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giovedì 9 giugno 2011

Farmaci: automedicazione, Francia e Germania prime in UE, Italia quarta

FARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA =
MERCATO EUROPEO SUPERA 26 MLN EURO, NOSTRO PAESE INDIETRO

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il mercato europeo
dei farmaci senza obbligo di prescrizione supera i 26 miliardi di
euro, e rappresenta il 14,8% del mercato farmaceutico complessivo.
Osservando le dimensioni dei vari mercati del Vecchio continente, si
nota che Germania e Francia sono i piu' significativi con un valore di
mercato di circa 5,6 e 5,3 miliardi di euro e una quota cumulata che
raggiunge il 41,8% del mercato europeo. La Gran Bretagna sviluppa il
terzo mercato, con un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro e una
quota di mercato del 15%. Solo quarta l'Italia, insieme alla Polonia,
con vendite di circa 2,2 miliardi di euro e una quota a livello
europeo dell'8,4%. Sono i dati resi noti oggi a Roma, in occasione del
congresso annuale dell'Association of European Self-Medication.

Anche se il nostro Paese e' fra quelli piu' rilevanti in valori
assoluti, le dimensioni del mercato tricolore dei farmaci senza
obbligo di prescrizione sono, in realta', pari a meno della meta'
rispetto a quelle dei principali Stati europei di riferimento, mentre
il mercato dei medicinali etici, pur essendo inferiore, ha dimensioni
maggiormente allineate a quelle di Germania, Francia e Gran Bretagna.
Per comprendere l'estensione dei mercati farmaceutici e' infatti utile
considerare, oltre ai valori assoluti, anche il rapporto tra ampiezza
del mercato italiano e degli altri Paesi europei con riferimento alle
due classi di medicinali, con e senza obbligo di prescrizione.

In particolare, guardando al mercato 'non prescription', si
osserva che il rapporto tra mercato italiano e mercato tedesco,
francese e inglese e' pari rispettivamente a 0,41, 0,39 e 0,56, mentre
per il mercato dei farmaci etici tale rapporto e' pari a 0,51, 0,70 e
0,96. Valori che evidenziano dunque come il mercato dei farmaci senza
obbligo di prescrizione in Italia sia decisamente meno sviluppato
rispetto a quello dei piu' rilevanti Paesi Ue (poco piu' di un terzo
di quello tedesco e francese e quasi il 60% di quello inglese) pur
essendo questi Paesi molto simili all'Italia sia dal punto di vista
economico, sia da quello sociale. (segue)

(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:16

NNNNFARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cio' che emerge e' soprattutto
una spesa procapite e una quota di mercato farmaceutico piu' bassa
(quota su un mercato che gia' e' di molto inferiore rispetto a quello
di altri Paesi). Fra gli altri elementi critici del mercato italiano,
rilevano gli esperti intervenuti al congresso, il fatto che sotto il
profilo regolatorio il nostro Paese e' caratterizzato da una
tendenziale minore propensione allo 'switch' da etico a Sop.

Un secondo elemento critico e' la presenza di farmaci Sop per i
quali non e' possibile fare pubblicita' al pubblico: l'Italia e'
l'unico paese Ue, insieme alla Spagna, in cui vi sono farmaci Sop non
rimborsabili per i quali non e' possibile effettuare promozione
diretta ai cittadini. Alla prudenza regolatoria si aggiunge la
tradizionale propensione a utilizzare, se possibile, i prodotti etici
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, propensione
particolarmente marcata nelle Regioni del Sud.

Quanto alle aziende italiane, nel 2009 hanno operato nel settore
(produttori e distributori) 207 imprese prevalentemente al Centro
Nord. Quasi il 50% delle industrie del settore ha in portafoglio sia
farmaci Otc che Sop, mentre il 30% ha come 'core business' i soli
medicinali di automedicazione. Il 54% della produzione (diretta e
indiretta tramite terzisti) e' realizzata in Italia.

(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:20

NNNN

Gestione degli pneumatici fuori uso: regolamento Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene disciplinata la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 8 giugno 2011, n. 131)

dal 1° luglio 2011 - Certificati online, Fimmg: applicazioni gratuite a medici

SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APPLICAZIONI GRATUITE A MEDICI
DA LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.

(DIRE) Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi un
accordo con una societa' informatica che fornira' una
applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".

(Com/Gas/ Dire)
11:00 09-06-11

NNNN
CERTIFICATI ONLINE: FIMMG, DA LUGLIO APP PALMARE PER MEDICI =
(AGI) - Roma, 9 giu. - Dal primo luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi
un accordo con una societa' informatica che fornira'
un'applicazione "griffata" Fimmg. "Con questa iniziativa,
partendo dai colleghi della continuita' assistenziale, la Fimmg
avvia una sperimentazione di sviluppo informatico - ha spiegato
Giacomo Milillo - E' un primo passo che potra' aprire nuovi
orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare
ai giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle
esigenze di utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un
mercato poco competitivo e pertanto troppo oneroso
economicamente per i medici". Soddisfatto il segretario
nazionale della Continuita' assistenziale Fimmg, Silvestro
Scotti, che ha sottolineato: "L'applicazione offerta dalla
Fimmg mira a far entrare nel percorso di E-health il settore
della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai mancati
investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema
di certificazione di malattia". (AGI)
Pgi
091114 GIU 11

NNNN
SANITA': FIMMG LANCIA 'APP' CERTIFICATI ONLINE PER MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE =
GRATUITA DAL PRIMO LUGLIO

Milano, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dal 1 luglio i
medici di continuita' assistenziale iscritti alla Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale) potranno scaricare gratuitamente
un'applicazione sui loro palmari e tablet, per la compilazione dei
certificati di malattia online. Il segretario nazionale della Fimmg
Giacomo Milillo - comunica infatti il sindacato in una nota - ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira' una
app 'griffata' Fimmg.

"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della continuita'
assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di sviluppo
informatico - spiega Milillo - E' un primo passo che potra' aprire
nuovi orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare ai
giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle esigenze di
utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un mercato poco competitivo
e pertanto troppo oneroso economicamente per i medici".

Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti. "L'applicazione offerta dalla
Fimmg - sottolinea - mira a far entrare nel percorso di E-health il
settore della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai
mancati investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema di
certificazione di malattia".

(Com-Opa/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 13:21

NNNN**SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APP GRATUITE AI MEDICI
A LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici
di continuita' assistenziale iscritti della Fimmg potranno
scaricare gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet
per la compilazione dei certificati online di malattia. Il
segretario nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira'
una applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".

(WEl/ Dire)
16:07 09-06-11

Lavoro: Ok da CDM a novità su permessi e congedi

LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI
TUTTE LE NORME DECISE INSIEME A SACCONI PER PUBBLICO E PRIVATO

(DIRE) Roma, 9 giu. - Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, ha approvato il
decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che
privati, cosi' come richiesto al governo dal 'collegato lavoro'
(Legge n. 183 del 4 novembre 2010). La conferma dal ministero
della Pa che sottolinea: "Le modifiche introdotte ridefiniscono i
criteri e le modalita' per la loro fruizione e consentono di
eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti
fino ad oggi. Si tratta di un provvedimento che da un lato
favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro
stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi
o illeciti".
La lunga nota spiega articolo per articolo le norme.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la
lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in
caso di aborto o morte prematura del bambino. L'articolo 3
definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bambini disabili, sciogliendo inoltre alcuni dubbi
interpretativi: per ogni minore con handicap in situazioni di
gravita', uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del
congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino; i
genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme),
in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di
complessivi tre anni; viene previsto un prolungamento del congedo
anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il
minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.(SEGUE)

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -2-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 4 regolamenta invece il congedo
per l'assistenza a un portatore di handicap grave. Il diritto a
fruire dei permessi ex lege 104/1992 spetta a entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione
di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. Nell'arco della vita
lavorativa il congedo non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha inoltre diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
contribuzione figurativa compresa. Tale periodo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita'
e del trattamento di fine rapporto. Recependo le indicazioni
della Corte costituzionale, viene inoltre stabilito un ordine di
priorita' tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente,
fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro
di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti).
La ratio, continua il comunicato del ministero della Pa, e'
quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo
in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di
parentela si presume siano piu' vicini anche affettivamente alla
persona disabile. Tale norma si colloca in un'ottica di
contenimento degli abusi e della spesa, poiche', stabilendo un
preciso ordine di priorita' tra i legittimati - derogabile solo
in presenza di certe circostanze - vuole evitare che il congedo
sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all'assistenza della persona disabile. Al fine di garantire
un'assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile e' ricoverata a tempo pieno e
qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
(SEGUE)

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -3-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 5 disciplina invece il congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. É facolta'
discrezionale dell'amministrazione concedere tale congedo anche
ai dipendenti "contrattualizzati". La sua fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che abbiano gia' ottenuto il
titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del
congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno
accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro,
nei due anni successivi al periodo di aspettativa, e' tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Il 6 disciplina l'assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave. Il dipendente puo' infatti
assistere anche piu' persone disabili ma solo se queste sono
parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150
chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi
effettivamente sostenuti.
L'articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi.
Chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%) possano
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per
cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza
del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un
congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche
retribuito. Il lavoratore e' comunque tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. L'8
disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e
affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia, anziche' entro il primo
anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica
entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua eta'.

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN

Pedaggi ciò che il governo non ci fa sapere "..Maestà! Il popolo ha fame! Dategli brioches! Correva l’anno 1789, alla vigilia della presa della Bastiglia, e prima di perdere la testa nel vero senso della parola, la allora Regina di Francia, Maria Antonietta, non trovò nient’altro di meglio da dire di fronte al dramma e alla disperazione del popolo di Francia ridotto allo stremo dalla fame e sul punto di ribellarsi. Maria Antonietta.....",alla fine la sua testa cadde e non in senso metaforico

Pedaggi/ Zingaretti: baste imbrogli, pronti a ricorso al Tar
Parole Ciucci inequivocabili, balzello sarebbe iniquo

Roma, 9 giu. (TMNews) - "Basta imbrogli. Siamo stati, purtroppo,
facili profeti: il progetto di legge bocciato due giorni fa dal
Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul Gra e sulla
Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una spada di Damocle
sulla testa dei cittadini del territorio romano. Un balzello
iniquo che colpirebbe in modo particolare studenti, pendolari e
lavoratori, già impoveriti dalle tasse di questo governo". Così
in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingeretti, secondo il quale le parole del presidente dell'Anas
sono "inequivocabili e lasciano spazio solamente ai ricorsi al
Tar e al Consiglio di Stato, strada che la Provincia di Roma ha
già percorso vittoriosamente la scorsa estate e che siamo pronti
a intraprendere un'altra volta nel momento in cui il governo
presenterà il decreto legge".

"Fra tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei
Ministeri - conclude Zingaretti - la coppia Bossi-Berlusconi sta
facendo perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro
Paese".

Red/Cro

091611 giu 11
PEDAGGI: CHITI (PD), E LE TASSE AUMENTANO... =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge
bocciato dal Governo due giorni fa non riguarda i nuovi
pedaggi previsti per il Grande raccordo anulare e per
l'autostrada Roma-Fiumicino". Lo dice il commissario del Pd
Lazio, Vannino Chiti, che aggiunge: "La realta', dimostrata dai
fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i cittadini di
Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la destra
al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano".
Per Chiti: "Il Partito democratico del Lazio continuera',
come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini
da una maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione
economica. Lo faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo
nuovamente eventuali ricorsi presso la giustizia
amministrativa". (AGI)
Cav
091555 GIU 11
AUTOSTRADE: CHITI (PD), PEDAGGI NON BOCCIATI DA GOVERNO E TASSE AUMENTANO =

Roma, 9 giu. (Adnkronos)- ''Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge bocciato dal
Governo due giorni fa non riguarda i nuovi pedaggi previsti per il
Grande raccordo anulare e per l'autostrada Roma-Fiumicino. La realta',
dimostrata dai fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i
cittadini di Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la
destra al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano''. Lo afferma il commissario del
Pd Lazio Vannino Chiti, in una nota.

''Il Partito Democratico del Lazio - aggiunge Chiti -
continuera', come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini da una
maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione economica. Lo
faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo nuovamente eventuali
ricorsi presso la giustizia amministrativa''.

(Sec-Mcc/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 15:44

NNNN
PEDAGGI: META, PROVENTI AUTOVELOX PER MANUTENZIONE STRADE
E NON PER RISANARE IL DEBITO E LA POLITICA SBALLATA DI TREMONTI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del Presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo. Da parte nostra abbiamo provato nei mesi
scorsi a presentare alcune proposte emendative alla Camera,
bocciate in piu' occasioni dal Governo e dal Pdl''. Lo afferma
il deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla
Camera, Michele Meta, commentando le parole del Presidente
dell'Anas, Pietro Ciucci, in Senato.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - spiega Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1300 chilometri di autostrade Anas. Anche perche', come ha
avuto modo di spiegare l'Anas nella nota sui conti del 2010, i
proventi dei nuovi pedaggi non saranno destinati alla
manutenzione delle strade ma al risanamento dei debiti dello
Stato. Si tratta di un'operazione scorretta del Governo -
conclude Meta - che non puo' scaricare sulle tasche dei
pendolari che non hanno alternative all'utilizzo dell'automobile
i costi delle politiche economiche sballate di Tremonti''.
(ANSA).

COM-IA
09-GIU-11 15:43 NNNN
PEDAGGI: GASBARRA, ANCHE ANAS BOCCIA ALEMANNO, ORA RICORSO

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente di Anas,
Ciucci confermano quanto avevamo detto tre giorni fa e cioe' che
i pedaggi sono legge dello Stato e che il ministro Matteoli, nel
fermare il progetto della Lega, aveva confermato i pedaggi sul
Grande Raccordo Anulare cosi' come sugli altri 1.200 chilometri
di strade, come previsto dalla legge. Purtroppo il sindaco
Alemanno ha preso un altro abbaglio e la sua linea cosi' come
quella del Pdl viene bocciata anche dallo stesso Ciucci''. Lo
scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico Gasbarra
della Commissione Trasporti della Camera.
''La legge, voluta da Tremonti, e' stata votata dalla destra,
dalla Lega ed e' una vera e propria tassa. In attesa che il
sindaco scelga l'auto con cui andare a distruggere i nuovi
caselli elettronici, mi auguro - conclude Gasbarra - che almeno
voglia dare disposizione alla avvocatura del Campidoglio
affinche' si unisca a quella della Provincia di Roma per mettere
in campo un ricorso e fermare il nuovo balzello''. (ANSA).

COM-RO
PEDAGGI: ZINGARETTI; BASTA IMBROGLI, PRONTI A RICORSO TAR

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Basta imbrogli. Siamo stati,
purtroppo, facili profeti: il progetto di legge bocciato due
giorni fa dal Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul
Gra e sulla Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una
spada di Damocle sulla testa dei cittadini del territorio
romano. Un balzello iniquo che colpirebbe in modo particolare
studenti, pendolari e lavoratori, gi… impoveriti dalle tasse di
questo governo". Lo ha detto il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingeretti.
"Le parole di Ciucci sono inequivocabili e lasciano spazio
solamente ai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, strada che
la Provincia di Roma ha gi… percorso vittoriosamente la scorsa
estate e che siamo pronti a intraprendere un'altra volta nel
momento in cui il governo presenter… il decreto legge. Fra
tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei Ministeri -
conclude Zingaretti -, la coppia Bossi - Berlusconi sta facendo
perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro Paese".

(ANSA).

ST
PEDAGGI: PD ROMA, BUGIE DI ALEMANNO SU TARIFFE GRA =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "E' evidente che la nota entusiastica di
Alemanno di due giorni fa sul rischio evitato per il pedaggio
sul Gra e sulla Roma-Fiumicino non era altro che l'ennesima
bugia, probabilmente pronunciata per compiacere il ministro e
compagno di corrente, Altero Matteoli". Lo dice il segretario
del Pd Roma, Marco Miccoli, che aggiunge: "La verita' l'ha
detta ancora una volta il presidente dell'Anas Ciucci che ha
smentito il sindaco della capitale e il ministro delle
Infrastrutture: sui pedaggi infatti l'Anas non intende placarsi
e il 'progetto pedaggi' va avanti con forza. Si tratta
dell'ennesima tassa che il governo Bossi-Berlusconi, alleato di
Alemanno, impone ai cittadini di tutto il territorio romano.
Una vergogna che non possiamo tollerare soprattutto da parte di
chi, come Alemanno, dovrebbe difendere gli interessi della
nostra comunita', e invece si dimostra bugiardo come Pinocchio,
non riuscendo mai a dire la verita' ai romani". (AGI)
Cav
091239 GIU 11

NNNN
ANAS: CIUCCI, BENE MATTEOLI, GOVERNO VA AVANTI SU PEDAGGI

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Condivido la valutazione del
ministro Matteoli riguardo alla contrarieta' della
regionalizzazione dell'Anas'', mentre sui pedaggi ''il Governo
sta lavorando''. Lo afferma il presidente dell'Anas, Pietro
Ciucci, a margine di un'audizione al Senato.
Ciucci non crede all'ipotesi, circolata sulla stampa, di una
marcia indietro dell'esecutivo sul pedaggiamento di tratte come
la Salerno-Reggio Calabria e il Grande raccordo anulare di Roma.
''Sui pedaggi opera l'articolo 15 del decreto 78, tuttora in
vigore, a cui noi siamo tenuti ad ispirarci - dichiara Ciucci -
il decredo del Presidente del Consiglio (che definira' le tratte
a pagamento, ndr) credo sia in definizione presso i ministeri
competenti. Il Governo sta lavorando''. Nessuna previsione sui
tempi necessari all'approvazione ''Sul quando non posso dare
indicazioni. Io mi limito ad attenermi alla legge come tutti i
cittadini e tento di operare in sintonia con questa nel modo
piu' efficiente''.(ANSA).

Y19
09-GIU-11 10:36 NNNN

NNNN

PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI

PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE
DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo''. Lo afferma il capogruppo del Pd in
commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, commentando le
parole del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, il quale
conferma che il Governo va avanti sui nuovi pedaggi.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - continua Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1.300 chilometri di autostrade Anas''. (ANSA).

Y19
09-GIU-11 14:36 NNNN

LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ (link diretto al sito dell'autore)

LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ
In tema di videosorveglianza dei lavoratori, con riferimento al valore probatorio di registrazioni audiovisive legittime (in quanto volte a realizzare controlli difensivi da parte del datore di lavoro), la S.C. ha precisato che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve essere, oltre che tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
 
Testo Completo: Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011
(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Napoletano)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI (link diretto al sito dell'autore)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa comunicazione.
RICORSO PER CASSAZIONE - PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - ENUNCIAZIONE DA PARTE DELLE SEZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA' - IN SEDE CAMERALE - AMMISSIBILITA'
L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’art. 363, terzo comma cod. proc. civ. può essere pronunciato da una sezione semplice anche in sede camerale e può avere ad oggetto una questione giuridica, ritenuta di particolare importanza, anche diversa dalle ragioni attinenti all’inammissibilità del ricorso.
 
Testo Completo: Ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011 
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore  P. D’Ascola)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI (link diretto al sito dell'autore)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.
 
Testo Completo: SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI  - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.

Sentenza n. 6971 del 25 marzo 2011.
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore S. Petitti,).


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Cassazione "...All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico. ..."

INDAGINI PRELIMINARI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico.  Avverso  la richiesta  di  archiviazione  proponeva  opposizione  la   p.o.   ####################          ####################,  censurando l'incompletezza delle indagini  svolte  dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di ####################  con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.,  comma 4, riteneva  necessari  accertamenti  integrativi  costituiti 
da   una estensione  o  rinnovazione  della già disposta  consulenza  medico- legale,  scandita  anche  dall'esame della  persona  offesa  e  dalla valutazione   del  materiale  documentario  dalla  stessa   prodotto.
All'uopo  concedeva  al  p.####################  il  termine  di  tre  mesi  per  detti accertamenti suppletivi.
Svolte  le  indagini  integrative indicate dal  g.i.p.,  il  p.####################  ha rinnovato  il  23.6.2009  la richiesta di archiviazione  degli  atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati  dalla denunciante  -  p.o.            ########################################. Aderendo alla  richiesta  del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso  ai  sensi  dell'art.  410  c.p.p.,  comma  2,  ha  deliberato l'archiviazione  del  procedimento  penale  per  infondatezza   della notizia di reato.
La persona offesa                  #################### propone, con il ministero del  difensore, ricorso per cassazione contro il decreto  del  g.i.p. del  Tribunale  di  ####################, chiarendo di aver  presentato  tempestiva opposizione  alla nuova richiesta di archiviazione  del  p.####################,  sulla quale  il  giudice  ha  tralasciato di pronunciarsi.  Sicchè  deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti  il  contraddittorio processuale  ex  art.  127  c.p.p. (omessa  fissazione  dell'udienza  camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.,   comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento  alla pur  interposta  opposizione; b) per totale  difetto  di  motivazione sulle  ragioni  fondanti  la  ridetta  opposizione  della  p.o.,  non dichiarata  neppure incidentalmente inammissibile,  incentrate  sulle improprie  conclusioni  medico-legali raggiunte  dai
consulenti  del p.####################.
Il ricorso di                  #################### è assistito da fondamento.
Vero  è  che - come rileva il concludente P.G. in  sede -  l'atto  di opposizione  della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente  depositata il 23.3.2011), in guisa da  indurre  il  dubbio che  il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza,  anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale  tra  il Tribunale di #################### e la Procura della  Repubblica di Perugia, un  cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art.  52  c.p.p.,  comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta  dichiarazione  di  astensione  del  Procuratore   della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora  il P.G.  in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente  a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di  Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì  ben  nota alla  stessa persona indagata            #################### (come si desume dalla memoria difensiva  depositata il 9.3.2011).
Tanto  precisato, deve prendersi atto che il giudice per le  indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento  penale  ai sensi dell'art. 410 c.p.p.,  comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione  della denunciante persona offesa           ########################################.  In presenza  di  un atto di opposizione della persona offesa  il  g.i.p. decidente  può  disporre  legittimamente  l'archiviazione  de  plano soltanto    quando    ricorrano   le   due   condizioni    costituite dall'inammissibilità  evidente  dell'opposizione   e   dalla   coeva infondatezza  della  notitia criminis. Il  provvedimento  del  g.i.p. laziale  si  è  espresso su tale secondo profilo, ma  ha  totalmente ignorato  il  primo, tralasciando di prendere in esame  l'opposizione della             ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione  del p.####################.
Giova   al   riguardo  osservare  che  il  risalente  e   contrastato orientamento  giurisprudenziale,  evocato  nella  memoria   difensiva dell'indagato       S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p.,  è affatto fuorviante  e non pertinente. Fuorviante perchè anche il  richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv.  218831)  presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti  e   delle deduzioni   dell'atto  di  opposizione,  quand'anche   al   fine    di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente  eluso.  Non  pertinente alla  luce  del  dictum  delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto-  hanno statuito  che  il  g.i.p. può provvedere de  plano  sulla  reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
 indagini suppletive,   indicate  dal  giudice  all'esito  del  contraddittorio camerale)  "qualora la persona offesa non abbia presentato una  nuova opposizione  ovvero  quest'ultima  sia  inammissibile"  (Cass.  S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In  ragione  dell'omessa fissazione da parte del g.i.p.  dell'udienza camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.  e  comunque  della  totale mancanza     di     motivazione    sull'eventuale    inammissibilità dell'opposizione  della persona offesa, il decreto  di  archiviazione oggetto  di  ricorso  risulta  affetto  da  insanabile  nullità  per violazione   del   diritto   della    medesima   persona   offesa   al contraddittorio.  Per l'effetto l'impugnato decreto di  archiviazione va  annullato  senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale  di #################### per l'ulteriore corso in  relazione al necessario esame,  nelle modalità   previste  dalla  legge   processuale,  della   opposizione proposta  dalla persona offesa avverso la richiesta di  archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla  senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi  gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.

Cassazione "...I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  ........"

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14673Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1)   La  Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28 settembre 2009,  ha confermato  la sentenza 20 dicembre 2007 del Tribunale  di  Brindisi, sez. dist. di Ostuni, che aveva condannato             ####################, previa concessione  delle attenuanti generiche equivalenti  alla  contestata aggravante,  alla  pena  ritenuta di  giustizia  per  il  delitto  di omicidio colposo in danno di             ####################.
I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  .....
Nelle  sentenze  di  merito - che hanno fondato  la  decisione  sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico  ministero  e sulle dichiarazioni dei testimoni - si sostiene che l'imputato doveva essere  ritenuto responsabile del decesso perchè la velocità tenuta dal  veicolo da lui condotto (circa 93-94 km. orari a  fronte  dei  50 km. orari consentiti) gli aveva impedito di frenare tempestivamente o di  compiere  una manovra idonea ad evitare l'investimento;  condotte che  sarebbero state possibili se la velocità si fosse mantenuta nei limiti indicati.
2)  Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso       L.      A. il quale ha dedotto i vizi di "illogicità della motivazione, carenza di prove, contraddittorietà della  motivazione".
Il  ricorrente riproduce integralmente nel ricorso l'atto di  appello nel  quale,  dopo  aver  riportato criticamente  le  conclusioni  del consulente  del #################### e descritto il luogo dell'incidente,  anche  con fotografie riprodotte nel testo, vengono illustrate le contraddizioni in  cui sarebbe incorso l'esperto ed esaminate le dichiarazioni  rese dai  testimoni e dal consulente e si  sostiene l'erroneità della tesi secondo   cui  una  traccia  gommosa  lasciata  sull'asfalto  sarebbe riconducibile all'auto condotta dall'imputato che, essendo munita del sistema ABS, non poteva lasciare tracce di frenata. Nel medesimo atto d'appello  riprodotto  nel  ricorso  si  criticavano  analogamente  le valutazioni  del  consulente  per individuare  i  tempi  di  reazione psicotecnica.
Dalla  rivalutazione  di questi elementi nell'appello  si  traeva  la conclusione che l'imputato, al momento dell'incidente, marciava  alla velocità di circa 15 km. orari, che             #################### si era parato improvvisamente  di fronte al conducente ad una distanza  minima  che non gli ha lasciato il tempo di compiere alcuna manovra di emergenza.
Dopo  l'urto, poichè il corpo della vittima era rimasto  sul  cofano dell'autovettura investitrice, il conducente aveva terminato la corsa lentamente  per  evitare  che il corpo cadesse  in  terra  e  venisse schiacciato dal veicolo.
Fatta   questa   premessa  il  ricorrente  enuncia   una   serie   di contraddittorietà  e  illogicità nelle  quali   sarebbe  incorso  la sentenza d'appello in particolare perchè:
-  non avrebbe stabilito il grado di corresponsabilità della vittima pur ritenuta aver agito in modo imprudente;
-  non  avrebbe  spiegato  le ragioni della  mancata  apertura  degli airbags che sarebbe dovuta avvenire se il corpo  fosse stato investito alla velocità ritenuta dai giudici di merito;
-  avrebbe  ritenuto attendibile il teste        S. (collega  della vittima)  malgrado  la non credibilità delle sue affermazioni  sulla possibilità di vedere, dopo essersi voltato a seguito dell'urto,  il corpo   del   collega  ancora  in  aria  e  non  avrebbe   preso   in considerazione  le dichiarazioni del teste         C.  secondo  cui        S. non si era accorto di nulla;
-  sarebbe stata ricondotta all'autovettura condotta da       L. la traccia  di  frenata malgrado l'auto fosse dotata di  sistema  ABS  e tanto  più che il segno lasciato sull'asfalto  è una traccia  a  "V" che uno pneumatico non può lasciare;
- non sono stati chiariti alcuni punti oscuri della vicenda (dopo due mesi  l'auto  era  pulita pur essendo rimasta  all'aperto;  la  prova dell'impianto frenante è avvenuta, da parte del consulente del  #################### senza  la  partecipazione dei consulenti di parte e  senza che  se  ne desse atto a verbale).
3)  Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Anzi  per  alcuni  aspetti il ricorso è anche inammissibile  perchè diretto   ad  una  rivalutazione  del  compendio  probatorio  diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
A  tutti  i  problemi proposti con l'appello la Corte  di  merito  ha infatti  dato  risposte adeguatamente motivate ed  esenti  da  alcuna illogicità.
Va  premesso che i giudici di merito hanno sottolineato entrambi come la   vittima  abbia  concorso  con  la  sua  condotta  imprudente  al verificarsi  dell'evento; il primo giudice ne ha tenuto  conto  nella determinazione  della  pena  che  la  Corte  di  merito  ha  ritenuto adeguata, confermandola. Non era invece obbligo dei giudici di merito indicare la percentuale del concorso di colpa della persona offesa in mancanza di costituzione di parte civile.
Ma  i  giudici di merito hanno individuato nell'eccesso di  velocità dell'autovettura  condotta dall'imputato (quasi  pari  al  doppio  di quella  massima  consentita)  la  causa  principale  dell'evento;  la velocità  eccessiva non avrebbe consentito a        L.  di  frenare tempestivamente o di porre in essere una diversa manovra di emergenza atta ad evitare l'incidente o, quanto meno, a ridurne le conseguenze.
A  queste conclusioni sulla velocità effettivamente tenuta i giudici di  merito  sono  pervenuti non in modo apodittico e  immotivato  ma, richiamando  le  conclusioni  del  consulente  tecnico  del  pubblico ministero,  hanno fatto riferimento: alla gravità delle  conseguenze derivate   alla  persona  investita  e  riconducibili  all'urto   con l'autoveicolo;   alle   conseguenze   rilevate   sulla    carrozzeria dell'autoveicolo condotto dall'imputato (tenute ben  distinte,  dalla sentenza   impugnata,   da   quelle   conseguenti   al   tamponamento successivamente subito ad opera di altra  autovettura); alle tracce di frenata  rilevate sull'asfalto; alla posizione di quiete assunta  dal veicolo investitore.
La   sentenza  impugnata  ha  fatto  altresì  riferimento  al   peso dell'autovettura investitrice, al tempo psicotecnico di frenata e  al coefficiente di attrito.
Come è agevole verificare si tratta di una ricostruzione fondata sui rilievi  tecnici e sui pareri acquisiti, esaminati criticamente,  che valgono da soli a confermare l'inesistenza dei vizi logici denunziati anche  indipendentemente  dalle deposizioni  testimoniali  richiamate dalle  sentenze  di  merito ed in particolare di quella  del  collega della  vittima               S.R. che ha udito il rumore accelerato del motore della macchina condotta dall'imputato e l'impatto violento di questo veicolo con il corpo di             ####################.
4) Vi sono due ulteriori aspetti proposti con i motivi di ricorso sui quali  occorre soffermarsi e che riguardano le risposte  date,  dalla sentenza  impugnata,  ad  alcuni punti rilevanti  prospettati  con  i motivi di appello.
Si  tratta  di due punti significativi: la riconducibilità  all'auto investitrice dei segni di frenata rilevati sull'asfalto e la  mancata apertura  degli  airbags che avrebbe dovuto verificarsi,  secondo  il ricorrente,  se l'impatto fosse avvenuto alla velocità ritenuta  dai giudici di merito.
Ad  entrambi  questi quesiti la Corte di merito ha  fornito  adeguata risposta.  Quanto  al primo la Corte ha premesso la  correttezza  del rilievo  secondo  cui il sistema frenante ABS -  non  consentendo  il bloccaggio   delle  ruote  -  in  linea  di  massima  impedisce   che sull'asfalto rimangano segni di frenata lasciati dai pneumatici; ma a fronte  di una frenata improvvisa, come quella avvenuta nel  caso  in esame, alcune tracce più ridotte rimangono  comunque anche con questo sistema  frenante  ed  hanno caratteristiche riconducibili  a  quelle delle tracce rinvenute sul luogo dell'incidente.
A   queste   conclusioni  la  sentenza  è  pervenuta  valutando   le argomentazioni del consulente il quale, peraltro, ha fondato  la  sua conclusione anche su altri aspetti quali la diversa consistenza delle tracce  di  frenata  ricondotta alla  circostanza  che  chi  vede  un ostacolo  sulla destra è portato a sterzare verso sinistra  (manovra che  l'ABS consente proprio perchè evita il bloccaggio delle ruote);
il  che  comporta  una  diversa aderenza dei  pneumatici  sulla  sede stradale.
Anche  in  relazione  al  problema riguardante  la  mancata  apertura dell'airbag  la  sentenza  impugnata ha  fornito  risposta  -  sempre richiamando  le  conclusioni del consulente -  rilevando  (dopo  aver premesso   che   non   era  stato  possibile  valutare   l'efficienza dell'apparato  installato sull'autovettura  condotta  da        L.) come i limiti di velocità cui si riferiscono le regole tecniche (che prevedono l'apertura del sistema ad uno scontro di circa 40 km. orari per gli urti frontali) valga solo per gli urti tra autoveicoli mentre l'urto  contro  una massa di gran lunga inferiore non  può  avere  il medesimo effetto.
In  conclusione  anche  su questi aspetti la  sentenza  impugnata  ha fornito una risposta adeguata ed esente da alcuna illogicità. 5)  Alle considerazioni in precedenza svolte consegue  il rigetto  del ricorso  con  la  condanna del ricorrente al  pagamento   delle  spese processuali.P.Q.M.
La  Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione "...L'imputata  è  accusata del reato di cui all'art. 336 c.p.,  perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli  Agenti di Polizia di Stato,  appartenenti alla Sezione Volanti, usava  nei  confronti degli stessi minaccia, proferendo  le  testuali parole:  "ma  chi  siete  voi,  che  cazzo  volete,  non  vi   dovete permettervi  a  fermarmi, non sapete con chi avete  a  che  fare,  vi faccio passare una brutta serata, siete  ridicoli con quella specie di divisa  che  avete addosso, che vi credete di essere, non  vi  do  un cazzo  di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per  farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci  voi  che avete i coglioni sotto"..."

CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13402
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
####################  ricorre personalmente contro la sentenza 8  luglio 2010  della  Corte  di  appello di Catanzaro  che  ha  confermato  la sentenza 12 marzo 2008  del Tribunale di Catanzaro di condanna per  il delitto ex art. 336 cod. pen..
1.) il capo di imputazione.
L'imputata  è  accusata del reato di cui all'art. 336 c.p.,  perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli  Agenti di Polizia di Stato,  appartenenti alla Sezione Volanti, usava  nei  confronti degli stessi minaccia, proferendo  le  testuali parole:  "ma  chi  siete  voi,  che  cazzo  volete,  non  vi   dovete permettervi  a  fermarmi, non sapete con chi avete  a  che  fare,  vi faccio passare una brutta serata, siete  ridicoli con quella specie di divisa  che  avete addosso, che vi credete di essere, non  vi  do  un cazzo  di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per  farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci  voi  che avete i coglioni sotto" (fatti del   (OMISSIS)).
2.) i motivi di ricorso.
Con  un  primo  motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza  ed erronea  applicazione della legge sul presupposto: che  nella  specie "non vi era alcun atto del pubblico ufficiale da coartare", atto  che non  sarebbe  neppure  stato indicato nella motivazione  della  corte distrettuale; che difettava comunque l'elemento psicologico.
Con  un  secondo  motivo  si  lamenta vizio  di  motivazione  essendo mancata,   pur  a  fronte  di  uno  specifico  motivo   di   appello, l'individuazione  dell'atto impedito, tale non potendosi  considerare l'esigenza  di identificazione della donna, persona conosciuta  dagli agenti.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Innanzitutto  una  lettura, anche superficiale, delle  decisioni  dei giudici  di  merito le quali integrano una doppia conforme pronuncia, rende  manifesto  che  l'atto "coartato" dei pubblici  ufficiali  era l'accertamento della identità personale dell'imputata, correttamente richiesto  nei  contesti  della condotta della  donna,  la  quale  si accompagnava e stava litigando con persona nota come pregiudicato.
Nè  può  valere,  a  giustificare la condotta  omissiva  della  D.    N.,   la   circostanza  che  la  sua  identità  era   conosciuta all'Ufficio, considerato che il reato di cui all'art. 651  cod.  pen. si  perfeziona  con  il  semplice  rifiuto  di  fornire  al  pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale,  per  cui è   irrilevante,   ai  fini  dell'integrazione  dell'illecito,   che l'identità  del soggetto sia facilmente accertata per la  conoscenza personale  da  parte del pubblico (Cass. pen. sez. 6, 34689/2007  Rv.
237606  Massime precedenti Conformi: N. 1804 del 1985 Rv. 168010,  N. 851  del  1995 Rv. 200588, N. 6052 del 1995 Rv. 201435, N.  9337  del 1995 Rv. 202978, N. 34 del 1996 Rv. 203851).
Inoltre,  quanto  alla  legittimità della  richiesta  stessa,  ferme restando le precedenti argomentazioni, va rammentato che in  tema  di rifiuto  d'indicazioni  sulla  propria identità  personale,  di  cui all'art.  651  cod.  pen.,   il  giudice  penale  può  sindacare   la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice  profilo  della qualifica soggettiva e della  competenza  del richiedente,  ma non può (come sembra esigere il ricorso)  investire anche  la  discrezionalità della concreta  iniziativa  del  pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta. (Cass. pen.  sez. 1, 7250/1993 Rv. 197886 Massime  precedenti Conformi: Rv. 136559).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge.
Il  ricorso premette in fatto che il decreto di citazione a  giudizio in  appello è stato erroneamente notificato all'avv. Domenico Aiello e  non  all'avv.  Claudia  Orsini, e che all'udienza  8  luglio  2010 l'imputata è risultata difesa da difensore nominato quale  sostituto d'udienza dal difensore di fiducia avv. Claudia Orsini, il quale  non ha sollevato questione alcuna in sede dibattimentale.
Su  tale  premessa si chiede una pronuncia circa la  legittimità  di tale  comportamento e, in particolare, si chiede se la  nullità  del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto notificato a   soggetto  non  difensore  (l'avv.  Domenico  Aiello  è  soggetto totalmente  estraneo  al  giudizio ancorchè precedente  difensore  e collega   di  studio  dell'avv.  Orsini),  unitamente  alla   mancata proposizione   di  eccezioni  processuali  da   parte  del   sostituto processuale  nominato  non  sia motivo di  nullità  della  impugnata sentenza, dal momento che la Corte ha giudicato senza rilevare  detta evidente  nullità  del  decreto, pur potendo peraltro  correttamente giudicare stante il comportamento processuale del difensore ancorchè rappresentato da sostituto processuale.
Il  quesito su cui si sollecita una pronuncia è, dunque, se sussiste un onere a pena di nullità di evidenziare l'esistenza di un vizio di nullità  rilevabile d'ufficio, ancorchè sanato nel caso  di  specie dalla  formale  presenza  del  difensore  nominato  e  dalla  mancata proposizione  di eccezioni procedurali, ovvero se la sanatoria  delle irregolarità,  in  applicazione delle  norme  di  legge,  esoneri  i Giudici   anche  dal  rilevare  i  motivi  di  palese   nullità   e, conseguentemente,   determini  la  regolarità   di   una   pronuncia nonostante l'evidente omissione di applicazione di norme procedurali.
Ritiene il Collegio che il vizio procedurale, sanato per volontà  di chi  avrebbe titolo per dedurlo, non impone al giudice alcun  rilievo formale  della verificata nullità e ciò nel rispetto del  principio affermato  dalla Corte delle leggi (Corte costituzionale,  ord.  8-10 maggio  2000,  Pres.  Mirabelli, rel. Flick)   secondo  cui  non  ogni irregolarità  processuale conduce alla sanzione di nullità,  specie ove  si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella  sua direttiva  di  esordio, ha espressamente sancito  il  criterio  della massima   semplificazione   nello  svolgimento   del   processo   con eliminazione  di  ogni  atto  o attività non-essenziale".  "Inoltre, l'insistito  richiamo del legislatore delegante alla  semplificazione delle  forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione  della  cause  di nullità ai  soli  vizi  di
forma  che rispondano ad altrettanti difetti  di sostanza.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p.,  la  condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali  e di  una  somma in favore della Cassa delle ammende che si stima  equo determinare in Euro 1500,00 (mille).P.Q.M.
dichiara   inammissibile  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al pagamento  delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00  in favore della  Cassa delle ammende.

Cassazione "...Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-04-2011, n. 9508
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   tribunale  di  Locri con sentenza del 7 novembre  2008  rigettava l'appello  proposto dal Comune di Stignano nei confronti  di      D.        F., per la riforma della sentenza resa il 17 giugno 2006  dal giudice   di   pace  di  Stilo,  con  la  quale  era  stata   accolta l'opposizione   proposta  dal  suddetto  in  relazione   a   sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità.  Nella  specie, la violazione era stata  accertata  in  un tratto   di  strada  non  ricompresa  dal  Prefetto  tra
le   strade extraurbane  secondarie   in  cui è stata  accertata  l'esistenza  di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature  a distanza. Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione  immediata dell'infrazione, obbligatoria  ex  art.  201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox,  gestita direttamente da organi di polizia, perchè  il  veicolo  era  a distanza dal  posto  di  accertamento  e comunque per l'impossibilità di  fermarlo in tempo utile.
Esaminando   una  delle  questioni  riproposte  da  parte  appellata, rilevava  inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza  del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il  quale non   poteva   pertanto  costituire  valida  fonte  di  prova   della trasgressione.
Il  Comune  ha  proposto  ricorso per  cassazione  notificato  il  21 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il  giudice  relatore  ha avviato la causa a decisione  con  il  rito previsto  per  il procedimento in camera di consiglio, ravvisando  la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4,  nonchè violazione degli artt. 142, 200  e  201  C.d.S., affermando che la disposizione dell'art.  4  del citato  D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di  polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo  di  apparecchiature elettroniche tutte le volte  in  cui,  non rientrando  la strada tra quelle espressamente previste dalla  citata disposizione  e  non  essendo la strada stessa inclusa  dal  Prefetto nell'elenco  delle  strade  in  cui possono  essere  impiegate  dette apparecchiature,  queste siano utilizzate direttamente  dagli  agenti stessi,  i quali devono procedere a contestazione immediata salvo  il caso  in  cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S.  e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza,
questa,  che  si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si  chiede alla  Corte di  stabilire  "che  nel caso di accertamento  della   violazione  dei limiti  di  velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.),  da  parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".  Entrambi  i  motivi  sono  manifestamente   fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte,  secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del  2002,  art.  4, comma  1,  convertito, con modificazioni, nella L. n. 168
del  2002,  integrato  con la previsione del comma 2 dello stesso art.  4  -  che indica,  per le strade extraurbane secondarie e per le strade  urbane di   scorrimento,  i criteri di individuazione delle situazioni  nelle quali  il  fermo del veicolo, al fine della contestazione  immediata, può  costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per   le  persone,  situazioni ritenute sussistenti a  priori  per  le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore  abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi  o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento  a distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di  cui  agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche  in  funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si esclude  tout  court  l'obbligo  della
contestazione  immediata.  Ne consegue  che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione  delle apparecchiature elettroniche di rilevamento  al  di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore,  relativamente alle strade diverse da esse,  le  disposizioni che   consentono   tale   utilizzazione  ma   con   l'obbligo   della contestazione  immediata, salve le eccezioni  espressamente  previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass.,  n. 1889 del 2008).
La  Corte non rinviene nelle argomentazioni svolte in ricorso  motivi persuasivi per discostarsi da questo orientamento, riaffermato  anche da Cass. 12843/09.
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata,  denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art.  142 C.d.S.  e  violazione e falsa applicazione dell'art. 345  reg.  esec. C.d.S.,  nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n.  2971;
b)   vizi  di  motivazione  in  ordine  alla  ritenuta  mancanza  del certificato  di  omologazione.  La  manifesta  fondatezza  del  terzo motivo,  che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento  di  questa Corte. Il Comune chiede con  il  ricorso  di ribadire   che   ai  fini  della  sussistenza  del  requisito   della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione,  ciò che  rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e  non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che  nel caso di specie, lo  stesso  verbale  di accertamento dava atto dell'esistenza  di  un decreto  ministeriale  di  omologazione del tipo  di  apparecchiatura utilizzata,  la  Corte  di cassazione ha da  tempo  chiarito  che  la necessità   di  omologazione  dell'apparecchiatura  di   rilevazione automatica,  ai  fini della validità del relativo  accertamento,  va riferita  al  singolo  modello e non al singolo  esemplare,  come  si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16  dicembre 1992, n. 4  95,  art.  345,  comma  2,  così come modificato  dal  D.P.R.  16 settembre  1996, n. 610, art. 197,  secondo cui non ciascun  esemplare ma  le  singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei  lavori  pubblici (Cass., n. 29333 del 2008,  ed  ivi  precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da
 parte  dei competenti  organi  ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed  oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale  operatività, una volta omologato il modello, dipende  soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma  ad un  arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n.  29333  del  2008, cit., Cass., n. 9950 del 2007); -  in  tema  di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei  veicoli  a mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice  della  strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16  dicembre  1992,  n. 495, art. 345)  prevedono che  il  verbale  di accertamento  dell'infrazione debba contenere,
a  pena  di  nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e  debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse  all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex  art.  142 C.d.S. (Cass. n. 29333  del  2008,  cit.).
Corollario  di  questa  affermazione  è  l'insussistenza  di   alcun ulteriore  onere probatorio, a carico dell'Amministrazione,  relativo alla  perdurante funzionalità delle predette apparecchiature  (Cass. 17361/08).
La  relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., soprariprodotta,  è condivisa dal Collegio.
Pertanto  il ricorso deve essere accolto, con conseguente  cassazione della   sentenza  impugnata;  non  risultando  da  essa   motivi   di opposizione  non  esaminati  e  non  apparendo  necessari   ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc.  civ.,  può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria;
parte  opponente,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese  dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto  ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'originaria  opposizione.  Condanna l'opponente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero  giudizio,  che liquida,  quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00,  di  cui Euro  50,00  per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro  250,00  per onorari;  per  il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di  cui  Euro 50,00  per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per  onorari di   avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro  400,00  per  onorari, 200 per esborsi, oltre spese  generali  e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Pediatri denunciano, l'Italia non é un paese per bimbi

SALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI =
POCHI SEGGIOLONI NEI RISTORANTI E ASILI NIDO, APPELLO A POLITICI
PER POLITICHE MIRATE

Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Italia? "Non e'
un Paese per piccoli". Parola di pediatri. I camici bianchi dei bimbi,
riuniti a Milano per il 67esimo Congresso della Societa' italiana di
pediatria (Sip), sono sul piede di guerra. Nel Belpaese il partito dei
'no-kids' avanza e la vita per le famiglie si fa sempre piu'
difficile.

"I seggioloni nei ristoranti sono ormai merce rara. Siamo il
Paese maglia nera su questo fronte. Per non parlare degli spazi
dedicati all'allattamento, anche questi insufficienti, soprattutto nei
centri commerciali", lamenta Marcello Giovannini, professore di
pediatria all'universita' Statale di Milano e presidente della
Societa' italiana di nutrizione pediatrica (Sinupe). "Abbiamo una
percentuale di posti negli asili nido che e' tra le piu' basse al
mondo - gli fa eco il presidente della Sip, Alberto Ugazio - Se a
livello europeo e' previsto che il 33% dei bimbi trovi posto nei nidi,
l'Italia si ferma poco sopra il 22%. Siamo indietro anche rispetto ai
Paesi vicini, come Francia e Germania. E ci distinguiamo in negativo
soprattutto per quanto riguarda i nidi aziendali, uno strumento che
cambierebbe radicalmente la vita delle mamme". E a spiccare come
'citta' ostili ai piu' piccoli' sono soprattutto le metropoli, "dove
e' sempre piu' difficile, e poco salutare, circolare a piedi o in
bicicletta", facendosi largo fra le auto con i loro gas di scarico,
sottolinea ancora Ugazio.

Cosi' la battaglia "per un'Italia piu' a misura di bambino"
diventa "l'obiettivo piu' importante e strategico per la pediatria
italiana". I camici bianchi dei piccoli lanciano un appello ai
politici nazionali e locali: "Bisogna riportare il bambino al centro
delle scelte sociali e politiche del Paese, perche' oggi il quadro e'
davvero sconfortante", avverte Ugazio. (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:11

NNNNSALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI (2) =
MONITO ANCHE SU SPOT TV, TROPPI DOLCI E CARBOIDRATI E POCHE
VERDURE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Siamo il Paese che nel 2010 ha
fatto meno bambini (e' nostro il tasso piu' basso di natalita' al
mondo: 1,2 nati per donna fertile) e gia' questo dimostra lo scarso
interesse per i bambini. Il nostro appello ai politici riguarda anche
la spesa per la famiglia, oggi ferma all'incirca all'1,2% del Pil,
contro una media europea del 2,2% e percentuali che in Germania e
Regno Unito arrivano anche al 3,5%".

Purtroppo, continua, "oggi si registra lo scarso interesse della
politica in generale e delle amministrazioni locali per la mamma, il
bimbo e la famiglia. Forse perche' i bebe' non votano, i loro diritti
passano in secondo piano". Poca l'attenzione anche alla qualita'
dell'aria e alla sicurezza alimentare: "Oggi i nemici del sistema
immunitario - sottolinea Alessio Fasano dell'universita' di Baltimora
- si sono moltiplicati rispetto al passato. Dobbiamo difenderci da
sostanze chimiche e cancerogene, e da alimenti mai visti prima. E non
a caso ci troviamo davanti a epidemie di asma, ad allergie alimentari
sempre nuove. Dobbiamo renderci conto che e' proprio in eta'
pediatrica che si gioca il futuro degli adulti di domani. Spero che la
classe politica ascolti per una volta la classe medica e collabori per
migliorare la qualita' della vita dei piu' piccoli".

La rivoluzione per un'Italia 'baby-friendly', secondo i
pediatri, dovrebbe passare anche dagli spot tv. "Oggi il bambino,
soprattutto per il marketing, e' un oggetto piu' che un soggetto",
osserva Giovannini. Da un monitoraggio sulle pubblicita' televisive
dei due canali italiani piu' seguiti dagli adolescenti (Italia 1 e
Canale 5) emerge uno squilibrio per carboidrati e dolci che insieme
sono protagonisti del 55% degli spot, contro lo 0,6% delle verdure.
Tutti questi problemi, conclude Ugazio, "vanno affrontati al piu'
presto, se non vogliamo che il nostro diventi un Paese di vecchi".

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:22

NNNN

Bimbi XL, da pediatri no a parmigiano in pappe e latte iperproteico

SALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO =
MA CIRCA 80% PICCOLI ITALIANI CONSUMA QUELLO VACCINO GIA' A 6
MESI

Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italia ai primi
posti per prevalenza di baby oversize: si stima che i piccoli in
sovrappeso o obesi tra i 5 e i 17 anni siano 1,2 milioni. E se si
focalizza l'attenzione sulla fascia 6-9 anni si parla di piu' di uno
su tre (il 34,1%). Ora i pediatri puntano il dito contro l'eccesso di
proteine animali, in particolare quelle del latte, e con l'abitudine
definita "cattiva" di introdurre troppo precocemente il latte vaccino
nella dieta dei bebe'.

La tesi, confermata dallo studio europeo Chop (Childhood obesity
project), condotto in 5 Paesi europei fra cui l'Italia, e' che cosi'
aumenti il rischio di obesita'. E i medici dei piccoli arrivano a
dettare un contrordine alle mamme: niente parmigiano nelle pappe dei
piccoli fino a un anno di eta'. Nei primi due anni di vita la regola
e': introito di proteine controllato. Non superare neanche i 20 grammi
di carne o formaggio e i 30 grammi di prosciutto. (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:03

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I pediatri - riuniti in questi
giorni a Milano per il 67esimo Congresso nazionale della Sip (Societa'
italiana di pediatria) - mettono al bando il latte vaccino che non
dovrebbe essere consumato almeno fino a 12-24 mesi d'eta', preferendo
latti ipoproteici nella fase successiva all'allattamento al seno.
Peccato che lo studio Chop sveli un primato negativo dei
baby-italiani: circa l'80% consuma latte vaccino gia' a 6 mesi (77%
dei piccoli allattati al seno e 87% degli allattati con formula).

Al bando anche i latti artificiali a maggior contenuto proteico,
perche' secondo lo studio Chop i bimbi allattati con queste formule
(1,9 g/dl) mostrano nei primi due anni di vita un peso e un indice di
massa corporea (Bmi) maggiori rispetto a quelli allattati al seno o
nutriti con formule a piu' basso contenuto proteico (1,2 g/dl). Tanto
che i pediatri italiani chiedono la "revisione delle raccomandazioni
Ue sulla composizione delle formule, nel senso che venga abbassato il
limite massimo di composizione proteica. E alle industrie produttrici
e' rivolto l'invito ad adeguarsi". (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:09

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (3) =
IL DECALOGO CONTRO PESO IN ECCESSO, ADDIO A BIBERON ENTRO I 2
ANNI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I risultati preliminari della
seconda fase dello studio Chop, ancora in corso e di prossima
pubblicazione, confermano il trend anche a 6 anni: i piccoli che nel
primo anno di vita hanno assunto formule con maggior concentrazione di
proteine risultano piu' 'in carne' rispetto ai coetanei alimentati con
latti a minor apporto di proteine.

Da qui la prima delle 10 regole stilate dai pediatri per
contrastare il peso in eccesso, nell'ambito del progetto
'Mivogliobene' realizzato con il ministero della Salute. Latte materno
almeno per 6 mesi, se possibile fino a 12, perche', sottolinea
Marcello Giovannini, presidente della Societa' italiana di nutrizione
pediatrica (Sinupe) e coordinatore per l'Italia dello studio Chop,
"riduce il rischio di obesita' in eta' scolare del 16-28% rispetto
all'alimentazione con latti formulati. L'effetto protettivo del latte
materno puo' essere spiegato almeno in parte dal minor contenuto
proteico. I primi dati dello studio europeo sembrano confermare
l'ipotesi delle proteine secondo cui l'elevato contenuto proteico
delle formule e del latte vaccino stimola la secrezione insulinica e
attiva la tasfromazione delle cellule preadipocitarie in adipociti
innescando cosi' il pericoloso processo di accumulo del grasso".
(segue)

(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:11

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il secondo punto del decalogo
suggerisce di introdurre alimenti e bevande complementari al latte
materno (eccetto l'acqua) dopo i 6 mesi compiuti. Segue il consiglio
per un apporto proteico limitato e per un 'regime duro' in materia di
bevande caloriche: fino a 6 anni niente te' istantaneo o deteinato,
tisane, succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.

E se a 9 mesi gia' il 97% dei baby italiani consuma latte
vaccino, sul fronte delle bevande caloriche i piccoli del Belpaese
sono i piu' moderati, mentre il primato negativo, fra i 5 Paesi
osservati (Italia, Belgio, Germania, Polonia e Spagna), va ai bimbi
polacchi. L'addio al biberon, continuano i pediatri, deve avvenire al
massimo entro i 2 anni, se non prima. Perche' dopo i 12 mesi il
rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso. (segue)

(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:16

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (5) =
A 3 ANNI STOP A PASSEGGINO E ANDARE A PIEDI, MA OLTRE 70%
PICCOLI VA A SCUOLA IN AUTO

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un altro traguardo strategico e'
a 3 anni: stop al passeggino e ai tour in supermercato a bordo del
carrello per la spesa. "E' importante che i bimbi vadano a scuola a
piedi - sottolinea il presidente della Sip Alberto Ugazio - ma
purtroppo oltre il 70% ci va in auto". I genitori, continuano i
pediatri, devono stare attenti al Bmi dei figli e favorire il
movimento fin dai primi mesi di vita.

Mai mettere i bebe' davanti alla tv prima dei 2 anni, e dopo non
superare le 8 ore a settimana (per tv e videogiochi insieme), mentre
vanno incentivati i giochi di movimento. Anche in questo caso i dati
Istat dipingono tutta un'altra realta': le mura domestiche sono il
luogo di gioco privilegiato dal 97,1% dei bambini da 3 a 10 anni.
(segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:35

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (6) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I baby italiani sono 'tecnivori':
hanno un cellulare gia' sotto i 13 anni (87%), e usano il Pc,
connettendosi tranquillamente a Internet. E se tra i 6 e i 14 anni
c'e' il picco dell'attivita' fisica, dopo i 15 anni comincia la curva
discendente. "Abbiamo davanti due grandi sfide - avverte Ugazio - La
prima e' quella delle malattie croniche: oggi abbiamo 3 milioni di
bambini e adolescenti che convivono con patologie come cardiopatie
congenite, malattie metaboliche, deficit congeniti dell'immunita',
fibrosi cistica. Bimbi che possono diventare adulti anche se la
medicina contemporanea non e' stata in grado di guarirli. La seconda
sfida e' quella della prevenzione attraverso stili di vita salutari".

Buone abitudini a cominciare dalla tavola ("si dovrebbe mangiare
seduti in compagnia di tutta la famiglia almeno a colazione"), fino
dall'attivita' fisica. "E' l'unica via per arginare l'obesita' che
avanza fra i nostri bambini, e le malattie che svilupperanno in futuro
da grandi", conclude Ugazio. Ancora oggi invece il 22,9% dei bimbi di
terza elementare e' sovrappeso, l'11,1% e' obeso. Con uno squilibrio
verso il Sud (si va dal 48% di bimbi oversize in Campania al 15% di
Bolzano) e le bimbe (sono il 51,6% dei baby-XL).

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:40

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