Tar annulla in parte direttiva Agcom su accertamento maggiore età in
Internet I ricorsi di società cipriote che gestiscono siti di contenuti
per adulti (ANSA) - ROMA, 07 APR - E' da ritenersi nulla la parte della
delibera Agcom con la quale l'Autorità nell'aprile dello scorso anno ha
adottato anche per le società estere specifiche modalità tecniche e di
processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in
attuazione della legge per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
L'ha deciso il Tar del Lazio con quattro identiche sentenze con le quali
ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Hammy Media Ltd, Tecom
Ltd, Technius Ltd e Aylo Freesites Ltd, tutte società cipriote che
gestiscono siti Internet sui quali vengono pubblicati contenuti per
adulti. Con la delibera contestata, l'Agcom ha rimesso ai soggetti
obbligati la scelta delle soluzioni tecniche idonee a garantire il
controllo della maggiore età; ha esteso l'applicazione delle misure
anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri che diffondono
contenuti in Italia, individuati mediante apposita lista predisposta e
aggiornata dall'Autorità, prevedendo per questi una decorrenza differita
degli obblighi; ha introdotto una clausola di rivedibilità, volta ad
assicurare l'adeguamento della disciplina alle eventuali evoluzioni del
quadro normativo europeo. (ANSA)
Tar annulla in parte direttiva Agcom su accertamento maggiore età in
Internet (2) (ANSA) - ROMA, 07 APR - Il Tar, "pur riconoscendo l'elevato
rango costituzionale del bene giuridico tutelato", ha rilevato che le
misure adottate dall'Autorità italiana "non risultano pienamente
conformi con i principi eurounitari del controllo nello Stato membro di
origine e della libera prestazione dei servizi". Partendo dalla
Direttiva CE denominata "Direttiva e-commerce", i giudici hanno ritenuto
che "lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio,
imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento
dello Stato di origine", salvo che "ciò risulti necessario per la tutela
di interessi fondamentali, tra cui la protezione dei minori e della
dignità umana". Tuttavia, "proprio al fine di evitare che tali margini
di intervento finiscano per vanificare le libertà fondamentali del
mercato interno", l'esercizio del potere derogatorio è subordinato al
rigoroso rispetto di una serie di condizioni sostanziali e procedurali,
ovvero: "la riferibilità della misura 'a un determinato servizio della
società dell'informazione'; la sua necessità rispetto alla tutela
dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza o
dei consumatori; la sussistenza di un pregiudizio, o quanto meno di un
rischio serio e grave di pregiudizio, agli interessi tutelati; la
proporzionalità della misura rispetto a tale obiettivo; il rispetto
degli oneri procedurali di preventiva interlocuzione con lo Stato membro
di origine e di notifica alla Commissione". E nel caso specifico
secondo i giudici l'Agcom non ha osservato appieno la procedura, avendo
espressamente previsto "di estendere automaticamente l'obbligo ai
prestatori stabiliti in altri Stati membri… in assenza della preventiva
interlocuzione con lo Stato membro di origine e della notifica alla
Commissione europea". Ecco che allora l'Autorità, prima di estendere le
misure di controllo ai prestatori stabiliti in altri Stati membri dovrà
osservare la procedura specifica. Solo all'esito "qualora i rispettivi
Stati membri di stabilimento non abbiano adottato provvedimenti adeguati
e in assenza di rilievi da parte della Commissione europea, la delibera
potrà produrre effetti nei confronti dei prestatori stabiliti in altri
Stati membri". (ANSA).
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