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mercoledì 25 febbraio 2026

SANITA': FNOMCEO SU TAR LOMBARDIA, 'MEDICO DECIDE TEMPO DA DEDICARE A PAZIENTE' =

ADN1010 7 CRO 0 ADN CRO RLO NAZ SANITA': FNOMCEO SU TAR LOMBARDIA, 'MEDICO DECIDE TEMPO DA DEDICARE A PAZIENTE' = Anelli, 'ribadita l'autonomia del professionista e il valore dei tempari approvati dalle Giunte regionali' Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tempo da dedicare al paziente lo decide il medico e non la Regione. È questo in sintesi l'intervento, la sentenza del Tar Lombardia su un ricorso presentato dal sindacato nazionale radiologi, che afferma in maniera inequivocabile l'autonomia del professionista". Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta così, in un video per Fnomceo Tg Sanità, la recente sentenza 672/2026 pronunciata dal Tar della Lombardia, che chiarisce in più punti e sotto diversi aspetti il valore e i limiti dei tempari regionali per le prestazioni sanitarie. In particolare, secondo i giudici amministrativi, i tempari approvati dalle Giunte regionali "non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione della specificità del caso concreto". Per questo la sentenza è stata accolta con favore dal Sindacato nazionale area radiologica (Snr) che, pur vedendosi respingere il ricorso, ha sentito ribadire dal Tar il principio di autonomia professionale dei medici. Lo stesso sentimento positivo viene espresso oggi da Anelli. "La nostra professione si fonda sull'autonomia professionale - spiega infatti il presidente Fnomceo - che è collegata con la responsabilità. E queste caratteristiche essenziali vengono, ancora una volta, sottolineate da una sentenza. Una sentenza che entra nel merito di quel rapporto di fiducia che lega il medico e il cittadino, definendo l'autonomia del medico e stabilendo che il tempo da dedicare al paziente non è una variabile economicistica ma rappresenta l'essenza stessa della cura e, in tal senso, non può che essere il medico a definire la sua durata". Questo principio, secondo l'analisi del Tar, non verrebbe intaccato dai provvedimenti impugnati in quanto "si limitano a regolare le modalità di conformazione delle agende di prenotazione, senza introdurre prescrizioni incidenti sul contenuto delle prestazioni sanitarie. Le deliberazioni regionali censurate costituiscono atti di indirizzo nei confronti degli enti del Servizio sanitario", per "mettere a disposizione del centro prenotazioni un parametro temporale di riferimento che consenta di fissare le visite" e "non impattano sulla determinazione della concreta durata delle prestazioni, che resta affidata alla valutazione professionale del medico curante". Da qui la decisione di respingere il ricorso. "Come sappiamo - conclude Anelli - al medico spettano la diagnosi, la prognosi e la terapia. E il tempo è una componente del processo di cura, così come sancito dalla Legge 219 del 2017, che afferma che il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura. Quindi sempre di più i medici devono essere attenti a quelle che sono le esigenze dei cittadini, a cogliere le loro aspettative, le loro sofferenze. E, per far questo, devono dedicare tutto il tempo necessario". (Lus/Adnkronos Salute) ISSN 2465 - 1222 25-FEB-26 16:46  

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