ADN0672 7 CRO 0 ADN CRO NAZ BIOTESTAMENTO: GARANTE PRIVACY, VIA LIBERA ALLA BANCA DATI NAZIONALE = Roma, 6 giu.(AdnKronos) - Via libera del Garante per la privacy allo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce la banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) - comunemente dette anche "testamento biologico" - che consentono alla persona di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi. Obiettivo della banca dati è quello di costituire un polo unico nazionale di tali dichiarazioni seppure su base volontaria, costantemente aggiornato, e di consentire un accesso tempestivo alle stesse da parte del personale medico in caso di necessità. Nella banca dati, istituita presso il Ministero della salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell'eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale. Ai dati, che saranno conservati per 10 anni dal decesso dell'interessato, potranno accedere il medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, e il fiduciario, se nominato. La banca dati sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell'Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli "originali" delle Dat. Tali soggetti, potranno trasmettere copia della Dat alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare allegato al decreto. (segue) (Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 13:27
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 6 giugno 2019
Salute: scoperto marcatore scompenso cardiaco legato a peggioramento =
Salute: scoperto marcatore scompenso cardiaco legato a peggioramento =
(AGI) - Milano 6 giu. - Una proteina rilasciata dai polmoni, SP-B (proteina del surfattante polmonare B), indica la presenza di scompenso cardiaco, ne predice la prognosi e, soprattutto, e' responsabile dell'aggravarsi della malattia. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto dal Centro Cardiologico Monzino e pubblicato sull'International Journal of Cardiology. Il nuovo obiettivo dei ricercatori e' ora sviluppare un esame che, misurando il valore di SP-B nel sangue, renda possibile diagnosi di scompenso cardiaco piu' precise ed efficaci. "I nostri studi evidenziano che SP-B non e' presente nel soggetto sano, si manifesta nei pazienti con scompenso cardiaco quando c'e' un danno ai polmoni. In particolare - dichiara Cristina Banfi, responsabile dell'Unita' di ricerca di Proteomica Cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino e una delle autrici dello studio - abbiamo riscontrato che maggiore e' il valore di SP-B nel sangue, peggiore e' la prognosi dello scompenso. Ma c'e' di piu': abbiamo anche scoperto che SP-B si lega in modo selettivo al colesterolo HDL, il cosiddetto 'colesterolo buono', e lo rende disfunzionale, trasformando le HDL da molecole protettive per l'organismo a molecole nocive". (AGI)Red/Pgi (Segue) 13:41 06-06-19
Salute: scoperto marcatore scompenso cardiaco legato a peggioramento (2)=
(AGI) - Roma, 6 giu. - Spiega la ricercatrice: "le lipoproteine antiaterogene, cioe' protettive, che costituiscono il colesterolo HDL, legandosi a SP-B per via della loro composizione affine, subiscono modificazioni a carico della loro struttura che ne riducono le proprieta' antiossidanti, e dunque protettive. Trasformandosi diventano quindi molecole nocive (aterogene) e contribuiscono cosi' alla progressione della patologia cardiaca". "Questo studio ha contribuito a scardinare un dogma centrale dell'aterosclerosi, che vedeva nel colesterolo HDL un fattore protettivo, mettendo in evidenza come anch'esso puo' andare incontro a cambiamenti deleteri", afferma Piergiuseppe Agostoni, professore ordinario di Cardiologia dell'Universita' degli Studi di Milano e coordinatore dell'area di Cardiologia Critica del Centro Cardiologico Monzino. "La nostra ricerca rappresenta il tassello piu' recente di una lunga serie di pubblicazioni sulla proteina del surfattante polmonare di tipo B che portiamo avanti da anni e sanciscono l'importanza di questa molecola come marcatore di scompenso cardiaco e della sua prognosi. E' un aspetto cruciale - continua - perche' nella pratica clinica, ad oggi, non esistono ancora veri marcatori plasmatici dello scompenso e la diagnosi viene formulata con test funzionali, come il test da sforzo, che non sempre possono essere proposti a pazienti anziani e gravemente compromessi. Inoltre, essendo lo scompenso cardiaco una malattia multifattoriale, e' difficoltoso trovare un elemento che la definisca e ci permetta di giungere a una diagnosi tempestiva ed efficace. Per tutte queste ragioni un test specifico che si possa eseguire sui campioni di sangue rappresenterebbe una svolta". Spinti dall'entusiasmo dei risultati delle loro ricerche sul legame tra SP-B e scompenso, all'avanguardia a livello mondiale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, i ricercatori dell'Unita' di Proteomica del Centro Cardiologico Monzino sono attualmente gia' al lavoro per sviluppare una tecnologia moderna per la misurazione precisa della proteina del surfattante polmonare di tipo B nei pazienti con scompenso cardiaco allo scopo di sviluppare un dosaggio diagnostico. Il Centro Cardiologico Monzino ha infatti studiato negli anni l'andamento del SP-B in diversi contesti, sia fisiologici - ad esempio nei sommozzatori o negli alpinisti in alta quota, situazioni in cui la scarsita' di ossigeno simula le condizioni di scompenso cardiaco - sia in contesti patologici, per esempio nei portatori di bypass, nelle persone con aneurisma dell'aorta addominale o altre patologie cardiovascolari. Tutti studi che hanno avvalorato l'utilizzo del SP-B come marcatore per seguire l'evoluzione dello scompenso cardiaco e ottimizzare la terapia. (AGI)Red/Pgi 13:41 06-06-19
ESTATE: PEDIATRA, '2 MLN UNDER 18 NON SANNO NUOTARE, NO COMPITI SI' A CORSI' =
ADN0736 7 CRO 0 ADN CRO NAZ ESTATE: PEDIATRA, '2 MLN UNDER 18 NON SANNO NUOTARE, NO COMPITI SI' A CORSI' = Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Le vacanze sono alle porte, e per milioni di alunni italiani è tempo di programmare l'estate, non prima però di aver segnato sul diario i compiti delle vacanze. "Ma attenzione: fra i 7 e i 18 anni c'è una vera emergenza nuoto: ben due milioni (30%) di ragazzini e adolescenti non sanno nuotare e sono moltissimi quelli che sanno a malapena galleggiare". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università degli studi di Scienze umane e tecnologiche di Malta, e autore di un'indagine in materia. "Con questi dati, i compiti davvero utili per la salute e la sicurezza di bambini e ragazzi sarebbero semplici: far frequentare agli studenti le lezioni di nuoto", dice il pediatra, da anni fiero oppositore dei 'tradizionali' compiti per le vacanze. Secondo i dati della ricerca di Farnetani, se 2 milioni di giovanissimi italiani non sanno nuotare, due milioni e 700mila (40%) sanno solo galleggiare e spostarsi in avanti (di questi 700 mila sanno galleggiare e spostarsi in avanti, ma solo in piscina, mentre gli altri sanno galleggiare e spostarsi in avanti sia in mare e sia in piscina). "Solo due milioni sanno nuotare bene e possono affrontare anche piccole emergenze in mare. Per questo è importante - sottolinea il pediatra - insegnare ai bambini e ai ragazzi italiani a non aver timore e a muoversi con sicurezza in acqua. Mentre i compiti per le vacanze non servono e andrebbero aboliti, le lezioni davvero utili al loro sviluppo ma anche alla loro salute e sicurezza sono piuttosto quelle di nuoto. Il mio suggerimento ai genitori - conclude - è quello di approfittare della bella stagione e del tempo libero, per programmare un corso per insegnare ai figli a nuotare". (Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 13:51
ANPI: DOPO 108 ANNI ADDIO ALLA SARTA FIGHETTI CHE FECE UNA COPERTURA SU MISURA =
ADN0662 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLO ANPI: DOPO 108 ANNI ADDIO ALLA SARTA FIGHETTI CHE FECE UNA COPERTURA SU MISURA = Milano, 6 giu. (AdnKronos) - E' scomparsa all'età di 108 anno Emma Fighetti la sarta che trasformò il suo laboratorio in una copertura ''su misura'' per le attività di sostegno ai partigiani. A darne notizia Roberto Cenati - Presidente Anpi provinciale di Milano. ''Abbiamo appreso, con profondo dolore -sottolinea- della scomparsa della partigiana Emma Fighetti. Fece un comizio a Baggio, subito dopo la Liberazione e, con le donne dell'Udi sfilò in corteo in bicicletta, per le vie del centro. Nel 2016 le fu conferita dal Ministero della Difesa, nella ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione, la medaglia e il diploma di partigiana. Ricorderemo sempre Emma con commozione e affetto''. Dal suo solaio, come lei stesso ricordava, non furono pochi quelli che erano riusciti a sfuggire alla cattura. (Lci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 13:21
TUMORI: STUDIO SENTIERI, OLTRE MILLE CASI IN PIU' FRA BIMBI IN SITI CONTAMINATI =
ADN0679 7 CRO 0 ADN CRO NAZ TUMORI: STUDIO SENTIERI, OLTRE MILLE CASI IN PIU' FRA BIMBI IN SITI CONTAMINATI = In 5 anni +1.220 neoplasie fra uomini e +1.425 fra donne Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - In 28 siti contaminati, coperti da 22 Registri tumori e 8 Registri tumori infantili, sono stati osservati (in periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013) 1.050 casi in eccesso di tumori maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti. E' quanto emerge dal quinto Rapporto Sentieri, pubblicato online da 'Epidemiologia e prevenzione', rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia. In 45 siti, in 8 anni (2006-2013), sono state rilevate 5.267 morti in eccesso rispetto all'atteso per tutte le cause (+4%) e 3.375 decessi in più per tutti i tumori maligni (+3%) fra gli uomini, 6.725 morti in eccesso per tutte le cause (+5%) e 1.910 in più per tutti i tumori maligni (+2%) fra le donne. Nei 22 Siti serviti da Registri tumori sono stati stimati in 5 anni (periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013) 1.220 casi di tumori maligni in eccesso fra gli uomini e 1.425 in più fra le donne. Sono stati presi in considerazione - si spiega nel rapporto - 45 Siti di interesse per le bonifiche, di cui 38 classificati come Siti di interesse nazionale (Sin), 7 riclassificati come di Interesse regionale (Sir). In 45 Siti esaminati sono state studiate la mortalità e l'ospedalizzazione; in 22 Siti coperti da Registri tumori di popolazione è stata valutata l'incidenza oncologica nella popolazione generale; in 28 siti coperti da Registri tumori di popolazione e Registri tumori infantili è stata studiata l'incidenza oncologica nelle sottopopolazioni pediatrica-adolescenziale e giovanile. (Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 13:30
FORZE ORDINE, SALVINI: PASSIAMO DALLE PAROLE AI FATTI
FORZE ORDINE, SALVINI: PASSIAMO DALLE PAROLE AI FATTI
9CO972063 4 POL ITA R01 FORZE ORDINE, SALVINI: PASSIAMO DALLE PAROLE AI FATTI (9Colonne) Roma, 6 giu - "Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l'avevamo promesso e lo stiamo facendo. Rafforziamo le questure, salviamo le specialità di Polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le Forze dell'ordine. Faremo sempre di più e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l'accoglienza dei clandestini, più Forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'entrata in servizio di 7.278 unità entro il 2023. (red) 061316 GIU 19
FORZE ORDINE: 7.278 UNITA' IN SERVIZIO ENTRO 2023
9CO972062 4 CRO ITA R01 FORZE ORDINE: 7.278 UNITA' IN SERVIZIO ENTRO 2023 (9Colonne) Roma, 6 giu - 7.278 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023, 2.988 poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l'assunzione di 2.155 carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità. È parte del piano di potenziamento voluto dal governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità, 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse avverrà sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. Il nuovo concorso, pubblicato il 4 giugno, permetterà poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presìdi di polizia complessivamente 4.503 agenti. Il rafforzamento delle presenze sul territorio inizierà, comunque, dal prossimo luglio. Per la stagione estiva sono stati previsti appositi servizi con particolare attenzione alle località turistiche. Gli organici saranno potenziati con l'invio di 4.298 unità appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Le nuove forze serviranno a far fronte, tra l'altro, ad iniziative specifiche come Spiagge sicure, Periferie sicure, Laghi sicuri, per citarne alcune. Progetti che il Viminale ha finanziato e che permetteranno ai Comuni di assumere personale e acquistare strumenti per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla micro criminalità. (red) 061315 GIU 19
SICUREZZA. VIMINALE: 7.278 IN SERVIZIO ENTRO 2023, SALVINI: DA PAROLE A FATTI
DIR0843 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SICUREZZA. VIMINALE: 7.278 IN SERVIZIO ENTRO 2023, SALVINI: DA PAROLE A FATTI (DIRE) Roma, 6 giu. - 7.278 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. 2.988 Poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Gia' autorizzata anche l'assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unita'. È parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. Lo comunica una nota del Viminale. I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unita' sono destinate alle questure, 539 alle specialita', 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse avverra' sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. Il nuovo concorso pubblicato il 4 giugno permettera' poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presi'di di polizia complessivamente 4.503 agenti. Il rafforzamento delle presenze sul territorio iniziera', comunque, dal prossimo luglio. Per la stagione estiva sono stati previsti appositi servizi con particolare attenzione alle localita' turistiche. Gli organici saranno potenziati con l'invio di 4.298 unita' appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Le nuove forze serviranno a far fronte, tra l'altro, ad iniziative specifiche come Spiagge sicure, Periferie sicure, Laghi sicuri, per citarne alcune. Progetti che il Viminale ha finanziato e che permetteranno ai Comuni di assumere personale e acquistare strumenti per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla micro criminalita'. "Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l'avevamo promesso e lo stiamo facendo- dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini-. Rafforziamo le questure, salviamo le specialita' di Polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le Forze dell'ordine. Faremo sempre di piu' e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l'accoglienza dei clandestini, piu' Forze dell'ordine". (Vid/ Dire) 13:08 06-06-19
SICUREZZA: SALVINI, 'MIGLIAIA NUOVI POLIZIOTTI E CARABINIERI, DA PAROLE A FATTI' =
ADN0576 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SICUREZZA: SALVINI, 'MIGLIAIA NUOVI POLIZIOTTI E CARABINIERI, DA PAROLE A FATTI' = Roma, 6 giu. (AdnKronos) - ''Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l'avevamo promesso e lo stiamo facendo. Rafforziamo le questure, salviamo le specialità di Polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le forze dell'ordine". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Faremo sempre di più e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l'accoglienza dei clandestini, più forze dell'ordine'', conclude. (Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 12:53
SICUREZZA: VIMINALE, PIANO PER ENTRATA IN SERVIZIO 7.278 FORZE ORDINE =
ADN0573 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SICUREZZA: VIMINALE, PIANO PER ENTRATA IN SERVIZIO 7.278 FORZE ORDINE = 'Entro il 2023, quasi 3mila poliziotti arriveranno entro primavera 2020' Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Sono 7.278 le donne e gli uomini in divisa che entreranno in servizio entro il 2023. E' quanto fanno sapere fonti del Viminale sottolineando che 2.988 poliziotti arriveranno entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l'assunzione di 2.155 carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità. È parte del piano di potenziamento voluto dal governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità, 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse, proseguono le stesse fonti del Viminale, avverrà sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. (segue) (Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 12:53
SICUREZZA: VIMINALE, PIANO PER ENTRATA IN SERVIZIO 7.278 FORZE ORDINE (2) =
ADN0574 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SICUREZZA: VIMINALE, PIANO PER ENTRATA IN SERVIZIO 7.278 FORZE ORDINE (2) = (AdnKronos) - Il nuovo concorso pubblicato il 4 giugno permetterà poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presìdi di polizia complessivamente 4.503 agenti. Il rafforzamento delle presenze sul territorio inizierà, comunque, dal prossimo luglio. Per la stagione estiva sono stati previsti appositi servizi con particolare attenzione alle località turistiche. Gli organici saranno potenziati con l'invio di 4.298 unità appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Le nuove forze serviranno a far fronte, tra l'altro, ad iniziative specifiche come Spiagge sicure, Periferie sicure, Laghi sicuri, per citarne alcune. Progetti che il Viminale ha finanziato e che permetteranno ai Comuni di assumere personale e acquistare strumenti per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla micro criminalità. (Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-19 12:53
Sicurezza: Salvini, piano per entrata in servizio 7.278 unita' =
(AGI) - Roma, 6 giu. - 7.278 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. 2.988 Poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Gia' autorizzata anche l'assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unita'. E' parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unita' sono destinate alle questure, 539 alle specialita', 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse avverra' sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. Il nuovo concorso pubblicato il 4 giugno permettera' poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presi'di di polizia complessivamente 4.503 agenti. Il rafforzamento delle presenze sul territorio iniziera', comunque, dal prossimo luglio. Per la stagione estiva sono stati previsti appositi servizi con particolare attenzione alle localita' turistiche. Gli organici saranno potenziati con l'invio di 4.298 unita' appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Le nuove forze serviranno a far fronte, tra l'altro, ad iniziative specifiche come Spiagge sicure, Periferie sicure, Laghi sicuri, per citarne alcune. Progetti che il Viminale ha finanziato e che permetteranno ai Comuni di assumere personale e acquistare strumenti per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla micro criminalita'. "Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l'avevamo promesso e lo stiamo facendo - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Rafforziamo le questure, salviamo le specialita' di Polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le Forze dell'ordine. Faremo sempre di piu' e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l'accoglienza dei clandestini, piu' Forze dell'ordine". (AGI)Pgi 12:44 06-06-19
Consiglio Comunale Torino: proposta ordine del giorno, Introduzione identificativo alfanumerico individuale agenti delle forze di pubblica sicurezza.
- Consiglio Comunale Torino: proposta ordine del giorno, Introduzione identificativo alfanumerico individuale agenti delle forze di pubblica sicurezza.
- Cassazione 2019: mobbing - il datore di lavoro è obbligato ad intervenire sulle causa di disagio del lavoratore
- Cassazione 2019: chi viene sospeso dal lavoro per ipotizzato reato di truffa e poi viene reintegrato per la Suprema Corte non è più licenziabile per gli stessi fatti.
- Cassazione 2019:Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio, conserva il trattamento economico di cui godeva presso l'amministrazione di appartenenza
- Ministero dell'Interno-sentenza Corte Costituzionale n.212-2018. Stato civile- Disciplina del cognome comune nelle unioni civili - Variazioni anagrafiche.
- Schema decreto micromobilità
- MIT 2019: esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similiari
- Cassazione 2019: per i Supremi Giudici l'esercizio della prostituzione non è un'attività pericolosa, ergo il giudice deve disapplicare il foglio di via obbligatorio
- Tar 2019 - parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti il diniego di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio.
- Cassazione 2019: negli incidenti stradali paga anche il pedone se attraversa fuori dalle strisce vedasi art. 190 del Codice della Strada
mercoledì 5 giugno 2019
ELEZIONI. MADRE ALDROVANDI: CHI APPLAUDE OMICIDI OGGI È AL POTERE
DIR2579 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT ELEZIONI. MADRE ALDROVANDI: CHI APPLAUDE OMICIDI OGGI È AL POTERE SU TWITTER: "E A FERRARA È NELLE FILA DI CHI VA AL BALLOTTAGGIO" (DIRE) Bologna, 5 giu. - "Chi applaude gli omidici e' al potere nella nazione e nelle fila di chi va al ballottaggio a Ferrara". Lo afferma Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso nel 2005 proprio a Ferrara durante un controllo di polizia, con un tweet pubblicato oggi. "Federico piange per le ferite alla testa- scrive Moretti sul social network- l'ho appena sognato. Chi applaude gli omicidi e' al potere nella nazione e nelle fila di chi va al ballottaggio a Ferrara. Italia ti prego no, non cedere alle facili lusinghe dell'uomo forte al comando. Chiunque sia. Quella forza e' cattiva". Il riferimento di Moretti e' all'applauso tributato ormai cinque anni fa in favore dei poliziotti condannati per l'omicidio di Aldrovandi durante il congresso del Sap, il sindacato autonomo di polizia guidato da Gianni Tonelli, eletto alla Camera con la Lega alle ultime politiche. Da qui anche l'accenno di Moretti al ballottaggio di domenica a Ferrara, dove si sfideranno proprio l'aspirante sindaco del Carroccio, Alan Fabbri, e il candidato del centrosinistra Aldo Modonesi. (San/ Dire) 19:49 05-06-19
N. 134 SENTENZA 7 - 29 maggio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanzioni amministrative - Pesca - Sanzioni pecuniarie per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti e per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata. - Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», art. 8. - (GU n.23 del 5-6-2019 )
N. 134 SENTENZA 7 - 29 maggio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanzioni amministrative - Pesca - Sanzioni pecuniarie per chi pesca
le specie ittiche fuori dai periodi consentiti e per chi esercita
la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la
pesca e' vietata.
- Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n.
28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle
acque interne)», art. 8.
-
(GU n.23 del 5-6-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)»,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 10-13 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17
agosto 2018, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 2018.
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore
Francesco Vigano';
udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 10-13 agosto 2018 e depositato in
cancelleria il 17 agosto 2018 (r. r. n. 50 del 2018), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 8 della legge della Regione
Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e
disciplina della pesca nelle acque interne)», assumendone il
contrasto con l'art. 25, comma 2, della Costituzione e con l'art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
«quale norma interposta».
1.1.- La disposizione impugnata sostituisce l'art. 30 (Sanzioni)
della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevedendo, tra l'altro, che
«[l]e infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le
sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative
vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: [...]
n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori
dai periodi consentiti dall'articolo 26; [...] w) da euro 100,00 a
euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o
in acque nelle quali la pesca e' vietata».
Il ricorrente evidenzia preliminarmente che le disposizioni ora
impugnate riproducono quasi testualmente quelle analoghe previste
nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, non impugnate dal Governo.
Cio' non inficerebbe, peraltro, l'ammissibilita' del ricorso odierno,
sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sono
citate, tra le altre, le sentenze n. 71 del 2012, n. 187 del 2011, n.
40 del 2010 e n. 298 del 2009).
1.2.- L'Avvocatura generale dello Stato chiarisce quindi la
portata dei parametri evocati, osservando come l'art. 25, secondo
comma, Cost. costituisca «una regola di carattere assolutamente
generale», non confinata alla sola materia penale, bensi' estesa
anche alla materia delle sanzioni amministrative, come confermato
dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Si tratterebbe, ad avviso
del ricorrente, di un principio a sua volta concretizzato «nei cc.dd.
"principi di precisione, chiarezza, e determinatezza" (le norme che
individuano il comportamento suscettibile di essere sanzionato devono
essere sufficientemente chiare e di facile comprensione per il
consociato: profilo valorizzato anche in materia tributaria)» (e'
citata la sentenza n. 327 del 2008).
Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che, «in linea
con l'orientamento assunto dalla Corte EDU», avrebbe esteso a tutte
le misure di carattere punitivo-afflittivo la disciplina della
sanzione penale in senso stretto (e' citata la sentenza n. 196 del
2010), l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che, anche in base
alla giurisprudenza costituzionale piu' risalente, priva di
riferimenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta` fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, il principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost., debba trovare «piena applicazione» anche riguardo alle
sanzioni amministrative (sono citate le sentenze n. 447 del 1988 e n.
78 del 1967).
Il principio sarebbe d'altra parte ribadito, per il sistema delle
sanzioni amministrative, dalla regola generale fissata dal citato
art. 1 della legge n. 689 del 1981.
1.3.- Il ricorrente osserva quindi che le lettere n) e w)
dell'art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, come novellate
dall'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018 impugnata,
«prevedono rispettivamente, che siano soggette a sanzione
amministrativa le infrazioni concernenti la pesca di specie ittiche
fuori dai periodi consentiti dall'art. 26 [...] e l'esercizio della
pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca
e' vietata [...]». Entrambe le previsioni sarebbero «afflitte da
patente genericita', in violazione del principio di legalita'».
Il ricorrente ricorda che, secondo la stessa giurisprudenza
costituzionale, il principio di legalita' nelle sue varie espressioni
non e' violato qualora una norma sanzionatoria rinvii ad altra
disposizione per integrare il suo contenuto, purche' «la norma
primaria sia caratterizzata da una sua "autosufficienza precettiva":
che cioe' [...], essa delinei esaurientemente la fattispecie in tutte
le sue componenti essenziali» (e' citata la sentenza n. 199 del
1993). Al contrario, «il principio di legalita' risultera' violato
quando "non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non
importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o
un'altra legge - a indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena"» (sono citate le sentenze n. 336 del 1987, n. 58 del
1975 e n. 26 del 1966).
Non vi sarebbe dunque «violazione del principio di legalita'
laddove fonti diverse dalla legge formale si limitino a completare la
norma di legge, come ad esempio sovente (legittimamente) accade
laddove siano necessarie integrazioni di natura tecnica»; mentre vi
sarebbe violazione «laddove si sia in presenza di una norma "in
bianco" che rinvii ad un regolamento o provvedimento [...] destinati
a completarla in taluno dei suoi elementi essenziali» (e' citata la
sentenza n. 282 del 1990).
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, le disposizioni
impugnate «non solo sono estremamente generiche, facendo pressoche'
totale rinvio ad una normazione subordinata che non e' nemmeno
individuata (la lettera w), ovvero non e' comunque determinata
essendo per di piu' futura e/o incerta (con riferimento a quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26, richiamato dalla lettera
n), ma appaiono addirittura potenzialmente sovrapporsi nella loro
almeno parziale genericita', cosi' determinando inevitabili problemi
interpretativi ed incertezza nel destinatario della norma quanto alla
corretta individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito».
2. - La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della
Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e
all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), «quale norma interposta».
La disposizione impugnata sostituisce l'art. 30 (Sanzioni) della
legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017. Dal tenore complessivo del ricorso
si evince che oggetto dell'impugnazione sono esclusivamente le
previsioni di cui alle lettere n) e w) dell'art. 30 novellato, che -
in parte qua - recita come segue: «[l]e infrazioni alle disposizioni
della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e
tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle
seguenti sanzioni amministrative: [...] n) da euro 100,00 a euro
500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti
dall'articolo 26; [...] w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi
esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle
quali la pesca e' vietata».
Secondo il ricorrente, tali disposizioni sarebbero «afflitte da
patente genericita'», «facendo pressoche' totale rinvio ad una
normazione subordinata che non e' nemmeno individuata (la lettera w),
ovvero non e' comunque determinata essendo per di piu' futura e/o
incerta (con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4
dell'art. 26, richiamato dalla lettera n).
Inoltre, le due disposizioni sarebbero caratterizzate da un
ambito applicativo potenzialmente sovrapposto, «cosi' determinando
inevitabili problemi interpretativi ed incertezza nel destinatario
della norma quanto alla corretta individuazione degli elementi
costitutivi dell'illecito».
2.- In via preliminare, occorre rilevare d'ufficio
l'inammissibilita' della questione sollevata in relazione all'art. 1
della legge n. 689 del 1981, testualmente qualificata nel ricorso
«norma interposta».
Tale disposizione, che enuncia il principio di legalita'
nell'ambito delle sanzioni ammnistrative, ha in effetti mero rango di
legge ordinaria, e non puo' comunque assurgere al rango di parametro
interposto in un giudizio di legittimita' costituzionale formulato
con riferimento non gia' all'art. 117 Cost., bensi' esclusivamente
all'art. 25, secondo comma, Cost.
3.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale delle
due disposizioni impugnate, con riferimento all'art. 25, secondo
comma, Cost., non sono fondate.
3.1.- Non puo' anzitutto considerarsi pertinente alle questioni
all'esame la giurisprudenza di questa Corte, invocata dal ricorrente,
in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da
parte di fonti di rango secondario.
Tale giurisprudenza si riferisce infatti esclusivamente alle
leggi penali in senso stretto, per le quali ai sensi dell'art. 25,
secondo comma, Cost. vige il principio della riserva (assoluta) di
legge statale, in forza del quale integrazioni del precetto
penalmente sanzionato debbono in effetti ritenersi consentite solo
nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza richiamata dal
ricorrente (Ritenuto in fatto, punto 1.3.). Tale giurisprudenza non
e' invece applicabile alle leggi regionali che prevedano mere
sanzioni amministrative, le quali ben possono rinviare - nel rispetto
dei meno stringenti principi desumibili dall'art. 23 Cost. (sentenza
n. 115 del 2011) - anche ad atti sublegislativi ai fini
dell'integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in
forza della stessa legge regionale.
3.2.- Cio' che, invece, anche le leggi regionali che stabiliscono
sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari e' la
conoscibilita' del precetto e la prevedibilita' delle conseguenze
sanzionatorie: requisiti questi ultimi che condizionano la
legittimita' costituzionale di tali leggi regionali, al cospetto del
diverso principio di determinatezza delle norme sanzionatorie aventi
carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall'art. 25, secondo
comma, Cost.
Come questa Corte ha recentemente ribadito, tale principio «per
un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della
divisione dei poteri, l'autorita' amministrativa o "il giudice
assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore,
i confini tra il lecito e l'illecito" (sentenza n. 327 del 2008; sul
punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un altro verso, non
diversamente dal principio d'irretroattivita', intende "garantire la
libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario
della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze
giuridico-penali della propria condotta" (ancora sentenza n. 327 del
2008)» (sentenza n. 121 del 2018). La sentenza da ultimo citata ha,
in particolare, rilevato che «il principio di legalita',
prevedibilita' e accessibilita' della condotta sanzionabile e della
sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen
ad essa attribuito dall'ordinamento [...] non puo', ormai, non
considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi
costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e
sovranazionale europeo, in base ai quali e' illegittimo sanzionare
comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi
in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate,
la illiceita' della condotta omissiva o commissiva concretamente
realizzata» (sentenza n. 121 del 2018).
3.3.- Tutto cio' ribadito, va pero' escluso ogni vulnus a tale
principio da parte delle due disposizioni impugnate.
3.3.1.- Quanto alla lettera n) dell'art. 30 della legge reg.
Abruzzo n. 28 del 2017, come novellato dalla disposizione impugnata,
essa prevede la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 «per
chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'art.
26».
Tale rinvio consente agevolmente ai destinatari della norma di
avere contezza dei precisi contorni del divieto sanzionato.
Anzitutto, il comma 1 dell'art. 26 determina direttamente i
periodi di pesca in vigore per un numero rilevante di specie ittiche.
I commi 2 e 3 dell'art. 26, poi, rinviano per la determinazione
dei periodi di pesca relativi a un numero piu' limitato di specie
(arborella meridionale, coregone nasello, rovella, trota macrostigma
e anguilla) ai piani di gestione previsti - a loro volta - dalla
Carta ittica regionale, di cui al precedente art. 7, ovvero dal
regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007,
che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla
europea: piani di gestione che non vi e' motivo, per questa Corte, di
ritenere a priori non idonei a indicare con chiarezza i periodi in
cui le specie in questione possono essere legittimamente pescate, e
viceversa quelli in cui la loro pesca debba ritenersi vietata e,
pertanto, sanzionata ai sensi della disposizione impugnata. La
circostanza, alla quale allude il ricorrente, per cui tali piani di
gestione non sarebbero ancora stati emanati, non sarebbe comunque
idonea a inficiare di per se' la legittimita' costituzionale della
previsione sanzionatoria impugnata, posto che, fino alla loro
adozione, risulta vietata la pesca alle specie per cui tali piani
sono prescritti.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione all'ultimo
comma dell'art. 26, che consente alla Regione di ampliare e
modificare i periodi di proibizione stabiliti dal comma 1, sulla base
delle indicazioni della «Carta ittica regionale». L'eventuale mancata
emanazione di tale carta determinerebbe, semplicemente, la
persistente validita' dei periodi di divieto della pesca previsti dal
comma 1 in relazione alle specie ivi enumerate.
3.3.2.- Quanto poi alla lettera w) dell'art. 30 della legge reg.
Abruzzo n. 28 del 2017, come parimenti novellato dalla disposizione
impugnata, essa prevede la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
600 «per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in
acque nelle quali la pesca e' vietata».
Secondo il Governo la disposizione sarebbe del tutto
indeterminata, in quanto neppure individuerebbe le disposizioni
richiamate, la cui violazione dovrebbe dar luogo alle sanzioni da
essa previste.
In realta', la considerazione dell'intero corpo della legge
regionale in parola consente abbastanza agevolmente di individuare le
singole disposizioni di divieto - diverse dall'art. 26, espressamente
richiamato dalla lettera n) -, che disciplinano periodi, orari e
acque in cui la pesca e' consentita o vietata. Vengono in
considerazione, ad esempio, l'art. 3, comma 4, che attribuisce alla
Regione il potere di vietare temporaneamente la pesca, su tutti o
parte degli ambienti acquatici, in presenza di «condizioni che
turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono»;
l'art 20, comma 5, in cui si prevede che la pesca
dilettantistico-sportiva nelle acque a categoria A «e' consentita
dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro
dell'ultima domenica di settembre»; l'art. 24, comma 16, che rinvia
la fissazione degli orari per l'esercizio della pesca alle «linee
guida emanate dalla Giunta regionale»; l'art. 9, comma 2, lettera e),
in tema di acque nelle quali «sussiste il divieto temporaneo di
pesca».
L'agevole conoscibilita' per i loro destinatari di tutti queste
disposizioni, implicitamente richiamate dalla lettera w) in esame, e'
d'altra parte garantita dal calendario ittico regionale, nel quale
vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla
disposizione impugnata, e che risulta essere stato adottato e
pubblicato per l'anno 2019.
Dal che l'infondatezza anche delle censure concernenti questa
seconda disposizione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno
2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne)», promossa, in riferimento all'art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018,
promossa, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanzioni amministrative - Pesca - Sanzioni pecuniarie per chi pesca
le specie ittiche fuori dai periodi consentiti e per chi esercita
la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la
pesca e' vietata.
- Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n.
28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle
acque interne)», art. 8.
-
(GU n.23 del 5-6-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)»,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 10-13 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17
agosto 2018, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 2018.
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore
Francesco Vigano';
udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 10-13 agosto 2018 e depositato in
cancelleria il 17 agosto 2018 (r. r. n. 50 del 2018), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 8 della legge della Regione
Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e
disciplina della pesca nelle acque interne)», assumendone il
contrasto con l'art. 25, comma 2, della Costituzione e con l'art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
«quale norma interposta».
1.1.- La disposizione impugnata sostituisce l'art. 30 (Sanzioni)
della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevedendo, tra l'altro, che
«[l]e infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le
sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative
vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: [...]
n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori
dai periodi consentiti dall'articolo 26; [...] w) da euro 100,00 a
euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o
in acque nelle quali la pesca e' vietata».
Il ricorrente evidenzia preliminarmente che le disposizioni ora
impugnate riproducono quasi testualmente quelle analoghe previste
nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, non impugnate dal Governo.
Cio' non inficerebbe, peraltro, l'ammissibilita' del ricorso odierno,
sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sono
citate, tra le altre, le sentenze n. 71 del 2012, n. 187 del 2011, n.
40 del 2010 e n. 298 del 2009).
1.2.- L'Avvocatura generale dello Stato chiarisce quindi la
portata dei parametri evocati, osservando come l'art. 25, secondo
comma, Cost. costituisca «una regola di carattere assolutamente
generale», non confinata alla sola materia penale, bensi' estesa
anche alla materia delle sanzioni amministrative, come confermato
dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Si tratterebbe, ad avviso
del ricorrente, di un principio a sua volta concretizzato «nei cc.dd.
"principi di precisione, chiarezza, e determinatezza" (le norme che
individuano il comportamento suscettibile di essere sanzionato devono
essere sufficientemente chiare e di facile comprensione per il
consociato: profilo valorizzato anche in materia tributaria)» (e'
citata la sentenza n. 327 del 2008).
Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che, «in linea
con l'orientamento assunto dalla Corte EDU», avrebbe esteso a tutte
le misure di carattere punitivo-afflittivo la disciplina della
sanzione penale in senso stretto (e' citata la sentenza n. 196 del
2010), l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che, anche in base
alla giurisprudenza costituzionale piu' risalente, priva di
riferimenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta` fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, il principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost., debba trovare «piena applicazione» anche riguardo alle
sanzioni amministrative (sono citate le sentenze n. 447 del 1988 e n.
78 del 1967).
Il principio sarebbe d'altra parte ribadito, per il sistema delle
sanzioni amministrative, dalla regola generale fissata dal citato
art. 1 della legge n. 689 del 1981.
1.3.- Il ricorrente osserva quindi che le lettere n) e w)
dell'art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, come novellate
dall'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018 impugnata,
«prevedono rispettivamente, che siano soggette a sanzione
amministrativa le infrazioni concernenti la pesca di specie ittiche
fuori dai periodi consentiti dall'art. 26 [...] e l'esercizio della
pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca
e' vietata [...]». Entrambe le previsioni sarebbero «afflitte da
patente genericita', in violazione del principio di legalita'».
Il ricorrente ricorda che, secondo la stessa giurisprudenza
costituzionale, il principio di legalita' nelle sue varie espressioni
non e' violato qualora una norma sanzionatoria rinvii ad altra
disposizione per integrare il suo contenuto, purche' «la norma
primaria sia caratterizzata da una sua "autosufficienza precettiva":
che cioe' [...], essa delinei esaurientemente la fattispecie in tutte
le sue componenti essenziali» (e' citata la sentenza n. 199 del
1993). Al contrario, «il principio di legalita' risultera' violato
quando "non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non
importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o
un'altra legge - a indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena"» (sono citate le sentenze n. 336 del 1987, n. 58 del
1975 e n. 26 del 1966).
Non vi sarebbe dunque «violazione del principio di legalita'
laddove fonti diverse dalla legge formale si limitino a completare la
norma di legge, come ad esempio sovente (legittimamente) accade
laddove siano necessarie integrazioni di natura tecnica»; mentre vi
sarebbe violazione «laddove si sia in presenza di una norma "in
bianco" che rinvii ad un regolamento o provvedimento [...] destinati
a completarla in taluno dei suoi elementi essenziali» (e' citata la
sentenza n. 282 del 1990).
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, le disposizioni
impugnate «non solo sono estremamente generiche, facendo pressoche'
totale rinvio ad una normazione subordinata che non e' nemmeno
individuata (la lettera w), ovvero non e' comunque determinata
essendo per di piu' futura e/o incerta (con riferimento a quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26, richiamato dalla lettera
n), ma appaiono addirittura potenzialmente sovrapporsi nella loro
almeno parziale genericita', cosi' determinando inevitabili problemi
interpretativi ed incertezza nel destinatario della norma quanto alla
corretta individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito».
2. - La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della
Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e
all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), «quale norma interposta».
La disposizione impugnata sostituisce l'art. 30 (Sanzioni) della
legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017. Dal tenore complessivo del ricorso
si evince che oggetto dell'impugnazione sono esclusivamente le
previsioni di cui alle lettere n) e w) dell'art. 30 novellato, che -
in parte qua - recita come segue: «[l]e infrazioni alle disposizioni
della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e
tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle
seguenti sanzioni amministrative: [...] n) da euro 100,00 a euro
500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti
dall'articolo 26; [...] w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi
esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle
quali la pesca e' vietata».
Secondo il ricorrente, tali disposizioni sarebbero «afflitte da
patente genericita'», «facendo pressoche' totale rinvio ad una
normazione subordinata che non e' nemmeno individuata (la lettera w),
ovvero non e' comunque determinata essendo per di piu' futura e/o
incerta (con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4
dell'art. 26, richiamato dalla lettera n).
Inoltre, le due disposizioni sarebbero caratterizzate da un
ambito applicativo potenzialmente sovrapposto, «cosi' determinando
inevitabili problemi interpretativi ed incertezza nel destinatario
della norma quanto alla corretta individuazione degli elementi
costitutivi dell'illecito».
2.- In via preliminare, occorre rilevare d'ufficio
l'inammissibilita' della questione sollevata in relazione all'art. 1
della legge n. 689 del 1981, testualmente qualificata nel ricorso
«norma interposta».
Tale disposizione, che enuncia il principio di legalita'
nell'ambito delle sanzioni ammnistrative, ha in effetti mero rango di
legge ordinaria, e non puo' comunque assurgere al rango di parametro
interposto in un giudizio di legittimita' costituzionale formulato
con riferimento non gia' all'art. 117 Cost., bensi' esclusivamente
all'art. 25, secondo comma, Cost.
3.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale delle
due disposizioni impugnate, con riferimento all'art. 25, secondo
comma, Cost., non sono fondate.
3.1.- Non puo' anzitutto considerarsi pertinente alle questioni
all'esame la giurisprudenza di questa Corte, invocata dal ricorrente,
in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da
parte di fonti di rango secondario.
Tale giurisprudenza si riferisce infatti esclusivamente alle
leggi penali in senso stretto, per le quali ai sensi dell'art. 25,
secondo comma, Cost. vige il principio della riserva (assoluta) di
legge statale, in forza del quale integrazioni del precetto
penalmente sanzionato debbono in effetti ritenersi consentite solo
nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza richiamata dal
ricorrente (Ritenuto in fatto, punto 1.3.). Tale giurisprudenza non
e' invece applicabile alle leggi regionali che prevedano mere
sanzioni amministrative, le quali ben possono rinviare - nel rispetto
dei meno stringenti principi desumibili dall'art. 23 Cost. (sentenza
n. 115 del 2011) - anche ad atti sublegislativi ai fini
dell'integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in
forza della stessa legge regionale.
3.2.- Cio' che, invece, anche le leggi regionali che stabiliscono
sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari e' la
conoscibilita' del precetto e la prevedibilita' delle conseguenze
sanzionatorie: requisiti questi ultimi che condizionano la
legittimita' costituzionale di tali leggi regionali, al cospetto del
diverso principio di determinatezza delle norme sanzionatorie aventi
carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall'art. 25, secondo
comma, Cost.
Come questa Corte ha recentemente ribadito, tale principio «per
un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della
divisione dei poteri, l'autorita' amministrativa o "il giudice
assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore,
i confini tra il lecito e l'illecito" (sentenza n. 327 del 2008; sul
punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un altro verso, non
diversamente dal principio d'irretroattivita', intende "garantire la
libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario
della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze
giuridico-penali della propria condotta" (ancora sentenza n. 327 del
2008)» (sentenza n. 121 del 2018). La sentenza da ultimo citata ha,
in particolare, rilevato che «il principio di legalita',
prevedibilita' e accessibilita' della condotta sanzionabile e della
sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen
ad essa attribuito dall'ordinamento [...] non puo', ormai, non
considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi
costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e
sovranazionale europeo, in base ai quali e' illegittimo sanzionare
comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi
in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate,
la illiceita' della condotta omissiva o commissiva concretamente
realizzata» (sentenza n. 121 del 2018).
3.3.- Tutto cio' ribadito, va pero' escluso ogni vulnus a tale
principio da parte delle due disposizioni impugnate.
3.3.1.- Quanto alla lettera n) dell'art. 30 della legge reg.
Abruzzo n. 28 del 2017, come novellato dalla disposizione impugnata,
essa prevede la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 «per
chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'art.
26».
Tale rinvio consente agevolmente ai destinatari della norma di
avere contezza dei precisi contorni del divieto sanzionato.
Anzitutto, il comma 1 dell'art. 26 determina direttamente i
periodi di pesca in vigore per un numero rilevante di specie ittiche.
I commi 2 e 3 dell'art. 26, poi, rinviano per la determinazione
dei periodi di pesca relativi a un numero piu' limitato di specie
(arborella meridionale, coregone nasello, rovella, trota macrostigma
e anguilla) ai piani di gestione previsti - a loro volta - dalla
Carta ittica regionale, di cui al precedente art. 7, ovvero dal
regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007,
che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla
europea: piani di gestione che non vi e' motivo, per questa Corte, di
ritenere a priori non idonei a indicare con chiarezza i periodi in
cui le specie in questione possono essere legittimamente pescate, e
viceversa quelli in cui la loro pesca debba ritenersi vietata e,
pertanto, sanzionata ai sensi della disposizione impugnata. La
circostanza, alla quale allude il ricorrente, per cui tali piani di
gestione non sarebbero ancora stati emanati, non sarebbe comunque
idonea a inficiare di per se' la legittimita' costituzionale della
previsione sanzionatoria impugnata, posto che, fino alla loro
adozione, risulta vietata la pesca alle specie per cui tali piani
sono prescritti.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione all'ultimo
comma dell'art. 26, che consente alla Regione di ampliare e
modificare i periodi di proibizione stabiliti dal comma 1, sulla base
delle indicazioni della «Carta ittica regionale». L'eventuale mancata
emanazione di tale carta determinerebbe, semplicemente, la
persistente validita' dei periodi di divieto della pesca previsti dal
comma 1 in relazione alle specie ivi enumerate.
3.3.2.- Quanto poi alla lettera w) dell'art. 30 della legge reg.
Abruzzo n. 28 del 2017, come parimenti novellato dalla disposizione
impugnata, essa prevede la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
600 «per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in
acque nelle quali la pesca e' vietata».
Secondo il Governo la disposizione sarebbe del tutto
indeterminata, in quanto neppure individuerebbe le disposizioni
richiamate, la cui violazione dovrebbe dar luogo alle sanzioni da
essa previste.
In realta', la considerazione dell'intero corpo della legge
regionale in parola consente abbastanza agevolmente di individuare le
singole disposizioni di divieto - diverse dall'art. 26, espressamente
richiamato dalla lettera n) -, che disciplinano periodi, orari e
acque in cui la pesca e' consentita o vietata. Vengono in
considerazione, ad esempio, l'art. 3, comma 4, che attribuisce alla
Regione il potere di vietare temporaneamente la pesca, su tutti o
parte degli ambienti acquatici, in presenza di «condizioni che
turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono»;
l'art 20, comma 5, in cui si prevede che la pesca
dilettantistico-sportiva nelle acque a categoria A «e' consentita
dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro
dell'ultima domenica di settembre»; l'art. 24, comma 16, che rinvia
la fissazione degli orari per l'esercizio della pesca alle «linee
guida emanate dalla Giunta regionale»; l'art. 9, comma 2, lettera e),
in tema di acque nelle quali «sussiste il divieto temporaneo di
pesca».
L'agevole conoscibilita' per i loro destinatari di tutti queste
disposizioni, implicitamente richiamate dalla lettera w) in esame, e'
d'altra parte garantita dal calendario ittico regionale, nel quale
vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla
disposizione impugnata, e che risulta essere stato adottato e
pubblicato per l'anno 2019.
Dal che l'infondatezza anche delle censure concernenti questa
seconda disposizione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno
2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne)», promossa, in riferimento all'art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018,
promossa, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Salute: allarme 'dengue' a Monza, scatta disinfestazione urgente =
(AGI) - Milano, 5 giu. - Allarme febbre dengue a Monza. E' scattata ieri pomeriggio, verso le 18, un'operazione straordinaria di disinfestazione contro le zanzare, le loro larve o altri insetti vettori di malattie in tutta l'area attorno a via Dante, nella zona nord a ridosso del centro, come misura preventiva alla possibile diffusione del virus dengue dopo che una donna residente in zona ha manifestato i sintomi della febbre tropicale al ritorno da un viaggio in Brasile. L'azione di disinfestazione - come riporta 'Il Giorno' e' stata richiesta lunedi' al Comune dall'Ats Brianza, l'Agenzia di tutela della salute, in applicazione dei protocolli di prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive che, per questi casi, prevedono la disinfestazione di un'area compresa nei 200 metri di raggio dal luogo, via Dante, in cui e' presente il caso sospetto di infezione. (AGI)Red/Dan 10:55 05-06-19
VACCINI: MEDICO A RISCHIO RADIAZIONE, 'AVRO' PROVVEDIMENTI E FARO' RICORSO' =
ADN0404 7 CRO 0 ADN CRO NAZ VACCINI: MEDICO A RISCHIO RADIAZIONE, 'AVRO' PROVVEDIMENTI E FARO' RICORSO' = Roberto Petrella aspetta la comunicazione del 'giudizio' dell'Ordine di Teramo Milano, 5 giu. (AdnKronos Salute) - L'Ordine dei medici di Teramo si è riunito per decidere sul caso di Roberto Petrella, iscritto all'Omceo provinciale, noto per le sue posizioni critiche in particolare sul vaccino anti Papillomavius Hpv. Lo conferma all'AdnKronos Salute Cosimo Napoletano, presidente dell'Ordine, che spiega tuttavia come al termine della riunione non sia stato possibile fornire comunicazioni a Petrella. E "voglio dirlo a lui", precisa, prima di diffondere la natura del responso. Nel frattempo, il ginecologo posta su Facebook che "quasi certamente avrò un provvedimento disciplinare. Non conosco l'entità, mi verrà comunicato presto". E "ho iniziato a preparare il ricorso", fa sapere. "Mi sento tranquillo poiché ho fiducia nella giustizia e nella verità - scrive - I danni saranno tanti e devastanti. Certamente non mi fermerò. Esiste un terrorismo psicologico. Io non temo nessuno. Mi è dispiaciuto di una sola cosa - sottolinea - che è quella di subire un provvedimento disciplinare, per le stesse motivazioni già archiviate in passato, sia da parte dello stesso Ordine dei medici che da parte della commissione disciplinare dell'Azienda sanitaria locale". Petrella conclude: "A dire il vero volevo abbandonare tutto e godermi la pensione. La mia compagna, che è la mia coscienza, le sofferenze delle ragazze danneggiate dal vaccino Hpv che prima stavano benissimo, non mi hanno fatto chiudere un occhio. Il ricorso mi permetterà di seguitare a lavorare". (Opa/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-GIU-19 12:06
- Obesità:Gb,lottare contro lo zucchero come fu contro il fumo
Obesità:Gb,lottare contro lo zucchero come fu contro il fumo (ANSA) - ROMA, 5 GIU - Lottare contro il consumo eccessivo di zucchero così come si è fatto per il fumo: è questa la proposta lanciata dal gruppo di esperti dell'Istituto per la ricerca sulle politiche pubbliche (Ippr) di Londra in un rapporto, per far fronte ai tassi di obesità crescenti. Dopo la tassa sulle bibite zuccherate, come riporta la Bbc, gli studiosi propongono di usare confezioni e pacchetti senza immagini per rendere dolci, snack e bibite meno invitanti. L'idea è quella di mettere questi prodotti nelle stesse condizioni di altri, come frutta e verdura, che non beneficiano dello stesso tipo di riconoscimento del marchio e prodotto. "Imballaggi e confezioni senza immagini aiuteranno tutti a fare la scelta migliore", commenta Tom Kibasi, direttore dell'Ippr, secondo cui vanno adottate anche altre misure, come il bando della pubblicità del junk food e l'estensione delle tasse sulle bibite zuccherate anche ad altri cibi poco salutari. Al momento il governo inglese non si è pronunciato sulla proposta dei pacchetti senza immagini, ma il dipartimento di Salute e cure sociali è in attesa di avere il riscontro della consulente governativo in materia di salute, che sembra aperta a quest'idea. I dati dall'Australia, primo paese ad introdurre i pacchetti di sigarette senza immagini e pubblicità, mostrano che un quarto del calo dei fumatori si può attribuire a questa misura. (ANSA). Y85-BR 2019-06-05 15:12
Salute: epilessia, piu' di 1 paziente su 2 vive "immobile" =
(AGI) - Roma, 5 giu. - Il 57 per cento delle persone con epilessia vive una vita "immobile"; confinata entro le mura domestiche. Anche il 61 per cento di chi se ne prende cura conduce una vita di autoreclusione e solitudine. Questi sono alcuni dei dato emersi in occasione del congresso nazionale della Lega italiana contro l'epilessia (ice), che si e' aperto oggi a Roma- Nell'ambito dell'evento sono state presentate 91 storie di cura dell'epilessia scritte da 25 epilettologi di tutta Italia. Al centro le esperienze delle persone e dei loro familiari, il lavoro, il tempo libero, le paure nel vissuto quotidiano e nei progetti di vita; nella scelta delle cure e nel cambiamento. Insieme alle speranze e alle possibilita' per un nuovo sguardo sulla malattia. E', in sintesi, il progetto "ERe- gli Epilettologi Raccontano le Epilessie", la prima ricerca italiana di Medicina narrativa multicentrica che ha raccolto le narrazioni dei professionisti sulle esperienze di cura dell'epilessia, realizzato dall'Area Sanita' e Salute della Fondazione ISTUD con il patrocinio della Lice. La paura e' l'emozione dominante nelle narrazioni, e trasversale a tutte le fasi di cura. A fronte di un'eta' media di 37 anni, il 60 per cento delle persone con epilessia raccontate non e' occupato e riporta difficolta' di inserimento lavorativo, o mantenimento dell'occupazione. (AGI)red/Mld 15:42 05-06-19
Salute: da ministero 400 mila euro per progetti diabete e lombalgia =
(AGI) - Roma, 5 giu. - Sono due i progetti dell'universita' Campus Bio-Medico di Roma su diabete e lombalgia cronica premiati con un grant di oltre 400 mila euro dal ministero della Salute, nell'ambito del bando ricerca finalizzata per la sezione 'Giovani ricercatori e starting grant'. La cerimonia svoltasi all'accademia dei Lincei di Roma ha visto tra i protagonisti il progetto sul diabete di tipo 1, guidato da Rocky Strollo, medico dell'unita' di Endocrinologia e diabetologia del policlinico universitario Campus Bio-Medico e quello di Gianluca Vadala', ricercatore dell'unita' di Ortopedia del policlinico universitario Campus Bio-Medico sulla lombalgia cronica. I due progetti vincirtori sono stati selezionati tra gli oltre 1.700 presentati. Di Rocky Strollo e' il progetto intitolato 'Role of post-translational insulin modifications in the pathogenesis, staging and therapy of type 1 diabetes' che verra' realizzato insieme ai ricercatori dell'universita' della Campania Luigi Vanvitelli, e sara' volto a definire il ruolo di un nuovo biomarcatore basato su una forma modificata di insulina (oxPTM-insulina) nella patogenesi, diagnosi precoce e terapia del diabete tipo 1. Il lavoro, della durata di tre anni, sara' in grado di identificare precocemente, attraverso una semplice analisi del sangue, se la persona sviluppera' o meno il diabete di tipo 1. I dati oggi a disposizione dimostrano l'efficacia del biomarcatore nel 91% dei casi. La validazione di questo dato permettera' di prevedere l'insorgenza della malattia che solo in Italia colpisce oltre 300 mila persone, con una crescita del 3% l'anno del numero di giovani ai quali viene diagnosticata. Invece, il progetto guidato da Gianluca Vadala' e' intitolato 'Intervertebral disc regeneration mediated by autologous mesenchymal stem/stromal cells intradiscal injection: a phase IIB randomized clinical trial' e si pone l'obiettivo di valutare l'efficacia del trapianto intradiscale di cellule staminali/stromali mesenchimali autologhe in pazienti con degenerazione del disco intervertebrale. Se oggi non esistono trattamenti per curare la lombalgia cronica, che colpisce oltre 700 milioni di persone ed e' la prima causa di disabilita' nel mondo occidentale, il progetto di Vadala' punta a rigenerare i dischi intervertebrali restituendo la loro naturale funzione di 'ammortizzatori' della schiena. I ricercatori Ucbm Rocky Strollo e Gianluca Vadala' hanno ricevuto una targa nel corso dell'evento, voluto dallo stesso ministro della Salute per valorizzare il ruolo strategico del Servizio sanitario nazionale e dare spazio alle eccellenze dei giovani ricercatori italiani. Nel 2018 il Bando della ricerca finalizzata ha esaminato oltre 1.700 progetti, assegnando (su 95 milioni totali) finanziamenti per oltre 50 milioni ai giovani ricercatori. (AGI)Blu 17:20 05-06-19
Fp Cgil Vvf: troppe promesse non mantenute, 8 giugno in piazza
Fp Cgil Vvf: troppe promesse non mantenute, 8 giugno in piazza Giulianella: al Governo chiediamo risposte serie Roma, 5 giu. (askanews) - "I Vigili del fuoco salvano vite umane, non lenzuola. Il Ministro Salvini dia immediatamente seguito a quanto promesso ai professionisti del soccorso prima delle elezioni europee. Servono salari, assunzioni e un'assicurazione Inail contro gli infortuni e le malattie professionali". A dirlo è il Coordinatore Nazionale della Fp Cgil Vigili del Fuoco, Mauro Giulianella, che annuncia la presenza dei Vigili del Fuoco in piazza, sabato 8 giugno a Roma, alla manifestazione nazionale 'Il Futuro è Servizi Pubblici'. "La campagna elettorale propagandistica fatta anche sulle spalle dei Vigili del Fuoco - prosegue Giulianella - non è passata inosservata all'opinione pubblica. I 223 milioni di euro promessi per armonizzare gli stipendi e le pensioni dei Vigili del Fuoco con quelli degli altri Corpi dello Stato siano effettivamente stanziati. Serve inoltre risolvere il problema della carenza di 3.500 unità operative e di circa 1.000 unità nel personale amministrativo, adeguare automezzi e attrezzature, una politica mirata alla salute e alla sicurezza del personale e soprattutto serve dare una assicurazione Inail contro gli infortuni che riconosca le malattie professionali ai Vigili del Fuoco. Al Governo del cambiamento chiediamo di dare risposte serie. Per questo saremo in piazza sabato 8 giugno a Roma, insieme a tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici", continua Giulianella. Red/Nav 20190605T174451Z
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