ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02750/125
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 589 del 29/12/2025
Firmatari
Primo firmatario: CHIESA PAOLA MARIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2025
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMBA FABRIZIO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025 PADOVANI MARCO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025 MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025 CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025 AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2025
Stato iter:
29/12/2025
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2025 SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - ( ECONOMIA E FINANZE )
Fasi iter:
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2025
ACCOLTO IL 29/12/2025
PARERE GOVERNO IL 29/12/2025
ACCOLTO IL 29/12/2025
CONCLUSO IL 29/12/2025
Ordine del Giorno 9/02750/125
La Camera,
premesso che:
a partire dagli anni '90, sono state avviate riforme strutturali che hanno riguardato il settore pensionistico, prevedendo l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia e l'estensione graduale, fino all'intera vita lavorativa, del periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione, nonché il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo;
con il nuovo regime di calcolo delle pensioni, i contributi accantonati vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione stabiliti in ragione dell'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione dall'attività lavorativa e della relativa speranza di vita. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori;
al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, a parità di montante contributivo e di vita lavorativa, viene applicato un coefficiente di trasformazione inferiore rispetto a qualsiasi altro pubblico dipendente, in quanto le citate riforme pensionistiche hanno salvaguardato i limiti ordinamentali in virtù della «specificità» stabilita dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
il calcolo contributivo introdotto con il nuovo sistema previdenziale ha determinato una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, riducendo in misura significativa i trattamenti pensionistici per coloro che si sono arruolati successivamente al 1995;
l'attuale architettura pensionistica, pertanto, svilisce la ratio del citato articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, volta a riconoscere una più ampia tutela al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai fini pensionistici e previdenziali, proprio in ragione della specificità riconosciuta in relazione alla peculiarità dei compiti svolti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
tale penalizzazione risulta ancor più evidente per il personale che, pur cessando dal servizio per limiti di età, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per decesso o per infermità ovvero che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non raggiunge la piena anzianità contributiva e subisce un significativo svantaggio al momento del pensionamento, dopo una carriera dedicata alla difesa dello Stato e dei cittadini;
si ritiene necessario intervenire con misure correttive e perequative, volte a ristabilire una equità contributiva e a riconoscere concretamente la specificità delle funzioni esercitate dal personale del Comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso;
il presente disegno di legge ha stanziato ulteriori risorse da destinare ai fondi per avviare una previdenza dedicata per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che, pur confermando l'attenzione e la valorizzazione del comparto da parte del Governo, non consentono interventi compensativi e integrativi sul regime previdenziale a favore del citato personale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nel limite dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, misure di perequazione previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché per decesso o per infermità, prevedendo che l'importo della pensione annua sia determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica utile ai fini dell'accesso al pensionamento della generalità dei dipendenti pubblici. Per il personale che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il predetto calcolo viene effettuato utilizzando un coefficiente di trasformazione ridotto, al fine di evitare disparità di trattamento con il personale non destinatario dell'istituto dell'ausiliaria;
a valutare l'opportunità di promuovere ogni possibile iniziativa
volta a reperire idonei finanziamenti, allo scopo di adottare al più
presto le misure normative necessarie a consentire al personale del
Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di fruire di un
trattamento previdenziale adeguato.
9/2750/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Chiesa, Comba, Padovani, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione) :pensionato
vita lavorativa
sicurezza sociale
assicurazione per la vecchiaia
impiegato dei servizi pubblici
protezione civile
condizione di pensionamento
economia pubblica
speranza di vita
morte
Nessun commento:
Posta un commento