Oggetto: Ministero dell'interno Circ. 21-4-2011 n. 3079 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010"- Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Circ. 21 aprile 2011, n. 3079 (1). D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010"- Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in
lavorosubordinato. (1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Ai Sigg.ri Prefetti Loro sedi Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento Trento Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano Bolzano Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle D'Aosta Aosta e, p.c.: Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dell'immigrazione Roma Al Dipartimento della P.S. Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere Roma Si fa seguito alla Circ. 24 febbraio 2011, n. 1543 relativa all'attribuzione territoriale delle quote previste dal D.P.C.M in oggetto indicato.
Al riguardo si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l'allegata nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, ad un'ulteriore attribuzione di quote provinciali destinate a conversioni dei permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e lavoro stagionale in lavoro subordinato, previste dall'art. 4 del decreto in oggetto. Si ribadisce la necessità di una rapida trattazione delle istanze in argomento, specialmente dove si rilevi un permesso di soggiorno in scadenza, in quanto trattasi di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, che potrebbero incorrere in rischio di irregolarità sia relativamente al permesso di soggiorno, sia relativamente alla posizione lavorativa. Facendo seguito, inoltre, alla Circ. 5 aprile 2011, n. 2495
relativa alle procedure di chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007), 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) e ai flussi non stagionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008) si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'allegata circolare ha provveduto -attraverso il sistema SILEN - ad azzerare le quote residue non impegnate al livello provinciale, diramando istruzioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro interessate affinché esprimano un "parere negativo per quote non disponibili" su ogni pratica in carico agli Sportelli Unici per l'immigrazione. Il Direttore centrale Malandrino Allegato Nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitarinon stagionali nel territorio
dello Stato per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato (2) (2) Il testo della nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente. D.P.C.M. 9 gennaio 2007 D.P.C.M. 8 novembre 2007 D.P.C.M. 3 dicembre 2008 D.P.C.M. 20 marzo 2009 D.P.C.M. 30 novembre 2010, art. 4
Ministero dell'interno
Circ. 21-4-2011 n. 3079
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010"- Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 21 aprile 2011, n. 3079 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010"- Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Ai
Sigg.ri Prefetti
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione
Roma
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Si fa seguito alla Circ. 24 febbraio 2011, n. 1543 relativa all'attribuzione territoriale delle quote previste dal D.P.C.M in oggetto indicato. Al riguardo si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l'allegata nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, ad un'ulteriore attribuzione di quote provinciali destinate a conversioni dei permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e lavoro stagionale in lavoro subordinato, previste dall'art. 4 del decreto in oggetto. Si ribadisce la necessità di una rapida trattazione delle istanze in argomento, specialmente dove si rilevi un permesso di soggiorno in scadenza, in quanto trattasi di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, che potrebbero incorrere in rischio di irregolarità sia relativamente al permesso di soggiorno, sia relativamente alla posizione lavorativa. Facendo seguito, inoltre, alla Circ. 5 aprile 2011, n. 2495 relativa alle procedure di chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007), 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) e ai flussi non stagionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008) si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'allegata circolare ha provveduto -attraverso il sistema SILEN - ad azzerare le quote residue non impegnate al livello provinciale, diramando istruzioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro interessate affinché esprimano un "parere negativo per quote non disponibili" su ogni pratica in carico agli Sportelli Unici per l'immigrazione.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato (2)
(2) Il testo della nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 30 novembre 2010, art. 4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 7-4-2011 n. 23/II/0001222 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Nota 7 aprile 2011, n. 23/II/0001222 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione Siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio regionale lavoro - Ispettorato regionale del lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro - Ispettorato del lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro Visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
I.N.P.S. - Direzione generale
Roma
Facendo seguito alla precedente attribuzione (effettuata con nota 8 febbraio 2011, n. 23/II/0000469) di quote provinciali destinate a conversioni dei permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e lavoro stagionale in lavoro subordinato, previste dall'art. 4 del decreto in oggetto, con la presente si attribuiscono - direttamente sul sistema SILEN - ulteriori quote, sulla base di un aggiornamento di dati pervenuti dal Ministero dell'interno e relativi ad istanze inoltrate agli Sportelli unici per l'immigrazione (Allegato 1).
In proposito, si segnala la necessità di una rapida trattazione delle istanze di conversione di permesso di soggiorno, in particolare, per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - specialmente dove si rileva un permesso di soggiorno in scadenza - in quanto trattasi di lavoratori presenti sul territorio nazionale, che si potrebbero trovare in condizioni di rischio di irregolarità sia dal lato del soggiorno che del lavoro.
Si fa, inoltre, presente, che, con riferimento alle procedure di chiusura delle pratiche (v. lett.circ. 21 marzo 2011, n. 984) relative ai flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007), 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) e flussi non stagionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008), si è proceduto - attraverso il sistema SILEN - ad azzerare le residue quote non impegnate a livello provinciale. Le Direzioni provinciali del lavoro interessate dovranno esprimere, pertanto, "parere negativo per quote non disponibili” su ogni pratica che lo Sportello Unico comunque invierà.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 30 novembre 2010 - Ulteriore attribuzione di quote conversioni
DD.PP.LL.
VA - Studio e tirocinio
Tot. domande pervenute agli SPI
Ulteriore attribuzione alle DD.PP.LL.
Abruzzo
Chieti
7
0
7
0
L’Aquila
1
0
1
0
Pescara
9
0
9
0
Teramo
7
1
8
4
Totale regionale
25
4
Basilicata
Matera
0
0
0
0
Potenza
0
0
0
0
Totale regionale
0
0
Calabria
Catanzaro
1
1
2
1
Cosenza
8
1
9
0
Crotone
0
0
0
0
Reggio Calabria
8
0
8
1
Vibo Valentia
0
0
0
0
Totale regionale
19
2
Campania
Avellino
0
0
0
0
Benevento
0
0
0
0
Caserta
3
1
4
2
Napoli
19
0
19
4
Salerno
2
1
3
1
Totale regionale
26
7
Emilia Romagna
Bologna
117
5
122
19
Ferrara
44
0
44
6
Forlì
24
0
24
4
Modena
73
0
73
8
Parma
80
3
83
10
Piacenza
13
0
13
2
Ravenna
10
2
12
1
Reggio Emilia
14
4
18
1
Rimini
35
1
36
5
Totale regionale
425
56
Friuli V.G.
Gorizia
0
0
0
0
Pordenone
3
1
4
0
Trieste
35
1
36
7
Udine
26
0
26
5
Totale regionale
66
12
Lazio
Frosinone
9
0
9
3
Latina
7
0
7
3
Rieti
4
0
4
1
Roma
358
5
363
53
Viterbo
7
0
7
1
Totale regionale
390
61
Liguria
Genova
Imperia
6
0
6
2
La Spezia
4
0
4
1
Savona
8
0
8
0
Totale regionale
80
9
Lombardia
Bergamo
80
3
83
16
Brescia
61
31
92
34
Como
17
3
20
3
Cremona
7
1
8
1
Lecco
6
0
6
0
Lodi
12
2
14
6
Mantova
7
0
7
0
Milano
332
34
366
62
Pavia
61
8
69
17
Sondrio
1
3
4
1
Varese
23
5
28
7
Totale regionale
697
147
Marche
Ancona
31
2
33
1
Ascoli Piceno
9
0
9
2
Macerata
8
0
8
1
Pesaro Urbino
9
0
9
0
Totale regionale
59
4
Molise
Campobasso
2
0
2
0
Isernia
1
0
1
0
Totale regionale
3
0
Piemonte
Alessandria
9
0
9
1
Asti
7
0
7
1
Biella
1
0
1
1
Cuneo
14
0
14
4
Novara
8
1
9
2
Torino
88
13
101
21
Verbano Cusio Ossola
6
0
6
0
Vercelli
5
1
6
2
Totale regionale
153
32
Puglia
Bari
26
2
28
2
Brindisi
3
0
3
0
Foggia
4
2
6
3
Lecce
9
0
9
4
Taranto
1
0
1
0
Totale regionale
47
9
Sardegna
Cagliari
5
0
5
1
Nuoro
0
0
0
0
Sassari
0
0
0
0
Oristano
0
0
0
0
Totale regionale
5
1
Sicilia
Agrigento
0
0
0
0
Caltanissetta
0
0
0
0
Catania
11
2
13
5
Enna
0
0
0
0
Messina
0
0
0
0
Palermo
2
0
2
0
Ragusa
3
0
3
0
Siracusa
1
0
1
1
Trapani
0
0
0
0
Totale regionale
19
6
Toscana
Arezzo
8
3
11
1
Firenze
279
3
282
26
Grosseto
3
0
3
0
Livorno
7
1
8
1
Lucca
9
0
9
1
Massa Carrara
1
0
1
0
Pisa
34
1
35
5
Pistoia
6
0
6
0
Prato
25
0
25
4
Siena
49
0
49
7
Totale regionale
429
45
P.A. Bolzano
Bolzano
13
1
14
1
Totale regionale
14
1
P.A. Trento
Trento
45
0
45
3
Totale regionale
45
3
Umbria
Perugia
69
0
69
9
Terni
8
0
8
4
Totale regionale
77
13
Valle d'Aosta
Aosta
2
0
2
1
Totale regionale
2
1
Veneto
Belluno
1
1
2
0
Padova
87
32
119
18
Rovigo
6
2
8
0
Treviso
23
3
26
6
Venezia
42
6
48
11
Verona
46
13
59
10
Vicenza
10
15
25
8
Totale regionale
287
53
Totale
2646
226
5449
466
DD.PP.LL.
LS1 - Conv.ni da soggiornanti lungo periodo a lavoro sub.
LS - Conversioni
Tot. domande pervenute agli SPI
Ulteriore attribuz. alle D.P.L.
LS2 - Conv.ni da soggiornanti lungo periodo a lavoro aut.
Ulteriore attribuz. alle D.P.L.
VB - Conv.ni da stagionale a lavoro subord.
Ulteriore attribuz. alle D.P.L.
Abruzzo
Chieti
0
0
0
0
0
0
5
1
L’Aquila
2
0
2
2
0
0
66
15
Pescara
0
0
0
0
0
0
11
1
Teramo
0
1
1
0
0
0
8
1
Totale regionale
2
0
18
Basilicata
Matera
0
0
0
0
0
0
25
7
Potenza
0
1
1
1
0
0
44
5
Totale regionale
1
0
12
Calabria
Catanzaro
0
0
0
0
0
0
28
8
Cosenza
0
0
0
0
0
0
4
0
Crotone
0
0
0
0
0
0
2
2
Reggio Calabria
0
1
1
1
0
0
11
2
Vibo Valentia
0
0
0
1
0
0
1
1
Totale regionale
2
0
13
Campania
Avellino
0
1
1
0
0
0
3
0
Benevento
0
1
1
0
0
0
11
3
Caserta
1
1
1
0
0
18
5
Napoli
0
2
2
0
0
0
7
2
Salerno
0
0
0
0
0
0
76
10
Totale regionale
1
0
20
Emilia Romagna
Bologna
2
4
6
1
1
0
57
10
Ferrara
0
0
0
0
0
0
17
4
Forlì
2
1
3
1
0
0
192
30
Modena
0
2
2
0
0
0
71
5
Parma
1
1
2
0
0
0
6
1
Piacenza
1
1
2
0
0
0
63
4
Ravenna
1
3
4
2
1
0
262
90
Reggio Emilia
1
1
2
0
0
0
13
1
Rimini
3
1
4
0
0
0
91
19
Totale regionale
4
0
164
Friuli V.G.
Gorizia
0
4
4
3
0
0
3
0
Pordenone
0
0
0
0
0
0
27
8
Trieste
0
3
3
3
0
0
3
0
Udine
0
2
2
0
0
0
24
5
Totale regionale
6
0
13
Lazio
Frosinone
1
0
1
1
0
0
6
3
Latina
0
0
0
0
1
0
482
140
Rieti
1
0
1
0
0
0
14
6
Roma
4
5
9
1
1
0
36
25
Viterbo
0
1
1
0
0
0
43
3
Totale regionale
2
0
177
Liguria
Genova
4
3
7
3
0
0
6
2
Imperia
1
0
1
0
0
0
68
6
La Spezia
0
1
1
0
0
0
2
0
Savona
1
0
1
0
0
0
97
7
Totale regionale
3
0
15
Lombardia
Bergamo
2
4
6
0
0
0
17
5
Brescia
1
6
7
1
0
0
75
16
Como
1
0
1
0
0
0
2
1
Cremona
0
1
1
0
0
0
9
1
Lecco
2
0
2
0
0
0
3
0
Lodi
0
0
0
0
0
0
5
1
Mantova
1
0
1
0
0
0
130
30
Milano
10
10
20
0
5
1
19
2
Pavia
0
0
0
0
1
1
17
3
Sondrio
0
0
0
0
0
0
33
8
Varese
2
2
4
0
1
0
9
2
Totale regionale
1
2
69
Marche
Ancona
0
0
0
0
0
0
15
1
Ascoli Piceno
1
2
3
0
0
0
61
8
Macerata
0
0
0
0
0
0
27
6
Pesaro Urbino
0
1
1
0
0
0
12
0
Totale regionale
0
0
15
Molise
Campobasso
0
1
1
0
0
0
8
1
Isernia
0
0
0
0
0
0
15
7
Totale regionale
0
0
8
Piemonte
Alessandria
Asti
0
0
0
0
0
0
Biella
0
0
0
0
0
6
6
Cuneo
0
1
1
0
0
171
24
Novara
1
0
1
1
0
0
3
1
Torino
1
2
3
1
0
0
27
7
Verbano Cusio Ossola
0
0
0
0
0
0
1
0
Vercelli
0
0
0
0
0
0
1
0
Totale regionale
2
1
50
Puglia
Bari
1
4
5
0
1
0
35
6
Brindisi
0
0
0
0
0
0
15
6
Foggia
0
3
3
1
0
0
102
22
Lecce
0
1
1
0
1
0
40
8
Taranto
0
0
0
0
0
0
27
3
Totale regionale
1
0
45
Sardegna
Cagliari
0
0
0
0
0
0
4
2
Nuoro
0
0
0
0
0
0
2
0
Sassari
0
4
4
3
0
0
0
0
Oristano
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale regionale
3
0
2
Sicilia
Agrigento
0
1
1
0
0
0
2
0
Caltanissetta
0
0
0
0
0
0
0
0
Catania
0
0
0
0
0
0
0
0
Enna
0
0
0
0
0
0
2
0
Messina
0
0
0
0
0
0
7
1
Palermo
0
1
1
0
1
1
3
1
Ragusa
0
0
0
0
0
0
45
6
Siracusa
0
0
0
0
0
0
1
0
Trapani
0
0
0
0
0
0
12
5
Totale regionale
0
1
13
Toscana
Arezzo
0
1
1
0
1
0
21
11
Firenze
3
4
7
6
0
0
30
2
Grosseto
2
0
2
0
1
0
137
12
Livorno
0
0
0
0
0
0
33
6
Lucca
0
0
0
0
0
0
18
2
Massa Carrara
0
0
0
0
0
0
4
1
Pisa
1
1
2
2
0
0
23
7
Pistoia
1
1
0
0
0
33
1
Prato
2
1
3
1
1
1
2
0
Siena
0
1
1
0
0
0
111
28
Totale regionale
9
1
70
P.A. Bolzano
Bolzano
1
1
2
2
0
0
61
0
Totale regionale
2
0
0
P.A. Trento
Trento
1
4
5
2
0
0
134
11
Totale regionale
2
0
11
Umbria
Perugia
1
2
3
0
0
0
41
7
Terni
0
1
1
0
0
0
18
3
Totale regionale
0
0
10
Valle d'Aosta
Aosta
0
0
0
0
0
0
7
1
Totale regionale
0
0
1
Veneto
Belluno
0
1
1
1
0
0
43
2
Padova
1
0
1
0
1
0
42
8
Rovigo
0
1
1
0
0
0
52
14
Treviso
2
2
4
0
0
0
47
9
Venezia
2
6
8
2
0
0
62
13
Verona
1
1
2
0
1
0
144
31
Vicenza
1
1
2
0
0
0
16
3
Totale regionale
3
0
80
Totale
68
112
44
21
5
4096
806
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 30 novembre 2010, art. 4
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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venerdì 29 aprile 2011
Ministero dell'interno Circ. 21-4-2011 n. 3079 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010"- Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Sicurezza informatica: polizia attenzione al virus "RANSOMWARE"
SICUREZZA INFORMATICA: POLIZIA, ATTENZIONE AL VIRUS "RANSOMWARE" =
(AGI) - Roma, 29 apr. - Il Centro Nazionale Anticrimine
Informatico per la Protezione delle Infrastrutture critiche del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha verificato
l'esistenza di una nuova versione del trojan "Ransomware",
purtroppo noto a molti utenti della rete per averli colpiti
gia' dal 2006 con le precedenti versioni. Questo tipo di
malware quando colpisce le vittime ne impedisce l'utilizzo del
PC per poi richiedere un codice di sblocco, ottenibile
collegandosi a siti che richiedono l'acquisto di beni o servizi
a pagamento, realizzando una vera e propria estorsione. In
alcune delle precedenti versioni, infatti, la vittima veniva
costretta ad acquistare farmaci o altri prodotti su siti russi
e solo successivamente veniva fornito il codice di sblocco.
Nella versione attuale, il PC infetto mostra all'avvio il
seguente messaggio: Attention! Windows activation period is
exceeded. This windows copy is illegal and not registered
properly. The further work is not possible. For activating this
copy of windows you must enter registration code. This code you
can find in your windows distribution package. If you not find
them you can receive it by the phone: 899 021 233 Registration
code must be entered not later then three days, if it entered
later the unlocking is not possible. Di fatto il PC non subira'alcun danno significativo, ma se la vittima dovesse telefonare
al numero visualizzato nel messaggio spenderebbe 1,75 euro al
minuto e non riceverebbe alcun codice, ma verrebbe
semplicemente reindirizzato ad un altro servizio telefonico a
pagamento. Gli utenti italiani non sono i soli destinatari
della truffa, perche' il malware e' programmato per riconoscere
la provenienza geografica e la lingua del target, pertanto sono
previste numerazioni anche per utenti di Austria, Belgio e
Svizzera, per i quali la Polizia di Stato, attraverso il
CNAIPIC, ha gia' inoltrato la segnalazione alle competenti
Autorita'. Inoltre, oltre alle attivita' di indagine volte ad
identificare l'autore della truffa, e' stata avviata la
procedura per l'inibizione dell'utenza 899 021 233, affinche'
non vi possano essere ulteriori danni per gli utenti della
rete. (AGI)
red
291004 APR 11
NNNN
"Claudio Giardullo, segretario del Silp Cgil,..sollecita l'esecutivo 'a non difendere l'indifendibile e a prendere una svolta rispetto alle sue politiche demagogiche ascoltando le indicazioni dell'Unione Europea.."
"..per il Silp Cgil (Giardullo) si conferma come si sia rilevato fallimentare l'inserimento del reato di clandestinità.."
Clandestini in carcere. Il 'no' della Corte Ue..Gli fa eco il segretario generale del Silp Cgil Claudio Giardullo, che considera 'quella del reato di ingresos clandestino una scelta contraria alla civiltà giuridica del nostro Paese..'
Clandestini in carcere. Il 'no' della Corte Ue..Gli fa eco il segretario generale del Silp Cgil Claudio Giardullo, che considera 'quella del reato di ingresos clandestino una scelta contraria alla civiltà giuridica del nostro Paese..'
giovedì 28 aprile 2011
INTERNET: SONY A CLIENTI PLAYSTATION, ATTENZIONE A TRUFFE IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
INTERNET: SONY A CLIENTI PLAYSTATION, ATTENZIONE A TRUFFE
IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''Per la vostra sicurezza, vi
invitiamo a essere particolarmente vigili nei confronti di
truffe via email, telefono, e posta cartacea che chiedano
informazioni personali o dati sensibili''. E' quanto scrive la
Sony in una mail inviata oggi ai clienti dei servizi PlayStation
Network o Qriocity, nella quale ricorda che ''tra il 17 e il 19
aprile alcune informazioni sono state compromesse in relazione a
intrusioni illegali e non autorizzate nel nostro sistema''.
''Sony non vi contattera' in nessun modo - si legge nella
comunicazione -, incluso via email, chiedendovi il numero di
carta di credito, numero di previdenza sociale, o altri simili
dati o informazioni che siano personalmente identificabili con
voi. Se vi vengono richieste tali informazioni, potete avere la
certezza che non si tratta di Sony. Inoltre, se usate gli stessi
nome utente e password per il vostro account dei servizi
PlayStation Network o Qriocity e per altri servizi o account a
essi non collegati, vi invitiamo fortemente a modificarli.
Quando i servizi PlayStation Network e Qriocity saranno
nuovamente operativi del tutto, vi raccomandiamo inoltre ad
accedervi per modificare le vostre password''.
Sony, ricordando che oltre ai dati personali potrebbero
essere stati rubati anche numero e data di scadenza delle carte
di credito, comunica inoltre di aver ''temporaneamente
disattivato i servizi PlayStation Network e Qriocity; ingaggiato
una competente agenzia esterna per la sicurezza, per condurre
una completa ed estesa indagine su quanto accaduto;
tempestivamente preso misure per migliorare la sicurezza e
rafforzare l'infrastruttura del nostro network, ricostruendo
l'intero sistema per fornire una maggiore protezione dei vostri
dati personali''. (ANSA).
CAS
28-APR-11 20:43 NNNN
IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''Per la vostra sicurezza, vi
invitiamo a essere particolarmente vigili nei confronti di
truffe via email, telefono, e posta cartacea che chiedano
informazioni personali o dati sensibili''. E' quanto scrive la
Sony in una mail inviata oggi ai clienti dei servizi PlayStation
Network o Qriocity, nella quale ricorda che ''tra il 17 e il 19
aprile alcune informazioni sono state compromesse in relazione a
intrusioni illegali e non autorizzate nel nostro sistema''.
''Sony non vi contattera' in nessun modo - si legge nella
comunicazione -, incluso via email, chiedendovi il numero di
carta di credito, numero di previdenza sociale, o altri simili
dati o informazioni che siano personalmente identificabili con
voi. Se vi vengono richieste tali informazioni, potete avere la
certezza che non si tratta di Sony. Inoltre, se usate gli stessi
nome utente e password per il vostro account dei servizi
PlayStation Network o Qriocity e per altri servizi o account a
essi non collegati, vi invitiamo fortemente a modificarli.
Quando i servizi PlayStation Network e Qriocity saranno
nuovamente operativi del tutto, vi raccomandiamo inoltre ad
accedervi per modificare le vostre password''.
Sony, ricordando che oltre ai dati personali potrebbero
essere stati rubati anche numero e data di scadenza delle carte
di credito, comunica inoltre di aver ''temporaneamente
disattivato i servizi PlayStation Network e Qriocity; ingaggiato
una competente agenzia esterna per la sicurezza, per condurre
una completa ed estesa indagine su quanto accaduto;
tempestivamente preso misure per migliorare la sicurezza e
rafforzare l'infrastruttura del nostro network, ricostruendo
l'intero sistema per fornire una maggiore protezione dei vostri
dati personali''. (ANSA).
CAS
28-APR-11 20:43 NNNN
ANSA/ SONY:CROLLA IN BORSA SU IPOTESI CLASS ACTION PERDITA DATI PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
ANSA/ SONY:CROLLA IN BORSA SU IPOTESI CLASS ACTION PERDITA DATI
PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Sony cede ancora terreno alla Borsa
di Tokyo (-4,7%) e sconta i timori di una possibile class action
miliardaria per l'attacco informatico che ha messo a rischio le
informazioni di 77 milioni di titolari di conti della sua
PlayStation Network (Psn, con i giochi multiplayer) e dei suoi
servizi Qriocity, i contenuti come film e musica.
L'hacker ha agito tra il 17 e il 19 aprile e, ottenendo dati
sui clienti, quali nomi, indirizzi ed e-mail degli abbonati
registrati, ha posto le basi per demolire la strategia chiave
del colosso nipponico sulla convergenza tra i suoi hardware e
contenuti digitali, piu' volte evocata e sintetizzata dal 'boss'
Howard Stringer, come ''la fusione tra hardware e software''.
La reazione della compagnia e' stata lenta, visto che i
problemi con la Psn sono emersi una settimana prima, scatenando
le proteste nella blogosfera e, di conseguenza, l'imbarazzata
ammissione di Sony sulla perdita massiccia di dati. Da ultimo,
sono spuntate le iniziative di studi legali e l'attenzione dello
stesso Congresso Usa, mentre societa' di consulenza hanno gia'
ipotizzato indennizzi potenziali da 1,5 miliardi di dollari, a
fronte di ricavi annui della Psn intorno ai 500 milioni.
La falla nei sistemi di sicurezza potrebbe costare caro ai
piani di crescita nel mercato della distribuzione di contenuti
dove la concorrenza, con la presenza di player quali Apple e
Amazon, e' piu' che agguerrita.
Per difendersi dagli attacchi dei rivali, soprattutto cinesi
e sudcoreani, Panasonic (+2,4% in Borsa) ha annunciato un ampio
riassetto con il taglio di 35.000 posti di lavoro nel mondo fra
marzo 2010 e marzo 2013, e la chiusura fino a 70 impianti, in
base a quanto fatto capire dal numero uno del gruppo, Fumio
Ohtsubo. Al netto degli interventi del 2010, la pianta organica
sara' ridotta di altri 17.000 dipendenti, fino a quota 350.000.
La compagnia di Osaka ha stanziato 110 miliardi di yen (quasi
1 miliardi di euro) per gli oneri di ristrutturazione nell'
attuale esercizio. La priorita' e' razionalizzare le attivita'
di Panasonic Electric Works e della controllata Sanyo Electric.
''Siamo costretti a ridurre temporaneamente la produzione di
molti prodotti perche' non abbiamo abbastanza microcontrollori e
condensatori'', ha detto Ohtsubo, quando agli effetti del
sisma/tsunami dell'11 marzo, ammettendo che fuori dal Giappone
''la concorrenza agguerrita non si ferma mai''.
Panasonic ha avuto una perdita di 40,7 miliardi nell'ultimo
trimestre, dimezzandola rispetto a 12 mesi fa, mentre l'anno
2010/11 ha visto il ritorno all'utile per 74,02 miliardi (620
milioni di euro) su ricavi di 8.693 miliardi di yen (+17%).
Nessuna previsione sull'esercizio in corso: ''La cosa piu'
importante e' ripristinare il funzionamento delle forniture il
piu' presto possibile'', ha concluso il manager.(ANSA).
FT
28-APR-11 19:49 NNNN
PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Sony cede ancora terreno alla Borsa
di Tokyo (-4,7%) e sconta i timori di una possibile class action
miliardaria per l'attacco informatico che ha messo a rischio le
informazioni di 77 milioni di titolari di conti della sua
PlayStation Network (Psn, con i giochi multiplayer) e dei suoi
servizi Qriocity, i contenuti come film e musica.
L'hacker ha agito tra il 17 e il 19 aprile e, ottenendo dati
sui clienti, quali nomi, indirizzi ed e-mail degli abbonati
registrati, ha posto le basi per demolire la strategia chiave
del colosso nipponico sulla convergenza tra i suoi hardware e
contenuti digitali, piu' volte evocata e sintetizzata dal 'boss'
Howard Stringer, come ''la fusione tra hardware e software''.
La reazione della compagnia e' stata lenta, visto che i
problemi con la Psn sono emersi una settimana prima, scatenando
le proteste nella blogosfera e, di conseguenza, l'imbarazzata
ammissione di Sony sulla perdita massiccia di dati. Da ultimo,
sono spuntate le iniziative di studi legali e l'attenzione dello
stesso Congresso Usa, mentre societa' di consulenza hanno gia'
ipotizzato indennizzi potenziali da 1,5 miliardi di dollari, a
fronte di ricavi annui della Psn intorno ai 500 milioni.
La falla nei sistemi di sicurezza potrebbe costare caro ai
piani di crescita nel mercato della distribuzione di contenuti
dove la concorrenza, con la presenza di player quali Apple e
Amazon, e' piu' che agguerrita.
Per difendersi dagli attacchi dei rivali, soprattutto cinesi
e sudcoreani, Panasonic (+2,4% in Borsa) ha annunciato un ampio
riassetto con il taglio di 35.000 posti di lavoro nel mondo fra
marzo 2010 e marzo 2013, e la chiusura fino a 70 impianti, in
base a quanto fatto capire dal numero uno del gruppo, Fumio
Ohtsubo. Al netto degli interventi del 2010, la pianta organica
sara' ridotta di altri 17.000 dipendenti, fino a quota 350.000.
La compagnia di Osaka ha stanziato 110 miliardi di yen (quasi
1 miliardi di euro) per gli oneri di ristrutturazione nell'
attuale esercizio. La priorita' e' razionalizzare le attivita'
di Panasonic Electric Works e della controllata Sanyo Electric.
''Siamo costretti a ridurre temporaneamente la produzione di
molti prodotti perche' non abbiamo abbastanza microcontrollori e
condensatori'', ha detto Ohtsubo, quando agli effetti del
sisma/tsunami dell'11 marzo, ammettendo che fuori dal Giappone
''la concorrenza agguerrita non si ferma mai''.
Panasonic ha avuto una perdita di 40,7 miliardi nell'ultimo
trimestre, dimezzandola rispetto a 12 mesi fa, mentre l'anno
2010/11 ha visto il ritorno all'utile per 74,02 miliardi (620
milioni di euro) su ricavi di 8.693 miliardi di yen (+17%).
Nessuna previsione sull'esercizio in corso: ''La cosa piu'
importante e' ripristinare il funzionamento delle forniture il
piu' presto possibile'', ha concluso il manager.(ANSA).
FT
28-APR-11 19:49 NNNN
Ministero dell'interno Circ. 17-12-2010 n. 400/B/10.2.5/8802 Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802 (1).
Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
e, p.c.: Ai
Sigg. Prefetti
Uffici territoriali di Governo della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Trento
Al
Presidente della Commissione di coordinamento
per la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Con l'allegata Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [1] del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di soggiorno irregolare [2].
Detta norma prevede che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai contenuti della stessa [3].
_________________
[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".
[2] Articolo 1.
[3] Articolo 20.
Scenario futuro
Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre considerare che:
- decorso il termine del prossimo 24 dicembre, lo straniero attinto da un provvedimento finalizzato al suo rimpatrio potrebbe impugnarlo e chiedere, alla competente autorità giudiziaria, di eccepirne la difformità rispetto ai contenuti della normativa comunitaria;
- il ricorso dello straniero potrebbe essere accolto poiché il giudice, in applicazione dei principi di diritto comunitario, è obbligato ad interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva [4].
In previsione di tale situazione:
- assumeranno una rilevanza strategica le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti propedeutici al rimpatrio che codesti Uffici proporrano per l'adozione alle competenti Prefetture [5] o adotteranno direttamente [6];
- tali motivazioni, per essere idonee a neutralizzare gli effetti del ricorso, dovranno essere articolate in modo che emerga con chiarezza la conformità dell'azione di rimpatrio rispetto ai contenuti della normativa comunitaria.
_________________
[4] Corte di Giustizia Europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.
[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.
[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".
Principi cui si ispira la Direttiva
A differenza del novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale [7], la Direttiva n. 2008/115/CE introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto [8], purché non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potrà essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria [9].
In particolare, la Direttiva prevede che:
- gli Stati membri mettano fine al soggiorno irregolare dello straniero attraverso una procedura equa e trasparente, con decisioni da adottare caso per caso, sulla base di criteri obiettivi e senza limitarsi a considerare il semplice fatto del soggiorno irregolare [10];
- senza compromettere la finalità della procedura di accompagnamento, andrebbe preferito il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, concedendo allo straniero un termine per la partenza volontaria [11];
- l'uso di misure coercitive andrebbe subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia, per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti [12]. Ai medesimi principi andrebbe ispirato il ricorso alla misura del trattenimento in un Centro [13], affinché gli stranieri siano trattati in modo umano e dignitoso [14];
- la durata del divieto di reingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso [15].
_________________
[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.
[8] Articolo 7, comma 1.
[9] Articolo 7, comma 4.
[10] Considerando 6.
[11] Considerando 10.
[12] Considerando 13.
[13] Considerando 16.
[14] Considerando 17.
[15] Considerando 14.
L'azione di rimpatrio
Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novità introdotte dalla Direttiva. In particolare, si dovrà tenere presente che:
- la posizione di soggiorno irregolare determina l'adozione di una decisione di rimpatrio;
- il relativo provvedimento va emesso solo a seguito di una ponderata valutazione del singolo caso;
- in tale contesto andrebbe sempre assicurata la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato [16]. La stessa gradualità andrebbe garantita nella fase esecutiva del rimpatrio [17];
- per la partenza volontaria, è concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 giorni [18];
- durante tale periodo, possono essere imposti allo straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo [19];
- il termine per la partenza volontaria non è concesso [20], qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga dello straniero, o
ïf ~ la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
ïf ~ l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [21];
- il rischio di fuga deve essere accertato individualmente, sulla base di criteri oggettivi [22];
- il trattenimento dello straniero in un Centro può essere disposto, salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento [23], in particolare qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga, o
ïf ~ l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento [24];
- il provvedimento di rimpatrio deve essere corredato da un divieto di ingresso, solo qualora:
ïf ~ non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o
ïf ~ lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio [25];
- negli altri casi, il provvedimento di rimpatrio non può essere corredato dal divieto di ingresso [26];
- per stabilire la durata del suddetto divieto d'ingresso si deve tenere conto di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso.
Tale divieto non supera, di norma, i 5 anni, salvo se l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [27];
- particolari garanzie sono previste per i soggetti vulnerabili [28], specie in occasione del loro eventuale trattenimento in un Centro [29];
- infine, sono regolamentate la forma dei provvedimenti [30], le modalità di ricorso [31] e la convalida del trattenimento [32], senza sostanziali differenze rispetto alla vigente normativa nazionale.
_________________
[16] La legislazione italiana, all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, già prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).
[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
[18] Articolo 7, comma 1.
[19] Articolo 7, comma 3.
[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.
[21] Articolo 7, comma 4.
[22] Articolo 3, punto 7.
[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accertamenti supplementari in ordine all'identità o alla nazionalità dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilità transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessità di acquisire il nulla osta dall'autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale.
[24] Articolo 15, comma 1.
[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.
[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
[27] Articolo 11, comma 2.
[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Sul punto, andrà comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[29] Articolo 16, comma 3.
[30] Articolo 12.
[31] Articolo 13.
[32] Articolo 15.
Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero è sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario [33] o ad altro titolo [34];
- qualora sia esclusa tale possibilità, si dovrà accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volonataria;
- tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero:
ïf ~ abbia presentato una domanda di soggiorno che è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o
ïf ~ sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero
ïf ~ sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;
- in linea generale, per ritenere se sussiste o meno il rischio di fuga potrà essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, mediante la consegna di apposito carteggio:
ïf ~ la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo [35];
ïf ~ il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validità;
ïf ~ l'utilizzabilità di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficoltà;
ïf ~ la linearità della sua condotta pregressa;
ïf ~ il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza più prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;
ïf ~ ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;
- il trattenimento è possibile per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, a condizione che non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive [36]. Pertanto, detta misura:
ïf ~ potrà essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;
ïf ~ tuttavia, dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovrà emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero [37];
ïf ~ dovrà essere idonea a soddisfare la finalità dell'allontanamento [38], che è da perseguire con tutte le misure necessarie [39];
- come già evidenziato, la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso.
In considerazione della compatibilità della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:
- la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione;
- le decisioni discrezionali (come, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtù di meccanismi automatici di rimpatrio;
- sia stato osservato il principio introdotto dalla Direttiva, che è quello di effettuare il rimpatrio dello straniero progressivamente, mediante l'adozione di provvedimenti "ad intensità graduale crescente".
In considerazione della particolarità della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attività operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telematiche (Omissis).
Stanti l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Dipartimento della pubblica sicurezza
Manganelli
_________________
[33] Articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter), D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[34] Articolo 19, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[35] Potrà essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della direttiva del Ministro dell'interno Dir.Min. 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".
[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento può (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.
[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validità; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.
[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.
[39] Articolo 8, comma 1.
Allegato
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2).
(2) Il testo della Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348, è consultabile nell'opera di legislazione comunitaria.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e segg.
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 11
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
e, p.c.: Ai
Sigg. Prefetti
Uffici territoriali di Governo della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Trento
Al
Presidente della Commissione di coordinamento
per la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Con l'allegata Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [1] del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di soggiorno irregolare [2].
Detta norma prevede che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai contenuti della stessa [3].
_________________
[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".
[2] Articolo 1.
[3] Articolo 20.
Scenario futuro
Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre considerare che:
- decorso il termine del prossimo 24 dicembre, lo straniero attinto da un provvedimento finalizzato al suo rimpatrio potrebbe impugnarlo e chiedere, alla competente autorità giudiziaria, di eccepirne la difformità rispetto ai contenuti della normativa comunitaria;
- il ricorso dello straniero potrebbe essere accolto poiché il giudice, in applicazione dei principi di diritto comunitario, è obbligato ad interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva [4].
In previsione di tale situazione:
- assumeranno una rilevanza strategica le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti propedeutici al rimpatrio che codesti Uffici proporrano per l'adozione alle competenti Prefetture [5] o adotteranno direttamente [6];
- tali motivazioni, per essere idonee a neutralizzare gli effetti del ricorso, dovranno essere articolate in modo che emerga con chiarezza la conformità dell'azione di rimpatrio rispetto ai contenuti della normativa comunitaria.
_________________
[4] Corte di Giustizia Europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.
[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.
[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".
Principi cui si ispira la Direttiva
A differenza del novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale [7], la Direttiva n. 2008/115/CE introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto [8], purché non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potrà essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria [9].
In particolare, la Direttiva prevede che:
- gli Stati membri mettano fine al soggiorno irregolare dello straniero attraverso una procedura equa e trasparente, con decisioni da adottare caso per caso, sulla base di criteri obiettivi e senza limitarsi a considerare il semplice fatto del soggiorno irregolare [10];
- senza compromettere la finalità della procedura di accompagnamento, andrebbe preferito il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, concedendo allo straniero un termine per la partenza volontaria [11];
- l'uso di misure coercitive andrebbe subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia, per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti [12]. Ai medesimi principi andrebbe ispirato il ricorso alla misura del trattenimento in un Centro [13], affinché gli stranieri siano trattati in modo umano e dignitoso [14];
- la durata del divieto di reingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso [15].
_________________
[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.
[8] Articolo 7, comma 1.
[9] Articolo 7, comma 4.
[10] Considerando 6.
[11] Considerando 10.
[12] Considerando 13.
[13] Considerando 16.
[14] Considerando 17.
[15] Considerando 14.
L'azione di rimpatrio
Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novità introdotte dalla Direttiva. In particolare, si dovrà tenere presente che:
- la posizione di soggiorno irregolare determina l'adozione di una decisione di rimpatrio;
- il relativo provvedimento va emesso solo a seguito di una ponderata valutazione del singolo caso;
- in tale contesto andrebbe sempre assicurata la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato [16]. La stessa gradualità andrebbe garantita nella fase esecutiva del rimpatrio [17];
- per la partenza volontaria, è concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 giorni [18];
- durante tale periodo, possono essere imposti allo straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo [19];
- il termine per la partenza volontaria non è concesso [20], qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga dello straniero, o
ïf ~ la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
ïf ~ l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [21];
- il rischio di fuga deve essere accertato individualmente, sulla base di criteri oggettivi [22];
- il trattenimento dello straniero in un Centro può essere disposto, salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento [23], in particolare qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga, o
ïf ~ l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento [24];
- il provvedimento di rimpatrio deve essere corredato da un divieto di ingresso, solo qualora:
ïf ~ non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o
ïf ~ lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio [25];
- negli altri casi, il provvedimento di rimpatrio non può essere corredato dal divieto di ingresso [26];
- per stabilire la durata del suddetto divieto d'ingresso si deve tenere conto di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso.
Tale divieto non supera, di norma, i 5 anni, salvo se l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [27];
- particolari garanzie sono previste per i soggetti vulnerabili [28], specie in occasione del loro eventuale trattenimento in un Centro [29];
- infine, sono regolamentate la forma dei provvedimenti [30], le modalità di ricorso [31] e la convalida del trattenimento [32], senza sostanziali differenze rispetto alla vigente normativa nazionale.
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[16] La legislazione italiana, all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, già prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).
[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
[18] Articolo 7, comma 1.
[19] Articolo 7, comma 3.
[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.
[21] Articolo 7, comma 4.
[22] Articolo 3, punto 7.
[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accertamenti supplementari in ordine all'identità o alla nazionalità dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilità transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessità di acquisire il nulla osta dall'autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale.
[24] Articolo 15, comma 1.
[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.
[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
[27] Articolo 11, comma 2.
[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Sul punto, andrà comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[29] Articolo 16, comma 3.
[30] Articolo 12.
[31] Articolo 13.
[32] Articolo 15.
Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero è sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario [33] o ad altro titolo [34];
- qualora sia esclusa tale possibilità, si dovrà accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volonataria;
- tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero:
ïf ~ abbia presentato una domanda di soggiorno che è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o
ïf ~ sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero
ïf ~ sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;
- in linea generale, per ritenere se sussiste o meno il rischio di fuga potrà essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, mediante la consegna di apposito carteggio:
ïf ~ la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo [35];
ïf ~ il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validità;
ïf ~ l'utilizzabilità di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficoltà;
ïf ~ la linearità della sua condotta pregressa;
ïf ~ il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza più prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;
ïf ~ ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;
- il trattenimento è possibile per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, a condizione che non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive [36]. Pertanto, detta misura:
ïf ~ potrà essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;
ïf ~ tuttavia, dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovrà emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero [37];
ïf ~ dovrà essere idonea a soddisfare la finalità dell'allontanamento [38], che è da perseguire con tutte le misure necessarie [39];
- come già evidenziato, la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso.
In considerazione della compatibilità della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:
- la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione;
- le decisioni discrezionali (come, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtù di meccanismi automatici di rimpatrio;
- sia stato osservato il principio introdotto dalla Direttiva, che è quello di effettuare il rimpatrio dello straniero progressivamente, mediante l'adozione di provvedimenti "ad intensità graduale crescente".
In considerazione della particolarità della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attività operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telematiche (Omissis).
Stanti l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Dipartimento della pubblica sicurezza
Manganelli
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[33] Articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter), D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[34] Articolo 19, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[35] Potrà essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della direttiva del Ministro dell'interno Dir.Min. 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".
[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento può (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.
[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validità; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.
[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.
[39] Articolo 8, comma 1.
Allegato
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2).
(2) Il testo della Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348, è consultabile nell'opera di legislazione comunitaria.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e segg.
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 11
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Genova: topo in insalata mensa polizia Bolzaneto
GENOVA: TOPO IN INSALATA MENSA POLIZIA BOLZANETO =
Genova, 28 apr. - (Adnkronos) - Un mezzo topo, coda inclusa, e'
stato trovato dentro un piatto d'insalata questa mattina nella mensa
del 6 Reparto Mobile della polizia di Genova-Bolzaneto. E' quanto
denuncia il Silp Cgil, che ha chiesto ''l'immediata sospensione del
servizio e l'attivazione delle misure sanitarie previste''.
(Sca/Zn/Adnkronos)
28-APR-11 18:42
NNNN
Ministero dell'interno Circ. 21-4-2011 n. 13/2011 Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 21 aprile 2011, n. 13/2011 (1).
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle D'Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All'
Ufficio I
Gabinetto del capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro terme (BO)
Alla
DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011 per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata, con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in
un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line, da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive province di competenza un'azione di sensibilizzazione affichè diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Si ringrazia
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 71
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle D'Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All'
Ufficio I
Gabinetto del capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro terme (BO)
Alla
DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011 per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata, con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in
un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line, da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive province di competenza un'azione di sensibilizzazione affichè diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Si ringrazia
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 71
Salute/ Il boceprevir, nuova speranza per la cura dell'epatite C
Salute/ Il boceprevir, nuova speranza per la cura dell'epatite C
Il farmaco al vaglio dell'Agenzia americana dei farmaci
Roma, 28 apr. (TMNews) - Un farmaco sperimentale apre nuove
speranze per le persone affette da epatite C: si tratta della
molecola boceprevir, il primo inibitore orale della proteasi,
al vaglio dell'agenzia americana dei farmaci (FDA), che potrebbe
autorizzare presto la sua commercializzazione.
Il boceprevir - prodotto dai laboratori americani Merck -
associato alla terapia standard a base di interferone alfa 2b e
ribavirina, garantisce una migliore risposta virologica nei
pazienti con infezione da virus dell'epatite C di genotipo 1, il
più difficile da trattare.
Questo antivirale neutralizza un enzima che permette al virus
HCV di moltiplicarsi. La sua efficacia, finora provata in via
sperimentale, ha spinto la Food and Drug Administration ad
avviare una procedura prioritaria di approvazione della sua
commercializzazione.
Il tasso di risposta si aggira intorno al 70% mentre le terapie
finora realizzate non superano in media il 40% di risposta.
"Questo studio rappresenta un passo in avanti molto
significativo - sottolinea Stuart Gordon, del servizio di
epatologia dell'ospedale Henry Ford di Detroit - Potrebbe portare
a una guarigione definitiva delle persone che soffrono di epatite
C e non rispondono alle terapie attuali".
(con fonte Afp)
Fcs
280845 apr 11
Il farmaco al vaglio dell'Agenzia americana dei farmaci
Roma, 28 apr. (TMNews) - Un farmaco sperimentale apre nuove
speranze per le persone affette da epatite C: si tratta della
molecola boceprevir, il primo inibitore orale della proteasi,
al vaglio dell'agenzia americana dei farmaci (FDA), che potrebbe
autorizzare presto la sua commercializzazione.
Il boceprevir - prodotto dai laboratori americani Merck -
associato alla terapia standard a base di interferone alfa 2b e
ribavirina, garantisce una migliore risposta virologica nei
pazienti con infezione da virus dell'epatite C di genotipo 1, il
più difficile da trattare.
Questo antivirale neutralizza un enzima che permette al virus
HCV di moltiplicarsi. La sua efficacia, finora provata in via
sperimentale, ha spinto la Food and Drug Administration ad
avviare una procedura prioritaria di approvazione della sua
commercializzazione.
Il tasso di risposta si aggira intorno al 70% mentre le terapie
finora realizzate non superano in media il 40% di risposta.
"Questo studio rappresenta un passo in avanti molto
significativo - sottolinea Stuart Gordon, del servizio di
epatologia dell'ospedale Henry Ford di Detroit - Potrebbe portare
a una guarigione definitiva delle persone che soffrono di epatite
C e non rispondono alle terapie attuali".
(con fonte Afp)
Fcs
280845 apr 11
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