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lunedì 11 luglio 2011

ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE



ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE =
(AGI) - Campobasso, 11 lug. - Finisce in tribunale la multa per
eccesso di velocita' ed uso improprio di lampeggiante e sirena
per l'auto del presidente della regione Molise, Michele Iorio.
L'Audi A8 da 4,2 cc, il 17 Luglio 2008 fu intercettata dalla
polizia mentre sfrecciava sulla A14, in provincia di Chieti.
Secondo gli agenti l'autista non aveva alcun motivo per
superare i limiti di velocita' ed utilizzare i segnalatori di
emergenza, nonostante la presenza del presidente Iorio.
Risultato: multa salata e punti decurtati dalla patente. Contro
il provvedimento la Regione si e' opposta davanti al giudice di
Pace di Lanciano, evidenziando che il Prefetto di Campobasso ha
assegnato ai due autisti di Iorio la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza, per cui "in occasione di servizi urgenti di
istituto, non sono tenuti a rispettare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni alla circolazione". Il ricorso, pero', e'
stato respinto e nei giorni scorsi la giunta regionale molisana
ha deciso di impugnare la contravvenzione dando mandato
all'avvocatura dello Stato di portare il caso davanti ai
giudici del tribunale di Chieti.
"Tutto questo accade - sottolinea il consigliere regionale
di opposizione, Massimo Romano - mentre la regione Molise
acquista di una nuova auto blu, un'Audi da 40mila euro, per il
vice presidente e l'Italia rischia di finire come la Grecia.
Credo sia venuto il momento di ridurre l'indennita' per i
consiglieri e adeguare immediatamente il parco auto regionale
alle misure previste nella manovra di Tremonti: riduzione delle
cilindrate dei chilometri percorsi e dei consumi". (AGI)
dpg
111847 LUG 11

NNNN

Sicurezza: Silp Cgil, no trionfalismi su andamento reati. Su modifica Legge 121 Governo ascolti appello Napolitano

ZCZC5163/SXA
XCI10536
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL, NO TRIONFALISMI SU ANDAMENTO REATI
SU MODIFICA LEGGE 121 GOVERNO ASCOLTI APPELLO NAPOLITANO
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sull'andamento dei reati nel nostro
paese ''sono ingiustificati i toni trionfalistici del governo''.
E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
commentando il Rapporto sullo stato della sicurezza presentato
dalla Fondazione Icsa.
''Non ci sembrano giustificati i toni usati dal governo alla
luce di quanto sta emergendo sulla presenza delle mafie a Roma e
in diverse regioni del centro-nord - dice Giardullo - Dopo
un'interminabile discussione su uno strumento inutile e
pericoloso come le ronde, dopo il tentativo, ancora non cessato,
di annullare uno strumento fondamentale per il controllo di
legalit… come le intercettazioni, pensiamo che il governo
farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anzich‚
smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di
polizia nel nostro paese''.
Il sindacato auspica poi che sulla riforma della legge 121,
la norma istitutiva della polizia, ''il Governo non faccia finta
di non sentire e ascolti il monito del presidente Napolitano
sull'esigenza di aggiornare alcuni aspetti della legge, senza
stravolgerne l'impianto''.(ANSA).

COM-GUI
11-LUG-11 18:28 NNNN

Roma, Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali. Giardullo, per anni chiesto a forze polizia impegno particolare contro prostituzione

ROMA: SILP CGIL AD ALEMANNO, ERA MEGLIO CONCENTRARSI SU MINACCE CRIMINALI =
GIARDULLO, PER ANNI CHIESTO A FORZE POLIZIA IMPEGNO PARTICOLARE
CONTRO PROSTITUZIONE

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - ''Oggi se si guarda a cio' che
succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci
sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla
situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella
Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere
letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio
Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil,
commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

''Da anni -ricorda Giardullo- sosteniamo che il numero delle
volanti in una citta' come Roma e' insufficiente e lamentiamo la
diminuzione di personale anche nei commissariati e quindi sul
territorio. Tutto questo e' frutto di una politica di
irresponsabilita' attuata con le due ultime finanziarie ma non
possiamo non ricordare che a Roma il sindaco Alemanno per anni ha
chiesto un impegno particolare delle forze di polizia sul versante
della prostituzione di strada''.

''In questo versante -sottolinea il leader del Silp Cgil- tutte
le risorse che sono state impegnate nei pattuglioni straordinari e
nelle retate, sono state sottratte al controllo del territorio e alle
attivita' di indagine. Sarebbe stato piu' responsabile e lungimirante
-conclude Giardullo- impegnare in maniera equilibrata le risorse delle
forze di polizia sia sul versante della vivibilita' della Capitale sia
su quello delle maggiori minacce criminali, prima tra tutte quella
delle mafie''.

(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 18:07

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sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 8-7-2011 n. 14337 Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.


Msg. 8 luglio 2011, n. 14337 (1).
 Programma di verifiche         straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di         benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile.             

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.
 

L'art. 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009,         convertito dalla L. n. 102/2009, a seguito della modifica introdotta dall'art.         2, comma 159 della L. n. 191/2009, e da ultimo dall'articolo 10, comma 4, del         D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione         finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla         L. n. 122/2010, dispone che "per il triennio 2010/2012 l'INPS effettua, con le         risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva         all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari         e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000         verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari         di benefici economici di invalidità civile".       
Con la Circ. 22 giugno 2010, n. 76 sono state         illustrate le modalità con le quali attuare il programma di verifiche         straordinarie da effettuare nell'anno 2010.       
Con il presente messaggio si rende noto che         l'Istituto anche nell'anno in corso sta proseguendo nell'attuazione di un piano         di verifiche. Tale piano viene gestito tramite la procedura informatica INVER,         secondo le modalità indicate nella predetta circolare.       
Si richiama, altresì, il Msg. 16 marzo 2011, n.         6763 con il quale l'Istituto, al fine di ovviare ai disservizi generati dal         mancato collegamento telematico con una buona parte del sistema ASL, ha         disposto una nuova procedura.       
Tale procedura, comunicata alla Conferenza Stato         Regioni, prevede che tutti i titolari di prestazioni economiche di invalidità        civile, sordità civile, cecità civile, soggette a scadenza a partire dal mese         di luglio c.a. siano chiamati dall'Istituto a visita diretta, prima della         scadenza stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria. La categoria         dei soggetti in discorso, viene, pertanto, inclusa nelle operazioni di         verifiche per l'anno 2011.       
        
       
Il Direttore generale       
Nori     

 

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art.       20
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art.       2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       10

Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza

SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).

YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN

Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza

SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).

YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
SICUREZZA: VADEMECUM PER LE DONNE IN DISTRIBUZIONE METRO ROMA =
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Evita strade buie o deserte anche se
ti trovi nel centro della citta' e non pensare mai 'tanto a me
non succede'"; non lasciare documenti personali nel posto di
lavoro o a casa di amici"; "non fare operazioni di prelievo
dallo sportello bancomat in zone isolate o buie quando sei da
sola; "non inserire informazioni personali sui social network".
Sono alcune delle 10 regole d'oro contenute nel "Vademecum per
la sicurezza delle donne" che, a partire da domani, sara'
distribuito in 10 mila copie all'uscita delle stazioni della
metropolitana di Roma: una guida che raccoglie consigli utili
per adottare comportamenti piu' sicuri in situazioni di rischio
o per sapere cosa fare e chi contattare se c'e' bisogno di
aiuto. L'iniziativa, presentata questa mattina in Campidoglio,
e' frutto della collaborazione tra Omniares Communication e
Roma Capitale: nel corso dell'ultimo anno sono stati promossi
una serie di incontri mirati che hanno coinvolto imprenditrici,
avvocati, giornaliste, donne dello spettacolo, scrittrici,
operaie, casalinghe studentesse, istruttori di corsi di
autodifesa, membri delle forze dell'ordine, impegnate nella
redazione dell'opuscolo di 24 pagine che contiene anche una
sezione sullo stalking e una serie di numeri utili da salvare
sul cellulare. "Nel momento in cui Roma chiede allo Stato piu'
forze dell'ordine e piu' controllo del territorio - ha spiegato
il presidente della commissione sicurezza del Comune, Fabrizio
Santori - serve una maggiore comunicazione a favore la
cittadinanza, in particolare per le donne che, soprattutto nei
quartieri difficili, devono sapere come comportarsi per
prevenire ed evitare situazioni di pericolo". Regole di buona
condotta e suggerimenti per chi viaggia in treno da sola, torna
a casa tardi la sera, vive in periferia o in quartieri
particolarmente a rischio, subisce violenza psicologica a casa
o al lavoro, sono contenute in questo vademecum che ha ricevuto
anche il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
"Riteniamo che le donne debbano essere informate sui loro
diritti e su tutte le misure di contrasto esistenti ad ogni
forma di violenza - ha sottolineato il consigliere regionale
Isabella Rauti - e tale patrocinio rientra nell'impegno della
Regione, in attuazione dei principi sanciti con il manifesto
'Mai piu' violate', presentato lo scorso 7 marzo a Roma". (AGI)
rmh
111426 LUG 11

NNNN

ISS, morbillo in 17 Regioni, 1994 casi in 7 mesi

SALUTE:ISS,MORBILLO IN 17 REGIONI,1994 CASI IN 7 MESI
COLPITI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI,ETA' MEDIA E' 17 ANNI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Continuano le epidemie di morbillo in
Italia. Dal 1 ottobre 2010 al 30 aprile 2011 sono stati 1.994 i
casi segnalati al Centro nazionale di epidemiologia dell'Iss da
17 Regioni e Province autonome. Le Regioni con il maggior numero
di casi sono state la provincia autonoma di Trento e, nel 2011,
quella di Bolzano, insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte.
Complessivamente queste Regioni hanno riportato quasi l'80%
dei casi segnalati tra ottobre 2010 e aprile 2011. Dei 1994 casi
segnalati, 387 (19,4%) sono stati classificati come possibili,
835 (41,9%) come probabili e 772 (38,7%) come confermati. Del
94% di questi casi e' stato accertato lo stato vaccinale e si e'
visto che l'88,2% non era mai stato vaccinato contro il
morbillo, il 6% aveva ricevuto una sola dose. Le fasce d'eta'
piu' colpite sono state quelle degli adolescenti e dei giovani
adulti, visto che il 60% circa dei casi si e' avuto tra i 15 e
44 anni, con un'eta' media dei casi di 17 anni. Non sono mancate
le complicanze, oltre 500, di cui 43 casi di polmonite.
Secondo i dati dell'Iss, in almeno 10 Regioni sono ancora in
corso epidemie, visto che altre 1.000 schede di segnalazione
sono arrivate nei mesi di maggio e giugno e sono ora in
elaborazione. La maggior parte (oltre 700) da Bolzano, dove
l'eta' media dei soggetti colpiti e' di 13,5 anni, dunque
inferiore a quella delle altre Regioni. Questo, ipotizza l'Iss,
per la minore copertura vaccinale (71% nel 2009) rispetto alla
media nazionale (90%) e quindi la piu' giovane eta' dei soggetti
sfuggiti al vaccino.
Il morbillo sta comunque riemergendo in tutta Europa con
oltre 30.000 casi segnalati nel 2010, il numero piu' elevato di
casi annuali riportati in Europa da oltre dieci anni. Anche nel
2011 c'e' stata un'alta incidenza di segnalazioni con epidemie
in Francia, Spagna e Belgio. (ANSA).

Y85-BG
11-LUG-11 15:53 NNNN

Scoperto ceppo della gonorrea resistente ad antibiotici

Salute/ Scoperto ceppo della gonorrea resistente ad antibiotici
Scienziati svedesi: C'è il rischio di una epidemia globale

Roma, 11 lug. (TMNews) - Un gruppo di scienziati di un Istituto
di ricerca svedese ha scoperto un nuovo ceppo di gonorrea,
malattia a trasmissione sessuale, resistente agli antibiotici. Lo
riporta il sito web della Bbc. Gli scienziati hanno individuato
una nuova variante del batterio che causa la malattia,
normalmente nota come 'scolo', in grado di mutare facilmente.

Il timore è che l'infezione possa ora diventare una minaccia
globale alla salute pubblica, hanno avvertito i ricercatori, e
per questo servirebbero nuovi farmaci in grado di arginare una
eventuale epidemia.

Plg

111452 lug 11

Cassazione "..."Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)"...."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-06-2011, n. 13134
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
che  il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza  n. 313  del 2008, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale  il Tribunale  di  Locri  -  Sezione staccata  di  Siderno  ha  rigettato l'appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice  di pace  di  Stilo  depositata il 19 ottobre  2006,  che  aveva  accolto l'opposizione  proposta, della L. n. 689 del 1981,   ex  art.  22,  da          C.S. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano  in  data 24  gennaio  2006,  avente  ad oggetto la  violazione   dell'art.  142 C.d.s., commi 1 e 8;
che,  a  fondamento  della  opposizione, la      C.  aveva  dedotto l'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata e l'inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione  di accertamento;
che  il  Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso  di  specie,  la violazione  del  limite  di velocità era  stata  accertata  a  mezzo velomatic  512  e  che non vi era stata contestazione  immediata,  ha rigettato  l'appello  del Comune rilevando  che  il  quadro  normativo conseguente  alla  entrata  in vigore  del  D.L.  n.  121  del  2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002,   esclude  la sussistenza  di  un'arbitraria  facoltà  per  l'amministrazione   di precostituirsi  un'ipotesi  di deroga al principio  di  contestazione immediata  della  violazione, che costituisce  ora  la  regola  della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che  le sedi   stradali   interessate  dall'utilizzazione   degli   strumenti elettronici di rilevazione della velocità;
che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto  di strada   non  ricompresa  dal  Prefetto  tra  le  strade  extraurbane secondarie  in  cui  è  stata  accertata  l'esistenza  di  obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza;
che  il  Tribunale,  pur dando atto che l'apparecchiatura  utilizzata risultava  dal  verbale  di accertamento omologata  con  decreto  del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, rilevava altresì che  il  Comune,  nei due gradi di giudizio, non  aveva  prodotto  il certificato  di  omologazione del velomatic in  concreto  utilizzato, sicchè  questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova  della violazione dell'art. 142. Il Tribunale rigettava infine il motivo  di opposizione concernente la regolarità formale del verbale;
che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso;
che l'intimata non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con  il  rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380  bis  cod. proc. civ., che è stata comunicata alle  parti  e  al Pubblico Ministero.Motivi della decisione
che  il  relatore  designato ha formulato  la  seguente  proposta  di decisione:
"(...)  Con  il  primo motivo, il Comune deduce  violazione  e  falsa applicazione  del  D.L. n. 121 del 2002, art. 4,   nonchè  violazione degli  artt.  142, 200 e 201 C.d.S., affermando che   la  disposizione dell'art.  4  del citato D.L., non preclude la possibilità  per  gli agenti  di  polizia di procedere a rilevazione delle  violazioni  del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte  le volte  in  cui,  non  rientrando la strada tra  quelle  espressamente previste  dalla  citata disposizione e non essendo  la  strada  stessa inclusa  dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono  essere utilizzate    dette   apparecchiature,   queste   siano    utilizzate direttamente  dagli  agenti  stessi,  i  quali  devono  procedere   a contestazione  immediata slavo il caso in cui ciò non sia  possibile ai  sensi  dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo 
reg.  esec. C.d.S.;  evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi  dato atto nel verbale di contestazione che non  era  stato possibile  procedere  a contestazione immediata  dell'infrazione,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell'art. 384 reg. att..
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)".
Il   motivo  è  manifestamente  fondato,  trovando  applicazione  il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo  cui  "il disposto  del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito,  con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002,  integrato con la  previsione del  comma  2  dello  stesso  art. 4 -  che  indica,  per  le  strade extraurbane  secondarie  e  per le strade urbane  di  scorrimento,  i criteri  di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo  del veicolo,  al  fine  della  contestazione immediata,  può  costituire motivo  d'intralcio per la circolazione o di  pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e  per  le strade  extraurbane principali - evidenzia come  il legislatore  abbia inteso  regolare l'utilizzazione dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di controllo  del  traffico finalizzati al rilevamento a 
distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142  e  148 C.d.S.  (limiti  di  velocità e sorpasso),  tra  l'altro,  anche  in funzione  del  comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si  esclude tout  court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue  che la  norma  del predetto art. 4 non pone una generalizzata  esclusione delle  apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori  delle strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro,  in  vigore, relativamente  alle  strade  diverse da   esse,  le  disposizioni  che consentono  tale  utilizzazione ma con l'obbligo della  contestazione immediata,  salve le eccezioni espressamente previste  dall'art.  201 C.d.S.,  comma  1  bis (Cass., n.  376 del 2008; Cass.,  n.  1889  del 2008).
Con   il  secondo  motivo,  il  Comune  deduce  violazione  e   falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142,  200 e  201  C.d.S.,  in  relazione all'art. 384 reg. esec.  Att.  C.d.S., sostenendo  che  il Tribunale avrebbe errato nel non considerare  che l'art.   201  C.d.S.  e  l'art.  384  reg.  C.d.S.,  devono   trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 121, art.  4,  per  il  caso  di violazioni accertate direttamente dagli  agenti  di polizia  con l'ausilio di apparecchiature elettroniche su strade  non comprese  nel decreto prefettizio adottato in applicazione  dell'art. 4,   comma  2,  del  citato D.L.. Il ricorrente  formula  il  seguente quesito di diritto:
"Dica  la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".
Anche  questo motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il  principio per cui "in materia di accertamento di violazioni delle norme  sui  limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature  di controllo  (autovelox),  l'indicazione nel relativo verbale notificato di  una  delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg.  esec. C.d.S.,   che   rendono   ammissibile  la   contestazione   differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lett. e, del regolamento  di esecuzione  del  codice della strada, concernente  l'ipotesi  in  cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di  rilevazione che  permettono "la determinazione dell'illecito in tempo  successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto  di  accertamento  o  comunque  nell'impossibilità  di  essere fermato  in  tempo utile e nei modi regolamentari") rende
ipso  facto legittimi  il  verbale  medesimo e la conseguente  irrogazione  della sanzione,  senza  che,  in  proposito,  sussista  alcun  margine   di apprezzamento  da  parte del giudice di merito,  cui  è  inibito  il sindacato sulle scelte  organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più  recenti,  Cass., n.  24355 del 2006; Cass., n.  9308  del  2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008).
Con  il  terzo  motivo,  il  Comune di Stignano  denuncia  violazione dell'art. 142 C.d.S., e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 del  regolamento  di esecuzione nonchè del D.M. Lavori  Pubblici  27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione  della  velocità  e  la  contestazione  dell'infrazione, osserva  il  ricorrente,  ciò  che  rileva  è  che  il  modello  di apparecchiatura  sia  omologato  e non  anche  la  singola  specifica apparecchiatura  in  concreto usata. Nel caso di  specie,  lo  stesso verbale  di  accertamento  dava  atto dell'esistenza  di  un  decreto ministeriale di omologazione del tipo di  apparecchiatura  utilizzata;
e  tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava  atto  nel  verbale. Il Comune formula il  seguente  quesito  di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che non è necessario che  ogni esemplare  di strumento  elettronico  rilevatore della  velocità  (art.  345  reg.
C.d.S., comma 2) - prima dell'uso da parte degli organi di polizia  - sia  sottoposto  ad  omologazione da parte del  Ministero  dei  LLPP, essendo  sufficiente che sia stato preventivamente  omologato il  tipo di strumento usato".
Il  motivo  è manifestamente fondato, avendo la Corte di  cassazione chiarito  che  la necessità di omologazione dell'apparecchiatura  di rilevazione   automatica,  ai  fini  della  validità  del   relativo accertamento,  va  riferita  al singolo  modello  e  non  al  singolo esemplare,  come si desume, sul piano logico e letterale, dal  D.P.R. 16  dicembre  1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come  modificato dal  D.P.R.  16  settembre 1996, n. 610, art. 197,   secondo  cui  non ciascun  esemplare  ma  le  singole  apparecchiature   devono   essere approvate  dal  Ministero dei lavori pubblici (Cass.,  n.  29333  del 2008,   ed  ivi  precedenti  richiamati);  il  termine  di  validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura  può essere  validamente  utilizzata ed oltre il quale  tale 
utilizzazione non  è  più  legittima  -  dacchè  tale  operatività,  una  volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della  singola  apparecchiatura - ma ad un arco di tempo  durante  il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate  dal costruttore (Cass., n. 28333  del  2008,  cit.;
Cass.,  n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei  limiti  di  velocità  dei veicoli a  mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art.  142, comma 6)  nè  il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495, art.  345)   prevedono che il verbale di accertamento  dell'infrazione debba   contenere,  a  pena  di  nullità,  l'attestazione   che   la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata  sottoposta a  controllo  preventivo  e  costante  durante  l'uso,  giacchè,  al contrario,   l'efficacia   probatoria  di  qualsiasi   strumento   di rilevazione  elettronica della velocità dei veicoli perdura  sino  a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di  costruzione, installazione o funzionalità dello
strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del  2008,  cit.,  e altre ivi richiamate).
Con  il  quarto  motivo  di  ricorso,  il  Comune   deduce  vizio   di motivazione  in  ordine  alla ritenuta mancanza  del  certificato  di omologazione   dell'apparecchiatura  utilizzata   pur   in   presenza dell'attestazione,   contenuta   nel   verbale   dì    accertamento, dell'intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata,  e  ciò  nonostante che il Tribunale abbia fatto  riferimento alla  sentenza  n.  23978  del 2007, che  aveva   affermato  la  piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.
Il  motivo  è assorbito dall'accoglimento del precedente. Sussistono pertanto  le condizioni per la trattazione del ricorso in  Camera  di consiglio";
che  il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che,   quindi,  il  ricorso  deve  essere  accolto,  con  conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che,  non  apparendo necessari ulteriori accertamenti  di  fatto,  la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da          C.S.;
che  quest'ultima,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'opposizione  proposta  da      C.     S.;  condanna quest'ultima al pagamento delle spese  dell'intero giudizio  che  liquida, quanto al giudizio di primo  grado,  in  Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00  per  onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di cui  Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di  cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori  di legge  per tutti i gradi del giudizio.

Cassazione "..Circolazione stradale. .."L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                M.G. avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata 
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di Stato;  c)  all'Arma  dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del   territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del  territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),   la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico 
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 M.G. alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.

Cassazione "...Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di .... della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari...."


COMUNITA' EUROPEA   -   DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE   -   SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10498
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  decreto del 10 marzo - 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava  la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento  in favore  di             - della somma  di  Euro  4.000,00 ciascuno,  a titolo di indennizzo per la durata irragionevole  di  un processo    diretto   ad   ottenere   l'accertamento   del    diritto all'indennità  speciale prevista per il personale della  Polizia  di Stato,   da  loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17  luglio 1998,  definito con sentenza del
28 marzo 2000, avverso la quale  era stata  proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso  con  sentenza  del  6  aprile 2006.  Condannava  altresì  la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite,  liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari.
Avverso  tale decreto hanno proposto un primo ricorso per  cassazione la       V.,  la         Z.,  la       Za.,  la      C.,  la      D.,  la            D.N., la         G.,  la      T.,  la     B., la        F. (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per   cassazione  lo      S., la    Ci. e la    Zo.  (ric.  n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo.
La parte intimata non ha depositato difese.
All'esito  della  camera di consiglio il Collegio ha  disposto  farsi luogo alla motivazione semplificata.Motivi della decisione
Va  innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto.
Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali.
Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la  violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c.,  artt. 1, 4, 5  e  6  della tariffa  professionale, per essere stati gli   onorari  ed  i  diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all'udienza camerale, onde sino alla loro   riunione   gli   onorari  ed   i  diritti  andavano   liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.
Il   primo   motivo   è   fondato,  tenuto  conto    della   costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa  riparazione per l'eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).
Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.
Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Sussistendo  i  presupposti  per  una  pronuncia  nel  merito,  vanno attribuiti  ai  ricorrenti gli interessi sulla  somma  liquidata  con decorrenza dalla domanda.
La  Cassazione  travolge anche per tredici ventesimi la  liquidazione delle   spese   processuali,   effettuata   nel   decreto   impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e  di  altre sette  parti,  che  non hanno proposto ricorso per  cassazione.  Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.
Secondo  quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo  un  giudizio presupposto  unitario  le  parti  hanno  proposto  ciascuna,  con  il medesimo  difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di  Appello per  ottenere  l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.  Tale  condotta  dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi  per  equa riparazione, con unico difensore, in relazione  al medesimo  processo  presupposto, dando luogo  a cause  destinate  alla riunione  in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come  abuso  del  processo  (v.  sul  punto  Cass.  2010  n.  10634), contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di  far  gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli  oneri  processuali  e  con il principio  costituzionale  della ragionevole durata del processo, avuto riguardo
all'allungamento  dei tempi  processuali derivante dalla proliferazione non necessaria  dei procedimenti.  Tale  abuso,  imponendo  l'eliminazione   per   quanto possibile  degli  effetti  discorsivi che ne  derivano,  comporta  la valutazione dell'onere delle spese della fase di merito  come  se  il procedimento  fosse  stato  unico  sin  dall'origine,  e  quindi   la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo.
In  relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi  per  compensare  per  la  metà  le  spese  del  giudizio  di cassazione,  ponendo  l'altra  metà  a  carico  dell'Amministrazione soccombente.P.Q.M.
LA  CORTE DI CASSAZIONE Riunisce  i  ricorsi, accoglie il primo motivo di  ricorso,  dichiara assorbito  il  secondo; cassa il decreto impugnato in  relazione  alla spettanza  degli  interessi e per tredici ventesimi  con  riferimento alle  spese  in  esso  liquidate; decidendo nel  merito   condanna  la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al pagamento  in  favore  dei ricorrenti  degli  interessi  legali sulla  somma  di  Euro   4.000,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
Condanna  altresì  la  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di  Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00  per diritti  e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle  spese  di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in  Euro 300,  di  cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come  per  legge,  con distrazione per entrambi  i   gradi  in  favore dell'avvocato -

TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO

TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO =
MAGNITUDO 3.6 E 2.8, NESSUN DANNO A PERSONE O COSE

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo. Le
localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia,
Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla Sala
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non
risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle
17.01 con magnitudo 3.6, la replica alle 17.08 con magnitudo 2.8.

(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 17:40

GENOVA SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA

SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER COORDINARE OPERAZIONI FORZE ORDINE
(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un comitato d'urgenza della
Protezione Civile, presieduto dall'assessore alla sicurezza del
Comune di Genova Francesco Scidone, sta per riunirsi al Matitone
per coordinare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza
dell'area interessata dalla fuoriuscita di carburante.
Al momento sono stati evacuati soltanto alcuni capannoni
industriali, mentre per quanto riguarda l'evacuazione delle case
sara' il comitato d'urgenza a dover decidere. I residenti della
zona sono stati invitati dalle forze dell'ordine a tenere le
finestre chiuse. (ANSA).

YL2-GTT
11-LUG-11 17:03 NNNN

Sicurezza: Napolitano, coordinamento effettivo con pluralità forze polizia - In riforma polizia tenere fermi capisaldi




SICUREZZA: NAPOLITANO, COORDINAMENTO EFFETTIVO CON PLURALITA' FORZE POLIZIA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, a livello provinciale, dai
prefetti e dai comitati provinciali per l'ordine pubblico. Con
lungimiranza, hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali". Lo ha detto il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, intervenendo alla cerimonia per i 100 anni del
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni "pilastri" della legge
sulla pubblica sicurezza, del 1981, legge per la quale il capo dello
Stato ritiene opportuno un aggiornamento dei contenuti. Per il
presidente della Repubblica, altri pilastri da mantenere sono "il
coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia mantenendo la
pluralita' delle forze di polizia".

La polizia italiana, ha rimarcato Napolitano, ha "una impronta
civile e democratica che e' stata rafforzata dalla legge di riforma
del 1981". Di quella legge, il capo dello Stato cita l'articolo 24,
che fissa i compiti della pubblica sicurezza e al primo posto pone "la
tutela dell'esercizio della liberta' e dei diritti dei cittadini.
questa -ha concluso- e' la polizia in Italia, nonostante tendenze e
letture riduttive o denigratorie".

(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 12:03

NNNN
SICUREZZA: NAPOLITANO, POLIZIA TUTELA LIBERTA' CITTADINI =
(AGI) - Roma, 11 lug. - La legge 121 dell'81, quella che
smilitarizzo' la polizia, "richiede una revisione e un
aggiornamento ma mantenendo saldi alcuni pilastri: l'autorita'
di pubblica sicurezza impersonata a livello nazionale dal
ministro dell'Interno e a livello provinciale dai prefetti e
anche dai comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico che
hanno rappresentato con grande lungimiranza il coinvolgimento
delle istituzioni locali, sindaci in testa". Lo ha affermato il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo
alle celebrazioni per i 100 anni del Viminale. "C'e' qualcosa
di straordinariamente valido in questo testo - ha spiegato il
presidente - confermato come tale in tutti questi anni:
scusatemi la piccola pignoleria ma vorrei ricordare come
all'articolo 24 tra i compiti istituzionali della polizia di
Stato ci sia la tutela dell'esercizio delle liberta e dei
diritti dei cittadini. Questo e' oggi e questa e' stata sempre
la polizia, nonostante la tendenza a darne rappresentazioni
riduttive e in qualche caso persino denigratorie". Quello che
va conservato e' "il coordinamento effettivo di tutte le forze
dell'ordine, almeno quelle a competenza generale" e la loro
"pluralita'".
"Il Viminale - ha aggiunto Napolitano - e' una sede storica
e piu' che mai aperta al futuro. Il ministro dell'Interno non
e' mai stato un puro ministro di polizia, tanto e' vero che nel
nostro ordinamento non sono mai stati chiamati ad esserlo
prefetti proprio per sollecitare l'impianto civile e
democratico che l'Italia pre-fascista e repubblicana ha sempre
mantenuto e rafforzato specie con la legge 121. Del Viminale si
e' parlato spesso come di un palazzo pieno di strani
meccanismi, piu' o meno spionistici, e io spesso dovetti
insistere sul fatto che il mio mandato non era quello di
svelare dei misteri ma di portare avanti nella massima
trasparenza una politica di sicurezza e di ordine pubblico
complessa. Bisogna avere una visione seria, concreta e laica -
ha concluso Napolitano - delle funzioni del ministro, ma c'e'
bisogno anche di aperture, sinergie e apporti esterni per
portare avanti una politica complessa che non si riduce al solo
intervento repressivo". (AGI)
Bas/Dma
111156 LUG 11

NNNN
NAPOLITANO, SICUREZZA PUBBLICA E' IMPERSONATA DAL MINISTRO
A LIVELLO PROVINCIALE DA COMITATI E PREFETTI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, al livello
provinciale, dai prefetti e dai comitati provinciali per
l'ordine pubblico, e con lungimiranza, hanno realizzato il
coinvolgimento dei sindaci e delle istituzioni locali'', ha
detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni ''pilastri''
della legge sulla polizia di Stato del 1981, pilastri non devono
essere toccati dalla riforma di quella legge che e' in cantiere
e che il capo dello Stato ritiene opportuno per procedere ad una
revisione e aggiornamento dei contenuti.
Altri pilastri da mantenere, ha aggiunto Napolitano, sono
''il coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia
mantenendo la pluralita' delle forze di polizia e l'unitarieta'
della loro passione''.
La polizia italiana, ha detto il Capo dello Stato, ha ''una
impronta civile e democratica che e' stata rafforzata dalla
legge di riforma del 1981''. Di quella legge ha citato
l'articolo 24, quello che fissa i compiti della pubblica
sicurezza e mette al primo posto ''la tutela dell'esercizio
delle liberte e dei diritti dei cittadini''. ''Cio' che e'
scritto qui - ha commentato - e' in scritto in modo mirabile.
Quanto ai compiti della polizia forse ne puo' essere aggiunto
qualcuno, ma quelli fissati in questo articolo non vanno
toccati. Questa e' la polizia in Italia nonostante tendenze a
letture riduttive e denigratorie''.(ANSA).

SPM/LOI
11-LUG-11 11:36 NNNN
Sicurezza/ Napolitano: In riforma polizia tenere fermi capisaldi
Autorità impersonata da ministro, tutela di libertà cittadini

Roma, 11 lug. (TMNews) - La legge istitutiva della Polizia di
Stato "richiede un aggiornamento" ma "tenendo fermi alcuni
pilastri": lo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano a commento della riforma allo studio della legge 121
del 1981.

"L'autorità di pubblica sicurezza - da detto il Capo dello Stato
nel corso della cerimonia per i cento anni del Viminale che si è
svolta stamane alla sede del ministero dell'Interno alla presenza
del ministro Roberto Maroni - è impersonata dal ministro
dell'Interno e, al livello provinciale, dai prefetti e dai
comitati provinciali per l'ordine pubblico, e con lungimiranza,
hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali nella gestione della sicurezza e dell'ordine
pubblico".

Napolitano ha poi sottolineato che nella legge del 1981 vi è un
elemento "straordinariamente valido" relativo ai compiti
istituzionali della Polizia di Stato. Nell'articolo 24, in
particolare, il primo elemento annoverato è "la tutela
dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini".
"Qualcosa - ha chiosato Napolitano - può essere aggiunto, ma
quello che è scritto qui è scritto in modo mirabile. Questa è la
polizia in Italia nonostante tendenze a farne letture riduttive e
denigratorie". Il Presidente della Repubblica ha infine messo in
evidenza il "coordinamento effettivo delle forze di polizia", la
loro "pluralità" e "unitarietà".

Ska/Mlp

111216 lug 11