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sabato 10 maggio 2025

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-02051 presentata da ILARIA CUCCHI martedì 6 maggio 2025, seduta n.299 CUCCHI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: da organi di stampa si apprende che durante le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, una donna di Ascoli Piceno sarebbe stata identificata dalla polizia locale per aver esposto sulla fiancata della sua panetteria uno striscione con scritto "25 aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo";

 

            ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02051

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 299 del 06/05/2025

Firmatari
Primo firmatario: CUCCHI ILARIA
Gruppo: MISTO-ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 06/05/2025


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/05/2025
Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02051
presentata da
ILARIA CUCCHI
martedì 6 maggio 2025, seduta n.299

CUCCHI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che durante le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, una donna di Ascoli Piceno sarebbe stata identificata dalla polizia locale per aver esposto sulla fiancata della sua panetteria uno striscione con scritto "25 aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo";

sempre da organi di stampa si apprende che a pochi giorni di distanza, il 27 aprile, a Dongo, in provincia di Como, un centinaio di nostalgici del periodo più buio della storia del Paese si è riunito per commemorare l'anniversario della cattura di Mussolini e la morte dei gerarchi uccisi lo stesso giorno, mentre cercavano di scappare in Svizzera vestiti da soldati tedeschi, facendo il saluto romano e il rito del "presente". Sembrerebbe che poco prima sia stata coperta con una bandiera tricolore la targa dell'ANPI che ricorda "in questo luogo la Resistenza italiana pose fine al regime fascista". In questo caso la Polizia presente sul posto non ha identificato le persone che inneggiavano al fascismo, ma si è limitata a tenere lontani i manifestanti dell'ANPI che intonavano canzoni come "Bella Ciao";

considerato che:

l'episodio avvenuto a Dongo non è isolato, anzi un episodio simile si è tenuto in questi giorni a Lecco e altri simili si tengono ogni anno a Acca Larentia a Roma e a Predappio;

quanto accaduto esprime senza equivoci la volontà di propaganda del fascismo;

da diversi anni l'Italia sta conoscendo un riemergere di movimenti di ispirazione fascista, inquietante e intollerabile per la Repubblica; la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta infatti esplicitamente "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

l'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall'art. 4 della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952);

il seguente articolo 5 stabilisce che: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire";

dopo anni di incertezze giurisprudenziali, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 16153 pubblicata il 17 aprile 2024 ha definitivamente stabilito che: «La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno, tra i propri scopi, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente, sia formalmente in presenza dei presupposti di legge";

la Costituzione italiana nasce dall'antifascismo e dalla lotta partigiana e commemorare, a gesti o con striscioni, la Resistenza italiana non costituisce alcun tipo di reato, risulta quindi incomprensibile all'interrogante perché le forze di polizia preferiscano identificare una donna dichiaratamente antifascista e invece nulla venga fatto per identificare chi è dichiaratamente un nostalgico fascista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali azioni intenda intraprendere per evitare identificazioni arbitrarie di persone che non stanno compiendo nessun tipo di reato;

quali azioni pensi di adottare per evitare che ogni anno centinaia di persone si macchino del reato di apologia di fascismo.

(4-02051)


Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fascismo

partito politico

commemorazione

discriminazione etnica

discriminazione razziale

nazionalsocialismo

polizia locale

reato

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