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martedì 7 aprile 2026

Tar annulla in parte direttiva Agcom su accertamento maggiore età in Internet I ricorsi di società cipriote che gestiscono siti di contenuti per adulti

 


Tar annulla in parte direttiva Agcom su accertamento maggiore età in Internet I ricorsi di società cipriote che gestiscono siti di contenuti per adulti (ANSA) - ROMA, 07 APR - E' da ritenersi nulla la parte della delibera Agcom con la quale l'Autorità nell'aprile dello scorso anno ha adottato anche per le società estere specifiche modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge per la sicurezza dei minori in ambito digitale. L'ha deciso il Tar del Lazio con quattro identiche sentenze con le quali ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Hammy Media Ltd, Tecom Ltd, Technius Ltd e Aylo Freesites Ltd, tutte società cipriote che gestiscono siti Internet sui quali vengono pubblicati contenuti per adulti. Con la delibera contestata, l'Agcom ha rimesso ai soggetti obbligati la scelta delle soluzioni tecniche idonee a garantire il controllo della maggiore età; ha esteso l'applicazione delle misure anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri che diffondono contenuti in Italia, individuati mediante apposita lista predisposta e aggiornata dall'Autorità, prevedendo per questi una decorrenza differita degli obblighi; ha introdotto una clausola di rivedibilità, volta ad assicurare l'adeguamento della disciplina alle eventuali evoluzioni del quadro normativo europeo. (ANSA)

Tar annulla in parte direttiva Agcom su accertamento maggiore età in Internet (2) (ANSA) - ROMA, 07 APR - Il Tar, "pur riconoscendo l'elevato rango costituzionale del bene giuridico tutelato", ha rilevato che le misure adottate dall'Autorità italiana "non risultano pienamente conformi con i principi eurounitari del controllo nello Stato membro di origine e della libera prestazione dei servizi". Partendo dalla Direttiva CE denominata "Direttiva e-commerce", i giudici hanno ritenuto che "lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio, imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di origine", salvo che "ciò risulti necessario per la tutela di interessi fondamentali, tra cui la protezione dei minori e della dignità umana". Tuttavia, "proprio al fine di evitare che tali margini di intervento finiscano per vanificare le libertà fondamentali del mercato interno", l'esercizio del potere derogatorio è subordinato al rigoroso rispetto di una serie di condizioni sostanziali e procedurali, ovvero: "la riferibilità della misura 'a un determinato servizio della società dell'informazione'; la sua necessità rispetto alla tutela dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza o dei consumatori; la sussistenza di un pregiudizio, o quanto meno di un rischio serio e grave di pregiudizio, agli interessi tutelati; la proporzionalità della misura rispetto a tale obiettivo; il rispetto degli oneri procedurali di preventiva interlocuzione con lo Stato membro di origine e di notifica alla Commissione". E nel caso specifico secondo i giudici l'Agcom non ha osservato appieno la procedura, avendo espressamente previsto "di estendere automaticamente l'obbligo ai prestatori stabiliti in altri Stati membri… in assenza della preventiva interlocuzione con lo Stato membro di origine e della notifica alla Commissione europea". Ecco che allora l'Autorità, prima di estendere le misure di controllo ai prestatori stabiliti in altri Stati membri dovrà osservare la procedura specifica. Solo all'esito "qualora i rispettivi Stati membri di stabilimento non abbiano adottato provvedimenti adeguati e in assenza di rilievi da parte della Commissione europea, la delibera potrà produrre effetti nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri". (ANSA). 

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