disciplina  le  attivita'
specializzate delle Forze di polizia, esclusa la  Polizia  di  Stato,
presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1  della
citata legge n. 78 del 2000, e,  in  particolare,  l'articolo  4  che
contempla le consistenze organiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
176  e   successive   modificazioni,   concernente   regolamento   di
organizzazione  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione  delle  funzioni  ispettive   nel   settore   della
previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della  legge  14
febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5  e  10,
che attestano competenze in materia all'Arma dei carabinieri; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
il riassetto dei comparti di  specialita'  delle  Forze  di  polizia,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 21 agosto 2006; 
  Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (Finanziaria  2007),  concernente  incremento  organico  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate  per
l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge  n.  296
del 2006; 
  Vista la  nota  n.  774/GAB  del  19  ottobre  2009  della  Regione
siciliana - Assessorato regionale  del  lavoro,  previdenza  sociale,
formazione  professionale  ed  emigrazione,  concernente  il  formale
assenso alla riorganizzazione delle unita'  del  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro,  operanti  nell'Isola  in   regime   di
avvalimento previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25  giugno  1952,  n.  1138,  concernente
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in  materia
di lavoro e di previdenza sociale, attraverso: 
    a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la  tutela  del
lavoro di  Palermo,  in  sostituzione  del  Nucleo  di  coordinamento
regionale,  che  rimane  soppresso,   nonche'   rimodulazione   della
consistenza organica dei nuclei carabinieri  ispettorato  del  lavoro
della Regione siciliana; 
    b) incremento del contingente complessivo di  militari  dell'Arma
dei carabinieri, impiegato nell'Isola  per  esigenze  di  tutela  del
lavoro; 
    c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso
personale; 
  Vista la proposta del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Ravvisata,   altresi',   la   necessita'   di   strutturare   nuove
articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di  gruppi
carabinieri,  al  fine  di  adeguare  le  attivita'  di  vigilanza  e
ispettiva alle  accresciute  esigenze  istituzionali,  connesse  alla
tutela legale del  lavoro,  anche  attraverso  azioni  piu'  dirette,
dinamiche e flessibili a livello nazionale; 
  Accertata la necessita' di  potenziare  alcuni  nuclei  carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  in  relazione  ai  rispettivi  compiti  di
maggiore impegno operativo; 
  Ritenuto  necessario   ridefinire,   di   conseguenza,   l'organico
complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
 
                           D e c r e t a: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Ordinamento 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del  lavoro  e'  articolato
in: 
    a) un comando centrale, con sede a Roma; 
    b) un'organizzazione periferica,  costituita  da  quattro  gruppi
carabinieri per la tutela del  lavoro,  dislocati  in  Milano,  Roma,
Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti  dal  comando  centrale,
nonche' centouno nuclei carabinieri ispettorato del  lavoro  indicati
nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi.  Tale
tabella e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni  sono
definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di  concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,
tenuto conto delle necessita' di dipendenza funzionale  dallo  stesso
Ministero, nonche' d'intesa con la Regione siciliana  per  quanto  di
autonoma competenza. 
Art. 2 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione
organica  di  cinquecentosei  unita',  ripartite  secondo  l'allegata
tabella B, che e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Il personale impiegato  per  le  esigenze  di  cui  al  presente
decreto  e'  selezionato  secondo  criteri  stabilititi  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  e  utilizzato,  agli
stessi fini,  previa  specifica  formazione  a  cura  e  spese  della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero. 
Art. 3 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
  1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti,
nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  i  poteri  ispettivi  e  di
vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza  sociale,
nonche'  delle  conseguenti  direttive  di  attuazione  emanate   dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  ovvero
dalla Regione Sicilia,  per  quanto  di  autonoma  competenza,  fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del
28 aprile 2006, recante il  riassetto  dei  comparti  di  specialita'
delle Forze di polizia, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006. 
Art. 4 
 
 
         Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile 
 
  1. Al personale che presta servizio presso il  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro  e'  rilasciato  apposto  tesserino   di
riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali. 
  2. Su disposizione dei comandanti del Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o  di  nucleo,  puo'
essere consentito al personale dipendente  l'uso  dell'abito  civile,
anche in relazione alla tipologia del servizio  da  svolgere  e  alle
condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive  in
materia. 
Art. 5 
 
 
              Spese per il personale e di funzionamento 
 
  1. Sono a  carico  dell'Arma  dei  carabinieri  le  spese  relative
all'armamento e all'equipaggiamento  individuale  del  personale  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro. 
  2. Le  spese  relative  al  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del personale,  nonche'  le  spese  di  funzionamento  del
Comando carabinieri per la  tutela  del  lavoro  sono  a  carico  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  ovvero
della Regione siciliana per l'impiego e le  esigenze  dei  comandi  e
delle unita' di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio. 
  3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al  comma
1, restano comunque imputabili a norma del comma 2. 
Art. 6 
 
 
                       Imputazione degli oneri 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  con
esclusione di quelli previsti nell'art. 5,  comma  1,  gravano  sulle
disponibilita' dei relativi  capitoli  di  bilancio  degli  stati  di
previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, nonche' della regione Sicilia. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                       Il Ministro del lavoro, 
               della salute e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109