Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
sabato 5 marzo 2011
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01923 presentata da FRANCESCO SANNA martedì 22 febbraio 2011, seduta n.506 SANNA - Al Ministro dell'interno - Premesso che: la stampa nazionale riferisce che si sono recentemente verificati alcuni pericolosi episodi presso i centri di addestramento al tiro della Polizia di Stato: durante le esercitazioni sono in più casi esplose le cartucce, verosimilmente a causa della scarsa qualità della polvere da sparo in esse contenuta;
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIARIO Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011 )
| MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIARIO | ||||||||
| Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto 30 luglio 2010. (GU n. 18 del 4-3-2011 ) | IL DIRETTORE CENTRALE per le risorse umane Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 23 febbraio 2011 Il direttore centrale: Palazzo | |||||||
PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO 54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA
PEDOFILIA: GIOCHI SESSUALI CON MINORI A CASA SUA, ARRESTATO
54ENNE OSPITAVA I RAGAZZINI E REGALAVA LORO DROGA
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Ospitava ragazzini tra i 12 e i 16
anni in casa sua per incontri sessuali a cui partecipava,
offrendo agli adolescenti hascisc e marijuana: per questo un
uomo di 54 anni e' stato arrestato dai carabinieri a
Civitavecchia, in provincia di Roma. Lo rende noto il Comando
provinciale dell'Arma. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di
custodia cautelare emessa dal Tribunale di Civitavecchia, e'
accusato di atti sessuali con minori e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dai militari, il 54/enne avrebbe
messo a disposizione per lungo tempo la propria abitazione al
gruppo di minorenni, maschi e femmine, che ci andavano per
incontri sessuali, spesso marinando la scuola.
L'uomo, oltre a suggerire ai ragazzini ''ogni sorta di
perversione'', secondo quanto riferiscono i carabinieri, in
qualche caso partecipava attivamente ai rapporti sessuali,
molestando gli adolescenti. Le riunioni a casa dell'arrestato
venivano convocate attraverso Facebook.
COM-LAL
05-MAR-11 10:29 NNNN
MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE
MILLEPROROGHE:MANIFESTAZIONE COLOSSEO,GIA' CENTINAIA PERSONE
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Sono gia' qualche centinaio, le
persone di tutte le eta', dai bambini ai pensionati, arrivate al
Colosseo per la grande manifestazione 'Abbracciamo la cultura',
che avra' come momento clou verso le 11-11,30 una grande catena
umana intorno all'Anfiteatro Flavio. L'iniziativa fa parte della
campagna a sostegno dei beni culturali, dello spettacolo, e dei
lavoratori del settore.
I partecipanti, caratterizzati da una pettorina arancione con
il simbolo della manifestazione distribuita dagli organizzatori
che stanno raccogliendo le firme a difesa della cultura in
Italia, si stanno radunando davanti al palco in via di San
Gregorio dove al termine della catena umana, parleranno tra gli
altri Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, una delle
organizzazioni promotrici della manifestazioni, Giulio Scarpati,
presidente del Sai, sindacato degli attori italiani e Roberto
Natale, presidente della Federazione nazionale stampa italiana.
L'iniziativa a Roma, oltre che dalla Cgil, e' stata
organizzata tra gli altri da Legambiente, Wwf, Arci, Acli
ambiente, ed hanno aderito circa in centinaio di associazioni
tra cui la Fnsi e Movem09. Parallelamente oggi in tutta Italia
vanno in scena altre iniziative per la campagna 'Abbracciamo la
cultura', che ha avuto il via il 27 gennaio. A Siracusa ad
esempio si organizza un flash mob; a Matera c'e' una catena
umana intorno ai Sassi della citta' protetti dall'Unesco, e
manifestazioni sono previste anche a Padova, Palermo, Salerno e
Sassari. Le iniziative continueranno domani e nei prossimi
giorni. Tra le richieste della campagna ci sono: una politica
condivisa dei beni culturali che ne affermi la priorita' dello
sviluppo economico e culturale del paese e dare dignita' al
lavoro di tutti gli operatori del settore attraverso il
riconoscimento legislativo, contrattuale e professionale.(ANSA).
Y64/MRS
05-MAR-11 10:39 NNNN
venerdì 4 marzo 2011
MESSICO: FORSE FUGGITA NEGLI USA GIOVANISSIMA CAPO POLIZIA PRAXEDIS = LA SUA NOMINA, 4 MESI FA, SUI GORNALI DI TUTTO IL MONDO
MESSICO: FORSE FUGGITA NEGLI USA GIOVANISSIMA CAPO POLIZIA PRAXEDIS =
LA SUA NOMINA, 4 MESI FA, SUI GORNALI DI TUTTO IL MONDO
Citta' del Messico, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) - Avrebbe deciso di
gettare la spugna e fuggire chiedendo asilo negli Stati Uniti la
giovanissima Marisol Valles Garci'a, la cui nomina 4 mesi fa alla
carica di capo della polizia di Praxedis nella Valle de Juarez, la
regione piu' pericolosa del Messico, era stata oggetto di titoli sulla
stampa di tutto il mondo, che la indicava la 20enne studentessa di
criminologia come "la donna piu' coraggiosa del Messico". Lo riferisce
la stampa locale. "Certo che ho paura, tutti abbiamo paura ora ma non
temo un attacco perche' questa polizia sara' diversa, e si
concentrera' sull'aspetto sociale", aveva dichiarato allora in
un'intervista a 'El Mundo'. "Ma non dobbiamo farci vincere dalla
paura".
Oggi la giovane e' sparita, non va al lavoro da una settimana e
secondo la stampa locale e' fuggita - con il figlioletto - e intende
chiedere asilo negli Stati Uniti. Le autorita' municipali hanno detto
invece che la donna ha semplicemente chiesto un permesso di pochi
giorni per occuparsi del figlio che ha problemi respiratori, ma
secondo testimoni citati dal quotodiano 'El Diario de Jua'rez', ha
ricevuto minacce di morte: Praxedis G. Guerrero e' nello stato di
Chihuahua pochi chilometri da Ciudad Jua'rez, la citta' piu' violenta
del Messico, con i suoi 3100 assassini lo scorso anno, la maggior
parte dei quali attribuiti alla criminalita' organizzata. In questo
stesso stato era stata uccisa a gennaio la prima donna capo della
polizia in Messico, Hermila Garcia, crivellata dai colpi di arma da
fuoco dei sicari mentre si dirigeva sul posto di lavoro a Meoqui, 70
chilometri da Juarez.
(Ses/Col/Adnkronos)
04-MAR-11 17:55
NNNN
LA SUA NOMINA, 4 MESI FA, SUI GORNALI DI TUTTO IL MONDO
Citta' del Messico, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) - Avrebbe deciso di
gettare la spugna e fuggire chiedendo asilo negli Stati Uniti la
giovanissima Marisol Valles Garci'a, la cui nomina 4 mesi fa alla
carica di capo della polizia di Praxedis nella Valle de Juarez, la
regione piu' pericolosa del Messico, era stata oggetto di titoli sulla
stampa di tutto il mondo, che la indicava la 20enne studentessa di
criminologia come "la donna piu' coraggiosa del Messico". Lo riferisce
la stampa locale. "Certo che ho paura, tutti abbiamo paura ora ma non
temo un attacco perche' questa polizia sara' diversa, e si
concentrera' sull'aspetto sociale", aveva dichiarato allora in
un'intervista a 'El Mundo'. "Ma non dobbiamo farci vincere dalla
paura".
Oggi la giovane e' sparita, non va al lavoro da una settimana e
secondo la stampa locale e' fuggita - con il figlioletto - e intende
chiedere asilo negli Stati Uniti. Le autorita' municipali hanno detto
invece che la donna ha semplicemente chiesto un permesso di pochi
giorni per occuparsi del figlio che ha problemi respiratori, ma
secondo testimoni citati dal quotodiano 'El Diario de Jua'rez', ha
ricevuto minacce di morte: Praxedis G. Guerrero e' nello stato di
Chihuahua pochi chilometri da Ciudad Jua'rez, la citta' piu' violenta
del Messico, con i suoi 3100 assassini lo scorso anno, la maggior
parte dei quali attribuiti alla criminalita' organizzata. In questo
stesso stato era stata uccisa a gennaio la prima donna capo della
polizia in Messico, Hermila Garcia, crivellata dai colpi di arma da
fuoco dei sicari mentre si dirigeva sul posto di lavoro a Meoqui, 70
chilometri da Juarez.
(Ses/Col/Adnkronos)
04-MAR-11 17:55
NNNN
"IL BACIAMANO QUI NON FUNZIONA"
PPE: A HELSINKI GRUPPO DI CONTESTATORI CONTRO BERLUSCONI =
(AGI) - Helsinki, 4 mar. - Un gruppo di una trentina di persone
sta inscenando una protesta contro Silvio Berlusconi a pochi
metri dall'Hotel Kamp dove a breve e' atteso l'inizio del
vertice dei Popolari europei, a cui prendera' parte anche il
presidente del Consiglio. I manifestanti espongono cartelli
contro Berlusconi, uno dei quali recita: 'Il baciamano qui non
funziona', evidente riferimento ai rapporti tra lo stesso
premier e il colonnello Gheddafi. (AGI)
Mgm/Dib
041745 MAR 11
LIBIA:FRATTINI,BACIAMANO BERLUSCONI A GHEDDAFI PICCOLA COSA
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il ministro degli Esteri, Franco
Frattini, in un'intervista a Radio24 ha oggi invitato '' a farla
finita'' con la storia del baciamano del premier Silvio
Berlusconi al colonnello Muammar Gheddafi bollandola come ''una
piccola cosa di politica interna''.
Al giornalista che gli chiedeva se al governo creasse
imbarazzo l'episodio del baciamano del premier Berlusconi a
Gheddafi, Frattini ha esortato ad archiviare questa storia
definendola ''una piccola cosa di politica interna'' e ha
ricordato che anche altri paesi come la Francia avevano
riservato al colonnello ''tutti gli onori'' durante la sua
visita a Parigi. Con la rivolta in Libia, le cose sono pero'
cambiate: ''Abbiamo preso atto - ha rilevato Frattini - di una
situazione che e' profondamente diversa e abbiamo visto il capo
di un paese che ha sparato sul suo popolo. Da quel momento la
comunita' internazionale ha detto basta''. (ANSA).
RF
04-MAR-11 09:36 NNNN
8 marzo tutto l'anno, perché?
PERCHE’ non basta un solo giorno di “festa”, ma servono 365 giorni di impegno.
PERCHE’ nel mondo milioni di donne combattono per la libertà del loro paese e per la libertà del genere femminile, contro i soprusi, la violenza, le dittature.
PERCHE’ la violenza contro le donne non dorme mai: in Italia , nel 2010, 120 donne sono state uccise da quella che, con un macabro senso dell’umorismo, viene definita “la mano amica” : coniugi, ex coniugi, fidanzati, conviventi.
PERCHE’ migliaia di donne sono vittime di maltrattamenti in famiglia, di stupri domestici ed extra-domestici, di stalking, di ricatto sessuale sui luoghi di lavoro.
PERCHE’ la non occupazione e la disoccupazione femminile hanno raggiunto cifre record, la precarietà è soprattutto donna ed una donna, a parità di mansioni, guadagna meno di un uomo, nonostante la maggiore scolarizzazione.
PERCHE’ il welfare di stato non esiste più e sulle spalle delle donne è posto il carico della gestione della vita domestica: gli asili nido e il tempo pieno nella scuola sono un miraggio, l’assistenza agli anziani puo’ essere solo un “fai da te”.
PERCHE’ siamo più del 50 per cento della popolazione italiana ma i posti di responsabilità politica ed economica sono occupati nella quasi totalità da uomini.
PERCHE’ viviamo in un sistema che calpesta la dignità delle donne e le considera merce da comprare o utilizza l’esposizione del corpo delle donne per pubblicizzare e vendere.
PERCHE’ le donne italiane non sono quelle dei festini ad Arcore ma quelle che, con fatica, riescono ad essere lavoratrici, madri, mogli e compagne, rappresentanti di classe, casalinghe, sindacaliste e persone dignitose e pensanti che scendono in piazza per dire BASTA
PERCHE’ ogni giorno la capacità delle donne di autodeterminarsi viene attaccata e posta in discussione
PERCHE’ nel Lazio, dove il sistema sanitario è comunque allo sfascio, siamo anche costrette a lottare per difendere i consultori dall’attacco di una proposta di legge regionale (legge Tarsia) che vuole snaturarli dei loro storici e fondamentali compiti e valori di laicità per renderli funzionali ad una revisione indiretta della legge 194.
PERCHE’ la legge 226/2004 ha eliminato fino al 2020 i concorsi pubblici per i ruoli iniziali delle Forze dell’Ordine, permettendo l’acceso solo a giovani provenienti dalla vita militare, limitando di fatto notevolmente l’accesso delle donne.
PERCHE’ è in discussione una riforma delle norme sull’affido condiviso estremamente penalizzante per le donne e che tenta di introdurre nel nostro ordinamento una “pseudo” teoria psicanalitica – PAS o Sindrome di alienazione genitoriale - non inserita in alcun protocollo medico, elaborata da uno “psichiatra” americano che nei suoi scritti ha più volte giustificato la pedofilia.
PERCHE’ noi donne del SILP per la CGIL conosciamo il valore di tutte le donne e delle lavoratrici di Polizia e abbiamo voglia di lottare per la difesa e l’affermazione dei nostri diritti.
PERCIO’……8 MARZO TUTTO L’ANNO!
COORDINAMENTO DONNE
SILP CGIL LAZIO
News della giornata 4 marzo 2011
Cassazione "...Diffamazione. Dare del razzista ad un fascista non è reato. La Suprema Corte riconosce in pieno l'esimente del diritto di critica storica e politica. .."
Uso delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro: aggiornamenti dall'Ispesl/Inail (link diretto al sito dell'autore)
Consiglio di Stato "...Il giudice di primo grado accoglieva soltanto parzialmente il ricorso, in ordine alla parte relativa alla decorrenza degli effetti della cessazione dal servizio a fare data dalla visita della C.M.O. invece che dalla data di emanazione del decreto di collocamento in congedo assoluto; il ricorso veniva rigettato per il resto, con compensazione delle spese di giudizio...."
Cassazione "...Arresto per chi schiaffeggia e insulta il controllore dopo una manifestazione..."
TAR "...Niente risarcimento per l’azzeramento illegittimo dei punti della patente..."
Cartellino o targa identificativa per i dipendenti: motivazioni, contenuto e casi particolari
Il professionista che sbaglia la dichiarazione dei redditi è tenuto a risarcire il cliente
Smascherata dalla telecamera nascosta installata dal datore di lavoro: legittima la condanna penaleUsa il cellulare senza auricolare: multa valida anche se i vigili sono alla guida. Confermata la va
Nuovo Cad: la sicurezza informatica. Codice dell'amministrazione digitale.
Diffamazione. Dare del razzista ad un fascista non è reato. La Suprema Corte riconosce in pieno l'es
Uso delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro: aggiornamenti dall'Ispesl/Inail (link dire
SUSSISTE IL DIRITTO ALLA RETTIFICA DI UNA NOTIZIA LECITAMENTE PUBBLICATA - Se in un secondo tempo si
Se mi rivolgo al capo dicendogli "non mi rompere il c....", cosa succede? Nulla Dire al capo "non mi rompere il c...." è legittimo secondo la Corte di Cassazione: "assoluzione piena", quindi, per la frase incriminata.
Cassazione: notifica nulla se ufficiale non rende atto delle ricerche e dell’assenza del destinatario della notifica
Revisione della patente di guida e mancata comunicazione di decurtazione punti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 2-2-2011 n. 25/I/0001387 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 - Svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 2-2-2011 n. 25/I/0001387 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 - Svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 2 febbraio 2011, n. 25/I/0001387 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 - Svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Alla
Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
Via G. A. Guattani 13
00161 Roma
La Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.
In particolare, l’istante chiede chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali vincoli logistici riferibili allo svolgimento della prestazione lavorativa, ossia se sia legittimo l’utilizzo dell’istituto nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di legittimità fissati dall’art. 30 citato, ricordando che l’istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro. Si tratta, dunque, di una vicenda “interna” al rapporto, in quanto il distaccante resta l’unico titolare dello stesso.
Il medesimo articolo individua, quali elementi caratterizzanti l’istituto:
- l’interesse del distaccante;
- la temporaneità del distacco;
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa,
elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco.
Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.
Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare 24 giugno 2005, n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco - quindi temporalmente limitato - evitando l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante.
Il terzo ed ultimo requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.
Quelli indicati sono dunque gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo - potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante - nel momento in cui sia già accertata la sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).
Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 - Svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Alla
Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
Via G. A. Guattani 13
00161 Roma
La Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.
In particolare, l’istante chiede chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali vincoli logistici riferibili allo svolgimento della prestazione lavorativa, ossia se sia legittimo l’utilizzo dell’istituto nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di legittimità fissati dall’art. 30 citato, ricordando che l’istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro. Si tratta, dunque, di una vicenda “interna” al rapporto, in quanto il distaccante resta l’unico titolare dello stesso.
Il medesimo articolo individua, quali elementi caratterizzanti l’istituto:
- l’interesse del distaccante;
- la temporaneità del distacco;
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa,
elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco.
Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.
Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare 24 giugno 2005, n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco - quindi temporalmente limitato - evitando l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante.
Il terzo ed ultimo requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.
Quelli indicati sono dunque gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo - potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante - nel momento in cui sia già accertata la sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).
Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30
Revisione della patente di guida e mancata comunicazione di decurtazione punti
T.A.R.
Puglia - Lecce
Sezione I
Ordinanza 18 novembre 2010
REPUBBLICAITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2010, proposto da:P. D., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti, Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota 08.10.2010 n. 74 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata alla ricorrente in data 15.10.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 27.7.2010 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.", quest'ultima mai notificata alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l’Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Tarentini per le Amministrazioni resistenti;
Considerato:
-che, allo stato, non risulta dimostrata la comunicazione alla ricorrente delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate;
-che quindi, nella fattispecie, è stata violata la previsione dell’art. 126-bis, 3° comma del Codice della strada (che impone all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati <<ogni variazione di punteggio>>) e, soprattutto, è stata resa concretamente impossibile la frequenza dei <<corsi di aggiornamento>> previsti dal successivo quarto comma della previsione citata, che consentono agli interessati il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto: a) sospende gli atti impugnati, come da motivazione;b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare-
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/11/2010.
Cassazione "...Sui danni alla salute derivanti da problemi di natura urbanistica decide il tribunale..."
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 22 dicembre 2010, n. 25982
Svolgimento del processo
I coniugi I.G. e B.C. in esito alle risultanze di un accertamento tecnico preventivo chiedevano al Tribunale di Biella la condanna del Comune di Salussola all'adozione dei provvedimenti più idonei ad assicurare il loro i diritto alla salute pregiudicato da alcune opere edili eseguite da detta amministrazione nel 2005 anche su un terreno di loro proprietà onde sostenere una chiesa antica semidiroccata, oltre al risarcimento dei danni sofferti.Con successivo ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedevano quindi l'adozione dei provvedimenti necessari per evitare e rimuovere le conseguenze di dette opere che avevano consentito ... a nidificazione ed il proliferare di volatili e di fatti, nonchè il deposito dei loro detriti.
Il Tribunale adito dichiarava inammissibile quest'ultimo ricorso perchè rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34; e poi con provvedimento del 14 luglio 2010 ne respingeva il ree amo osservando che anche in materia di diritti fondamentali, quali quello alla salute, allorchè la loro Lesione sia dedotta come effetto di un comportamento positivo od omissivo,espressione di poteri autoritativi in materie, come l'urbanistica riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di qualsiasi richiesta, inibitoria, demolitoria o risarcitoria è devoluta al giudice suddetto.
L' I. e la B. con atto del 12 febbraio 2010 hanno proposto regolamento di giurisdizione, insistendo in quella ordinaria perchè il petitum sostanziale dell'azione era costituito dalla richiesta di tutela del diritto alla salute;e perchè pur vertendo la controversia in materia urbanistica a seguito di ordinanza dello stesso comune che aveva disposto l'abbattimento della chiesa,ridotta ad un rudere, l'operato dell'amministrazione si fondava su meri comportamenti materiali. Il P.G. ha invece concluso chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione
La Corte deve osservare che i ricorrenti hanno addebitato il lamentato pregiudizio al loro diritto alla salute (nonchè ai loro ceni) non già al provvedimento del 2005 con cui il comune di Salussola, ottenuta da essi l'autorizzazione (per la porzione di terreno di cui sono proprietari), aveva disposto la uosa di alcuni puntelli a sostegno di un rudere precedentemente adibito a chiesa; e neppure al successivo provvedimento 11 novembre 2006 della stessa amministrazione che aveva revocato la precedente disposizione di posa dei puntelli e disposto l'abbattimento del rudere: costituendo entrambi gli atti la cui validità ed esecutorietà è fuor di dubbio in questo giudizio, meri antecedenti storici che hanno esaurito ogni effetto in relazione alla vicenda denunciata che si concreta esclusivamente nella precaria situazione sanitaria por l' I., i propri familiari ed i propri beni a causa della successiva inerzia del comune che aveva consentito il nidificare e proliferare di volatili e di ratti intorno al rudere abbandonato, facendo divenire insalubre l'intero ambiente circostante.Nella fattispecie non è allora dedotta la lesione del loro diritto come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ai menzionati atti dell'ente pubblico di cui venga denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come quella della gestione del territorio; cfr. Cass. sez. un. 27187/2007), ma gli è addebitata la cattiva gestione e l'omessa manutenzione di un proprio bene in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento nonchè delle generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio.
Per cui le Sezioni Unite devono dare continuità al principio ripetutamente affermato che, in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni, canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario:
in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato (Cass. sez. un. 7442/2008; 22521/2006; 25036/2005).
Non vale in tal caso invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000), perchè il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però devono pur sempre essere ancorati sia pure "mediatamente" all'esercizio di un potere amministrativo: sicchè, allorquando si tratti, come nel caso concreto, di comportamenti (positivi ovvero omissivi) meramente materiali, che non risultino "espressione di una volontà provvedimentale" nè alla stessa comunque collegabili,detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica (Cass. sez. un.9139/2003 e succ.; Corte Costit. 191/2006).
Va in conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
















