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sabato 14 febbraio 2026

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06992 presentato da MICHELOTTI Francesco testo di Martedì 10 febbraio 2026, seduta n. 612   MICHELOTTI e DONZELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: in tema di concessioni cimiteriali l'attuale normativa prevede che i regolamenti comunali di polizia mortuaria in combinato disposto con l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 ne fissino in 99 anni la durata massima, revocando ex lege il principio di perpetuità previsto sino all'anno 1975; preso atto che tutte le amministrazioni comunali si sono adeguate al dato normativo ed alla novella legislativa, deve essere però menzionato il caso isolato del comune di Stazzema (Lucca), tristemente noto per la strage nazifascista avvenuto nella frazione di Sant'Anna il 12 agosto 1944;

 


       ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA   4/06992

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 612 del 10/02/2026

Firmatari
Primo firmatario: MICHELOTTI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/02/2026
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
DONZELLI GIOVANNIFRATELLI D'ITALIA10/02/2026


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/02/2026
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06992
presentato da
MICHELOTTI Francesco
testo di
Martedì 10 febbraio 2026, seduta n. 612

  MICHELOTTI e DONZELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

in tema di concessioni cimiteriali l'attuale normativa prevede che i regolamenti comunali di polizia mortuaria in combinato disposto con l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 ne fissino in 99 anni la durata massima, revocando ex lege il principio di perpetuità previsto sino all'anno 1975;

preso atto che tutte le amministrazioni comunali si sono adeguate al dato normativo ed alla novella legislativa, deve essere però menzionato il caso isolato del comune di Stazzema (Lucca), tristemente noto per la strage nazifascista avvenuto nella frazione di Sant'Anna il 12 agosto 1944;

l'amministrazione comunale per mano del primo cittadino Michele Silicani e del successore Maurizio Verona poi, nel 2008 hanno deciso di fornire, a giudizio degli interroganti arbitrariamente, un'interpretazione normativa differente a tutto il territorio nazionale, arrivando a pretendere dai propri cittadini il pagamento di un canone per il rinnovo del titolo concesso prima della riforma;

ferma restando la liceità della richiesta per le istanze successive all'entrata in vigore della novella legislativa, è da ritenersi illegittima la richiesta di denaro per i beneficiari perpetui della concessione in quanto il principio di irretroattività della norma giuridica prevede che il dato normativo espleti i suoi effetti solo per il futuro;

ne discende, quindi, che una concessione perpetua non possa d'imperio essere modificata retroattivamente dal comune di Stazzema in una «a tempo determinato», e per di più dietro pagamento di un canone che ha permesso un'illegittima immissione di liquidità nelle casse comunali per un ammontare prossimo al milione di euro;

l'atto comunale, come prevedibile, ha stimolato il deposito di plurimi ricorsi da parte dei cittadini all'autorità giudiziaria sia civile che amministrativa che hanno dato origine a più di cento procedimenti che hanno visto sempre soccombere l'ente locale in ogni grado di giudizio;

tali pronunce hanno dato origine, infine, a condanne alla rifusione delle spese legali di parte quantificate, secondo i responsabili dei comitati a difesa dei cittadini, in circa 250.000 euro senza considerare gli onorari dei professionisti incaricati dal comune di Stazzema e le indebite percezioni di denaro ottenute dai rinnovi illegittimamente imposti da restituire ai cittadini;

danni, questi, da aggiungere a quelli morali provocati dalla decisione degli amministratori di far estumulare i resti mortali dalle tombe dei cittadini che non erano in grado di provvedere economicamente al rinnovo, nonostante il fumus di illegittimità dato dalle sentenze;

gli amministratori stazzemesi, infatti, nonostante oltre cento processi e la conformità di pronunce di condanna per la continua violazione dei princìpi fondanti del nostro sistema giuridico, a giudizio degli interroganti hanno ostinatamente utilizzato fondi pubblici per perorare cause perse e perdenti pur avendo gli strumenti necessari per desumerlo, arrecando rilevanti danni alle finanze pubbliche;

dirimente in tal senso è la Suprema Corte che, con le ordinanze n. 978 e 979 del 2023, sancisce definitivamente che gli argomenti adotti dal comune di Stazzema per sostenere la vigenza della regola di onerosità periodica, sono privi di fondamento;

alcuni cittadini e consiglieri a fine novembre 2025 hanno depositato un esposto presso la procura della Repubblica di Lucca per richiedere un intervento della magistratura –:

se non si intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere ispettivo, in particolare ai sensi dell'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche ai fini della tutela delle risorse pubbliche e del corretto funzionamento dei servizi cimiteriali.
(4-06992)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione) :

salvaguardia delle risorse

crimine di guerra

amministrazione locale

economia pubblica

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