ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07242
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 628 del 06/03/2026
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2026
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARA ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2026
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/03/2026
Stato iter:
IN CORSOInterrogazione a risposta scritta 4-07242
ASCARI e FERRARA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
da un'inchiesta pubblicata su Altreconomia emerge che sulla piattaforma Sisfor, destinata alla formazione delle forze di polizia, risultano disponibili, dai primi di dicembre 2025, due corsi online in materia di contrasto all'antisemitismo, realizzati in collaborazione con l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e finanziati con fondi dell'Unione europea;
nel video introduttivo uno dei corsi è presentato dal prefetto Raffaele Grassi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza – direttore centrale della Polizia, Criminale e presidente dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), il quale afferma che la finalità della formazione è quella di «identificare chiaramente i crimini d'odio derivanti da antisemitismo» e di realizzare un monitoraggio efficace del fenomeno ai fini della prevenzione e repressione;
secondo quanto riportato, nei contenuti didattici del corso vengono ricondotte all'antisemitismo anche forme di boicottaggio accademico o commerciale riferite allo Stato di Israele, nonché alcune espressioni di critica politica, equiparandole a fenomeni storicamente connessi alla persecuzione antiebraica;
in particolare, in uno dei video la ex Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, afferma che il boicottaggio di soggetti riconducibili a Israele costituirebbe antisemitismo «molto grave», richiamando il parallelismo con le discriminazioni razziali del 1938;
la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Saldassi e altri c. Francia (giugno 2020) ha qualificato il boicottaggio come forma di espressione politica tutelata in quanto tale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
in un ulteriore intervento formativo, il direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec), Gadi Luzzatto Voghera, sostiene l'inopportunità dell'utilizzo del termine «genocidio» con riferimento alla situazione di Gaza, affermando che tale termine avrebbe valore esclusivamente giuridico e presupporrebbe una certificazione da parte delle Nazioni Unite;
a quanto consta agli interroganti i corsi, pur non risultando allo stato obbligatori né attribuendo crediti formativi, sarebbero stati trasmessi alle forze di polizia mediante apposita comunicazione interna;
la formazione delle forze dell'ordine in materia di contrasto ai crimini d'odio costituisce materia di particolare rilievo costituzionale, dovendo garantire il contemperamento tra tutela contro ogni forma di discriminazione e salvaguardia delle libertà fondamentali, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione;
la prevenzione e repressione dell'antisemitismo rappresentano un obiettivo imprescindibile e condiviso, che deve essere perseguito con strumenti conformi ai princìpi costituzionali e agli obblighi internazionali dell'Italia;
eventuali contenuti formativi rivolti alle forze di polizia che assimilino in modo generalizzato forme di dissenso politico non violento a condotte penalmente rilevanti potrebbero determinare incertezza applicativa e incidere sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti;
appare necessario chiarire se nei materiali didattici sia stato assicurato un adeguato pluralismo di approcci e un esplicito richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché ai limiti costituzionali in materia di libertà di espressione –:
quali siano i contenuti ufficiali dei corsi di cui in premessa e quale sia stato il procedimento di validazione istituzionale degli stessi, con particolare riferimento al coinvolgimento del Ministero dell'interno e dell'Oscad;
se il Governo ritenga che nei materiali didattici sia adeguatamente richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, inclusa la sentenza Saldassi e altri c. Francia, in relazione alla tutela della libertà di espressione politica;
se i corsi siano destinati a divenire obbligatori o a costituire parte integrante della formazione permanente delle forze di polizia;
se siano stati realizzati analoghi corsi sul problema dell'islamofobia;
se siano stati prodotti analoghi materiali formativi per le forze di polizia dedicati all'Islam e al Sikhismo (anche in considerazione del fatto che la presenza in Italia dei seguaci di queste due religioni, con cui le forze di polizia possono venire in contatto, è molto superiore a quella delle persone di religione ebraica);
quali garanzie siano previste affinché la formazione in materia di antisemitismo non comporti una indebita assimilazione tra legittimo dissenso politico, anche espresso attraverso campagne di boicottaggio non violente, e condotte discriminatorie o penalmente rilevanti;
se il Governo intenda rendere pubblici integralmente i contenuti
dei corsi, al fine di assicurare trasparenza e consentire un ampio
confronto istituzionale su una materia di evidente rilievo
costituzionale.
(4-07242)

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