Tar, 'in alto mare le navi ong rispondono allo Stato di bandiera' 'L'Italia non ha obblighi'. Respinto ricorso Sos Humanity dopo divieto del novembre 2022 (ANSA) - ROMA, 19 FEB - In alto mare le navi "sono soggette alla giurisdizione esclusiva del proprio Stato di bandiera… e pertanto, in assenza di un coordinamento dell'autorità Sar competente, lo Stato incaricato di fornire istruzioni alla nave deve ritenersi proprio quello di bandiera". E' il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2022 dalla ong tedesca Sos Humanity. In contestazione c'era il decreto interministeriale del 4 novembre 2022 con il quale alla nave era stato disposto il divieto di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versano in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute all'interno dell'imbarcazione Humanity 1, che aveva soccorso 180 migranti, nessuno nell'area di responsabilità Sar italiana. Il Tar ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto al momento della sua presentazione "lo sbarco era avvenuto e quindi era venuta meno ogni possibilità per le ricorrenti di impugnare il provvedimento interdittivo e gli atti presupposti e conseguenti (l'impugnativa era tesa proprio a consentire lo sbarco dei migranti)"; i provvedimenti dei quali si chiedeva l'annullamento "hanno ormai cessato di produrre effetti". I giudici sono voluti comunque andare oltre, giudicando il ricorso infondato nel merito perchè la nave "si è diretta, con autonoma decisione, verso l'Italia, senza considerare ogni altra soluzione (verso Malta o la Tunisia, paesi sicuri ove approdare). La mancanza di coordinamento o avviso preventivo ha fatto sì che l'amministrazione qualificasse la condotta della nave, con ragionamento non illogico che resiste al sindacato del Tar, quale '… scarico di … persone in violazione delle leggi e dei regolamenti … di immigrazione vigenti nello Stato costiero'". Per il resto "del tutto coerentemente si è disposto un limite al transito e alla sosta nelle acque territoriali, fatto salvo il richiamato principio di salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone presenti a bordo e senza rinunciare all'esercizio dei poteri autoritativi attribuiti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". E "del tutto correttamente, le autorità italiane hanno interloquito con lo Stato di bandiera al fine di sollecitarne l'intervento e la collaborazione nella gestione della vicenda in esame"; anche perché "lo stato italiano non aveva alcun obbligo, previsto dal diritto internazionale marittimo, di riscontrare la richiesta di Pos proveniente da tali navi ong, la cui individuazione avrebbe invece dovuto essere effettuata dallo Stato competente per la Regione Sar in cui sono state recuperate le persone in cooperazione con lo Stato di bandiera dell'unità". (ANSA).
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