Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
sabato 22 aprile 2023
Provv. 18 aprile 2023 (1). Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (2)
Comunicato 19 aprile 2023 (3) (1). Aggiornamento dell'allegato al decreto 7 agosto 2020 di approvazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti nell'ambito di StudioSì - Fondo specializzazione intelligente, sostenuto dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'azione I.3 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020.
Cassazione 2023-Con sentenza n. 559 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato OMISSIS alla restituzione dell'indennità di mobilità illegittimamente corrispostagli (nel periodo novembre 2000 - febbraio 2002) benchè contestualmente impegnato in attività di lavoro autonomo, e ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della ripetibilità delle somme pretese dall'INPS a titolo di pensione di anzianità erogata con decorrenza 1 ottobre 2001.
Cassazione 2023-con distinti atti di citazione, OMISSIS e OMISSIS - rispettivamente, conducente e proprietaria di una vettura (Omissis) - agirono per il risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale avvenuto il (Omissis), che imputavano ad esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura (Omissis) di proprietà della Società OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS s.n.c. e assicurata presso la Axa Assicurazioni; dedussero che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, la (Omissis) aveva urtato il mezzo in cui viaggiavano gli attori che, superato un incrocio, aveva appena completato la manovra di immissione nella strada in cui sopraggiungeva l'altro veicolo; assunsero che l'incidente era stato determinato dalla velocità eccessiva dell'auto investitrice, che aveva invaso la corsia percorsa dall'autovettura (Omissis); richiesero, il OMISSIS, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni riportate e, la OMISSIS, il risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura;
Iscriviti a:
Commenti (Atom)