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sabato 24 gennaio 2026
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Cassazione n. 2698 Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la “convivenza” deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente formale, verificando l’effettiva coabitazione e la comunanza di vita e interessi economici tra i componenti della famiglia anagrafica. Lo stato di detenzione di un familiare non esclude automaticamente il legame di convivenza, ma deve essere accertata l’esistenza di legami familiari stabili e duraturi
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