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martedì 3 marzo 2026

- Tar conferma giudizio negativo su impianto eolico Tuscania-Viterbo

Tar conferma giudizio negativo su impianto eolico Tuscania-Viterbo Convalidato il parere del ministero dell'Ambiente (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Resta confermato il decreto direttoriale con il quale il Ministero dell'Ambiente a inizio maggio dello scorso anno ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 129,6 MW, da ubicarsi nel territorio dei Comuni di Tuscania e Viterbo. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla società Tuscania San Lorenzo. Fu il Ministero che, all'esito della fase istruttoria, adottò il decreto contestato, rilevando tra l'altro l'inidoneità del progetto a superare le criticità ambientali e paesaggistiche emerse nel corso della valutazione, con particolare riguardo "alle interferenze con aree sensibili, alla significatività degli impatti e alla loro non adeguata mitigabilità". La società ricorrente aveva censurato l'esito della valutazione, deducendo plurimi vizi di legittimità sia nell'iter procedimentale sia nel merito tecnico-discrezionale delle valutazioni svolte dalle amministrazioni coinvolte. Il Tar ha ritenuto non fondato il ricorso proposto. I giudici hanno ritenuto che nel caso specifico "molte delle censure articolate dalla ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o difetti di motivazione, tendono in larga misura a sollecitare una diversa ponderazione del quadro istruttorio e delle risultanze tecniche, invocando una rivalutazione nel merito delle scelte operate dall'amministrazione, operazione che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale". In più, per il Tar "il provvedimento impugnato si fonda su un compendio istruttorio ampio e stratificato e reca una motivazione plurima, ancorata a distinti profili ostativi, ciascuno dei quali, per consistenza e portata, risulta idoneo a sorreggere l'esito negativo, con la conseguenza che, anche ove taluni rilievi fossero ritenuti recessivi, residuerebbero comunque autonome ragioni sufficienti a giustificare la determinazione finale". La conclusione è che il giudizio di non compatibilità ambientale del progetto "non si fonda su rilievi meramente formali o su carenze agevolmente emendabili mediante prescrizioni, bensì su un quadro di criticità sostanziali e convergenti, strettamente connesse alla localizzazione e alle caratteristiche dimensionali dell'intervento, come ricostruite nei pareri istruttori richiamati e assunti dal decreto quali elementi integranti della motivazione". (ANSA).

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