Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
mercoledì 15 giugno 2011
Consiglio di Stato "...Porto d'armi: autorizzazione e revoca Anche dopo il rilascio delle autorizzazione, ogni qual volta l'Autorità ritenga che il soggetto titolare di porto d'armi non dia, in ragione del proprio comportamento, garanzia di piena affidabilità circa il non abuso delle armi, essa è tenuta ad intervenire revocando i provvedimenti autorizzatori ed imponendo il divieto di detenzione di armi e munizioni...."
Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3245
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. G. G. riceveva, nel maggio 2007, la notifica di un atto del Prefetto di Brescia (prot. n. 9051/DDA) che gli vietava, in relazione ad una imputazione per reato di associazione mafiosa, di detenere qualsivoglia arma, munizione o materiale esplodente, atto che impugnava con ricorso sub R.G. 674/2007 dinanzi al Tar Lombardia, sede di Brescia.
Nelle more del giudizio il Prefetto respingeva la richiesta di revoca di detto provvedimento, facendo riferimento, nelle premesse del decreto 9051/DDA del 2 luglio 2009, ad una nota del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia nella quale si dava atto che "la condotta manifestata nel tempo dal Sig. G. è tale da fare ragionevolmente dubitare circa il possesso da parte del predetto del requisito di affidabilità richiesto per la detenzione di armi".
Il sig. G. esercitava il diritto di accesso al fine di visionare la citata lettera del Comando dei Carabinieri, ma alla domanda veniva opposto un divieto di ostensione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994.
L'interessato impugnava, quindi, anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca e congiuntamente faceva valere l'illegittimità del diniego all'accesso agli atti, contestualmente richiedendo la riunione con il primo ricorso incardinato presso lo stesso Tribunale.
Riuniti i due ricorsi e preso atto della rinuncia alla domanda di accertamento del diritto di accesso agli atti, atteso che l'Amministrazione intimata aveva prodotto copia della nota citata nel provvedimento impugnato con il secondo ricorso, il Tar riteneva il primo ricorso n.674 del 2009, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il secondo ricorso n. 1005 del 2009, infondato nel merito.
Avverso la sentenza del Tar Lombardia presentava l'odierno appello il ricorrente deducendo plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
L'Amministrazione intimata si è costituita senza tuttavia depositare memorie difensive.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 6 maggio 2011.Motivi della decisione
1. L'appello non merita accoglimento.
Con il ricorso n. RG 674/2007 veniva censurato in primo grado il divieto di detenzione di armi e munizioni intimato al ricorrente nelle more di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti.
Con il secondo ricorso n. 1005/2009 veniva censurato il provvedimento negativo adottato a seguito della richiesta di riesame inoltrata in esito all'intervenuta assoluzione dall'imputazione del reato di associazione mafiosa perché il fatto non sussiste.
2. Con una prima doglianza il ricorrente si duole che il Tar abbia erroneamente dichiarato improcedibile il primo ricorso ritenendo il provvedimento ivi impugnato, superato dal successivo provvedimento di rigetto della istanza di riesame.
Secondo il ricorrente il Tar avrebbe prima dovuto esaminare il primo ricorso che, se ritenuto fondato, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di improcedibilità del secondo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. La doglianza non merita accoglimento risultando che il Prefetto, nel diniego del provvedimento di revoca, abbia integralmente riesercitato il proprio potere di valutazione in ottemperanza alla richiesta dell'istante mediante una ulteriore e più complessiva valutazione della personalità dello stesso, tale da determinare il superamento del primo provvedimento impugnato.
3. Con ulteriore doglianza l'appellante assume che la motivazione addotta per negare l'autorizzazione sarebbe inidonea, in quanto si sostanzierebbe in una formula stereotipata che non considererebbe le circostanze specifiche mentre il giudizio prognostico che ne è risultato sarebbe dubitativo, non sostanziandosi in quella valutazione di non affidabilità che la norma e la giurisprudenza richiedono.
Ed invero una volta ritenuta dallo stesso Tar irrilevante la vicenda che ha visto il G. vittima di un procedimento penale conclusosi con il proscioglimento dello stesso, la amministrazione avrebbe dovuto tenere conto che la maggior parte dei fatti era risalente a 20 o 30 anni prima.
Gli unici due fatti recenti risalivano ad otto anni prima, per ebbrezza alcolica, e a quattro anni prima, per guida in stato di ebbrezza. Fatti questi che per l'appellante potevano avere ben scarso rilievo e comunque avrebbero richiesto una motivazione più articolata rispetto a quella laconica contenuta nel provvedimento.
3.1 Tali censure, tuttavia, non meritano accoglimento.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, il potere attribuito in materia autorizzazioni di polizia concernenti il possesso e l'uso delle armi è connotato da elevata discrezionalità in considerazione delle finalità per cui il potere stesso è attribuito. Il fine perseguito è, infatti, la tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertato abuso, ma anche in caso di pericolo di abuso. Quella dell'Amministrazione è, quindi, una valutazione ad ampio spettro che dà prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato che aspira al porto dell'arma (Cons. di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 107).
Ne consegue che il rilascio delle autorizzazioni di polizia rappresenta un'eccezione al generale divieto imposto ai cittadini sia di detenere, che di usare armi, in nome del primario interesse alla preservazione dell'incolumità dei cittadini stessi. Proprio in ragione di ciò, l'autorità preposta è chiamata a compiere una discrezionale valutazione circa la capacità del soggetto richiedente di garantire la capacità di non abusare delle armi stesse. Tale giudizio di affidabilità non è basato solo sull'accertamento di condanne penali passate in giudicato emesse nei confronti del richiedente, ma può essere anche meramente prognostico e indiziario quindi fondato sulla complessiva condotta di vita tenuta dal medesimo, la quale deve essere scevra da mende.
Ne discende che, anche dopo il rilascio delle autorizzazione, ogni qual volta l'Autorità ritenga che il soggetto titolare di porto d'armi non dia, in ragione del proprio comportamento, garanzia di piena affidabilità circa il non abuso delle armi, essa è tenuta ad intervenire revocando i provvedimenti autorizzatori ed imponendo il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Nel caso di specie, l'Autorità, a seguito dell'ultimo comportamento penalmente rilevante contestato al ricorrente, ha sospeso il porto d'armi ed emesso il divieto di detenzione di esse tenendo conto non di tale fatto che ha portato alla successiva assoluzione, bensì della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente negli anni pregressi, ritenuta essere indice di non affidabilità del sig. G..
Nel provvedimento di secondo grado, infatti, l'amministrazione ha ritenuto che ".. la condotta manifestata nel tempo dal sig. G. è tale da fare ragionevolmente dubitare circa il possesso da parte del predetto del requisito di affidabilità richiesto per la detenzione di armi". Ciò, con un rinvio per relationem alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri che dà espressamente atto delle seguenti circostanze:
a) il sig. G. era stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà nelle seguenti occasioni:
- il 3.10.1978: per detenzione abusiva di armi comuni da sparo;
- il 20.05.1979: per associazione a delinquere e ricettazione;
- il 18.08.1982: per truffa;
- il 14.11.2001: per ebbrezza alcolica, rispetto a cui è intervenuta l'oblazione;
- il 21.05.2005: per guida in stato di ebbrezza, fatto per cui è stato condannato dal GIP di Brescia in data 8 novembre 2006 e per il quale è poi intervenuto il condono;
b) il 15.10.1984 il sig. G. è stato tratto in arresto per associazione a delinquere e ricettazione;
c) il 26.06.1984 è stato sottoposto al provvedimento di "diffida" dalla Questura di Brescia;
d) lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale (R.G. 17901/04) per associazione mafiosa, da cui è stato assolto nel 2009 perché il fatto non sussiste.
L'insieme di tali circostanze porta a ritenere del tutto legittimo ed adeguatamente motivato per relationem il giudizio prognostico formulato dalla Prefettura, sulla scorta di adeguata istruttoria.
Si sottolinea infatti che i provvedimenti negativi, in questa materia, sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale.
Inoltre, la motivazione del provvedimento ex art. 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non richiede una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, potendo la stessa essere censurabile solo se del tutto carente, o se manifestamente illogica o arbitraria.
4. In conclusione l'appello non merita accoglimento.
5. Tuttavia sussistono motivi per la peculiarità della vicenda per compensare spese ed onorari del giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ministero dell'economia e delle finanze Nota 14-6-2011 n. 22384/Giochi/SCO/2011 Scommesse a quota fissa sul calcio e sul tennis. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore.
Nota 14 giugno 2011, n. 22384/Giochi/SCO/2011 (1).
Scommesse a quota fissa sul calcio e sul tennis.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore.
Agli
Scommettitori
Alla
So.Ge.I. s.p.a.
Via M. Carucci, 99
00143 - Roma
Ai
Provider ed ai concessionari per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi
Loro sedi
Con la presente nota, si forniscono indicazioni in ordine a nuove tipologie di scommessa a quota fissa sul calcio e sul tennis che verranno progressivamente inserite nel palinsesto.
Calcio “Under/Over Corner”
La scommessa consiste nell’individuare se, al termine di un determinato avvenimento inclusi eventuali tempi supplementari e recupero, il numero dei calci d’angolo è superiore o inferiore ad un margine prestabilito.
I margini sono: 7,5 – 8,5 – 9,5 – 10,5 – 11,5 – 12,5 – 13,5.
Tennis “Under/Over Game Match”
La scommessa consiste nel pronosticare se, al termine di un determinato avvenimento, il numero totale dei games è superiore o inferiore ad un margine prestabilito.
Per i match al meglio dei 3 set, i margini sono: 14,5 – 16,5 – 18,5 –19,5 - 20,5 – 21,5 - 22,5 – 24,5 - 26,5 – 28,5.
Per i tornei al meglio dei 5, i margini sono: 30,5 – 32,5 – 34,5 –35,5 - 36,5 –37,5 - 38,5 – 40,5 – 42,5 – 44,5.
Per le scommesse sopra citate, si procederà al rimborso delle stesse in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini delle scommesse.
Ai sensi della regolamentazione, si procederà, ad esempio, al rimborso della scommessa Under/Over 32,5 in caso di incontro al meglio dei 5 set definitivamente interrotto dopo aver disputato meno di 32,5 games pur avendo lo stesso incontro la possibilità di sviluppare ulteriori games (es: 6-4; 4-6; 6-4; 2-0 int.).
Si invitano gli operatori a dare appropriate indicazioni affinché gli scommettitori abbiano esatte indicazioni in ordine all’acclaramento dei risultati che, come da regolamento, sono certificati e resi pubblici da AAMS.
Alla presente sarà data massima diffusione alle reti di vendita.
Il Dirigente
Luca Turchi
Rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi: dichiarazione dello stato di emergenza
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011 | |
| Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. (11A07770) (GU n. 135 del 13-6-2011 ) |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che nel territorio nazionale e' stata accertata una grave situazione di rischio fitosanitario derivante dalla diffusione di parassiti ed organismi nocivi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico; Preso atto che, con nota n. 2570 del 27 febbraio 2009, e' stata notificata allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2030 riguardante l'adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in attuazione della direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria causata; Ritenuto, quindi, necessario, al fine di scongiurare una possibile condanna nei confronti dello Stato Italiano, porre in essere ogni utile iniziativa volta ad impedire il prosieguo della sopra citata procedura di infrazione; Considerato, inoltre, che la diffusione dei predetti parassiti ed organismi nocivi comporterebbe la possibile mancata garanzia fitosanitaria delle produzioni italiane, che potrebbero essere identificate come possibile inoculo di organismi nocivi in Paesi in cui tali parassiti risultino ancora assenti; Considerato, altresi', che i predetti organismi si sono rapidamente acclimatati e diffusi nel territorio nazionale, causando ingenti danni alle colture agrarie, agli ecosistemi forestali ed al verde urbano; Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate per fronteggiare il predetto rischio fitosanitario, con il duplice obiettivo di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio nonche' prevenire speculazioni economiche a carico del comparto agro-alimentare nazionale; Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le richieste formulate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con note del 10 marzo e del 3 maggio 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2011 Il Presidente: Berlusconi
martedì 14 giugno 2011
TAR "...Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede")..."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4650Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...L'interessato premette in fatto di frequentare la scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001...."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4512
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Logistico dell'Esercito ha rigettato la memoria ostativa avverso la proposta d'impiego in contingenza presso il teatro operativo afgano e, per l'effetto, gli ha ordinato di partire per l'impiego all'estero.
L'interessato premette in fatto di frequentare la scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001.
L'amministrazione si è pronunciata nei divisati sensi sul presupposto che "secondo una prassi consolidata confermata nel caso specifico con apposita dichiarazione rilasciata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria, le attività mediche addestrative operative sul territorio nazionale e fuori area effettuate dagli specializzandi sono da considerare valide ai fini del completamento del percorso formativo".
Il ricorrente sostiene l'inesistenza della "prassi", che non costituisce fonte; di contro, la Segreteria della Scuola di Specializzazione dell'Università ha ribadito "che non è possibile alcun congelamento della formazione specialistica in Pediatria per lo specializzando militare in s.p.e. in caso di assenza per più di 40 giorni per motivi diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 47 del Manifesto degli Studi". In altri termini, il ricorrente sostiene che, per disposizione dell'Università, la frequenza non può subire interruzioni se non per un periodo limitato di tempo e per le ipotesi tassative tra cui non è contemplata la destinazione del medico militare ad attività da svolgersi nell'ambito di missioni all'estero in territorio afgano.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, carente di motivazione, sproporzionato ed illogico non avendo tenuto conto, l'amministrazione, dell'interesse pubblico primario sotteso alla frequenza della Scuola di Specializzazione ed il pregiudizio che ne ricaverebbe sia l'interessato che l'Istituzione militare ove ne fosse congelata ovvero preclusa la frequenza dopo che la stessa era stata autorizzata ed assentita mediante trasferimento d'autorità.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell'Avvocatura di Stato.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvede, nella particolarità della fattispecie, una situazione di incompatibilità dell'impiego in teatro operativo con la contemporanea frequenza della Scuola di Specializzazione.
Come documentato nella lettera datata 23 luglio 2010 a firma del Coordinatore della Scuola di Specializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma "le attività mediche addestrative e operative istituzionali svolte nel territorio nazionale e nelle operazioni "Fuori Area" possono essere considerate di completamento nella formazione, e in questa ottica può essere concesso agli specializzandi ufficiali medici di assentarsi dalla regolare frequenza della Scuola per la necessità operativa stessa".
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sulla circolare del MIUR 4 ottobre 2010 secondo cui l'assenza dal Corso per cause diverse da quelle tipizzate dalla amministrazione universitaria comporterebbe la decadenza dalla scuola di specializzazione.
Il Collegio osserva che la stessa circolare, a pag. 2, chiarisce, con riguardo specifico ai medici militari (e medici della Polizia di stato) che "da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso le strutture dell'Ateneo, che sono appositamente valutate ai fini dell'accreditamento e dall'Ateneo medesimo certificate".
Ebbene, se è vero che "la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso le strutture dell'Ateneo", appare obiettivamente immune da vizi logici e travisamento dei fatti la determinazione impugnata che ha individuato il ricorrente, in sede di pianificazione semestrale, per l'impiego fuori area quale ufficiale medico per l'Operazione ISAF, per un incarico della durata di (appena) 60 giorni; un periodo, dunque, obiettivamente contenuto rispetto alla durata del corso di specializzazione che non può comportare, alla luce delle istruzioni universitarie, la decadenza dalla Scuola.
L'attività addestrativa "Fuori Area" non compromette, pertanto, tenuto conto della specificità del caso (durata dell'impiego), l'attività di specializzazione in Pediatria costituendo, anzi, come evidenziato dalla stessa resistente, un percorso formativo particolarmente utile ai fini della formazione professionale del Grandoni.
Il Policlinico Militare dovrà, ovviamente, inoltrare - come stabilito nella nota del 23 luglio 2010 - apposita richiesta alla Direzione della Scuola di Specializzazione in Pediatria e, al termine del servizio, documentarne la natura; la Scuola di Specializzazione, ricorrendo dette condizioni, dovrà considerare il periodo di impiego "Fuori Area" come utile ai fini della specializzazione in Pediatria
Generica.
Non meglio documentata, s'appalesa la censura sulla presunta disparità di trattamento rispetto agli ufficiali appartenenti alle altre Forze Armate che, ammessi a frequentare le Scuole di Specializzazione, sarebbero automaticamente esclusi in qualsivoglia teatro operativo. La censura è, comunque infondata avendo la difesa erariale comprovato, senza essere smentita, che gli ufficiali medici specializzandi vengono normalmente impiegati in attività al di fuori del territorio nazionale (cfr nota Comando Logistico dell'Esercito, allegato 12 alla memoria depositata dall'Avvocatura di Stato).
In ordine, infine, alla condizione di padre di un minore di 8 anni, la circostanza s'appalesa del tutto irrilevante nel procedimento di impiego operativo "Fuori Area" non fondando alcuna posizione di pretesa nei confronti dell'amministrazione in grado di revocare in dubbio la legittimità dell'"Ordine" militare.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR "...Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216)...."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4500Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216).
Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in violazione dei principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Giova premettere, più in generale, che la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17° comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C) della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991)
Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.
Osserva il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5/92, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991)
Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63)
Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5/92. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137)
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92, nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.
Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992, l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 1420 luglio 1999, ord. n. 331)
Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, riguardo alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna dell'amministrazione alla corresponsione, da epoca più remota, degli scatti gerarchici - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1° gennaio 1992 - in quanto, per un verso, la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; per
l'altro, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che è il frutto di una legittima scelta del Legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico, di tutti i Sottufficiali.
Più in particolare, il Collegio ritiene che:
la lamentata disparità di trattamento - lungi dall'esser ingiustificata - è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti (sottufficiali dei Carabinieri) ai quali, soli, è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.";
il Legislatore, peraltro, nel momento stesso in cui ha provveduto ad estendere anche ai ricorrenti il medesimo trattamento economico previsto per le categorie equiparate ha, con ciò stesso, eliminato ogni forma di disparità di trattamento fra categorie di dipendenti;
in ordine all'evocato art. 36 Cost., escluso che i diritti economici del pubblico dipendente godono di particolari garanzie anche a fronte di norme eventualmente retroattive, (sent. nn. 6 del 1994; 153 del 1994 e 421 del 1995), non può assumersi l'esistenza della lesione ove, come nel caso di specie, sia stato riconosciuto un beneficio con finalità perequativa al contempo rispettandosi il valore tutelato rappresentato dal sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione posto a presidio del trattamento economico complessivo (sent. n. 1089 del 31 dicembre 1988);
il riferimento all'art. 97 Cost. non appare pertinente, in quanto nella questione in esame non vengono in rilievo aspetti connessi al buon andamento dell'azione amministrativa;
Non va sottaciuto, infine, che la pretesa dei ricorrenti si appunta su referenti di dubbia legittimità atteso che il postulato beneficio (retroattività degli effetti economici) trova ostacolo nell'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione".
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216).
Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in violazione dei principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Giova premettere, più in generale, che la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17° comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C) della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991)
Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.
Osserva il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5/92, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991)
Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63)
Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5/92. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137)
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92, nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.
Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992, l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 1420 luglio 1999, ord. n. 331)
Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, riguardo alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna dell'amministrazione alla corresponsione, da epoca più remota, degli scatti gerarchici - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1° gennaio 1992 - in quanto, per un verso, la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; per
l'altro, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che è il frutto di una legittima scelta del Legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico, di tutti i Sottufficiali.
Più in particolare, il Collegio ritiene che:
la lamentata disparità di trattamento - lungi dall'esser ingiustificata - è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti (sottufficiali dei Carabinieri) ai quali, soli, è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.";
il Legislatore, peraltro, nel momento stesso in cui ha provveduto ad estendere anche ai ricorrenti il medesimo trattamento economico previsto per le categorie equiparate ha, con ciò stesso, eliminato ogni forma di disparità di trattamento fra categorie di dipendenti;
in ordine all'evocato art. 36 Cost., escluso che i diritti economici del pubblico dipendente godono di particolari garanzie anche a fronte di norme eventualmente retroattive, (sent. nn. 6 del 1994; 153 del 1994 e 421 del 1995), non può assumersi l'esistenza della lesione ove, come nel caso di specie, sia stato riconosciuto un beneficio con finalità perequativa al contempo rispettandosi il valore tutelato rappresentato dal sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione posto a presidio del trattamento economico complessivo (sent. n. 1089 del 31 dicembre 1988);
il riferimento all'art. 97 Cost. non appare pertinente, in quanto nella questione in esame non vengono in rilievo aspetti connessi al buon andamento dell'azione amministrativa;
Non va sottaciuto, infine, che la pretesa dei ricorrenti si appunta su referenti di dubbia legittimità atteso che il postulato beneficio (retroattività degli effetti economici) trova ostacolo nell'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione".
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Santoro: Direttore generale della Rai - Aderisci al gruppo - Abbonati scelgano CDA Rai
/ SANTORO: MI CANDIDO A DG RAI, ABBONATI SCELGANO
CDA
IN PIAZZA A BOLOGNA CON LA FIOM; LA7? NON E' QUESTIONE DI PREZZO
(di Michele Cassano)
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - E' un fiume in piena Michele Santoro
alla conferenza stampa di presentazione della serata evento
organizzata per i 110 anni della Fiom venerdi' prossimo a
Bologna. Non costretto nei pochi minuti dell'anteprima di
Annozero, che si e' appena concluso con un exploit di ascolti,
il giornalista ne ha per tutti: prende di mira dirigenti e
colleghi e spiazza la platea con una provocazione delle sue:
''Trovero' il modo di candidarmi a direttore generale della Rai,
presentero' il mio curriculum e gli altri saranno costretti a
fare lo stesso''. Il conduttore conferma che la trattativa con
La7 va avanti, ma sui tempi nessuna certezza. L'unica scadenza
sarebbe dettata dai palinsesti della rete di Ti Media, ma alla
presentazione del 23 giugno si potrebbe arrivare con qualche
punto interrogativo.
Per il momento nelle parole di Santoro c'e' soprattutto la
Rai. Una Rai nuova, finalmente libera dalla morsa delle forze
politiche, e' quella che auspica il conduttore. ''I tempi
dell'editto bulgaro, in cui bastava chiuderci in una stanza e
buttare via la chiave, sono finiti - argomenta -. Oggi
l'emergenza e' un'altra: la sopravvivenza di una delle ultime
grandi aziende di questo Paese''. Ecco perche', secondo il
giornalista, gli abbonati dovrebbero ''poter scegliere il cda
della Rai'', indicare ''le trasmissioni e le reti per cui pagano
il canone''.
Lo spunto viene dalla proposta di riforma del servizio
pubblico rilanciata dal leader del Pd Pierluigi Bersani. ''Non
deve dire solo che i partiti vadano fuori - sostiene Santoro -
ma deve garantire che gli autori si riapproprino della
televisione e che ci sia trasparenza nelle nomine''. Lui stesso,
a queste condizioni, sarebbe pronto a gettarsi nella mischia. E
se mai diventasse dg, partirebbe da chi sa fare tv: ''Andrei da
Celentano e da Sabina Guzzanti e chiederei cosa vogliono. A
Gabanelli direi se vuole fare Report tutto l'anno, a Corrado
Guzzanti e Grillo se vogliono tornare''.
Ora, invece, per Santoro il panorama e' desolante. ''Sono
costretto a sentire un signore che non si capisce se parla da ex
dg Rai o da ex para' - afferma riferendosi all'ex dg Mauro Masi
-. Dice che avrebbe voluto affrontarmi di persona, ma l'ho visto
30 volte e non ha saputo incollare quattro parole di fila. La
domanda e': come hanno fatto a scegliere come dg uno che non
distingue un aspirapolvere da un televisore?''. Poi ne ha anche
per Giuliano Ferrara e Vittorio Sgarbi (''mettere loro al posto
di Dandini o Iacona ha solo il volto del potere'') e per Mario
Calabresi (''Una trasmissione in onda al posto del segnale
orario. Programmi amati dai critici e poco dal pubblico'').
Il conduttore non nasconde quindi che la trattativa con La7
va avanti. ''Il mio gruppo di lavoro sarebbe felice di andare -
aggiunge -. Non e' un problema di prezzo, ma di liberta'
editoriale. Se La7 ci tranquillizza su questo va bene''. Secondo
Santoro, se ''Fabio Fazio non dovesse trovare spazio in Rai, con
lui, con noi, con Mentana, Lerner, Gruber, Costamagna, Telese,
Crozza, la rete potrebbe fare molto''.
Ora l'appuntamento e' per il 17 giugno a Bologna per la
serata 'Signori, entra il lavoro. Tutti in piedi'. ''E' un nuovo
esperimento, diverso da Raiperunanotte'', spiega Santoro. Lo
spettacolo, al quale si potra' contribuire economicamente e che
non prevede compensi per i partecipanti, dovrebbe essere
condotto da Vauro e Serena Dandini, mentre il conduttore ha in
serbo una sorpresa (''una cosa importante, ma devo aspettare
venerdi'''). Ci saranno Marco Travaglio e Antonio Ingroia, Dario
Fo e Franca Rame, Max Paiella e Maurizio Crozza, poi la musica
di Teresa De Sio, dei Subsonica e di Daniele Silvestri. Il filo
conduttore sara' - spiega il giornalista - ''la dignita' del
lavoro come condizione di liberta'''. (ANSA).
CAS
14-GIU-11 19:10 NNNN
IN PIAZZA A BOLOGNA CON LA FIOM; LA7? NON E' QUESTIONE DI PREZZO
(di Michele Cassano)
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - E' un fiume in piena Michele Santoro
alla conferenza stampa di presentazione della serata evento
organizzata per i 110 anni della Fiom venerdi' prossimo a
Bologna. Non costretto nei pochi minuti dell'anteprima di
Annozero, che si e' appena concluso con un exploit di ascolti,
il giornalista ne ha per tutti: prende di mira dirigenti e
colleghi e spiazza la platea con una provocazione delle sue:
''Trovero' il modo di candidarmi a direttore generale della Rai,
presentero' il mio curriculum e gli altri saranno costretti a
fare lo stesso''. Il conduttore conferma che la trattativa con
La7 va avanti, ma sui tempi nessuna certezza. L'unica scadenza
sarebbe dettata dai palinsesti della rete di Ti Media, ma alla
presentazione del 23 giugno si potrebbe arrivare con qualche
punto interrogativo.
Per il momento nelle parole di Santoro c'e' soprattutto la
Rai. Una Rai nuova, finalmente libera dalla morsa delle forze
politiche, e' quella che auspica il conduttore. ''I tempi
dell'editto bulgaro, in cui bastava chiuderci in una stanza e
buttare via la chiave, sono finiti - argomenta -. Oggi
l'emergenza e' un'altra: la sopravvivenza di una delle ultime
grandi aziende di questo Paese''. Ecco perche', secondo il
giornalista, gli abbonati dovrebbero ''poter scegliere il cda
della Rai'', indicare ''le trasmissioni e le reti per cui pagano
il canone''.
Lo spunto viene dalla proposta di riforma del servizio
pubblico rilanciata dal leader del Pd Pierluigi Bersani. ''Non
deve dire solo che i partiti vadano fuori - sostiene Santoro -
ma deve garantire che gli autori si riapproprino della
televisione e che ci sia trasparenza nelle nomine''. Lui stesso,
a queste condizioni, sarebbe pronto a gettarsi nella mischia. E
se mai diventasse dg, partirebbe da chi sa fare tv: ''Andrei da
Celentano e da Sabina Guzzanti e chiederei cosa vogliono. A
Gabanelli direi se vuole fare Report tutto l'anno, a Corrado
Guzzanti e Grillo se vogliono tornare''.
Ora, invece, per Santoro il panorama e' desolante. ''Sono
costretto a sentire un signore che non si capisce se parla da ex
dg Rai o da ex para' - afferma riferendosi all'ex dg Mauro Masi
-. Dice che avrebbe voluto affrontarmi di persona, ma l'ho visto
30 volte e non ha saputo incollare quattro parole di fila. La
domanda e': come hanno fatto a scegliere come dg uno che non
distingue un aspirapolvere da un televisore?''. Poi ne ha anche
per Giuliano Ferrara e Vittorio Sgarbi (''mettere loro al posto
di Dandini o Iacona ha solo il volto del potere'') e per Mario
Calabresi (''Una trasmissione in onda al posto del segnale
orario. Programmi amati dai critici e poco dal pubblico'').
Il conduttore non nasconde quindi che la trattativa con La7
va avanti. ''Il mio gruppo di lavoro sarebbe felice di andare -
aggiunge -. Non e' un problema di prezzo, ma di liberta'
editoriale. Se La7 ci tranquillizza su questo va bene''. Secondo
Santoro, se ''Fabio Fazio non dovesse trovare spazio in Rai, con
lui, con noi, con Mentana, Lerner, Gruber, Costamagna, Telese,
Crozza, la rete potrebbe fare molto''.
Ora l'appuntamento e' per il 17 giugno a Bologna per la
serata 'Signori, entra il lavoro. Tutti in piedi'. ''E' un nuovo
esperimento, diverso da Raiperunanotte'', spiega Santoro. Lo
spettacolo, al quale si potra' contribuire economicamente e che
non prevede compensi per i partecipanti, dovrebbe essere
condotto da Vauro e Serena Dandini, mentre il conduttore ha in
serbo una sorpresa (''una cosa importante, ma devo aspettare
venerdi'''). Ci saranno Marco Travaglio e Antonio Ingroia, Dario
Fo e Franca Rame, Max Paiella e Maurizio Crozza, poi la musica
di Teresa De Sio, dei Subsonica e di Daniele Silvestri. Il filo
conduttore sara' - spiega il giornalista - ''la dignita' del
lavoro come condizione di liberta'''. (ANSA).
CAS
14-GIU-11 19:10 NNNN
RAI: SANTORO, CI STIAMO GIOCANDO UNA DELLE ULTIME
GRANDI AZIENDE =
(AGI) - Roma, 14 giu. - "E' in gioco il destino di una delle
ultime grandi aziende del Paese", la Rai. Lo ha detto Michele
Santoro durante la conferenza stampa tenuta con il segretario
generale della Fiom Maurizio Landini in occasione della
presentazione della serata-evento di venerdi' 17 a Bologna per
i 110 anni del sindacato dei metalmeccanici della Cgil. Per il
conduttore "e' un problema di qualita' strategica che potrebbe
essere messo in gioco. Dobbiamo preoccuparci che possa perdersi
un soggetto protagonista della scena industriale. Ci stiamo
giocando la piu' grande azienda di comunicazione. Stiamo
cercando di dimostrare che si puo' resistere. Se si fa
comunicazione, allora ci vuole un megafono". Per Santoro "oggi
siamo in una situazione in cui quando un deve presentare un
programma ecco che il Politburo dice 'mandaci il progetto, poi
noi lo esaminiamo'. Ma noi chi? Ma con Sgarbi - ha aggiunto il
conduttore - che valutazioni hanno fatto, se le hanno fatte?
Chi se n'e' occupato di quel programma. Abbiamo buttato un po'
di soldi, nessuno si e' scandalizzato e nessuno ha parlato di
sciopero del canone...". E ancora: "Se non ci mettiamo gli
autori al centro, la televisione non va avanti. I burocrati
decidono". Santoro ha sottolineato quindi che "alla Rai in
questo momento non ci sono regole, c'e' il delirio. Quando ti
dicono che quello che vuoi fare perche' c'e' un fatto nuovo,
non c'e' nella scheda del programma, allora e' davvero
incredibile. E' un momento tragicomico quello che si sta
vivendo". (AGI)
Vic
141845 GIU 11
NNNN
(AGI) - Roma, 14 giu. - "E' in gioco il destino di una delle
ultime grandi aziende del Paese", la Rai. Lo ha detto Michele
Santoro durante la conferenza stampa tenuta con il segretario
generale della Fiom Maurizio Landini in occasione della
presentazione della serata-evento di venerdi' 17 a Bologna per
i 110 anni del sindacato dei metalmeccanici della Cgil. Per il
conduttore "e' un problema di qualita' strategica che potrebbe
essere messo in gioco. Dobbiamo preoccuparci che possa perdersi
un soggetto protagonista della scena industriale. Ci stiamo
giocando la piu' grande azienda di comunicazione. Stiamo
cercando di dimostrare che si puo' resistere. Se si fa
comunicazione, allora ci vuole un megafono". Per Santoro "oggi
siamo in una situazione in cui quando un deve presentare un
programma ecco che il Politburo dice 'mandaci il progetto, poi
noi lo esaminiamo'. Ma noi chi? Ma con Sgarbi - ha aggiunto il
conduttore - che valutazioni hanno fatto, se le hanno fatte?
Chi se n'e' occupato di quel programma. Abbiamo buttato un po'
di soldi, nessuno si e' scandalizzato e nessuno ha parlato di
sciopero del canone...". E ancora: "Se non ci mettiamo gli
autori al centro, la televisione non va avanti. I burocrati
decidono". Santoro ha sottolineato quindi che "alla Rai in
questo momento non ci sono regole, c'e' il delirio. Quando ti
dicono che quello che vuoi fare perche' c'e' un fatto nuovo,
non c'e' nella scheda del programma, allora e' davvero
incredibile. E' un momento tragicomico quello che si sta
vivendo". (AGI)
Vic
141845 GIU 11
NNNN
overdose di tv moltiplica rischi cuore, diabete e morte = basta superare per anni 2 ore al giorno davanti al piccolo schermo
SALUTE: OVERDOSE DI TV MOLTIPLICA RISCHI CUORE,
DIABETE E MORTE =
BASTA SUPERARE PER ANNI 2 ORE AL GIORNO DAVANTI AL PICCOLO
SCHERMO
Roma, 14 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
22.00) - Pessime notizie per adulti e bambini fan accaniti del piccolo
schermo. Le maratone davanti alla tv, alla lunga, moltiplicano i
rischi di ammalarsi di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e
addirittura di morte per varie cause. Lo rivela l'analisi di una gran
mole di studi internazionali, condotti complessivamente su centinaia
di migliaia di persone. Uno studio pubblicato su 'Jama' che ha
quantificato i rischi per la salute legati all'abitudine di guardare
la televisione per almeno 2-3 ore al giorno. Piu' o meno lo spazio di
un tg e due telefilm.
"Oltre al fatto di alterare il dispendio energetico, 'rubando'
tempo all'attivita' fisica, guardare la tv - spiegano i ricercatori
danesi e americani autori dell'analisi - e' associato a
un'alimentazione errata in adulti e bambini". Insomma, la passione per
il piccolo schermo rischia di innescare una serie di abitudini
sbagliate e pericolose, i cui effetti incidono sulla salute a distanza
di qualche anno.
Il gruppo di Andres Grontved dell'University of Southern Denmark
(Odense) e Frank Hu dell'Harvard School of Public Health (Boston) ha
condotto una meta-analisi esaminando i dati di studi di coorte
prospettici sull'associazione tra tv, diabete, malattie
cardiovascolari (fatali e non), e morte per tutte le cause. Esaminando
lavori condotti tra il 1970 e il 2011, gli studiosi hanno identificato
8 ricerche che rispondevano ai criteri per l'inclusione dell'analisi.
(segue)
(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:10
NNNN
SALUTE: OVERDOSE DI TV MOLTIPLICA RISCHI CUORE, DIABETE E MORTE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Solo per il diabete di tipo 2 i
lavori coinvolgevano 175.938 persone, seguite per oltre otto anni e
mezzo; per le malattie cardiovascolari sotto la lente c'erano 34.253
soggetti per oltre 10 anni e mezzo; mentre per la mortalita' da varie
cause 26.509 persone per quasi sette anni. Analizzando i dati si e'
visto che 2 ore al giorno di tv sono associate a un aumento del 20%
del rischio di diabete di tipo 2, a un +15% per le malattie
cardiovascolari e a un +13% quanto al pericolo di mortalita' da varie
cause.
Se, inoltre, il rapporto tra tempo passato davanti al piccolo
schermo e diabete (o malattie cardiovascolari) appare di tipo lineare,
il rischio di mortalita' da tutte le cause sembra aumentare in modo
notevole se si superano le 3 ore al giorno. "E' biologicamente
plausibile che le maratone alla tv siano associate a diabete di tipo
2, malattie cardiovascolari e mortalita' per tutte le cause", scrivono
i ricercatori.
A questo punto "occorrono ulteriori ricerche, per quantificare
l'influenza della dieta e dell'attivita' fisica" in questo fenomeno. E
anche "studi che permettano di stabilire l'associazione tra l'uso
prolungato dei nuovi media e dei dispositivi high tech, il bilancio
energetico e il rischio di malattie croniche", concludono gli autori.
Ricordando che, secondo gli ultimi dati, negli Stati Uniti in media si
inanellano 5 ore al giorno incollati ai programmi televisivi.
(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:16
NNNN
BASTA SUPERARE PER ANNI 2 ORE AL GIORNO DAVANTI AL PICCOLO
SCHERMO
Roma, 14 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
22.00) - Pessime notizie per adulti e bambini fan accaniti del piccolo
schermo. Le maratone davanti alla tv, alla lunga, moltiplicano i
rischi di ammalarsi di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e
addirittura di morte per varie cause. Lo rivela l'analisi di una gran
mole di studi internazionali, condotti complessivamente su centinaia
di migliaia di persone. Uno studio pubblicato su 'Jama' che ha
quantificato i rischi per la salute legati all'abitudine di guardare
la televisione per almeno 2-3 ore al giorno. Piu' o meno lo spazio di
un tg e due telefilm.
"Oltre al fatto di alterare il dispendio energetico, 'rubando'
tempo all'attivita' fisica, guardare la tv - spiegano i ricercatori
danesi e americani autori dell'analisi - e' associato a
un'alimentazione errata in adulti e bambini". Insomma, la passione per
il piccolo schermo rischia di innescare una serie di abitudini
sbagliate e pericolose, i cui effetti incidono sulla salute a distanza
di qualche anno.
Il gruppo di Andres Grontved dell'University of Southern Denmark
(Odense) e Frank Hu dell'Harvard School of Public Health (Boston) ha
condotto una meta-analisi esaminando i dati di studi di coorte
prospettici sull'associazione tra tv, diabete, malattie
cardiovascolari (fatali e non), e morte per tutte le cause. Esaminando
lavori condotti tra il 1970 e il 2011, gli studiosi hanno identificato
8 ricerche che rispondevano ai criteri per l'inclusione dell'analisi.
(segue)
(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:10
NNNN
SALUTE: OVERDOSE DI TV MOLTIPLICA RISCHI CUORE, DIABETE E MORTE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Solo per il diabete di tipo 2 i
lavori coinvolgevano 175.938 persone, seguite per oltre otto anni e
mezzo; per le malattie cardiovascolari sotto la lente c'erano 34.253
soggetti per oltre 10 anni e mezzo; mentre per la mortalita' da varie
cause 26.509 persone per quasi sette anni. Analizzando i dati si e'
visto che 2 ore al giorno di tv sono associate a un aumento del 20%
del rischio di diabete di tipo 2, a un +15% per le malattie
cardiovascolari e a un +13% quanto al pericolo di mortalita' da varie
cause.
Se, inoltre, il rapporto tra tempo passato davanti al piccolo
schermo e diabete (o malattie cardiovascolari) appare di tipo lineare,
il rischio di mortalita' da tutte le cause sembra aumentare in modo
notevole se si superano le 3 ore al giorno. "E' biologicamente
plausibile che le maratone alla tv siano associate a diabete di tipo
2, malattie cardiovascolari e mortalita' per tutte le cause", scrivono
i ricercatori.
A questo punto "occorrono ulteriori ricerche, per quantificare
l'influenza della dieta e dell'attivita' fisica" in questo fenomeno. E
anche "studi che permettano di stabilire l'associazione tra l'uso
prolungato dei nuovi media e dei dispositivi high tech, il bilancio
energetico e il rischio di malattie croniche", concludono gli autori.
Ricordando che, secondo gli ultimi dati, negli Stati Uniti in media si
inanellano 5 ore al giorno incollati ai programmi televisivi.
(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:16
NNNN
salute: esperti, cellulari e wi-fi dannosi, servono fondi per studi indipendenti
SALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI,
SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI =
NUOVI STUDI SU RISCHI CANCRO SENO DA MIX ELETTROSMOG-RX E DANNI
A CELLULE UMANE
Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un mare di onde
elettromagnetiche di diverso tipo e intensita' emesse da cellulari,
wi-fi, cordless, apparecchiature senza fili, radar. Per non parlare
dei campi elettrici, delle piu' pericolose radiazioni ionizzanti
legate a esami diagnostici, emissioni naturali, esposizione a lavoro.
Tutte radiazioni a rischio per la salute, come indicano diversi studi,
mai 'scagionate' definitivamente dalle ricerche in loro difesa e le
cui intensita' e presenza sono cresciute in 10 anni a livelli
esponenziali con un trend che non accenna ad arrestarsi.
Lo hanno ricordato di esperti - fisici, medici, neuroscienziati
- riuniti oggi al convegno internazionale "Telefonia mobile, wi-fi e
wi-max: un pericolo per la salute?", organizzato oggi a Roma
dall'associazione malattie da intossicazione cronica, e ambientale
(Amica).
"I danni alla nostra salute sono una certezza. E servirebbe
approfondire il problema con studi indipendenti, per i quali sono
necessari fondi", spiega all'Adnkronos Salute Fiorenzo Marinelli,
ricercatore dell'Istituto di genetica molecolare, del Cnr di Bologna
che ha presentato uno studio sui danni alle cellule umane in vitro,
esposte sia al wi-fi che alle onde radar, sulla scia di uno studio
gia' realizzato sui telefoni cellulari lo scorso anno. (segue)
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:36
NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La ricerca pilota sui telefonini
- dice l'esperto - ha indicato che c'e' un primo effetto di
stimolazione dei geni che producono la morte cellulare, che si
verifica in poche ore dall'esposizione alle onde. Le cellule
sopravvissute, sulla lunga esposizione, ricevono invece un segnale di
sopravvivenza cellulare e sono stimolate a proliferare, sia quelle
sane che quelle danneggiate. C'e' un doppio danno, uno immediato e uno
a lungo termine, con la possibilita' di far velocizzare le crescite
tumorali".
"Sul wi-fi abbiamo fatto studi sia su cellule sane muscolari che
su quelle leucemiche - continua - in tutte e due i casi si ha sia
l'apoptosi delle cellule esposte per breve periodo sia la
proliferazione delle cellule danneggiate".
A confermare i danni delle radiazioni anche una ricerca sui topi
dell'Istituto Ramazzini di Bologna. "Abbiamo dimostrato - ha spiegato
Morando Soffritti, direttore scientifico del Ramazzini - che topi
esposti a un campo magnetico, dalla vita fetale fino alla morte, e
sporadicamente ai raggi X, paragonabili a quelli delle donne che si
sottopongono a esami diagnostici periodici come la mammografia, hanno
un rischio molto piu' elevato di tumore al seno". (segue)
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:38
NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (3) =
MARINELLI, INUTILE ATTUALE METODO PER MISURARE L'ESPOSIZIONE
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La scienza ci indica, quindi,
che e' consigliabile limitare l'uso di queste tecnologie, utilizzando
un principio di precauzione", sostiene Marinelli sottolineando anche
l'inutilita' di alcune novita'. "Il wi-fi ad esempio - aggiunge - e'
inutile e dannoso. Abbiamo cablato l'intero pianeta per connetterci a
internet e ora vogliamo fare gli ultimi 10 metri via radio. Non ha
senso".
Marinelli mette in discussione anche il metodo di misurazione
dell'esposizione, oggi calcolato con il sistema Sar (Specific
Absorption Rate), ovvero la quantita' di radiazioni emesse dai
telefoni assorbite dal corpo umano. Per farlo si espone una sostanza
inerte, proteica, che non 'reagisce' come fanno le cellule. Il
risultato e' che non viene stabilito il reale danno. Marinelli e il
suo gruppo hanno invece studiato un sistema piu' semplice, basato
sulla misurazione, direttamente sull'uomo, degli effetti del
telefonino sia dal lato dove viene utilizzato l'apparecchio sia
dall'altro, con un metodo di facile applicazione.
"Quello che sta emergendo negli ultimi tempi - conclude Ernesto
Burgio, pediatra e componente dell'International Society of Doctors
for the Environment (Isde) - e' che non si puo' piu' pensare che
l'esposizione massiccia alle radiazioni sia il solo pericolo,
continuando a valutare la dose totale assorbita. L'attenzione, ora, e'
sulla sinergia di tante sostanze chimiche (xenobiotici) con agenti
fisici come i campi elettromagnetici e delle piccole dosi quotidiane
di radiazioni ionizzanti (come avviene vicino alle centrali nucleare).
Tutto questo espone a continue 'marcature' del software del Dna,
l'epigenoma. Danni che si stratificano negli anni e, accumulandosi nei
gameti, possono passare da una generazione all'altra, con una
pesantissima eredita' per le generazioni future".
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 16:27
NNNN
NUOVI STUDI SU RISCHI CANCRO SENO DA MIX ELETTROSMOG-RX E DANNI
A CELLULE UMANE
Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un mare di onde
elettromagnetiche di diverso tipo e intensita' emesse da cellulari,
wi-fi, cordless, apparecchiature senza fili, radar. Per non parlare
dei campi elettrici, delle piu' pericolose radiazioni ionizzanti
legate a esami diagnostici, emissioni naturali, esposizione a lavoro.
Tutte radiazioni a rischio per la salute, come indicano diversi studi,
mai 'scagionate' definitivamente dalle ricerche in loro difesa e le
cui intensita' e presenza sono cresciute in 10 anni a livelli
esponenziali con un trend che non accenna ad arrestarsi.
Lo hanno ricordato di esperti - fisici, medici, neuroscienziati
- riuniti oggi al convegno internazionale "Telefonia mobile, wi-fi e
wi-max: un pericolo per la salute?", organizzato oggi a Roma
dall'associazione malattie da intossicazione cronica, e ambientale
(Amica).
"I danni alla nostra salute sono una certezza. E servirebbe
approfondire il problema con studi indipendenti, per i quali sono
necessari fondi", spiega all'Adnkronos Salute Fiorenzo Marinelli,
ricercatore dell'Istituto di genetica molecolare, del Cnr di Bologna
che ha presentato uno studio sui danni alle cellule umane in vitro,
esposte sia al wi-fi che alle onde radar, sulla scia di uno studio
gia' realizzato sui telefoni cellulari lo scorso anno. (segue)
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:36
NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La ricerca pilota sui telefonini
- dice l'esperto - ha indicato che c'e' un primo effetto di
stimolazione dei geni che producono la morte cellulare, che si
verifica in poche ore dall'esposizione alle onde. Le cellule
sopravvissute, sulla lunga esposizione, ricevono invece un segnale di
sopravvivenza cellulare e sono stimolate a proliferare, sia quelle
sane che quelle danneggiate. C'e' un doppio danno, uno immediato e uno
a lungo termine, con la possibilita' di far velocizzare le crescite
tumorali".
"Sul wi-fi abbiamo fatto studi sia su cellule sane muscolari che
su quelle leucemiche - continua - in tutte e due i casi si ha sia
l'apoptosi delle cellule esposte per breve periodo sia la
proliferazione delle cellule danneggiate".
A confermare i danni delle radiazioni anche una ricerca sui topi
dell'Istituto Ramazzini di Bologna. "Abbiamo dimostrato - ha spiegato
Morando Soffritti, direttore scientifico del Ramazzini - che topi
esposti a un campo magnetico, dalla vita fetale fino alla morte, e
sporadicamente ai raggi X, paragonabili a quelli delle donne che si
sottopongono a esami diagnostici periodici come la mammografia, hanno
un rischio molto piu' elevato di tumore al seno". (segue)
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:38
NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (3) =
MARINELLI, INUTILE ATTUALE METODO PER MISURARE L'ESPOSIZIONE
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La scienza ci indica, quindi,
che e' consigliabile limitare l'uso di queste tecnologie, utilizzando
un principio di precauzione", sostiene Marinelli sottolineando anche
l'inutilita' di alcune novita'. "Il wi-fi ad esempio - aggiunge - e'
inutile e dannoso. Abbiamo cablato l'intero pianeta per connetterci a
internet e ora vogliamo fare gli ultimi 10 metri via radio. Non ha
senso".
Marinelli mette in discussione anche il metodo di misurazione
dell'esposizione, oggi calcolato con il sistema Sar (Specific
Absorption Rate), ovvero la quantita' di radiazioni emesse dai
telefoni assorbite dal corpo umano. Per farlo si espone una sostanza
inerte, proteica, che non 'reagisce' come fanno le cellule. Il
risultato e' che non viene stabilito il reale danno. Marinelli e il
suo gruppo hanno invece studiato un sistema piu' semplice, basato
sulla misurazione, direttamente sull'uomo, degli effetti del
telefonino sia dal lato dove viene utilizzato l'apparecchio sia
dall'altro, con un metodo di facile applicazione.
"Quello che sta emergendo negli ultimi tempi - conclude Ernesto
Burgio, pediatra e componente dell'International Society of Doctors
for the Environment (Isde) - e' che non si puo' piu' pensare che
l'esposizione massiccia alle radiazioni sia il solo pericolo,
continuando a valutare la dose totale assorbita. L'attenzione, ora, e'
sulla sinergia di tante sostanze chimiche (xenobiotici) con agenti
fisici come i campi elettromagnetici e delle piccole dosi quotidiane
di radiazioni ionizzanti (come avviene vicino alle centrali nucleare).
Tutto questo espone a continue 'marcature' del software del Dna,
l'epigenoma. Danni che si stratificano negli anni e, accumulandosi nei
gameti, possono passare da una generazione all'altra, con una
pesantissima eredita' per le generazioni future".
(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 16:27
NNNN
Mancano 3 mila medici legali, a rischio verifiche Inps e visite fiscali
SANITA': MANCANO 3 MILA MEDICI LEGALI, A RISCHIO VERIFICHE INPS E VISITE
FISCALI =
ARBARELLO, GRAVE CARENZA DI POSTI NELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In barba al fascino
di coroner e Csi, in Italia scarseggiano i medici legali. E non e' un
problema di perdita di appeal della professione. "Mancano i posti
nelle scuole di specializzazione in Medicina legale. E se oggi in
Italia i medici legali sono circa 3 mila, in realta' ne servirebbero
almeno il doppio. Un problema che incidera' sulle verifiche Inps sulle
pensioni di invalidita', sulle visite fiscali, ma anche sul
contenzioso e sulla valutazione della responsabilita' professionale
del medico". Lo spiega all'Adnkronos Salute Paolo Arbarello, direttore
dell'Istituto di Medicina legale della Sapienza di Roma.
Arbarello affronta il tema a margine delle 'Giornate
medico-legali 2011', in corso a Roma, all'Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Un appuntamento che vanta 320 relatori e oltre 1.000
partecipanti da tutta Europa. La carenza evidenziata e' ancor piu'
pesante alla luce dell'impennata del contenzioso in sanita'. Le
valutazioni dei danni da incidenti e delle responsabilita'
professionali dei medici sono enormemente cresciute: "In 10 anni sono
aumentate del 140%", evidenzia l'esperto.
E se la macchina dei controlli dell'Inps rischia di incepparsi,
anche per quanto riguarda i procedimenti giudiziari si evidenziano
alcuni problemi. "In tribunale, infatti, per le perizie troppo spesso
ci si rivolge a medici specialisti. Ma perche' siano attendibili serve
la coppia: specialista piu' medico-legale", conclude l'esperto.
(Mal/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:41
NNNN
ARBARELLO, GRAVE CARENZA DI POSTI NELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In barba al fascino
di coroner e Csi, in Italia scarseggiano i medici legali. E non e' un
problema di perdita di appeal della professione. "Mancano i posti
nelle scuole di specializzazione in Medicina legale. E se oggi in
Italia i medici legali sono circa 3 mila, in realta' ne servirebbero
almeno il doppio. Un problema che incidera' sulle verifiche Inps sulle
pensioni di invalidita', sulle visite fiscali, ma anche sul
contenzioso e sulla valutazione della responsabilita' professionale
del medico". Lo spiega all'Adnkronos Salute Paolo Arbarello, direttore
dell'Istituto di Medicina legale della Sapienza di Roma.
Arbarello affronta il tema a margine delle 'Giornate
medico-legali 2011', in corso a Roma, all'Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Un appuntamento che vanta 320 relatori e oltre 1.000
partecipanti da tutta Europa. La carenza evidenziata e' ancor piu'
pesante alla luce dell'impennata del contenzioso in sanita'. Le
valutazioni dei danni da incidenti e delle responsabilita'
professionali dei medici sono enormemente cresciute: "In 10 anni sono
aumentate del 140%", evidenzia l'esperto.
E se la macchina dei controlli dell'Inps rischia di incepparsi,
anche per quanto riguarda i procedimenti giudiziari si evidenziano
alcuni problemi. "In tribunale, infatti, per le perizie troppo spesso
ci si rivolge a medici specialisti. Ma perche' siano attendibili serve
la coppia: specialista piu' medico-legale", conclude l'esperto.
(Mal/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:41
NNNN
INTERNET: GUIDA DELLA POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA SU ACQUISTI IN RETE = IN COLLABORAZIONE CON PAYPAL SOCIETA' DEL GRUPPO EBAY
INTERNET: GUIDA DELLA POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA SU ACQUISTI IN RETE =
IN COLLABORAZIONE CON PAYPAL SOCIETA' DEL GRUPPO EBAY
Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Una guida con consigli pratici e
suggerimenti per acquistare in internet: e' quella nata
dall'esperienza di PayPal nei pagamenti e nelle transazioni protette e
della Polizia postale a tutela dai rischi di truffe, sempre in
agguato, presentata oggi a Milano.
"E' in costante aumento, soprattutto nel periodo estivo, il
numero delle persone che prenotano ed acquistano in Rete viaggi e
vacanze. Ma - avverte la Polizia - non sempre queste attivita'
risultano immuni da rischi e talvolta si puo' cadere nella trappola di
siti 'civetta' che pubblicizzano vacanze a prezzi scontatissimi,
nascondendo vere e proprie truffe".
Per questo motivo, il servizio della Polizia postale e delle
comunicazioni ha realizzato l'iniziativa in collaborazione con PayPal,
societa' del gruppo eBay, sulla sicurezza degli acquisti online,
realizzando una guida di facile consultazione con le regole e i
consigli da seguire, "per vacanze senza problemi, grazie alla
sicurezza dei pagamenti e delle transazioni online".
(Sin/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 13:48
NNNN
VACANZE: OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE, I CONSIGLI DELLA POLIZIA =
(AGI) - Roma, 14 giu. - Sono sempre di piu' gli italiani che
prenotano le loro vacanze online. Ma per chi, armato di mouse,
si avventura a caccia dell'offerta buona, magari last minute,
il rischio di ritrovarsi "bidonati" e' sempre piu' alto. A
lanciare l'allarme e' la Polizia postale e delle comunicazioni
che, in collaborazione con PayPal (societa' del gruppo eBay),
ha realizzato una guida ricca di consigli pratici e
suggerimenti per acquistare in rete in tutta sicurezza.
"Nei primi 5 mesi di quest'anno, rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso - spiega Marco Valerio Cervellini,
responsabile dei progetti educativi della Polizia postale - le
denunce di truffe nel settore dell'e-commerce sono quasi
raddoppiate, passando da 5mila ad oltre 9mila". E l'avvicinarsi
della stagione estiva offre ai professionisti della truffa una
irresistibile occasione: "molti - spiega Cervellini -
pianificano le ferie in extremis, spesso nel tentativo di far
quadrare la voglia di un periodo di relax per tutta la famiglia
con un 'budget' reso sempre piu' magro dalla crisi. Il rischio,
concreto, per chi si lascia sedurre dall'offerta a prezzi
stracciati e ignora le piu' elementari norme di sicurezza e'
pero' quello di ritrovarsi con il portafogli ancora piu'
leggero e... senza vacanza".
Quello messo a punto dagli esperti della polizia e di
PayPal e' un vero e proprio "decalogo". Un mix di conoscenze
tecniche, esperienza pratica e buonsenso:
- "informarsi sul venditore prima di comprare online": cercare
il nome della societa' sui motori di ricerca, nei siti, nei
social network o chiedere ad amici e conoscenti che hanno gia'
fatto acquisti su quel sito. Preziosi i commenti e le
valutazioni (feedback) lasciati da precedenti acquirenti. (AGI)
Bas (Segue)
141648 GIU 11
NNNN
VACANZE: OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE, I CONSIGLI DELLA POLIZIA (2)=
(AGI) - Roma, 14 giu. - - "leggete bene le condizioni di
vendita e le caratteristiche del prodotto": le condizioni di
vendita variano da Paese a Paese e vanno verificati con
attenzione diritto di recesso, modalita' e tempi di
restituzione o ritiro della merce. Non fidarsi di prezzi
eccessivamente bassi rispetto alla media del mercato, possibile
spia di raggiro;
- "acquistate su siti protetti": oggi molti siti adottano il
sistema Ssl (Secure socket layer) per criptare le informazioni
finanziarie e rendere piu' affidabili le procedure di
pagamento. I siti sicuri si riconoscono dalla "s" che appare
dopo "http" nell'indirizzo e dall'icona del lucchetto chiuso,
in basso a destra o sulla barra di navigazione;
- "fate attenzione ai dati che vi vengono chiesti: mai
condividere pin e password";
- "assicurate i vostri acquisti": scegliere sempre una
spedizione tracciabile e garantita, il costo e' di poco
superiore;
- "non fatevi pescare dalle email di phishing": si tratta di
email false che, pur avendo la grafica e i loghi ufficiali di
aziende, banche o altre istituzioni, provengono in realta' da
utenti che mirano a carpire informazioni personali quali
password e numeri di carte di credito;
- "utilizzate software e browser aggiornati";
- "fate sempre il log out", abitudine fondamentale specie se il
pc e' usato da altri o e' pubblico;
- "controllate regolarmente lo storico dei movimenti per
rilevare eventuali attivita' sospette";
- "scegliete password sicure": meglio quelle univoche e
difficili da individuare, con combinazioni di lettere maiuscole
e minuscole, numeri e simboli. (AGI)
Bas
141648 GIU 11
NNNN
REFERENDUM: NUCLEARE, GOVERNO GIAPPONESE VEDE 'CONTAGIO' TENDENZE PAESI POTREBBERO INFLUENZARE LINEA POLITICA INTERNA
REFERENDUM: NUCLEARE, GOVERNO GIAPPONESE VEDE
'CONTAGIO'
TENDENZE PAESI POTREBBERO INFLUENZARE LINEA POLITICA INTERNA
(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Il governo giapponese non esclude l'
ipotesi 'contagio' sul fronte interno dopo il referendum che in
Italia ha respinto il ritorno all'energia nucleare.
''Non sono in grado di fare un commento su un processo
decisionale di un Paese sovrano, ma - ha osservato il capo di
gabinetto Yukio Edano, rispondendo in conferenza stampa a una
domanda sulla consultazione italiana, la prima in un grande
paese industrializzato dopo la crisi di Fukushima - varie
tendenze di diversi Paesi potrebbero dare una certa influenza
alle linee politiche interne giapponesi''. (ANSA).
FT
14-GIU-11 08:51 NNNN
TENDENZE PAESI POTREBBERO INFLUENZARE LINEA POLITICA INTERNA
(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Il governo giapponese non esclude l'
ipotesi 'contagio' sul fronte interno dopo il referendum che in
Italia ha respinto il ritorno all'energia nucleare.
''Non sono in grado di fare un commento su un processo
decisionale di un Paese sovrano, ma - ha osservato il capo di
gabinetto Yukio Edano, rispondendo in conferenza stampa a una
domanda sulla consultazione italiana, la prima in un grande
paese industrializzato dopo la crisi di Fukushima - varie
tendenze di diversi Paesi potrebbero dare una certa influenza
alle linee politiche interne giapponesi''. (ANSA).
FT
14-GIU-11 08:51 NNNN
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

