Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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lunedì 11 luglio 2011
ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE
ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE =
(AGI) - Campobasso, 11 lug. - Finisce in tribunale la multa per
eccesso di velocita' ed uso improprio di lampeggiante e sirena
per l'auto del presidente della regione Molise, Michele Iorio.
L'Audi A8 da 4,2 cc, il 17 Luglio 2008 fu intercettata dalla
polizia mentre sfrecciava sulla A14, in provincia di Chieti.
Secondo gli agenti l'autista non aveva alcun motivo per
superare i limiti di velocita' ed utilizzare i segnalatori di
emergenza, nonostante la presenza del presidente Iorio.
Risultato: multa salata e punti decurtati dalla patente. Contro
il provvedimento la Regione si e' opposta davanti al giudice di
Pace di Lanciano, evidenziando che il Prefetto di Campobasso ha
assegnato ai due autisti di Iorio la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza, per cui "in occasione di servizi urgenti di
istituto, non sono tenuti a rispettare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni alla circolazione". Il ricorso, pero', e'
stato respinto e nei giorni scorsi la giunta regionale molisana
ha deciso di impugnare la contravvenzione dando mandato
all'avvocatura dello Stato di portare il caso davanti ai
giudici del tribunale di Chieti.
"Tutto questo accade - sottolinea il consigliere regionale
di opposizione, Massimo Romano - mentre la regione Molise
acquista di una nuova auto blu, un'Audi da 40mila euro, per il
vice presidente e l'Italia rischia di finire come la Grecia.
Credo sia venuto il momento di ridurre l'indennita' per i
consiglieri e adeguare immediatamente il parco auto regionale
alle misure previste nella manovra di Tremonti: riduzione delle
cilindrate dei chilometri percorsi e dei consumi". (AGI)
dpg
111847 LUG 11
NNNN
Sicurezza: Silp Cgil, no trionfalismi su andamento reati. Su modifica Legge 121 Governo ascolti appello Napolitano
ZCZC5163/SXA
XCI10536
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL, NO TRIONFALISMI SU ANDAMENTO REATI
SU MODIFICA LEGGE 121 GOVERNO ASCOLTI APPELLO NAPOLITANO
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sull'andamento dei reati nel nostro
paese ''sono ingiustificati i toni trionfalistici del governo''.
E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
commentando il Rapporto sullo stato della sicurezza presentato
dalla Fondazione Icsa.
''Non ci sembrano giustificati i toni usati dal governo alla
luce di quanto sta emergendo sulla presenza delle mafie a Roma e
in diverse regioni del centro-nord - dice Giardullo - Dopo
un'interminabile discussione su uno strumento inutile e
pericoloso come le ronde, dopo il tentativo, ancora non cessato,
di annullare uno strumento fondamentale per il controllo di
legalit… come le intercettazioni, pensiamo che il governo
farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anzich‚
smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di
polizia nel nostro paese''.
Il sindacato auspica poi che sulla riforma della legge 121,
la norma istitutiva della polizia, ''il Governo non faccia finta
di non sentire e ascolti il monito del presidente Napolitano
sull'esigenza di aggiornare alcuni aspetti della legge, senza
stravolgerne l'impianto''.(ANSA).
COM-GUI
11-LUG-11 18:28 NNNN
XCI10536
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL, NO TRIONFALISMI SU ANDAMENTO REATI
SU MODIFICA LEGGE 121 GOVERNO ASCOLTI APPELLO NAPOLITANO
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sull'andamento dei reati nel nostro
paese ''sono ingiustificati i toni trionfalistici del governo''.
E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
commentando il Rapporto sullo stato della sicurezza presentato
dalla Fondazione Icsa.
''Non ci sembrano giustificati i toni usati dal governo alla
luce di quanto sta emergendo sulla presenza delle mafie a Roma e
in diverse regioni del centro-nord - dice Giardullo - Dopo
un'interminabile discussione su uno strumento inutile e
pericoloso come le ronde, dopo il tentativo, ancora non cessato,
di annullare uno strumento fondamentale per il controllo di
legalit… come le intercettazioni, pensiamo che il governo
farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anzich‚
smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di
polizia nel nostro paese''.
Il sindacato auspica poi che sulla riforma della legge 121,
la norma istitutiva della polizia, ''il Governo non faccia finta
di non sentire e ascolti il monito del presidente Napolitano
sull'esigenza di aggiornare alcuni aspetti della legge, senza
stravolgerne l'impianto''.(ANSA).
COM-GUI
11-LUG-11 18:28 NNNN
Roma, Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali. Giardullo, per anni chiesto a forze polizia impegno particolare contro prostituzione
ROMA: SILP CGIL AD ALEMANNO, ERA MEGLIO
CONCENTRARSI SU MINACCE CRIMINALI =
GIARDULLO, PER ANNI CHIESTO A FORZE POLIZIA IMPEGNO PARTICOLARE
CONTRO PROSTITUZIONE
Roma, 11 lug. (Adnkronos) - ''Oggi se si guarda a cio' che
succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci
sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla
situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella
Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere
letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio
Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil,
commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
''Da anni -ricorda Giardullo- sosteniamo che il numero delle
volanti in una citta' come Roma e' insufficiente e lamentiamo la
diminuzione di personale anche nei commissariati e quindi sul
territorio. Tutto questo e' frutto di una politica di
irresponsabilita' attuata con le due ultime finanziarie ma non
possiamo non ricordare che a Roma il sindaco Alemanno per anni ha
chiesto un impegno particolare delle forze di polizia sul versante
della prostituzione di strada''.
''In questo versante -sottolinea il leader del Silp Cgil- tutte
le risorse che sono state impegnate nei pattuglioni straordinari e
nelle retate, sono state sottratte al controllo del territorio e alle
attivita' di indagine. Sarebbe stato piu' responsabile e lungimirante
-conclude Giardullo- impegnare in maniera equilibrata le risorse delle
forze di polizia sia sul versante della vivibilita' della Capitale sia
su quello delle maggiori minacce criminali, prima tra tutte quella
delle mafie''.
(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 18:07
NNNN
GIARDULLO, PER ANNI CHIESTO A FORZE POLIZIA IMPEGNO PARTICOLARE
CONTRO PROSTITUZIONE
Roma, 11 lug. (Adnkronos) - ''Oggi se si guarda a cio' che
succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci
sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla
situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella
Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere
letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio
Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil,
commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
''Da anni -ricorda Giardullo- sosteniamo che il numero delle
volanti in una citta' come Roma e' insufficiente e lamentiamo la
diminuzione di personale anche nei commissariati e quindi sul
territorio. Tutto questo e' frutto di una politica di
irresponsabilita' attuata con le due ultime finanziarie ma non
possiamo non ricordare che a Roma il sindaco Alemanno per anni ha
chiesto un impegno particolare delle forze di polizia sul versante
della prostituzione di strada''.
''In questo versante -sottolinea il leader del Silp Cgil- tutte
le risorse che sono state impegnate nei pattuglioni straordinari e
nelle retate, sono state sottratte al controllo del territorio e alle
attivita' di indagine. Sarebbe stato piu' responsabile e lungimirante
-conclude Giardullo- impegnare in maniera equilibrata le risorse delle
forze di polizia sia sul versante della vivibilita' della Capitale sia
su quello delle maggiori minacce criminali, prima tra tutte quella
delle mafie''.
(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 18:07
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 8-7-2011 n. 14337 Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.
Msg. 8 luglio 2011, n. 14337 (1).
Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.
L'art. 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 159 della L. n. 191/2009, e da ultimo dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, dispone che "per il triennio 2010/2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile".
Con la Circ. 22 giugno 2010, n. 76 sono state illustrate le modalità con le quali attuare il programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2010.
Con il presente messaggio si rende noto che l'Istituto anche nell'anno in corso sta proseguendo nell'attuazione di un piano di verifiche. Tale piano viene gestito tramite la procedura informatica INVER, secondo le modalità indicate nella predetta circolare.
Si richiama, altresì, il Msg. 16 marzo 2011, n. 6763 con il quale l'Istituto, al fine di ovviare ai disservizi generati dal mancato collegamento telematico con una buona parte del sistema ASL, ha disposto una nuova procedura.
Tale procedura, comunicata alla Conferenza Stato Regioni, prevede che tutti i titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, soggette a scadenza a partire dal mese di luglio c.a. siano chiamati dall'Istituto a visita diretta, prima della scadenza stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria. La categoria dei soggetti in discorso, viene, pertanto, inclusa nelle operazioni di verifiche per l'anno 2011.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 10
Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza
SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI
PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).
YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).
YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza
SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI
PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).
YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
SICUREZZA: VADEMECUM PER LE DONNE IN DISTRIBUZIONE METRO ROMA =
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Evita strade buie o deserte anche se
ti trovi nel centro della citta' e non pensare mai 'tanto a me
non succede'"; non lasciare documenti personali nel posto di
lavoro o a casa di amici"; "non fare operazioni di prelievo
dallo sportello bancomat in zone isolate o buie quando sei da
sola; "non inserire informazioni personali sui social network".
Sono alcune delle 10 regole d'oro contenute nel "Vademecum per
la sicurezza delle donne" che, a partire da domani, sara'
distribuito in 10 mila copie all'uscita delle stazioni della
metropolitana di Roma: una guida che raccoglie consigli utili
per adottare comportamenti piu' sicuri in situazioni di rischio
o per sapere cosa fare e chi contattare se c'e' bisogno di
aiuto. L'iniziativa, presentata questa mattina in Campidoglio,
e' frutto della collaborazione tra Omniares Communication e
Roma Capitale: nel corso dell'ultimo anno sono stati promossi
una serie di incontri mirati che hanno coinvolto imprenditrici,
avvocati, giornaliste, donne dello spettacolo, scrittrici,
operaie, casalinghe studentesse, istruttori di corsi di
autodifesa, membri delle forze dell'ordine, impegnate nella
redazione dell'opuscolo di 24 pagine che contiene anche una
sezione sullo stalking e una serie di numeri utili da salvare
sul cellulare. "Nel momento in cui Roma chiede allo Stato piu'
forze dell'ordine e piu' controllo del territorio - ha spiegato
il presidente della commissione sicurezza del Comune, Fabrizio
Santori - serve una maggiore comunicazione a favore la
cittadinanza, in particolare per le donne che, soprattutto nei
quartieri difficili, devono sapere come comportarsi per
prevenire ed evitare situazioni di pericolo". Regole di buona
condotta e suggerimenti per chi viaggia in treno da sola, torna
a casa tardi la sera, vive in periferia o in quartieri
particolarmente a rischio, subisce violenza psicologica a casa
o al lavoro, sono contenute in questo vademecum che ha ricevuto
anche il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
"Riteniamo che le donne debbano essere informate sui loro
diritti e su tutte le misure di contrasto esistenti ad ogni
forma di violenza - ha sottolineato il consigliere regionale
Isabella Rauti - e tale patrocinio rientra nell'impegno della
Regione, in attuazione dei principi sanciti con il manifesto
'Mai piu' violate', presentato lo scorso 7 marzo a Roma". (AGI)
rmh
111426 LUG 11
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DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).
YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
SICUREZZA: VADEMECUM PER LE DONNE IN DISTRIBUZIONE METRO ROMA =
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Evita strade buie o deserte anche se
ti trovi nel centro della citta' e non pensare mai 'tanto a me
non succede'"; non lasciare documenti personali nel posto di
lavoro o a casa di amici"; "non fare operazioni di prelievo
dallo sportello bancomat in zone isolate o buie quando sei da
sola; "non inserire informazioni personali sui social network".
Sono alcune delle 10 regole d'oro contenute nel "Vademecum per
la sicurezza delle donne" che, a partire da domani, sara'
distribuito in 10 mila copie all'uscita delle stazioni della
metropolitana di Roma: una guida che raccoglie consigli utili
per adottare comportamenti piu' sicuri in situazioni di rischio
o per sapere cosa fare e chi contattare se c'e' bisogno di
aiuto. L'iniziativa, presentata questa mattina in Campidoglio,
e' frutto della collaborazione tra Omniares Communication e
Roma Capitale: nel corso dell'ultimo anno sono stati promossi
una serie di incontri mirati che hanno coinvolto imprenditrici,
avvocati, giornaliste, donne dello spettacolo, scrittrici,
operaie, casalinghe studentesse, istruttori di corsi di
autodifesa, membri delle forze dell'ordine, impegnate nella
redazione dell'opuscolo di 24 pagine che contiene anche una
sezione sullo stalking e una serie di numeri utili da salvare
sul cellulare. "Nel momento in cui Roma chiede allo Stato piu'
forze dell'ordine e piu' controllo del territorio - ha spiegato
il presidente della commissione sicurezza del Comune, Fabrizio
Santori - serve una maggiore comunicazione a favore la
cittadinanza, in particolare per le donne che, soprattutto nei
quartieri difficili, devono sapere come comportarsi per
prevenire ed evitare situazioni di pericolo". Regole di buona
condotta e suggerimenti per chi viaggia in treno da sola, torna
a casa tardi la sera, vive in periferia o in quartieri
particolarmente a rischio, subisce violenza psicologica a casa
o al lavoro, sono contenute in questo vademecum che ha ricevuto
anche il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
"Riteniamo che le donne debbano essere informate sui loro
diritti e su tutte le misure di contrasto esistenti ad ogni
forma di violenza - ha sottolineato il consigliere regionale
Isabella Rauti - e tale patrocinio rientra nell'impegno della
Regione, in attuazione dei principi sanciti con il manifesto
'Mai piu' violate', presentato lo scorso 7 marzo a Roma". (AGI)
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111426 LUG 11
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ISS, morbillo in 17 Regioni, 1994 casi in 7 mesi
SALUTE:ISS,MORBILLO IN 17 REGIONI,1994 CASI IN 7
MESI
COLPITI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI,ETA' MEDIA E' 17 ANNI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Continuano le epidemie di morbillo in
Italia. Dal 1 ottobre 2010 al 30 aprile 2011 sono stati 1.994 i
casi segnalati al Centro nazionale di epidemiologia dell'Iss da
17 Regioni e Province autonome. Le Regioni con il maggior numero
di casi sono state la provincia autonoma di Trento e, nel 2011,
quella di Bolzano, insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte.
Complessivamente queste Regioni hanno riportato quasi l'80%
dei casi segnalati tra ottobre 2010 e aprile 2011. Dei 1994 casi
segnalati, 387 (19,4%) sono stati classificati come possibili,
835 (41,9%) come probabili e 772 (38,7%) come confermati. Del
94% di questi casi e' stato accertato lo stato vaccinale e si e'
visto che l'88,2% non era mai stato vaccinato contro il
morbillo, il 6% aveva ricevuto una sola dose. Le fasce d'eta'
piu' colpite sono state quelle degli adolescenti e dei giovani
adulti, visto che il 60% circa dei casi si e' avuto tra i 15 e
44 anni, con un'eta' media dei casi di 17 anni. Non sono mancate
le complicanze, oltre 500, di cui 43 casi di polmonite.
Secondo i dati dell'Iss, in almeno 10 Regioni sono ancora in
corso epidemie, visto che altre 1.000 schede di segnalazione
sono arrivate nei mesi di maggio e giugno e sono ora in
elaborazione. La maggior parte (oltre 700) da Bolzano, dove
l'eta' media dei soggetti colpiti e' di 13,5 anni, dunque
inferiore a quella delle altre Regioni. Questo, ipotizza l'Iss,
per la minore copertura vaccinale (71% nel 2009) rispetto alla
media nazionale (90%) e quindi la piu' giovane eta' dei soggetti
sfuggiti al vaccino.
Il morbillo sta comunque riemergendo in tutta Europa con
oltre 30.000 casi segnalati nel 2010, il numero piu' elevato di
casi annuali riportati in Europa da oltre dieci anni. Anche nel
2011 c'e' stata un'alta incidenza di segnalazioni con epidemie
in Francia, Spagna e Belgio. (ANSA).
Y85-BG
11-LUG-11 15:53 NNNN
COLPITI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI,ETA' MEDIA E' 17 ANNI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Continuano le epidemie di morbillo in
Italia. Dal 1 ottobre 2010 al 30 aprile 2011 sono stati 1.994 i
casi segnalati al Centro nazionale di epidemiologia dell'Iss da
17 Regioni e Province autonome. Le Regioni con il maggior numero
di casi sono state la provincia autonoma di Trento e, nel 2011,
quella di Bolzano, insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte.
Complessivamente queste Regioni hanno riportato quasi l'80%
dei casi segnalati tra ottobre 2010 e aprile 2011. Dei 1994 casi
segnalati, 387 (19,4%) sono stati classificati come possibili,
835 (41,9%) come probabili e 772 (38,7%) come confermati. Del
94% di questi casi e' stato accertato lo stato vaccinale e si e'
visto che l'88,2% non era mai stato vaccinato contro il
morbillo, il 6% aveva ricevuto una sola dose. Le fasce d'eta'
piu' colpite sono state quelle degli adolescenti e dei giovani
adulti, visto che il 60% circa dei casi si e' avuto tra i 15 e
44 anni, con un'eta' media dei casi di 17 anni. Non sono mancate
le complicanze, oltre 500, di cui 43 casi di polmonite.
Secondo i dati dell'Iss, in almeno 10 Regioni sono ancora in
corso epidemie, visto che altre 1.000 schede di segnalazione
sono arrivate nei mesi di maggio e giugno e sono ora in
elaborazione. La maggior parte (oltre 700) da Bolzano, dove
l'eta' media dei soggetti colpiti e' di 13,5 anni, dunque
inferiore a quella delle altre Regioni. Questo, ipotizza l'Iss,
per la minore copertura vaccinale (71% nel 2009) rispetto alla
media nazionale (90%) e quindi la piu' giovane eta' dei soggetti
sfuggiti al vaccino.
Il morbillo sta comunque riemergendo in tutta Europa con
oltre 30.000 casi segnalati nel 2010, il numero piu' elevato di
casi annuali riportati in Europa da oltre dieci anni. Anche nel
2011 c'e' stata un'alta incidenza di segnalazioni con epidemie
in Francia, Spagna e Belgio. (ANSA).
Y85-BG
11-LUG-11 15:53 NNNN
Scoperto ceppo della gonorrea resistente ad antibiotici
Salute/ Scoperto ceppo della gonorrea resistente
ad antibiotici
Scienziati svedesi: C'è il rischio di una epidemia globale
Roma, 11 lug. (TMNews) - Un gruppo di scienziati di un Istituto
di ricerca svedese ha scoperto un nuovo ceppo di gonorrea,
malattia a trasmissione sessuale, resistente agli antibiotici. Lo
riporta il sito web della Bbc. Gli scienziati hanno individuato
una nuova variante del batterio che causa la malattia,
normalmente nota come 'scolo', in grado di mutare facilmente.
Il timore è che l'infezione possa ora diventare una minaccia
globale alla salute pubblica, hanno avvertito i ricercatori, e
per questo servirebbero nuovi farmaci in grado di arginare una
eventuale epidemia.
Plg
111452 lug 11
Scienziati svedesi: C'è il rischio di una epidemia globale
Roma, 11 lug. (TMNews) - Un gruppo di scienziati di un Istituto
di ricerca svedese ha scoperto un nuovo ceppo di gonorrea,
malattia a trasmissione sessuale, resistente agli antibiotici. Lo
riporta il sito web della Bbc. Gli scienziati hanno individuato
una nuova variante del batterio che causa la malattia,
normalmente nota come 'scolo', in grado di mutare facilmente.
Il timore è che l'infezione possa ora diventare una minaccia
globale alla salute pubblica, hanno avvertito i ricercatori, e
per questo servirebbero nuovi farmaci in grado di arginare una
eventuale epidemia.
Plg
111452 lug 11
Cassazione "..."Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)"...."
CIRCOLAZIONE STRADALE Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-06-2011, n. 13134 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo che il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 313 del 2008, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione staccata di Siderno ha rigettato l'appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 19 ottobre 2006, che aveva accolto l'opposizione proposta, della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da C.S. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data 24 gennaio 2006, avente ad oggetto la violazione dell'art. 142 C.d.s., commi 1 e 8; che, a fondamento della opposizione, la C. aveva dedotto l'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata e l'inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento; che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità; che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza; che il Tribunale, pur dando atto che l'apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, rilevava altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell'art. 142. Il Tribunale rigettava infine il motivo di opposizione concernente la regolarità formale del verbale; che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso; che l'intimata non ha svolto attività difensiva; che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.Motivi della decisione che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: "(...) Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata slavo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell'art. 384 reg. att.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)". Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008). Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all'art. 384 reg. esec. Att. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l'art. 201 C.d.S. e l'art. 384 reg. C.d.S., devono trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l'ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell'art. 4, comma 2, del citato D.L.. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili". Anche questo motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio per cui "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lett. e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più recenti, Cass., n. 24355 del 2006; Cass., n. 9308 del 2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008). Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell'art. 142 C.d.S., e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 del regolamento di esecuzione nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata. Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 reg. C.d.S., comma 2) - prima dell'uso da parte degli organi di polizia - sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LLPP, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato". Il motivo è manifestamente fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate). Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell'attestazione, contenuta nel verbale dì accertamento, dell'intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio"; che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta; che, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da C.S.; che quest'ultima, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C. S.; condanna quest'ultima al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.
Cassazione "..Circolazione stradale. .."L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta..."
CIRCOLAZIONE STRADALE Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716 Fatto - Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità). L'intimato non svolge attività difensiva. Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile. Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c.. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato. Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia. Considerata la normativa vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue. L'art. 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi". Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta. Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa. Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria. In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti. Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti. Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo. Al qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c.. Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106). Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.). D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria. In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione. A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio. Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna M.G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.
Cassazione "...Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di .... della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari...."
COMUNITA' EUROPEA - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10498 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con decreto del 10 marzo - 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di - della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari. Avverso tale decreto hanno proposto un primo ricorso per cassazione la V., la Z., la Za., la C., la D., la D.N., la G., la T., la B., la F. (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per cassazione lo S., la Ci. e la Zo. (ric. n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese. All'esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.Motivi della decisione Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto. Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali. Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., artt. 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari ed i diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all'udienza camerale, onde sino alla loro riunione gli onorari ed i diritti andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso. Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti. Il primo motivo è fondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382). Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato. Il secondo motivo resta logicamente assorbito. Sussistendo i presupposti per una pronuncia nel merito, vanno attribuiti ai ricorrenti gli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla domanda. La Cassazione travolge anche per tredici ventesimi la liquidazione delle spese processuali, effettuata nel decreto impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e di altre sette parti, che non hanno proposto ricorso per cassazione. Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono. Secondo quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo un giudizio presupposto unitario le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di Appello per ottenere l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con unico difensore, in relazione al medesimo processo presupposto, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (v. sul punto Cass. 2010 n. 10634), contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l'eliminazione per quanto possibile degli effetti discorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell'onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine, e quindi la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo. In relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione, ponendo l'altra metà a carico dell'Amministrazione soccombente.P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla spettanza degli interessi e per tredici ventesimi con riferimento alle spese in esso liquidate; decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda. Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in Euro 300, di cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell'avvocato -
TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO
TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO =
MAGNITUDO 3.6 E 2.8, NESSUN DANNO A PERSONE O COSE
Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo. Le
localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia,
Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla Sala
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non
risultano danni a persone o cose.
Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle
17.01 con magnitudo 3.6, la replica alle 17.08 con magnitudo 2.8.
(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 17:40
MAGNITUDO 3.6 E 2.8, NESSUN DANNO A PERSONE O COSE
Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo. Le
localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia,
Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla Sala
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non
risultano danni a persone o cose.
Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle
17.01 con magnitudo 3.6, la replica alle 17.08 con magnitudo 2.8.
(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 17:40
GENOVA SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA
SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER COORDINARE OPERAZIONI FORZE ORDINE
(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un comitato d'urgenza della
Protezione Civile, presieduto dall'assessore alla sicurezza del
Comune di Genova Francesco Scidone, sta per riunirsi al Matitone
per coordinare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza
dell'area interessata dalla fuoriuscita di carburante.
Al momento sono stati evacuati soltanto alcuni capannoni
industriali, mentre per quanto riguarda l'evacuazione delle case
sara' il comitato d'urgenza a dover decidere. I residenti della
zona sono stati invitati dalle forze dell'ordine a tenere le
finestre chiuse. (ANSA).
YL2-GTT
11-LUG-11 17:03 NNNN
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER COORDINARE OPERAZIONI FORZE ORDINE
(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un comitato d'urgenza della
Protezione Civile, presieduto dall'assessore alla sicurezza del
Comune di Genova Francesco Scidone, sta per riunirsi al Matitone
per coordinare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza
dell'area interessata dalla fuoriuscita di carburante.
Al momento sono stati evacuati soltanto alcuni capannoni
industriali, mentre per quanto riguarda l'evacuazione delle case
sara' il comitato d'urgenza a dover decidere. I residenti della
zona sono stati invitati dalle forze dell'ordine a tenere le
finestre chiuse. (ANSA).
YL2-GTT
11-LUG-11 17:03 NNNN
Sicurezza: Napolitano, coordinamento effettivo con pluralità forze polizia - In riforma polizia tenere fermi capisaldi
SICUREZZA: NAPOLITANO, COORDINAMENTO EFFETTIVO CON PLURALITA' FORZE POLIZIA =
Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, a livello provinciale, dai
prefetti e dai comitati provinciali per l'ordine pubblico. Con
lungimiranza, hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali". Lo ha detto il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, intervenendo alla cerimonia per i 100 anni del
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni "pilastri" della legge
sulla pubblica sicurezza, del 1981, legge per la quale il capo dello
Stato ritiene opportuno un aggiornamento dei contenuti. Per il
presidente della Repubblica, altri pilastri da mantenere sono "il
coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia mantenendo la
pluralita' delle forze di polizia".
La polizia italiana, ha rimarcato Napolitano, ha "una impronta
civile e democratica che e' stata rafforzata dalla legge di riforma
del 1981". Di quella legge, il capo dello Stato cita l'articolo 24,
che fissa i compiti della pubblica sicurezza e al primo posto pone "la
tutela dell'esercizio della liberta' e dei diritti dei cittadini.
questa -ha concluso- e' la polizia in Italia, nonostante tendenze e
letture riduttive o denigratorie".
(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 12:03
NNNN
SICUREZZA: NAPOLITANO, POLIZIA TUTELA LIBERTA' CITTADINI =
(AGI) - Roma, 11 lug. - La legge 121 dell'81, quella che
smilitarizzo' la polizia, "richiede una revisione e un
aggiornamento ma mantenendo saldi alcuni pilastri: l'autorita'
di pubblica sicurezza impersonata a livello nazionale dal
ministro dell'Interno e a livello provinciale dai prefetti e
anche dai comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico che
hanno rappresentato con grande lungimiranza il coinvolgimento
delle istituzioni locali, sindaci in testa". Lo ha affermato il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo
alle celebrazioni per i 100 anni del Viminale. "C'e' qualcosa
di straordinariamente valido in questo testo - ha spiegato il
presidente - confermato come tale in tutti questi anni:
scusatemi la piccola pignoleria ma vorrei ricordare come
all'articolo 24 tra i compiti istituzionali della polizia di
Stato ci sia la tutela dell'esercizio delle liberta e dei
diritti dei cittadini. Questo e' oggi e questa e' stata sempre
la polizia, nonostante la tendenza a darne rappresentazioni
riduttive e in qualche caso persino denigratorie". Quello che
va conservato e' "il coordinamento effettivo di tutte le forze
dell'ordine, almeno quelle a competenza generale" e la loro
"pluralita'".
"Il Viminale - ha aggiunto Napolitano - e' una sede storica
e piu' che mai aperta al futuro. Il ministro dell'Interno non
e' mai stato un puro ministro di polizia, tanto e' vero che nel
nostro ordinamento non sono mai stati chiamati ad esserlo
prefetti proprio per sollecitare l'impianto civile e
democratico che l'Italia pre-fascista e repubblicana ha sempre
mantenuto e rafforzato specie con la legge 121. Del Viminale si
e' parlato spesso come di un palazzo pieno di strani
meccanismi, piu' o meno spionistici, e io spesso dovetti
insistere sul fatto che il mio mandato non era quello di
svelare dei misteri ma di portare avanti nella massima
trasparenza una politica di sicurezza e di ordine pubblico
complessa. Bisogna avere una visione seria, concreta e laica -
ha concluso Napolitano - delle funzioni del ministro, ma c'e'
bisogno anche di aperture, sinergie e apporti esterni per
portare avanti una politica complessa che non si riduce al solo
intervento repressivo". (AGI)
Bas/Dma
111156 LUG 11
NNNN
NAPOLITANO, SICUREZZA PUBBLICA E' IMPERSONATA DAL MINISTRO
A LIVELLO PROVINCIALE DA COMITATI E PREFETTI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, al livello
provinciale, dai prefetti e dai comitati provinciali per
l'ordine pubblico, e con lungimiranza, hanno realizzato il
coinvolgimento dei sindaci e delle istituzioni locali'', ha
detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni ''pilastri''
della legge sulla polizia di Stato del 1981, pilastri non devono
essere toccati dalla riforma di quella legge che e' in cantiere
e che il capo dello Stato ritiene opportuno per procedere ad una
revisione e aggiornamento dei contenuti.
Altri pilastri da mantenere, ha aggiunto Napolitano, sono
''il coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia
mantenendo la pluralita' delle forze di polizia e l'unitarieta'
della loro passione''.
La polizia italiana, ha detto il Capo dello Stato, ha ''una
impronta civile e democratica che e' stata rafforzata dalla
legge di riforma del 1981''. Di quella legge ha citato
l'articolo 24, quello che fissa i compiti della pubblica
sicurezza e mette al primo posto ''la tutela dell'esercizio
delle liberte e dei diritti dei cittadini''. ''Cio' che e'
scritto qui - ha commentato - e' in scritto in modo mirabile.
Quanto ai compiti della polizia forse ne puo' essere aggiunto
qualcuno, ma quelli fissati in questo articolo non vanno
toccati. Questa e' la polizia in Italia nonostante tendenze a
letture riduttive e denigratorie''.(ANSA).
SPM/LOI
11-LUG-11 11:36 NNNN
Sicurezza/ Napolitano: In riforma polizia tenere fermi capisaldi
Autorità impersonata da ministro, tutela di libertà cittadini
Roma, 11 lug. (TMNews) - La legge istitutiva della Polizia di
Stato "richiede un aggiornamento" ma "tenendo fermi alcuni
pilastri": lo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano a commento della riforma allo studio della legge 121
del 1981.
"L'autorità di pubblica sicurezza - da detto il Capo dello Stato
nel corso della cerimonia per i cento anni del Viminale che si è
svolta stamane alla sede del ministero dell'Interno alla presenza
del ministro Roberto Maroni - è impersonata dal ministro
dell'Interno e, al livello provinciale, dai prefetti e dai
comitati provinciali per l'ordine pubblico, e con lungimiranza,
hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali nella gestione della sicurezza e dell'ordine
pubblico".
Napolitano ha poi sottolineato che nella legge del 1981 vi è un
elemento "straordinariamente valido" relativo ai compiti
istituzionali della Polizia di Stato. Nell'articolo 24, in
particolare, il primo elemento annoverato è "la tutela
dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini".
"Qualcosa - ha chiosato Napolitano - può essere aggiunto, ma
quello che è scritto qui è scritto in modo mirabile. Questa è la
polizia in Italia nonostante tendenze a farne letture riduttive e
denigratorie". Il Presidente della Repubblica ha infine messo in
evidenza il "coordinamento effettivo delle forze di polizia", la
loro "pluralità" e "unitarietà".
Ska/Mlp
111216 lug 11
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