Translate

sabato 24 gennaio 2026

AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE – Cassazione n. 2857 In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente disporre la revoca della misura con effetto “ex tunc”. Conseguentemente, può determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta

Nessun commento:

Posta un commento