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venerdì 21 gennaio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (11G00011) (GU n. 15 del 20-1-2011 )

testo in vigore dal: 21-1-2011

        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 7 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
          generali della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  settembre  2002,  n.
          207, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2,  21  e
          22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
          luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture  generali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2009, n. 128, supplemento
          ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione  3  agosto  2009,  recante:
          «Organizzazione  del  Dipartimento  della  digitalizzazione
          della   pubblica   amministrazione    e    dell'innovazione
          tecnologica» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione 12  gennaio  2010,  recante
          «Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione
          dell'art.  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n.  76,
          supplemento ordinario. 
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62

giovedì 20 gennaio 2011

La rabbia dei poliziotti con il premier "Da lui e dal Pdl accuse inaccettabili"




I diritti dei videoterminalisti.


INTERNET: SICUREZZA 2011, SOTTO ATTACCO ANDROID E IPHONE F-SECURE, NEL 2010 SUCCESSI IN LOTTA CRIMINALI INFORMATICI


INTERNET: SICUREZZA 2011, SOTTO ATTACCO ANDROID E IPHONE
F-SECURE, NEL 2010 SUCCESSI IN LOTTA CRIMINALI INFORMATICI
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Ancora attacchi dal virus Stuxnet e
aumento del malware (software che danneggiano sistemi
informatici, ndr) mobile per colpire la piattaforma Android e
gli iPhone con jailbreak: sono queste le previsioni per il 2011
della societa' di sicurezza informatica F-Secure, che spiega
come nell'anno passato ha tenuto banco sempre il worm Stuxnet e
i successi nella lotta ai criminali informatici.
Secondo F-Secure ''la piu' importante novita' nel campo del
malware del 2010, e forse dell'intero decennio, e' stato il
sofisticatissimo worm Stuxnet che puo' colpire i sistemi
industriali e modificare i processi automatizzati, permettendo
al cyber-sabotaggio di provocare danni nel mondo reale.
Sfortunatamente - osserva Hypponen, Responsabile dei Laboratori
di Ricerca di F-Secure - e' probabile che assisteremo ad altri
attacchi di questo tipo in futuro''. Il rapporto spiega anche
''negli ultimi mesi del 2010 i riflettori del mondo della
sicurezza informatica sono rimasti puntati su Wikileaks e sugli
attacchi online condotti dai suoi sostenitori o dai suoi
detrattori. Non c'e' niente di nuovo nel tipo di attacchi
Distributed Denial of Service (DDoS) utilizzati per colpire
aziende che si sono dissociate da Wikileaks, come Mastercard,
Visa e Paypal - sottolinea Hypponen -. Oggi, tuttavia, sferrare
attacchi DDoS e' diventato molto piu' semplice e alla portata di
chiunque''.
Per la societa', inoltre, il numero di ''malware mobile non
e' incrementato in modo drammatico nel corso del 2010, tuttavia
dal punto di vista della sicurezza mobile ci aspettiamo di
vedere un numero crescente di malware progettato per colpire la
piattaforma Android e gli iPhone jailbreak''.
Secondo la societa', infine, il 2010 ''e' stato l'anno che
ha fatto registrare il maggior numero di arresti di persone che
hanno commesso crimini online: l'Fbi ha arrestato piu' di 90
persone, sospettate di appartenere a una rete internazionale di
criminali informatici e accusate di aver rubato circa 70 milioni
di dollari da conti bancari negli Stati Uniti. Avevano ottenuto
l'accesso ai dati di banking online inviando messaggi spam
infetti''. (ANSA).

SAM
20-GEN-11 16:40 NNNN
INTERNET:25 ANNI FA PRIMO VIRUS PER PC,ORA SI VENDONO ONLINE

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Sono passati 25 anni da quando due
fratelli pakistani inventarono il primo virus capace di
infettare i computer con sistemi operativi Dos, e oggi la
minaccia dei programmi 'cattivi' e' piu' che mai attuale.
Il programma inventato da Basit e Amjad Alvi nel gennaio del
1986 si chiamava Brain, e viaggiava infettando il settore boot,
quello che da' il via ai programmi, dei dischetti.
Brain non era particolarmente pericoloso, al punto che i due
fratelli, che hanno sempre ammesso di averlo creato per
proteggere i propri programmi, avevano inserito nel programma
anche il loro indirizzo e numero di telefono, poi preso
d'assalto da chiamate da tutto il mondo.
Intanto oggi spopolano sul web i kit per sferrare attacchi
informatici gi… 'confezionati', vere e proprie 'cassette degli
attrezzi' a disposizione anche dei criminali comuni con scarsa
competenza informatica.
A rilevarlo un rapporto di Symantec, uno dei colossi della
sicurezza informatica, secondo il quale questi 'pacchetti' per
cyber criminali, esperti e non, sono una delle maggiori minacce
della rete e generano un'economia sommersa di milioni di
dollari. Secondo gli esperti, Š proprio grazie a strumenti di
questo tipo che sono stati lanciati i due terzi degli attacchi
informatici individuati fra giugno 2009 e giugno 2010.(ANSA).

Y91-MRB
20-GEN-11 17:07 NNNN

SICUREZZA: SILP CGIL, CHIESTO INCONTRO CON CAPO POLIZIA MANGANELLI = GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI

SICUREZZA: SILP CGIL, CHIESTO INCONTRO CON CAPO POLIZIA MANGANELLI =
GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - I sindacati di polizia hanno
chiesto un incontro con il capo della polizia, prefetto Antonio
Manganelli per discutere sulle ''mancate promesse del governo nei
confronti del comparto sicurezza. I temi dell'incontro verteranno sui
tagli previsti nella finanziaria - ha detto all'ADNKRONOS Claudio
Giardullo, segretario generale Silp Cgil - e l'imposizione del tetto
salariale per il triennio 2011-2013 previsto dalla manovra correttiva
dello scorso luglio e tutti quegli impegni e promesse fondamentali e
non rispettate. Tagli che potrebbero portare a non poter rispondere
adeguatamente ad un aumento di operativita' perche' non ci sono i
fondi".

"Vogliamo capire se con il capo della Polizia possono esserci
delle convergenze - ha aggiunto Giardullo - e quali iniziative
congiunte o disgiunte possono essere intraprese perche' il governo
mantenga gli impegni presi e risponda alle esigenze di sicurezza del
Paese".

(Giz/Pn/Adnkronos)
20-GEN-11 16:06

NNNN

Ruby: Silp-Cgil, Berlusconi rispetti polizia (Link diretto al sito dell'autore)

TETTO SALARIALE PER I POLIZIOTTI: DA CHE PARTE STA IL DIPARTIMENTO DELLA P.S.? CHIESTO UN INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA

POLIZIA: SINDACATI CHIEDONO VEDERE MANGANELLI,C'E' MALESSERE 'DISATTESI IMPEGNI PRESI DA GOVERNO', CONTINUA STATO AGITAZIONE



POLIZIA: SINDACATI CHIEDONO VEDERE MANGANELLI,C'E' MALESSERE
'DISATTESI IMPEGNI PRESI DA GOVERNO', CONTINUA STATO AGITAZIONE
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tra i poliziotti c'e' ''malessere''
ed i sindacati chiedono un incontro al capo della polizia,
Antonio Manganelli, per conoscere la sua posizione su ''temi
importanti come l'imposizione del tetto salariale per il
triennio 2011-2013 previsto dalla manovra correttiva dello
scorso luglio e sulla circolare, piu' volte promessa ma non
ancora emanata, che avrebbe dovuto chiarire l'esclusione dei
poliziotti dall'applicazione della cosiddetta 'finestra mobile'
in tema previdenziale''.
''Su questi temi - sostengono Siulp, Sap, Siap, Silp-Cgil,
Ugl Polizia di stato e Coisp, che si sono riuniti in mattinata
ed hanno deciso di proseguire con lo stato di agitazione
proclamato nei mesi scorsi - gli impegni finora presi dal
ministro Maroni e dal Governo sono stati disattesi. Il Governo
aveva affermato che avrebbe promosso la copertura economica di
eventuali carenze relative al fondo perequativo di 80 milioni di
euro in ordine al completo riconoscimento economico oltre che
giuridico delle promozioni e della valorizzazione della funzione
di polizia nel triennio 2011-2013''. Quanto alla previdenza,
aggiungono, ''il Governo si era altresi' impegnato a fornire la
corretta interpretazione attraverso la quale, nel riconoscere
concretamente la specificita' attuata con apposita legge,
escludesse il personale del comparto Sicurezza e Difesa
dall'applicazione della finestra mobile di uscita per l'accesso,
sia alle pensioni d'anzianita' che di vecchiaia, per evitare lo
slittamento di dodici mesi della percezione del relativo
trattamento economico''. (ANSA).

NE
20-GEN-11 14:20 NNNN

Ruby/ Giardullo (Silp-Cigl): Berlusconi rispetti i poliziotti

Ruby/ Giardullo (Silp-Cigl): Berlusconi rispetti i poliziotti
Applicano legge senza guardare in faccia a nessuno

Roma, 20 gen. (TMNews) - Il presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, "deve rispettare le forze di polizia" perchè "i
poliziotti sono dei pubblici ufficiali che fanno un lavoro
difficile. Sono servitori dello Stato e svolgono le loro funzioni
nel rispetto della legge e senza guardare in faccia a nessuno".
E' quanto afferma il segretario nazionale del Silp-Ggil,
sindacato di polizia, Claudio Giardullo commentanto il
videomessaggio nel quale ieri sera il premier, in riferimento
all'inchiesta di Milano nelal quale è indagato, sostiene che 'le
perquisizioni siano state compiute con il più totale disprezzo
della dignità e dell'intimità delle persone interessate' e nella
quale parla 'di una procedura irrituale e violenta indegna di uno
stato di diritto, che non può rimanere senza punizione".

"C'è una esigenza di tutela del personale", aggiunge Giardullo
che esprime "piena solidarietà a tutti i colleghi di Milano" cui
"il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici
ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che
fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in
faccia nessuno".

Nes

201347 gen 11

"Videoporno"

RUBY: SILP-CGIL, PERQUISIZIONI? BERLUSCONI RISPETTI POLIZIA 'SOLIDARIETA' AD AGENTI MILANO CHE HANNO OPERATO SECONDO LEGGE'

AUTO RIMOSSA PER FINESTRINO GIU', AVVOCATO VINCE RICORSO




AUTO RIMOSSA PER FINESTRINO GIU', AVVOCATO VINCE RICORSO

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - I vigili gli avevano rimosso l'auto
parcheggiata, perche' aveva lasciato il finestrino abbassato
dalla parte del marciapiede. Motivazione una questione di
sicurezza: non aveva preso tutte le precauzioni utili a evitare
incidenti o l'uso dell'auto senza il suo consenso. Era accaduto
in primavera a un avvocato di Trento, che ha fatto e vinto un
ricorso.
Il legale, come ricorda oggi il quotidiano locale 'Trentino',
era rimasto incredulo per la solerzia della polizia municipale e
si era visto recitare l'articolo del Codice della strada che
prevede cautele da parte del proprietario per la sicurezza dei
mezzi e con esse chiedere 153 euro di multa. Al ricorso
l'avvocato, Franco Moser, si era trovato la polizia municipale
costituita in giudizio a difendere l'operato dell'agente, ma con
l'annullamento del provvedimento per vizio di notifica.
Moser pero' e' andato fino in fondo, sottolineando che il
finestrino aperto metteva l'auto alla pari di un motociclo o un
cabrio e che in ogni caso il finestrino abbassato non prevedeva
la rimozione del mezzo.
Il giudice di pace gli ha dato ragione, annullando il verbale
della polizia municipale e condannandola a risarcire i danni,
cioe' le spese di rimozione, pari a 115 euro, e le spese legali,
ovvero altri 100 euro. (ANSA).

TOM
20-GEN-11 11:43 NNNN

Circolare n. 333-G/I/Sett2°/mco/n. 12/10 del 17 gennaio 2011 - Monetizzazione congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per infermità a cui consegue la cessazione dal servizio: modalità di corresponsione a seguito del parere Consiglio di Stato Commissione Speciale del 4.10.2010















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